Nebbiolo d'Alba Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “NEBBIOLO D’ALBA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DPR 27.05.1970 GU 228 - 09.09.1970
Modificato DM 03.06.1985 GU 152 - 29.6.1985
Modificato DPR 13.11.1985 GU 146 - 26.06.86
Modificato DM 25.03.2010 GU 85-13.04.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” é riservata ai vini che rispondono
    alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
    tipologie o menzioni:
  • “Nebbiolo d’Alba”
  • “Nebbiolo d’Alba” Superiore
  • “Nebbiolo d’Alba” Spumante
  • “Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosè.
    Articolo 2
    Base ampelografia
  1. La denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” è riservata ai vini ottenuti dalle uve
    provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione ampelografica:
    vitigno Nebbiolo.
    1
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  2. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine “Nebbiolo d’Alba” devono
    essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di: Canale,
    Castellinaldo, Corneliano d’Alba, Monticello d’Alba, Piobesi d’Alba, Priocca, S. Vittoria d’Alba,
    Vezza d’Alba, Sinio e Govone e da parte di quello dei comuni di Alba, Bra, Baldissero d’Alba,
    Castagnito, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Monchiero,
    Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Novello, Pocapaglia,
    Roddi, Roddino, S. Stefano Roero, Sommariva Perno e Verduno, in provincia di Cuneo.
    Tale zona è così delimitata:
    partendo dal km 19 della s.s. n. 231 si segue interamente verso sud–est il confine comunale di
    Govone che si identifica dopo un breve tratto col confine provinciale Cuneo–Asti che percorre
    prima in direzione nord e poi ovest sino al bivio della frazione Gianoli in comune di Monta d'Alba.
    Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti in direzione sud e attraversata la
    frazione S. Vito raggiunge la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).
    La delimitazione coincide per breve tratto verso sud-est, con detta strada statale fino al ponte sul rio
    Rollandi, poi, seguendo la corrente, giunge alla confluenza dei rio Rollandi con il rio Prasanino.
    Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; da dove verso sud-est segue
    la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316, 335, casc. Perona,
    Carle; indi percorre a nord e poi ovest la carreggiabile dei rio Campetto che segue sino
    all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo - S. Stefano Roero a quota 313.
    Risale lungo tale strada verso sud-est per S. Stefano Roero sino a incontrare la carreggiabile per C.
    Baggioni e all'incrocio segue in direzione opposta e cioè a sud-ovest la strada che attraversata C.na
    Molli (quota 376) raggiunge rio Prella, risale tale corso d'acqua fino all'altezza della carrareccia per
    Furinetti e lungo questa verso sud raggiunge Furinetti da dove verso ovest segue la carrareccia fino
    a Novarino per seguire poi verso sud la strada che superato Ami raggiunge in prossimità del km 9,
    100 la provinciale dei Roeri (quota 336).
    Da quota 336 prosegue verso sud-est sulla strada per la valle Serraniana fino alla quota 360 dove
    prosegue verso ovest sulla strada per Valle Canemorto discendendola poi verso sud sino a
    incrociare alla quota 362 la strada per Baldissero d'Alba che segue fino all'altezza della quota 410
    all'inizio dei centro abitato.
    Dalla strada la delimitazione prosegue verso sud-ovest lungo il crinale toccando le quote 402 e 394
    per raggiungere il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 e lungo questi
    verso sud raggiunge la quota 402.
    Da quota 402 segue il crinale verso ovest e raggiunge Villa di Sommariva da dove percorre, in
    direzione nord-ovest, la strada in uscita fino al km 1, segue quindi una retta immaginaria verso sud
    ovest che attraversa le Bocche dei Garbini e raggiunge quota 429 sul confine comunale tra
    Pocapaglia e Sommariva Perno.
