Marsala Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEL VINO “MARSALA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.P.R. 02.04.1969 G.U. 143 – 10.06.1969
Modificato con D.P.R. 17.11.1986 G.U. 163 – 15.07.1987
Modificato con D.M. 21.12.1991 G.U. 3 -- 04.01.1992
Modificato con D.M. 28.02.1995 G.U. 62 -- 15.03.1995
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Marsala”, “Vino Marsala” e “Vino di Marsala”, che
deve essere integrata a seconda delle caratteristiche del prodotto dai qualificativi di legge “Fine”,
“Superiore”, “Superiore Riserva”, “Vergine” o “Soleras”, “Vergine Riserva” o “Soleras
Riserva”, oppure “Vergine Stravecchio” o “Soleras Stravecchio”, è riservata ai vini liquorosi, di
colore oro, ambra e rubino, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nella legge 28
novembre 1984, n. 851, nonché a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione.
L’uso della suddetta denominazione è permesso solo con le qualifiche che indicano il periodo di
invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino, espresse ciascuna, in lingua
italiana o inglese.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini di cui al precedente art. 1 devono provenire dalle uve dei vitigni aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione varietale:
a) per i Marsala oro ed ambra: vitigni “Grillo” e/o “Catarratto” (tutte le varietà e tutti i cloni),
e/o “Ansonica” (detto localmente “Inzolia”), e/o “Damaschino”;
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b) Per i Marsala rubino: vitigni “Perricone” (localmente chiamato “Pignatello”) e/o
“Calabrese” (localmente chiamato “Nero d’Avola”) e/o “Nerello mascalese”.
Possono concorrere fino al 30% delle uve impegnate in totale, le uve a bacca bianca
provenienti dai vigneti di cui al precedente punto a).
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate alla preparazione dei vini liquorosi di cui al
precedente art. 1, comprende l’intero territorio della provincia di Trapani, esclusi i comuni di
Pantelleria, Favignana ed Alcamo.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini
da impiegare nella preparazione dei vini di cui all’art. 1, devono essere quelle tradizionali
della zona di produzione.
Sono, pertanto, da ritenersi idonei, ai fini della iscrizione allo schedario viticolo,
esclusivamente i vigneti, in coltura specializzata posti nella zona di produzione indicata
all’art. 3, che fruiscono delle condizioni di terreno e di clima idonee ad assicurare alle uve, ai
mosti ed ai vini da essi ottenuti le tradizionali caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere quelli
tradizionali o comunque idonei ad assicurare alle uve, ai mosti ed ai vini derivanti le
specifiche caratteristiche qualitative.
Sono da ritenersi idonei tutti i sistemi di allevamento in verticale, ivi compresi l’alberello e la
spalliera ed esclusi quelli in orizzontale.
E’ vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uve ammessa per la produzione del vino “Marsala” non deve superare i 10
t per ettaro per i vitigni a bacca bianca ed i 9 t per ettaro per i vitigni a bacca nera.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate
attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% i limiti
medesimi.
La resa massima delle uve in mosto non deve essere superiore all’80% e quelle delle uve in
vino base non superiore al 75%.
La regione siciliana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di
uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione
immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può modificare i limiti di cui sopra.
Tuttavia i singoli viticoltori possono avviare alla produzione i mosti e i vini destinati alla
elaborazione dei vini liquorosi Marsala, tutte le uve dagli stessi vendemmiate nei limiti delle
rese massime per ettaro fissate dal presente disciplinare, a condizione che:
comunichino, in tempo utile all’effettuazione di eventuali controlli i dati concernenti il loro
raccolto superiore al limite ridotto fissato;
risulti che l’uva ha le caratteristiche prescritte dal disciplinare qualora tali controlli siano
effettuati.
Le uve debbono assicurare al mosto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
12,00% vol.
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Articolo 5
Norme per la vinificazione
Tutte le operazioni di elaborazione a partire dalle uve che sono necessarie per ottenere un
Marsala pronto al consumo, debbono essere effettuate nella zona di produzione di cui all’art.
3.
Ai fini del presente disciplinare si intendono:
per mosti: i mosti propriamente detti ed i mosti parzialmente fermentati;
per sifone: il prodotto preparato con aggiunta al mosto, atto a dare Marsala, di alcole
etilico di origine viticola e/o di acquavite di vino.
Il mosto cotto, il mosto concentrato ed il sifone, da impiegarsi nella preparazione del Marsala,
quando consentiti, debbono anche essi essere ottenuti da uve coltivate nei vigneti di cui
all’art. 2.
