Matera Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “MATERA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 06.07.2005 G.U.163 - 15.07.2005
Modificato con DM 13.07.2011 G.U. 179 - 03.08.2011
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2019 G.U. 173 - 25.07.2019
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modifica ordinaria ai sensi dell’art. 17
del Reg. UE n. 2019/33 G.U.U.E. C373/2019 - 05.11.2019
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata «Matera» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
    ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
    «Matera» Rosso;
    «Matera» Primitivo;
    «Matera» Primitivo Passito
    «Matera» Rosato;
    «Matera» Moro;
    «Matera» Moro Riserva;
    «Matera» Greco;
    «Matera» Bianco;
    1
    «Matera» Bianco Passito
    «Matera» Spumante;
    «Matera» Spumante Rosé.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
    aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    «Matera» Rosso: Sangiovese: minimo 60%; Primitivo: minimo 30%, possono concorrere alla
    produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione
    Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
    «Matera» Primitivo: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri
    vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un
    massimo del 10%.
    «Matera» Primitivo Passito: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto
    vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad
    un massimo del 10%.
    «Matera» Rosato: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri
    vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
    «Matera» Moro: Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%,
    possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
    coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
    «Matera» Moro Riserva: Cabernet Sauvignon: minimo 60%; Primitivo: minimo 20%; Merlot:
    minimo 10%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non
    aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
    «Matera» Greco: Greco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni
    a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo
    del 15%.
    «Matera» Bianco: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%, possono concorrere alla produzione
    di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
    Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
    «Matera» Bianco Passito: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%, possono concorrere alla
    produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella
    Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
    «Matera» Spumante: Malvasia bianca di Basilicata: minimo 85%; possono concorrere alla
    produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella
    Regione Basilicata, fino ad un massimo del 15%.
    «Matera» Spumante Rosé: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla produzione di detto vino
    altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del
    10%.
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    Articolo 3
    Zona di produzione
  3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» comprende l'intero
    territorio amministrativo della provincia di Matera.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione
    dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della zona
    atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
  5. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine
    di cui trattasi.
  6. Densità di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può
    essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca
    nera.
  7. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
    di potatura consentiti sono quelli già usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme
    di allevamento riconducibili alla spalliera semplice.
  8. È facoltà della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta
    esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare
    effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
  9. Forzature ed irrigazione. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
  10. La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono
    i seguenti:
    Tipologia Produzione uva Titolo alcoolometrico
    tonnellate/ ettaro Volumico naturale minimo
    % vol
    “Matera” Rosso 10 11,50
    “Matera” Primitivo 10 12,50
    “Matera” Primitivo Passito 10 14,50
    “Matera” Rosato 10 12,00
    “Matera” Moro 10 11,50
    “Matera” Moro Riserva 10 13,00
    “Matera” Greco 10 10,50
    “Matera” Bianco 10 10,50
    “Matera” Bianco Passito 10 13,00
    “Matera” Spumante 10 12,00
    “Matera” Spumante Rosé 10 12,00
  11. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra
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    purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
  12. L'esubero potrà essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della I.G.T.
    “Basilicata”. Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potrà essere
    rivendicata a D.O.C. "Matera".
  13. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata
    alla superficie effettivamente impegnata nella vite.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  14. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonché l'imbottigliamento devono essere
    effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve
    aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o
    garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti
    dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di
    produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformità alla normativa
    dell’unione europea e nazionale
  15. La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Matera»
    Spumante e «Matera» Spumante Rosé deve essere effettuate con fermentazione in bottiglia secondo
    il metodo tradizionale.
  16. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme
    comunitarie e nazionali.
  17. La resa massima dell’uva in vino, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono
    le seguenti:
    Tipologia Resa uva /vino
    %
    “Matera” Rosso 70
    “Matera” Primitivo 70
    “Matera” Primitivo Passito 50
    “Matera” Rosato 70
    “Matera” Moro 70
    “Matera” Moro Riserva 70
    “Matera” Greco 70
    “Matera” Bianco 70
    “Matera” Bianco Passito 50
    “Matera” Spumante 70
    “Matera” Spumante Rosé 70
  18. Ai limiti suddetti è ammessa una tolleranza massima del 5% senza che abbia il diritto alla
    rivendicazione a denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata per tutta la partita
  19. L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro
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    può avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 12 mesi a partire dal 1° novembre
    dell'anno di produzione delle uve.
