Monti Lessini Doc

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Regione

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste
DIQPAI
DGPQAI – Uff. Pqai 4 -
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI
“MONTI LESSINI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 25.06.1987 G.U. 6 - 09.01.1988
Modificato con DM 17.07.2001 G.U. 187 - 13.08.2001
Modificato con DM 08.11.2011 G.U. 272 - 22.11.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito WEB MASAF - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito WEB MASAF - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Reg. UE di esecuzione G.U.U.E. L115 del 03.05.2023
n. 2023/896 del 26.04.2023 Sito WEB MASAF - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
(Modifica dell’Unione ai sensi dell’art.
15 del Reg. UE n. 2019/33)
Articolo 1
(Denominazione e vini)
La denominazione d’origine controllata “Monti Lessini” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

  • Bianco (Vino)
  • Durello (Vino anche in versione passito)
  • Pinot Nero (Vino)
  • Spumante (vino spumante di qualità)
  • Spumante riserva (vino spumante di qualità)
  • Spumante “cremant” (vino spumante di qualità)
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    Articolo 2
    (Base ampelografica)
    Il vino a denominazione di origine controllata “Monti Lessini” Durello ed i vini a denominazione di
    origine controllata “Monti Lessini” spumante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
    coltivati, in ambito aziendale, con la varietà Durella per almeno l’85%.
    Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve delle varietà Garganega, Pinot bianco,
    Chardonnay, Pinot nero.
    Il vino a denominazione di origine controllata “Monti Lessini” Pinot nero deve essere ottenuto da
    uve provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale con la varietà Pinot nero per almeno l’85%;
    possono concorrere altre varietà a bacca rossa, non aromatiche, idonee alla coltivazione per le
    province di Verona e Vicenza per la differenza.
    Il vino a denominazione di origine controllata “Monti Lessini” bianco deve essere ottenuto da uve
    provenienti da vigneti coltivati in ambito aziendale ed aventi la seguente composizione varietale:
    Chardonnay per almeno il 50%, Durella, Garganega, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio e
    Sauvignon, da soli o congiuntamente, per la differenza.
    Articolo 3
    (Zona di produzione delle uve)
    La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Monti Lessini” comprende:
    a) Provincia di Verona: l'intero territorio dei comuni di: Vestenanova, San Giovanni Ilarione e parte del
    territorio dei comuni di: Montecchia di Crosara, Roncà, Cazzano di Tramigna, Tregnago, Badia
    Calavena.
    b) Provincia di Vicenza: l'intero territorio dei comuni di Arzignano, Castelgomberto, Chiampo,
    Brogliano, Gambugliano, Trissino e parte del territorio dei comuni di Cornedo, Costabissara,
    Gambellara, Isola Vicentina, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montebello Vicentino,
    Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Vito di Leguzzano, Schio,
    Zermeghedo.
    La zona risulta così delimitata: a est, iniziando dal confine con la provincia di Vicenza, in località
    Calderina a quota 36, segue la strada che porta a Roncà, passando le località Binello e momello.
