Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELLâIPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE E DELLâIPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
âNIZZAâ
Decisione di approvazione Pubblicazione
Approvato con Regolamento di esecuzione Gazzetta ufficiale dellâUnione europea L 154 del
(UE) 2019/953 della Commissione del 22 12.06.2019
maggio 2019
Modificato con DM 15.03.2021 G.U.RI n.79 - 01.04.2021
(modifica ordinaria, ai sensi art.17 del Reg. G.U.U.E n. C/251 â 28.06.2021
UE n. 33/2019)
Articolo 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita âNizzaâ, anche con menzione riserva, è
riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata e garantita âNizzaâ devono essere ottenuti dalle uve
provenienti dai vigneti composti, nellâambito aziendale, dal vitigno Barbera al 100%.
Articolo 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita âNizzaâ
comprende lâintero territorio dei seguenti comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel
Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa
Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno,
Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.
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Articolo 4.
Norme per la viticoltura
- Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita âNizzaâ devono essere quelle tradizionali della
zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualitĂ
previste dal presente disciplinare. - In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
che seguono:
- terreni: i terreni caratterizzati da marne argilloso â sabbiose e arenarie stratificate;
- giacitura: esclusivamente collinare con esposizione da +45° a +315° gradi sessagesimali.
Sono ammesse le sommità collinari e i versanti nord compresi fra -45° e +45° sessagesimali i cui
terreni abbiano pendenze non superiori allâ8%. Sono esclusi i terreni di fondovalle; - densitĂ dâimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dellâuva e
del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000; - forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la contro
spalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone
speronato basso).
Eâ vietata ogni pratica di forzatura.
Ă consentita lâirrigazione di soccorso.
- Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita âNizzaâ ed i titoli alcolometrici volumici minimi
naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini Resa uva Titolo alcolometrico
t/ha vol. min. naturale
âNizzaâ anche con menzione riserva 7 13,00% vol.
La quantitĂ massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui allâarticolo 1 con la menzione
aggiuntiva âvignaâ seguita dal relativo toponimo o menzione tradizionale deve essere di 6,3 t per
ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione dei vini di cui allâarticolo 1 che intendano fregiarsi della
specificazione aggiuntiva âvignaâ debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di 13,50% vol.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva âvignaâ, il vigneto, di etĂ inferiore ai sette
anni, dovrĂ avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
NIZZA vigna anche con menzione Resa uva Titolo alcolometrico vol.
riserva t/ha min.naturale % Vol
al terzo anno di impianto: 3,8 13,50
al quarto anno di impianto 4,4 13,50
al quinto anno di impianto 5,0 13,50
al sesto anno di impianto 5,7 13,50
dal settimo anno di impianto in poi 6,3 13,50
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Nelle annate abbondanti i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita âNizzaâ, devono essere riportati nel limite di cui
sopra purchĂŠ la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La possibilitĂ di destinare detto esubero alla
rivendicazione dei vini di altre d.o.c. insistenti nella medesima area di produzione, ai sensi della
vigente normativa nazionale, è subordinata a specifica autorizzazione regionale, su richiesta del
Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria. - In caso di annata sfavorevole la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal
presente disciplinare anche differenziata nellâambito della zona di produzione di cui allâarticolo 3. - I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli
organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
parte degli stessi. - Nellâambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del
Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello
previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessitĂ di conseguire un miglior equilibrio di
mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5.
Norme per la vinificazione - Per i vini a d.o.c.g. âNizzaâ le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere
effettuate nellâinterno della zona di produzione di cui allâart. 3; tenuto conto delle situazioni
tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di
Cuneo - Asti- Alessandria.