  20. L’immissione al consumo della tipologia «Matera» Moro Riserva può avvenire solo dopo un
    periodo di maturazione obbligatorio di 36 mesi di cui almeno 24 mesi in botte a partire dal 1°
    novembre dell'anno di produzione delle uve
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  21. I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Matera” Rosso:
    colore: rosso rubino;
    odore: complesso, fruttato;
    sapore: armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    “Matera” Primitivo:
    colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al granato con l'invecchiamento;
    odore: intenso, persistente, caratteristico;
    sapore: da secco ad abboccato, con un residuo zuccherino massimo di 14,0 g/l, pieno, armonico
    tendente al vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    “Matera” Primitivo Passito:
    colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
    odore: caratteristico ed intenso;
    sapore: dolce, armonico e vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
    “Matera” Rosato:
    colore: rosato cerasuolo;
    odore: intenso, persistente caratteristico;
    sapore: secco, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Matera” Moro:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: intenso, persistente;
    sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
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    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    “Matera” Primitivo Passito:
    colore: rosso più o meno carico tendente al granato;
    odore: caratteristico ed intenso;
    sapore: dolce, armonico e vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00% vol;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
    “Matera” Rosato:
    colore: rosato cerasuolo;
    odore: intenso, persistente caratteristico;
    sapore: secco, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Matera” Moro:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: intenso, persistente;
    sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    “Matera” Moro Riserva:
    colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
    odore: intenso, persistente;
    sapore: secco, di corpo, armonico tendente al vellutato;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    “Matera” Greco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: caratteristico, intenso, persistente;
    sapore: tipico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Matera” Bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: intenso, fruttato;
    sapore: tipico, secco, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
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    “Matera” Bianco Passito:
    colore: dal giallo carico all’ambrato a seconda dell’invecchiamento;
    odore: intenso, fruttato;
    sapore: caratteristico, da secco a dolce, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.
    “Matera” Spumante:
    spuma: fine, persistente;
    colore: giallo paglierino;
    odore: fruttato, tipico, gradevole;
    sapore: tipico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    “Matera” Spumante Rosé:
    spuma: fine, persistente;
    colore: rosato cerasuolo;
    odore: fruttato, caratteristico, gradevole;
    sapore: caratteristico;
    titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
  22. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve
    sentore di legno.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    1.Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
    qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
    fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari.
  23. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
    privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
  24. Per i vini a denominazione di origine controllata Matera Rosso, Matera Primitivo, Matera Rosato,
    Matera Moro, Matera Moro Riserva, Matera Greco, Matera Bianco, l'indicazione in etichetta
    dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
    Articolo 8
    Confezionamento
  25. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a
    10 litri.
  26. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
  27. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.
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    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazione sulla zona geografica
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    La zona geografica delimitata ricade nella parte ovest sud-ovest della Regione Basilicata, su una
    superficie abbastanza ampia che interessa tutta la provincia di Matera e comprende un territorio di
    media collina e fascia litorale costiera.
    Partendo dalla linea di costa e procedendo verso le aree più interne, il territorio della “collina
    materana” può essere, a grandi linee e dal punto di vista geo-pedologico, suddiviso in 3 diversi
    ambienti: Ambiente della Pianura Costiera rappresentato dalle superfici geologicamente più giovani,
    con morfologie pianeggianti e/o sub-pianeggianti e un substrato litologico molto vario, dai suoli con
    caratteristiche vertiche a suoli idromorfi (Inceptisuoli ed Entisuoli); Ambiente dei terrazzi marini al
    di sopra della piana costiera si dipartono diversi ordini di terrazzi d’origine marina, che si collegano
    con i sovrastanti rilievi collinari plio-pleistocenici, anche queste formazioni geologiche sono a
    morfologia pianeggiante e/o sub-pianeggiante, con un ambiente pedologico caratterizzato dalla
    presenza di suoli molto evoluti, profondi, ben drenati o moderatamente ben drenati con colore della
    matrice rosso intenso (che deriva dall'alto contenuto di ferro e dall'intensa alterazione dei ciottoli);
    Ambienti delle superfici della Fossa Bradanica rappresentano la gran parte del territorio collinare
    materano, sviluppandosi da Nord (Irsina) a Sud (Pisticci), ad Est (Matera, esclusa l’area dell’abitato
    e quella Sud-Est) ed infine ad Ovest (Stigliano), caratterizzati da superfici a morfologia variabile da
    sub-pianeggiante ad ondulata, con litologie sabbioso-conglomeratiche: i suoli costituiti da sedimenti
    grossolani o da sabbie, presentano tessiture variabili dalla moderatamente grossolana in superficie
    alla sabbiosa in profondità. Sono molto calcarei e hanno permeabilità elevata.