    Attraversa il centro abitato di Roncà, riprende la strada che si immette nella provinciale Monteforte-
    Montecchia fino al confine comunale di Montecchia di Crosara. Segue detto confine comunale fino a
    quota 64 e poi la strada che porta nuovamente sulla provinciale a sud della cantina sociale di
    Montecchia di Crosara. Prosegue per breve tratti verso nord la provinciale della Val d’ Alpone fino al
    ponte sull'omonimo torrente che lo attraversa seguendo poi la strada comunale che passa dalle località
    Molino, Castello e San Pietro a sud dell'abitato di Montecchia di Corsara, prosegue fino a incontrare il
    torrente Rio Albo a quota 85 che delimita la zona fino a quota 406 a sud di Corgnan e Tolotti per
    congiungersi con il confine comunale di Cazzano di Tramigna. Prende la strada comunale per Marsilio e
    seguendo la quota di livello tocca il Rio V. Brà e V. Magragna fino a quota 149 in località Caliari. Da
    località Caliari prosegue verso nord per la strada che porta a Campiano fino alla localitàPanizzolo a
    quota 209 per unirsi al torrente Tramigna; sale a nord il Tramigna fino ad arrivare al confine comunale
    di Tregnago che lo segue per breve tratto verso ovest e quindi raggiunge la località Rovere a quota 357 e
    successiva 284 Prende la strada che porta a Tregnago passando per quota 295, entra nell'abitato di
    Tregnago, le attraversa seguendo la strada principale fino a quota 330. Da qui si immette sulla comunale
    per Marcemigo che attraversa e prosegue per salire a località Morini a quota 481 e successivamente si
    immette sulla provinciale per San Mauro di Saline a quota 523. Segue la provinciale per S: Mauro di
    Saline a quota 523. Segue la provinciale per S: Mauro di Saline verso nord fino a località Bettola al
    confine con il comune di Badia Calavena. Dalla località Bettola si scende a valle seguendo la comunale,
    passando fra le località Canovi, Valle, Antonelli, Riva, Fornari si entra nell'ambito di Badia Calavena e
    da quota 451, seguendo la comunale verso est, si sale alla località Colli a quota 734 raggiungendo il
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    confine con Vestenanova a quota 643, continuando per la comunale si passa dall'abitato di Castelvero, si
    prosegue per Vestenavecchia fino a giungere a Vestenanova centro; si prosegue per la località Siveri
    seguendo la comunale e si arriva alla località Alberomato; da qui, toccando la località Bacchi, si giunge
    al confine con la provincia di Vicenza e seguendo i confini provinciali verso nord fino raggiungere
    quota 474 s.l.m., il limite di zona prosegue luogo il confine nord del comune di Chiampo verso est e
    quindi verso sud, fino all'intersezione di questo con la strada provinciale che congiunge Chiampo con
    Nogarole Vicentino in coincidenza con la quota 468 s.l.m. Segue quindi detta strada, tocca il centro
    abitato di Nogarole e prosegue lungo la strada che conduce a Selva di Trissino al Capitello posto dopo la
    quota 543 s.l.m., si dirige a sinistra lungo il sentiero fino all'incrocio di questo con l'acquedotto. Di qui
    corre lungo il sentiero attraversando la contrada Prizzi congiungendosi poi a quota 530 s.l.m. con la
    strada per Cornedo, che segue attraversando le contrade Pellizzari e Duello fino al bivio con la strada
    comunale che conduce alle contrade Caliari, Stella, Ambrosi fino a raggiungere nuovamente la
    provinciale per Cornedo toccando la località Grigio. S'innesta qui a Cornedo sulla statale n. 246 che
    segue fino a poco prima del ponte dei Nori. Gira quindi verso est e prende posto la strada comunale che
    tocca le contrade Colombara, Bastianci, Muzzolon, Milani(quota 547) ; di qui segue la carrareccia con
    direzione nord-est fino alla contrada Crestani a quota 532. Segue quindi la strada comunale che conduce
    alle contrade Mieghi, Milani a quota 626, Casare di Sopra, Casare di Sotto, Godeghe fino al bivio con la
    strada comunale Monte di Malo-Monte Magrè che percorre appunto fino a questo centro abitato. Da qui
    segue la strada per Magrè fino a quota 294 proseguendo successivamente in direzione nord-ovest
    toccando quota 214, segue poi la Valfreda raggiungendo località Raga a quota414 e da qui prosegue fino
    al confine comunale fra Schio e Torrebelvicino, segue lo stesso fino a quota 216 Da qui segue il torrente
    Leogra fino al ponte della statale n.46 per Schio seguendo successivamente la strada rivierasca fino a
    quota 188. Segue quindi la statale n.46 Schio-Vicenza fino alla località Fonte di Castelnovo. Attraversa
    e prende quindi la strada per Costabissara che raggiunge toccando le località Ca' de Tommasi e Pilastro.
    Il limite di zona segue quindi la strada comunale da Costabissara a Creazzo passando per località S.
