Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
Ufficio PQA I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “MONREALE”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.M.2.11.2000 G.U. 266 - 14.11.2000
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 25.01.2024 G.U. 28 - 03.02.2024
Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
G.U.U.E. C/2024/3119 - 08.05.2024
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Monreale” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Monreale” rosso anche riserva;
“Monreale” rosato;
“Monreale” bianco;
“Monreale” Syrah anche rosato e riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata “Monreale” con o senza alcuna specificazione è
riservata ai vini rossi, rosato e bianco ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica.
“Monreale” bianco:
Catarratto minimo 60% e Ansonica o Inzolia fino al 40%.
1
“Monreale” rosso anche riserva:
Perricone minimo 60% e Calabrese o Nero d’Avola fino al 40%.
“Monreale” rosato:
Perricone minimo 60% e Calabrese o Nero d’Avola fino al 40%.
“Monreale” Syrah anche rosato e riserva: Syrah minimo 85%;
Possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni a
bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione Sicilia.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Monreale” devono
provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appreso indicata: il territorio del comune di
Monreale ad eccezione delle sottoelencate zone:
zona nord del territorio comunale delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Borgetto,
dall’ isoipsa 600 che decorre da Monte Mirto verso Monte della Fiera, Monte della Signora e Pizzo
Aiello, dal confine territoriale con il comune di San Giuseppe Jato, dal Cozzo Frantanoni e dal sentiero
che dalla Serra del Frassino conduce alla s.p. Piana degli Albanesi – San Giuseppe Jato sino ai confini
territoriali con il comune di Piana degli Albanesi;
zona sud-est compresa tra i confini territoriali comunali ed il seguente percorso viario:
s.s. n. 118 che dal confine territoriale con il comune di Marineo arriva sino al bivio Ficuzza, strada
comunale che dal bivio Ficuzza conduce alla frazione Ficuzza, sentiero carreggiabile che da Ficuzza
conduce alla contrada Nicolosi seguendo l’isoipsa 600 fino ai confini territoriali con il comune di
Corleone.
Il territorio del comune di Piana degli Albanesi tranne la sottoelencata zona:
zona nord delimitata a sud dal confine territoriale con il comune di Monreale, la Piana degli Albanesi –
San Giuseppe Jato, la s.p. Piana degli Albanesi – Santa Cristina Gela sino ai confini territoriali con il
comune di Santa Cristina Gela.
Tutto il territorio del comune di Camporeale.
Tutto il territorio del comune di San Giuseppe Jato.
Tutto il territorio del comune di San Cipirello.
Tutto il territorio del comune di Santa Cristina Gela.
Tutto il territorio del comune di Corleone.
Tutto il territorio del comune di Roccamena.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.
1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l’irrigazione come pratica di soccorso.
Per i vigneti di nuovo impianto effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente disciplinare, il numero di ceppi ad ettaro non deve essere inferiore a 3.000 e come forme di
allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed
eventuali varianti similari ad esclusione dei sistemi a tendone.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui
all’art. 2 ed i titoli alcolometrico volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla
vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
Titolo alcool.
Vini resa/ max resa max naturale minimo
ton/ha l/ha % vol.
Rosso anche Riserva. . . . . . . . . . . . . .. 12 8400 11,5
Rosato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8400 11,0
Bianco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8400 11,0
Syrah anche rosato e Riserva. . . . . .. 10 7000 12,0
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa delle uve dovrà essere
riportata purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi, oltre tali limiti tutta la produzione
decade dalla DOC “Monreale”.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio
amministrativo dei comuni compresi anche in parte, nella zona di produzione di cui all’art 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste può consentire su apposita domanda degli interessati da
trasmettersi tramite la regione Sicilia che la correda di parere, che le operazioni siano effettuate
nell’ambito della provincia di Palermo a condizione che le ditte interessate dimostrino di aver
vinificato o elaborato vini del tipo di quelli regolamentati con uve provenienti dalla zona di produzione
di cui al precedente art. 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche. L’eventuale arricchimento potrà essere effettuato soltanto con mosto
concentrato rettificato o con mosto concentrato proveniente da vigneti iscritti allo schedario viticolo
dei vini a DOC “Monreale”.
Le rese massime di uva in vino finito dei vini a denominazione di origine controllata
“Monreale” non devono essere superiori al 70%; qualora superino detto limite ma non il 75%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; qualora si superi anche detto
limite tutto il vino perde il diritto alla denominazione di origine controllata.
