Monferrato Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI "MONFERRATO"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 22.11.1994 GU 282 - 02.12.1994
Modificato con DM 02.04.1996 GU 85 - 11.04.1996
Modificato con DM 23.08.2001 GU 209 - 08.09.2001
Modificato con DM 30.11.2011 GU. 295 – 20.12.2011
sito internet del Mipaaft
Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 12.07.2013 sito internet del Mipaaft
(concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 sito internet del Mipaaft
Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.06.2019 G.U. 144 – 21.06.2019
(modifica ordinaria, ai sensi art. 17 del Reg. UE n.33/2019) sito internet del Mipaaft –
Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
G.U.U.E. – C306 –10.09.2019
Articolo 1
Denominazione

  1. La denominazione di origine controllata “Monferrato” è riservata ai vini che rispondono alle
    condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie,
    specificazioni aggiuntive o menzioni:
    Vini bianchi:
    “Monferrato” bianco;
    “Monferrato” Casalese Cortese;
    Vini rosati:
    “Monferrato” Chiaretto o Ciaret;
    Vini rossi:
    “Monferrato” rosso, anche Novello;
    “Monferrato” Dolcetto, anche Novello;
    1
    “Monferrato” Freisa, anche Novello;
    “Monferrato” Nebbiolo, anche Superiore.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. La denominazione di origine controllata “Monferrato” senza alcuna specificazione è riservata al
    vino bianco o rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti composti da uno o più vitigni a bacca di
    colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, iscritti nel Registro
    Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
  3. La denominazione di origine controllata “Monferrato” seguita da una delle specificazioni di cui
    appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente
    composizione varietale:
    Chiaretto o Ciaret:
    Barbera e/o Bonarda e/o Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Dolcetto e/o Freisa e/o
    Grignolino e/o Pinot nero e/o Nebbiolo, da soli o congiuntamente per almeno l'85%; possono
    concorrere, per un massimo del 15% altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la
    regione Piemonte;
    Dolcetto:
    vitigno Dolcetto per almeno l'85%; possono concorrere, per un massimo del 15% altri vitigni a
    bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;
    Freisa:
    vitigno Freisa per almeno l'85%; possono concorrere, per un massimo del 15% altri vitigni a bacca
    rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte;
    Nebbiolo:
    vitigno Nebbiolo per almeno il 90%; possono concorrere, per un massimo del 10% altri vitigni a
    bacca rossa non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.
  4. La denominazione di origine controllata “Monferrato” accompagnata dalla menzione geografica
    "Casalese" e seguita dalla specificazione Cortese è riservata al vino ottenuto da uve provenienti dai
    vigneti composti per almeno l'85% dal vitigno Cortese; possono concorrere, per un massimo del
    15% altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  5. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine
    controllata “Monferrato” bianco, “Monferrato” rosso, “Monferrato” Chiaretto o Ciaret,
    “Monferrato” Dolcetto, “Monferrato” Freisa, “Monferrato” Nebbiolo, dovranno essere prodotte
    nelle zone sotto indicate:
    Provincia di Alessandria:
    l'intero territorio dei seguenti comuni: Acqui Terme, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla
    Monferrato, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto
    Alessandrino, Bosio, Camagna Monferrato, Camino, Capriata d'Orba, Carentino, Carpeneto,
    Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Casale Monferrato, Cassine, Cassinelle, Castelletto d'Erro,
    Castelletto d'Orba, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Cavatore,
    2
    Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice,
    Francavilla Bisio, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavi, Grognardo,
    Lerma, Lu Monferrato, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare,
    Mombello Monferrato, Moncestino, Montaldeo, Montaldo Bormida, Montecastello, Montechiaro
    d'Acqui, Morbello, Mornese, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande,
    Odalengo Piccolo, Olivola, Orsara Bormida, Ottiglio Monferrato, Ovada, Ozzano, Pareto, Parodi
    Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti,
    Ponzano, Ponzone, Prasco, Predosa, Quargnento, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rivarone,
    Roccagrimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Cristoforo, San Giorgio Monferrato,
    San Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano d'Orba,
    Solonghello, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo Monferrato, Tassarolo, Terruggia, Terzo, Treville,
    Trisobbio, Valenza Po, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Visone.
    Provincia di Asti:
    l'intero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti,
    Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Belveglio, Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera
    d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio,
    Casorzo, Cassinasco, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione,
    Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo
    Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro
    Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione,
    Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino
    San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti,
    Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale,
    Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo
    Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato,
    Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti,
    Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca
    d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Giorgio
    Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole,
    Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale,
    Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.
  6. Le uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine
    controllata “Monferrato” Casalese Cortese, dovranno essere prodotte nelle zone sotto indicate:
    “Monferrato” Casalese:
    Provincia di Alessandria: l'intero territorio dei seguenti comuni: Alfiano Natta, Altavilla
    Monferrato, Bosio, Camagna, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto,
    Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato,
    Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola,
    Ottiglio Monferrato, Ozzano, Parodi, Pontestura, Ponzano, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato,
    San Cristoforo, San Giorgio Monferrato, San Salvatore, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia,
    Treville, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio.