Nella preparazione del Marsala Fine dei tipi oro e rubino e del Marsala Superiore dei tipi oro
è rubino è vietata l’aggiunta di mosto cotto.
L’aggiunta, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di mosto cotto nella
preparazione del Marsala Fine ambra e del Marsala Superiore ambra non deve essere
inferiore all’1%.
Nella preparazione dei Marsala Vergine è vietato l’impiego di mosto cotto, di mosto
concentrato e di sifone.
Sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai prodotti le
loro caratteristiche specifiche e, in particolare, l’aggiunta di alcole etilico di origine viticola o
di acquavite di vino.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I Marsala di cui all’art. 1 devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

  1. Marsala Fine:
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
    acidità totale minima: 3,5 g/l;
    acidità volatile: non superiore a 15 meq/l;
    invecchiamento minimo di un anno.
  2. Marsala Superiore:
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
    acidità totale minima: 3,5 g/l;
    acidità volatile: non superiore a 17 meq/l;
    invecchiamento minimo due anni.
  3. Marsala Superiore Riserva:
    tutte le caratteristiche del Marsala Superiore ma con:
    invecchiamento minimo di quattro anni;
    acidità volatile: non superiore a 30 meq/l;
  4. Marsala Vergine o Soleras:
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol;
    gradazione in zuccheri naturali inferiore al 4,0%;
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    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l;
    acidità totale minima: 3,5 g/l;
    acidità volatile: non superiore 30 meq/l;
    invecchiamento minimo cinque anni.
  5. Marsala Vergine Stravecchio o Riserva:
    le stesse caratteristiche del Marsala Vergine ma con:
    invecchiamento minimo di dieci anni.
    I Marsala denominati “oro” hanno colore dorato più o meno intenso;
    i Marsala denominati “ambra” hanno colore giallo ambrato più o meno intenso;
    i Marsala denominati “rubino” hanno colore rosso rubino che, con l’invecchiamento, acquista
    riflessi ambrati.
    I Marsala, secondo il contenuto zuccherino, si classificano in:
    secco: con zuccheri riduttori inferiori a 40 g/l;
    semisecco: con zuccheri riduttori superiori a 40 g/l, ma inferiori a 100 g/l;
    dolce: con zuccheri riduttori superiori a 100 g/l.
    Tutti i Marsala presentano sapore e profumo caratteristici.
    Per i Marsala anche nel caso in cui non è consentito l’impiego del mosto cotto è ammessa la
    presenza di tracce di ossi-metil-furfurolo derivante dai processi di affinamento e di
    invecchiamento.
    I vini Marsala già idonei al consumo diretto come tali possono essere addizionati con alcole
    etilico di origine viticola e/o con acquavite di vino senza ulteriore periodo di invecchiamento,
    onde adattarli a particolari esigenze di mercato; essi in tal caso devono essere sottoposti ad un
    periodo di affinamento di almeno un mese prima della commercializzazione.
    Il periodo di invecchiamento minimo decorre dalla data di ultimazione delle operazioni di
    concia.
    E’ consentita la rilavorazione di una o più miscele di Marsala.
    In tal caso il prodotto derivato deve essere sottoposto ad un nuovo periodo di invecchiamento
    in relazione al tipo di Marsala che si intende ottenere.
    L’invecchiamento deve avvenire in recipienti di legno, preferibilmente di rovere o di ciliegio,
    salvo che per i primi quattro mesi di invecchiamento del Marsala Fine che possono essere
    effettuati in recipienti di altro materiale.
    Il Marsala Fine dopo i primi quattro mesi di invecchiamento può essere destinato alla
    trasformazione in altre bevande o prodotti.
    I Marsala Vergini in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come Marsala
    Superiore o Marsala Fine, purchè abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto
    per dette categorie e ne abbiano le caratteristiche.
    Parimenti i Marsala Superiori in corso di invecchiamento possono essere commercializzati
    come Marsala Fini, purchè abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per detta
    categoria e ne abbiano le caratteristiche.
    Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dell’industria, del commercio
    e dell’artigianato, delle finanze e del commercio con l’estero, può consentire, su proposta
    della regione siciliana la preparazione di vini Marsala destinati alla esportazione verso i Paesi
    Terzi, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole e/o in zuccheri diversi da quelli indicati
    nel presente disciplinare, sempre che i prodotti così confezionati rispondano alla legislazione
    vigente negli Stati di destinazione.
    L’autorizzazione sarà concessa sempre che sia consigliata da ragioni di interesse nazionale.
