Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
"MORELLINO DI SCANSANO"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato come DOC DPR 06.01.1978 GU 92 - 04.04.1978
con
Modificato con DM 07.01.1997 GU 14 - 18.01.1997
Approvato come DOCG DM 14.11.06 GU 278 - 29.11.2006
con
Modificato con DM 23.07.2010 GU 179 - 03.08.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 02.03.2021 G.U. 68 – 19.03.2021
(modifica ordinaria, ai G.U.U.E. – C248/09 – 25.06.2021
sensi art.17 del Reg. UE
n. 33/2019)
Articolo 1
(Denominazione e vini)
- La denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano”, anche nella
tipologia con la menzione “Riserva”, è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
(Base ampelografica) - I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano” di cui
all’articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, dai seguenti vitigni: Sangiovese: minimo 85 %.
1 - Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei
alla coltivazione nella regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da
vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre
2004, e successivi aggiornamenti, fino ad un massimo del 15%.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve) - Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
“Morellino di Scansano” devono essere prodotte all'interno della zona comprendente la fascia
collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che include l'intero territorio
amministrativo del comune di Scansano e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in
Toscana, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella provincia di Grosseto. Tale
zona è così delimitata: dall'incrocio dei confini comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il
limite segue verso nord il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua lungo la strada
interna del Podere Marrucheta nei pressi del Podere Montecchio, prosegue lungo la strada di Valle
Zuccaia, raggiunge il Fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale Fibbianello in
comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad est, incontra la Strada provinciale della
Follonata, continua per detta strada fino al Santarello, quindi scende a sud e si inoltra nel comune di
Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di Poggio Capanne. Da questa località la linea
di delimitazione scende ancora a sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad incontrare
nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue fino al fosso Stellata. Risale il corso di
detto fosso fino a quota 151, continua a sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di Poderi di
Montemerano, attraversa la Strada Statale numero 323, continua, deviando a sud-ovest, lungo la
vecchia Strada Dogana e raggiunge la Fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente
al fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del Fosso Vivaio. A questo punto detta linea
di delimitazione segue il corso del fiume Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad
ovest, entra nel comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di Lupo fino al Molino
Vecchio, risale a nord-ovest per la strada di S. Andrea al Civilesco, ridiscende verso sud per la
strada Magliano in Toscana-Barca del Grazi devia ad ovest per la strada dell'Osa e prosegue lungo
il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad incrociare la Strada Statale numero 1 Aurelia.
Entrando nel comune di Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta Strada Statale
Aurelia fino al bivio di Scansano in località Spadino, prosegue per la Strada Scansanese fino ad
incontrare il limite amministrativo del comune di Scansano in località Maiano seguendolo fino ad
incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada interessando il comune di
Campagnatico, fino alla Fattoria del Granaione; prosegue quindi ad est lungo la strada poderale del
Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in prossimità del Podere Repenti
in agro di Baccinello, seguendolo fino all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e
Roccalbegna ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.
Articolo 4
(Norme per la viticoltura) - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano” devono essere quelle
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tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di
qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione
con esclusione di quelli di fondo valle. - I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad alberello e similari) ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli tradizionalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino. - La densità di impianto e reimpianto dei vigneti messi a dimora successivamente al 14 novembre
2006 (data di riconoscimento della DOCG Morellino di Scansano) non deve essere inferiore ai 4000
ceppi ad ettaro. - E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
- La resa massima di uva ammessa dei vigneti per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» non deve essere superiore a t 9 per ettaro di
coltura specializzata e con una resa per ceppo non superiore a 3 kg. Fermo restando il limite
massimo sopra indicato, anche la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. - In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere riportati
nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino finito
non deve esser superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre
il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto
limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione e l’imbottigliamento) - Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Morellino di Scansano” e
“Morellino di Scansano” Riserva un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche. - Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della
zona di produzione, delimitata al precedente articolo 3. Conformemente alla vigente normativa
dell’Unione europea, l’imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona
geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione e garantire l’origine. - E’ tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in strutture situate in prossimità del confine
della zona di produzione, purché entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti ad aziende che
abbiano vinificato il vino “Morellino di Scansano” da almeno cinque anni alla data di entrata in
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vigore del D.M. 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. - Conformemente alla vigente normativa dell’unione europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti
dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di
produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente
normativa nazionale. - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano”, se destinato
ad essere qualificato con la menzione Riserva, deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte di legno. Il periodo di
invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. - Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano»,
l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla
vendemmia.
