Testo
Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIQPAI
DGPQA – Pqa 4
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“MAREMMA TOSCANA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato IGT con DM 09.10.1995 GU 250 - 25.10.1995
Approvato DOC con DM 30.09.2011 GU 236 - 10.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 30.07.2020 G.U. 201 - 12.08.2020
(modifica ordinaria ai Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
sensi art. 17 del Reg. UE G.U.U.E. – C 437 – 18.12.2020
n. 33/2019
Modificato con DM 8.05.2023 G.U. 113 - 16.05.2023
(modifica ordinaria ai Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
sensi art. 17 del Reg. UE G.U.U.E. – . n. C290 del 18.08.2023
n. 33/2019
Articolo 1
(Denominazione e vini)
1.1 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Maremma toscana» bianco, anche riserva, passito e Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» rosso, anche novello, riserva e passito (categoria Vino)
«Maremma toscana» rosato o rosé (categoria Vino)
«Maremma toscana» Vin Santo (categoria Vino)
«Maremma toscana» Ansonica, anche passito e Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Chardonnay, anche passito e Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Sauvignon, anche passito e Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Trebbiano, anche Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Vermentino, anche superiore, passito e Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Viognier, anche Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Alicante o Grenache, anche rosato o rosé (categoria Vino)
«Maremma toscana» Cabernet, anche passito (categoria Vino)
1
«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon, anche passito (categoria Vino)
«Maremma toscana» Cabernet franc (categoria Vino)
«Maremma toscana» Canaiolo (categoria Vino)
«Maremma toscana» Ciliegiolo, anche rosato o rosé e passito (categoria Vino)
«Maremma toscana» Merlot, anche rosato o rosé e passito (categoria Vino)
«Maremma toscana» Petit verdot (categoria Vino)
«Maremma toscana» Pugnitello (categoria Vino)
«Maremma toscana» Sangiovese, anche rosato o rosé e passito (categoria Vino)
«Maremma toscana» Syrah anche rosato o rosé (categoria Vino)
«Maremma toscana» bianco spumante (categorie Vino spumante e Vino spumante di qualità)
«Maremma toscana» rosato o rosè spumante (categorie Vino spumante e Vino spumante di qualità)
«Maremma toscana» Ansonica spumante (categorie Vino spumante e Vino spumante di qualità)
«Maremma toscana» Vermentino spumante (categorie Vino spumante e Vino spumante di qualità).
1.2 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è altresì riservata ai vini designati
con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo delle varietà di vite di seguito elencate:
a bacca bianca:
Ansonica;
Chardonnay;
Sauvignon;
Trebbiano (Trebbiano toscano);
Vermentino;
Viognier;
a bacca nera:
Alicante o Grenache;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet franc;
Canaiolo (Canaiolo nero);
Ciliegiolo;
Merlot;
Petit Verdot;
Pugnitello;
Sangiovese;
Syrah,
alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 4.
Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Maremma toscana» bianco, «Maremma toscana» bianco riserva, «Maremma toscana» spumante,
«Maremma toscana» passito bianco e «Maremma toscana» Vendemmia tardiva:
Vermentino, Trebbiano Toscano, e Viognier, da soli o congiuntamente, minimo il 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca
bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con
l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Vin Santo:
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
2
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca
bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
«Maremma toscana» rosso, «Maremma toscana» rosato o rosé, «Maremma toscana» spumante rosato
o rosè, «Maremma toscana» rosso riserva ,«Maremma toscana» passito rosso e «Maremma toscana»
novello: Sangiovese, Cabernet (Cabernet franc e Cabernet Sauvignon), Merlot, Syrah e Ciliegiolo, da
soli o congiuntamente minimo il 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca
nera provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
«Maremma toscana» Ansonica, «Maremma toscana» Ansonica spumante:
Ansonica: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Vermentino, «Maremma toscana» Vermentino spumante:
Vermentino: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Vermentino superiore:
Vermentino: minimo 95%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 5%, le uve provenienti da
altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con
l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Viognier:
Viognier: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca
di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%, con
l’esclusione del Moscato bianco.
3
«Maremma toscana» Alicante o Grenache e «Maremma toscana» Alicante o Grenache rosato o rosé:
Alicante: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Cabernet:
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o Carmenére: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Cabernet franc:
Cabernet franc: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Canaiolo:
Canaiolo nero: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Ciliegiolo e «Maremma toscana» Ciliegiolo rosato o rosé:
Ciliegiolo: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Merlot e «Maremma toscana» Merlot rosato o rosé:
Merlot: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Petit verdot:
Petit verdot: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Pugnitello:
Pugnitello: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
4
«Maremma toscana» Sangiovese e «Maremma toscana» Sangiovese rosato o rosé:
Sangiovese: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Syrah e «Maremma toscana» Syrah rosato o rosé:
Syrah: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
2.2 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» passito con la specificazione
di un vitigno di cui all’articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti
in ambito aziendale da una delle seguenti varietà: Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon,
Ciliegiolo, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Cabernet Sauvignon,
Merlot e Sangiovese.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri
vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
2.3 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva con la
specificazione di un vitigno di cui all’articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve
provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà:
Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri
vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
2.4 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» con la specificazione di due vitigni
a bacca di colore analogo delle varietà di vite di seguito elencate:
a bacca bianca:
Ansonica;
Chardonnay;
Sauvignon;
Trebbiano (Trebbiano toscano);
Vermentino;
Viognier;
a bacca nera:
Alicante o Grenache;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet franc;
Canaiolo (Canaiolo nero);
Ciliegiolo;
Merlot;
Petit Verdot;
Pugnitello;
Sangiovese;
Syrah,
è consentita a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
5 - il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non
inferiore al 15% del totale.
La specificazione “Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc
e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
2.5 Si riportano nell’allegato 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini
sopra indicati, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Maremma toscana» di cui all’articolo 1, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia
di Grosseto.
Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Maremma toscana» devono essere quelle normali della zona di produzione e,
comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed
esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.
4.3 La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche
peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere
inferiore a 4000 piante ad ettaro.
Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare si applicano i parametri
e i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell’impianto del vigneto.
4.4 I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. Tale divieto si
applica esclusivamente agli impianti realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente
disciplinare.
4.5 È vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le
seguenti:
Tipologia «Maremma toscana» Doc Produzione uva Titolo alcolometrico
(tonnellate/ettaro) volumico naturale
minimo (% vol)
Bianco, Spumante e Vin Santo 13 9,50
Bianco Riserva 13 9,50
Rosso, Rosato o Rosé, Rosato o Rosé Spumante e 12 10,00
Novello
Passito Bianco e Rosso 11 10,50
Rosso Riserva 12 10,00
Vendemmia tardiva 8 12,50
6
Ansonica e Ansonica Spumante 12 10,50
Ansonica Passito 11 10,50
Ansonica Vendemmia tardiva 8 12,50
Chardonnay 12 10,50
Chardonnay Passito 11 10,50
Chardonnay Vendemmia tardiva 8 12,50
Sauvignon 12 10,50
Sauvignon Passito 11 10,50
Sauvignon Vendemmia tardiva 8 12,50
Trebbiano 12 10,50
Trebbiano Vendemmia tardiva 8 12,50
Vermentino e Vermentino Spumante 12 10,50
Vermentino Superiore 9 11,00
Vermentino Passito 11 10,50
Vermentino Vendemmia tardiva 8 12,50
Viognier 12 10,50
Viognier Vendemmia tardiva 8 12,50
Alicante o Grenache e Alicante o Grenache rosato o 11 11,00
rosé
Cabernet 11 11,00
Cabernet Passito 11 10,50
Cabernet Sauvignon 11 11,00
Cabernet Sauvignon Passito 11 10,50
Cabernet franc 11 11,00
Canaiolo 11 11,00
Ciliegiolo e Ciliegiolo rosato o rosé 11 11,00
Ciliegiolo Passito 11 10,50
Merlot e Merlot rosato o rosé 11 11,00
Merlot Passito 11 10,50
Petit verdot 11 11,00
Pugnitello 9 11,00
Sangiovese e Sangiovese rosato o rosé 11 11,00
Sangiovese Passito 11 10,50
Syrah e Syrah rosato o rosé 11 11,00
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
destinate alla produzione dei vini delle tipologie che riportano in etichetta il nome di due varietà di vite
elencate all’articolo 2, comma 4, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le
compongono.
4.7 A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la
produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
4.8 Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua
deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
7
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
5.1 Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento obbligatorio, nei casi
previsti devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente articolo 3.
Tuttavia tali operazioni sono consentite in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma
all’interno delle province di Pisa, Livorno, Siena, Firenze e Arezzo, sempre che tali cantine siano
pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini della denominazione.
Le Ditte già in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori
della zona di produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina,
anche le eventuali operazioni di invecchiamento dei vini.