    I prodotti di cui ai due precedenti comma, devono essere spediti dalle fabbriche direttamente
    all’estero o ai depositi o magazzini doganali accompagnati da bolletta di cauzione.
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    Di tali prodotti è vietata la reimportazione nei Paesi della Comunità.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Le indicazioni relative al colore (oro, ambra, rubino) ed al contenuto zuccherino (secco
    semisecco, dolce) possono essere indicate in etichetta.
    In aggiunta alle specificazioni del tipo connesse all’invecchiamento, alle indicazioni relative
    al colore ed a quelle relative al contenuto zuccherino, sono ammesse:
    l’indicazione dell’annata di produzione, intendendosi per annata di produzione quella
    in cui ha avuto luogo l’ultima concia;
    l’indicazione “Vecchio”, per i Marsala che possiedono almeno le caratteristiche
    minime per la qualifica di Marsala Superiore;
    l’indicazione delle sigle e/o del significato in esteso I.P. (Italia Particolare) per il
    Marsala Fine; S.O.M. (Superiore Old Marsala), o G.D. (Garibaldi Dolce), o L.P. (London
    Particolar oppure Inghilterra) per il Marsala Superiore riservate esclusivamente ai requisiti
    stabiliti per il tipo di cui trattasi.
    Le specificazioni di tipo connesse all’invecchiamento (Fine, Superiore, Vergine) –
    eventualmente seguite dalle sigle corrispondenti e/o dal loro significato in esteso – devono
    essere apposte di seguito sulla stessa riga o in quella immediatamente seguente la riga dove è
    riportata la denominazione Marsala o vino Marsala o vino di Marsala.
    Le specificazioni del tipo connesse all’invecchiamento (Fine, Superiore, Vergine) le sigle
    corrispondenti e/o il loro significato in esteso, devono essere riportate con caratteri non
    superiori – e non inferiori alla metà – in ampiezza ed in evidenza, di quelli utilizzati per la
    designazione Marsala, vino Marsala o vino di Marsala.
    Le indicazioni relative al colore, al contenuto in zucchero e tutte le altre indicazioni
    aggiuntive di cui al comma secondo devono essere riportate sulla etichetta principale o sulla
    etichetta apposta nello stesso campo visivo della etichetta principale e con caratteri non
    inferiori ad un quarto in ampiezza ed in evidenza, di quelli utilizzati per le designazioni
    Marsala, vino Marsala o vino di Marsala, né superiori, in ampiezza ed in evidenza, a quelli
    utilizzati per queste stesse designazioni di base.
    E’ consentita l’indicazione in etichetta di marchi registrati a condizione che gli stessi non
    siano di natura tale da trarre in inganno il consumatore circa la natura del prodotto e che siano
    specificate nell’etichetta secondaria le motivazioni del loro impiego.
    I marchi di cui trattasi, con l’esclusione delle figure, delle rappresentazioni grafiche, etc., non
    potranno essere riportati con caratteri superiori in ampiezza ed in evidenza a quelli utilizzati
    per le designazioni di base Marsala, vino Marsala o vino di Marsala.
    Articolo 8
    Confezionamento
    I Marsala Vergini devono essere commercializzati al consumo soltanto in bottiglia.
    Gli altri tipi devono essere commercializzati al consumo in recipienti di capacità non
    superiore a 60 litri, confezionati da produttori della zona di produzione ed all’interno della
    stessa.
    Conformemente all’art. 8 del Reg. 607/2009 l’imbottigliamento o il condizionamento deve
    aver luogo nella predetta zona geografica per salvaguardare la qualità, la reputazione,
    garantire e assicurare l’efficacia dei controlli.
    I vini Marsala non confezionati come sopra detto possono circolare tra produttori in recipienti
    di servizio solo nel territorio dove sono ammessi all’imbottigliamento.
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    Resta tuttavia salva la circolazione in recipienti superiori a 60 litri per la preparazione di altre
    bevande o prodotti, purchè il loro particolare uso sia indicato in tutti i documenti che
    accompagnano la merce e nelle fatture.
    Le ditte produttrici ed imbottigliatrici di Marsala devono tenere i registri di carico e scarico su
    cui annotare la produzione, gli imbottigliamenti e le spedizioni, secondo le norme stabilite con
    decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze e
    con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
    Articolo 9
    La produzione del Marsala deve essere effettuata con impiego di alcole di origine vinicola e/o
    di acquavite di vino, schiavi di imposta ed anche gli invecchiamenti minimi prescritti per i
    diversi tipi devono essere effettuati sotto tale regime in depositi fiduciari ferme restando le
    disposizioni sull’invecchiamento.
