Maremma toscana Doc

Documento
Regione

Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
DIQPAI
DGPQA – Pqa 4
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“MAREMMA TOSCANA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato IGT con DM 09.10.1995 GU 250 - 25.10.1995
Approvato DOC con DM 30.09.2011 GU 236 - 10.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 30.07.2020 G.U. 201 - 12.08.2020
(modifica ordinaria ai Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
sensi art. 17 del Reg. UE G.U.U.E. – C 437 – 18.12.2020
n. 33/2019
Modificato con DM 8.05.2023 G.U. 113 - 16.05.2023
(modifica ordinaria ai Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
sensi art. 17 del Reg. UE G.U.U.E. – . n. C290 del 18.08.2023
n. 33/2019
Articolo 1
(Denominazione e vini)
1.1 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è riservata ai vini che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Maremma toscana» bianco, anche riserva, passito e Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» rosso, anche novello, riserva e passito (categoria Vino)
«Maremma toscana» rosato o rosé (categoria Vino)
«Maremma toscana» Vin Santo (categoria Vino)
«Maremma toscana» Ansonica, anche passito e Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Chardonnay, anche passito e Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Sauvignon, anche passito e Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Trebbiano, anche Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Vermentino, anche superiore, passito e Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Viognier, anche Vendemmia tardiva (categoria Vino)
«Maremma toscana» Alicante o Grenache, anche rosato o rosé (categoria Vino)
«Maremma toscana» Cabernet, anche passito (categoria Vino)
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«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon, anche passito (categoria Vino)
«Maremma toscana» Cabernet franc (categoria Vino)
«Maremma toscana» Canaiolo (categoria Vino)
«Maremma toscana» Ciliegiolo, anche rosato o rosé e passito (categoria Vino)
«Maremma toscana» Merlot, anche rosato o rosé e passito (categoria Vino)
«Maremma toscana» Petit verdot (categoria Vino)
«Maremma toscana» Pugnitello (categoria Vino)
«Maremma toscana» Sangiovese, anche rosato o rosé e passito (categoria Vino)
«Maremma toscana» Syrah anche rosato o rosé (categoria Vino)
«Maremma toscana» bianco spumante (categorie Vino spumante e Vino spumante di qualità)
«Maremma toscana» rosato o rosè spumante (categorie Vino spumante e Vino spumante di qualità)
«Maremma toscana» Ansonica spumante (categorie Vino spumante e Vino spumante di qualità)
«Maremma toscana» Vermentino spumante (categorie Vino spumante e Vino spumante di qualità).
1.2 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» è altresì riservata ai vini designati
con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo delle varietà di vite di seguito elencate:
a bacca bianca:
Ansonica;
Chardonnay;
Sauvignon;
Trebbiano (Trebbiano toscano);
Vermentino;
Viognier;
a bacca nera:
Alicante o Grenache;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet franc;
Canaiolo (Canaiolo nero);
Ciliegiolo;
Merlot;
Petit Verdot;
Pugnitello;
Sangiovese;
Syrah,
alle condizioni previste dall’articolo 2, comma 4.
Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Maremma toscana» bianco, «Maremma toscana» bianco riserva, «Maremma toscana» spumante,
«Maremma toscana» passito bianco e «Maremma toscana» Vendemmia tardiva:
Vermentino, Trebbiano Toscano, e Viognier, da soli o congiuntamente, minimo il 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca
bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con
l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Vin Santo:
Trebbiano toscano e Malvasia: da soli o congiuntamente, fino al 100%;
2
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 60%, le uve a bacca
bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
«Maremma toscana» rosso, «Maremma toscana» rosato o rosé, «Maremma toscana» spumante rosato
o rosè, «Maremma toscana» rosso riserva ,«Maremma toscana» passito rosso e «Maremma toscana»
novello: Sangiovese, Cabernet (Cabernet franc e Cabernet Sauvignon), Merlot, Syrah e Ciliegiolo, da
soli o congiuntamente minimo il 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 40%, le uve a bacca
nera provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
«Maremma toscana» Ansonica, «Maremma toscana» Ansonica spumante:
Ansonica: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Chardonnay:
Chardonnay: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Sauvignon:
Sauvignon: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Trebbiano:
Trebbiano toscano: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Vermentino, «Maremma toscana» Vermentino spumante:
Vermentino: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana, con l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Vermentino superiore:
Vermentino: minimo 95%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 5%, le uve provenienti da
altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, con
l’esclusione del Moscato bianco.
«Maremma toscana» Viognier:
Viognier: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca
di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, fino a un massimo del 15%, con
l’esclusione del Moscato bianco.
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«Maremma toscana» Alicante o Grenache e «Maremma toscana» Alicante o Grenache rosato o rosé:
Alicante: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Cabernet:
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o Carmenére: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Cabernet Sauvignon:
Cabernet Sauvignon: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Cabernet franc:
Cabernet franc: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Canaiolo:
Canaiolo nero: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Ciliegiolo e «Maremma toscana» Ciliegiolo rosato o rosé:
Ciliegiolo: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Merlot e «Maremma toscana» Merlot rosato o rosé:
Merlot: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Petit verdot:
Petit verdot: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Pugnitello:
Pugnitello: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
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«Maremma toscana» Sangiovese e «Maremma toscana» Sangiovese rosato o rosé:
Sangiovese: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
«Maremma toscana» Syrah e «Maremma toscana» Syrah rosato o rosé:
Syrah: minimo 85%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino, fino a un massimo del 15%, le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della
Regione Toscana.
2.2 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» passito con la specificazione
di un vitigno di cui all’articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve provenienti
in ambito aziendale da una delle seguenti varietà: Ansonica, Vermentino, Chardonnay, Sauvignon,
Ciliegiolo, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Cabernet Sauvignon,
Merlot e Sangiovese.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri
vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
2.3 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva con la
specificazione di un vitigno di cui all’articolo 1, devono essere ottenuti, per almeno l’85%, dalle uve
provenienti in ambito aziendale da una delle seguenti varietà:
Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve provenienti da altri
vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana.
2.4 La denominazione di origine controllata «Maremma toscana» con la specificazione di due vitigni
a bacca di colore analogo delle varietà di vite di seguito elencate:
a bacca bianca:
Ansonica;
Chardonnay;
Sauvignon;
Trebbiano (Trebbiano toscano);
Vermentino;
Viognier;
a bacca nera:
Alicante o Grenache;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet franc;
Canaiolo (Canaiolo nero);
Ciliegiolo;
Merlot;
Petit Verdot;
Pugnitello;
Sangiovese;
Syrah,
è consentita a condizione che:

  • il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
    5
  • il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non
    inferiore al 15% del totale.
    La specificazione “Cabernet” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni Cabernet franc
    e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère.
    2.5 Si riportano nell’allegato 1 i vitigni complementari che possono concorrere alla produzione dei vini
    sopra indicati, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana.
    Articolo 3
    (Zona di produzione delle uve)
    3.1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
    «Maremma toscana» di cui all’articolo 1, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia
    di Grosseto.
    Articolo 4
    (Norme per la viticoltura)
    4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
    di origine controllata «Maremma toscana» devono essere quelle normali della zona di produzione e,
    comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
    4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed
    esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati.
    4.3 La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche
    peculiari delle uve e dei vini; per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi non può essere
    inferiore a 4000 piante ad ettaro.
    Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare si applicano i parametri
    e i criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento dell’impianto del vigneto.
    4.4 I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
    usati nella zona, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
    In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. Tale divieto si
    applica esclusivamente agli impianti realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente
    disciplinare.
    4.5 È vietata ogni pratica colturale avente carattere di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
    4.6 La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale sono le
    seguenti:
    Tipologia «Maremma toscana» Doc Produzione uva Titolo alcolometrico
    (tonnellate/ettaro) volumico naturale
    minimo (% vol)
    Bianco, Spumante e Vin Santo 13 9,50
    Bianco Riserva 13 9,50
    Rosso, Rosato o Rosé, Rosato o Rosé Spumante e 12 10,00
    Novello
    Passito Bianco e Rosso 11 10,50
    Rosso Riserva 12 10,00
    Vendemmia tardiva 8 12,50
    6
    Ansonica e Ansonica Spumante 12 10,50
    Ansonica Passito 11 10,50
    Ansonica Vendemmia tardiva 8 12,50
    Chardonnay 12 10,50
    Chardonnay Passito 11 10,50
    Chardonnay Vendemmia tardiva 8 12,50
    Sauvignon 12 10,50
    Sauvignon Passito 11 10,50
    Sauvignon Vendemmia tardiva 8 12,50
    Trebbiano 12 10,50
    Trebbiano Vendemmia tardiva 8 12,50
    Vermentino e Vermentino Spumante 12 10,50
    Vermentino Superiore 9 11,00
    Vermentino Passito 11 10,50
    Vermentino Vendemmia tardiva 8 12,50
    Viognier 12 10,50
    Viognier Vendemmia tardiva 8 12,50
    Alicante o Grenache e Alicante o Grenache rosato o 11 11,00
    rosé
    Cabernet 11 11,00
    Cabernet Passito 11 10,50
    Cabernet Sauvignon 11 11,00
    Cabernet Sauvignon Passito 11 10,50
    Cabernet franc 11 11,00
    Canaiolo 11 11,00
    Ciliegiolo e Ciliegiolo rosato o rosé 11 11,00
    Ciliegiolo Passito 11 10,50
    Merlot e Merlot rosato o rosé 11 11,00
    Merlot Passito 11 10,50
    Petit verdot 11 11,00
    Pugnitello 9 11,00
    Sangiovese e Sangiovese rosato o rosé 11 11,00
    Sangiovese Passito 11 10,50
    Syrah e Syrah rosato o rosé 11 11,00
    Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
    destinate alla produzione dei vini delle tipologie che riportano in etichetta il nome di due varietà di vite
    elencate all’articolo 2, comma 4, si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le
    compongono.