    Da quota 429 segue una retta verso sud e raggiunge quota 408 per proseguire poi in direzione ovest
    e quindi sud lungo il crinale della Bocca di Ghia fino a raggiungere l'oratorio di S. Sebastiano
    (quota 391) sulla strada per Pocapaglia da dove segue in direzione ovest una linea spezzata che
    passa per le quote 411, 351 e raggiunge quota 328 sulla strada per Bra, prosegue lungo quest'ultima
    verso il centro abitato fino in prossimità dell'Ospedale, dove segue il concentrico a est di Bra
    passando per le quote 290 e 280 e raggiunge la ferrovia; prosegue lungo questa verso ovest fino a
    incrociare la strada Bra-Cherasco.
    Segue tale strada per breve tratto a sud per prendere poi a est la strada degli orti e raggiungere il
    canale Pertusata in prossimità della quota 220.
    Risale verso nord-est il canale Pertusata fino a raggiungere la s.s. di S. Vittoria (n. 231) in
    prossimità dei km 40,700.
    Segue la s.s. verso est e a località Fornace (quota 202) prosegue verso sud per il confine comunale
    tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul Tanaro.
    2
    Risale il corso dei fiume Tanaro fino a Case Bre nei pressi di Presa dalla quale risalendo verso est la
    comunale dei Garassini tocca cascina Dabene e poi verso nord C. Ruggeri; proseguendo incontra il
    confine comunale di La Morra e Verduno che segue poi verso sud sino a incrociare, in prossimità di
    Cogni, la strada provinciale per seguirla verso nord–est fino all'abitato di Verduno.
    Dall'abitato di Verduno la delimitazione scende in direzione nord-est lungo la vecchia strada del
    Tanaro e fiancheggiando cascina Pradonio, raggiunge a quota 300 la vicinale di Movigliero.
    Indi, sempre verso nord-est, percorre la vicinale dei Ronchi che da questo punto ha origine, fino a
    incontrare (passando per quota 276), il confine tra Roddi e Verduno.
    Segue tale confine verso est e raggiunge quello tra La Morra e Roddi sul quale prosegue, in
    direzione sud-est, fino alla località Ciocchino, da Ciocchino la linea di delimitazione segue verso est
    la strada vicinale di il Bric (Ambrogio) toccando le quote 248 e 252 fino a incontrare il rio Talloria
    di Castiglione.
    Risale il rio Talloria di Castiglione in direzione sud-ovest fino a incontrare la strada provinciale
    Alba-Barolo in prossimità del bivio per Barolo e per Serralunga.
    Da questo punto, segue la provinciale Alba-Barolo in direzione nord verso Alba fino al km 5, ove,
    in prossimità di cascina Giuli, imbocca, in direzione sud-est, la strada per cascina Borzone e Giacco
    e la segue fino a raggiungere, ai Farinetti, il confine tra i comuni di Grinzane Cavour e Diano
    d'Alba.
    Segue detto confine verso sud-est fino al torrente Carzello e poi il torrente medesimo sino alla
    confluenza con il torrente Talloria di Sinio. Risale quindi il Talloria per tutto il tratto che questo
    percorre in territorio di Diano d'Alba e poi nel successivo che fa da confine tra il comune di
    Serralunga e i comuni di Montelupo e di Sinio.
    Prosegue quindi verso sud lungo quest'ultimo confine e poi lungo quello di Serralunga con
    Roddino, fino a incontrare, a quota 297 in prossimità di cascina Pian Romaldo, il confine fra
    Serralunga e Monforte.
    Discende dall'origine il rio di Pian Romaldo in direzione di Bricco del Rosso (quota 498), sotto il
    quale raggiunge la provinciale Roddino Monforte in prossimità del km 1,900 per seguirla poi verso
    nord-ovest fino al centro abitato di quest'ultimo comune.
    Da Monforte d'Alba scende per una retta alla sorgente dei rio Cornaretta, discende tale corso
    d'acqua e alla confluenza segue il primo tratto del rio di Monchiero, fino a raggiungere (per Case
    Manzoni, C. Roca Nera e C. Vigliani) il confine comunale tra Monforte e Monchiero, segue verso
    nord tale confine fino a incontrare il rio Rataldo e il punto d'incontro dei confini tra i comuni di
    Novello, Monchiero e Monforte.
    Discende lungo il rio Rataldo e, raggiunta la confluenza con il rio dei Mosca, a sud-ovest di C.
