Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA’
ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DGPQA – Pqa 1
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
DEI VINI “MONTECUCCO SANGIOVESE”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvata come DOC DM 30.07.1998 G.U. 185 - 10.08.1998
Approvato come DOCG DM 09.09.2011 G.U. 221 – 22.09.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini
DOP e IGP
Modificato con DM 12.12.2017 G.U. 296 – 20.12.2017
(modifica ordinaria ai sensi Reg. UE n. 33/2019, Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP
art. 61, par. 6, comma 3, G.U.U.E. n. C e IGP
225 del 05.07.2019 G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
lett. b) e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP
(concernente informazioni agli operatori della G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
pubblicazione della predetta modifica ordinaria
sulla GUCE n. C 225 del 05.07.2019)
Modifica ordinaria con DM 12.04.2024 G.U. n. 94 – 22.04.2024
e DM integrativo 6.09.2024 G.U. n. 221 – 20.09.2024
Sito WEB ufficiale MASAF - Qualità -
Vini DOP e IGP
Pubblicazione nella G.U.U.E. serie C del
31.01.2025 di comunicazione
approvazione modifica ordinaria
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Articolo 1
(Denominazione)
1.1 La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese”, anche con menzione
riserva, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” devono essere
ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti
aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 10%, le
uve a bacca rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, con
l’esclusione della Malvasia Nera, Malvasia Nera di Brindisi e Aleatico.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
3. 1 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
e Garantita “Montecucco Sangiovese” comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla coltura della
vite nei territori all’interno della provincia di Grosseto nei seguenti Comuni: Cinigiano, Civitella
Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona è così
delimitata:
a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella
Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del
comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena - Monte Antico.
Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare il
confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad
incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la s.s.
323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio
con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione
prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano,
si continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul
torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare
il confine amministrativo del comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si incrocia
il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano
a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di
Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a
sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-
ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimità
del podere Il Cavallino. Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso
Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di
Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana).Da qui si prosegue
in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad
intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di
ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del comune
di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di Campagnatico in
prossimità del podere Repenti. Lungo il confine del comune di Campagnatico si prosegue in direzione
sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico nei pressi della
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località Poggio dei Massani. Lungo il confine del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord
fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.
Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione
di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” di cui all’art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell’iscrizione allo Schedario
Viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona
sistemazione idraulico-agraria.
Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al predetto Schedario, quei
vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.
4.2 La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari
delle uve e dei vini. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi, calcolata sul sesto d’impianto,
non può essere inferiore a 3.300 piante ad ettaro.
4.3 È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.
4.4 La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 7 tonnellate.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la
produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla Denominazione di Origine
Controllata e Garantita.
Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, sulla base dell’effettiva superficie coperta dalla vite.
4.5 Le uve destinate alla vinificazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
“Montecucco Sangiovese”, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di 12,00% vol.
4.6 Le uve destinate alla vinificazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
“Montecucco Sangiovese” con la menzione riserva, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,50 % vol.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
5.1 Le operazioni di vinificazione, e di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini a Denominazione
di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” devono essere effettuate nell’ambito della
provincia di Grosseto.
Tuttavia, tali operazioni, anche separatamente, sono consentite in cantine situate al di fuori della zona di
cui al precedente paragrafo, purchè all’interno del territorio amministrativo della Regione Toscana,
sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o
collettivamente uve idonee alla produzione della DOCG dei vini “Montecucco Sangiovese” ottenute da
vigneti in conduzione.
5.2 Conformemente alla pertinente normativa dell’Unione europea, l’imbottigliamento o il
condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità,
la reputazione e garantire l’origine del prodotto.
L’imbottigliamento fa parte integrante del procedimento di produzione del vino, costituendo una fase
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specifica dell’elaborazione del prodotto. Il controllo delle operazioni di imbottigliamento ha, pertanto, lo
scopo di salvaguardare meglio la qualità del prodotto e , di conseguenza, la reputazione della
denominazione, di cui gli operatori assumono ormai, pienamente e collettivamente, in modo diretto o
indiretto, la responsabilità.
Il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della regione di produzione può mettere in pericolo la qualità
del vino; l’imbottigliamento entro la zona di produzione ha proprio lo scopo di salvaguardare le
caratteristiche particolari e la qualità del prodotto, in quanto affida l’applicazione e il controllo del rispetto
di tutte le regole riguardanti il trasporto e l’imbottigliamento medesimo all’organismo associativo dei
produttori, il Consorzio di tutela, e all’ente terzo di certificazione che opera in zona, vale a dire a coloro
che posseggono le cognizioni e il know-how necessari e che hanno un interesse fondamentale al
mantenimento della reputazione acquisita.