    4.7 A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la
    produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
    quantitativi di cui trattasi.
    4.8 Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto a coltura promiscua
    deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
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    Articolo 5
    (Norme per la vinificazione)
    5.1 Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento obbligatorio, nei casi
    previsti devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione di cui al precedente articolo 3.
    Tuttavia tali operazioni sono consentite in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma
    all’interno delle province di Pisa, Livorno, Siena, Firenze e Arezzo, sempre che tali cantine siano
    pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini della denominazione.
    Le Ditte già in possesso di autorizzazione in deroga ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori
    della zona di produzione di cui al previgente disciplinare possono effettuare, nella medesima cantina,
    anche le eventuali operazioni di invecchiamento dei vini.
    5.2 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate
    le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.
    5.3 È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1, fatta eccezione per le tipologie
    “passito”, “Vin Santo” e “Vendemmia tardiva”, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme
    comunitarie e nazionali.
    5.4 Le tipologie “rosato” devono essere ottenute con la vinificazione in “rosato” delle uve a bacca nera.
    5.5 Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso imbottigliato entro il 31
    dicembre dell’annata di produzione delle uve, può essere designato in etichetta con il termine “novello”
    purchè la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per
    almeno il 40% e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni
    previste dalla normativa vigente per questa tipologia.
    5.6 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso, Alicante o Grenache,
    Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit verdot, Pugnitello,
    Sangiovese e Syrah devono essere immessi al consumo non prima del 1° marzo dell’anno successivo
    alla vendemmia.
    5.7 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Passito, anche con la
    specificazione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e
    nazionale vigente, con appassimento naturale all’aria o in locali idonei, con possibilità di una
    parziale disidratazione con aria ventilata, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico
    volumico totale non inferiore al 15,50%, e possono essere immessi al consumo non prima del 30
    settembre dell’anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di almeno 6 mesi di affinamento
    obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.
    5.8 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vendemmia tardiva, anche con
    la specificazione del vitigno, devono essere ottenuti nel rispetto della normativa comunitaria e
    nazionale vigente, con appassimento parziale o totale sulla pianta, e possono essere immessi al
    consumo non prima del 30 giugno dell’anno successivo alla vendemmia, dopo un periodo di
    almeno 3 mesi di affinamento obbligatorio in recipienti di legno e/o in bottiglia.
    5.9 Il tradizionale metodo di vinificazione per l’ottenimento della tipologia “Vin Santo” prevede quanto
    segue:
    l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;
    l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con
    aria ventilata e l’uva deve raggiungere, prima dell’ammostatura, un contenuto zuccherino non
    inferiore al 26%; la vinificazione, la conservazione e l’invecchiamento del “Vin Santo” deve
    avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri;
    8
    l’immissione al consumo del «Maremma toscana» Vin Santo non può avvenire prima del 1° marzo
    del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
    al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico
    complessivo minimo del 16,00% vol..
    5.10 Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» bianco ha diritto alla menzione
    «riserva» se sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a 12 mesi. L’immissione al
    consumo deve avvenire a partire dal 1° novembre dell’anno successivo alla vendemmia. Il periodo di
    invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
    5.11. Il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» rosso ha diritto alla menzione
    «riserva» se sottoposto ad invecchiamento per un periodo non inferiore a 24 mesi, di cui almeno 6 in
    recipienti di legno. L’immissione al consumo deve avvenire a partire dal 1° novembre del secondo
    anno successivo alla vendemmia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di
    produzione delle uve.
    5.12. Per il vino a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» Vermentino designabile
    con la menzione «superiore» l’immissione al consumo deve avvenire a partire dal 1° gennaio del
    secondo anno successivo alla vendemmia.
    5.13 La resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compresa l’eventuale
    aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
    Tipologia «Maremma toscana» Doc Resa uva/vino Produzione massima
    vino (ettolitri/ettaro)
    Bianco, Bianco Riserva e Spumante 70 91
    Rosso, Rosso Riserva, Rosato o Rosé, Rosato o Rosé 70 84
    Spumante e Novello
    Passito Bianco e Rosso 40 44
    Vin Santo 35 45,50
    dell’uva fresca
    (al terzo anno di
    invecchiamento)
    Vendemmia tardiva 50 40
    Ansonica e Ansonica Spumante 70 84
    Ansonica Passito 40 44
    Ansonica Vendemmia tardiva 50 40
    Chardonnay 70 84
    Chardonnay Passito 40 44
    Chardonnay Vendemmia tardiva 50 40
    Sauvignon 70 84
    Sauvignon Passito 40 44
    Sauvignon Vendemmia tardiva 50 40
    Trebbiano 70 84
    Trebbiano Vendemmia tardiva 50 40
    Vermentino e Vermentino Spumante 70 84
    Vermentino Superiore 70 63
    Vermentino Passito 40 44
    Vermentino Vendemmia tardiva 50 40
    Viognier 70 84
    Viognier Vendemmia tardiva 50 40
    Alicante o Grenache e Alicante o Grenache rosato o 70 77
    9
    rosé
    Cabernet 70 77
    Cabernet Passito 40 44
    Cabernet Sauvignon 70 77
    Cabernet Sauvignon Passito 40 44
    Cabernet franc 70 77
    Canaiolo 70 77
    Ciliegiolo e Ciliegiolo rosato o rosé 70 77
    Ciliegiolo Passito 40 44
    Merlot e Merlot rosato o rosé 70 77
    Merlot Passito 40 44
    Petit verdot 70 77
    Pugnitello 70 63
    Sangiovese e Sangiovese rosato o rosé 70 77
    Sangiovese Passito 40 44
    Syrah e Syrah rosato o rosé 70 77
    Per la resa massima dell’uva in vino, all’atto dell’immissione al consumo, compresa l’eventuale
    aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro delle tipologie che riportano in etichetta
    il nome di due varietà di vite elencate all’articolo 2, comma 4, si fa riferimento ai limiti stabiliti per
    ciascuna varietà che le compongono.
    5.14 Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato, ma non il 75% (38% per la tipologia “Vin
    Santo”, 45% per le tipologie “Passito”, 55% per le tipologie “Vendemmia tardiva”) anche se la
    produzione a ettaro resta al di sotto del limite massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla
    denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine
    controllata per tutto il prodotto.
    5.15 È consentito l’utilizzo di contenitori di legno nelle fasi di vinificazione, conservazione e
    affinamento, per tutte le tipologie previste.
    5.16 La tipologia “Spumante” appartiene alla categoria “vino spumante di qualità”, e “vino spumante”
    può essere spumantizzato sia con il metodo Martinotti che con il metodo Classico.
    5.17 Per le tipologie «Maremma toscana» Rosso e «Maremma toscana» Sangiovese è consentita la
    pratica del “Governo all’uso Toscano” consistente in una lenta rifermentazione del vino mediante
    l’aggiunta di uve a bacca nera leggermente appassite che, previa ammostatura, hanno iniziato il
    processo di fermentazione, nella misura non inferiore a 10 kg per ettolitro.
