Morellino di Scansano Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
"MORELLINO DI SCANSANO"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato come DOC DPR 06.01.1978 GU 92 - 04.04.1978
con
Modificato con DM 07.01.1997 GU 14 - 18.01.1997
Approvato come DOCG DM 14.11.06 GU 278 - 29.11.2006
con
Modificato con DM 23.07.2010 GU 179 - 03.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 02.03.2021 G.U. 68 – 19.03.2021
(modifica ordinaria, ai G.U.U.E. – C248/09 – 25.06.2021
sensi art.17 del Reg. UE
n. 33/2019)
Articolo 1
(Denominazione e vini)

  1. La denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano”, anche nella
    tipologia con la menzione “Riserva”, è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai
    requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
    Articolo 2
    (Base ampelografica)
  2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano” di cui
    all’articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
    aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85 %.
    1
  3. Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei
    alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da
    vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre
    2004, e successivi aggiornamenti, fino ad un massimo del 15%.
    Articolo 3
    (Zona di produzione delle uve)
  4. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
    “Morellino di Scansano” devono essere prodotte all'interno della zona comprendente la fascia
    collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio
    amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in
    Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto. Tale
    zona è così delimitata: dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il
    limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada
    interna del Podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle
    Zuccaia, raggiunge il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in
    comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra la Strada provinciale della
    Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel comune di
    Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località la linea
    di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare
    nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di
    detto fosso fino a quota 151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di
    Montemerano, attraversa la Strada Statale numero 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la
    vecchia Strada Dogana e raggiunge la Fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente
    al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del Fosso Vivaio. A questo punto detta linea
    di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad
    ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino al Molino
    Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S. Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la
    strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo
    il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia.
    Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta Strada Statale
    Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la Strada Scansanese fino ad
    incontrare il limite amministrativo del comune di Scansano in località Maiano seguendolo fino ad
    incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il comune di
    Campagnatico, fino alla Fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada poderale del
    Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del Podere Repenti
    in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e
    Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.
    Articolo 4
    (Norme per la viticoltura)
  5. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano” devono essere quelle
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    tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di
    qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione
    con esclusione di quelli di fondo valle.
  6. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad alberello e similari) ed i sistemi di
    potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque atti a non modificare le
    caratteristiche delle uve e del vino.
  7. La densità di impianto e reimpianto dei vigneti messi a dimora successivamente al 14 novembre
    2006 (data di riconoscimento della DOCG Morellino di Scansano) non deve essere inferiore ai 4000
    ceppi ad ettaro.
  8. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
  9. La resa massima di uva ammessa dei vigneti per la produzione dei vini a denominazione di
    origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a t 9 per ettaro di
    coltura specializzata e con una resa per ceppo non superiore a 3 kg. Fermo restando il limite
    massimo sopra indicato, anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
    calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
  10. In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere riportati
    nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
    restando i limiti uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino finito
    non deve esser superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre
    il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto
    limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
    prodotto.
    Articolo 5
    (Norme per la vinificazione e l’imbottigliamento)
  11. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Morellino di Scansano” e
    “Morellino di Scansano” Riserva un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al
    vino le sue peculiari caratteristiche.
  12. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della
    zona di produzione, delimitata al precedente articolo 3. Conformemente alla vigente normativa
    dell’Unione europea, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona
    geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione e garantire l’origine.
  13. E’ tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimità del confine
    della zona di produzione, purché entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti ad aziende che
    abbiano vinificato il vino “Morellino di Scansano” da almeno cinque anni alla data di entrata in
    3
    vigore del D.M. 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero
    delle politiche agricole alimentari e forestali.
  14. Conformemente alla vigente normativa dell’unione europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti
    dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di
    produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente
    normativa nazionale.
  15. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano”, se destinato
    ad essere qualificato con la menzione Riserva, deve essere sottoposto ad un periodo di
    invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno. Il periodo di
    invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
  16. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»,
    l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla
    vendemmia.
    Articolo 6
    (Caratteristiche del vino al consumo)
  17. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano” e “Morellino
    di Scansano” con la menzione Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono
    corrispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;
    sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol, per la menzione Riserva 13,00%vol;
    acidità totale minima: 4,50 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l, per la menzione Riserva 26,0 g/l.
    Entrambi i vini possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno.
    Articolo 7
    (Etichettatura designazione e presentazione)
  18. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» è vietata
    qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
    «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili.
  19. E' altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini
    «Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a
    comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente articolo 3. E'
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    tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
    privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.
  20. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di
    Scansano” di cui all’articolo 1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia
    seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino
    avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia
    nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale.
  21. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è consentito l’uso del nome geografico
    più ampio Toscana, ai sensi dell’art. 29, comma 6 della legge 238/2016.
    Il nome geografico più ampio Toscana deve seguire la denominazione Morellino di Scansano ed
    essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di origine
    controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine
    protetta secondo la successione di seguito indicata:
  • Morellino di Scansano
  • Denominazione di origine controllata e garantita o Denominazione di origine protetta (oppure
    l'acronimo DOCG o D.O.C.G.)