    Il clima dell’area è tipicamente mediterraneo, in particolare, la fascia Jonico-Metapontina e la fascia
    nord-orientale (Valle del Bradano), che comprendono quasi completamente i comuni della provincia
    di Matera, rappresentano le zone più calde della regione Basilicata con temperature medie che vanno
    da un minimo di 5,7°C (II decade di gennaio) ad un massimo di 25,3°C (III decade di luglio). Il mese
    più freddo è gennaio, mentre il più caldo è luglio. La siccità estiva è marcata (piogge inferiori anche
    ai 100 mm) e la temperatura media del mese più caldo supera i 23°C.
    La precipitazione media annua è di circa 580 mm, con alcune differenze tra la zona costiera e quella
    interna.
    Infatti, nella zona costiera la precipitazione media annua è di circa 500 mm, con una precipitazione
    nel semestre aprile-settembre di circa 190 mm; nella zona più interna la precipitazione media annua
    è di circa 670 mm, mentre nel semestre aprile-settembre è di circa 250 mm. Generalmente il mese più
    piovoso è novembre (79,2 mm), mentre il meno piovoso è luglio (18,6 mm).
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Matera”.
    La coltivazione della vite nell’area è molto antica e testimoniata da una serie di reperti archeologici
    evidenziano la diffusione della coltivazione della vite e il livello di specializzazione raggiunto dalle
    popolazioni locali nella produzione del vino. La capacità di produrre uve di ottima qualità è
    profondamente legata ad una tecnica colturale, affinatasi nel corso degli anni, che ha consentito di
    adeguare la scelta varietale e le operazioni di campagna e di cantina ai macroambienti presenti
    nell’area.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli
    tradizionalmente coltivati nell’area di produzione con prevalenza di Primitivo e Sangiovese tra le
    varietà a bacca nera e Greco e Malvasia bianca di Basilicata tra quelli a bacca bianca;
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  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,
    sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle
    viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
    della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le
    rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (10 t./ha). Il bisogno di contenere una
    produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.300 piante per ettaro per i nuovi
    impianti;
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    La DOC “Matera” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed
    organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del
    disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente
    geografico.
    In particolare tutti i vini presentano una buona acidità e un colore rosso rubino nelle tipologie rosse,
    colore cerasuolo nei rosati e giallo paglierino nei bianchi.
    I vini passiti e gli spumanti presentano colori caratteristici delle tipologie e del periodo di
    invecchiamento a cui sono sottoposti.
    In tutte le tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali
    tipici dei vitigni.
    Al sapore i vini presentano un’acidità normale ma soprattutto, un’ottima struttura che contribuisce al
    loro equilibrio gustativo e ad evidenziare una buona longevità del prodotto.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    In un territorio con caratteristiche orografiche così diverse la viticoltura di qualità è legata alla scelta
    di ambienti luminosi, aerati e con naturale fertilità del suolo particolarmente vocati alla coltivazione
    della vite.
    L’esposizione dei vigneti, prevalentemente a sud sud-est, le tecniche colturali adottate contribuiscono
    all’ottenimento di uve sane, con un’ottima maturazione e piena espressione di tutte le caratteristiche
    varietali
    Ancora oggi sono presenti nell’area vigneti con forma di allevamento ad “alberello”, modello di
    origine greca, che meglio di altri si adatta ai climi caldi e siccitosi del sud della Basilicata; tuttavia la
    forma di allevamento prevalente è la spalliera, “guyot” e “cordone speronato”. L’irrigazione nella
    viticoltura materana è soprattutto “di soccorso” e prevalente nei primi anni di vegetazione della pianta
    al fine di assicurare condizioni imprescindibili per lo sviluppo e la futura produttività. Anche la
    tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la coltura
    della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
    organolettiche dei vini della DOC “Matera”.
    La millenaria storia vitivinicola legata a questo territorio, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai
    giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed
    interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Matera”.
    Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso
    dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali
    nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso
    progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
    In particolare la presenza della viticoltura nell’area è attestata fin dall’età del bronzo da una serie di
    piccoli insediamenti, tra il Basento e il Sinni, le cui necropoli hanno rivelato la presenza di personaggi
    con ricchissimi corredi funerari che già attestano la coltivazione della vite.
    Le figurazioni presenti su vasellame rinvenuto nell’area mostrano la caratteristica forma di
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    coltivazione utilizzata nel periodo della Magna Grecia, l’alberello con speroni corti.