Articolo 6
(Caratteristiche del vino al consumo) - I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di Scansano” e “Morellino
di Scansano” con la menzione Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
colore : rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: profumato, etereo, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol, per la menzione Riserva 13,00%vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l, per la menzione Riserva 26,0 g/l.
Entrambi i vini possono, talvolta, presentare eventuale sentore di legno.
Articolo 7
(Etichettatura designazione e presentazione) - Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» è vietata
qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili. - E' altresì vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Morellino di Scansano», di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata di cui al precedente articolo 3. E'
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tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente. - Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Morellino di
Scansano” di cui all’articolo 1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia
nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale. - Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è consentito l’uso del nome geografico
più ampio Toscana, ai sensi dell’art. 29, comma 6 della legge 238/2016.
Il nome geografico più ampio Toscana deve seguire la denominazione Morellino di Scansano ed
essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale denominazione di origine
controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea denominazione di origine
protetta secondo la successione di seguito indicata:
- Morellino di Scansano
- Denominazione di origine controllata e garantita o Denominazione di origine protetta (oppure
l'acronimo DOCG o D.O.C.G.) - Toscana.
I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a quella dei caratteri che
compongono la denominazione Morellino di Scansano e devono avere lo stesso font (tipo di
carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
Tutte le indicazioni elencate al secondo paragrafo devono figurare su uno sfondo uniforme.
- Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata e
garantita “Morellino di Scansano” e “Morellino di Scansano” Riserva deve figurare l'annata di
produzione delle uve.
Articolo 8
(Confezionamento) - I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo
«bordolese» con volume nominale fino a 6 litri.
L’uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 è limitato a finalità promozionali e non commerciali. - I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme unionali e nazionali in vigore, ad
esclusione del tappo a corona.
L'utilizzo del tappo a vite è ammesso solo per i contenitori di vetro con capacità pari o inferiori a
0,750 litri, ad esclusione del vino Morellino di Scansano riserva.
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Articolo 9
(Marchio) - La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di Scansano è contraddistinta in
via esclusiva ed obbligatoria dal marchio n. 736629 (Allegato n° 1) registrato dal Consorzio di
Tutela del Vino Morellino di Scansano in data 15/12/1997 nella forma grafica e letterale allegata al
presente disciplinare di produzione, in abbinamento inscindibile con la denominazione Morellino di
Scansano. Tale marchio è sempre inserito nella fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato
prevista nella normativa vigente.
L'utilizzo del marchio Morellino di Scansano è curato direttamente dal Consorzio Tutela del vino
Morellino di Scansano, che deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni
economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
Articolo 10
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazione sulla zona geografica - Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende la zona collinare a sud–est della Provincia di Grosseto, tra
i fiumi Ombrone e Albegna, che include l’intero territorio del Comune di Scansano, buona parte di
quello di Magliano in Toscana e parte minore dei territori comunali di Manciano, Grosseto,
Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna. La zona interessata comprende una fascia collinare e
pedecollinare, che da nord e da est degrada a sud verso la pianura di Albinia e ad ovest verso il
litorale tirreno e la pianura Grossetana.
La temperatura media oscilla intorno ai +15.0°, con + 7.0° e + 24,0° rispettivamente per i mesi
invernali e i mesi estivi.
