Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«MERLARA»
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 13.07.2000 G.U. 178 - 01.08.2000
Modificato con DM 18.10.2007 G.U. 251 - 27.10.2007
Modificato con DM 21.04.2009 G.U. 102 - 05.05.2009
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
La denominazione di origine controllata «Merlara» è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco (anche nella tipologia frizzante);
Tai (da uve Tocai Friulano);
Malvasia (da Malvasia Istriana);
Chardonnay (anche nella tipologia frizzante);
Pinot grigio;
Pinot bianco;
Riesling (da Riesling italico e/o Riesling);
Rosso (anche nella tipologia «Novello»);
Merlot;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère);
Refosco dal peduncolo rosso (o semplicemente Refosco);
Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese);
Marzemino frizzante.
Articolo 2
I vini di cui all'art. 1 con riferimento al nome Tai (da Tocai Friulano), Malvasia, Chardonnay, Pinot
Grigio, Pinot bianco, Riesling, Merlot, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Refosco dal peduncolo
1
rosso, Raboso e Marzemino devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti, coltivati in ambito
aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere alla formazione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di
colore analogo, non aromatiche, provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per le province di
Padova e Verona.
Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve
dei vigneti, coltivati in ambito aziendale, con i vitigni Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e
Carmenère, per almeno l'85%.
Possono concorrere alla formazione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, le uve a bacca di
colore analogo, non aromatiche, provenienti da vitigni ammessi alla coltivazione per le province di
Padova e Verona.
I vigneti delle varietà Raboso Piave, Raboso veronese, Cabernet franc e Carmenère devono essere
iscritti in appositi elenchi distinti per ciascuna varietà.
Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» bianco (anche in versione frizzante) è
ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico
ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1, nella seguente composizione:
- Tocai friulano dal 50% al 70%,
- altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al
precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Il vino a denominazione di origine controllata «Merlara» rosso o (anche in versione novello) è
ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico
ambito aziendale, idonei alla produzione dei vini di cui al comma 1, nella seguente composizione: - Merlot dal 50% al 70%,
- altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al
precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.
Articolo 3
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Merlara» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Masi, Castelbaldo, Merlara,
Urbana e Casale di Scodosia in provincia di Padova, Terrazzo, Bevilacqua e Boschi S. Anna in
provincia di Verona ed in parte il territorio del comune di Montagnana in provincia di Padova.
Sono tuttavia escluse le zone vallive torbose o prettamente silicee, non vocate, che si trovano
all'interno della zona di produzione.
La zona di produzione è così delimitata: partendo dalla località «Morosa» ai piedi dell'argine del
fiume Adige prosegue in direzione Nord lungo il confine comunale di Terrazzo continuando lungo
il confine del comune di Boschi S. Anna. Seguendo il suddetto confine incrocia la strada comunale
«S. Giustina», continua lungo questa ultima in direzione Est verso Legnago. Arrivato alla strada
provinciale «dei Boschi» prosegue in direzione Ovest, continua passando per il centro di Boschi
San Marco e prosegue per la strada comunale «S. Marco» in direzione Boschi S. Anna. Giunto alla
ferrovia Legnago-Monselice la segue in direzione Nord, per giungere al confine comunale, che è
seguito in direzione Est. Da qui fino al confine comunale di Bevilacqua per poi giungere allo scolo
«Sarega» che si congiunge con lo scolo «Fossetta», per andare in direzione Est lungo lo scolo
«Barcagno» e lo scolo «Slonga», ricongiungendosi con il confine comunale, rappresentato dal
fiume «Fratta». Prosegue il suo tragitto in direzione Sud, fino ad incrociare la strada statale n. 10
«Padana Inferiore» al Km 344,5 per poi proseguire lungo quest'ultima fino al km 352,8. Giunto in
prossimità del confine del comune di Megliadino S. Fidenzio continua in direzione Sud, seguendo
tale confine e prosegue nel comune di Casale di Scodosia, passando per la località Ca' Grande, fino
allo scolo «Montagnana». Per proseguire lungo questo ultimo in direzione Ovest fino ad incrociare
la strada vicinale «stradone Correr di Bailetto». Questa sarà affiancata in direzione Sud fino a
giungere al borghetto di Altaura, per poi proseguire lungo la strada comunale «Altaura Vallerana»,
che porta la demarcazione della zona alla frazione di Vallerana. Continua in direzione Sud per la
2
strada comunale «Pioppe», imbocca la strada comunale «Valnova» che affianca lo scolo «Correr», e
svolta alla prima via a destra, ovvero la strada comunale «Valnova di Correr» che porta nel comune
di Merlara. Prosegue in direzione Sud fino alla località «Valle Occara», continua svoltando a
sinistra, a raggiungere la strada comunale «Dolza» che costeggia lo scolo consorziale «Manteo».