5.2 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate
le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.
5.3 È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1, fatta eccezione per le tipologie
“passito”, “Vin Santo” e “Vendemmia tardiva”, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme
comunitarie e nazionali.
5.4 Le tipologie “rosato” devono essere ottenute con la vinificazione in “rosato” delle uve a bacca nera.
5.5 Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso imbottigliato entro il 31
dicembre dell’annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine “novello”
purchè la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per
almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni
previste dalla normativa vigente per questa tipologia.
5.6 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso, Alicante o Grenache,
Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit verdot, Pugnitello,
Sangiovese e Syrah devono essere immessi al consumo non prima del 1° marzo dell’anno successivo
alla vendemmia.
5.7 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Passito, anche con la
specificazione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale vigente, con appassimento naturale all’aria o in locali idonei, con possibilità di una
parziale disidratazione con aria ventilata, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico
volumico totale non inferiore al 15,50%, e possono essere immessi al consumo non prima del 30
settembre dell’anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno 6 mesi di affinamento
obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.
5.8 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva, anche con
la specificazione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale vigente, con appassimento parziale o totale sulla pianta, e possono essere immessi al
consumo non prima del 30 giugno dell’anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di
almeno 3 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.
5.9 Il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento della tipologia “Vin Santo” prevede quanto
segue:
l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;
l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con
aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non
inferiore al 26%; la vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento del “Vin Santo” deve
avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri;
8
l’immissione al consumo del «Maremma toscana» Vin Santo non può avvenire prima del 1° marzo
del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico
complessivo minimo del 16,00% vol..
5.10 Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» bianco ha diritto alla menzione
«riserva» se sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a 12 mesi. L’immissione al
consumo deve avvenire a partire dal 1° novembre dell’anno successivo alla vendemmia. Il periodo di
invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
5.11. Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso ha diritto alla menzione
«riserva» se sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 6 in
recipienti di legno. L’immissione al consumo deve avvenire a partire dal 1° novembre del secondo
anno successivo alla vendemmia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di
produzione delle uve.
5.12. Per il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vermentino designabile
con la menzione «superiore» l’immissione al consumo deve avvenire a partire dal 1° gennaio del
secondo anno successivo alla vendemmia.
5.13 La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compresa l’eventuale
aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Tipologia «Maremma toscana» Doc Resa uva/vino Produzione massima
vino (ettolitri/ettaro)
Bianco, Bianco Riserva e Spumante 70 91
Rosso, Rosso Riserva, Rosato o Rosé, Rosato o Rosé 70 84
Spumante e Novello
Passito Bianco e Rosso 40 44
Vin Santo 35 45,50
dell’uva fresca
(al terzo anno di
invecchiamento)
Vendemmia tardiva 50 40
Ansonica e Ansonica Spumante 70 84
Ansonica Passito 40 44
Ansonica Vendemmia tardiva 50 40
Chardonnay 70 84
Chardonnay Passito 40 44
Chardonnay Vendemmia tardiva 50 40
Sauvignon 70 84
Sauvignon Passito 40 44
Sauvignon Vendemmia tardiva 50 40
Trebbiano 70 84
Trebbiano Vendemmia tardiva 50 40
Vermentino e Vermentino Spumante 70 84
Vermentino Superiore 70 63
Vermentino Passito 40 44
Vermentino Vendemmia tardiva 50 40
Viognier 70 84
Viognier Vendemmia tardiva 50 40
Alicante o Grenache e Alicante o Grenache rosato o 70 77
9
rosé
Cabernet 70 77
Cabernet Passito 40 44
Cabernet Sauvignon 70 77
Cabernet Sauvignon Passito 40 44
Cabernet franc 70 77
Canaiolo 70 77
Ciliegiolo e Ciliegiolo rosato o rosé 70 77
Ciliegiolo Passito 40 44
Merlot e Merlot rosato o rosé 70 77
Merlot Passito 40 44
Petit verdot 70 77
Pugnitello 70 63
Sangiovese e Sangiovese rosato o rosé 70 77
Sangiovese Passito 40 44
Syrah e Syrah rosato o rosé 70 77
Per la resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compresa l’eventuale
aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro delle tipologie che riportano in etichetta
il nome di due varietà di vite elencate all’articolo 2, comma 4, si fa riferimento ai limiti stabiliti per
ciascuna varietà che le compongono.
5.14 Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (38% per la tipologia “Vin
Santo”, 45% per le tipologie “Passito”, 55% per le tipologie “Vendemmia tardiva”) anche se la
produzione a ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
5.15 È consentito l’utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e
affinamento, per tutte le tipologie previste.
5.16 La tipologia “Spumante” appartiene alla categoria “vino spumante di qualità”, e “vino spumante”
può essere spumantizzato sia con il metodo Martinotti che con il metodo Classico.
5.17 Per le tipologie «Maremma toscana» Rosso e «Maremma toscana» Sangiovese è consentita la
pratica del “Governo all’uso Toscano” consistente in una lenta rifermentazione del vino mediante
l’aggiunta di uve a bacca nera leggermente appassite che, previa ammostatura, hanno iniziato il
processo di fermentazione, nella misura non inferiore a 10 kg per ettolitro.
Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
6.1 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Maremma toscana» bianco: - colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine e delicato;
- sapore: da secco ad abboccato e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
10 - acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Maremma toscana» bianco riserva: - colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine, ampio, complesso;
- sapore: asciutto, fresco con note speziate, sapido, di buon corpo, morbido ed elegante;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Maremma toscana» rosso: - colore: rosso rubino con riflessi violacei;
- odore: vinoso;
- sapore: da secco ad abboccato, armonico ed equilibrato; il prodotto dell’annata che ha subito il
«governo all’uso toscano» presenta vivezza e rotondità; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» rosato o rosé: - colore: rosato più o meno intenso;
- odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
- sapore: da secco ad abboccato, armonico, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» novello: - colore: rosso rubino;
- odore: vinoso, fruttato;
- sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido;
- zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Maremma toscana» rosso riserva: - colore: rosso intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, intenso e caratteristico che si affina nel corso dell’invecchiamento;
- sapore: asciutto, corposo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Maremma toscana» spumante: - spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- perlage: fine e persistente;
- odore: fine, fruttato, persistente;
- sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico, netto;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
11 - estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Maremma toscana» rosato o rosé spumante: - spuma: fine e persistente;
- colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;
- odore: delicato, fine, con evidenti note fruttate;
- sapore: da dosaggio zero a extra dry, vivace, acidulo, con fondo leggermente amarognolo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Ansonica: - colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, leggermente fruttato;
- sapore: asciutto, morbido e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Ansonica spumante: - spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: caratteristico, leggermente fruttato;
- sapore: da dosaggio zero a extra dry, morbido ed armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Chardonnay: - colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine, delicato, caratteristico;
- sapore: asciutto e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Sauvignon: - colore: giallo paglierino;
- odore: delicato, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Trebbiano: - colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fine e delicato;
- sapore: secco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Vermentino:
12 - colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco, morbido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Vermentino spumante: - spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: da dosaggio zero a extra dry;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Vermentino superiore: - colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi tendenti al dorato;
- odore: delicato, caratteristico, fine;
- sapore: secco, sapido, morbido, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Maremma toscana» Viognier: - colore: giallo paglierino brillante;
- odore: delicato, fresco, con nette sensazioni di fruttate;
- sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Alicante o Grenache: - colore: rosso rubino più o meno intenso;
- odore: gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, sapido ed equilibrato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Alicante o Grenache rosato o rosé: - colore: rosato più o meno intenso;
- odore: vinoso, delicato, con note fruttate, persistenti;
- sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Ciliegiolo: - colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, delicato;
- sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
13 - acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Ciliegiolo rosato o rosé: - colore: rosato più o meno intenso;
- odore: vinoso, delicato, con note fruttate;
- sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Cabernet: - colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso con note speziate;
- sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon: - colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso con note speziate;
- sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Cabernet franc: - colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso con note speziate;
- sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Canaiolo: - colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso;
- sapore: secco e armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Merlot: - colore: rosso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: tipico con note fruttate;
- sapore: secco, ampio e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Merlot rosato o rosé: - colore: rosato più o meno intenso;
14 - odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
- sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Petit verdot: - colore: rosso di buona intensità, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: tipico, con note speziate;
- sapore: asciutto, pieno, di buona struttura, gradevolmente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Pugnitello: - colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: tipico, intenso, con note fruttate di frutti rossi;
- sapore: asciutto, di buona struttura, morbido, ampio, rotondo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Sangiovese: - colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
- odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;
- sapore: asciutto, corposo, armonico; il prodotto dell’annata che ha subito il «governo all’uso toscano»
presenta vivezza e rotondità; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Sangiovese rosato o rosé: - colore: rosato più o meno intenso;
- odore: vinoso, delicato, delicatamente fruttato;
- sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Syrah: - colore: da rosso rubino a rosso granato;
- odore: intenso, speziato, con sentore di piccoli frutti;
- sapore: secco, armonico, pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Maremma toscana» Syrah rosato o rosé: - colore: rosato più o meno intenso;
- odore: vinoso, delicato, con note fruttate;
- sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
15 - estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
«Maremma toscana» Vendemmia tardiva: - colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Ansonica Vendemmia tardiva: - colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Chardonnay Vendemmia tardiva: - colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Sauvignon Vendemmia tardiva: - colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Trebbiano Vendemmia tardiva: - colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Vermentino Vendemmia tardiva: - colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
16 - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Viognier Vendemmia tardiva: - colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
- odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
- sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» passito bianco: - colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Ansonica passito: - colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Vermentino passito: - colore: da giallo dorato all'ambrato più meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Chardonnay passito: - colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Sauvignon passito: - colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;
- odore: intenso, ricco, di frutta matura;
- sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
17 - acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» passito rosso: - colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Ciliegiolo passito: - colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Cabernet passito: - colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon passito: - colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Merlot passito: - colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
- sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Sangiovese passito: - colore: rosso rubino intenso;
- odore: ampio, intenso, vinoso;
18 - sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
- acidità volatile massima: 25 meq/l.