    Articolo 4
    Norme per la vinificazione
  7. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
    all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a
    conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
    3
  8. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
    che seguono:
  • terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
  • giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non
    sufficientemente soleggiati;
  • esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
  • densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva
    e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la
    controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot, il cordone speronato
    basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
  • è vietata ogni pratica di forzatura;
  • è consentita l’irrigazione di soccorso.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
    cui all'articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla
    vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
    Titolo alcolometrico
    Tipologie t/ha volumico
    naturale minimo %
    "Monferrato" rosso 11,0 10,00
    "Monferrato" bianco 11,0 9,50
    "Monferrato" Chiaretto
    o Ciaret 11,0 10,00
    "Monferrato" Dolcetto 9,0 10,50
    “Monferrato” Casalese
    Cortese 10,0 10,00
    "Monferrato" Freisa 9,5 10,00
    "Monferrato" Nebbiolo 9,0 11,50
    "Monferrato" Nebbiolo 8,0 12,00
    superiore
    Nelle annate particolarmente abbondanti, i quantitativi di uve da destinare alla produzione dei vini a
    denominazione di origine “Monferrato” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la
    produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
    quantitativi di cui trattasi.
  2. La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC “Monferrato” i superi di produzione
    delle DOC e DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla
    normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di
    tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  3. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata
    dall’articolo 3.
    Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni
    siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.
    4
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
    peculiari caratteristiche.
  4. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    Tipologie Resa Produzione max
    uva/vino di vino: l/ha
    "Monferrato" rosso 70% 7.700
    "Monferrato" bianco 70% 7.700
    "Monferrato" Chiaretto o 70% 7.700
    Ciaret
    "Monferrato" Dolcetto 70% 6.300
    "Monferrato” Casalese 70% 7.000
    Cortese
    "Monferrato" Freisa 70% 6.650
    "Monferrato" Nebbiolo 70% 6.300
    "Monferrato" Nebbiolo 70% 5.600
    superiore
    Eventuali eccedenze di resa, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla
    denominazione di origine controllata. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla
    denominazione di origine controllata per tutto il prodotto interessato.
  5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato:
    Tipologie Durata mesi Decorrenza a partire dal:
    “Monferrato” Nebbiolo 12 1° novembre dell’anno
    di raccolta delle uve
    “Monferrato” Nebbiolo 18 1° novembre dell’anno
    Superiore di cui almeno 6 mesi in legno di raccolta delle uve
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  6. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Monferrato” rosso
    colore: rosso;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: asciutto, fresco, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    “Monferrato” rosso Novello
    colore: rosso rubino con sfumature violacee;
    5
    odore: fruttato, persistente;
    sapore: armonico, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    “Monferrato” bianco
    colore: giallo paglierino;
    odore: caratteristico, intenso, gradevole;
    sapore: fresco, secco, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    “Monferrato” Chiaretto o Ciaret
    colore: rosato o rosso rubino chiaro;
    odore: vinoso, delicato, gradevole;
    sapore: asciutto ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    “Monferrato” Dolcetto
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
    “Monferrato” Dolcetto Novello
    colore: rosso rubino con sfumature violacee;
    odore: fruttato, persistente;
    sapore: armonico, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
    “Monferrato” Freisa
    colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: asciutto ed amabile, amarognolo, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    “Monferrato” Freisa Novello
    colore: rosso rubino con sfumature violacee;
    odore: fruttato, persistente;
    sapore: armonico fresco
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    6
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    “Monferrato” Nebbiolo e “Monferrato” Nebbiolo Superiore
    colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
    odore: fruttato e caratteristico;
    sapore: secco, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol., con la menzione Superiore: 12,50%
    vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l, con la menzione Superiore: 24,0 g/l .
    “Monferrato” Casalese Cortese
    colore: giallo paglierino chiaro, talvolta tendente al verdolino;
    odore: caratteristico, delicato, molto tenue ma persistente;
    sapore: asciutto, armonico, sapido, gradevolmente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
  7. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, l’odore ed il sapore dei vini può
    evidenziare lieve sentore di legno.
    Articolo 7
    Etichettatura, designazione e presentazione
  8. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Monferrato”
    è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di
    produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “riserva”,
    “vecchio” e similari.
  9. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è consentito l’uso di indicazioni che
    facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato
    laudativo, e non traggano in inganno il consumatore.
  10. Nella designazione e presentazione l’indicazione della menzione “Casalese” dovrà figurare in
    caratteri di dimensione inferiore o uguale a quelli utilizzati per indicare la denominazione
    “Monferrato”, con obbligo di uguaglianza per tipo di carattere, colore, indice colorimetrico.
  11. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Monferrato”
    bianco e rosso, la specificazione del colore è facoltativa.
  12. Ai vini a denominazione di origine controllata “Monferrato” rosso, “Monferrato” bianco,
    “Monferrato” Freisa è consentito utilizzare in etichetta la menzione “vivace”.