    Valentino fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Costabissara; prosegue quindi verso
    ovest lungo i confini comunali sud di Costabissara, fino a incontrare la strada che da Gambugliano
    procede fino a Sovizzo costeggiando la strada della Valdiezza. Si segue quindi la strada verso
    Castelgomberto fino ad incontrare sulla sinistra la strada per le contrade Busa, Pilotto, Vallorona. Allo
    stop si segue la strada a Sinistra una prima ed una seconda volta; si tralascia il bivio per località
    Monteschiavi. Al bivio per Contrà Vallorona, Rubbo, Spinati si tralascia la strada per predette località
    andando diritto fino ad arrivare in fondo a via Vallorona. Si prosegue a destra, seguendo l’unghia del
    monte, per Valdimolino. Si prosegue per la strada che va a Sant’Urbano di Montecchio Maggiore
    (strada Cavallara). Si prosegue quindi per la strada dei Bastian fino a incrociare la strada che proviene
    da Castelgomberto. Si prosegue per la strada dei Bernuffi, procedendo a sinistra fino a raggiungere
    l’abitato di Sant’Urbano. Al bivio si gira a sinistra seguendo la strada per Sovizzo Alto arrivati alla Casa
    Cattani si gira a destra per via Caussa, in fondo a detta strada si gira a destra proseguendo la strada (loc.
    Carbonara) fino a giungere in località Bastia Bassa, quindi si prosegue per la località Campestrini
    arrivando infine alla destra della Villa Cordellina. Dopodichè si gira a destra per ricongiungersi con la
    SS 246 girando a sinistra verso la Montorsina e includendo nell’area il sito dei Castelli di Giulietta e
    Romeo.
    Il limite segue quindi la strada per Montecchio Maggiore e Montorso fino al ponte sul torrente Chiampo,
    attraversa il corso d'acqua e prosegue verso sud fino alla strada per Zermeghedo che raggiunge via
    Mieli. Dall’incrocio via Mieli si prosegue a sinistra per la località Belloccheria considerando come area
    delimitata quella che segue l’unghia del monte fino ad incrociare la via Perosa. Da qui si procede verso
    il centro abitato di Montebello via Castelletto giungendo fino all’incrocio della strada della Mira. Da qui
    si procede per la strada Contrada Selva fino all’incrocio Casa Cavazza e strada per Zermeghedo.
    Il confine prende la strada per Agugliana e continua in direzione La Guarda a circa 300 metri da questa
    località svolta a sinistra per un sentiero che la congiunge al confine con Gambellara che segue verso
    nord fino a quota 143.
    Discende lungo la strada vicinale che conduce a Gambellara che attraversa verso ovest seguendo la
    strada da Gambellara a Calderina congiungendosi con la delimitazione dell'area iniziale della provincia
    di Verona.
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    Articolo 4
    (Norme per la viticoltura)
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Monti Lessini”
    devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato
    le specifiche caratteristiche di qualità.
    Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo dei vigneti, quelli
    ubicati in terreni eccessivamente umidi e fertili.
    Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, a pergola veronese o pergoletta con
    potatura tradizionale, che assicuri l’apertura dell’interfila.
    Per vigneti piantati prima dell’approvazione del presente disciplinare e che non rispondono ai
    requisiti di cui al comma precedente, è consentita la rivendicazione della presente denominazione
    per un periodo massimo di 15 anni.
    Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente cancellati
    dai rispettivi schedari.
    È fatto obbligo nella conduzione delle pergole veronesi a tetto piatto la tradizionale potatura, a
    secco ed in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila e una carica massima di 50
    mila gemme/ettaro.
    Tutti i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente disciplinare devono avere un numero di
    ceppi per ettaro non inferiore a 3.000, ad esclusione delle varietà Durella e Garganega per le quali il
    numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.500.
    I sesti d’impianto, le forme d’allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a
    non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
    È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l’irrigazione di soccorso.
    La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla
    produzione dei vini di cui all’articolo 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi
    sono i seguenti:
    Tipologia Produzione Max Titolo alcolometrico
    T/ha naturale minimo
    Durello 16 9.5
    Pinot Nero 12 10.50
    Bianco 12 10.50
    “Monti Lessini” vino spumante di qualità 16 9
    “Monti Lessini” vino spumante di qualità 16 9
    riserva
    “Monti Lessini” vino spumante di qualità 16 9
    “cremant”
    Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui
    all’articolo 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi
    del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni
    professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i
    quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata
    comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
    I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto nel presente articolo,
    saranno presi in carico per la produzione di vino ad indicazione geografica tipica, se ne hanno le
    caratteristiche.
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    Articolo 5
    (Norme per la vinificazione)
    Le operazioni di appassimento e di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata “Monti Lessini”, nonché di affinamento dei vini laddove
    prevista, devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella
    zona di produzione delimitata dall'art. 3.
    Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate
    anche nei comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S.