Conformemente alla vigente normativa dellâUnione europea e nazionale, lâimbottigliamento o il
condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la
qualitĂ , garantire lâorigine e assicurare lâefficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti
precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato lâimbottigliamento al di fuori
dellâarea di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della
vigente normativa nazionale. - Per i vini a d.o.c.g. âNizzaâ non è consentita alcuna forma di arricchimento per lâaumento della
gradazione. - La resa massima dellâuva in vino finito non dovrĂ essere superiore a:
Vini Resa Produzione
(uva/vino) max di vino
(litri ad ettaro)
âNizzaâ anche con menzione riserva non sup. al 70% 4.900
Per lâimpiego della menzione âvignaâ, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui
al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle
rispettive rese uva in t/ha di cui allâart. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, lâeccedenza non avrĂ
diritto alla d.o.c.g. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.
3 - Nella vinificazione ed affinamento devono essere seguiti i criteri tecnici piĂš razionali ed
effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualitĂ . - I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
Vini Durata di cui in legno Decorrenza
(botti di qualsiasi dimensione)
Nizza minimo minimo dal 1° gennaio
18 mesi 6 mesi dellâanno
successivo alla
vendemmia
Nizza minimo minimo dal 1° gennaio
âvignaâ 18 mesi 6 mesi dellâanno
successivo alla
vendemmia
Nizza riserva minimo minimo dal 1° gennaio
30 mesi 12 mesi dellâanno
successivo alla
vendemmia
Nizza riserva minimo minimo dal 1° gennaio
âvignaâ 30 mesi 12 mesi dellâanno
successivo alla
vendemmia
Eâ ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato anche in contenitori
diversi dalle botti in legno, per non piĂš del 10% del totale del volume, nel corso dellâintero
invecchiamento obbligatorio. - Per le uve destinate alla produzione dei vini di cui allâart. 1, la scelta vendemmiale è consentita,
ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni âBarbera dâAstiâ,
âMonferratoâ rosso, âPiemonteâ Barbera, âPiemonteâ rosso. - Il vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita âNizzaâ di cui allâarticolo1,
possono essere riclassificati con le denominazioni âBarbera dâAsti, âMonferratoâ rosso, âPiemonte
Barberaâ e âPiemonteâ rosso, purchĂŠ corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal
relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo - I vini di cui allâarticolo 1 allâatto dellâimmissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âNizzaâ e âNizzaâ con menzione riserva
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol.;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
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estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
âNizzaâ con menzione vigna e âNizzaâ riserva con menzione vigna
colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso caratteristico, etereo;
sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,50% vol.;
aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28 g/
Articolo 7.
Etichettatura, designazione e presentazione - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
âNizzaâ è vietata lâaggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi âextraâ, âfineâ, ânaturaleâ, âsceltoâ,
âselezionatoâ, âvecchioâ, e simili. - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di
cui allâarticolo 1 la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione âvignaâ
seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale purchĂŠ:
- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella âLista positivaâ istituita dallâorganismo che detiene lo Schedario
viticolo della denominazione; - la vinificazione delle uve e lâinvecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la
menzione âvignaâ, seguita dal toponimo o nome tradizionale, sia stata riportata nella denuncia delle
uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- Nella designazione e presentazione dei vini di cui allâart. 1 è obbligatoria lâindicazione
dellâannata di produzione delle uve. - Nellâetichettatura e presentazione dei vini di cui allâart.1 è consentito lâuso dellâunitĂ geografica
piĂš ampia âPiemonteâ, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Articolo 8.
Confezionamento - Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui allâarticolo 1, per la commercializzazione
devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacitĂ consentita dalle vigenti leggi, con
lâesclusione del contenitore da litri 2. Eâ consentito inoltre lâutilizzo delle bottiglie di capacitĂ di
litri 9 e 12. - Eâ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il
consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. - Per la chiusura delle bottiglie dei vini a d.o.c.g. Nizza è previsto lâutilizzo dei dispositivi ammessi
dalla vigente normativa, con lâesclusione del tappo a corona.
Per la chiusura delle bottiglie dei vini qualificati con la menzione âvignaâ seguita dal relativo
toponimo, è consentito esclusivamente lâuso del tappo di sughero.
Articolo 9.
Legame con lâambiente
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A) Informazioni sulla zona geografica. - Fattori naturali rilevanti per il legame.
