Pantelleria Doc

Documento
Regione

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste
UFFICIO PQA I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE
CONTROLLATA "PANTELLERIA"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.P.R. 11.08.1971 G.U. 239 - 22.09.1971
Modificato con D.M. 11.08.1992 G.U. 195 - 20.08.1992
Modificato con D.M. 27.09.2000 G.U. 234 - 06.10.2000
Modificato con D.M. 07.10.2011 G.U. 242 - 17.10.2011
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 28.10.2013 Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 26.08.2024 G.U. 205 - 02.09.2024
(modifica ordinaria ai sensi dell’art. Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
17 del Reg. UE n. 33/2019) G.U.U.E - C/2024/7285 del 06.12.2024
Articolo 1
Denominazioni e vini
La Denominazione d'Origine Controllata "Pantelleria" è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

  • Moscato di Pantelleria;
  • Passito di Pantelleria;
  • Pantelleria-Moscato spumante;
  • Pantelleria-Moscato dorato;
  • Pantelleria-Moscato liquoroso;
  • Pantelleria- Passito liquoroso;
  • Pantelleria-Zibibbo dolce;
  • Pantelleria- Bianco, anche Frizzante.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini di cui al precedente Art.1 devono essere ottenuti esclusivamente con uve del vitigno Zibibbo.
    Per il solo tipo Bianco, anche Frizzante, possono concorrere alla produzione uve provenienti dai
    vigneti composti, nell'ambito aziendale, oltre che dal vitigno Zibibbo, da uno o più vitigni a bacca
    bianca idonei alla coltivazione nella regione Sicilia in misura non superiore al 15%.
    1
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di provenienza delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione d'Origine Controllata
    ""Pantelleria" comprende l’intero territorio dell’isola di Pantelleria, in provincia di Trapani.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'Art.1
    devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di
    qualità.
    Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2.000 in
    coltura specializzata.
    I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona e comunque
    atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
    La Regione Sicilia può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la
    gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' consentita l'irrigazione di soccorso.
    La produzione massima di uva per ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono
    rispettare i seguenti parametri.
    Vino Produzione uva Titolo alcolometrico volumico
    t/ettaro naturale minimo % vol.
    "Moscato di Pantelleria"
    10 12
    "Passito di Pantelleria"
    10 12
    "Pantelleria" Moscato liquoroso
    10 12
    "Pantelleria" Moscato spumante
    10 10
    "Pantelleria" Moscato dorato
    10 13
    "Pantelleria" Passito liquoroso
    10 12
    "Pantelleria" Zibibbo dolce
    10 10
    "Pantelleria" Bianco e Frizzante
    10 11
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla
    superficie effettivamente impegnata dalla vite.
    Alle rispettive rese di cui sopra, dovranno essere riportate, anche in annate eccezionalmente
    favorevoli, purchè la produzione non superi del 20% i limiti suddetti. Qualora venga superato anche
    tale ultimo limite, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione d'Origine Controllata.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
    Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'appassimento delle uve e l'alcolizzazione dei tipi
    liquorosi, devono essere effettuate nell'isola di Pantelleria.
    2
    Le operazioni di spumantizzazione e frizzantatura devono essere effettuate all'interno del territorio
    amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia.
    L'imbottigliamento dei vini "Moscato di Pantelleria" e "Passito di Pantelleria" deve avvenire
    all'interno della zona di vinificazione.
    Conformemente alla pertinente normativa dell’Unione europea, l’imbottigliamento o il
    condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la
    qualità e la reputazione, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia
    dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di
    fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali ai sensi dell’art. 35
    comma 4 della Legge n.238 del 12 dicembre 2016.
    Pertanto in deroga, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la
    Regione Sicilia, può consentire l'imbottigliamento dei vini anzidetti anche al di fuori della zona sopra
    indicata, purché gli interessati che ne fanno domanda abbiano stabilimenti situati all'interno del
    territorio amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia e dimostrino di avere eseguito
    l'imbottigliamento di tali vini da almeno 3 anni prima dell'entrata in vigore del disciplinare di
    produzione di cui al decreto 27 settembre 2000, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 234 del 6 ottobre

L'ammissione a tale deroga è comunicata all’organismo di controllo competente per territorio.