    Articolo 8
    Confezionamento
    7
  13. Per le tipologie “Monferrato” rosso e “Monferrato” bianco è consentito l’uso di tutti i contenitori
    previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, relativamente al tipo di materiali idonei a
    venire a contatto con gli alimenti ed alle capacità.
  14. Per tutte le altre tipologie previste dall’art. 1, “Monferrato” Dolcetto, “Monferrato” Freisa,
    “Monferrato” Nebbiolo, “Monferrato” Casalese Cortese e “Monferrato” Chiaretto o Ciaret le
    bottiglie nelle quali vengono confezionati i vini per la commercializzazione devono essere di vetro,
    di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla vigente normativa comunitaria e
    nazionale, ma comunque non inferiori a litri 0, 187 e con l’esclusione del contenitore da litri 2.
  15. Per la chiusura delle bottiglie dei vini “Monferrato” di cui all’art. 1 è previsto l’utilizzo dei
    dispositivi ammessi dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con esclusione del tappo a
    corona.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    Il Monferrato è una regione storica del Piemonte. Il suo territorio, quasi esclusivamente di natura
    collinare, è compreso principalmente all'interno delle province di Alessandria e Asti e si estende
    verso sud a partire dalla destra idrografica del Po sino a giungere ai piedi dell'Appennino ligure sul
    confine con la Provincia di Genova e la Provincia di Savona. La natura collinare del territorio, lo
    rende particolarmente vocato per la viticoltura, che si esprime attraverso la coltivazione e
    produzione di svariate qualità di uve, da cui derivano numerosi vini bianchi e rossi. La base
    ampelografica costituita per le tipologie generiche rosso e bianco da tutti i vitigni autorizzati porta
    alla produzione di diverse tipologie di vini: Rosso, Bianco, Chiaretto, o Ciaret, Dolcetto, Freisa e
    casalese Cortese.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
    La matrice dei terreni è calcarea, alcalina, piuttosto povera di nutrienti, con tessitura variabile,
    argillosa, limosa, sabbiosa, nelle varie combinazioni, tipica dei suoli della zona di produzione,
    caratterizza vini ricchi di note fruttate, che si ottengono da questo particolare "terroir".
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Questa doc offre la possibilità di utilizzare le uve nel modo migliore, senza rigidità eccessive,
    diversificando i vini in base alle scelte vendemmiali e alle richieste del mercato. In questo modo si è
    aperta la via a sperimentazioni enologiche oltre la tradizione, che hanno prodotto nuovi vini, spesso
    i vini di punta aziendali, ottenuti assemblando uve provenienti da vitigni autoctoni e da vitigni
    internazionali.
    Per il Monferrato Rosso, i vitigni autoctoni più utilizzati sono il Barbera e il Nebbiolo; tra gli
    internazionali il Cabernet Sauvignon, il Merlot e il Pinot Nero. Il Monferrato Bianco si ottiene dagli
    autoctoni Cortese e Favorita, assemblati agli internazionali Chardonnay, Sauvignon o altri.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    VALORITALIA S.r.l.
    Sede legale:
    Via XX Settembre, 98/c
    00187 - ROMA
    8
    Tel. +3906-45437975
    mail: info@valoritalia.it
    Sede operativa per l’attività regolamentata:
    Via Valtiglione, 73
    14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n.238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera
    filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19,
    par. 1°, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato sulla
    Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30.10.2018.
    ALLEGATO 1
    Elenco delle varietà non aromatiche idonee alla coltivazione nella Regione Piemonte, per la
    produzione dei vini a DOP “Monferrato” tipologia Bianco e tipologia Rosso.
    Varietà
    9
    Arneis B.
    Avanà N
    Avarengo N.
    Barbera N.
    Bonarda N.
    Cabernet Sauvignon N.
    Chardonnay B.
    Chatus N.
    Ciliegiolo N.
    Cortese B.
    Croatina N.
    Dolcetto N.
    Doux D'Henry N.
    Erbaluce B.
    Favorita B.
    Grignolino N.
    Merlot N.
    Nebbiolo N.
    Neretto di Bairo N.
    Pinot Bianco B.
    Pinot Grigio G.
    Pinot Nero N.
    Plassa N.
    Riesling B.
    Riesling Italico B.
    Sangiovese N.
    Syrah N.
    Uva Rara N.
    Vespolina N.
    Albarossa N.
    Barbera Bianca B.
    10
    Bussanello B.
    Cabernet Franc N.
    Durasa N.
    Lambrusca di Alessandria N.
    Nascetta B.
    Neretta Cuneese N.
    Pelaverga N.
    Pelaverga Piccolo N.
    Quagliano N.
    Ruché N.
    Sauvignon B.
    Timorasso B.
    Ancellotta N.
    Sylvaner Verde B.
    Uvalino N.
    Becuet N.
    Rossese bianco B.
    Ner d’Ala N.
    Cornarea N.
    Manzoni bianco B.
    Teroldego N.
    Petit verdot N.
    Viognier B.
    Gamba rossa N.
    Slarina N.
    Baratuciat B.
    11