Lâarea di produzione dei vini DOCG âNizzaâ comprende 18 comuni in Provincia di Asti, limitrofi
al comune di Nizza zona tradizionale, di elezione per la coltivazione del vitigno Barbera.
Il clima di tale area si può definire di tipologia temperato-continentale: caratterizzato
prevalentemente da inverni freddi e poco piovosi (mentre non sono rare le precipitazioni nevose);
da primavere e autunni ricchi di precipitazioni; estati calde e secche, con scarse piogge di breve
durata (principalmente a carattere temporalesco).
Queste caratteristiche sono però parzialmente mitigate dalle numerose colline presenti nellâarea di
produzione delimitata denominata âNizzaâ dove, salendo di quota, le minime invernali risultano
essere meno rigide rispetto ai fondovalle, mentre lâafa e le temperature estive, grazie alla maggiore
ventilazione, sono sicuramente piĂš miti. Questa situazione climatica specifica da sempre risulta
particolarmente favorevole per la coltivazione della vite ed in particolare del vitigno Barbera.
Lâarea di produzione del vino âNizzaâ può considerarsi totalmente collinare, con pendenze delle
colline che, in questa zona della provincia di Nizza, risultano spesso molto rilevanti. La coltivazione
è concentrata prevalentemente su una fascia altimetrica compresa tra i 150 e i 350 m s.l.m., anche se
non sono da escludere alcuni vigneti posti ad altimetrie maggiori, nella fascia che va dai 350 ai 500
m s.l.m.
Per le forti pendenze e per le altitudini collinari è fondamentale quindi lâesposizione dei vigneti,
fattore che influisce sulla capacitĂ della pianta di ricevere le radiazioni solari, importante soprattutto
per il vitigno Barbera, varietĂ molto esigente in termini di luce e temperatura, cosĂŹ come un
adeguato contenimento della produzione, le cure colturali, ecc. Al fine di ottenere produzioni con
perfetti equilibri compositivi, al âNizzaâ sono infatti riservate esclusivamente le esposizioni
migliori.
I terreni dellâarea di produzione del âNizzaâ appartengono geologicamente al bacino pliocenico
astigiano, hanno origine per lo piĂš sedimentaria con formazioni prevalentemente marnoso arenacee
terziarie. Si tratta di suoli con elevato contenuto in carbonato di calcio e con sostanza organica
generalmente ridotta. Anche gli elementi nutritivi si trovano in quantitĂ contenuta, ma in equilibrio
ideale tra di loro.
In quasi tutti i terreni dellâarea di produzione del âNizzaâ la profonditĂ del suolo e la profonditĂ
utile alle radici sono elevate. Solo nella zona caratterizzata da suoli sabbioso-arenacei questa
profondità è inferiore per la prevalenza di un substrato fortemente cementato. La disponibilità di
ossigeno per le radici è generalmente buona, poichÊ la pendenze dovuta alla giacitura totalmente
collinare di queste zone, garantisce lo smaltimento delle acque anche nei terreni meno permeabili
(suoli limoso-marnosi) evitando cosi il ristagno idrico.
La combinazione di tutte queste caratteristiche pedoclimatiche specifiche dellâarea fa si che la vite,
ed in particolare il vitigno Barbera, trovi un substrato unico ed ottimale per il suo sviluppo ed
esprima le sue migliori caratteristiche qualitative nel prodotto finale. - Fattori umani rilevanti per il legame
La perfetta sinergia tra lâambiente e lâuomo nellâarea del Nizza trova la sua sintesi nellâallevamento
della vite con il tradizionale sistema a girapoggio, nella controspalliera con sistema di potatura a
Guyot e talvolta a cordone speronato, con contenimento delle rese ed una razionale gestione della
chioma che unite allâesposizione a mezzogiorno massimizzano lâespressione qualitativa dellâuva
Barbera.
Qui lâuomo ha saputo integrare una moderna e qualificata tecnica di coltivazione, di vinificazione e
di affinamento nelle botti di legno con il sapere della tradizione e con lâattenzione alle peculiaritĂ
pedoclimatiche, nel rispetto dellâambiente.