    Mosca, risale quest'ultimo e alla sorgente segue il sentiero che verso nord raggiunge la strada per
    Novello in prossimità dei km 3,800 e quindi lungo questa verso est raggiunge il centro abitato.
    Da Novello, la linea di delimitazione prosegue, in direzione nord ovest, per la vicinale dei Corini, e
    all'altezza di tale località, per quella dei Tarditi che attraversa raggiungendo C. Saccati (quota 339)
    sul confine comunale tra Novello e Narzole.
    Indi segue in direzione sud-ovest il confine comunale medesimo per raggiungere la ferrovia Bra-
    Ceva e seguirla in direzione di Ceva fino al rio Rataldo.
    Appena superatolo segue verso est la strada per Via Garambo e sul proseguimento raggiunge la
    provinciale Monchiero Monforte in prossimità della strada vicinale dei Bagnaschi; percorre
    quest'ultima in direzione sud-est, attraversa il rio Monchiero e percorre nella stessa direzione la
    vicinale dei Pilo raggiungendo il confine comunale tra Monchiero e Monforte che segue verso sud
    sino a incrociare quello di Dogliani.
    Percorre in direzione ovest il confine comunale Monforte Dogliani e Monforte Roddino fino alla
    strada provinciale Monforte Roddino presso il km 4,300 circa a quota 515.
    Segue tale strada verso Roddino fino al bivio, in prossimità dei km 5, con la provinciale per
    Serralunga a quota 549, prosegue lungo quest'ultima in direzione di Serralunga sino a incontrare
    prima di C. Coccio la strada comunale per Sinio che segue verso est fino a raggiungere il confine
    comunale di Sinio in prossimità di casc. Castella.
    3
    Percorre il confine in direzione est tra Sinio e Roddino e poi Sinio-Albaretto-Torre, Sinio
    Montelupo Albese sino alla confluenza del rio Brantegna con il rio Riolo; risale il rio Riolo fino alla
    strada comunale di Brantegna che segue passando per quota 480 e raggiunge la provinciale Alba
    Murazzano a quota 506 in prossimità dei km 11.
    Da quota 506 la delimitazione prosegue in direzione nord-ovest per la strada vicinale dei Gorgassi
    raggiungendo nuovamente al km 9,5 circa la provinciale Alba-Murazzano che segue fino al confine
    comunale di Diano d'Alba.
    Prosegue successivamente verso nord-est, est e poi nord sui confini comunali tra Diano d'Alba e
    Montelupo, Diano d'Alba e Rodello, Diano d'Alba e Benevello, Alba e Benevello, Alba e
    Borgomale, Alba e Trezzo Tinella, Alba e Treiso, fino al punto in cui il confine abbandona il Senio
    d'Elvio, poco a sud di Meruzzano di C. Castellengo, dove proseguendo verso nord lungo il corso
    d'acqua raggiunge all'altezza di Meruzzano la strada per Alba percorrendola nella stessa direzione
    fino al ponte sul Senio d'Elvio all'altezza di C.dei Frati, discende quindi tale corso d'acqua fino alla
    confluenza con il fiume Tanaro.
    Risale lungo il Tanaro fino ai ponti stradale e ferroviario di Alba, prosegue in direzione nord lungo
    la strada e in località il Rondò, imbocca la strada statale n. 231 che segue fino al km 19, da dove è
    iniziata la delimitazione.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  3. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” devono essere quelle tradizionali della
    zona e comunque atte a conferire all’uva ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
  4. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
    che seguono:
  • terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle,
    umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
  • altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.
  • esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del
    versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali.
  • densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e
    del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento:
    controspalliera; sistema di potatura: Guyot) e/o comunque atti a non modificare in negativo le
    caratteristiche di qualità delle uve e del vino;
  • è vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
  1. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a
    denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” ed il titolo alcolometrico volumico minimo
    naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
    vini Resa uva tonnellate per Titolo alcolometrico volumico
    ettaro minimo naturale
    “Nebbiolo d’Alba” 9 11,50 % vol
    “Nebbiolo d’Alba” Superiore 9 12,00 % vol
    “Nebbiolo d’Alba” Spumante 11 11,00 % vol
    “Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosè 11 11,00 % vol
    La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata
    "Nebbiolo d’Alba" con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome
    tradizionale deve essere di tonnellate 8,100.