L’imbottigliamento del vino costituisce un’operazione importante la quale, se non viene effettuata nel
rispetto di condizioni rigorose, può nuocere gravemente alla qualità del prodotto; essa infatti, non si riduce
al mero riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi
interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc) che, se non sono eseguiti in
conformità delle regole dell’arte, possono compromettere la qualità e modificare le caratteristiche del
vino. È altrettanto evidente che il trasporto alla rinfusa del vino, se non viene effettuato in condizioni
ottimali, può nuocere gravemente alla qualità di quest’ultimo; se le condizioni di trasporto non sono
perfette, infatti, il vino può essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione che sarà tanto più sensibile
quanto maggiore è la distanza percorsa e che potrà nuocere alla qualità del prodotto e, inoltre, sarà soggetto
al rischio di sbalzi di temperatura.
Per questo motivo le condizioni ottimali saranno più sicuramente garantite se le operazioni di
imbottigliamento vengono effettuate da imprese stabilite nella zona dei beneficiari della denominazione
Montecucco e operanti sotto il diretto controllo di questi, giacché tali impresse dispongono di
un’esperienza specifica e , soprattutto, di una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del
vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento della messa in
bottiglia; analogamente, anche in caso di trasporto alla rinfusa del vino all’interno della zona di
produzione, pur trattandosi di distanze molto brevi, il ripristino delle caratteristiche iniziali del prodotto
sarà affidato a imprese che offrono a tale scopo tutte le garanzie in termini di know-how e, anche qui, di
conoscenza ottimale del vino.
5.3 Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le
pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.
5.4 È consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle
norme unionali e nazionali.
5.5 La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite,
ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Oltre il
75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto.
5.6 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” non può essere
immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve,
fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di legno.
5.7 Il vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” con la menzione
riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve, fermo restando il periodo di invecchiamento obbligatorio minimo di trenta mesi, di
cui ventiquattro mesi in contenitori di legno e di sei mesi di affinamento in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve.
Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
6.1 I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
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“Montecucco Sangiovese”:
colore: rosso rubino intenso;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: armonico, asciutto, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
“Montecucco Sangiovese” con la menzione riserva:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: ampio vinoso,elegante, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)
7.1 Ai vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e “similari”.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati
non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco
Sangiovese” può inoltre essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dai relativi
toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 31,
comma 9 della Legge n. 238/2016, e che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario
Viticolo. Inoltre, la vinificazione, l’elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in recipienti
separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia
delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
7.3 È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell’Allegato A, nonché alle fattorie, dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché nel rispetto delle
normative vigenti in materia.
7.4 Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco
Sangiovese” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita “Montecucco Sangiovese” è
obbligatoria l’indicazione in etichetta del nome geografico più ampio “Toscana”.
7.5. Il nome geografico “Toscana” deve figurare in caratteri di altezza non superiore ai 2/3 (due terzi)
rispetto a quelli utilizzati per l’indicazione della Denominazione “Montecucco Sangiovese”
Il nome geografico “Toscana” deve essere sempre posto al di sotto della menzione specifica tradizionale
“Denominazione di Origine Controllata e Garantita” (per esteso o con le sigle DOCG o D.O.C.G.) oppure
dell’espressione europea “Denominazione di Origine Protetta”, secondo la successione di seguito indicata:
Montecucco Sangiovese
Denominazione di Origine Controllata e Garantita (o con le sigle DOCG o D.O.C.G.)
oppure Denominazione di Origine Protetta
Toscana
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I caratteri del nome Toscana devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza,
colore e intensità colorimetrica dei caratteri che compongono il nome Montecucco.
Inoltre tutte le indicazioni elencate devono figurare su uno sfondo uniforme.
7.6. L’obbligo di cui al precedente comma 7.4 fa salvo lo smaltimento delle etichette, non riportanti il
termine geografico più ampio Toscana, conformi al precedente disciplinare, di cui al Decreto ministeriale
07.03.2014, pubblicato sul sito internet del Ministero, purché siano utilizzate per le sole produzioni
derivanti dalla vendemmia 2023 e precedenti.
Articolo 8
(Confezionamento)
8.1 I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” devono essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi bordolese o borgognona di capacità non superiore
a 6 litri chiuse con tappo di sughero raso bocca.