Il vitigno Barbera è la varietà di gran lunga predominante nella composizione dei vigneti della zona
di produzione del âNizzaâ. Infatti, questo storico vitigno a bacca nera è tradizionalmente molto
legato a questo territorio, risulta essere per molti viticoltori la principale, se non lâunica, fonte di
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sostentamento. Per questi motivi, il âNizzaâ è lâespressione di unâidentitĂ forte, di un binomio che
lega indissolubilmente la Barbera a questa storica area dâelezione e agli uomini che lo producono.
Proprio per questo i produttori del Nizza hanno deciso di operare una scelta ben precisa andando ad
utilizzare esclusivamente lâuva Barbera per la produzione di questo vino, rinunciando alla
possibilitĂ di aggiungere (anche se in piccole percentuali) altri vitigni che, comunque, porterebbero
a snaturare lâidentitĂ tradizionale del prodotto.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
Lâambiente geografico e pedologico dellâarea di produzione, che occupa i versanti collinari meglio
esposti con esclusione dei fondovalle, particolarmente vocato alla coltivazione del vitigno
âBarberaâ, assai esigente in radiazione solare, consente di ottenere uve e vino di elevatissimo livello
qualitativo e di chiara tipicizzazione organolettica.
Infatti, i vini âNizzaâ e âNizza riservaâ, anche con indicazione della menzione âvignaâ, risultano,
dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche, dal colore rosso rubino intenso tendente al
rosso granato con lâinvecchiamento, in particolare per la tipologia âriservaâ.
I profumi sono intensi, con accentuati sentori di frutti di sottobosco, ciliegia, prugna, di lieve spezia
e talvolta con impressioni floreali. Grazie allâaffinamento acquista complessitĂ sviluppando le note
balsamiche, di cacao, liquirizia e vaniglia in varie combinazioni a seconda delle dimensioni delle
botti, dei legni e delle tostature.
Al palato tre sono i cardini fondamentali dal cui equilibrio dipende la qualitĂ di questo vino, con le
debite differenze dovute allâannata: lâaciditĂ , tipica delle uve Barbera, che comunque si attenua
dopo lâavvenuta fermentazione malolattica e lâaffinamento; la morbidezza, che si può tradurre in
unâastringenza piĂš o meno intuibile a seconda della durata del passaggio in legno. Il corpo o
struttura nel âNizzaâ è senzâaltro pronunciato, consentendo a questi vini una lunga vita in bottiglia.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
La combinazione dei fattori ambientali e pedoclimatici descritti alla lettera A) con il fattore umano
di cui alla lettera B) divengono nella zona del âNizzaâ un substrato unico per il vitigno Barbera,
consentendone la migliore espressione e contribuendo sostanzialmente allâottenimento di vini dal
colore intenso, particolarmente ricchi di estratto e di profumi fini, adatti anche al lungo affinamento,
molto longevi.
Infatti, il comprensorio di Nizza, nucleo storico della produzione di vino Barbera in Piemonte, ha
una notevole tradizione nel campo della trasformazione, affinamento e commercializzazione del
prodotto finito. Eâ patria di alcuni tra i piĂš rinomati ânegociant elevateurâ, come si direbbe in
Francia, o ânegoziantiâ come usa in zona. Si tratta di cantine storiche come Bersano, Scarpa, Guasti,
e numerose altre, anche piĂš recenti ma non meno prestigiose. Alcune tra le piĂš antiche cantine
cooperative dâItalia sono sorte nei dintorni, ad esempio quella di Mombaruzzo, pluricentenaria. Eâ
presente unâindustria enologica che giĂ nel secolo scorso era attiva con cantine di invecchiamento â
allora si usavano solo grandi botti, di rovere di Slavonia e castagno, alle quali negli ultimi
quarantâanni si sono affiancate le barriques francesi da 225 litri ed i tonneaux â con impianti di
imbottigliamento ed un vasto mercato nazionale ed internazionale, in particolare verso la Francia
del sud colpita dalla fillossera, favorito dalla presenza della ferrovia.