    Mauro di Saline,Velo Veronese e Selva di Progno per la provincia di Verona e Lonigo, Sarego,
    Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene,
    Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la
    provincia di Vicenza.
    La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo all’interno del territorio delle provincie di
    Verona e Vicenza.
    Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al
    vino le sue peculiari caratteristiche.
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino
    superi i limiti di cui sopra, ma non l’80%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
    Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
    prodotto.
    Per lo spumante la resa massima dell'uva in vino finito, a eccezione della tipologia “cremant”, non
    deve essere superiore al 70%, calcolata al netto dei prodotti aggiunti alla presa di spuma.
    La vinificazione delle uve destinate alla produzione del “Monti Lessini” passito può avvenire solo
    dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai 2
    mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura
    dell’appassimento rispetto al processo naturale.
    La resa massima dell’uva in vino per ottenere il “Monti Lessini” passito non deve essere superiore
    al 40%.
    Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione della tipologia
    passito devono aver luogo unicamente nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.
    L’appassimento può essere condotto anche con l’ausilio di impianti di condizionamento ambientale
    purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di
    appassimento.
    Il vino “Monti Lessini” spumante di qualità deve essere ottenuto esclusivamente a mezzo
    rifermentazione naturale in bottiglia, secondo il metodo classico, in ottemperanza alle vigenti norme
    sulla produzione degli spumanti con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi.
    Tale vino può essere commercializzato nei tipi dosaggio zero o pas dosè, extrabrut, brut, extra dry,
    dry e demisec.
    Il vino “Monti Lessini” spumante di qualità riserva deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente
    alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico, con permanenza del vino
    sui lieviti per almeno 36 mesi.
    Tale vino può essere commercializzato nei tipi dosaggio zero o pas dosè, extrabrut, brut, extra dry,
    dry e demisec.
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    Il vino “Monti Lessini” spumante di qualità «Crémant» viene ottenuto con mosto ottenuto dalla
    pressatura di grappoli interi o diraspati raccolti a mano; la quantità di mosto ottenuto non supera
    100 litri per 150 chili di uva; il tenore massimo di anidride solforosa non deve essere superiore a
    150 mg/l; il tenore di zuccheri deve essere inferiore a 50 g/l con permanenza del vino sui lieviti per
    almeno 18 mesi.
    Tale vino può essere commercializzato nei tipi dosaggio zero o pas dosè, extrabrut, brut, extra dry,
    dry e demisec.
    Articolo 6
    (Caratteristiche al consumo)
    I vini di cui all’art. 1, all’atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Monti Lessini” Durello
  • colore: giallo paglierino più o meno carico;
  • odore: delicatamente fruttato e caratteristico;
  • sapore: asciutto, di corpo, più o meno abboccato, anche vivace come da tradizione;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 5,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    “Monti Lessini” bianco
  • colore: giallo paglierino più o meno carico;
  • odore: gradevole, caratteristico;
  • sapore: fresco, sapido e armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    “Monti Lessini” Pinot nero
  • colore: rosso rubino con eventuali riflessi granati;
  • odore: delicato, gradevole, caratteristico;
  • sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    “Monti Lessini” passito
  • colore: giallo dorato;
  • odore: caratteristico, intenso e fruttato;
  • sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo;
  • titolo alcolometrico totale volumico minimo: 14,50% vol. di cui almeno 11,50% vol effettivo
  • acidità totale minima: 5,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
    “Monti Lessini” vino spumante di qualità
  • spuma: fine e persistente;
  • colore: giallo paglierino, più o meno carico;
  • odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito;
  • sapore: da dosaggio zero o pas dosè, extra brut, brut, extra dry, dry, e demisec;
  • titolo alcolometrico totale volumico minimo: 11,5%vol;
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  • acidità totale minima: 5,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
    “Monti Lessini” vino spumante di qualità riserva
  • spuma: fine, intensa;
  • colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al giallo dorato;
  • odore: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;
  • sapore: da dosaggio zero o pas dosè ,extra brut, brut, extra dry, dry, e demisec;
  • titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,5% vol;
  • acidità totale minima: 5,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
    “Monti Lessini” vino spumante di qualità cremant
  • spuma: fine, cremosa;
  • colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi ramati;
  • odore: delicato, fine con note che richiamano la rifermentazione in bottiglia;
  • sapore: da dosaggio zero o pas dosè, extra brut, brut, extra dry, dry, e demisec;
  • titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,5% vol;
  • acidità totale minima: 5,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l
    Articolo 7
    (Designazione e presentazione)
    Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Monti Lessini”
    è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente
    disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto” “selezionato” e similari.