8.2 Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacità fino a 0,250 litri, è ammesso l’utilizzo di altri
dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente in materia.
Articolo 9
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazioni sulla zona geografica
A.1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata ricade nella parte meridionale della regione Toscana e, in particolare, nel
lembo orientale della provincia di Grosseto, in una vasta area che si estende dalle pendici del monte
Amiata fino agli ultimi rilievi prima della città di Grosseto, con un prolungamento in direzione nord e
nord-est, fino ai confini con la provincia di Siena, delimitati in parte dal corso del fiume Ombrone e del
suo affluente Orcia. L’area delimitata comprende tutto o parte del territorio comunale di Cinigiano,
Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano, con esclusione
del fondo valle.
I terreni dell’area presentano una grande varietà di litologie, data dalla sovrapposizione di diverse unità
tettoniche, sulle quali poggiano in discordanza sedimenti trasgressivi marini e continentali di età
neogenica e quaternaria (neoautoctono) e depositi fluvio-lacustri plio-quaternari ed attuali; una vasta zona
all’interno dell’area interessata è occupata proprio da sedimenti miocenici e pliocenici e del quaternario,
mentre a nord affiorano formazioni di età più antica. Essi derivano fondamentalmente dal disfacimento di
rocce arenarie, con o senza la partecipazione di rocce calcaree.
L’area è caratterizzata da rilievi di bassa e media/medio-alta collina su formazioni prevalentemente
marnose, marnoso-pelitiche e pelitiche che danno origine a suoli franchi, ricchi di pietrosità e scheletro,
moderata acqua disponibile per le piante.
La quota media è di circa 200 metri s.l.m. (i vigneti sono ubicati approssimativamente a quote comprese
tra 120 e 500 metri s.l.m.), mentre la pendenza oscilla intorno all’8%; l’esposizione media è a est sud-est.
Il clima dell’area è di tipo mediterraneo caratterizzato da stress idrici più o meno accentuati nelle fasi che
precedono la maturazione dell’uva e buone escursioni termiche tra giorno e notte. Le precipitazioni,
disordinate e talvolta anche di elevata intensità, sono concentrate soprattutto nei mesi autunnali-invernali
(massimo della piovosità localizzato tra la fine di ottobre e la prima decade di dicembre, col mese di
novembre caratterizzato dai valori più elevati), mentre nel periodo compreso tra gennaio e maggio la
pioggia è distribuita in maniera un po’ più omogenea con valori comparabili, che diminuiscono
progressivamente dalla prima decade di maggio, fino a raggiungere un minimo assoluto tra la prima e la
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terza decade di luglio, tanto che si può parlare di un’aridità di regola prolungata nella primavera e spesso
accentuata nei mesi estivi. Può essere considerato un valore medio di precipitazioni annue intorno ai 750-
800 mm, con un minimo di 19,5 mm nel mese di luglio (dato medio) e un massimo di 115 mm nel mese
di novembre (dato medio), ed una temperatura media annua di 14-14,5°C; l’indice di Huglin si attesta tra
2.300 e 2.500 unità.
Le estati sono per lo più siccitose e le condizioni di aridità sono accentuate dai venti che soffiano con
frequenza soprattutto dal terzo al quarto quadrante; in particolare, nella primavera soffiano venti di
Scirocco e di Libeccio, mentre nell’estate il Maestrale che, sebbene provenga dal mare, è asciutto,
regolando di fatto la temperatura; in inverno non è raro, invece, che soffi, anche in modo violento, la
Tramontana.
A.2. Fattori umani rilevanti per il legame.
I fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad
ottenere i vini del «Montecucco Sangiovese», sono di fondamentale rilievo. In questa area, infatti, esistono
testimonianze della coltivazione della vite che risalgono al periodo Etrusco – e che, attraversando i secoli
ed i fatti del territorio, dei suoi abitanti e dei suoi governanti, sono giunte fino ai giorni nostri.
Partendo dalle epoche più lontane si può sicuramente affermare come la presenza della viticoltura nel
territorio del Montecucco risalga quantomeno all’epoca etrusca, come testimoniano alcuni reperti
rinvenuti nella zona di Seggiano e del Potentino, tra i quali annotiamo, oltre al vasellame, anche i
tradizionali pithoi, recipienti particolari per la raccolta del vino proveniente dalla pigiatura delle uve e dai
torchi, i quali venivano interrati fino all’orlo, nelle vicinanze dei torchi, e vi si raccoglieva il pigiato, che
poi fermentava.