Nizza Monferrato, come rileviamo da documentazione storica, è stata da sempre unâimportante sede
di mercato del vino in Piemonte.
In proposito, lâemerito prof. Dalmasso cita una lettera del 1609 scoperta dal dottor Arturo Bersano,
una delle figure chiave della trasformazione del Barbera nel novecento da vino popolare a vino
raffinato, nellâArchivio Comunale di Nizza. In essa risulta che in quellâanno vennero inviati ÂŤnel
Contado di Nizza de la Paglia appositi incaricati per assaggiare il vino di questi vigneti, e in
particolare lo vino Barbera per servizio di S.A. Serenissima e di pagargli al giusto prezzoÂť. Il che
significa che la fama del vino Barbera prodotto a Nizza ÂŤnell' AsteggianoÂť era giunta fino alla Corte
Ducale di Mantova dove non mancavano le occasioni per banchettare e per apprezzare i migliori
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vini d'Italia. Nizza ed il suo circondario, compreso tra i fiumi Tanaro, Belbo, ed il torrente Nizza,
sembra lâarea dove il vigneto di Barbera è consolidato da piĂš tempo in purezza varietale, e
probabilmente non è un caso.
Questo retroterra storico ha creato indubbiamente i presupposti per la notorietĂ del vino âNizzaâ e
per la caratterizzazione sul mercato come vino fine, di corpo, adatto ad un medio-lungo
invecchiamento per i prodotti con maggior struttura, favorendone la presenza sui mercati del
mondo.
Tuttavia il territorio del âNizzaâ, pur legato alla tradizione, ha seguito lâinnovazione tecnologica di
cantina e lâinformazione tecnica degli ultimi 25 anni, consentendo ulteriori progressi dal punto di
vista qualitativo. Tra i principali possiamo indicare:
-il contenimento delle produzioni anche attraverso la pratica del diradamento in vigneto, e la
raccolta dellâuva solo al raggiungimento del migliore equilibrio compositivo e fenolico, con
attenzione alla riduzione dellâaciditĂ fissa;
-il condizionamento termico dei locali di lavorazione e/o dei vasi vinari per meglio governare i vari
processi chimico-fisici;
-il governo della fermentazione malolattica, sia con il controllo delle temperature sia con lâinoculo
di batteri lattici appositamente selezionati, che è di fondamentale importanza per questo vino;
-il miglioramento ed il rinnovo dei vasi vinari con largo utilizzo dellâacciaio inox, che garantisce
superfici piĂš facilmente lavabili, nelle prime fasi della vinificazione, e di botti e barriques per
lâaffinamento, con diversitĂ stilistiche tra i vari produttori quanto a scelta di legni, volumi e numero
di passaggi ma sempre cercando un buon equilibrio finale.
Pertanto le peculiari caratteristiche qualitative dei vini âNizzaâ sono dovute allâinterazione
dellâambiente naturale con i fattori umani di tradizione e conoscenza nei processi di coltivazione,
vinificazione ed affinamento. In particolare i produttori hanno perseguito delle scelte altamente
qualitative per la produzione delle uve (limitate rese, segnatamente per le tipologie qualificate con
la menzione vigna) e per lâelaborazione dei vini DOCG âNizzaâ, rinunciando ad avvalersi della
pratica dellâarricchimento.
In sintesi, le peculiari caratteristiche di questa zona di produzione, unite al sapere tramandato tra
vignaioli di generazione in generazione ed allâaccurato intervento dellâuomo sia in vigneto che in
cantina, consentono al vitigno Barbera coltivato nellâareale del âNizzaâ di esprimere le sue migliori
caratteristiche nelle uve e nel vino che ne deriva.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via XX Settembre 98/G
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per lâattivitĂ regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
La SocietĂ Valoritalia è lâOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dellâarticolo 64 della Legge 238/2016 , che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente allâarticolo 19 , par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nellâarco
dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
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