    È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
    aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
    Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate
    nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
    denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
    Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Monti Lessini” può essere
    utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la
    relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione,
    elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita
    dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di
    accompagnamento.
    Nella designazione e presentazione dei vini “Monti Lessini” deve essere obbligatoriamente indicata
    l'annata di produzione delle uve dalle quali sono stati ottenuti detti i vini.
    Nella designazione e presentazione dei vini “Monti Lessini” spumanti millesimati, deve essere
    obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve. L’annata può essere omessa per i vini
    spumanti non etichettati come millesimati.
    Articolo 8
    (Confezionamento)
    I vini a denominazione di origine controllata “Monti Lessini” devono essere immessi al consumo
    esclusivamente in bottiglie fino a 9 litri, chiuse con tappo raso bocca; per le bottiglie fino a 0,375
    litri è consentito anche l’uso del tappo a vite.
    Per le bottiglie fino a 1,5 litri, ad esclusione della tipologia passito, è consentito anche l’uso della
    capsula a vite a vestizione lunga.
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    I vini a denominazione di origine controllata “Monti Lessini” spumante di qualità da metodo
    classico devono essere messi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro fino a 15 litri chiusi
    con tappo a fungo in sughero.
    Articolo 9
    (Legame con l’ambiente geografico)
    a) Specificità della zona geografica
    Fattori naturali
    L'area compresa nella zona a DOC del vino “Monti Lessini” si estende per una superficie di oltre
    30.000 ettari nella porzione collinare dei Lessini orientali a cavallo del confine tra le province di
    Verona e Vicenza.
    L'assetto fisiografico, comune a tutti i Lessini, è caratterizzato da estese e talora strette incisioni
    vallive disposte a ventaglio con sostanziale andamento NNW-SSE separate da altrettante dorsali,
    con analogo andamento, che progradano a Sud fino ad immergersi sotto la coltre alluvionale della
    Pianura Padana. Il dislivello altimetrico compreso nell'area è di circa 800 m.
    II sistema idrografico dell'area si presenta particolarmente sviluppato ed è costituito principalmente
    dai fiumi lessinei che hanno un andamento genericamente meridiano.
    II clima dell'area studiata è caratterizzato da piovosità annua di circa 1063 mm e da temperature
    medie annue di circa 13,7 °C.
    Pur essendo il territorio caratterizzato da un vissuto geologico piuttosto complesso, possiamo però
    affermare che negli areali interessati oggi alla coltivazione della vite soprattutto nei versanti
    collinari della Val d’Alpone e della Val di Chiampo, fino alla valle dell’Agno, sono predominanti
    rocce vulcaniche e vulcanico-detritiche basiche.
    I suoli che ne derivano sono moderatamente profondi, con tessitura fine e con scheletro basaltico
    scarso in superficie ma più abbondante in profondità. Qui il vitigno principale è la Durella, quasi
    una varietà esclusiva della zona, discendente dalla Durasena citati negli Statuti di Costozza del

E’ una varietà a bacca bianca dal grappolo alato e compatto. Il nome deriva dalla durezza o
compattezza della buccia e dalla elevata acidità totale che caratterizza il vino, ne permette
un’elevata longevità e ottimi risultati con la spumantizzazione.
Un vitigno che grazie ad una produzione costante, una buona resistenza alle malattie, un’ottima
attitudine alla spumantizzazione (vedi contenuti acidi) ed un'alta vigoria (consona alle buone
precipitazioni delle colline orientali veronesi e vicentine), ha trovato nell'area le condizioni
pedoclimatiche idonee a fornire i migliori risultati qualitativi e a renderlo forte e capace di
affrontare le sfide estreme.
Fattori storici e umani
Sette secoli di storia per la viticoltura dei Monti Lessini sono un traguardo che sottolinea con forza
quanto l’uomo da sempre sia attento alle sorti della vigna in questa zona alto collinare, a cavallo tra
le province di Verona e di Vicenza nell'area dei Monti Lessini.