I vini rossi con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata
“Monreale” provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico naturale di 12,50% vol e
sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi a partire dal 1° novembre dell’anno
di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione “Riserva”.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata “Monreale” di cui agli articoli 2 e 5 all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Monreale” rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, fine, vinoso;
sapore: armonico, ricco di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
“Monreale” rosato:
colore: rosa tenue più o meno carico;
profumo: fruttato, fragrante;
sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
“Monreale” bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Monreale” rosso riserva
colore: dal rosso rubino carico al granato;
profumo: intenso, armonico;
sapore: caratteristico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
“Monreale” Syrah:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: caratteristico, fruttato;
sapore: ricco di struttura, armonico, gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
“Monreale” Syrah riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, fine, vinoso;
sapore: armonico, ricco di struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
“Monreale” Syrah rosato:
colore: rosa tenue più o meno carico;
profumo: fruttato, fragrante;
sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Articolo 7
Designazione, presentazione e confezionamento
Alla denominazione di origine controllata “Monreale”, nelle diverse tipologie è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, classico, vecchio e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi e ragioni sociali
purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata
“Monreale”, deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di vendemmia.
È consentito l’uso delle menzioni vigna tra quelle che figurano nell’apposito elenco regionale
per la DOC “Monreale” purché le uve provengano da vigneti nella zona circoscritta nel predetto elenco
e alle condizioni e modalità riportate all’art. 31, comma 10, della legge 238/20163.
Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art.1 è consentito l’uso della unità
geografica più ampia “Sicilia”, ai sensi dall’art. 29 della Legge 238/2016 e dall’art.7 comma 5 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata “Sicilia”.
Articolo 8
Confezionamento
I vini a denominazione di origine “Monreale” devono essere immessi al consumo in bottiglie di
vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata copre un’area ricadente nella Sicilia nord-occidentale e comprende parte
del comune di Monreale e parte del comune di Piana degli Albanesi, nonché l’intero territorio dei
comuni di Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Santa Cristina Gela, Corleone e Roccamena,
tutti in provincia di Palermo.
I suoli della zona di produzione si identificano principalmente nelle seguenti associazioni:
Associazione “Regosuoli –Suoli Bruni –Suoli Bruni leggermente lisciviati” con tessitura che va dal
sabbioso all’argilloso.
Associazione “Suoli Bruni –Suoli Bruni Vertici-Vertisuoli” che è l’associazione tipica della bassa
collina dolcemente ondulata a quote prevalentemente comprese tra i 300 ed i 600 mt. s.l.m. Il profilo
dei vertisuoli è di tipo AC con notevole spessore e non di rado raggiunge i 2 mt. La materia organica,
anche se poco presente, è ben umidificata e conferisce una buona struttura granulare e di colore scuro.
La dotazione in elementi nutritivi è discreta e si registra la presenza elevata di potassio, elemento
chimico chiave per la sintesi zuccherine nelle uve.
Sono suoli ad elevata potenzialità agronomica e manifestano una spiccata fertilità che li individua fra i
migliori terreni agrari per l’indirizzo viticolo
Suoli alluvionali
con profilo di tipo AC o ABC talvolta di notevole spessore con tessitura che varia dal sabbioso
all’argilloso, sono suoli comunque ben strutturati, con contenuti variabili in sostanza organica e
discreta dotazione in calcio e con buona capacità produttiva.
Vertisuoli
Con le medesime caratteristiche già descritte per l’associazione “Suoli Bruni –Suoli Bruni Vertici-
Vertisuoli”
L’altitudine media dei terreni coltivati a vite va dai 300 ai 600 m. s.l.m.
Il clima è riconducibile a quello della zona climatica “Lauretum II tipo, sottozona dalla calda alla
fredda (zona fitoclimatica della classificazione Mayr-Pavari).
La temperatura media annua passa dai 12-17° della sottozona fredda ai 15-23° della sottozona calda.
La temperatura media del mese più freddo è maggiore di 3° per la sottozona fredda e di 7° per la
sottozona calda.
Nella sottozona calda del Lauretum sono situati terreni di bassa collina sino al limite altimetrico dei
300 m s.l.m.
La sottozona media del Lauretum comprende sopratutto terreni compresi tra i 300 e i 600 mt. s.l.m. ed
è la zona del comprensorio della DOC dove la vite è maggiormente presente.