La successiva dominazione romana accentuò la tendenza al miglioramento delle tecniche di vinificazione,
che rimasero insuperate fino al medioevo; di questo periodo storico, sono i documenti conservati presso
gli archivi monastici, a confermare la diffusione della coltivazione della vite, che acquista particolare
importanza come pianta colonizzatrice, tanto che governanti e feudatari riconobbero la necessità di
concedere terre adatte per questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.
In occasione delle lottizzazioni dei terreni feudali e comunali, furono infatti indicati esplicitamente,
“concessioni di terre in zone a vocazione viticola”. In certi casi, come a Castel del Piano nel Cinquecento,
l’attività viticola poteva, in parte o completamente, sostituirsi al salario in moneta (Statuti di Castel del
Piano), mentre nella zona di Montegiovi essa era fondamentale per il sostentamento delle popolazioni che
vivevano del lavoro dei campi e del bosco (Piccinni, 1988).
Nella relazione del Dr. Alfonso Ademollo all’inchiesta parlamentare Iacini (1884), si mette chiaramente
in evidenza le qualità dei vini prodotti nella maggior parte delle zone viticole del territorio della provincia
di Grosseto. L’Ademollo, nel fornire interessanti informazioni sulla situazione viticola della provincia,
così scriveva: “La vite ha sempre allignato, fino dalle epoche più remote, nella provincia di Grosseto. Le
varietà di vite da noi conosciute e coltivate sono molte, poiché si può asserire che tutte le varietà di sì
prezioso sarmento, anche le esotiche, vegetano bene nel nostro suolo… Le vigne pure da qualche tempo
si sono estese ed hanno migliorato nel proprio prodotto, ma tuttavia anche per questo lato la provincia
di Grosseto sarebbe capace di più, poiché la vite cresce benissimo e porge preziosi e squisiti grappoli in
ogni parte della provincia, perché non abbiamo veramente né caldi né freddi eccessivi,[…] perché
dovunque trovasi terreni leggeri, permeabili, aridi nelle parti elevate, dovute a sabbie, a rocce
decomposte, a detriti vulcanici e sassaie”. Da ciò la categorica affermazione: “La provincia di Grosseto,
per cinque sesti ha terreno adatto alla viticoltura”. Parlando dei pregi e dei difetti del vino prodotto nella
zona Ademollo così si esprimeva: “II vino, questo benefico liquido che ha tanta importanza nella pubblica
e privata economia, come nella pubblica e privata salute, viene prodotto dai nostri viticoltori con sempre
crescente progresso e accuratezza in ogni parte della provincia di Grosseto, sia nella zona piana, che in
quella montuosa, e per la bontà e quantità in alcuni Comuni è di una rendita importante ai proprietari
[…]”.
Già prima del 1900 i vini prodotti nel comune di Castel del Piano erano conosciuti, come si evince dai
risultati delle analisi chimiche effettuate presso l’Istituto di Chimica Agraria dell’Università di Pisa
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(1895). Più in particolare per la produzione di uno di questi vini rossi concorrevano “Brunello”, “Tintura
di Spagna” ed altre uve bianche.
Le testimonianze verbali dei discendenti dei viticoltori del secolo scorso indicano alcune località famose
perché capaci di dare un vino di più elevata qualità, come la vigna di Campo Rombolo, le vigne del
Poggetto, entrambe ubicate ai Poggi del Sasso (Scalabrelli et al. 2006).
In tempi recenti il recupero, l’identificazione e la valorizzazione di germoplasma locale sta assumendo
sempre maggiore importanza in Toscana, regione particolarmente ricca di varietà autoctone, come
dimostrato dall’elevato numero di vitigni iscritti al Registro Regionale delle Risorse genetiche Autoctone
ai sensi della legge regionale 50/97. E di particolare interesse risultano le zone che dal punto di vista
ampelografico non hanno subito interferenze ed introduzioni di materiale nel corso dell’ultimo secolo,
particolarmente dopo l’invasione fillosserica; questo accade soprattutto per alcune specifiche zone della
Toscana ed in particolare, nella zona del Montecucco, per quelle di Castel del Piano, Cinigiano e Seggiano,
come risulta da documenti storici (Imberciadori, 1980, Balestracci, 1988; Piccinini, 1990; Scalabrelli,
1999; Ciuffoletti e Nanni, 2002;) e da recenti indagini compiute sul territorio (Scalabrelli et al. 2006;
Scalabrelli, 2007).