    Documento ancora più importante, che testimonia la presenza di una viticoltura evoluta nell’area, è
    costituito dalle Tavole di Heraclea, risalenti al VII sec. a.C e conservate al museo di Metaponto, che
    rappresentano la prima mappa catastale che riporta fedelmente la disposizione dei campi coltivati a
    vite nelle terre di pertinenza del tempio di Atena ad Eraclea (Policoro).
    Risalgono al 1200 i primi documenti relativi alla vendita di vigne; nel corso dei secoli successivi i
    poderi coltivati a vite diventano base dell’imposizione censuaria.
    Nel 1677 il territorio di Montescaglioso, situato tra la marina e la montagna, produceva buonissima
    qualità di vini bianchi e rossi, i migliori di tutta la provincia tanto da essere venduti ai vicini paesi
    della Puglia. Del resto l’economia della città ruotava attorno al monastero benedettino di S. Michele
    ed i monaci da sempre avevano imparato a separare nelle cantine del monastero il vino da consumare
    da quello da vendere.
    Nel 1887 si tiene la prima mostra enologica lucana, in quella occasione l’archeologo materano
    Domenico Ridola, esperto anche di enologia, fu premiato con menzione onorevole per un vino color
    rosso ciliegia, odore fragrante, con sapore squisito da dessert con 15,60% di alcool, chiamato San
    Bardo. Il vino, di cui si conserva ancora l’etichetta datata 1885 nel Museo Archeologico Nazionale
    di Matera, era prodotto con uve del vitigno Primitivo.
    In quel periodo Matera con i suoi 2000 ettari di suolo coltivato a vigna e con un prodotto di circa
    50.000 ettolitri di vino all’anno su una popolazione di 15.593 abitanti (documentata nel 1881), era
    ancora il maggior produttore di vino della Basilicata.
    Una parte rilevante dell’economia vinicola dell’area è legata alla produzione degli spumanti, questi
    prodotti hanno rappresentato una forma di specializzazione produttiva dell’area che ha permesso di
    far conseguire agli operatori del posto rilevante notorietà.
    I produttori di vini della provincia di Matera commercializzavano fuori regione grandi quantità di
    vino spumante destinato a banchetti nuziali, feste patronali e festività religiose.
    Le prime produzioni di vino spumante risalgono agli inizi del 1900 ma intorno agli anni 1950-1960
    che si raggiunge il picco, infatti alcune aziende ancor oggi in attività si specializzano in tale settore.
    Tale fenomeno si spiega con una notevole richiesta del mercato, segno di apprezzamento del prodotto,
    che determinava un prezzo medio di vendita superiore di tre quattro volte al prezzo medio di mercato
    del vino fermo.
    Le tecniche tradizionali di produzione di questo vino spumante prevedevano una rifermentazione in
    bottiglia con la produzione di vino che presentava una pressione interna da 3 a 6 bar, un residuo
    zuccherino da 20 a 60 grammi per litro; non venivano effettuati sboccatura e illimpidimento della
    bottiglia, di norma la tappatura era effettuata in sughero con gabbiette metalliche oppure con spago.
    L’elevata qualità degli spumanti è dovuta all’ottimo grado di maturazione delle uve, che portava
    all’ottenimento di produzioni con grado zuccherino talmente elevato da non riuscire a svolgersi in
    alcol durante la prima fermentazione alcolica, questo fenomeno era responsabile della
    rifermentazione in bottiglia. Nel corso degli anni le tecniche si sono affinate ed hanno consentito di
    ottenere dei prodotti caratterizzati da grande finezza che hanno incontrato i gusti del consumatore.
    Nella produzione dei vini spumanti DOC “Matera” vengono utilizzati le varietà: Malvasia bianca di
    Basilicata e Primitivo.
    Sia la Malvasia che il Primitivo nell’area della collina materana l’habitat di elezione, infatti i due
    vitigni risultano essere complementari, la coltivazione della Malvasia si realizza in aree a quota
    maggiore con clima più fresco dove prevalgono suoli bianchi derivati da marne, marne argillose e
    calcareniti, nelle aree a quota inferiore caratterizzate da suoli bruni prevale la produzione di spumanti
    a base di Primitivo; in ogni caso si riscontrano nell’area di produzione condizioni pedoclimatiche
    ideali e tecniche produttive consolidate che nel corso degli anni hanno rappresentato i fattori
    caratterizzanti la qualità di queste produzioni.
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    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza
    Corso XVIII Agosto, 34
    85100 - Potenza
    Tel. 0971.412111
    Fax 0971.412248
    E-mail info@pz.camcom.it -Web: www.pz.camcom.it
    La C.C.I.A.A di Potenza è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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