  • Toscana.
    I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che
    compongono la denominazione Morellino di Scansano e devono avere lo stesso font (tipo di
    carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
    Tutte le indicazioni elencate al secondo paragrafo devono figurare su uno sfondo uniforme.
  1. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata e
    garantita “Morellino di Scansano” e “Morellino di Scansano” Riserva deve figurare l'annata di
    produzione delle uve.
    Articolo 8
    (Confezionamento)
  2. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo
    «bordolese» con volume nominale fino a 6 litri.
    L’uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 è limitato a finalità promozionali e non commerciali.
  3. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme unionali e nazionali in vigore, ad
    esclusione del tappo a corona.
    L'utilizzo del tappo a vite è ammesso solo per i contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a
    0,750 litri, ad esclusione del vino Morellino di Scansano riserva.
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    Articolo 9
    (Marchio)
  4. La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano è contraddistinta in
    via esclusiva ed obbligatoria dal marchio n. 736629 (Allegato n° 1) registrato dal Consorzio di
    Tutela del Vino Morellino di Scansano in data 15/12/1997 nella forma grafica e letterale allegata al
    presente disciplinare di produzione, in abbinamento inscindibile con la denominazione Morellino di
    Scansano. Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato
    prevista nella normativa vigente.
    L'utilizzo del marchio Morellino di Scansano è curato direttamente dal Consorzio Tutela del vino
    Morellino di Scansano, che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni
    economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
    Articolo 10
    (Legame con l’ambiente geografico)
    A) Informazione sulla zona geografica
  5. Fattori naturali rilevanti per il legame
    La zona geografica delimitata comprende la zona collinare a sud–est della Provincia di Grosseto, tra
    i fiumi Ombrone e Albegna, che include l’intero territorio del Comune di Scansano, buona parte di
    quello di Magliano in Toscana e parte minore dei territori comunali di Manciano, Grosseto,
    Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna. La zona interessata comprende una fascia collinare e
    pedecollinare, che da nord e da est degrada a sud verso la pianura di Albinia e ad ovest verso il
    litorale tirreno e la pianura Grossetana.
    La temperatura media oscilla intorno ai +15.0°, con + 7.0° e + 24,0° rispettivamente per i mesi
    invernali e i mesi estivi.
    La piovosità media è di circa 620 mm. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi autunno-
    invernali dove sono frequenti rovesci temporaleschi con primavere ed estati molto aride. Il clima
    della zona è caldo-arido e la siccità ricorrente rappresentano il principale fattore limitante delle
    produzioni agricole. La piovosità si concentra nei mesi da novembre ad aprile, con tendenziale
    concentrazione sulle zone orientali.
    Morfologicamente la zona è caratterizzata da rilievi collinari che hanno prevalenza su altipiani di
    limitata estensione. I rilievi maggiori sono nella parte nord del comprensorio e costituiscono il
    crinale principale di spartiacque dei bacini Ombrone ed Osa-Albegna. La media prevalente
    dell’altitudine è di 250 metri s.l.m., limitandosi in alcune zone marginali delle aree più basse ai 30 –
    40 metri. L’altitudine massima è di 566 metri s.l.m.
    Da Poggioferro a Scansano la giacitura del terreno, degradando verso il litorale Tirreno, a parte il
    rilievo di Montebottigli, diventa sempre meno accidentata e tormentata fino a terminare con alture
    di scarso rilievo o pianure mediamente ondulate.
    La geologia della zona mostra caratteri di maggiore uniformità nel settore occidentale dove
    prevalgono rilievi arenacei di tipo macigno o pietraforte, mentre nella parte orientale, in
    corrispondenza delle formazioni calcaree e argilloscistose appare più articolato e tormentato. I suoli
    sono a tessitura franco-limosa o franco-sabbiosa nella parte occidentale derivata dal macigno, dove
    la reazione è generalmente sub-acida ad alcalina, mentre sono a tessitura franco-argillosa a franco-
    limosa nella parte orientale derivata dalle formazioni calcaree dove la reazione è tendenzialmente
    alcalina.
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    I suoli sono in generale non molto profondi, con un substrato roccioso in vari casi affiorante.
  6. Fattori umani rilevanti per il legame
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Morellino di Scansano”.
    La coltivazione della vite in Scansano e zone limitrofe ha origini antichissime, testimonianza della
    sua presenza ci porta agli Etruschi, dimostrata dai ritrovamenti di attrezzi agricoli per la potatura e
    raccolta delle uve presso il sito archeologico di Ghiaccioforte.
    Nel periodo medioevale interessanti citazioni di studiosi e ricercatori esaltano l’eccellenza delle
    condizioni pedo-climatiche che l’area Scansanese offre per la preziosa coltura della vite. Governanti
    e feudatari nel medio evo riconobbero la necessità di concedere, distinguendole, terre adatte per
    questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.
    In occasione delle lottizzazioni di terreni feudali e comunali, erano infatti indicate esplicitamente le
    concessioni di terre in zone a vocazione viticola: negli statuti della Comunità del Cotone, in quello
    di Montorgiali ed in quello di Scansano le norme stabilite per la protezione delle viti e dell’uva
    erano molto severe, tanto che stabilivano una multa per i possessori di animali che provocavano
    danno alle vigne.