    Articolo 6
    (Caratteristiche al consumo)
    6.1 I vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana» all’atto dell’immissione al
    consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    «Maremma toscana» bianco:
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: fine e delicato;
  • sapore: da secco ad abboccato e armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    10
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    Maremma toscana» bianco riserva:
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: fine, ampio, complesso;
  • sapore: asciutto, fresco con note speziate, sapido, di buon corpo, morbido ed elegante;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    «Maremma toscana» rosso:
  • colore: rosso rubino con riflessi violacei;
  • odore: vinoso;
  • sapore: da secco ad abboccato, armonico ed equilibrato; il prodotto dell’annata che ha subito il
    «governo all’uso toscano» presenta vivezza e rotondità;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» rosato o rosé:
  • colore: rosato più o meno intenso;
  • odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
  • sapore: da secco ad abboccato, armonico, leggermente acidulo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» novello:
  • colore: rosso rubino;
  • odore: vinoso, fruttato;
  • sapore: asciutto, leggermente acidulo, sapido;
  • zuccheri riduttori residui massimo: 8,00 g/l;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Maremma toscana» rosso riserva:
  • colore: rosso intenso tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso, intenso e caratteristico che si affina nel corso dell’invecchiamento;
  • sapore: asciutto, corposo, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    «Maremma toscana» spumante:
  • spuma: fine e persistente;
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • perlage: fine e persistente;
  • odore: fine, fruttato, persistente;
  • sapore: da dosaggio zero a extra dry, armonico, netto;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
    11
  • estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    «Maremma toscana» rosato o rosé spumante:
  • spuma: fine e persistente;
  • colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;
  • odore: delicato, fine, con evidenti note fruttate;
  • sapore: da dosaggio zero a extra dry, vivace, acidulo, con fondo leggermente amarognolo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Ansonica:
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: caratteristico, leggermente fruttato;
  • sapore: asciutto, morbido e armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Ansonica spumante:
  • spuma: fine e persistente;
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: caratteristico, leggermente fruttato;
  • sapore: da dosaggio zero a extra dry, morbido ed armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Chardonnay:
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: fine, delicato, caratteristico;
  • sapore: asciutto e armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Sauvignon:
  • colore: giallo paglierino;
  • odore: delicato, gradevole, caratteristico;
  • sapore: secco e armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Trebbiano:
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso;
  • odore: fine e delicato;
  • sapore: secco e armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Vermentino:
    12
  • colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;
  • odore: delicato, caratteristico;
  • sapore: secco, morbido, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Vermentino spumante:
  • spuma: fine e persistente;
  • colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi verdognoli;
  • odore: delicato, caratteristico;
  • sapore: da dosaggio zero a extra dry;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Vermentino superiore:
  • colore: giallo paglierino brillante, a volte con riflessi tendenti al dorato;
  • odore: delicato, caratteristico, fine;
  • sapore: secco, sapido, morbido, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Maremma toscana» Viognier:
  • colore: giallo paglierino brillante;
  • odore: delicato, fresco, con nette sensazioni di fruttate;
  • sapore: asciutto, morbido, vellutato, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Alicante o Grenache:
  • colore: rosso rubino più o meno intenso;
  • odore: gradevole, caratteristico;
  • sapore: secco, sapido ed equilibrato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» Alicante o Grenache rosato o rosé:
  • colore: rosato più o meno intenso;
  • odore: vinoso, delicato, con note fruttate, persistenti;
  • sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Ciliegiolo:
  • colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso, delicato;
  • sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    13
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» Ciliegiolo rosato o rosé:
  • colore: rosato più o meno intenso;
  • odore: vinoso, delicato, con note fruttate;
  • sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Cabernet:
  • colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso con note speziate;
  • sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» Cabernet Sauvignon:
  • colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso con note speziate;
  • sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» Cabernet franc:
  • colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendenti al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso con note speziate;
  • sapore: corposo, sapido, asciutto, giustamente tannico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» Canaiolo:
  • colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso;
  • sapore: secco e armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» Merlot:
  • colore: rosso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: tipico con note fruttate;
  • sapore: secco, ampio e vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» Merlot rosato o rosé:
  • colore: rosato più o meno intenso;
    14
  • odore: vinoso, delicato, con intense note fruttate;
  • sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Petit verdot:
  • colore: rosso di buona intensità, tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: tipico, con note speziate;
  • sapore: asciutto, pieno, di buona struttura, gradevolmente tannico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» Pugnitello:
  • colore: rosso intenso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: tipico, intenso, con note fruttate di frutti rossi;
  • sapore: asciutto, di buona struttura, morbido, ampio, rotondo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» Sangiovese:
  • colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
  • odore: vinoso, talvolta con note fruttate di ciliegia e viola;
  • sapore: asciutto, corposo, armonico; il prodotto dell’annata che ha subito il «governo all’uso toscano»
    presenta vivezza e rotondità;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» Sangiovese rosato o rosé:
  • colore: rosato più o meno intenso;
  • odore: vinoso, delicato, delicatamente fruttato;
  • sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Syrah:
  • colore: da rosso rubino a rosso granato;
  • odore: intenso, speziato, con sentore di piccoli frutti;
  • sapore: secco, armonico, pieno;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    «Maremma toscana» Syrah rosato o rosé:
  • colore: rosato più o meno intenso;
  • odore: vinoso, delicato, con note fruttate;
  • sapore: secco, armonico, leggermente acidulo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
    15
  • estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Maremma toscana» Vendemmia tardiva:
  • colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
  • odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
  • sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Ansonica Vendemmia tardiva:
  • colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
  • odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
  • sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Chardonnay Vendemmia tardiva:
  • colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro più o meno intenso;
  • odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
  • sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Sauvignon Vendemmia tardiva:
  • colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
  • odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
  • sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Trebbiano Vendemmia tardiva:
  • colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
  • odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
  • sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Vermentino Vendemmia tardiva:
  • colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
  • odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
  • sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
    16
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Viognier Vendemmia tardiva:
  • colore: da giallo paglierino intenso a giallo oro, più o meno intenso;
  • odore: delicato, intenso, talvolta speziato;
  • sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» passito bianco:
  • colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;
  • odore: intenso, ricco, di frutta matura;
  • sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Ansonica passito:
  • colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
  • odore: intenso, ricco, di frutta matura;
  • sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Vermentino passito:
  • colore: da giallo dorato all'ambrato più meno intenso;
  • odore: intenso, ricco, di frutta matura;
  • sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Chardonnay passito:
  • colore: da giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;
  • odore: intenso, ricco, di frutta matura;
  • sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Sauvignon passito:
  • colore: da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;
  • odore: intenso, ricco, di frutta matura;
  • sapore: da secco a dolce, rotondo e vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
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  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» passito rosso:
  • colore: rosso rubino intenso;
  • odore: ampio, intenso, vinoso;
  • sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Ciliegiolo passito:
  • colore: rosso rubino intenso;
  • odore: ampio, intenso, vinoso;
  • sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Cabernet passito:
  • colore: rosso rubino intenso;
  • odore: ampio, intenso, vinoso;
  • sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Cabernet Sauvignon passito:
  • colore: rosso rubino intenso;
  • odore: ampio, intenso, vinoso;
  • sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Merlot passito:
  • colore: rosso rubino intenso;
  • odore: ampio, intenso, vinoso;
  • sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Sangiovese passito:
  • colore: rosso rubino intenso;
  • odore: ampio, intenso, vinoso;
    18
  • sapore: da secco a dolce, rotondo, ricco di corpo, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
  • acidità volatile massima: 25 meq/l.
    «Maremma toscana» Vin Santo:
  • colore: dal giallo paglierino, all’ambrato, al bruno;
  • odore: etereo, caldo, caratteristico;
  • sapore: da secco a dolce, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno 12,00% vol svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
  • acidità volatile massima: 30 meq/l.
    6.2 In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, all’odore e/o al sapore si può rilevare
    lieve sentore di legno.
    In relazione alla fermentazione o rifermentazione in bottiglia, per i vini spumanti, si possono riscontrare
    alla vista delle velature.
    6.3 Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varietà di vite elencate all’articolo
    2, comma 4, si fa riferimento ai parametri descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla
    varietà presente in maggiore quantità.
    Articolo 7
    (Etichettatura, designazione e presentazione)
    7.1. Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
    qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
    aggettivi, “fine”, “extra”, “scelto”, “selezionato”, e similari.
    7.2 È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi
    privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Sono altresì
    consentite le indicazioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali.
    7.3 È consentito altresì l’uso di unità geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano
    riferimento ai comuni ed alle frazioni riportati nell’Allegato 2 del presente disciplinare e alle fattorie e
    località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle
    condizioni previste dalle disposizioni nazionali vigenti.
    7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine “Maremma toscana” può essere utilizzata
    la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
    vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita
    dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri
    e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31
    comma 10, della legge n. 238/2016.
    7.5 Nella presentazione e designazione del vino ottenuto dall’uva Alicante N. può essere utilizzato in
    etichetta il sinonimo Grenache.
    Nella presentazione e designazione dei vini Rosato può essere utilizzato in etichetta il termine Rosè.
    19
    7.6 È obbligatoria l'indicazione dell’annata in etichetta per tutte le tipologie di vino ad eccezione delle
    tipologie spumante.
    7.7 Nella presentazione e designazione dei vini recanti la specificazione di due vitigni a bacca di colore
    analogo tra quelli elencati all’articolo 2, comma 4, l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
    decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e figurare con caratteri aventi le
    stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
    Articolo 8
    (Confezionamento)
    8.1 Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Maremma toscana»
    sono ammessi tutti i recipienti di volume nominale autorizzati dalla normativa vigente, ivi compresi
    i contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e
    poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, per le tipologie previste
    dalla vigente normativa, esclusivamente per le capacità comprese tra 2 e 5 litri. Sono esclusi i recipienti
    quali dame e damigiane, nonché i recipienti alternativi al vetro quali polietilene tereftalato (PET) e
    poliaccoppiati (Brick).
    8.2 Per la tappatura dei vini, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, può essere utilizzata
    qualsiasi tipo di chiusura prevista dalla normativa, escluso il tappo a corona.
    8.3 Tuttavia, per le tipologie recanti le menzioni “riserva”, “superiore” e “vigna” e per le tipologie
    “passito”, “Vin Santo” e “Vendemmia tardiva“ sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma
    ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 18 litri e con
    chiusura a norma di legge, ad esclusione del tappo a corona.
    Articolo 9
    (Legame con l’ambiente geografico)
    A) Informazioni sulla zona geografica
    A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    Per tutte le categorie dei vini regolamentati (vino, vino spumante, vino spumante di qualità).
    La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della regione Toscana e, in particolare,
    nell’intero territorio amministrativo della provincia di Grosseto, una delle più vaste d’Italia, delimitata
    a ovest, in tutta la fascia costiera, dal mar Tirreno, a nord dai confini con la provincia di Livorno lungo
    il corso dei fiumi Cornia e Pecora, a sud dalla provincia laziale di Viterbo lungo il corso del fiume
    Fiora e del fosso Chiarone, e ad est dai confini con le province di Pisa e Siena caratterizzati, a nord-
    est, dai rilievi delle Colline Metallifere, quindi dal corso del fiume Ombrone e del suo affluente Orcia,
    dal massiccio del Monte Amiata e, più a sud, dalla Selva del Lamone. La provincia di Grosseto è
    suddivisa in 28 Amministrazioni Comunali di varia estensione territoriale e con caratteristiche
    morfologiche piuttosto diverse e può essere suddivisa idealmente in tre zone abbastanza distinte per
    clima, altitudine e morfologia: Zona montana (interno), zona mediana (fascia collinare e pedecollinare)
    e zona pianeggiante.
    La zona montana dell’interno della provincia, a nord-est, è quella confinante con le province di Pisa e
    Siena, definita, appunto, montana perchè vi predominano rilievi montuosi come il Monte Amiata a
    sud-est con oltre 1.700 metri di altitudine e le Cornate di Gerfalco a nord-est con oltre 1.000 metri di
    altitudine. Questa parte, che rappresenta circa il 14% del territorio provinciale, è ricoperta da boschi di
    faggi, abeti, lecci e castagni; qui le precipitazioni, in inverno anche nevose, sono insistenti e abbastanza
    abbondanti. La zona mediana è costituita da una fascia collinare e pedecollinare, che da nord a sud
    percorre longitudinalmente tutta la provincia. In questa area, che rappresenta circa il 70% dell’intero
    territorio provinciale, sono concentrate in massima parte le attività agricole e le coltivazioni arboree;
    tra queste, predominano nettamente la vite e l’olivo, tanto da caratterizzarne il paesaggio. La zona
    20
    pianeggiante, circa il 16% del territorio provinciale, è rappresentata dalla pianura intorno a Follonica,
    Grosseto e Orbetello-Albinia. In questa area, per la sua vicinanza al mar Tirreno, i terreni vengono
    destinati principalmente alle coltivazioni erbacee e alle colture industriali di pieno campo e, in misura
    minore, agli impianti arborei.
