Moscato di Sorso-Sennori Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“MOSCATO DI SORSO – SENNORI” O “MOSCATO DI SORSO” O “MOSCATO DI
SENNORI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 31.03.1972 G.U. 193 - 26.07.1972
Modificato con DM 30.03.2001 G.U. 102 - 04.05.2001
Modificato con DM 18.01.2011 G.U. 26 - 02.02.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o
«Moscato di Sennori» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:
«Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» bianco;
«Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» liquoroso;
«Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» passito;
«Moscato di Sorso - Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» spumante.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a DOC «Moscato di Sorso - Sennori» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
composti in ambito aziendale dal vitigno Moscato bianco.
Possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella
regione Sardegna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con
D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 per
cento.
Per la tipologia spumante detta percentuale deve essere ottenuta esclusivamente da uve provenienti
da vitigni aromatici a bacca bianca.
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Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte all’interno dei territori comunali di Sorso e Sennori in provincia di
Sassari.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all’ articolo
1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere comunque tali da
assicurare le necessarie caratteristiche alle uve. E' escluso il sistema di allevamento a tendone.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità di almeno 3.500 ceppi per ettaro.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DO «Moscato di Sorso - Sennori» non
deve essere superiore a 9,0 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente articolo 2.
La resa dovrà essere riportata a detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli purché la
produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione d’origine controllata
«Moscato di Sorso - Sennori» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 14%.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento per la produzione del «Moscato di Sorso -
Sennori» devono essere effettuate entro i territori comunali di Sorso e Sennori.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento e il condizionamento
deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la
reputazione, garantire l’origine della denominazione ed assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a
salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010
(Allegato 1).
E' tuttavia consentito che le operazioni di elaborazione e imbottigliamento degli spumanti siano
effettuate all’interno della regione Sardegna.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e
costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Per tutte le tipologie di vino a Denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso - Sennori» è
vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del
mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.
E' comunque consentito un leggero appassimento delle uve su pianta o su telai, ovvero la parziale
disidratazione con aria ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.
Per la preparazione del tipo liquoroso è consentita l'aggiunta di alcol di origine vinica al mosto o al
vino di base.
Nella produzione del vino spumante sono consentite tutte le operazioni di spumantizzazione così
come previste dalle attuali norme di legge.
Per i vini di cui all’ articolo 1, con l’esclusione della tipologia passito, la resa dell’uva in vino non
dovrà essere superiore al 70% per cento. Qualora detta resa superi questo limite, ma non l’80%,
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l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, ma può ricadere nella IGT
corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche.
Oltre la resa dell’80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il
prodotto.
La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovrà essere superiore al 50% con
riferimento all’uva fresca.
Il vino «Moscato di Sorso - Sennori» non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre
dell’annata di produzione delle uve per la tipologia spumante; del 1° marzo successivo all’annata di
produzione delle uve per la tipologia bianco e del 1° giugno successivo all’annata di produzione
delle uve per le tipologie liquoroso e passito.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sorso - Sennori» all'atto dell’immissione
al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:
«Moscato di Sorso - Sennori» bianco:

  • colore: giallo dorato;
  • odore: intenso, caratteristico;
  • sapore: dolce, fine, vellutato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12 svolti;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
    «Moscato di Sorso - Sennori» passito:
  • colore: giallo dorato;
  • odore: intenso, etereo, di frutta matura;
  • sapore: dolce, pieno, mielato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui effettivo minimo 13%;
  • zuccheri residui minimo: 45 g/l;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
    «Moscato di Sorso - Sennori» liquoroso:
  • colore: giallo dorato;
  • odore: intenso, caratteristico, etereo;
  • sapore: dolce, complesso, fine;
  • titolo alcolometrico vol. effettivo minimo: 17,5%;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21%;
  • zuccheri residui: minimo 60 g/l;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
    «Moscato di Sorso - Sennori» spumante:
  • spuma: fine ed evanescente;
  • colore: giallo paglierino;
  • odore: aromatico, delicato, caratteristico;
  • sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di Moscato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% di cui svolto minimo 8;
  • zuccheri riduttori: da 50 a 95 grammi per litro;
  • acidità totale minima: 5 g/l;
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  • estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
    E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di
    modificare i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
    quelle previste dal presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto»,
    «selezionato» e similari.