«Maremma toscana» Vin Santo: - colore: dal giallo paglierino, all’ambrato, al bruno;
- odore: etereo, caldo, caratteristico;
- sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
- acidità volatile massima: 30 meq/l.
6.2 In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, all’odore e/o al sapore si può rilevare
lieve sentore di legno.
In relazione alla fermentazione o rifermentazione in bottiglia, per i vini spumanti, si possono riscontrare
alla vista delle velature.
6.3 Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varietà di vite elencate all’articolo
2, comma 4, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla
varietà presente in maggiore quantità.
Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)
7.1. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi, “fine”, “extra”, “scelto”, “selezionato”, e similari.
7.2 È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Sono altresì
consentite le indicazioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali.
7.3 È consentito altresì l’uso di unità geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento ai comuni ed alle frazioni riportati nell’Allegato 2 del presente disciplinare e alle fattorie e
località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle
condizioni previste dalle disposizioni nazionali vigenti.
7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine “Maremma toscana” può essere utilizzata
la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita
dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri
e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31
comma 10, della legge n. 238/2016.
7.5 Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall’uva Alicante N. può essere utilizzato in
etichetta il sinonimo Grenache.
Nella presentazione e designazione dei vini Rosato può essere utilizzato in etichetta il termine Rosè.
19
7.6 È obbligatoria l'indicazione dell’annata in etichetta per tutte le tipologie di vino ad eccezione delle
tipologie spumante.
7.7 Nella presentazione e designazione dei vini recanti la specificazione di due vitigni a bacca di colore
analogo tra quelli elencati all’articolo 2, comma 4, l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e figurare con caratteri aventi le
stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
Articolo 8
(Confezionamento)
8.1 Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana»
sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi
i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e
poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per le tipologie previste
dalla vigente normativa, esclusivamente per le capacità comprese tra 2 e 5 litri. Sono esclusi i recipienti
quali dame e damigiane, nonché i recipienti alternativi al vetro quali polietilene tereftalato (PET) e
poliaccoppiati (Brick).
8.2 Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata
qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa, escluso il tappo a corona.
8.3 Tuttavia, per le tipologie recanti le menzioni “riserva”, “superiore” e “vigna” e per le tipologie
“passito”, “Vin Santo” e “Vendemmia tardiva“ sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma
ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 18 litri e con
chiusura a norma di legge, ad esclusione del tappo a corona.
Articolo 9
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazioni sulla zona geografica
A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
Per tutte le categorie dei vini regolamentati (vino, vino spumante, vino spumante di qualità).
La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della regione Toscana e, in particolare,
nell’intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto, una delle più vaste d’Italia, delimitata
a ovest, in tutta la fascia costiera, dal mar Tirreno, a nord dai confini con la provincia di Livorno lungo
il corso dei fiumi Cornia e Pecora, a sud dalla provincia laziale di Viterbo lungo il corso del fiume
Fiora e del fosso Chiarone, e ad est dai confini con le province di Pisa e Siena caratterizzati, a nord-
est, dai rilievi delle Colline Metallifere, quindi dal corso del fiume Ombrone e del suo affluente Orcia,
dal massiccio del Monte Amiata e, più a sud, dalla Selva del Lamone. La provincia di Grosseto è
suddivisa in 28 Amministrazioni Comunali di varia estensione territoriale e con caratteristiche
morfologiche piuttosto diverse e può essere suddivisa idealmente in tre zone abbastanza distinte per
clima, altitudine e morfologia: Zona montana (interno), zona mediana (fascia collinare e pedecollinare)
e zona pianeggiante.
La zona montana dell’interno della provincia, a nord-est, è quella confinante con le province di Pisa e
Siena, definita, appunto, montana perchè vi predominano rilievi montuosi come il Monte Amiata a
sud-est con oltre 1.700 metri di altitudine e le Cornate di Gerfalco a nord-est con oltre 1.000 metri di
altitudine. Questa parte, che rappresenta circa il 14% del territorio provinciale, è ricoperta da boschi di
faggi, abeti, lecci e castagni; qui le precipitazioni, in inverno anche nevose, sono insistenti e abbastanza
abbondanti. La zona mediana è costituita da una fascia collinare e pedecollinare, che da nord a sud
percorre longitudinalmente tutta la provincia. In questa area, che rappresenta circa il 70% dell’intero
territorio provinciale, sono concentrate in massima parte le attività agricole e le coltivazioni arboree;
tra queste, predominano nettamente la vite e l’olivo, tanto da caratterizzarne il paesaggio. La zona
20
pianeggiante, circa il 16% del territorio provinciale, è rappresentata dalla pianura intorno a Follonica,
Grosseto e Orbetello-Albinia. In questa area, per la sua vicinanza al mar Tirreno, i terreni vengono
destinati principalmente alle coltivazioni erbacee e alle colture industriali di pieno campo e, in misura
minore, agli impianti arborei.
I terreni della provincia di Grosseto si presentano, nei vari ambienti, con alcune differenze, dovute alla
diversa natura e alle diverse origini delle rocce da cui si sono formati. I principali tipi di terreno agrario,
provenienti da rocce autoctone, possono essere così individuati e rappresentati:
terreni alluvionali sciolti e mezzani calcarei: sono prevalenti nella valle dell’Ombrone, dell’Osa,
dell’Albegna, del Fiora e del Cornia. Sono terreni profondi, freschi, mediamente fertili, piuttosto sciolti
e mezzani;
terreni alluvionali pesanti e medio pesanti calcarei: sono presenti in gran parte nella pianura grossetana,
di Follonica e di Albinia, in alcuni tratti della valle del Cornia, del Pecora e dell’Albegna, e sono terreni
limo-argillosi-calcarei, il più delle volte umidi;
terreni sabbiosi, rocciosi sciolti: appartengono a questo gruppo i terreni poco profondi, sabbiosi e
sabbioso-argillosi, che riposano nelle arenarie di vario tipo, dell’eocene e su conglomerati rocciosi di
travertino. Queste formazioni si riscontrano con notevole frequenza lungo l’intero sviluppo del
retroterra maremmano, sono in genere sciolti, permeabili e di modesta fertilità;
terreni pliocenici sciolti: si riscontrano frequentemente nelle zone collinari e pedecollinari, sono
abbastanza sciolti, sabbiosi, calcarei e spesso frammisti a ghiaia e silice. A questo gruppo appartengono
anche i terreni sabbioso-argillosi pliocenici con tessitura prevalentemente argillosa della parte fine;
terreni grossolani sciolti: questi terreni grossolani, ghiaio-sabbiosi profondi, poggiano sul terzo
orizzonte pliocenico o su ciottolami del quaternario, sono provvisti di ciottoli calcarei e silicei, molto
aridi. Si trovano prevalentemente nelle colline che contornano la piana da Follonica a Gavorrano e
Ribolla;
terreni vulcanici e mezzani, rocciosi: di natura tufacea di diversa consistenza, a causa delle difformi
condizioni di sedimentazione di ceneri, sabbie e lapilli espulsi e trascinati dai venti e depositati per
gravità più o meno lontano dal cratere. Trattasi di terreni agrari più o meno profondi sub-acidi, ricchi
di scheletro, tendenzialmente aridi.
La quota media del territorio della provincia di Grosseto è di circa 140 metri s.l.m., mentre la pendenza
media è del 5%; l’esposizione prevalente è a sud-est.