La piovosità media è di circa 620 mm. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi autunno-
invernali dove sono frequenti rovesci temporaleschi con primavere ed estati molto aride. Il clima
della zona è caldo-arido e la siccità ricorrente rappresentano il principale fattore limitante delle
produzioni agricole. La piovosità si concentra nei mesi da novembre ad aprile, con tendenziale
concentrazione sulle zone orientali.
Morfologicamente la zona è caratterizzata da rilievi collinari che hanno prevalenza su altipiani di
limitata estensione. I rilievi maggiori sono nella parte nord del comprensorio e costituiscono il
crinale principale di spartiacque dei bacini Ombrone ed Osa-Albegna. La media prevalente
dell’altitudine è di 250 metri s.l.m., limitandosi in alcune zone marginali delle aree più basse ai 30 –
40 metri. L’altitudine massima è di 566 metri s.l.m.
Da Poggioferro a Scansano la giacitura del terreno, degradando verso il litorale Tirreno, a parte il
rilievo di Montebottigli, diventa sempre meno accidentata e tormentata fino a terminare con alture
di scarso rilievo o pianure mediamente ondulate.
La geologia della zona mostra caratteri di maggiore uniformità nel settore occidentale dove
prevalgono rilievi arenacei di tipo macigno o pietraforte, mentre nella parte orientale, in
corrispondenza delle formazioni calcaree e argilloscistose appare più articolato e tormentato. I suoli
sono a tessitura franco-limosa o franco-sabbiosa nella parte occidentale derivata dal macigno, dove
la reazione è generalmente sub-acida ad alcalina, mentre sono a tessitura franco-argillosa a franco-
limosa nella parte orientale derivata dalle formazioni calcaree dove la reazione è tendenzialmente
alcalina.
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I suoli sono in generale non molto profondi, con un substrato roccioso in vari casi affiorante. - Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Morellino di Scansano”.
La coltivazione della vite in Scansano e zone limitrofe ha origini antichissime, testimonianza della
sua presenza ci porta agli Etruschi, dimostrata dai ritrovamenti di attrezzi agricoli per la potatura e
raccolta delle uve presso il sito archeologico di Ghiaccioforte.
Nel periodo medioevale interessanti citazioni di studiosi e ricercatori esaltano l’eccellenza delle
condizioni pedo-climatiche che l’area Scansanese offre per la preziosa coltura della vite. Governanti
e feudatari nel medio evo riconobbero la necessità di concedere, distinguendole, terre adatte per
questa coltura, che ebbe particolare protezione con apposite norme statutarie.
In occasione delle lottizzazioni di terreni feudali e comunali, erano infatti indicate esplicitamente le
concessioni di terre in zone a vocazione viticola: negli statuti della Comunità del Cotone, in quello
di Montorgiali ed in quello di Scansano le norme stabilite per la protezione delle viti e dell’uva
erano molto severe, tanto che stabilivano una multa per i possessori di animali che provocavano
danno alle vigne.
Le prime notizie dettagliate o scientificamente ordinate sulla produzione risalgono al 1813, quando
il “Maire della Comune di Scansano”in una lettera inviata al Vice Prefetto del Circondario di
Grosseto comunicava che nell’anno precedente nella zona di Scansano venivano prodotti 5 540
ettolitri di vino in gran parte di qualità superiore.
Luigi Villafranchi-Giorgini in una memoria letta nel 1847 alla Società Agraria Grossetana,
affermava che all’orto Botanico di Pisa esisteva un tronco di vite alto cinque braccia - metri 2,92 - e
della circonferenza di quattro - metri 2,36 -, proveniente da “Castagneta Valle”, in Comune di
Scansano.
Nel 1884 in uno studio sullo sviluppo dell’agricoltura, dell’industria e del commercio nella
provincia di Grosseto, Giacomo Barabino riporta l’alta qualità dei vini di Magliano, di Pereta e di
Scansano.
Il 21 dicembre del 1884 il socio ordinario dell’Accademia dei Georgofili Vannuccio Vannuccini
tiene in Scansano una conferenza per sostenere la necessità di una cantina sociale.