    E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
    privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art. 1, il nome geografico
    «SARDEGNA», così come previsto dal decreto ministeriale 30 marzo 2001.
    Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di
    Sorso - Sennori», con l’esclusione delle tipologie liquoroso e spumante, è obbligatoria l’indicazione
    dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
    I vini di cui all’ art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in bottiglie di vetro consone ai
    caratteri di un vino di pregio, di capacità non superiore a litri 3, ad esclusione delle tipologie
    «passito» e «liquoroso» per il quale sono consentite bottiglie di capacità non superiore a 0,750 litri,
    chiuse con tappo in sughero o con altre chiusure consentite dalle norme vigenti, ad esclusione del
    tappo corona.
    Per il confezionamento dei vini spumanti, non è consentito l’utilizzo del tappo a fungo di plastica.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    Il territorio interessato, che comprende la regione storicamente chiamata Romangia, è situato nella
    Sardegna Nord-Occidentale. La formazione dei substrati abbraccia un arco di tempo compreso fra il
    Miocene e l’Olocene con formazioni di origine vulcanica e sedimentaria la cui posizione
    stratigrafica, dalla più antica alla più recente, risulta essere: 1-formazione “ Andesitoide”, 2-
    formazione “trachitoide”, 3-complesso sedimentario (miocene), 4-depositi eolici (quaternario), 5-
    alluvioni e depositi di versante.
    L’evoluzione morfologica ha modellato queste formazioni in colline disposte ad anfiteatro verso il
    mare a nord e degradanti dolcemente verso la linea di costa, salvo dove il profilo del versante viene
    interrotto dall’affioramento di caratteristiche testate di strati rocciosi più resistenti all’erosione che
    proteggono le formazioni sottostanti.
    Fattori naturali rilevanti per il legame.
    I suoli presenti nell’ area e classificati, secondo gli schemi della Soil Taxonomy, in Entisuoli,
    Inceptosuoli e Alfisuoli consentono una ripartizione pedologica in 3 tipologie:
    1- Suoli evolutisi su alluvioni recenti , pianeggianti o debolmente ondulati, con tessitura da franco-
    sabbiosa ad argillosa, reazione subalcalina, permeabili, destinati a colture ortive, vigneti, frutteti e
    oliveti.
    2- Suoli evolutisi su depositi di versante delle formazioni calcaree e marnose del Miocene, talvolta
    terrazzati artificialmente, utilizzati a frutteti, oliveti vigneti e incolti, con tessitura da franca ad
    argillosa, buona profondità a reazione da neutra a subalcalina, di buona aggregazione saturi e
    drenati.
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    3- Suoli evolutisi sulle morfologie collinari e sedimentarie da erosioni di calcarei e marne, e
    racchiude i paesaggi maggiormente caratterizzanti la zona, con distese di vigneti e oliveti, che si
    alternano a macchia mediterranea e rimboschimenti, a tessitura franca e argillosa con reazione
    subalcalina, di buona aggregazione e ben drenati.
    L’altitudine dei terreni coltivati a vite è varia dal livello da pochi mt s.l.m a 350 mt s.l.m.
    Il clima dell’area è semiarido nei mesi estivi, con precipitazioni annue da 500 mm a 800; i giorni
    con pioggia sono compresi tra 60 e 80 giorni, concentrati sopratutto nei mesi da dicembre a
    febbraio.
    Fattori umani rilevanti per il legame.