L'imbottigliamento dei vini "Pantelleria" Moscato liquoroso, Moscato spumante, Moscato dorato,
Passito liquoroso, Zibibbo dolce e Bianco, anche Frizzante, deve avvenire all'interno del territorio
amministrativo della Regione Autonoma della Sicilia.
Qualora le uve di uno stesso vigneto vengano utilizzate per la produzione di tipi diversi previsti
dall'Art.1 devono essere rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate
separatamente ad una data tipologia sia per le rimanenti uve destinate ad altra tipologia.
Le diverse tipologie previste dall'Art.1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie
e nazionali in materia.
In particolare la tipologia Moscato dorato deve osservare le seguenti condizioni di produzione:

  • essere stato elaborato direttamente dai produttori viticoli a partire dalle loro vendemmie;
  • provenire da vigneti entrati in produzione da più di tre anni alla data del 1° settembre di ogni anno;
  • derivare da mosti con un contenuto minimo naturale iniziale in zucchero di 250 gr. per litro,
    eventualmente ottenuto con adeguato appassimento delle uve con uno dei metodi ammessi dalla
    relativa normativa in vigore;
  • essere ottenuto, senza altro arricchimento, mediante addizione di alcol vinico corrispondente in alcol
    puro al 5% minimo del volume dei mosti elaborati ed al massimo alla minore delle seguenti
    proporzioni: 10% del volume dei mosti elaborati o 40% del tenore alcolico volumico totale del
    prodotto finito rappresentato dalla somma del tenore in alcol svolto con l'equivalente del tenore in
    alcol potenziale, calcolato sulla base dell'1% volumico di alcol puro per 17,5 gr. di zucchero residuo
    per litro;
  • avere un titolo alcolometrico complessivo minimo del 21,5% con un minimo del 15,5% svolto ed
    una ricchezza zuccherina minima di 100 gr. per litro;
  • essere stato aggiunto obbligatoriamente dell'alcol vinico in una o al massimo due volte nella cantina
    del produttore.
    Il vino <<Moscato di Pantelleria>> deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve fresche.
    Il vino <<Passito di Pantelleria >> deve provenire da uve sottoposte in tutto o in parte, sulla pianta o
    dopo la raccolta, ad appassimento al sole.
    E' consentita la protezione delle uve da eventuali intemperie. Per tali vini è escluso qualsiasi
    arricchimento del mosto o del vino, tranne l’eventuale aggiunta, anche dopo il 30 novembre di ogni
    3
    anno di uva appassita al sole con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.
    Il vino <<Pantelleria Moscato liquoroso>> deve essere ottenuto dalla fermentazione di mosto da uve
    fresche.
    Il vino <<Pantelleria passito liquoroso>> deve essere ottenuto da uve sottoposte in tutto o in parte ad
    appassimento naturale o in ambiente condizionato.
    Per l'ottenimento di tali vini deve essere escluso qualsiasi arricchimento tranne l'aggiunta obbligatoria
    di alcol di origine viticola da effettuarsi durante o dopo la fermentazione e per il Passito liquoroso
    l'eventuale aggiunta di uva passa con una concentrazione massima in zuccheri del 60%.
    Nella vinificazione delle uve sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a
    conferire ai vini derivati le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento è consentito, per i tipi non
    espressamente esclusi dal presente disciplinare, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e
    nazionali, ferme restando le rese vino-ettaro di cui a questo stesso disciplinare.
    La resa massima dell'uva fresca in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dopo ogni
    eventuale pratica enologica, salvo l'aggiunta obbligatoria di alcole di origine viticola per i tipi ove è
    prevista, devono essere rispettivamente i seguenti:
    Vino Resa uva Litri vino/ettaro
    fresca/vino %
    "Moscato di Pantelleria"
    60 6.000
    "Passito di Pantelleria"
    40 4.000
    "Pantelleria" Moscato liquoroso
    70 7000
    "Pantelleria" Moscato spumante
    70 7.000
    "Pantelleria" Moscato dorato
    50 5.000
    "Pantelleria" Passito liquoroso
    55 5500
    "Pantelleria" Zibibbo dolce
    70 7.000
    "Pantelleria" Bianco e Frizzante
    70 7.000
    Qualora la resa uva fresca/vino superi i rispettivi limiti di cui sopra, di non oltre il 5%, l'eccedenza
    non ha diritto alla Denominazione d'Origine Controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla
    Denominazione d'Origine Controllata per tutta la partita.