Documenti storici sull'agricoltura dei Monti Lessini evidenziano spesso la frase "Terra cum vineis",
appezzamento di terreno coltivato interamente a vite. Nel periodo intercorso tra il Medioevo e i
primi anni del secolo XIX la viticoltura e l'enologia nelle province di Verona e Vicenza, e così nella
zona dell'Alpone e quella dell'Agno-Chiampo, rimasero ai livelli tecnici di base che si erano
determinati nel Medioevo.
Le produzioni migliori si ottengono in terreni ben esposti, di natura vulcanica con tecniche di
coltivazione razionali legate alla tradizione del territorio.
II vitigno Durella ama le buone esposizioni ma soprattutto esige nel vigneto un buon ricambio di
aria e di questo i viticoltori sono consapevoli.
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Oltre alla tradizionale Durella, sono stati quindi piantati Chardonnay e Pinot Nero che hanno
dimostrato fin da subito vocazione per questi climi e questi suoli.
I sistemi di allevamento nel corso degli anni hanno subito un’evoluzione notevole.
Oggi i sistemi di allevamento più usati nella zona della Durella sono la pergola semplice o doppia
ed il guyot.
Nata con DM 25/06/1987 – GU n. 6 del 09/01/1988 all’interno della DOC Lessini Durello, nel 2011
la denominazione, contestualmente al riconoscimento dalla DOC “Lessini Durello”, ha modificato
la denominazione in “Monti Lessini”). Il Consorzio di Tutela del Lessini Durello, riconosciuto dal
Ministero nazionale nel novembre 2000, opera per valorizzare le denominazioni della zona e la loro
realtà produttiva e socio economica delle Vallate Veronesi e Vicentine che rientrano nella zona del
disciplinare di produzione. I produttori della denominazione, insieme al Consorzio, hanno affinato
la tecnica della spumantizzazione della Durella ricavandone un ruolo di prestigio nell’ambito della
spumantistica veneta.
b) Specificità del prodotto
Il Monti Lessini Durello è un vino bianco fermo, talvolta con una residua presenza di CO2, definito
vivace come da tradizione. L’assenza della fase di spumantizzazione evidenzia con più forza la
ricchezza in acido malico di questi vini che abbisognano di un periodo più lungo di affinamento per
trovare il giusto equilibrio. Profumi delicati e struttura spesso sostenuta anche da vendemmie
tardive, definiscono un vino dalla forte personalità, pronto a confrontarsi anche con piatti molto
impegnativi.
Il Monti Lessini Pinot Nero gode di un felice legame tra vigna e territorio. Il colore è solitamente
più vivo, brillante, intenso dei Pinot Neri allevati in altre zone. Sono vini caratterizzati da un corpo
non troppo eccessivo, ma che possono stupire per la buona intensità olfattiva nella quale prevalgono
le note speziate e floreali e con un adeguato affinamento anche di frutta matura e sentori di ciliegia.
Il Durello Passito dal punto di vista visivo, ha le caratteristiche di un vino dolce ottenuto con il
classico appassimento dell’uva Durella nei fruttai per alcuni mesi. Il profilo olfattivo e soprattutto il
gusto definiscono però un vino completamente diverso da altri prodotti ottenuti con la stessa
tecnica. Qui il vitigno Durella, soprattutto grazie alla sua importante acidità, definisce un vino
molto originale dove dolcezza e vivacità acida sembrano convivere a forza ma che sviluppa tutta la
sua armonia quando è chiamato ad accompagnare formaggi molli e molto sapidi piatti molto grassi.
Allo stesso tempo, accanto a profumi primari legati alla flora indigena, l’evoluzione dei vini fa
emergere con costanza note marine e sentori minerali molto definiti originati dalle peculiarità
geologiche. La struttura di questi vini non è mai eccessiva ma ciò non preclude una sorprendente
longevità.
I grappoli della Durella sono di media grandezza, con forma piramidale, compatta e alata; gli acini
hanno una buccia piuttosto spessa, coriacea e tannica.
Il Durello Spumante nasce da un uvaggio che prevede un minimo dell’85% di uva Durella, con
possibili aggiunte di Chardonnay, Garganega, Pinot bianco e Pinot nero. Grazie all’alta percentuale
di acidità totale si presta bene alla spumantizzazione, sia in Metodo Classico con la rifermentazione
in bottiglia, con il Metodo italiano.