    I terreni della provincia di Grosseto si presentano, nei vari ambienti, con alcune differenze, dovute alla
    diversa natura e alle diverse origini delle rocce da cui si sono formati. I principali tipi di terreno agrario,
    provenienti da rocce autoctone, possono essere così individuati e rappresentati:
    terreni alluvionali sciolti e mezzani calcarei: sono prevalenti nella valle dell’Ombrone, dell’Osa,
    dell’Albegna, del Fiora e del Cornia. Sono terreni profondi, freschi, mediamente fertili, piuttosto sciolti
    e mezzani;
    terreni alluvionali pesanti e medio pesanti calcarei: sono presenti in gran parte nella pianura grossetana,
    di Follonica e di Albinia, in alcuni tratti della valle del Cornia, del Pecora e dell’Albegna, e sono terreni
    limo-argillosi-calcarei, il più delle volte umidi;
    terreni sabbiosi, rocciosi sciolti: appartengono a questo gruppo i terreni poco profondi, sabbiosi e
    sabbioso-argillosi, che riposano nelle arenarie di vario tipo, dell’eocene e su conglomerati rocciosi di
    travertino. Queste formazioni si riscontrano con notevole frequenza lungo l’intero sviluppo del
    retroterra maremmano, sono in genere sciolti, permeabili e di modesta fertilità;
    terreni pliocenici sciolti: si riscontrano frequentemente nelle zone collinari e pedecollinari, sono
    abbastanza sciolti, sabbiosi, calcarei e spesso frammisti a ghiaia e silice. A questo gruppo appartengono
    anche i terreni sabbioso-argillosi pliocenici con tessitura prevalentemente argillosa della parte fine;
    terreni grossolani sciolti: questi terreni grossolani, ghiaio-sabbiosi profondi, poggiano sul terzo
    orizzonte pliocenico o su ciottolami del quaternario, sono provvisti di ciottoli calcarei e silicei, molto
    aridi. Si trovano prevalentemente nelle colline che contornano la piana da Follonica a Gavorrano e
    Ribolla;
    terreni vulcanici e mezzani, rocciosi: di natura tufacea di diversa consistenza, a causa delle difformi
    condizioni di sedimentazione di ceneri, sabbie e lapilli espulsi e trascinati dai venti e depositati per
    gravità più o meno lontano dal cratere. Trattasi di terreni agrari più o meno profondi sub-acidi, ricchi
    di scheletro, tendenzialmente aridi.
    La quota media del territorio della provincia di Grosseto è di circa 140 metri s.l.m., mentre la pendenza
    media è del 5%; l’esposizione prevalente è a sud-est.
    Il clima della provincia di Grosseto è temperato, di tipo mediterraneo, caratterizzato da temperature
    miti, precipitazioni disordinate, talora di elevata intensità nei mesi autunno-invernali e da una aridità
    piuttosto prolungata nella primavera e accentuata nei mesi estivi. Tuttavia, data la vastità del territorio,
    si possono identificare tre diverse condizioni climatiche: clima temperato caldo, presente in tutta la
    fascia costiera con piovosità molto scarsa (clima secco arido nel periodo estivo), con temperatura media
    intorno a 16°C e precipitazioni inferiori a 700 mm/anno; clima temperato sublitorale, presente nelle
    aree interne, il quale risente comunque della vicinanza del mare, con temperatura media intorno a 14-
    14,5°C e precipitazioni medie di circa 800 mm/anno; clima temperato fresco, su tutta l’area del Monte
    Amiata, con temperatura media inferiore a 12°C e precipitazioni intorno ai 1.100 mm/anno.
    Le precipitazioni sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali. La massima piovosità è
    localizzata tra la fine di ottobre e la seconda decade di dicembre – col mese di novembre che fa
    registrare il valore massimo – la cui intensità provoca, talvolta, erosioni e dilavamenti in collina, e non
    mancano episodi alluvionali in pianura come quelli provocati dai fiumi Ombrone, Pecora, Bruna,
    Albegna e Sovata. Nel periodo compreso tra gennaio e maggio la pioggia è distribuita in maniera un
    po’ più omogenea con valori comparabili, che diminuiscono progressivamente dalla seconda decade
    di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima e la terza decade di luglio, tanto che si
    può parlare di un’aridità di regola prolungata nella primavera e spesso accentuata nei mesi estivi.
    Le precipitazioni medie annue della provincia di Grosseto non raggiungono i 750 mm, con un minimo
    di 20 mm nel mese di luglio (dato medio) e un massimo di 120 mm nel mese di novembre (dato medio),
    e una temperatura media annua di 14,5°C; il mese più caldo è luglio; l’indice di Huglin si attesta tra
    2.100 e 2.500 unità, a seconda dell’area considerata.
    21
    Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano con
    frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano venti di
    Scirocco e di Libeccio piuttosto carichi di salsedine, mentre nell’estate il Maestrale che, sebbene
    provenga dal mare, è asciutto, regolando di fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che
    soffi, anche in modo violento, la Tramontana.
    A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito a
    ottenere i vini della «Maremma toscana», sono di fondamentale rilievo. In questa area, infatti, esistono
    testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo Etrusco – le antiche città etrusche
    di Vetulonia, Roselle e Sovana, rispettivamente nella parte centro-settentrionale, centrale e meridionale
    della provincia, le aree nei pressi del lago dell’Accesa a nord, di Ghiaccio Forte, di Marsiliana lungo
    l’Albegna, di Cosa e la villa di “Settefinestre” presso Capalbio che rappresenta un esempio di villa
    romana dedita all’attività viticola a sud, sono solo alcuni esempi di insediamenti più o meno rilevanti
    – come testimoniano alcuni reperti. In particolare, presso Marsiliana lungo il corso del fiume Albegna
    (Ager Cosanus), è stato rinvenuto un numero consistente di vasellame e pithoi (recipienti particolari
    per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai torchi), unitamente a fornaci per la
    produzione di anfore vinarie, probabilmente poiché il luogo corrispondeva a un vero e proprio centro
    di raccolta per i vini che provenivano dalle aree più interne (colline di Manciano e Scansano),
    trasportati lungo il corso del fiume. Inoltre, in alcune aree della provincia e sul territorio dell’isola del
    Giglio, sono stati rinvenuti numerosi palmenti in pietra, specie di vasche cilindriche scavate
    direttamente sulla roccia talvolta ai piedi di un vigneto, utilizzate da etruschi e, più tardi, romani, per
    la pigiatura e lo sgrondo delle uve. Ma anche alcune pitture sul vasellame di origine etrusca,
    raffigurando la vite “domesticata”, possono essere interpretate come una conferma della familiarità
    della coltura della vite tra la gente di questo popolo. La dominazione romana accentuò la tendenza al
    miglioramento delle tecniche di vinificazione, che rimasero insuperate fino al medioevo; in questo
    periodo storico, la vite acquistò particolare importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti
    e feudatari riconobbero la necessità di concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare
    protezione con apposite norme statutarie.
    In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente,
    “concessioni di terre in zone a vocazione viticola”.
    Importante, inoltre, fu il ruolo dei monaci benedettini, soprattutto per il recupero e il mantenimento
    della coltivazione della vite, che si consolidò intorno alle mura dei centri abitati medioevali. Nei secoli
    che vanno dal 1300 al 1600, come testimoniano numerosi statuti comunali (Comunità del Cotone,
    comuni di Massa Marittima e Monterotondo, ecc.), si ebbe un ulteriore sviluppo alla diffusione della
    viticoltura, grazie anche al merito delle grandi famiglie nobili presenti sul territorio, come gli
    Aldobrandeschi, gli Sforza o gli Orsini. Durante lo Stato dei Presidi fu nota anche la coltivazione del
    vitigno Ansonica in molte aree della Maremma meridionale e insulare, così come rilevante divenne,
    durante la grandiosa opera di bonifica intrapresa nel 1700 dai granduca di Lorena, la diffusione della
    coltivazione della vite e dell’olivo nelle aree risanate della Maremma, situazione che si protrasse per
    tutto l’Ottocento e che consentì di sviluppare l’attività vitivinicola, in modo capillare, su tutto il
    territorio provinciale.
    Le zone della provincia di Grosseto che hanno avuto in ogni tempo maggiore possibilità di
    affermazione nel campo economico e sociale sono quelle che hanno potuto legare la loro fortuna anche
    alla diffusione della vite.
    Studiosi di ogni tempo riconobbero i pregi delle uve di questo territorio e l’eccellenza dei vini prodotti.
    L’enotecnico Luigi Vivarelli, parlando di sistemi di allevamento della vite, scrive: “nel nostro
    mandamento è raro il caso di trovare la vite disposta ai lati dei campi, ma invece vi predomina la vigna
    specializzata e quindi la consociazione è pratica quasi sconosciuta. Sarebbe utile piano piano, sostituire
    il filo di ferro alle canne giacchè esso permette una notevole economia…… La forma di potatura più
    in uso presso i nostri viticoltori, mi pare sia quella a cornetti con 5 o 6 occhi; non è certo un metodo
    sbagliato, ma ho l’opinione che si potrebbe con maggior vantaggio introdurre la potatura Guyot”.