    4
    Le uve destinate alla produzione del vino "Nebbiolo d’Alba" che intendano fregiarsi della menzione
    aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare un titolo
    alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00 % vol .
    Per la versione “Superiore” con menzione aggiuntiva “Vigna” seguita dal relativo toponimo o nome
    tradizionale devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50 % vol.
    La denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” può essere accompagnata dalla
    menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto
    è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
    vino vino
    “Nebbiolo d’Alba” “Nebbiolo d’Alba” Superiore
    Anno di impianto Resa uva t/ha Tit.alc. volumico Resa uva t/ha Tit.alc. volumico
    minimo naturale minimo naturale
    terzo 4,8 12,00 % vol. 4,8 12,50 % vol.
    quarto 5,6 12,00 % vol. 5,6 12,50 % vol
    quinto 6,4 12,00 % vol. 6,4 12,50 % vol
    sesto 7,2 12,00 % vol. 7,2 12,50 % vol
    Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uva ottenuto e da destinare alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” deve essere riportato nel limite di cui sopra
    purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa
    uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
  2. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa
    inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
    produzione di cui all'art. 3.
  3. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia,
    segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
    organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
    parte degli stessi.
  4. Nell'ambito della resa massima rivendicata fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su
    proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro oppure
    riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla
    necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le
    disposizioni di cui al comma 5.
  5. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera,
    vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione anche
    temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano
    il potenziale produttivo della denominazione.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  6. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di
    origine controllata “Nebbiolo d’Alba” devono essere effettuate nella provincia di Cuneo, Asti e
    Torino.
  7. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    vini Resa uva /vino Produzione massima
    “Nebbiolo d’Alba” 70% 6.300 l/ha
    5
    “Nebbiolo d’Alba” Superiore 70% 6.300 l/ha
    “Nebbiolo d’Alba” Spumante 70% 7.700 l/ha
    “Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosè 70% 7.700 l/ha
    Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui
    al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva
    t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.
    Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha
    diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per
    tutto il prodotto.
  8. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed
    effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità secondo
    i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
  9. I periodi di invecchiamento e le date di immissione al consumo dei vini a denominazione
    controllata “Nebbiolo d’Alba” devono essere quelli di seguito indicati:
    Decorrenza
    vini Durata a decorrere dal immissione al
    invecchiamento mesi consumo
    1° novembre dell’anno 1°novembre dell’anno
    “Nebbiolo d’Alba” 12 di raccolta delle uve successivo a quello
    di raccolta uve.
    “Nebbiolo d’Alba” 18 1° novembre dell’anno 1°maggio del secondo
    Superiore ( di cui almeno 6 in di raccolta delle uve anno successivo a quello
    di raccolta uve.
    legno)
    “Nebbiolo d’Alba” 1° novembre dell’anno 1°maggio dell’anno
    Spumante 6 di raccolta delle uve successivo a quello
    di raccolta uve.
    “Nebbiolo d’Alba” 1° novembre dell’anno 1°maggio dell’anno
    Spumante Rosè 6 di raccolta delle uve successivo a quello
    di raccolta uve.
  10. Nella produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” Spumante
    e “Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosè sono consentiti sia il metodo Martinotti sia il metodo
    classico. Per entrambi i metodi occorre seguire le disposizioni di affinamento previste dalla legge
    vigente per gli spumanti.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  11. I vini a denominazione di origine controllata “Nebbiolo d’Alba” all’atto dell’immissione al
    consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Nebbiolo d’Alba”
    colore: rosso rubino tendente al granato;
    odore: fruttato e caratteristico;
    sapore: secco, vellutato ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; con menzione “vigna” 12,50 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l .