Il clima della provincia di Grosseto è temperato, di tipo mediterraneo, caratterizzato da temperature
miti, precipitazioni disordinate, talora di elevata intensità nei mesi autunno-invernali e da una aridità
piuttosto prolungata nella primavera e accentuata nei mesi estivi. Tuttavia, data la vastità del territorio,
si possono identificare tre diverse condizioni climatiche: clima temperato caldo, presente in tutta la
fascia costiera con piovosità molto scarsa (clima secco arido nel periodo estivo), con temperatura media
intorno a 16°C e precipitazioni inferiori a 700 mm/anno; clima temperato sublitorale, presente nelle
aree interne, il quale risente comunque della vicinanza del mare, con temperatura media intorno a 14-
14,5°C e precipitazioni medie di circa 800 mm/anno; clima temperato fresco, su tutta l’area del Monte
Amiata, con temperatura media inferiore a 12°C e precipitazioni intorno ai 1.100 mm/anno.
Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali. La massima piovosità è
localizzata tra la fine di ottobre e la seconda decade di dicembre – col mese di novembre che fa
registrare il valore massimo – la cui intensità provoca, talvolta, erosioni e dilavamenti in collina, e non
mancano episodi alluvionali in pianura come quelli provocati dai fiumi Ombrone, Pecora, Bruna,
Albegna e Sovata. Nel periodo compreso tra gennaio e maggio la pioggia è distribuita in maniera un
po’ più omogenea con valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla seconda decade
di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima e la terza decade di luglio, tanto che si
può parlare di un’aridità di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi estivi.
Le precipitazioni medie annue della provincia di Grosseto non raggiungono i 750 mm, con un minimo
di 20 mm nel mese di luglio (dato medio) e un massimo di 120 mm nel mese di novembre (dato medio),
e una temperatura media annua di 14,5°C; il mese più caldo è luglio; l’indice di Huglin si attesta tra
2.100 e 2.500 unità, a seconda dell’area considerata.
21
Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano con
frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano venti di
Scirocco e di Libeccio piuttosto carichi di salsedine, mentre nell’estate il Maestrale che, sebbene
provenga dal mare, è asciutto, regolando di fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che
soffi, anche in modo violento, la Tramontana.
A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.
I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito a
ottenere i vini della «Maremma toscana», sono di fondamentale rilievo. In questa area, infatti, esistono
testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo Etrusco – le antiche città etrusche
di Vetulonia, Roselle e Sovana, rispettivamente nella parte centro-settentrionale, centrale e meridionale
della provincia, le aree nei pressi del lago dell’Accesa a nord, di Ghiaccio Forte, di Marsiliana lungo
l’Albegna, di Cosa e la villa di “Settefinestre” presso Capalbio che rappresenta un esempio di villa
romana dedita all’attività viticola a sud, sono solo alcuni esempi di insediamenti più o meno rilevanti
– come testimoniano alcuni reperti. In particolare, presso Marsiliana lungo il corso del fiume Albegna
(Ager Cosanus), è stato rinvenuto un numero consistente di vasellame e pithoi (recipienti particolari
per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi), unitamente a fornaci per la
produzione di anfore vinarie, probabilmente poiché il luogo corrispondeva a un vero e proprio centro
di raccolta per i vini che provenivano dalle aree più interne (colline di Manciano e Scansano),
trasportati lungo il corso del fiume. Inoltre, in alcune aree della provincia e sul territorio dell’isola del
Giglio, sono stati rinvenuti numerosi palmenti in pietra, specie di vasche cilindriche scavate
direttamente sulla roccia talvolta ai piedi di un vigneto, utilizzate da etruschi e, più tardi, romani, per
la pigiatura e lo sgrondo delle uve. Ma anche alcune pitture sul vasellame di origine etrusca,
raffigurando la vite “domesticata”, possono essere interpretate come una conferma della familiarità
della coltura della vite tra la gente di questo popolo. La dominazione romana accentuò la tendenza al
miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; in questo
periodo storico, la vite acquistò particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti
e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare
protezione con apposite norme statutarie.
In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente,
“concessioni di terre in zone a vocazione viticola”.
Importante, inoltre, fu il ruolo dei monaci benedettini, soprattutto per il recupero e il mantenimento
della coltivazione della vite, che si consolidò intorno alle mura dei centri abitati medioevali. Nei secoli
che vanno dal 1300 al 1600, come testimoniano numerosi statuti comunali (Comunità del Cotone,
comuni di Massa Marittima e Monterotondo, ecc.), si ebbe un ulteriore sviluppo alla diffusione della
viticoltura, grazie anche al merito delle grandi famiglie nobili presenti sul territorio, come gli
Aldobrandeschi, gli Sforza o gli Orsini. Durante lo Stato dei Presidi fu nota anche la coltivazione del
vitigno Ansonica in molte aree della Maremma meridionale e insulare, così come rilevante divenne,
durante la grandiosa opera di bonifica intrapresa nel 1700 dai granduca di Lorena, la diffusione della
coltivazione della vite e dell’olivo nelle aree risanate della Maremma, situazione che si protrasse per
tutto l’Ottocento e che consentì di sviluppare l’attività vitivinicola, in modo capillare, su tutto il
territorio provinciale.
Le zone della provincia di Grosseto che hanno avuto in ogni tempo maggiore possibilità di
affermazione nel campo economico e sociale sono quelle che hanno potuto legare la loro fortuna anche
alla diffusione della vite.
Studiosi di ogni tempo riconobbero i pregi delle uve di questo territorio e l’eccellenza dei vini prodotti.
L’enotecnico Luigi Vivarelli, parlando di sistemi di allevamento della vite, scrive: “nel nostro
mandamento è raro il caso di trovare la vite disposta ai lati dei campi, ma invece vi predomina la vigna
specializzata e quindi la consociazione è pratica quasi sconosciuta. Sarebbe utile piano piano, sostituire
il filo di ferro alle canne giacchè esso permette una notevole economia…… La forma di potatura più
in uso presso i nostri viticoltori, mi pare sia quella a cornetti con 5 o 6 occhi; non è certo un metodo
sbagliato, ma ho l’opinione che si potrebbe con maggior vantaggio introdurre la potatura Guyot”.
22
Il dott. Alfonso Ademollo, in una relazione all’inchiesta parlamentare Jacini, tenendo conto della
vocazione viticola della Maremma, nel 1884 affermava che tutte le varietà “vegetano bene nel nostro
suolo ed a noi non mancano le uve da spremere e da mangiare……”. L’Ademollo, nel fornire
interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia, così scriveva: “La vite ha sempre
allignato, fino dalle epoche più remote, nella provincia di Grosseto. Le varietà di vite da noi conosciute
e coltivate sono molte, poichè si può asserire che tutte le varietà di sì prezioso sarmento, anche le
esotiche, vegetano bene nel nostro suolo……Le principali varietà della vite che si coltivano nella zona
piana e collinosa, sono le anzonache bianche e rosse, le riminesi, i moscatelli, le alicanti, le aleatiche,
le malvasie, li zibibbi, il biancone, il sangioveto, le cannaiole, i procanici, le lambrusche e le altre
varietà di uve bianche e rosse… Le vigne pure da qualche tempo si sono estese ed hanno migliorato
nel proprio prodotto, ma tuttavia anche per questo lato la provincia di Grosseto sarebbe capace di più,
poichè la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perchè
non abbiamo veramente nè caldi nè freddi eccessivi, perché la posizione geografica della provincia è
compresa fra i 30 e 50° di latitudine e perchè dovunque trovasi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle
parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie”.
Da ciò la categorica affermazione: “La provincia di Grosseto, per cinque sesti ha terreno adatto alla
viticoltura”. Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona lo stesso Ademollo così si
esprimeva: “II vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e privata economia,
come nella pubblica e privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre crescente
progresso e accuratezza in ogni parte della provincia di Grosseto, sia nella zona piana, che in quella
montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni Comuni è di una rendita importante ai proprietari……”.
Sempre in natura di notizie storiche, interessanti sono le tecniche di coltivazione adottate nelle rasole
all’uso scansanese descritte dall’agronomo L. Vannuccini.
Nel ventesimo secolo, caratterizzato da due eventi bellici e da un ventennio di dittatura politica, la
situazione viticola provinciale ha seguito le sorti dell’agricoltura in genere, il cui obiettivo principale
era quello di conseguire un’economia di consumo e la piena occupazione della mano d’opera.
In tale periodo, la viticoltura era condizionata dalla polverizzazione delle proprietà diretto coltivatrici
e dalle diffuse forme di conduzione mezzadrile, che rappresentavano delle limitazioni alla espansione
della specializzazione viticola. Nonostante ciò, nella prima metà del secolo scorso, la superficie vitata
non subisce in Maremma profonde modificazioni.