La ricchezza del patrimonio ampelografico è sottolineata dal reperimento di una serie di vitigni locali
attualmente in studio da parte delle Università di Firenze e di Pisa e dalla realizzazione di un apposito
campo di collezione in località Poggi del Sasso ma anche dal ritrovamento di un vigneto franco di piede
dell’età di circa 200 anni, recentemente denominato “Vigneto museo”.
Alla fine degli anni ’90, tuttavia, si fece più forte la consapevolezza da parte della filiera vitivinicola che
il territorio del Montecucco poteva aspirare al riconoscimento della denominazione di origine controllata
per i vini prodotti nella zona, riconoscimento che verrà attribuito col decreto ministeriale del 30 luglio
1998 per i vini bianchi e rossi del «Montecucco» incentrati questi ultimi proprio sul vitigno Sangiovese.
La denominazione «Montecucco Sangiovese» abbraccia una zona più ampia della località Montecucco,
sita nel comune di Cinigiano, riconosciuta nel 1989 come Indicazione Geografica: l’utilizzo di questo
nome è giustificato dal fatto che i vini prodotti nell’area circostante alla suddetta località avevano
dimostrato negli anni di possedere caratteristiche analoghe ai vini della suddetta I.G., tanto da essere
facilmente identificati dai consumatori.
Negli anni successivi al riconoscimento della Doc, tuttavia, l’opera di sperimentazione colturale, e la
buona espressione delle potenzialità del vitigno sangiovese nell’area del Montecucco hanno esercitato uno
stimolo all’incremento degli impianti con questa varietà sia da parte di agricoltori locali sia di nuovi
imprenditori, convincendo la filiera vitivinicola a qualificare maggiormente i vini ottenuti sul territorio,
estrapolando la tipologia varietale “Sangiovese” per riconoscerla come Docg autonoma e separata dalla
Denominazione Montecucco.
L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è riferita, in particolare, alla puntuale definizione dei
seguenti aspetti tecnico-produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
produzione:
- base ampelografica dei vigneti: il vitigno idoneo alla produzione di questo vino è il Sangiovese,
presente per almeno il 90%, eventualmente affiancato da altre varietà presenti tra i vitigni
complementari, come ad esempio Ciliegiolo, Canaiolo nero, Colorino, Syrah, Alicante, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Petit verdot e Montepulciano; - le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,
sono quelli tradizionali della zona, e cioè Guyot semplice o doppio, e cordone speronato, tali da
perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti; ciò sia per agevolare
l’esecuzione delle operazioni colturali con un aumento della meccanizzazione, sia per gestire la
razionale gestione della chioma, consentendo di ottenere un’adeguata superficie fogliare ben esposta
e, al contempo, di perseguire un contenimento delle rese di produzione di vino entro i limiti fissati
dal disciplinare, rapportate ad una densità minima di 3300 piante per ettaro, il che consente di
ottenere una buona competizione fra le piante (49 hl/ha sia per il tipo rosso che per la riserva);
8 - le pratiche relative alla elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di base
e la tipologia Riserva, riferita a rossi maggiormente strutturati, provenienti da uve con una
gradazione totale minima naturale più alta (12.50% vol), caratterizzati da una elaborazione che
comporta determinati periodi di invecchiamento in botti di legno ed affinamento in bottiglia
obbligatori.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico
La DOCG «Montecucco Sangiovese» è riferita alle tipologie Rosso “di base”, e con menzione “Riserva”
le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari,
descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata
all’ambiente geografico.
In particolare, i vini presentano un modesto tenore di acidità (4,5 g/l).
Il vino rosso presenta un colore rosso rubino intenso, che sfuma al granato nei vini più maturi come quelli
con qualifica Riserva, ha profumi fruttati delicati, con note di piccoli frutti rossi, mentre al sapore risulta
armonico, asciutto, leggermente tannico; ed infatti il disciplinare di produzione prevede, per questa
tipologia, l’immissione al consumo solo a partire dal 1° aprile del secondo anno successivo alla
vendemmia. Nella tipologia che si fregia della qualifica “Riserva” l’intensità del profilo aromatico
aumenta ed aumenta la sua complessità, ampiezza ed eleganza, con sentori di piccoli frutti accompagnati
da evidenti note speziate, ed al palato si amplia la sensazione di lunghezza, di corpo e di volume; queste
caratteristiche sono direttamente influenzate, infatti, dalla gradazione naturale più elevata delle uve,
nonché dall’affinamento e dall’invecchiamento dei vini, ed è per questi motivi che il disciplinare stabilisce
una gradazione naturale minima delle uve più alta di 0,50% vol rispetto al tipo “base”, un invecchiamento
minimo di due anni in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi.