    Il vino "Passito di Pantelleria" non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio dell'anno
    successivo alla vendemmia.
    Il tipo <<Pantelleria>> Passito liquoroso non può essere immesso al consumo prima del 1° febbraio
    dell'anno successivo alla vendemmia.
    Per i vini con la menzione tradizionale <<Passito>> è consentito un periodo di fermentazione e
    rifermentazione delle uve fino al 30 Giugno successivo all’anno di produzione delle uve.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini di cui all'Art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti
    caratteristiche:
    "Moscato di Pantelleria"
    colore: giallo talvolta tendente all'ambra;
    sapore: dolce, aromatico di moscato;
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    odore: caratteristico, fragrante, di moscato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno l'11,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    acidità volatile massima: 25 meq/l;
    estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
    "Passito di Pantelleria"
    colore: giallo dorato, tendente all'ambra;
    sapore: dolce, aromatico, gradevole;
    odore: fragrante, caratteristico di moscato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol di cui almeno il 14,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    acidità volatile massima: 30 meq/l;
    estratto non riduttore minimo: 31,0 g/l.
    "Pantelleria" Moscato liquoroso
    colore: giallo più o meno intenso;
    sapore: aromatico di moscato;
    odore: caratteristico di moscato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00% vol di cui almeno il 15,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 3,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    "Pantelleria" Moscato spumante
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino più o meno intenso;
    sapore: dolce, tipico di moscato;
    odore: caratteristico di moscato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui almeno il 6,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    "Pantelleria" Moscato dorato
    colore: giallo dorato più o meno intenso;
    sapore: caratteristico di moscato;
    odore: gradevole, aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,50% vol di cui almeno il 15,50% vol svolto;
    acidità totale minima: 3,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    "Pantelleria" Passito liquoroso
    colore: giallo dorato più o meno intenso talvolta tendente all'ambra;
    sapore: dolce, vellutato;
    odore: intenso, caratteristico di moscato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 22,00% vol di cui almeno il 15,00% vol svolto;
    acidità totale minima: 3,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
    "Pantelleria" Zibibbo dolce
    colore: giallo dorato più o meno intenso;
    sapore: caratteristico di moscato;
    odore: gradevole, aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00% vol di cui ancora da svolgere non meno di un
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    terzo degli zuccheri riduttori totali;
    pressione CO2: fino a 1,7 Bar;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    "Pantelleria" Bianco, anche Frizzante
    colore: paglierino più o meno intenso;
    sapore: armonico, più o meno morbido, talvolta frizzante;
    odore: gradevole, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    Articolo 7
    Etichettatura, designazione e presentazione
    Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'Art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
    qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine",
    "scelto", "selezionato", "classico", "riserva" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
    facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non
    idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    Sono consentite altresì le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali pertinenti
    ai vini di cui all'Art.1.
    Nell’etichettatura della tipologia “Moscato di Pantelleria” il nome del vitigno deve obbligatoriamente
    precedere la denominazione “Pantelleria”, unitamente alla preposizione “di”.
    Nell’etichettatura della tipologia “Passito di Pantelleria” il nome della menzione tradizionale
    “Passito” deve obbligatoriamente precedere la denominazione “Pantelleria”, unitamente alla
    preposizione “di”.
    Nell’etichettatura delle altre tipologie dei vini “Pantelleria”, le relative menzioni “Moscato
    liquoroso”, “Moscato spumante”, “Moscato dorato”, “Passito liquoroso”, “Zibibbo dolce”,
    “Bianco” e “Bianco Frizzante”, devono essere riportate in etichetta al di sotto della denominazione
    “Pantelleria” e della relativa espressione “Denominazione di Origine Controllata” o
    “Denominazione di Origine Protetta” ” e devono essere riportate al di sopra del nome geografico
    più ampio “Sicilia”.
    Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura
    in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la Denominazione d'Origine
    dei vini "Pantelleria".
    Nell'etichettatura del vino <<Passito di Pantelleria>> è consentito riportare in etichetta "vino ottenuto
    da uve appassite al sole".
    Nell'etichettatura e presentazione del vino <<Pantelleria Bianco>> è consentito riportare in etichetta
    il termine “Zibibbo” al di sotto della denominazione “Pantelleria” e della relativa espressione
    “Denominazione di Origine Controllata” o “Denominazione di Origine Protetta”.
    Nell'etichettatura di tutte le tipologie dei vini di cui all'art.1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata
    di produzione delle uve.
    Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è consentito l’uso del nome geografico più
    ampio Sicilia, ai sensi dell’art. 29, comma 6 della legge 238 del 12 dicembre 2016 e dall’art. 7, comma
    4 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata “Sicilia”.
    Il nome geografico più ampio Sicilia, se indicato, deve seguire la denominazione Pantelleria ed essere
    riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale “denominazione di origine controllata”
    oppure dell'espressione dell'Unione europea “denominazione di origine protetta”, nel rispetto di
    quanto previsto nei precedenti commi e secondo la successione di seguito indicata:
  • Pantelleria
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  • Denominazione di origine controllata (oppure l'acronimo DOC o D.O.C.)
  • Sicilia.
    I caratteri del nome Sicilia devono avere un'altezza inferiore, e comunque non superiore a tre
    millimetri di altezza, a quella dei caratteri che compongono la denominazione Pantelleria e devono
    avere lo stesso font (tipo di carattere), stile grafico, spaziatura, evidenza, colore e intensità
    colorimetrica e tutte le indicazioni elencate nel periodo precedente devono figurare su uno sfondo
    uniforme.
    Articolo 8
    Confezionamento
    I vini "Moscato di Pantelleria", "Passito di Pantelleria", "Pantelleria" Moscato liquoroso, "Pantelleria"
    Moscato dorato e "Pantelleria" Passito liquoroso debbono essere immessi al consumo esclusivamente
    in contenitori di vetro, tappati con sughero o altro materiale consentito, ad esclusione dei tappi
    metallici, delle seguenti capacità: 0,375, 0,500, 0,750, 1,000 e 1,500 litri.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    L’isola di Pantelleria ha origine vulcanica con suoli del tipo Litosuoli, Regosuoli o suoli bruni andici.
    Le precipitazioni medie annue di 409 mm e temperature medie mensili comprese tra 11,7 e 25,6 °C.
    La siccità è causata dall’assenza di piogge in estate per 5 mesi ed è aggravata da venti continui, che
    vengono registrati mediamente 338 gg/anno.
    Vista la conformità dell’isola il clima è suddiviso in tre strati bioclimatici: la costa fa parte della fascia
    inframediterranea e arriva a 200 m s.l.m.; gran parte dell’isola ricade nella fascia termomediterranea;
    mentre la sommità della montagna fa parte della fascia mesomediterranea.
    La ventosità dell’isola, spesso impetuosa e distruttiva, ha verosimilmente consigliato i primi arcaici
    viticoltori a mettere al riparo la pianta della vite dalle folate, collocandola in una conca scavata nel
    suolo di terra lavica. Così adagiati, i tralci si abbracciano e i grappoli guadagnano prossimità
    all’humus vulcanico. Ne risulta peraltro custodito, anzi amplificato il calore topico, che consente agli
    acini di fare ancor più arrossare la propria superficie esterna e di arricchire la concentrazione
    zuccherina della polpa.
    L’attuale paesaggio pantesco si presenta caratterizzato da persistenti e suggestive colture tradizionali
    di vite principalmente su terrazzamenti. Da questo particolare tipo di vigneto, situato a questa
    latitudine e ubicato in tale habitat vulcanico, nascono autentici prodotti del sole (Pantelleria è proprio
    al centro della sun belt).