Nei decenni successivi, invece, si moltiplicano le iniziative di molti proprietari, intese a sviluppare una
viticoltura più razionale, favorite anche dall’attuazione dei programmi di incentivazione statale per una
ripresa agricola, dall’applicazione della riforma agraria e dalla capacità dei viticoltori maremmani,
guidati dai tecnici dell’Ispettorato Agrario e delle Associazioni preposte, che hanno creduto nella
spiccata vocazione vitivinicola della provincia. L’azione svolta dai tecnici è stata coerente ai principi
di una moderna agricoltura, in quanto diretta a sostenere la viticoltura classica nelle zone che ne
consentivano il rinnovamento, mediante la specializzazione e la meccanizzazione più ampia e
l’introduzione di nuove cultivar nei territori collinari più facili. Sono stati perciò messi a punto gli
aspetti tecnici per la produzione delle uve da vino, con l’obiettivo di conseguire un adeguato equilibrio
fra rendimenti unitari e qualità.
L’espansione viticola, non accompagnata dal perfezionamento della tecnica di vinificazione e quindi
dal miglioramento della qualità dei vini prodotti, creava notevoli problemi di organizzazione e
diffusione dei vini stessi, ma problematica era anche la difformità della tecnica di trasformazione e la
disponibilità di solo modeste partite frazionate, di qualità variabile, anche se pregiate.
Un contributo decisivo alla risoluzione di questi problemi è stato dato dalla realizzazione negli anni
Sessanta delle Cantine Sociali dislocate nei centri di maggiore concentrazione viticola e da Cantine
agricole aziendali industrializzate. È questa, per la Maremma, una circostanza importante per la nascita
dell’industria enologica, che ha permesso di presentare sul mercato vini uniformi, con caratteristiche
costanti, migliorati nella qualità e standardizzati nella presentazione. Ma altrettanto importante è stato
il contributo proveniente dall’attività di sperimentazione e di studio condotta sul territorio dalle
istituzioni pubbliche (provincia di Grosseto, Università degli Studi di Firenze e di Pisa) e da parte delle
aziende private.
23
Sono molteplici, quindi, le motivazioni che portarono alla richiesta di riconoscimento dell’indicazione
geografica (I.G.) “Maremma Toscana” Bianco e Rosso con decreto ministeriale 22 marzo 1988,
sostituita successivamente, col decreto ministeriale 9 ottobre 1995, con l’indicazione geografica tipica
(IGT) “Maremma Toscana”. Alla fine degli anni ’90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza che
il territorio della Maremma grossetana poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di
origine controllata per i vini prodotti nella zona, rafforzata anche dalla nascita del “Distretto rurale”
per l’intero territorio provinciale (L.R. 21/2004), il primo riconosciuto in Toscana. La normativa
regionale definisce i distretti rurali “Sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e
territoriale omogenea, derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonchè dalla
produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali
e territoriali”. Il “Distretto”, nato con l’obiettivo di realizzare un “Sistema territoriale di qualità” in
modo da concorrere alla crescita e allo sviluppo economico e sociale del territorio, assumendo come
principi fondamentali la sostenibilità e l’innovazione, ha consentito di avviare un percorso di
valorizzazione delle produzioni locali di qualità e delle biodiversità della Maremma. In questo contesto,
la filiera vitivinicola rappresenta sicuramente uno dei punti di forza nel legame prodotto-territorio e la
sua valorizzazione comprende diversi fattori intrinsecamente legati tra loro, che vanno dalla qualità del
prodotto ai valori storici, culturali e ambientali.
Il riconoscimento per questa nuova denominazione viene attribuito, dopo un lungo percorso, col
decreto ministeriale del 30 settembre 2011 per i vini bianchi, rossi e rosati della «Maremma Toscana»
incentrati, nelle tipologie “di base”, sulle uve dei vitigni Sangiovese, Ciliegiolo, Trebbiano toscano,
Vermentino e Malvasia bianca lunga, prodotti anche nelle versioni Spumante (solo bianchi), Novello
(solo rossi), Vin Santo, Passito e Vendemmia tardiva, ma presentati anche in tipologie varietali con la
presenza minima dell’85% del vitigno, ed in particolare, tra i vini ottenuti da varietà tradizionali,
Ansonica, Trebbiano, Vermentino, Alicante, Canaiolo, Ciliegiolo e Sangiovese, ai quali si aggiungono
varietà internazionali, presenti soprattutto nei nuovi impianti, come Chardonnay, Sauvignon, Viognier,
Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah.
Ma l’attività di sperimentazione e di studio su varietà di vite diverse e su metodi di vinificazione più
innovativi, non si è interrotta col riconoscimento della Denominazione di origine, semmai si è fatta più
dinamica, tanto che, grazie anche all’impianto di nuovi vigneti e alla nascita di nuove aziende, i risultati
emersi hanno convinto i produttori dell’area maremmana che era necessario aggiornare il disciplinare
di produzione della DOC Maremma Toscana (quasi 5 anni dopo il riconoscimento), aggiornando la
base ampelografica riferita ai vitigni principali delle tipologie di “base” Bianco, Rosso e Rosato, dando
maggiore rilevanza a varietà presenti diffusamente nel territorio provinciale a fianco del Sangiovese -
tra le uve nere, per la produzione del tipo Rosso e del Rosato - e il Vermentino, tra le bianche, per la
produzione del tipo Bianco, aumentando la densità minima di ceppi ad ettaro per i nuovi impianti e
vietando ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone, inserendo la versione Spumante
anche per il Rosato, nuove tipologie varietali come Cabernet franc, Petit Verdot e Pugnitello, nonché
tipologie “bivarietali”, la menzione Riserva solo per il vino Bianco e il Rosso in modo da caratterizzare
ancor più tali produzioni, le versioni Rosato per alcune tipologie varietali molto richieste dal mercato,
quali Sangiovese, Alicante o Grenache, Ciliegiolo, Syrah e Merlot, la menzione tradizionale “Governo
all’uso toscano” per il vino Rosso e il Sangiovese, e la tipologia passito per il Merlot.
Con un ulteriore intervento di modifica a distanza di circa un anno, al fine di caratterizzare maggiormente la
tipologia Vermentino e di adeguarne una parte della produzione alle nuove richieste di mercato, si è inserita la
menzione Superiore.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione
dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
produzione: - base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli
tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata, e cioè, in primis, i vitigni autoctoni
Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo nero, Alicante, Pugnitello, Trebbiano toscano, Ansonica, Malvasia
bianca lunga e Vermentino, affiancati da varietà alloctone quali Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah,
Cabernet franc, Petit verdot, Chardonnay, Sauvignon e Viognier (e le altre, eventualmente presenti tra
24
i vitigni complementari, come ad esempio Montepulciano, Pinot bianco, Pinot grigio, Grechetto,
Verdello e Colorino); - le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono
quelli tradizionali della zona, e cioè il Cordone speronato, il Guyot e, in misura minore, il Capovolto,
tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti; ciò sia per agevolare
l’esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per garantire una
razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta
e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal
disciplinare, rapportate ad una densità minima di 4000 piante per ettaro, il che consente di ottenere
una buona competizione fra le piante (91 hl/ha per il tipo Bianco e lo Spumante, (vino spumante e vino
spumante di qualità),che scende a 84 per Rosso, Rosato, Novello e per le tipologie varietali bianche
Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier, mentre è di 77 hl/ha per le
tipologie varietali rosse Alicante, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo,
Merlot, Petit verdot, Pugnitello, Sangiovese e Syrah, e di 63 hl/ha per la tipologia Vermentino con menzione
Superiore; infine, 40 e 44 hl/ha rispettivamente per le tipologie Vendemmia tardiva e Passito, entrambe
anche con menzione del vitigno, e 45,5 hl/ha per il Vin Santo); - le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per
la vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per le tipologie di
base e le tipologie con menzione Riserva e Superiore, riferite a vini maggiormente strutturati e
caratterizzati da un’elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento e affinamento
obbligatori; per la produzione del vino rosato ottenuto con la vinificazione in rosato di uve provenienti,
per lo più, dalle varietà Sangiovese, Alicante, Ciliegiolo, Merlot e Syrah, per quella del vino novello,
prodotto secondo la tecnica della macerazione delle uve – per lo più della varietà Sangiovese - e per la
produzione di vini rossi con la tradizionale metodologia del “Governo all’uso toscano” impiegando
prevalentemente uve Sangiovese, nonché per l’elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti di
qualità, sia col metodo Martinotti in autoclave, sia col metodo tradizionale della rifermentazione in
bottiglia, nelle versioni Bianco, Rosato, Ansonica e Vermentino; nella stessa zona esistono anche varie
espressioni di vini ottenuti da uve più o meno appassite, prodotti con la tradizionale tecnica del
“vinsanto” utilizzando prevalentemente uve a bacca bianca (Trebbiano toscano e Malvasia bianca
lunga) accuratamente scelte e fatte appassire in locali idonei, per essere successivamente vinificate,
conservate ed invecchiate in tradizionali caratelli per un periodo adeguato, oppure ottenuti con una
vendemmia posticipata in modo da provocare una sovramaturazione delle uve sulla pianta, più o meno
accentuata (Vendemmia tardiva, nei tipi Bianco, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano,
Vermentino e Viognier), oppure prodotti con appassimento naturale delle uve all’aria o in locali idonei,
seguito da un adeguato affinamento in recipienti di legno e/o in bottiglia (Passito, nei tipi Bianco,
Rosso, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Vermentino, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo,
Merlot, e Sangiovese).