C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B)
L’orografia collinare e pedecollinare della zona di produzione, i suoli franchi, ricchi di pietrosità e
scheletro derivanti fondamentalmente dal disfacimento di rocce arenarie, con o senza la partecipazione di
rocce calcaree, naturalmente sgrondanti dalle acque reflue per la loro origine e struttura (caratterizzati in
prevalenza da tessitura che varia dal medio impasto al medio impasto-sabbioso e al medio impasto-
argilloso con sottosuolo ciottoloso), la composizione e la natura dei terreni medesimi, caratterizzati da
una reazione per lo più sub-alcalina o neutra, carenti di sostanza organica e di azoto, ben provvisti di
fosforo assimilabile e moderatamente di potassio assimilabile, nel complesso, quindi, con una dotazione
in microelementi e un quadro chimico-fisico ottimali; unite a un clima mite ma al contempo
sufficientemente piovoso, ventilato, caratterizzato da una significativa escursione termica giornaliera,
rappresentano le condizioni su cui i viticoltori nel corso della storia sono intervenuti con delle mirate
pratiche agronomiche e gestionali dei suoli e dei vigneti.
Più nel dettaglio questi hanno in primis creato i propri impianti ricercando una proficua esposizione al
sole, e successivamente sono intervenuti con pratiche quali la potatura verde, il diradamento dei grappoli,
l’alta densità di impianto, ricercando al contempo delle basse rese produttive.
A questa gestione agronomica sono state affiancate delle cantine realizzate secondo i più moderni criteri
tecnologici, per realizzare un prodotto di elevata qualità. Importante ricordare ancora come sul territorio
siano stati realizzati numerosi progetti di studio incentrati soprattutto sulla scoperta, la conservazione e lo
studio di vitigni storici, che hanno visto impegnate sia le Istituzioni locali sia l’Università di Pisa.
Si può affermare come nel corso dei secoli, la coltivazione della vite abbia sempre costituito un’attività
primaria nell’ambito dell’economia agricola del territorio del Montecucco; reperti affiorati, testi
monasteriali e Statuti, inchieste parlamentari, studi universitari, vigneti secolari, dimostrano il forte
legame esistente tra la vite e le popolazioni ivi stanziate; legame che oggi trova la propria testimonianza
nelle cantine, talune addirittura scavate nella roccia, presenti praticamente in tutti i paesi della zona oppure
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nelle Sagre o nelle Feste dedicate alla Vendemmia o al Vino (quella di Cinigiano ad esempio ha una storia
di circa mezzo secolo).
Ed è appunto sul consolidato rapporto territorio-uva-viticoltori che si è sviluppato un percorso che,
partendo dal riconoscimento negli anni ’80 di due Indicazioni Geografiche ha prima portato all’elevazione
della tipologia Sangiovese a Denominazione di Origine (1998) ed oggi al riconoscimento del Disciplinare
della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Montecucco Sangiovese” (DM 9 settembre
2011, in GU n 221 del 22/09/2011), in cui si ritrova sia il sangiovese in versione “base” sia il Sangiovese
con menzione “Riserva”.
Articolo 10
(Riferimenti all’organismo di controllo)
10.1 Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:
Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
Via XX settembre, n. 98/G
00187 - Roma
Tel.: +39 06 45437975
e-Mail: info@valoritalia.it
10.2 La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole
italiane - è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso,
lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della Denominazione
di Origine Protetta, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al
citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del
30.10.2018 e modificato con DM 3 marzo 2022 (GU n. 62 del 15.03.2022).
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ALLEGATO A – ELENCO INDICAZIONI GEOGRAFICHE E TOPONOMASTICHE
AGGIUNTIVE
Elenco dei Comuni: - Arcidosso
- Campagnatico
- Castel del Piano
- Cinigiano
- Civitella Paganico
- Roccalbegna
- Seggiano
Elenco delle Frazioni:
nel comune di Arcidosso: - Stribugliano
nel comune di Campagnatico: - Marrucheti
- Montorsaio
- Sant’Antonio
nel comune di Castel del Piano: - Montenero d’Orcia
- Montegiovi
nel comune di Cinigiano: - Borgo Santa Rita
- Castiglioncello Bandini
- Monticello Amiata
- Castel Porrona
- Poggi del Sasso
- Sasso d’Ombrone
nel comune di Civitella Paganico: - Monte Antico
- Civitella Marittima
- Paganico
- Casale di Pari
- Pari
nel comune di Roccalbegna: - Cana
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