Prosegue a destra in direzione «Minotte» e giunto alla terza curva di quest'ultimo prosegue lungo un
piccolo scolo che porta al fiume «Fratta». Giunto qui, lo oltrepassa seguendolo in direzione Ovest,
per poi passare in direzione Sud, dopo 2,5 Km, lungo una strada sterrata che lo porta sulla strada
comunale «della Gastaldia». Da qui prosegue in direzione Est, lungo quest'ultima, fino all'incrocio
con la strada comunale «Borgo Storto». Giunto a questo incrocio segue una strada privata sterrata,
in direzione opposta a quella della strada comunale «Borgo Storto» per poi seguire lo scolo
consorziale «S. Feliso» ed il confine comunale di Masi in direzione Nord. Successivamente segue lo
scolo «Frattesina», per poi continuare lungo lo scolo «S. Felice» e congiungersi al confine
comunale di Masi. Da qui prosegue seguendo in direzione Sud per poi costeggiare il fiume
«Adige», passando per i confini dei comuni di Castelbaldo e Terrazzo, fino alla località «Morosa»
da dove è partito.
Articolo 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Merlara» devono essere
quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine
di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni umidi, con granulometria eccessivamente sottile e falda freatica alta,
oppure all'opposto, troppo leggeri e con falda profonda.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono
vietate le forme di allevamento espansa (tipo raggi e pergole) e la densità dei ceppi per ettaro non
può essere inferiore a 2.500.
Per le varietà Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, Riesling italico, Refosco dal p.r.,
Raboso Piave e Raboso veronese, tali limiti si applicano solo per i vigneti piantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare.
prod/max titolo alc
Vitigni uva vol. nat.
ton/ha minimo
Bianco (anche nella 14,0 10,0
tipologia frizzante)
Tai 14,0 10,0
Malvasia 13,0 10,0
Rosso 14,0 10,5
Novello 14,0 11,0
Merlot 14,0 11,0
Cabernet Sauv. 13,0 10,5
Cabernet 13,0 10,5
Marzemino 14,0 10,5
Cabernet () 13,0 10,5
Chardonnay 14,00 10,0
Pinot grigio 13,0 10,0
Pinot bianco 13,0 10,0
Riesling 13,0 10,0
Refosco dal p.r. 14,0 10,0
Raboso 14,0 10,0
() (Cabernet franc - Cabernet Sauvignon - Carmenère)
3
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo delle uve destinate
alla produzione dei vini delle tipologie «bianco» e «rosso», nelle diverse versioni, si fa riferimento
ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compongono. Per i vigneti in coltura promiscua la
produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata
dalla vite.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Merlara» devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Veneto con proprio provvedimento, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire limiti
massimi di produzione o di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Merlara» inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare,
dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dall'ottavo comma del
presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola o vino ad indicazione
geografica tipica, qualora ne abbiano le caratteristiche.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Merlara», devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o
parzialmente nella zona di produzione delimitata al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali o costanti, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
E' consentito destinare le uve di un vigneto alla produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1,
purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie e nazionali.
Le diverse tipologie consentite dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme
comunitarie e nazionali, eccetto che per la tipologia «novello» che deve essere ottenuta con
macerazione carbonica con almeno il 70% delle uve.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi
tali limiti, ma non il 75% anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a D.O.C. «Merlara» Bianco e «Merlara»
Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per
produrre vini frizzanti, ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative
comunitarie e nazionali.
I vini ottenuti dalle varietà «Marzemino» possono essere utilizzati per produrre il vino a D.O.C.
«Merlara» Marzemino frizzante, secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative
comunitarie o nazionali.
La elaborazione dei vini frizzanti può avvenire solo all'interno della regione Veneto.