    22
    Il dott. Alfonso Ademollo, in una relazione all’inchiesta parlamentare Jacini, tenendo conto della
    vocazione viticola della Maremma, nel 1884 affermava che tutte le varietà “vegetano bene nel nostro
    suolo ed a noi non mancano le uve da spremere e da mangiare……”. L’Ademollo, nel fornire
    interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia, così scriveva: “La vite ha sempre
    allignato, fino dalle epoche più remote, nella provincia di Grosseto. Le varietà di vite da noi conosciute
    e coltivate sono molte, poichè si può asserire che tutte le varietà di sì prezioso sarmento, anche le
    esotiche, vegetano bene nel nostro suolo……Le principali varietà della vite che si coltivano nella zona
    piana e collinosa, sono le anzonache bianche e rosse, le riminesi, i moscatelli, le alicanti, le aleatiche,
    le malvasie, li zibibbi, il biancone, il sangioveto, le cannaiole, i procanici, le lambrusche e le altre
    varietà di uve bianche e rosse… Le vigne pure da qualche tempo si sono estese ed hanno migliorato
    nel proprio prodotto, ma tuttavia anche per questo lato la provincia di Grosseto sarebbe capace di più,
    poichè la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in ogni parte della provincia, perchè
    non abbiamo veramente nè caldi nè freddi eccessivi, perché la posizione geografica della provincia è
    compresa fra i 30 e 50° di latitudine e perchè dovunque trovasi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle
    parti elevate, dovute a sabbie, a rocce decomposte, a detriti vulcanici e sassaie”.
    Da ciò la categorica affermazione: “La provincia di Grosseto, per cinque sesti ha terreno adatto alla
    viticoltura”. Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella zona lo stesso Ademollo così si
    esprimeva: “II vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica e privata economia,
    come nella pubblica e privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre crescente
    progresso e accuratezza in ogni parte della provincia di Grosseto, sia nella zona piana, che in quella
    montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni Comuni è di una rendita importante ai proprietari……”.
    Sempre in natura di notizie storiche, interessanti sono le tecniche di coltivazione adottate nelle rasole
    all’uso scansanese descritte dall’agronomo L. Vannuccini.
    Nel ventesimo secolo, caratterizzato da due eventi bellici e da un ventennio di dittatura politica, la
    situazione viticola provinciale ha seguito le sorti dell’agricoltura in genere, il cui obiettivo principale
    era quello di conseguire un’economia di consumo e la piena occupazione della mano d’opera.
    In tale periodo, la viticoltura era condizionata dalla polverizzazione delle proprietà diretto coltivatrici
    e dalle diffuse forme di conduzione mezzadrile, che rappresentavano delle limitazioni alla espansione
    della specializzazione viticola. Nonostante ciò, nella prima metà del secolo scorso, la superficie vitata
    non subisce in Maremma profonde modificazioni.
    Nei decenni successivi, invece, si moltiplicano le iniziative di molti proprietari, intese a sviluppare una
    viticoltura più razionale, favorite anche dall’attuazione dei programmi di incentivazione statale per una
    ripresa agricola, dall’applicazione della riforma agraria e dalla capacità dei viticoltori maremmani,
    guidati dai tecnici dell’Ispettorato Agrario e delle Associazioni preposte, che hanno creduto nella
    spiccata vocazione vitivinicola della provincia. L’azione svolta dai tecnici è stata coerente ai principi
    di una moderna agricoltura, in quanto diretta a sostenere la viticoltura classica nelle zone che ne
    consentivano il rinnovamento, mediante la specializzazione e la meccanizzazione più ampia e
    l’introduzione di nuove cultivar nei territori collinari più facili. Sono stati perciò messi a punto gli
    aspetti tecnici per la produzione delle uve da vino, con l’obiettivo di conseguire un adeguato equilibrio
    fra rendimenti unitari e qualità.
    L’espansione viticola, non accompagnata dal perfezionamento della tecnica di vinificazione e quindi
    dal miglioramento della qualità dei vini prodotti, creava notevoli problemi di organizzazione e
    diffusione dei vini stessi, ma problematica era anche la difformità della tecnica di trasformazione e la
    disponibilità di solo modeste partite frazionate, di qualità variabile, anche se pregiate.
    Un contributo decisivo alla risoluzione di questi problemi è stato dato dalla realizzazione negli anni
    Sessanta delle Cantine Sociali dislocate nei centri di maggiore concentrazione viticola e da Cantine
    agricole aziendali industrializzate. È questa, per la Maremma, una circostanza importante per la nascita
    dell’industria enologica, che ha permesso di presentare sul mercato vini uniformi, con caratteristiche
    costanti, migliorati nella qualità e standardizzati nella presentazione. Ma altrettanto importante è stato
    il contributo proveniente dall’attività di sperimentazione e di studio condotta sul territorio dalle
    istituzioni pubbliche (provincia di Grosseto, Università degli Studi di Firenze e di Pisa) e da parte delle
    aziende private.
    23
    Sono molteplici, quindi, le motivazioni che portarono alla richiesta di riconoscimento dell’indicazione
    geografica (I.G.) “Maremma Toscana” Bianco e Rosso con decreto ministeriale 22 marzo 1988,
    sostituita successivamente, col decreto ministeriale 9 ottobre 1995, con l’indicazione geografica tipica
    (IGT) “Maremma Toscana”. Alla fine degli anni ’90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza che
    il territorio della Maremma grossetana poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di
    origine controllata per i vini prodotti nella zona, rafforzata anche dalla nascita del “Distretto rurale”
    per l’intero territorio provinciale (L.R. 21/2004), il primo riconosciuto in Toscana. La normativa
    regionale definisce i distretti rurali “Sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e
    territoriale omogenea, derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonchè dalla
    produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali
    e territoriali”. Il “Distretto”, nato con l’obiettivo di realizzare un “Sistema territoriale di qualità” in
    modo da concorrere alla crescita e allo sviluppo economico e sociale del territorio, assumendo come
    principi fondamentali la sostenibilità e l’innovazione, ha consentito di avviare un percorso di
    valorizzazione delle produzioni locali di qualità e delle biodiversità della Maremma. In questo contesto,
    la filiera vitivinicola rappresenta sicuramente uno dei punti di forza nel legame prodotto-territorio e la
    sua valorizzazione comprende diversi fattori intrinsecamente legati tra loro, che vanno dalla qualità del
    prodotto ai valori storici, culturali e ambientali.
    Il riconoscimento per questa nuova denominazione viene attribuito, dopo un lungo percorso, col
    decreto ministeriale del 30 settembre 2011 per i vini bianchi, rossi e rosati della «Maremma Toscana»
    incentrati, nelle tipologie “di base”, sulle uve dei vitigni Sangiovese, Ciliegiolo, Trebbiano toscano,
    Vermentino e Malvasia bianca lunga, prodotti anche nelle versioni Spumante (solo bianchi), Novello
    (solo rossi), Vin Santo, Passito e Vendemmia tardiva, ma presentati anche in tipologie varietali con la
    presenza minima dell’85% del vitigno, ed in particolare, tra i vini ottenuti da varietà tradizionali,
    Ansonica, Trebbiano, Vermentino, Alicante, Canaiolo, Ciliegiolo e Sangiovese, ai quali si aggiungono
    varietà internazionali, presenti soprattutto nei nuovi impianti, come Chardonnay, Sauvignon, Viognier,
    Merlot, Cabernet Sauvignon e Syrah.
    Ma l’attività di sperimentazione e di studio su varietà di vite diverse e su metodi di vinificazione più
    innovativi, non si è interrotta col riconoscimento della Denominazione di origine, semmai si è fatta più
    dinamica, tanto che, grazie anche all’impianto di nuovi vigneti e alla nascita di nuove aziende, i risultati
    emersi hanno convinto i produttori dell’area maremmana che era necessario aggiornare il disciplinare
    di produzione della DOC Maremma Toscana (quasi 5 anni dopo il riconoscimento), aggiornando la
    base ampelografica riferita ai vitigni principali delle tipologie di “base” Bianco, Rosso e Rosato, dando
    maggiore rilevanza a varietà presenti diffusamente nel territorio provinciale a fianco del Sangiovese -
    tra le uve nere, per la produzione del tipo Rosso e del Rosato - e il Vermentino, tra le bianche, per la
    produzione del tipo Bianco, aumentando la densità minima di ceppi ad ettaro per i nuovi impianti e
    vietando ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone, inserendo la versione Spumante
    anche per il Rosato, nuove tipologie varietali come Cabernet franc, Petit Verdot e Pugnitello, nonché
    tipologie “bivarietali”, la menzione Riserva solo per il vino Bianco e il Rosso in modo da caratterizzare
    ancor più tali produzioni, le versioni Rosato per alcune tipologie varietali molto richieste dal mercato,
    quali Sangiovese, Alicante o Grenache, Ciliegiolo, Syrah e Merlot, la menzione tradizionale “Governo
    all’uso toscano” per il vino Rosso e il Sangiovese, e la tipologia passito per il Merlot.