    Le prime notizie dettagliate o scientificamente ordinate sulla produzione risalgono al 1813, quando
    il “Maire della Comune di Scansano”in una lettera inviata al Vice Prefetto del Circondario di
    Grosseto comunicava che nell’anno precedente nella zona di Scansano venivano prodotti 5 540
    ettolitri di vino in gran parte di qualità superiore.
    Luigi Villafranchi-Giorgini in una memoria letta nel 1847 alla Società Agraria Grossetana,
    affermava che all’orto Botanico di Pisa esisteva un tronco di vite alto cinque braccia - metri 2,92 - e
    della circonferenza di quattro - metri 2,36 -, proveniente da “Castagneta Valle”, in Comune di
    Scansano.
    Nel 1884 in uno studio sullo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria e del commercio nella
    provincia di Grosseto, Giacomo Barabino riporta l’alta qualità dei vini di Magliano, di Pereta e di
    Scansano.
    Il 21 dicembre del 1884 il socio ordinario dell’Accademia dei Georgofili Vannuccio Vannuccini
    tiene in Scansano una conferenza per sostenere la necessità di una cantina sociale.
    Inoltre in materia di notizie di carattere storico sulla viticoltura Scansanese, Luigi Vannuccini, nel
    1887 pubblicò una monografia sulla “Coltivazione della vite a basso ceppo con sostegni ad un solo
    sperone o tralcio a frutto nel territorio scansanese in relazione alle viti ad alberello o a cornetto
    senza sostegno”.
    A dimostrazione del radicamento della tradizione vitivinicola nel territorio, si tiene a Scansano dal
    1969 la “Festa dell’Uva”, festeggiamenti legati al periodo della vendemmia, nelle decine di cantine
    medievali del paese, a loro volta testimonianza della diffusa consuetudine popolare della
    produzione per consumo familiare e vendita.
    Una pubblicazione dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Grosseto sulla “Viticoltura
    Grossetana”, edita nel 1972, riportando i risultati di una ricerca storica sulle origini e sulla
    espansione della vite nelle zone collinari della Provincia, conferma la preminente importanza dei
    vini dello Scansanese, noti da oltre un secolo per l’eccellente qualità e serbevolezza.
    La coltivazione della vite e la produzione del vino a Scansano hanno quindi raggiunto il
    riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata nel 1978, e nel 2006 la Denominazione
    di Origine Controllata e Garantita.
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    L’incidenza dei fattori umani si esplica nella puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico
    produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: il vitigno principale idoneo alla produzione dei vini Morellino di
    Scansano e Morellino di Scansano Riserva, e da sempre coltivato nell’area geografica considerata, e
    il Sangiovese.
  • Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti,
    sono quelli tradizionali e tali da ottenere la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle
    viti, sia per consentire la razionale gestione della chioma consentendo di ottenere un’adeguata
    superficie fogliare ben esposta, anche mediante pratiche di potatura verde e diradamento delle uve,
    e procedendo così al contenimento delle rese di produzione di uva entro i limiti fissati dal
    disciplinare, 9000 kg. per ettaro, con resa massima per ceppo di 3 kg.
  • Le pratiche relative all’elaborazione dei vini che sono quelle tradizionalmente consolidate nella
    zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di
    base e per la tipologia Riserva, riferita quest’ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui
    elaborazione comporta un obbligatorio periodo minimo di invecchiamento in legno.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La Denominazione di Origine Controllata e Garantita Morellino di Scansano è riferita alle tipologie
    base e Riserva, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche
    molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare di produzione, che ne consentono una
    chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare entrambe le
    tipologie presentano un modesto tenore di acidità. Il colore è rosso rubino che, nella tipologia
    riserva, evolve verso il granato. Il profumo è intenso, vinoso ed ampio, che ricorda la frutta rossa di
    bosco; nella tipologia riserva si rafforzano i sentori di legno e si riscontrano anche note speziate e di
    frutta più matura. Al sapore la tipologia base si presenta asciutta, calda e leggermente tannica;
    componenti presenti anche nella tipologia Riserva, nella quale si registra una persistenza maggiore.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’orografia collinare e pedecollinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei
    vigneti, orientati a ad est sud est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della
    vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole
    all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.
    Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad
    una viticoltura di qualità, con esclusione dei terreni di fondovalle.
    La millenaria storia vitivinicola della regione, dal periodo Etrusco, al medioevo, fino ai giorni
    nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed
    interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Morellino
    di Scansano”
    Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso
    dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali
    nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso
    progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
    La DOCG «Morellino di Scansano» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 14 novembre

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Articolo 11
(Riferimenti alla struttura di controllo)

  1. Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:
    Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
    Via Piave, 24
    00187 - Roma
    Tel.: +39 06 45437975
    Fax: +39 06 45438908
    e-Mail: info@valoritalia.it
  2. La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni
    vitivinicole italiane - è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
  3. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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    Allegato 1
    Marchio della denominazione
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