    “Nebbiolo d’Alba”Superiore:
    colore: rosso rubino tendente al granato;
    6
    odore: fruttato e caratteristico con eventuale sentore di legno;
    sapore: secco, vellutato ed armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol; con menzione “vigna” 13,00 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo : 22,0 g /l .
    “Nebbiolo d’Alba” Spumante:
    spuma: fine e persistente;
    limpidezza: brillante;
    colore: rosso rubino eventualmente tendente al granato più o meno intenso;
    odore: netto, fruttato e complesso con sentori che ricordano il lievito e la crosta di pane;
    sapore: secco, abboccato o amabile, sapido e ben strutturato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; con menzione “vigna” 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo : 17,0 g/l .
    “Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosè:
    spuma: fine e persistente;
    limpidezza: brillante;
    colore: rosato più o meno intenso;
    odore: netto, fruttato e complesso con sentori che ricordano il lievito e la crosta di pane;
    sapore: secco, abboccato o amabile, sapido e ben strutturato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol; con menzione “vigna” 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l .
  12. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio
    decreto i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’ estratto non riduttore minimo .
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  13. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo
    d’Alba” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
    disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato
    vecchio e similari.
  14. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo
    d’Alba”, è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
    privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
  15. Nella designazione e presentazione del vino "Nebbiolo d’Alba", la denominazione di origine può
    essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
  • le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
  • tale menzione figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto
    legislativo n. 61/2010;
  • coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Nebbiolo d’Alba", intendono
    accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la
    vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
  • la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la
    menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella
    denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
  • la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri di
    dimensione uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o inferiore.
    7
  1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Nebbiolo
    d’Alba", con l’esclusione degli spumanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione
    delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo
    d’Alba” e “Nebbiolo d’Alba” Superiore per la commercializzazione devono essere di forma
    tradizionale o corrispondente ad antico uso, di vetro, di capacità consentita dalle vigenti
    disposizioni di legge, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da
    200 cl .
    2.Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Nebbiolo
    d’Alba” Spumante e “Nebbiolo d’Alba” Spumante Rosè per la commercializzazione devono
    preferibilmente essere di forma tradizionale per i vini spumanti, di capacità consentita dalle vigenti
    disposizioni di legge ma comunque non inferiore a 20 cl.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    Il Nebbiolo è una delle varietà di vite che accomuna le sorti produttive delle colline alla destra ed
    alla sinistra del fiume Tanaro. Il Nebbiolo d’Alba è l’esempio tangibile di questa comune vocazione
    alla qualità, la sua zona d’origine, infatti, si estende sul territorio di 25 comuni situati su entrambe le
    sponde. Viene coltivato con il sistema di allevamento che meglio si adatta a questo vitigno in questa
    zona ovvero la spalliera che consente un’ottima attività fisiologica della vite con potatura a “guyot”
    che favorisce l’equilibrio vegeto produttivo del vitigno. la zona di produzione è caratterizzata dalla
    formazione delle rocche che va messa in relazione a quel fenomeno geologico che prende il nome di
    "cattura del Tanaro", col quale si indica il cambiamento di percorso che tale fiume subì in
    conseguenza di un movimento della crosta terrestre. Questa particolare evoluzione ha portato alla
    formazione di strati alternati di Sabbie Argille e Calcare, che possono trovarsi miscelati in maniera
    diversa tra loro a seconda delle zone. La presenza delle sabbie è determinante nei profumi e nelle
    strutture dei vini che arrivano da quest’area.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    Il Nebbiolo d’Alba è un vino rosso ottenuto dalla vinificazione del vitigno Nebbiolo in purezza.
    Viene coltivato sui versanti meglio esposti della zona al riparo dalle gelate e dai freddi di primavera
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    Negli anni si è raggiunto un ottimo equilibrio tra il vitigno, l’ambiente e la tecnica colturale dei
    viticoltori che si manifesta in un vino dai toni austeri resistente nel tempo, il colore é rosso granato,
    il profumo ricorda i sentori fruttati del lampone, del geranio, della fragolina selvatica e quelli
    speziati di cannella e di vaniglia.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
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    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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