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico.
Vini DOC «Maremma toscana» nelle categorie “vino”, “vino spumante”, “vino spumante di qualità”.
La DOC «Maremma toscana» nella categoria “vino” è riferita alle tipologie Bianco e Rosso “di base”,
ai tipi Rosato - anche nelle versioni varietali Alicante, Sangiovese, Merlot e Syrah - Novello e con la
menzione tradizionale “Governo all’uso toscano” (riservata al vino Rosso e alla tipologia Sangiovese),
alle tipologie varietali Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Viognier, Alicante
o Grenache, Cabernet (da C. franc e/o C. Sauvignon e/o Carmenére ), Cabernet Sauvignon, Cabernet
franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese e Syrah, con la possibilità di
indicarne due, a bacca di colore analogo, in etichetta, alle tipologie con menzione “Riserva” solo per il
vino Bianco e Rosso, e alla tipologia con menzione «Superiore» solo per il vino Vermentino, alla tipologia
Vin Santo, ed a quelle Vendemmia tardiva – presentata nelle versioni Bianco, Ansonica, Chardonnay,
Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier – e Passito – presentata nelle versioni Bianco, Rosso,
Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Vermentino, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot e
Sangiovese – le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto
25
evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare, tutti i vini presentano un modesto tenore di acidità (4,5 g/l).
I vini rossi presentano un colore rosso rubino di buona intensità con riflessi violacei nei vini giovani,
che sfuma al granato nei vini più maturi, comunque influenzato, nella tonalità, dalla percentuale di
Sangiovese presente: il Sangiovese, infatti, rispetto ad altri vitigni come il Cabernet, il Syrah, il Petit
Verdot e il Merlot, conta su di una quantità di antociani totali inferiore, a vantaggio, però, di una
notevole ricchezza in tannini proantocianidici e catechine. Per questo motivo, nella tipologia “di base”,
è possibile riscontrare una maggiore complessità aromatica con sfumature fruttate e speziate più
evidenti e, al contempo, un’attenuazione della sensazione tannica del vitigno base – soprattutto nei vini
più giovani – proprio in funzione della diversa presenza di Sangiovese (minimo 40 60 %) e di quella
di altre varietà a bacca rossa nera (come Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah e
Ciliegiolo, anch’esse potenzialmente presenti fino al 60%), il che conferisce, ai vini, un gusto più
rotondo e pieno (il sapore è da secco ad abboccato nel Rosso). Nella tipologia che si fregia della
menzione “Riserva” il colore tende al rosso intenso con riflessi violacei più o meno frequenti, che si
tramuta in granato con l’invecchiamento, mentre l’intensità del profilo aromatico aumenta e aumenta
la sua complessità e ampiezza, con sentori di piccoli frutti accompagnati da evidenti note speziate,
talvolta con sentori erbacei, e al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di volume;
queste caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dall’affinamento e dall’invecchiamento dei
vini, ed è per questi motivi che il disciplinare stabilisce una data di immissione al consumo che non
può essere antecedente al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia con un
invecchiamento obbligatorio non inferiore a 24 mesi.
Il vino Novello si presenta con un colore rosso rubino talora con sfumature violacee, profumo intenso
di frutti rossi e viola, mentre al palato è morbido, leggermente acidulo, sapido, mentre il prodotto
dell’annata dei tipi Rosso e Sangiovese che ha subito il Governo presenta vivezza e rotondità ; il vino
Rosato si presenta con un colore rosato più o meno intenso, profumi delicati, con intense note fruttate,
mentre al palato è fresco, leggermente acidulo, asciutto o, talvolta, abboccato. Sia il rosso che il rosato
sono influenzati, nelle caratteristiche organolettiche, dalla presenza più o meno rilevante dei vitigni
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah e Ciliegiolo, i quali possono
partecipare da soli o congiuntamente per un minimo del 60%. Due di questi, Sangiovese e Ciliegiolo,
sono espressione della storia del territorio, gli altri (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) hanno trovato
nel territorio maremmano un ambiente ideale per la loro coltivazione.
I vini bianchi “tranquilli” presentano un colore giallo paglierino più o meno intenso, un profumo fine
e delicato, talvolta con note floreali e fruttate più o meno accentuate, la cui ricchezza è in funzione
della percentuale di Vermentino presente (minimo 60%, da solo o congiuntamente al Trebbiano
toscano o al Viognier) e delle altre varietà a bacca bianca eventualmente utilizzate, mentre al gusto si
presentano asciutti, freschi, armonici (il tipo Bianco ha un sapore da secco ad abboccato, mentre nel
Vermentino, Viognier e Ansonica è morbido e vellutato). Il Vermentino che si fregia della menzione
«Superiore» ha un profilo organolettico più fine e complesso con una sapidità più evidente, tanto che il
disciplinare di produzione prevede che l’immissione al consumo non possa avvenire prima del 1° gennaio del
secondo anno successivo alla vendemmia, quindi dopo un adeguato periodo di affinamento.
Il vino bianco che si fregia della menzione “Riserva”, inoltre, ha un profilo aromatico più ampio e
complesso e una struttura più importante, ed è per questo motivo che il disciplinare di produzione
prevede, prima dell’immissione al consumo, un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a 12
mesi.
Le caratteristiche organolettiche risentono quindi della peculiarità di ciascuna varietà che contribuisce
alla produzione del vino: alcune sono espressione della storia del territorio, come Ansonica, Trebbiano
toscano o Vermentino, altre internazionali hanno trovato nel territorio maremmano un ambiente ideale
per la loro coltivazione, come il Viognier, il Sauvignon o lo Chardonnay.
La tipologia Vin Santo si presenta con un colore dal giallo paglierino, all’ambrato, al bruno, un profumo
ricco e complesso, etereo, caldo, intenso, con evidenti note di frutta matura, di uva passa e candita,
26
mentre al gusto denota sensazioni vellutate, più o meno rotonde in funzione della versione prodotta, da
secca a dolce, con una notevole lunghezza e persistenza.
I vini della tipologia Vendemmia tardiva presentano un colore da giallo paglierino intenso a giallo oro,
più o meno intenso, un profumo delicato, intenso, con note di frutta matura, talvolta speziato, mentre
al palato sono pieni, armonici, con una rotondità più o meno accentuata in funzione della versione
prodotta, da quella asciutta alla dolce.
I vini della tipologia Passito, invece, hanno caratteristiche diverse se prodotti con uve bianche o nere :
i passiti bianchi hanno un colore da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso, un profumo intenso,
ricco, di frutta matura e candita, mentre al palato sono vellutati, ampi e complessi; i passiti rossi sono
caratterizzati da un colore rosso rubino intenso, profumi intensi di frutta matura con note che
richiamano il cioccolato, ampi, vinosi e complessi, mentre al palato sono vellutati, caldi, ricchi di
corpo; in entrambi i casi, al palato denotano una rotondità più o meno accentuata in funzione della
versione prodotta, asciutta o dolce.
La DOC «Maremma toscana» nelle categorie “vino spumante” e “vino spumante di qualità” è riferita
alle tipologie Spumante nelle versioni Bianco, Rosato, Ansonica e Vermentino, le quali, dal punto di
vista analitico e organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono
una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare, sono
caratterizzati da una spuma e da un perlage fine e persistente, presentano un colore giallo paglierino
più o meno intenso (dal rosa tenue al rosa cerasuolo negli spumanti rosé), un odore fine, fruttato,
persistente, la cui intensità e complessità è influenzata dal metodo di elaborazione utilizzato (presenza
di maggiori note fruttate e floreali nel metodo Martinotti, bouquet più complesso, con sentori di crosta
di pane e lievito nel metodo classico), mentre al sapore sono freschi, leggermente aciduli, con rotondità
più o meno evidente in funzione della versione prodotta (da dosaggio zero, decisamente asciutta e
secca, a extra-dry, morbida e vellutata).
Le peculiarità dei vini «Maremma toscana» spumanti e spumanti di qualità descritti sono il risultato
dell’azione delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che incidono sul potenziale
enologico, evidenziando le note di freschezza dovute sia alla sapidità legata alla “presenza del mare” e
dei venti marini, sia alla componente acidica e alla equilibrata componente fruttata e aromatica delle
uve che, esaltata dalla corretta gestione agronomica dei vigneti, si ripercuote sui vini prodotti,
rendendoli pienamente adatti ad una elaborazione in vino spumante.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B).