    Nel quadro del regime suddetto devono essere effettuate anche le aggiunte integrative di cui
    all’art. 6, comma sesto.
    Durante tutte le fasi del processo di elaborazione sotto cauzione, possono essere effettuati
    controlli e prelevamenti di campioni dei prodotti impiegati da parte dell’amministrazione
    finanziaria e degli organismi dipendenti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
    forestali preposti alla prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari.
    Gli organi di controllo di cui sopra possono effettuare prelevamenti e controlli analitici anche
    sulle materie prime impiegate o in corso di impiego.
    Il prelevamento dei campioni e la verifica dei risultati delle analisi non impediscono l’avvio
    ed il completamento della lavorazione sotto la responsabilità dell’operatore.
    Articolo 10
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
  6. Fattori naturali rilevanti per il legame
    La conformazione orografica della zona tipica di produzione è quasi interamente pianeggiante
    o di lieve altitudine (dai 50 m. s.l.m. della fascia costiera a max 300 m. s.l.m. delle basse
    colline nell’immediato entroterra).
    I vigneti, generalmente affacciati sul mare e comunque esposti ad intensa assolazione,
    vengono allevati su terreni aridi, poco fertili, che possono essere anche argillosi, di origine
    siliceo/calcarea (a volte ricchi di terre rosse) e sabbiosi, spesso con falde superficiali.
    Il clima è mediterraneo-insulare, con inverni anche piovosi ed estati calde ma asciutte, a volte
    torride a causa dei frequenti venti caldi africani.
  7. Fattori umani rilevanti per il legame
    E’ l’uomo a rendere questa zona un unicum, una autentica culla della civiltà mediterranea
    della vite e del vino.
    Infatti, tutti i popoli che nei millenni vi si sono insediati, ne hanno implementato la naturale
    vocazione vitivinicola: dando luogo ad una insieme di passione e di tradizione, di culture e di
    colture.
    I fattori presenti nella zona tipica di produzione del vino a D.O. Marsala consistono in
    condizioni specifiche che complessivamente determinano caratteristiche davvero esclusive.
    Se ne può dedurre che le doti qualitative del vino rappresentano la risultante organolettica
    degli elementi climatici e geologici propri di un’area geografica particolarmente vocata, ma
    anche dalle consuetudini che vi si perpetuano da tempo immemorabile.
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    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale
    definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrale del
    vigente disciplinare di produzione:
  • base ampelografia dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono
    quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
    impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
    superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per
    consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie
    fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal
    disciplinare;
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono le pratiche enologiche leali e costanti, atte
    a conferire ai prodotti le loro caratteristiche specifiche e, in particolare, è ammessa soltanto
    l’aggiunta di alcole etilico di origine viticola o di acquavite di vino.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
    I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
    caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara
    individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    In particolare, le doti qualitative dei vini liquorosi Marsala a d.o., quali intensità di corpo,
    consistente tenore alcolico, elevata longevità, eccellente brillantezza, rappresentano la
    risultante organolettica degli elementi climatici, eolici e geologici dell’area particolarmente
    vocata.
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
    alla lettera B).
    Il microclima – comunque peculiare di tutta la porzione occidentale della Sicilia – permette
    alle uve - allevate anche ad alberello - di maturare, concentrando elevati tenori zuccherini e
    polifenolici che consentiranno un affinamento di vini con elevati estratti.
    Nei dintorni dei centri abitati sono ancora visibili i caratteristici “bagli” – risalenti, per lo più,
    agli ultimi duecentocinquanta anni - nei quali veniva originariamente conferita e vinificata
    l’uva dei generosi feudi circostanti.
    Proprio in questa lunga fascia temporale plurisecolare, si colloca un proficuo connubio fra una
    diffusa sapienza contadina e una riconosciuta plurima capacità imprenditoriale che,
    sinergicamente, hanno dato luogo al vino Marsala.
    Infatti la felice combinazione fra il descritto eco/sistema e le richiamate consuetudini
    agroviticole, ha visto fin dalla fine del ‘700 il sorgere di numerosi stabilimenti e opifici
    industriali, in parte rimasti ai giorni nostri e nei quali soltanto si può ottenere questo
    tradizionale vino liquoroso a denominazione d’origine.
    Articolo 11
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Istituto Regionale Vini e Oli
    Viale della Libertà n° 66
    90143 - Palermo
    Telefono 091 6278111
    Fax 091 347870;
    e-mail irvv@vitevino.it
    L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle
    politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che
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    effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
    conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg.
    UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
    combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura,
    elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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