    Con un ulteriore intervento di modifica a distanza di circa un anno, al fine di caratterizzare maggiormente la
    tipologia Vermentino e di adeguarne una parte della produzione alle nuove richieste di mercato, si è inserita la
    menzione Superiore.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli
    tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata, e cioè, in primis, i vitigni autoctoni
    Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo nero, Alicante, Pugnitello, Trebbiano toscano, Ansonica, Malvasia
    bianca lunga e Vermentino, affiancati da varietà alloctone quali Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah,
    Cabernet franc, Petit verdot, Chardonnay, Sauvignon e Viognier (e le altre, eventualmente presenti tra
    24
    i vitigni complementari, come ad esempio Montepulciano, Pinot bianco, Pinot grigio, Grechetto,
    Verdello e Colorino);
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono
    quelli tradizionali della zona, e cioè il Cordone speronato, il Guyot e, in misura minore, il Capovolto,
    tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti; ciò sia per agevolare
    l’esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per garantire una
    razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta
    e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal
    disciplinare, rapportate ad una densità minima di 4000 piante per ettaro, il che consente di ottenere
    una buona competizione fra le piante (91 hl/ha per il tipo Bianco e lo Spumante, (vino spumante e vino
    spumante di qualità),che scende a 84 per Rosso, Rosato, Novello e per le tipologie varietali bianche
    Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier, mentre è di 77 hl/ha per le
    tipologie varietali rosse Alicante, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Canaiolo, Ciliegiolo,
    Merlot, Petit verdot, Pugnitello, Sangiovese e Syrah, e di 63 hl/ha per la tipologia Vermentino con menzione
    Superiore; infine, 40 e 44 hl/ha rispettivamente per le tipologie Vendemmia tardiva e Passito, entrambe
    anche con menzione del vitigno, e 45,5 hl/ha per il Vin Santo);
  • le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per
    la vinificazione in bianco e in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per le tipologie di
    base e le tipologie con menzione Riserva e Superiore, riferite a vini maggiormente strutturati e
    caratterizzati da un’elaborazione che comporta determinati periodi di invecchiamento e affinamento
    obbligatori; per la produzione del vino rosato ottenuto con la vinificazione in rosato di uve provenienti,
    per lo più, dalle varietà Sangiovese, Alicante, Ciliegiolo, Merlot e Syrah, per quella del vino novello,
    prodotto secondo la tecnica della macerazione delle uve – per lo più della varietà Sangiovese - e per la
    produzione di vini rossi con la tradizionale metodologia del “Governo all’uso toscano” impiegando
    prevalentemente uve Sangiovese, nonché per l’elaborazione di vini spumanti e di vini spumanti di
    qualità, sia col metodo Martinotti in autoclave, sia col metodo tradizionale della rifermentazione in
    bottiglia, nelle versioni Bianco, Rosato, Ansonica e Vermentino; nella stessa zona esistono anche varie
    espressioni di vini ottenuti da uve più o meno appassite, prodotti con la tradizionale tecnica del
    “vinsanto” utilizzando prevalentemente uve a bacca bianca (Trebbiano toscano e Malvasia bianca
    lunga) accuratamente scelte e fatte appassire in locali idonei, per essere successivamente vinificate,
    conservate ed invecchiate in tradizionali caratelli per un periodo adeguato, oppure ottenuti con una
    vendemmia posticipata in modo da provocare una sovramaturazione delle uve sulla pianta, più o meno
    accentuata (Vendemmia tardiva, nei tipi Bianco, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano,
    Vermentino e Viognier), oppure prodotti con appassimento naturale delle uve all’aria o in locali idonei,
    seguito da un adeguato affinamento in recipienti di legno e/o in bottiglia (Passito, nei tipi Bianco,
    Rosso, Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Vermentino, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo,
    Merlot, e Sangiovese).
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all’ambiente geografico.
    Vini DOC «Maremma toscana» nelle categorie “vino”, “vino spumante”, “vino spumante di qualità”.
    La DOC «Maremma toscana» nella categoria “vino” è riferita alle tipologie Bianco e Rosso “di base”,
    ai tipi Rosato - anche nelle versioni varietali Alicante, Sangiovese, Merlot e Syrah - Novello e con la
    menzione tradizionale “Governo all’uso toscano” (riservata al vino Rosso e alla tipologia Sangiovese),
    alle tipologie varietali Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Trebbiano, Vermentino, Viognier, Alicante
    o Grenache, Cabernet (da C. franc e/o C. Sauvignon e/o Carmenére ), Cabernet Sauvignon, Cabernet
    franc, Canaiolo, Ciliegiolo, Merlot, Petit Verdot, Pugnitello, Sangiovese e Syrah, con la possibilità di
    indicarne due, a bacca di colore analogo, in etichetta, alle tipologie con menzione “Riserva” solo per il
    vino Bianco e Rosso, e alla tipologia con menzione «Superiore» solo per il vino Vermentino, alla tipologia
    Vin Santo, ed a quelle Vendemmia tardiva – presentata nelle versioni Bianco, Ansonica, Chardonnay,
    Sauvignon, Trebbiano, Vermentino e Viognier – e Passito – presentata nelle versioni Bianco, Rosso,
    Ansonica, Chardonnay, Sauvignon, Vermentino, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot e
    Sangiovese – le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto
    25
    evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara
    individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    In particolare, tutti i vini presentano un modesto tenore di acidità (4,5 g/l).
    I vini rossi presentano un colore rosso rubino di buona intensità con riflessi violacei nei vini giovani,
    che sfuma al granato nei vini più maturi, comunque influenzato, nella tonalità, dalla percentuale di
    Sangiovese presente: il Sangiovese, infatti, rispetto ad altri vitigni come il Cabernet, il Syrah, il Petit
    Verdot e il Merlot, conta su di una quantità di antociani totali inferiore, a vantaggio, però, di una
    notevole ricchezza in tannini proantocianidici e catechine. Per questo motivo, nella tipologia “di base”,
    è possibile riscontrare una maggiore complessità aromatica con sfumature fruttate e speziate più
    evidenti e, al contempo, un’attenuazione della sensazione tannica del vitigno base – soprattutto nei vini
    più giovani – proprio in funzione della diversa presenza di Sangiovese (minimo 40 60 %) e di quella
    di altre varietà a bacca rossa nera (come Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah e
    Ciliegiolo, anch’esse potenzialmente presenti fino al 60%), il che conferisce, ai vini, un gusto più
    rotondo e pieno (il sapore è da secco ad abboccato nel Rosso). Nella tipologia che si fregia della
    menzione “Riserva” il colore tende al rosso intenso con riflessi violacei più o meno frequenti, che si
    tramuta in granato con l’invecchiamento, mentre l’intensità del profilo aromatico aumenta e aumenta
    la sua complessità e ampiezza, con sentori di piccoli frutti accompagnati da evidenti note speziate,
    talvolta con sentori erbacei, e al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di volume;
    queste caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dall’affinamento e dall’invecchiamento dei
    vini, ed è per questi motivi che il disciplinare stabilisce una data di immissione al consumo che non
    può essere antecedente al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia con un
    invecchiamento obbligatorio non inferiore a 24 mesi.
    Il vino Novello si presenta con un colore rosso rubino talora con sfumature violacee, profumo intenso
    di frutti rossi e viola, mentre al palato è morbido, leggermente acidulo, sapido, mentre il prodotto
    dell’annata dei tipi Rosso e Sangiovese che ha subito il Governo presenta vivezza e rotondità ; il vino
    Rosato si presenta con un colore rosato più o meno intenso, profumi delicati, con intense note fruttate,
    mentre al palato è fresco, leggermente acidulo, asciutto o, talvolta, abboccato. Sia il rosso che il rosato
    sono influenzati, nelle caratteristiche organolettiche, dalla presenza più o meno rilevante dei vitigni
    Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Syrah e Ciliegiolo, i quali possono
    partecipare da soli o congiuntamente per un minimo del 60%. Due di questi, Sangiovese e Ciliegiolo,
    sono espressione della storia del territorio, gli altri (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) hanno trovato
    nel territorio maremmano un ambiente ideale per la loro coltivazione.
    I vini bianchi “tranquilli” presentano un colore giallo paglierino più o meno intenso, un profumo fine
    e delicato, talvolta con note floreali e fruttate più o meno accentuate, la cui ricchezza è in funzione
    della percentuale di Vermentino presente (minimo 60%, da solo o congiuntamente al Trebbiano
    toscano o al Viognier) e delle altre varietà a bacca bianca eventualmente utilizzate, mentre al gusto si
    presentano asciutti, freschi, armonici (il tipo Bianco ha un sapore da secco ad abboccato, mentre nel
    Vermentino, Viognier e Ansonica è morbido e vellutato). Il Vermentino che si fregia della menzione
    «Superiore» ha un profilo organolettico più fine e complesso con una sapidità più evidente, tanto che il
    disciplinare di produzione prevede che l’immissione al consumo non possa avvenire prima del 1° gennaio del
    secondo anno successivo alla vendemmia, quindi dopo un adeguato periodo di affinamento.
    Il vino bianco che si fregia della menzione “Riserva”, inoltre, ha un profilo aromatico più ampio e
    complesso e una struttura più importante, ed è per questo motivo che il disciplinare di produzione
    prevede, prima dell’immissione al consumo, un periodo di affinamento obbligatorio non inferiore a 12
    mesi.
    Le caratteristiche organolettiche risentono quindi della peculiarità di ciascuna varietà che contribuisce
    alla produzione del vino: alcune sono espressione della storia del territorio, come Ansonica, Trebbiano
    toscano o Vermentino, altre internazionali hanno trovato nel territorio maremmano un ambiente ideale
    per la loro coltivazione, come il Viognier, il Sauvignon o lo Chardonnay.
    La tipologia Vin Santo si presenta con un colore dal giallo paglierino, all’ambrato, al bruno, un profumo
    ricco e complesso, etereo, caldo, intenso, con evidenti note di frutta matura, di uva passa e candita,
    26
    mentre al gusto denota sensazioni vellutate, più o meno rotonde in funzione della versione prodotta, da
    secca a dolce, con una notevole lunghezza e persistenza.
    I vini della tipologia Vendemmia tardiva presentano un colore da giallo paglierino intenso a giallo oro,
    più o meno intenso, un profumo delicato, intenso, con note di frutta matura, talvolta speziato, mentre
    al palato sono pieni, armonici, con una rotondità più o meno accentuata in funzione della versione
    prodotta, da quella asciutta alla dolce.
    I vini della tipologia Passito, invece, hanno caratteristiche diverse se prodotti con uve bianche o nere :
    i passiti bianchi hanno un colore da giallo dorato all’ambrato più o meno intenso, un profumo intenso,
    ricco, di frutta matura e candita, mentre al palato sono vellutati, ampi e complessi; i passiti rossi sono
    caratterizzati da un colore rosso rubino intenso, profumi intensi di frutta matura con note che
    richiamano il cioccolato, ampi, vinosi e complessi, mentre al palato sono vellutati, caldi, ricchi di
    corpo; in entrambi i casi, al palato denotano una rotondità più o meno accentuata in funzione della
    versione prodotta, asciutta o dolce.