Questo vino si presenta con una spuma fine e persistente e con un colore giallo paglierino più o
meno carico, con riflessi verdognoli. I profumi sono caratterizzati da sentori di marini di gesso e
iodio che sembra esaltare note più floreali di sambuco e biancospino. In bocca è la sua vibrante
acidità a definirne il carattere. Ritornano i sentori marini tipici di questo territorio ed anche se il
corpo non è mai eccessivo, la sensazione di sapidità nobilitata da un retrogusto minerale e
amarognolo non sembra mai esaurirsi. Proprio per queste caratteristiche, ha una grande duttilità, sia
come aperitivo che per i piatti più grassi e sapidi.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
È fuori dubbio che la viticoltura dell'area DOC Monti Lessini, possa avvalersi di uno stretto legame
di identità tra i suoi vini e gli elementi tipici del territorio: da un lato un vitigno antico ed autoctono,
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la Durella, dall'altro un ambiente in gran parte ancora incontaminato con un paesaggio pienamente
conservato e ancora da proporre nei suoi angoli più caratteristici. Anche in questo caso una ricca
bibliografia chiarisce il diverso comportamento varietale quando confrontato in simili o analoghi
ambienti. La viticoltura in questo areale è la dimostrazione che il risultato enologico è strettamente
dipendente dalla perfetta sintonia tra vitigno e ambiente. Se da un lato troviamo quindi il territorio
viticolo con le sue peculiarità ben definibili e definite, dall'altro abbiamo invece il vitigno con una
sua reazione ben precisa ai fattori termici, idrici, pedologici e colturali. Alta collina e suoli
prevalentemente d’origine basaltica definiscono dei vini molto caratteristici.
La pergoletta per il vitigno Durella resta uno dei sistemi di allevamento migliore, legato al territorio
e all’ambiente, ma la stessa deve essere ben gestita per garantire all’uva uno standard qualitativo
elevato e sempre costante.
Se l’elevato contenuto in acidità fissa è da collegare alle peculiarità del vitigno, quasi tutti gli altri
caratteri sono fortemente collegati alle condizioni pedoclimatiche. C’è infatti un fortissimo legame
tra suoli vulcanici e sentori minerali di pietra focaia, quasi marcatori specifici del Durello. Pendenze
e altitudini con le relative forti escursioni termiche definiscono inoltre gli altri caratteri di questo
vino. I vini non saranno mai caratterizzati da una struttura importante, ma sarà l’aspetto olfattivo a
caratterizzare e quasi definire l’identità del Durello. Sentori di mela più o meno verde si alternano a
intensità olfattiva più complesse di origine minerale, pietra focaia, anche con ricordi marini di iodio
e di zolfo
La fase di spumantizzazione, da sempre utilizzata come metodo di elevazione della varietà sin dalla
creazione della DOC, esprime a secondo del periodo di affinamento le caratteristiche sopra citate.
Se l’affinamento è più breve, fino ai 36 mesi, esprimerà note più godibili e pieno di carattere, con
aroma di mela verde ed agrumi, una grande mineralità tipica dei vini di terroir vulcanico ed una
caratteristica consistenza tannica, veramente unica fra i vini bianchi, che rende il suo perlage
Particolarmente stuzzicante.
Gli affinamenti più lunghi nella versione riserva acquietano il carattere esuberante della Durella,
donando vini più espressivi dove le note autolitiche svolgono una importante funzione di eleganza
al naso e al sorso. Ritornano i sentori marini tipici di questo territorio ed anche se il corpo non è mai
eccessivo, la sensazione di sapidità nobilitata da un retrogusto minerale e amarognolo non sembra
mai esaurirsi.
Infine una particolare attenzione a quei prodotti la cui vendemmia e vinificazione rispettano la
tradizione, con vendemmie rigorosamente manuali, pressature morbide e uso del mosto fiore per
trarre il meglio dal territorio dei Monti Lessini.
Articolo 10
(Riferimenti alla struttura di controllo)
Organismo di Controllo:
Siquria srl
Via Mattielli 11, Soave Verona 37038 (VR) Italia
Tel. 045 4857514
Fax: 045 6190646
email: info@siquria.it
La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
paragrafo 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Regolamento (UE) n. 34/2019 per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 19, paragrafo 1, 2° capoverso.
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In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 agosto 2018, pubblicato
sulla G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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