Per tutte le categorie dei vini «Maremma toscana» (“vino”, “vino spumante”, “vino spumante di
qualità”).
L’orografia prevalentemente collinare e pedecollinare della zona di produzione, un’area di varia
estensione con caratteristiche morfologiche talvolta diverse, situata nella parte meridionale della
Toscana, con una quota media intorno a 140 metri s.l.m., unitamente a una pendenza media del 5%,
una esposizione prevalente a sud-est e una buona ventilazione durante tutto l’anno, concorre a
determinare un ambiente areato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue,
particolarmente vocato per la coltivazione della vite.
Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in modo determinante con la
coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed
organolettiche dei vini «Maremma toscana» sia nella versione “tranquilla” (categoria vino), sia nei vini
spumanti (categorie vino spumante e vino spumante di qualità).
In particolare, i terreni della provincia di Grosseto si presentano, nei vari ambienti, con notevoli
differenze, dovute alla diversa natura e alle diverse origini delle rocce da cui si sono formati, ma i
principali tipi di terreno agrario, provenienti da rocce autoctone e particolarmente adatti allo sviluppo
delle attività viticole, possono essere ricondotti ai terreni:
sabbiosi e rocciosi sciolti, poco profondi, sabbiosi e sabbioso-argillosi, che si riscontrano con notevole
frequenza lungo l’intero sviluppo del retroterra maremmano e che si presentano in genere sciolti,
27
permeabili e di modesta fertilità, con un lieve contenuto in calcare, un modesto tenore di humus, di
fosforo e di potassio;
pliocenici sciolti, che si riscontrano frequentemente nelle zone collinari e pedecollinari e si presentano
abbastanza sciolti, sabbiosi, calcarei e spesso frammisti a ghiaia e silice, ed al cui gruppo sono
riconducibili anche i terreni sabbioso-argillosi pliocenici con tessitura prevalentemente argillosa della
parte fine e buona dotazione nutritiva;
grossolani sciolti, terreni grossolani, ghiaio-sabbiosi profondi, provvisti di ciottoli calcarei e silicei,
molto aridi, che si trovano prevalentemente nelle colline che contornano la piana da Follonica a
Gavorrano e Ribolla;
vulcanici e mezzani, rocciosi, di natura tufacea di diversa consistenza, terreni agrari più o meno
profondi sub-acidi, ricchi di scheletro, tendenzialmente aridi, dotati di buona quantità di potassio ma
poveri di fosforo assimilabile, che si riscontrano soprattutto nei comuni di Pitigliano e di Sorano.
Presentano una buona predisposizione alla viticoltura anche i terreni alluvionali sciolti e mezzani
calcarei, prevalenti nella valle dell’Ombrone, dell’Osa, dell’Albegna, del Fiora e del Cornia, poiché
terreni profondi, freschi, mediamente fertili, piuttosto sciolti e mezzani, provvisti di calcare e poveri di
fosforo.
Tutti questi tipi di terreno hanno in comune un’elevata profondità utile per lo sviluppo radicale, una
buona capacità di drenaggio e una buona/moderata capacità di acqua disponibile, condizioni tali da
consentire un buon sviluppo vegeto-produttivo delle coltivazioni arboree, habitat naturale per gli
impianti di vigneto con conseguenti produzioni altamente qualitative, in particolare se coltivati con
l’ausilio di pratiche agronomiche e gestionali dei suoli corrette (quali potatura verde ed alta densità di
impianto) e basse rese produttive.
Il clima della zona di produzione risulta temperato (sublitorale per la maggior parte del territorio, caldo
nella fascia costiera, fresco nell’area amiatina), di tipo mediterraneo, caratterizzato da temperature miti,
una discreta piovosità (media intorno ai 750 mm/anno), con scarse piogge estive (intorno agli 80-100
mm) e un’aridità piuttosto prolungata nella primavera e accentuata nei mesi estivi – tanto da far
riscontrare lievi stress idrici nelle fasi che precedono la maturazione dell’uva –, da ottimi valori
dell’indice bioclimatico di Huglin (tra 2100 e 2500°C-giorno), da una buona temperatura media
annuale (tra i 12 e i 16°C a seconda delle aree, con una media intorno a 14,5°C), unita ad una
ventilazione sempre presente anche nel periodo primaverile-estivo grazie alle brezze di Maestrale che
soffiano nelle ore più calde della giornata, contribuendo a regolare le temperature ed a creare un
ambiente sfavorevole alle malattie parassitarie.
Il clima sopra descritto, unito ad una temperatura piuttosto elevata, con ottima insolazione, nei mesi di
settembre-ottobre e buone escursioni termiche tra giorno e notte, consente alla vite di ottenere un giusto
equilibrio vegetativo, permettendo una lenta, graduale e ottimale maturazione fisiologica delle uve,
con l’esaltazione e il mantenimento del corredo aromatico consentendo, unitamente ad un buon quadro
acidico, la produzione di vini freschi e armonici e contribuendo in maniera significativa alle particolari
caratteristiche organolettiche dei vini «Maremma toscana».
In particolare, il quadro climatico sopra descritto, grazie al quale le temperature massime sono
pienamente sopportabili dalla vite anche in piena estate, unitamente alle buone escursioni termiche
mano a mano che si avvicina il periodo vendemmiale, risultano particolarmente favorevoli per la
produzione delle uve destinate sia alla produzione di vini “tranquilli”, freschi ed equilibrati, sia
all’ottenimento di partite che saranno successivamente elaborate nelle versioni spumante.
La qualità e le caratteristiche dei vini «Maremma toscana» sono altresì strettamente connesse ai fattori
umani descritti nella parte A.2.
È infatti molto rilevante l’apporto degli operatori del territorio che con le loro capacità e la loro
professionalità, frutto dell’evoluzione agronomica, scientifica e tecnologica e forti di una tradizione
che è millenaria e va dall’epoca etrusca a quella romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da
numerosi documenti, citazioni e testimonianze storiche, contribuiscono alla produzione di vini di
notevole livello qualitativo, rappresentativi dell’espressione e tipicità del territorio della Maremma
grossetana.
28
È la testimonianza, perciò, di come l’intervento dell’uomo in questo particolare territorio abbia
tramandato, nel corso dei secoli, le tecniche tradizionali di coltivazione della vite ma anche le rituali
prassi enologiche, le quali, tuttavia, in epoca moderna, sono state migliorate e affinate, grazie
all’indiscutibile progresso scientifico e tecnologico.
Parlare di presupposti viticoli etruschi in questa zona appare ovvio, tali e tante sono le testimonianze
che continuano in epoca romana fino al medioevo, nel corso del quale la vite acquistò particolare
importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di
concedere terre adatte per questa coltura e di stabilirne la protezione con apposite norme statutarie.
E furono molti gli studiosi, di epoche successive, che riconobbero i pregi delle uve di questo territorio
e l’eccellenza dei vini prodotti.
Alla fine del 1500, Bacci così descriverà queste campagne “…situate nel cuore dell’Etruria, godono di
molti pregi, sono esposte da una parte al vento che spira da settentrione dalle falde del monte Amiata
e dall’altra, estendendosi verso mezzogiorno, godono anche di quello australe che dona loro calore…”.
Quale migliore incipit per identificare un territorio viticolo; e infatti, la zona era ricca “…di ottimi vini,
soprattutto rossi, sinceri, e chiarificati con null’altro che la semplice fermentazione dei tini”. Ve ne
erano anche di bianchi, mescolati con dolci moscatelli, com’era di moda all’epoca.
Tre secoli più tardi, il dott. Villafranchi-Giorgini (1847) cita un tronco di vite di dimensioni eccezionali
proveniente da Valle Castagneta, mentre l’enotecnico Luigi Vivarelli parla diffusamente di sistemi di
allevamento della vite, affermando che, in Maremma, è già ampiamente diffusa la vigna specializzata
allevata a cordone speronato. Tra le testimonianze più significative ed esaurienti, quelle del dott.
Alfonso Ademollo, riconducibili a una relazione all’inchiesta parlamentare Jacini (1884), si
soffermano lungamente sulla vocazione viticola della Maremma.
In tutti questi secoli, lo sviluppo dell’agricoltura maremmana è sempre stato accompagnato da
un’affermazione della viticoltura e, di pari passo, da una forte valenza della tradizione vinicola, spesso
perpetrata dai monaci benedettini nei periodi più bui del basso medioevo, e oggi ancora riscontrabile
percorrendo il territorio, dove non di rado è possibile trovare vecchie cantine presenti nelle vie dei
paesi o, addirittura, scavate nel tufo probabilmente già al tempo degli etruschi, ma anche partecipando
a una delle tante Sagre o Feste dedicate alla Vendemmia o al Vino (quelle di Scansano e di Cinigiano
vantano una storia di quasi mezzo secolo).