    La DOC «Maremma toscana» nelle categorie “vino spumante” e “vino spumante di qualità” è riferita
    alle tipologie Spumante nelle versioni Bianco, Rosato, Ansonica e Vermentino, le quali, dal punto di
    vista analitico e organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, che ne permettono
    una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare, sono
    caratterizzati da una spuma e da un perlage fine e persistente, presentano un colore giallo paglierino
    più o meno intenso (dal rosa tenue al rosa cerasuolo negli spumanti rosé), un odore fine, fruttato,
    persistente, la cui intensità e complessità è influenzata dal metodo di elaborazione utilizzato (presenza
    di maggiori note fruttate e floreali nel metodo Martinotti, bouquet più complesso, con sentori di crosta
    di pane e lievito nel metodo classico), mentre al sapore sono freschi, leggermente aciduli, con rotondità
    più o meno evidente in funzione della versione prodotta (da dosaggio zero, decisamente asciutta e
    secca, a extra-dry, morbida e vellutata).
    Le peculiarità dei vini «Maremma toscana» spumanti e spumanti di qualità descritti sono il risultato
    dell’azione delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che incidono sul potenziale
    enologico, evidenziando le note di freschezza dovute sia alla sapidità legata alla “presenza del mare” e
    dei venti marini, sia alla componente acidica e alla equilibrata componente fruttata e aromatica delle
    uve che, esaltata dalla corretta gestione agronomica dei vigneti, si ripercuote sui vini prodotti,
    rendendoli pienamente adatti ad una elaborazione in vino spumante.
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    Per tutte le categorie dei vini «Maremma toscana» (“vino”, “vino spumante”, “vino spumante di
    qualità”).
    L’orografia prevalentemente collinare e pedecollinare della zona di produzione, un’area di varia
    estensione con caratteristiche morfologiche talvolta diverse, situata nella parte meridionale della
    Toscana, con una quota media intorno a 140 metri s.l.m., unitamente a una pendenza media del 5%,
    una esposizione prevalente a sud-est e una buona ventilazione durante tutto l’anno, concorre a
    determinare un ambiente areato, luminoso e con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue,
    particolarmente vocato per la coltivazione della vite.
    Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in modo determinante con la
    coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico-chimiche ed
    organolettiche dei vini «Maremma toscana» sia nella versione “tranquilla” (categoria vino), sia nei vini
    spumanti (categorie vino spumante e vino spumante di qualità).
    In particolare, i terreni della provincia di Grosseto si presentano, nei vari ambienti, con notevoli
    differenze, dovute alla diversa natura e alle diverse origini delle rocce da cui si sono formati, ma i
    principali tipi di terreno agrario, provenienti da rocce autoctone e particolarmente adatti allo sviluppo
    delle attività viticole, possono essere ricondotti ai terreni:
    sabbiosi e rocciosi sciolti, poco profondi, sabbiosi e sabbioso-argillosi, che si riscontrano con notevole
    frequenza lungo l’intero sviluppo del retroterra maremmano e che si presentano in genere sciolti,
    27
    permeabili e di modesta fertilità, con un lieve contenuto in calcare, un modesto tenore di humus, di
    fosforo e di potassio;
    pliocenici sciolti, che si riscontrano frequentemente nelle zone collinari e pedecollinari e si presentano
    abbastanza sciolti, sabbiosi, calcarei e spesso frammisti a ghiaia e silice, ed al cui gruppo sono
    riconducibili anche i terreni sabbioso-argillosi pliocenici con tessitura prevalentemente argillosa della
    parte fine e buona dotazione nutritiva;
    grossolani sciolti, terreni grossolani, ghiaio-sabbiosi profondi, provvisti di ciottoli calcarei e silicei,
    molto aridi, che si trovano prevalentemente nelle colline che contornano la piana da Follonica a
    Gavorrano e Ribolla;
    vulcanici e mezzani, rocciosi, di natura tufacea di diversa consistenza, terreni agrari più o meno
    profondi sub-acidi, ricchi di scheletro, tendenzialmente aridi, dotati di buona quantità di potassio ma
    poveri di fosforo assimilabile, che si riscontrano soprattutto nei comuni di Pitigliano e di Sorano.
    Presentano una buona predisposizione alla viticoltura anche i terreni alluvionali sciolti e mezzani
    calcarei, prevalenti nella valle dell’Ombrone, dell’Osa, dell’Albegna, del Fiora e del Cornia, poiché
    terreni profondi, freschi, mediamente fertili, piuttosto sciolti e mezzani, provvisti di calcare e poveri di
    fosforo.
    Tutti questi tipi di terreno hanno in comune un’elevata profondità utile per lo sviluppo radicale, una
    buona capacità di drenaggio e una buona/moderata capacità di acqua disponibile, condizioni tali da
    consentire un buon sviluppo vegeto-produttivo delle coltivazioni arboree, habitat naturale per gli
    impianti di vigneto con conseguenti produzioni altamente qualitative, in particolare se coltivati con
    l’ausilio di pratiche agronomiche e gestionali dei suoli corrette (quali potatura verde ed alta densità di
    impianto) e basse rese produttive.
    Il clima della zona di produzione risulta temperato (sublitorale per la maggior parte del territorio, caldo
    nella fascia costiera, fresco nell’area amiatina), di tipo mediterraneo, caratterizzato da temperature miti,
    una discreta piovosità (media intorno ai 750 mm/anno), con scarse piogge estive (intorno agli 80-100
    mm) e un’aridità piuttosto prolungata nella primavera e accentuata nei mesi estivi – tanto da far
    riscontrare lievi stress idrici nelle fasi che precedono la maturazione dell’uva –, da ottimi valori
    dell’indice bioclimatico di Huglin (tra 2100 e 2500°C-giorno), da una buona temperatura media
    annuale (tra i 12 e i 16°C a seconda delle aree, con una media intorno a 14,5°C), unita ad una
    ventilazione sempre presente anche nel periodo primaverile-estivo grazie alle brezze di Maestrale che
    soffiano nelle ore più calde della giornata, contribuendo a regolare le temperature ed a creare un
    ambiente sfavorevole alle malattie parassitarie.
    Il clima sopra descritto, unito ad una temperatura piuttosto elevata, con ottima insolazione, nei mesi di
    settembre-ottobre e buone escursioni termiche tra giorno e notte, consente alla vite di ottenere un giusto
    equilibrio vegetativo, permettendo una lenta, graduale e ottimale maturazione fisiologica delle uve,
    con l’esaltazione e il mantenimento del corredo aromatico consentendo, unitamente ad un buon quadro
    acidico, la produzione di vini freschi e armonici e contribuendo in maniera significativa alle particolari
    caratteristiche organolettiche dei vini «Maremma toscana».
    In particolare, il quadro climatico sopra descritto, grazie al quale le temperature massime sono
    pienamente sopportabili dalla vite anche in piena estate, unitamente alle buone escursioni termiche
    mano a mano che si avvicina il periodo vendemmiale, risultano particolarmente favorevoli per la
    produzione delle uve destinate sia alla produzione di vini “tranquilli”, freschi ed equilibrati, sia
    all’ottenimento di partite che saranno successivamente elaborate nelle versioni spumante.
    La qualità e le caratteristiche dei vini «Maremma toscana» sono altresì strettamente connesse ai fattori
    umani descritti nella parte A.2.
    È infatti molto rilevante l’apporto degli operatori del territorio che con le loro capacità e la loro
    professionalità, frutto dell’evoluzione agronomica, scientifica e tecnologica e forti di una tradizione
    che è millenaria e va dall’epoca etrusca a quella romana, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da
    numerosi documenti, citazioni e testimonianze storiche, contribuiscono alla produzione di vini di
    notevole livello qualitativo, rappresentativi dell’espressione e tipicità del territorio della Maremma
    grossetana.
    28
    È la testimonianza, perciò, di come l’intervento dell’uomo in questo particolare territorio abbia
    tramandato, nel corso dei secoli, le tecniche tradizionali di coltivazione della vite ma anche le rituali
    prassi enologiche, le quali, tuttavia, in epoca moderna, sono state migliorate e affinate, grazie
    all’indiscutibile progresso scientifico e tecnologico.
    Parlare di presupposti viticoli etruschi in questa zona appare ovvio, tali e tante sono le testimonianze
    che continuano in epoca romana fino al medioevo, nel corso del quale la vite acquistò particolare
    importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di
    concedere terre adatte per questa coltura e di stabilirne la protezione con apposite norme statutarie.
    E furono molti gli studiosi, di epoche successive, che riconobbero i pregi delle uve di questo territorio
    e l’eccellenza dei vini prodotti.
    Alla fine del 1500, Bacci così descriverà queste campagne “…situate nel cuore dell’Etruria, godono di
    molti pregi, sono esposte da una parte al vento che spira da settentrione dalle falde del monte Amiata
    e dall’altra, estendendosi verso mezzogiorno, godono anche di quello australe che dona loro calore…”.
    Quale migliore incipit per identificare un territorio viticolo; e infatti, la zona era ricca “…di ottimi vini,
    soprattutto rossi, sinceri, e chiarificati con null’altro che la semplice fermentazione dei tini”. Ve ne
    erano anche di bianchi, mescolati con dolci moscatelli, com’era di moda all’epoca.
    Tre secoli più tardi, il dott. Villafranchi-Giorgini (1847) cita un tronco di vite di dimensioni eccezionali
    proveniente da Valle Castagneta, mentre l’enotecnico Luigi Vivarelli parla diffusamente di sistemi di
    allevamento della vite, affermando che, in Maremma, è già ampiamente diffusa la vigna specializzata
    allevata a cordone speronato. Tra le testimonianze più significative ed esaurienti, quelle del dott.
    Alfonso Ademollo, riconducibili a una relazione all’inchiesta parlamentare Jacini (1884), si
    soffermano lungamente sulla vocazione viticola della Maremma.
