Loazzolo Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“LOAZZOLO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvazione con DM 14 .04.1992 GU 97 - 27.04.1992
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Loazzolo” è riservata al vino bianco dolce che risponde
alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino “Loazzolo” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito
aziendale dal vitigno Moscato bianco.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve comprende il territorio amministrativo nel comune di Loazzolo in
provincia di Asti.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Loazzolo”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato
le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini della iscrizione allo schedario viticolo della
denominazione unicamente i vigneti acclivi, cioè ubicati su pendii e dossi collinari soleggiati, a
struttura calcarea marnosa tendenzialmente sciolta (Miocene-Langhiano).
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La giacitura dei terreni vitati, per favorire l’insolazione, deve essere collinare con pendenza minima
del 20%, con esclusione dei vigneti di basso o di fondo valle, ombreggiati, pianeggianti o umidi.
Nei vigneti terrazzati o ciglionati la pendenza dovrà essere calcolata utilizzando il profilo della
collina pregresso al terrazzamento.
Tenuto conto delle elevate esigenze termiche del vitigno Moscato bianco destinato alla produzione
del vino “Loazzolo”, sono da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti in esposizioni solari
collocati sui versanti collinari da est a ovest e più precisamente compresi tra 90° e 280° della rosa
dei venti con l’esclusione delle superfici vitate diversamente collocate rispetto a detta insolazione.
I sesti di impianto devono assicurare nella parte coltivata minimo 4.000 viti per ettaro: le forme di
allevamento e i sistemi di potatura debbono essere quelli generalmente usati (potatura corta Guyot,
cordone a sperone) con una carica di gemme a frutto non superiore a 8 gemme per pianta e
comunque atti a conferire all’uva e al vino le specifiche caratteristiche qualitative.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Loazzolo” non deve essere superiore a
5 tonnellate per ettaro a coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, dovrà essere riportata mediante cernita delle uve purché la produzione non superi del
20% il limite medesimo.
Per i vigneti di età inferiore agli anni 8, la resa massima per ettaro consentita non potrà superare la
percentuale del:

  • 50% al 3° anno;
  • 60% al 4° anno;
  • 70% al 5° anno;
  • 80% al 6° anno;
  • 90% al 7° anno;
  • 100% all’8° anno;
    di quella prevista al punto precedente.
    Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00 % vol.
    La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 55 %.
    La Regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può
    stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uve per ettaro
    inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone comunicazione immediata al ministero
    delle politiche agricole,alimentari e forestali.
    I vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine “Moscato d’Asti” ricadenti
    nella zona di produzione di cui all’articolo 3 del presente disciplinare, possono far parte dello
    schedario viticolo della DOC “Loazzolo”.
    E’ facoltà del conduttore dei vigneti iscritti agli schedari viticoli di cui al precedente comma
    rivendicare, all’atto della denuncia annuale delle uve, una delle due denominazioni di origine,
    ovvero entrambe le denominazioni di origine per uve provenienti dallo stesso vigneto. In tale ultimo
    caso la resa complessiva di uva per ettaro di vigneto non potrà superare i limiti massimi più
    restrittivi stabiliti nel presente articolo per la denominazione di origine controllata “Loazzolo”.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
    La data di inizio della vendemmia delle uve destinate alla produzione del vino "Loazzolo" decorre
    dal 20 settembre e tali uve devono essere raccolte con cernite successive.
    Le uve devono essere sottoposte a graduale appassimento ed eventuale infavatura da Botrytis nobile
    sulla pianta stessa o in locali idonei.
    Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento
    devono essere effettuate esclusivamente nel territorio del comune di Loazzolo.
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    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
    deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la
    reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
    soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione
    delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e
    4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino
    prodotto.
    Il vino "Loazzolo" non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto a un
    periodo di affinamento e invecchiamento di almeno due anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
    successivo a quello di produzione delle uve.
    Durante detto periodo, è prevista la permanenza del vino per almeno sei mesi in botti di legno di
    capacità non superiore a litri 250.
    Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta
    fermentazione che si attenua nei mesi più freddi.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    Il vino “Loazzolo” all’atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    colore: giallo dorato brillante;
    odore: complesso, intenso, con sentori di muschio e di vaniglia, frutti canditi;
    sapore: dolce, caratteristico con lieve aroma di Moscato;
    titolo alcolometrico volumico minimo totale: 15,50 % di cui almeno 11,00% svolti;
    residuo zuccherino: minimo 50 grammi/litro;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio
    decreto i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata “Loazzolo” è
    vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
    disciplinare, ivi compresi gli aggettivi fine, extra, naturale, scelto, riserva, selezionato, superiore e
    similari.
    E’ consentita la menzione tradizionale “vendemmia tardiva”, in considerazione che la raccolta delle
    uve per il “Loazzolo” ha luogo in epoca tardiva e scalare, così come specificato all’articolo 5 del
    presente decreto.
    E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati
    non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
    Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”,
    “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” e altri termini similari sono consentiti in osservanza delle
    disposizioni UE in materia.
    Sulle bottiglie contenenti il vino “Loazzolo” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione
    delle uve.
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    Articolo 8
    Confezionamento
    Per l’immissione al consumo non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle
    forme tradizionali.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    La denominazione Loazzolo abbraccia un unico comune: Loazzolo, che si trova ad oltre 400 metri
    s.l.m.. Loazzolo è un paese con meno di 400 abitanti posto sulla dorsale collinare che separa la valle
    del fiume Bormida da quella del Belbo.
    In questa piccolissima area di produzione, si produce questo particolare vino da uve a bacca
    aromatica Moscato bianco ( vitigno molto diffuso in tutto il sud Piemonte). La sovramaturazione in
    pianta è una delle due tecniche utilizzate per produrre il vino Loazzolo, l’altra è l’appassimento in
    fruttaio su graticci o in cassette, talora le due tecniche vengono affiancate. In questo modo si ottiene
    un vino dolce molto pregiato in quantità limitatissime, il quale dopo almeno 2 anni di permanenza
    in cantina può chiamarsi Loazzolo.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili.
    La zona di produzione è caratterizzata da un ambiente di alta collina ricco di boschi e dal clima
    asciutto e ventilato, con notti fresche, che consente, nella maggior parte delle annate, una
    sovramaturazione in pianta delle uve moscato con infavatura nobile di Botrite e quindi con
    conseguente disidratazione parziale dell’acino che resta integro e imbrunito.all'ambiente geografico
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    La produzione di vini cosiddetti passiti è tradizionale in Valle Bormida ma era per lo più destinata
    al consumo familiare, a eccezione dei paesi di Strevi e di Loazzolo dove veniva prodotto, sia pure in
    piccole quantità, anche per la vendita e per le funzioni religiose. Viene infatti citata e descritta
    l’antica tradizione di questa zona del sud Piemonte di produrre vini da uve appassite provenienti da
    vecchie vigne di Moscato nell’opera del 1908 ‘I Migliori Vini d’Italia’ di Arnaldo Strucchi.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    VALORITALIA S.r.l.
    Sede legale:
    Via Piave, 24
    00187 - ROMA
    Tel. +3906-45437975
    mail: info@valoritalia.it
    Sede operativa per l’attività regolamentata:
    Via Valtiglione, 73
    14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
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    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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