La storia e la tradizione del territorio vitivinicolo maremmano è importante, ma lo è, allo stesso tempo,
il contributo degli operatori. Esso è essenziale nella gestione del vigneto fino alla raccolta delle uve,
ma risulta determinante anche un corretto utilizzo della tecnologia di cantina al fine di preservare il
livello qualitativo dei prodotti introdotti. Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità, gli operatori
adeguano il processo di vinificazione delle uve in relazione alla varietà e alle successive tecniche di
affinamento ed elaborazione dei relativi vini, adottando in particolare adeguate pressature delle uve e
fermentazioni a temperatura controllata, grazie anche al significativo processo di innovazione
tecnologico che consente agli operatori di disporre di attrezzature di livello avanzato per la gestione
del processo produttivo contribuendo così al mantenimento delle peculiari caratteristiche
organolettiche dei vini.
Nella produzione dei vini spumanti l’apporto dell’innovazione tecnologica è stato, se possibile, ancor
di maggiore aiuto, mediante la messa a punto di impianti di elaborazione in autoclave sempre più
efficienti o la fornitura di attrezzature più adeguate per l’elaborazione con rifermentazione in bottiglia,
consentendo, perciò, di esaltare le peculiarità organolettiche dei vini spumanti ottenuti nel territorio
maremmano, in particolare per la freschezza, la mineralità e le note fruttate e floreali, che costituiscono
l’espressione di un ambiente vocato alla produzione di vini bianchi e rosati anche in versione spumante.
Le peculiarità dei vini «Maremma toscana» sono dunque l’espressione di caratteri di unicità e di
distintività, che sono il frutto dell’interazione armonica tra l’attività dell’uomo e il complesso dei fattori
ambientali.
Articolo 10
(Riferimenti alla struttura di controllo)
29
10.1 Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:
Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
Via XX Settembre, 98/g
00185 - Roma
Tel.: +39 06 45437975
Fax: +39 06 45438908
e-Mail: info@valoritalia.it
La Società Valoritalia s.r.l - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole
italiane - è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 agosto 2018 (G.U. n. 253 del 30.10.2018)
e modificato con D.M. 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15.03.2022).
ALLEGATO 1
Elenco vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, per i vini Maremma
Toscana” DOC
Nome Nome
ABRUSCO N. MALVASIA NERA DI LECCE N.
ALBANA B. MAMMOLO N.
ALBAROLA B. MANZONI BIANCO B.
ALEATICO N. MARSANNE B.
ALICANTE N. MAZZESE N.
ALICANTE BOUSCHET N. MERLESE N.
ANCELLOTTA N. MERLOT N.
ANSONICA B. MONDEUSE N.
BARBERA N. MONTEPULCIANO N.
BARSAGLINA N. MOSCATO BIANCO B.
BIANCONE B. MOSCATO D’AMBURGO N.
BONAMICO N. MOUVÉDRE N.
BRACCIOLA NERA N. MÜLLER THURGAU B.
CABERNET FRANC N. NOCCHIANELLO BIANCO B.
CABERNET SAUVIGNON N. NOCCHIANELLO NERO N.
CALABRESE N. ORPICCHIO B.
CALORIA N. PETIT MANSENG B.
CANAIOLO BIANCO B. PETIT VERDOT N.
CANAIOLO NERO N. PINOT BIANCO B.
CANINA NERA N. PINOT GRIGIO G.
CARIGNANO N. PINOT NERO N.
CARMENERE N. POLLERA NERA N.
CESANESE D'AFFILE N. PRUGNOLO GENTILE N.
CHARDONNAY B. PUGNITELLO
CILIEGIOLO N. REBO N.
CLAIRETTE B. REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.
COLOMBANA NERA RIESLING B.
COLORINO N. RIESLING ITALICO B.
DURELLA B. ROUSSANE B.
30
FIANO B. SAGRANTINO N.
FOGLIA TONDA N. SANFORTE N.
GAMAY N. SANGIOVESE N.
GRALIMA N. SAUVIGNON B.
GRAND NOIR N. SCHIAVA GENTILE
GRATENA N. SEMILLON B.
GRECHETTO B. SYRAH N.
GRECO B. TEMPRANILLO N.
GROPPELLO DI S. STEFANO N. TEROLDEGO N.
GROPPELLO GENTILE N. TRAMINER AROMATICO Rs
INCROCIO BRUNI 54 B. TREBBIANO TOSCANO B.
LAMBRUSCO MAESTRI VERDEA B.
LIVORNESE BIANCA B. VERDELLO B.
MALBECH N. VERDICCHIO BIANCO B.
MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. VERMENTINO B.
MALVASIA BIANCA LUNGA B. VERMENTINO NERO N.
MALVASIA ISTRIANA B. VERNACCIA DI S. GIMIGNANO B
MALVASIA N. VIOGNER B.
MALVASIA NERA DI BRINDISI N.
ALLEGATO 2
Elenco delle Unità Geografiche Aggiuntive
Elenco dei Comuni
Grosseto Follonica Roccalbegna
Arcidosso Gavorrano Roccastrada
Campagnatico Isola del Giglio Santa Fiora
Castel del Piano Magliano in Toscana Scarlino
Castell’Azzara Manciano Seggiano
Castiglione della Pescaia Monterotondo Marittimo Semproniano
Cinigiano Montieri Sorano
Civitella Paganico Orbetello
Elenco delle Frazioni
nel comune di Grosseto
Alberese Braccagni Roselle
Marina di Grosseto Rispescia Montepescali
Batignano Istia d’Ombrone
nel comune di Arcidosso
Stribugliano Salaiola Macchie Zancona
Bagnoli Montelaterone
nel comune di Campagnatico
Arcille Montorsaio Marrucheti
Sant’Antonio
nel comune di Capalbio
Carige Torba Pescia Fiorentina
31
nel comune di Castel del Piano
Montenero Montegiovi
nel comune di Castell’Azzara
Selvena
nel comune di Castiglione della Pescaia
Vetulonia Tirli Buriano
Sant’Antonio
nel comune di Cinigiano
Borgo Santa Rita Monticello Amiata Poggi del Sasso
Castiglioncello Bandini Castel Porrona Sasso d’Ombrone
nel comune di Civitella Paganico
Monte Antico Paganico Pari
Civitella Marittima Casale di Pari
nel comune di Gavorrano
Giuncarico I Forni Castel di Pietra
Caldana Castellaccia Filare
Ravi Casteani Grilli
Bivio di Ravi Bagno di Gavorrano Potassa
nel comune di Magliano in Toscana
Pereta Collecchio Montiano
nel comune di Manciano
Marsiliana Poggio Murella Sgrilla
Montemerano Poggio Fuoco Cavallini
Poderi di Montemerano San Martino sul Fiora Guinzoni
Saturnia Capanne
nel comune di Massa Marittima
Tatti Montebamboli La Pesta
Valpiana Cura Nuova Niccioleta
Perolla Prata
Ghirlanda Capanne
nel comune di Monte Argentario
Porto Santo Stefano Porto Ercole
nel comune di Monterotondo Marittimo
Frassine
nel comune di Montieri
Boccheggiano Gerfalco Travale
nel comune di Orbetello
Albinia Talamone La Polverosa
Fonteblanda Ansedonia San Donato
nel comune di Pitigliano
Casone Bellavista Poggio Cavalluccio
Collina Belvedere Rimpantoni
Conatelle Poggio Lombardello Roccaccia
Filetta Gradone Rompicollo
La Rotta Selvicciola Pantano
La Prata Trigoli Poggio Lepre
Malpasso Vacasio Ortale
Il Piano Doganella Sconfitta
Valle Palombata Annunziata Vuglico
Corano Fiora – Meletello Pian di Morrano
Bagnolungo Felcetoni Bottinello
32
Fratenuti Poggio Rota Ornelleta
San Martino – Madonna delle Rusceti Pantalla
Grazie
Pietramora San Pietro Pian D’Arciano
Poggio Grillo Turiano Porcarecce
Crocignano Valle Morta Ripignano
Naioli Valle Orsaia Spinicci
Vallebuia Formica Insuglieti – Le Sparne
nel comune di Roccalbegna
Cana Santa Caterina Triana
Vallerona
nel comune di Roccastrada
Montemassi Sticciano Piloni
Ribolla Sassofortino
Roccatederighi Torniella
nel comune di Santa Fiora
Bagnolo Bagnore
nel comune di Scansano
Poggioferro Pancole Baccinello
Pomonte Montorgiali
Murci Polveraia
nel comune di Seggiano
Pescina
nel comune di Semproniano
Catabbio Cellena Petricci
Rocchette
Elenco delle Frazioni - nel comune di Sorano
Filetta Pian di Conati Montebuono
Vignamurata Elmo
33