    In tutti questi secoli, lo sviluppo dell’agricoltura maremmana è sempre stato accompagnato da
    un’affermazione della viticoltura e, di pari passo, da una forte valenza della tradizione vinicola, spesso
    perpetrata dai monaci benedettini nei periodi più bui del basso medioevo, e oggi ancora riscontrabile
    percorrendo il territorio, dove non di rado è possibile trovare vecchie cantine presenti nelle vie dei
    paesi o, addirittura, scavate nel tufo probabilmente già al tempo degli etruschi, ma anche partecipando
    a una delle tante Sagre o Feste dedicate alla Vendemmia o al Vino (quelle di Scansano e di Cinigiano
    vantano una storia di quasi mezzo secolo).
    La storia e la tradizione del territorio vitivinicolo maremmano è importante, ma lo è, allo stesso tempo,
    il contributo degli operatori. Esso è essenziale nella gestione del vigneto fino alla raccolta delle uve,
    ma risulta determinante anche un corretto utilizzo della tecnologia di cantina al fine di preservare il
    livello qualitativo dei prodotti introdotti. Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità, gli operatori
    adeguano il processo di vinificazione delle uve in relazione alla varietà e alle successive tecniche di
    affinamento ed elaborazione dei relativi vini, adottando in particolare adeguate pressature delle uve e
    fermentazioni a temperatura controllata, grazie anche al significativo processo di innovazione
    tecnologico che consente agli operatori di disporre di attrezzature di livello avanzato per la gestione
    del processo produttivo contribuendo così al mantenimento delle peculiari caratteristiche
    organolettiche dei vini.
    Nella produzione dei vini spumanti l’apporto dell’innovazione tecnologica è stato, se possibile, ancor
    di maggiore aiuto, mediante la messa a punto di impianti di elaborazione in autoclave sempre più
    efficienti o la fornitura di attrezzature più adeguate per l’elaborazione con rifermentazione in bottiglia,
    consentendo, perciò, di esaltare le peculiarità organolettiche dei vini spumanti ottenuti nel territorio
    maremmano, in particolare per la freschezza, la mineralità e le note fruttate e floreali, che costituiscono
    l’espressione di un ambiente vocato alla produzione di vini bianchi e rosati anche in versione spumante.
    Le peculiarità dei vini «Maremma toscana» sono dunque l’espressione di caratteri di unicità e di
    distintività, che sono il frutto dell’interazione armonica tra l’attività dell’uomo e il complesso dei fattori
    ambientali.
    Articolo 10
    (Riferimenti alla struttura di controllo)
    29
    10.1 Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:
    Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
    Via XX Settembre, 98/g
    00185 - Roma
    Tel.: +39 06 45437975
    Fax: +39 06 45438908
    e-Mail: info@valoritalia.it
    La Società Valoritalia s.r.l - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole
    italiane - è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità
    alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 agosto 2018 (G.U. n. 253 del 30.10.2018)
    e modificato con D.M. 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15.03.2022).
    ALLEGATO 1
    Elenco vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, per i vini Maremma
    Toscana” DOC
    Nome Nome
    ABRUSCO N. MALVASIA NERA DI LECCE N.
    ALBANA B. MAMMOLO N.
    ALBAROLA B. MANZONI BIANCO B.
    ALEATICO N. MARSANNE B.
    ALICANTE N. MAZZESE N.
    ALICANTE BOUSCHET N. MERLESE N.
    ANCELLOTTA N. MERLOT N.
    ANSONICA B. MONDEUSE N.
    BARBERA N. MONTEPULCIANO N.
    BARSAGLINA N. MOSCATO BIANCO B.
    BIANCONE B. MOSCATO D’AMBURGO N.
    BONAMICO N. MOUVÉDRE N.
    BRACCIOLA NERA N. MÜLLER THURGAU B.
    CABERNET FRANC N. NOCCHIANELLO BIANCO B.
    CABERNET SAUVIGNON N. NOCCHIANELLO NERO N.
    CALABRESE N. ORPICCHIO B.
    CALORIA N. PETIT MANSENG B.
    CANAIOLO BIANCO B. PETIT VERDOT N.
    CANAIOLO NERO N. PINOT BIANCO B.
    CANINA NERA N. PINOT GRIGIO G.
    CARIGNANO N. PINOT NERO N.
    CARMENERE N. POLLERA NERA N.
    CESANESE D'AFFILE N. PRUGNOLO GENTILE N.
    CHARDONNAY B. PUGNITELLO
    CILIEGIOLO N. REBO N.
    CLAIRETTE B. REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.
    COLOMBANA NERA RIESLING B.
    COLORINO N. RIESLING ITALICO B.
    DURELLA B. ROUSSANE B.
    30
    FIANO B. SAGRANTINO N.
    FOGLIA TONDA N. SANFORTE N.
    GAMAY N. SANGIOVESE N.
    GRALIMA N. SAUVIGNON B.
    GRAND NOIR N. SCHIAVA GENTILE
    GRATENA N. SEMILLON B.
    GRECHETTO B. SYRAH N.
    GRECO B. TEMPRANILLO N.
    GROPPELLO DI S. STEFANO N. TEROLDEGO N.
    GROPPELLO GENTILE N. TRAMINER AROMATICO Rs
    INCROCIO BRUNI 54 B. TREBBIANO TOSCANO B.
    LAMBRUSCO MAESTRI VERDEA B.
    LIVORNESE BIANCA B. VERDELLO B.
    MALBECH N. VERDICCHIO BIANCO B.
    MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. VERMENTINO B.
    MALVASIA BIANCA LUNGA B. VERMENTINO NERO N.
    MALVASIA ISTRIANA B. VERNACCIA DI S. GIMIGNANO B
    MALVASIA N. VIOGNER B.
    MALVASIA NERA DI BRINDISI N.
    ALLEGATO 2
    Elenco delle Unità Geografiche Aggiuntive
    Elenco dei Comuni
    Grosseto Follonica Roccalbegna
    Arcidosso Gavorrano Roccastrada
    Campagnatico Isola del Giglio Santa Fiora
    Castel del Piano Magliano in Toscana Scarlino
    Castell’Azzara Manciano Seggiano
    Castiglione della Pescaia Monterotondo Marittimo Semproniano
    Cinigiano Montieri Sorano
    Civitella Paganico Orbetello
    Elenco delle Frazioni
    nel comune di Grosseto
    Alberese Braccagni Roselle
    Marina di Grosseto Rispescia Montepescali
    Batignano Istia d’Ombrone
    nel comune di Arcidosso
    Stribugliano Salaiola Macchie Zancona
    Bagnoli Montelaterone
    nel comune di Campagnatico
    Arcille Montorsaio Marrucheti
    Sant’Antonio
    nel comune di Capalbio
    Carige Torba Pescia Fiorentina
    31
    nel comune di Castel del Piano
    Montenero Montegiovi
    nel comune di Castell’Azzara
    Selvena
    nel comune di Castiglione della Pescaia
    Vetulonia Tirli Buriano
    Sant’Antonio
    nel comune di Cinigiano
    Borgo Santa Rita Monticello Amiata Poggi del Sasso
    Castiglioncello Bandini Castel Porrona Sasso d’Ombrone
    nel comune di Civitella Paganico
    Monte Antico Paganico Pari
    Civitella Marittima Casale di Pari
    nel comune di Gavorrano
    Giuncarico I Forni Castel di Pietra
    Caldana Castellaccia Filare
    Ravi Casteani Grilli
    Bivio di Ravi Bagno di Gavorrano Potassa
    nel comune di Magliano in Toscana
    Pereta Collecchio Montiano
    nel comune di Manciano
    Marsiliana Poggio Murella Sgrilla
    Montemerano Poggio Fuoco Cavallini
    Poderi di Montemerano San Martino sul Fiora Guinzoni
    Saturnia Capanne
    nel comune di Massa Marittima
    Tatti Montebamboli La Pesta
    Valpiana Cura Nuova Niccioleta
    Perolla Prata
    Ghirlanda Capanne
    nel comune di Monte Argentario
    Porto Santo Stefano Porto Ercole
    nel comune di Monterotondo Marittimo
    Frassine
    nel comune di Montieri
    Boccheggiano Gerfalco Travale
    nel comune di Orbetello
    Albinia Talamone La Polverosa
    Fonteblanda Ansedonia San Donato
    nel comune di Pitigliano
    Casone Bellavista Poggio Cavalluccio
    Collina Belvedere Rimpantoni
    Conatelle Poggio Lombardello Roccaccia
    Filetta Gradone Rompicollo
    La Rotta Selvicciola Pantano
    La Prata Trigoli Poggio Lepre
    Malpasso Vacasio Ortale
    Il Piano Doganella Sconfitta
    Valle Palombata Annunziata Vuglico
    Corano Fiora – Meletello Pian di Morrano
    Bagnolungo Felcetoni Bottinello
    32
    Fratenuti Poggio Rota Ornelleta
    San Martino – Madonna delle Rusceti Pantalla
    Grazie
    Pietramora San Pietro Pian D’Arciano
    Poggio Grillo Turiano Porcarecce
    Crocignano Valle Morta Ripignano
    Naioli Valle Orsaia Spinicci
    Vallebuia Formica Insuglieti – Le Sparne
    nel comune di Roccalbegna
    Cana Santa Caterina Triana
    Vallerona
    nel comune di Roccastrada
    Montemassi Sticciano Piloni
    Ribolla Sassofortino
    Roccatederighi Torniella
    nel comune di Santa Fiora
    Bagnolo Bagnore
    nel comune di Scansano
    Poggioferro Pancole Baccinello
    Pomonte Montorgiali
    Murci Polveraia
    nel comune di Seggiano
    Pescina
    nel comune di Semproniano
    Catabbio Cellena Petricci
    Rocchette
    Elenco delle Frazioni - nel comune di Sorano
    Filetta Pian di Conati Montebuono
    Vignamurata Elmo
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