Articolo 6
I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Merlara» Bianco:
Colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;
4
Odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
Sapore: asciutto, di medio corpo, ma armonico, leggermente amarognolo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 14 g/l;
«Merlara» Bianco Frizzante:
Colore: giallo paglierino, a volte verdognolo, brillante;
Odore: vinoso con caratteristico odore intenso e delicato;
Sapore: di medio corpo, aromatico, leggermente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Merlara» Tai:
Colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
Odore: intenso tipico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
«Merlara» Malvasia:
Colore: giallo paglierino;
Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Merlara» Rosso:
Colore: rosso rubino;
Odore: vinoso, intenso e delicato;
Sapore: asciutto di medio corpo e armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Merlara» Novello:
Colore: rosso rubino con riflessi violacei;
Odore: fruttato, vinoso, tipico;
Sapore: asciutto, leggermente aromatico e acidulo, caratteristico, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Merlara» Merlot:
Colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;
Odore: vinoso piuttosto intenso, gradevole, caratteristico;
Sapore: asciutto, talvolta morbido, armonico, caratteristico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
5
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Merlara» Cabernet Sauvignon:
Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore: vinoso caratteristico, con odore più intenso se invecchiato;
Sapore: asciutto, pieno di corpo, austero e vellutato se invecchiato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
«Merlara» Cabernet:
Colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, caratteristico, con odore più intenso se invecchiato;
Sapore: asciutto, pieno di corpo, vellutato se invecchiato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Merlara» Marzemino Frizzante:
Colore: rosso rubino vivace, tendente al rosso violetto-ciclamino;
Odore: fruttato, tipico;
Sapore: medio corpo, aromatico, dolce;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
«Merlara» Chardonnay:
Colore: giallo paglierino;
Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Merlara» Pinot grigio:
Colore: giallo paglierino con o senza riflessi ramati;
Odore: intenso, tipico, leggermente aromatico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Merlara» Pinot bianco:
Colore: giallo paglierino scarico;
Odore: delicato, caratteristico;
Sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Merlara» Refosco:
Colore: rosso rubino intenso;
6
Odore: caratteristico;
Sapore: asciutto, rotondo, pieno, tendente all'amarognolo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Merlara» Raboso:
Colore: rosso rubino carico, tendente al granato con l'invecchiamento;
Odore: tipico, marcato di violetta e marasca;
Sapore: secco, austero, sapido, leggermente acidulo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità totale minima: 6,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Merlara» Riesling:
Colore: giallo paglierino, più o meno carico;
Odore: fine, delicato, leggermente aromatico;
Sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione dei vini a denominazione di origine controllata «Merlara»
in recipienti di legno, il sapore degli stessi può rivelare lieve sentore di legno.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con decreto
direttoriale i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore.
Articolo 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni
tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché
pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Le menzioni facoltative, esclusi i marchi ed i nomi aziendali, possono essere riportate
nell'etichettatura solo in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
Nella etichettatura dei vini «Merlara» non è obbligatoria l'indicazione dell'annata delle uve, salvo
per il «Novello», dove va riportata.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, per la denominazione di origine
controllata «Merlara» , alle condizioni previste dalla legge, soltanto per le seguenti tipologie di vini
indicati all'art. 1: «Tai», «Malvasia», Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, Riesling, «Merlot»,
«Cabernet Sauvignon», «Cabernet», Refosco e Raboso.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Merlara» immessi al consumo in contenitori fino
a 5 litri, è obbligatorio l'utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca.
Tuttavia per le bottiglie da 0,375 fino a 1,5 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite.
7
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
a) Specificità della zona geografica
Fattori storici e umani
La DOC Merlara prende il nome dal Comune che nell’ambito del comprensorio produttivo
rappresenta e ha rappresentato nella storia un punto di riferimento per la coltivazione della vite e per
la gestione delle produzioni e la commercializzazione dei vini. Nasce a Merlara infatti, negli anni
’50, la cantina cooperativa che riesce a valorizzare al meglio le produzioni enologiche di tutta l’area
e promuovere la nascita della denominazione. Un territorio da sempre caratterizzato dalla presenza
della vite e dalla cultura della sua coltivazione. Nel territorio della Doc Merlara già dal X secolo si
coltivavano vigne le cui uve raccolte e trasformate in vino nelle cantine delle corti ristoravano i
numerosi viandanti che percorrevano le antiche strade di collegamento con importanti centri abitati.