Inoltre in materia di notizie di carattere storico sulla viticoltura Scansanese, Luigi Vannuccini, nel
1887 pubblicò una monografia sulla “Coltivazione della vite a basso ceppo con sostegni ad un solo
sperone o tralcio a frutto nel territorio scansanese in relazione alle viti ad alberello o a cornetto
senza sostegno”.
A dimostrazione del radicamento della tradizione vitivinicola nel territorio, si tiene a Scansano dal
1969 la “Festa dell’Uva”, festeggiamenti legati al periodo della vendemmia, nelle decine di cantine
medievali del paese, a loro volta testimonianza della diffusa consuetudine popolare della
produzione per consumo familiare e vendita.
Una pubblicazione dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Grosseto sulla “Viticoltura
Grossetana”, edita nel 1972, riportando i risultati di una ricerca storica sulle origini e sulla
espansione della vite nelle zone collinari della Provincia, conferma la preminente importanza dei
vini dello Scansanese, noti da oltre un secolo per l’eccellente qualità e serbevolezza.
La coltivazione della vite e la produzione del vino a Scansano hanno quindi raggiunto il
riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata nel 1978, e nel 2006 la Denominazione
di Origine Controllata e Garantita.
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L’incidenza dei fattori umani si esplica nella puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico
produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
- base ampelografica dei vigneti: il vitigno principale idoneo alla produzione dei vini Morellino di
Scansano e Morellino di Scansano Riserva, e da sempre coltivato nell’area geografica considerata, e
il Sangiovese. - Le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di potatura, anche per i nuovi impianti,
sono quelli tradizionali e tali da ottenere la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle
viti, sia per consentire la razionale gestione della chioma consentendo di ottenere un’adeguata
superficie fogliare ben esposta, anche mediante pratiche di potatura verde e diradamento delle uve,
e procedendo così al contenimento delle rese di produzione di uva entro i limiti fissati dal
disciplinare, 9000 kg. per ettaro, con resa massima per ceppo di 3 kg. - Le pratiche relative all’elaborazione dei vini che sono quelle tradizionalmente consolidate nella
zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di
base e per la tipologia Riserva, riferita quest’ultima a vini rossi maggiormente strutturati, la cui
elaborazione comporta un obbligatorio periodo minimo di invecchiamento in legno.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
La Denominazione di Origine Controllata e Garantita Morellino di Scansano è riferita alle tipologie
base e Riserva, le quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano caratteristiche
molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del disciplinare di produzione, che ne consentono una
chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico. In particolare entrambe le
tipologie presentano un modesto tenore di acidità. Il colore è rosso rubino che, nella tipologia
riserva, evolve verso il granato. Il profumo è intenso, vinoso ed ampio, che ricorda la frutta rossa di
bosco; nella tipologia riserva si rafforzano i sentori di legno e si riscontrano anche note speziate e di
frutta più matura. Al sapore la tipologia base si presenta asciutta, calda e leggermente tannica;
componenti presenti anche nella tipologia Riserva, nella quale si registra una persistenza maggiore.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
L’orografia collinare e pedecollinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei
vigneti, orientati a ad est sud est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della
vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole
all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad
una viticoltura di qualità, con esclusione dei terreni di fondovalle.
La millenaria storia vitivinicola della regione, dal periodo Etrusco, al medioevo, fino ai giorni
nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed
interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Morellino
di Scansano”
Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso
dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali
nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso
progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La DOCG «Morellino di Scansano» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 14 novembre
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Articolo 11
(Riferimenti alla struttura di controllo)
- Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:
Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
Via Piave, 24
00187 - Roma
Tel.: +39 06 45437975
Fax: +39 06 45438908
e-Mail: info@valoritalia.it - La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni
vitivinicole italiane - è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso. - In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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Allegato 1
Marchio della denominazione
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