Anche nella sottozona fredda del Lauretum è presente la vite, che grazie alle temperature più elevate
acquisisce delle particolari caratteristiche chimico-organolettiche.
La piovosità media è di 800 mm annui, che si concentrano nei mesi autunnali ed invernali.
La siccità si prolunga da maggio ad ottobre con sporadici eventi temporaleschi in agosto. - Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere i vini a doc “Monreale”.
La zona geografica di produzione delle uve doc comprende gran parte del territorio del comune di
Monreale ed alcuni comuni limitrofi, nonché alcuni comuni “inglobati” in quello di Monreale (San
Giuseppe Jato e San Cipirello); tale comprensorio fa parte di quello che era un tempo il potente
Arcivescovado di Monreale, costituitosi sotto il periodo normanno.
Attorno la metà degli anni ’70 del XII secolo, il re normanno Guglielmo II d’Altavilla fonda infatti
l’Abbazia di Santa Maria la Nuova di Monreale dotandola di una lunga serie di privilegi e di
possessioni e, di lì a poco, la “promuove” ad Arcivescovado.
Un Arcivescovado potentissimo, con enormi estensioni di terreni e possedimenti, che spiega l’attuale
cospicua estensione del comune di Monreale, ben più esteso della maggior parte dei comuni siciliani,
proprio perché il suddetto comune eredita molti territori dell’ex Arcivescovado in seguito
all’abolizione dei privilegi feudali, avvenuta nel 1812, che sancì la fine dell’esercizio dei poteri
temporali dell’Arcivescovo.
Nel 1182, con un solenne atto redatto nelle tre lingue ufficiali dell’epoca normanna (greca, latina ed
araba) vengono specificati i confini dell’area concessa e, numerose sono le contrade che figurano
coltivate a vite. Per diversi secoli l’intero territorio avrà come punto di riferimento Monreale ed il suo
potente Arcivescovado, caratterizzandosi con una propria identità politica, culturale ed economica;
tutta l’attività economica del territorio, viene controllata e pianificata dall’Arcivescovo di Monreale,
signore spirituale e temporale di un immenso territorio , fonte continua di introiti che vengono
utilizzati sia per l’esercizio religioso che per il mantenimento di un vasto apparato burocratico, sia per
la manutenzione del maestoso Duomo di Monreale.
Il Tabulario di S. Maria la Nuova di Monreale, conserva tutti gli atti originali della concessione di
privilegi e delle donazioni, dall’epoca dei normanni sino al medioevo, invece l’Archivio storico
diocesano di Monreale riguarda gli ultimi cinque secoli di gestione della diocesi.
Da questi importanti archivi si evincono tutta una serie di informazioni che testimoniano quanto la
viticoltura fosse diffusa nel territorio e come sia la coltivazione della vite che la vinificazione delle
uve, la produzione, il commercio, il trasporto ed il consumo stesso del vino fossero regolati da una
serie di disposizioni, norme e dazi, minuziosamente descritti e normati in tali atti.
Gli amministratori comunali, emanavano una serie di bandi, cioè di norme pratiche che regolavano la
vita del cittadino in ogni suo aspetto; i bandi reperibili negli archivi partono dai primi del 500 fino ai
primi decenni dell’800; si tratta dunque di una normativa documentata ed applicata ininterrottamente
per quasi cinque secoli e che ovviamente si riferisce ad una prassi consolidatasi nei secoli precedenti.
Per quanto riguarda il vino il primo adempimento era quello di rilevare il vino prodotto o comunque
quello posseduto; il vino era infatti soggetto ad una tassa ed il quantitativo prodotto era direttamente
rilevato alla fonte dal “cimatore”, il quale in 15 giorni rilevava tutto il vino prodotto a Monreale e nel
territorio circostante.
I “bordonari” (possessori dei muli da trasporto) dovevano mettersi in regola col pagamento della
gabella un ora prima di scaricare il vino.
Il consumo medio di vino per gli adulti (età superiore ai 12 anni) era considerato pari ad un quartuccio
e mezzo (litri 1,29), al giorno mentre, per i minori di 12 anni, era pari a mezzo quartuccio di vino
(0,430 di litri). Veniva pure stabilito il prezzo di vendita del vino, in funzione della produzione annua
nella Piana di Palermo e Partinico.
Ma il periodo normanno rappresenta comunque un momento storico di arrivo di un lungo passato che
in questo periodo viene codificato e normato dalla burocrazia dell’epoca e quindi perpetuato fino
all’800.