L’incremento durante la romanizzazione delle vie di comunicazione ha accentuato lo sviluppo
dell’agricoltura e la diffusione della viticoltura.
Inoltre sono stati rinvenuti scritti del XIV secolo che sottolineano come la coltura della vite fosse
sviluppata e si estendesse in tutti i terreni coltivati. Fin dal Cinquecento il territorio, tutto
pianeggiante, molto fertile e al centro di importanti insediamenti abitativi, è stato quindi un vivace
punto di riferimento viticolo ed enologico del Veneto. Nel periodo medievale tutte le località
comprese nel territorio della Doc Merlara si trovano citate nei documenti a dimostrare una presenza
umana e una produzione vitivinicola già evidente e costante, sia per l’autoconsumo che per una
produzione più ampia. Successivamente l’epoca napoleonica e il dominio austriaco hanno
contribuito a riconsiderare l’assetto agrario, mantenendo quasi invariata la struttura organizzativa e
il sistema produttivo dal punto di vista vinicolo. Negli ultimi secoli in questo territorio la vite ha
rappresentato una delle fonti di sostentamento e di reddito per le varie aziende sparse nella zona.
La DOC è stata approvata con Decreto del 13 luglio 2000 e il 26 Gennaio 2001 è stato costituito il
Consorzio di Tutela, con l’incarico di svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri
associati. A seguito di importanti investimenti nel settore della vinificazione e dell’affinamento dei
vini, effettuati nell’ultimo decennio dalle cantine interessate e, soprattutto, grazie a un indirizzo
tecnico più qualificato nella gestione dei vigneti, si sono da tempo raggiunti notevoli livelli sia per
la qualità delle uve che dei vini.
Va riconosciuta ai produttori di questo comprensorio di aver selezionato per questo clima e questi
terreni, oltre a vitigni ormai tradizionalmente riconosciuti come patrimonio della viticoltura veneta
come il Tocai, il Merlot ed il Cabernet, anche vitigni che non si ritrovano, con queste peculiarità, in
nessun altro comprensorio di questa regione ma che ben caratterizzano le produzioni di questo
territorio. Malvasia Istriana e Marzemino sono diventati grazie all’abilità dei viticoltori due
eccezionali marcatori territoriali. Allo stesso tempo i viticoltori della zona hanno attuato una serie di
scelte che hanno fatto nascere una nuova viticoltura la quale adotta sesti di impianto, forma di
allevamento e sistemi di potatura in grado di assicurare produzioni ottimali anche in annate
climaticamente difficili.
La scelta varietale nel contesto pedoclimatico, territoriale e normativo del comprensorio di Merlara,
va oggi correlata anche all’ampia disponibilità di terreni a seminativo, con appezzamenti grandi e
regolari, di buona fertilità, facilmente irrigabili, a prezzi di mercato contenuti e con la possibilità di
scegliere i vitigni più vocati per quest’area. Inoltre, vanno considerati i grandi traguardi che la
ricerca viticola ed enologica ha raggiunto in questi anni e con l’adozione di tecniche di coltivazione
a basso impatto ambientale, con una meccanizzazione spinta, in grado di sopperire alla rarefazione
della manodopera specializzata permettendo la gestione dei vigneti con costi sostenibili.
Fattori naturali
La zona di produzione comprende un territorio molto ampio, abbastanza omogeneo e caratterizzato
da vivacità culturale e imprenditoriale, vista anche la presenza di una frutticoltura e orticoltura di
forte tradizione e ben organizzate. I vigneti riconosciuti per i vini Merlara devono trovarsi su terreni
8
ritenuti idonei per la coltivazione. Sono pertanto esclusi i terreni umidi, con granulometria
eccessivamente sottile e falda freatica alta, oppure all’opposto, troppo leggeri e con falda profonda.
Il territorio è pianeggiante, pur presentando una certa variabilità nelle quote e pendenze naturali.