    La storia viticola della Romangia è strettamente intrecciata con la cultura popolare, ricca di valori
    umani semplici, nella quale l’ospite gode sempre dell’accoglienza propria di una gente laboriosa,
    gelosa di un’identità storica, culturale e linguistica orgogliosamente preservata e tramandata, nota
    ed apprezzata anche oltre i confini della Sardegna.
    La coltivazione della vite nel territorio ha origini antichissime, come suggerisce il nome stesso, di
    derivazione romanica, “ Romangia”, testimoniato in letteratura e confermato da diversi studi
    archeologici, fra i quali quelli effettuati in località “Geridu”, in Comune di Sorso, con reperti e
    ritrovamenti di vinaccioli carbonizzati, roncole per la potatura e per la vendemmia, boccali di
    ceramiche usati per bere il vino e vasi vinari.
    Nel corso dei secoli la tradizione viticola si è tramandata e rafforzata; nella zona della “Pedraia”,
    nel territorio comunale di Sorso, gli archeologi hanno trovato un impianto di vinificazione scavato
    nella roccia calcarea, che reca incisa su un pilastro la data del 1602. La vite nella Romangia è
    considerata tuttora coltura principe del territorio. Il riconoscimento della Doc Moscato di Sorso-
    Sennori è avvenuto con DPR del 31.03.1972, pubblicato sulla GU n. 193 del 26.07.1972.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: il vitigno idoneo alla produzione del vino in questione, è quello
    tradizionalmente coltivato nell’area geografica considerata: il Moscato bianco.
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,
    sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle
    viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
    della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le
    rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare.
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per
    la vinificazione, attualmente adeguatamente differenziate per le varie tipologie.
    B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La DOC Moscato di Sorso-Sennori è riferita a 4 tipologie di vino che dal punto di vista analitico ed
    organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del
    disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente
    geografico.
    In tutte le tipologie si riscontrano aromi floreali e fruttati tipici della cultivar di base, e con note, in
    particolare nelle tipologie “bianco”, “passito” e “liquoroso”, di miele, mandorle e frutta secca,.
    C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    La particolare orografia collinare del territorio di produzione e la felice esposizione dei vigneti,
    localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un
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    ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamente di tutte le funzioni
    vegeto-produttive della pianta.
    Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad
    una viticoltura di qualità.
    Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni medio-basse, (500 a 800
    mm/anno), con scarse piogge estive ed aridità nei mesi di luglio e agosto, da una buona temperatura
    media annuale, unita ad una temperatura relativamente elevata nei mesi estivi e ottima insolazione
    nei mesi di settembre ed ottobre, con interessanti escursioni termiche fra il giorno e la note,
    consente alle uve una maturazione ottimale, contribuendo in maniera significativa alle particolari
    caratteristiche organolettiche del vino "Moscato di Sorso-Sennori".
    La complessa storia vitivinicola della zona, conferma la stretta connessione ed interazione
    esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Moscato di Sorso
    Sennori.” La notorietà di questo vino è documentata da numerose citazioni in letteratura (Spano,
    Manca dell’ Arca, Moris) e riportate anche negli annali dei quaderni della Facoltà di Agraria di
    Sassari.
    Di fatto questa notorietà rappresenta la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare
    territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite
    ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate,
    grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Nuoro
    Via Papandrea, 8
    08100 - Nuoro
    Tel. 0784.242552
    Fax 0784.242545
    Mail: agricoltura-ambiente@nu.legalmail.camcom.it
    Web: www.nu.camcom.it
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Oristano
    Via Carducci (palazzo SAIA)
    09170 - Oristano
    Tel. 0783.21431
    Fax 0783.73764
    e-mail: segreteria.generale@or.camcom.it
    Web: www.or.camcom.it
    Le C.C.I.A.A. di Nuoro e Oristano sono le Autorità pubbliche designate dal Ministero delle
    politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che
    effettuano la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
    conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n.
    34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata
    (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
    confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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