Infatti, numerosi sono i riferimenti degli storici che nel periodo ellenistico-romano testimoniano la
presenza della vite in questa zona della Sicilia; Diodoro Siculo riferisce del vino di Triocala, una zona
confinante con l’Area del Monrealese ed anche nei primi secoli dell’era cristiana, è testimoniata la
coltivazione della vite in tale area; nell’ anno 603 in una lettera di San Gregorio Magno viene fatto
riferimento alla vendita di vino prodotto dalle vigne della Chiesa palermitana.
Ancora nel 1700 l’Arcivescovado conta ben 72 feudi con una estensione di circa 61.500 ettari, di cui
alcuni amministrati direttamente dall’Arcivescovato, alcuni dati in affitto, alcuni a decima (si pagava
alla Chiesa un decimo del raccolto), la maggior parte a “masseria”, una sorta di enfiteusi perpetua.
Nel corso dei secoli, dunque, la viticoltura ha mantenuto un ruolo di coltura molto importante per il
territorio, fino ad arrivare ad oggi. La storia recente è caratterizzata da una evoluzione positiva della
denominazione, con l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende, la professionalità degli
operatori che hanno contribuito ad accrescer il livello qualitativo e la rinomanza della DOC
“Monreale”, come testimoniano i riconoscimenti in campo nazionale ed internazionale dei vini a DOC
Monreale prodotti dalle aziende della zona geografica di riferimento.
È stato riconosciuto come DOC nel 2000 con decreto ministeriale del 2/11/2000.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
produzione:
- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono
quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata; - le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la
razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e
di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare; - le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
per la vinificazione in bianco ed in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate, per i rossi,
per la tipologia di base e per la tipologia riserva e, per i bianchi, per la tipologia di base e quella
superiore. Queste due tipologie fanno riferimento a vini maggiormente strutturati, la cui uva di
partenza presenta un titolo alcolometrico minimo naturale maggiore e la cui elaborazione comporta un
determinato periodo di invecchiamento. Così come tradizionali sono le particolari pratiche per la
produzione delle uve appassite destinate alla tipologia vendemmia tardiva e la loro vinificazione ed
affinamento.
B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
In particolare, tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al
loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed
eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B).
L’orografia per la maggior parte collinare dell’areale di produzione e l’esposizione favorevole dei
vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo
naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.
Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la
coltura della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
organolettiche dei vini della DOC “Monreale”.
In particolare l’altitudine media prevalente della zona di coltivazione della vite che va dai 300 ai 600
m. s.l.m ; la generale distribuzione di terreni in cui le due componenti argillosa e sabbiosa sono
sempre presenti pur con proporzioni variabili, così come la quasi sempre discreta presenza di sostanza
organica, fa sì che nella zona di produzione non vi siano terreni né troppo umidi né troppo acidi o
troppo alcalini, fattori tutti che influenzano la quantità e soprattutto la qualità del prodotto vite.
Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra
dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all’anno
(maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte
caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.
La raccolta delle uve viene effettuata dal mese di agosto per le varietà più precoci, fino a protrarsi, nel
comprensorio più collinare, sino alla prima decade di ottobre.
La secolare storia vitivinicola di questo territorio, dall’epoca ellenistica e romana fino ai giorni nostri,
attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed
interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della DOC
“Monreale”. Ovvero è la testimonianza che la cultura del vino è legata intimamente alla vita della
popolazione fin dai tempi più remoti, di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel
corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, ed anche
determinate terminologie si tramandano nei secoli Basti pensare che negli atti degli archivi, un bando
risalente al 1616 dà per consolidata la distinzione dell’uva in uva “latina” e uva “da lignaggio” , la prima
è quella a piede franco mentre l’uva “da lignaggio”, termine quest’ultimo ancora utilizzata in alcune
zone del monrealese, è quella prodotta da viti innestate.
Tutte queste pratiche e tecniche tradizionali sono state nell’epoca moderna e contemporanea migliorate
ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini
“Monreale”, le cui peculiari caratteristiche sono descritte all’articolo 6 del disciplinare.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Istituto Regionale Vini e Oli
Viale della Libertà n° 66
90143 - Palermo
Telefono 091 6278111
Fax 091 347870;
e-mail irvv@vitevino.it
L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Autorità pubblica designata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della legge n.
238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n.
34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata
(sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
del 30.10.2018, modificato con DM 3 marzo 2022, pubblicato nella GU n. 62 del 15 marzo 2022.