Le numerose analisi del terreno effettuate negli ultimi decenni hanno rilevato l’esistenza di diverse
tipologie di suoli, che vanno come struttura dal sabbioso all’argilloso. La caratteristica di
quest’area, plasmata dal passaggio dei fiumi Adige e Fratta, che hanno modificato nel tempo la terra
rendendola estremamente fertile e generosa, è infatti la presenza di suoli prevalentemente sabbiosi
con percentuali variabili di limo. I terreni vocati a vigna sono profondi, con presenza importante di
argilla. Data la grande disponibilità di territorio, sono però investiti a vigneto solo i terreni migliori,
quelli meglio strutturati, più regolari, facilmente accessibili e che possono permettere l’irrigazione
di soccorso. Il clima è temperato-mediterraneo, le estati sono calde e gli inverni miti. L’escursione
termica annua è abbastanza elevata mentre la piovosità risulta piuttosto contenuta anche se ben
distribuita nel corso dell’anno.
b) Specificità del prodotto
La tradizione enologica delle uve Doc Merlara non può prescindere dalla storicità viticola dell’area
e dagli orientamenti del consumatore. I risultati sono vini complessi ma facilmente bevibili, con toni
di colori stabili, profumi puliti e intensi.
Tra i vini bianchi di pronta beva meritano di essere menzionati il Merlara Tai, dal colore paglierino
con riflessi verdognoli, un profumo intenso ed un sapore pieno e morbido, e il Pinot grigio presente
anche nella versione “ramata”. Merlara Pinot bianco, Merlara Chardonnay, Merlara Malvasia e
Merlara Riesling possono prevedere una vinificazione pensata all’ottenimento di vini più intensi
con un maggior affinamento “sur lie” in modo da conferire complessità aromatica e maggior
volume e spessore al palato. Infatti la macerazione delle vinacce sul proprio mosto per un periodo
di tempo che varia dalle 6 alle 12 ore permette di estrarre dalle bucce i precursori aromatici, sali
minerali, mucillagini, sostanze proteiche e di origine polifenolica che vanno ad arricchire i mosti e
si ritrovano nel vino finito.
Tra i vini rossi del Merlara, il vino più vivace è il Marzemino Frizzante, vino rosso leggero,
aromatico, ottimo per tutte le occasioni. Le uve Marzemine, dotate in grande quantità di precursori
aromatici, sono vendemmiate qualche giorno prima della piena maturazione in modo da mantenervi
quell’acidità necessaria per preservare bouquet e vivacità una volta messo in bottiglia. Seguono i
rossi di pronta beva: Merlot, dal colore rubino e dal sapore intenso e gradevole; Cabernet,
caratterizzato da un rosso rubino intenso che tende al granato con l’invecchiamento e con un sapore
asciutto e pieno di corpo; Refosco e Raboso tendenti all’amarognolo. Non solo rossi di pronta beva
ma anche affinati “sur lie”. Uve Merlot, Cabernet, Refosco e Raboso presentano un maggiore
spessore qualitativo e possono essere allevate con il preciso scopo enologico di “creare” vini
destinati alla maturazione nel tempo anche su legno, con una caduta del potere tannico e il
potenziamento del volume al palato. Il Merlara Novello prevede una fase di previnificazione, la
“macerazione carbonica che permette di ottenere un vino che conserva tutto l’aroma della bacca
d’uva e una caratteristica morbidezza al palato.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
Possiamo identificare nelle note floreali e fruttate dei vini bianchi giovani e nella loro peculiare
sapidità, l’influsso dei terreni alluvionali con prevalente componente sabbiosa. I mosti alla
vinificazione presentano un alto rapporto zuccheri/acidità. La componente malica rimane comunque
sempre piuttosto sostenuta anche nelle annate più difficili. I vini sono quindi sempre vivaci e
fragranti anche nelle varietà meno aromatiche.
Per quanto riguarda i vitigni a bacca rossa, proprio grazie all’interazione clima-suolo ed ai terreni
prevalentemente argillosi, le uve giungono a maturazione solitamente con qualche giorno di
anticipo rispetto ad altre aree similari. La struttura di questi vini non è mai eccessiva ma ciò non
impedisce di apprezzare l’ottimale maturazione fenolica e quindi la vivacità del colore. Il
Marzemino ed il Merlot in particolare sembrano privilegiare un profilo più austero, meglio se con
limitato residuo zuccherino, delineando un vino rosso moderno ma di grande personalità.
9
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Siquria Srl
Vicolo A. Mattielli, 11
37038 - Soave (VR) Italy
Tel. 045 4857514
Fax: 045 6190646
e-mail: info@siquria.it
La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
10