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    Il vitigno Zibibbo sull’isola di Pantelleria secondo alcuni autori, risale alla dominazione Araba (835
    d.c.) tratto dal Capo Zebib in Africa dal quale discenderebbe il nome. Altro possibile etimo è la parola
    araba “Zaibib” che significa “uva essiccata”.
    I vini a denominazione d'origine di quest'isola sono merito di una agricoltura ancora eroica: basta
    considerare che, nelle suddette terrazze delimitate dai muretti in pietra lavica, le pratiche di
    coltivazione sono ancora tutte manuali.
    E' la stessa tipologia umana del contadino pantesco che va considerata come una razza in via di
    prossima scomparsa. E, dunque, come una specie da proteggere: e ciò per il suo legame indissolubile
    con le secolari tradizioni vitivinicole pantesche.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono
    quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata;
    7
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
    impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
    superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la
    razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta
    e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare. Quella del vigneto
    ad alberello è una consuetudine secolare e comunque molto antica. Essa ha preso piede nell’isola, alla
    stessa stregua di ciò che accade per gli esseri viventi che adattano il proprio organismo, la propria
    stessa conformazione (e talora perfino il temperamento) alle condizioni climatiche del luogo in cui si
    trovano;
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
    e più dettagliatamente descritte all'art. 5 del presente disciplinare.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto esclusivamente attribuibili
    all'ambiente geografico.
    I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico,
    caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara
    individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    Tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio
    gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, tipici
    dei vitigni di partenza.
    In particolare, le uve, opportunamente appassite e sofficemente pigiate, fanno scaturire un mosto di
    una impareggiabile dolcezza naturale che ha un'ardua fermentazione: il risultato ha una pienezza,
    solarità e profumo ineguagliabili, un gusto caldo e morbido che ricorda persistentemente l'aroma
    primario tipico dell'uva Zibibbo.
    Tutto ciò è essenzialmente riconducibile ai sopra descritti fattori climatici e naturali.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
    alla lettera B).
    Gli strumenti a cui si deve la sopravvivenza della coltivazione del vigneto ad alberello sono costituiti
    certamente e quasi solamente dalla zappa. Ma anche l’aratro trainato dal caratteristico asino pantesco
    (anch’esso minacciato di estinzione) idoneo a scalare le impervie pendenze di quest’isola scoscesa.
    Quanto agli artefatti, in nessun altro luogo al mondo si possono rinvenire altrettanti inconfondibili
    vigneti a terrazzamenti, ognuno dei quali è delimitato da muretti a secco di pietra lavica: chi si
    peritasse di misurarli, scoprirebbe che nell’insieme si estendono per oltre 7.000 chilometri!
    Del pari unici ed inimitabili crediamo siano gli innumerevoli “giardini arabi” (costruzioni circolari
    scoperchiate, per dare rifugio anche ad una sola pianta di agrume) spesso incastonati negli stessi
    vigneti e diffusi in tutte le contrade dell’isola.
    L'orografia per la maggior parte collinare dell'areale di produzione e l'esposizione favorevole dei
    vigneti, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso e con un suolo
    naturalmente sgrondante delle acque reflue, particolarmente vocato alla coltivazione della vite.
    Anche il clima dell'areale di produzione, caratterizzato dalla temperatura costantemente al di sopra
    dello zero termico anche nel periodo invernale; periodi caldo-asciutti per almeno 5 mesi all'anno
    (maggio-settembre) con concentrazione delle piogge nei mesi autunnali ed invernali sono tutte
    caratteristiche che si confanno ad una viticoltura di qualità.
    L’interazione causale dei fattori pedo-climatici, storici, le tecniche produttive e la capacità
    imprenditoriale rende così possibile produrre un vino di grande interesse nelle sue varie tipologie, la
    cui rinomanza e reputazione sono consolidate, che lo rende così unico al mondo.
    8
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Istituto Regionale Vini e Oli
    Viale della Libertà n° 66
    90143 - Palermo
    Telefono 091 6278111
    Fax 091 347870;
    e-mail irvv@vitevino.it
    L'Istituto Regionale della Vite e del Vino è l’Autorità pubblica designata dal Ministero dell’agricoltura, della
    sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP,
    mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera
    produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2°
    capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
    Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del
    30.10.2018 e modificato con DM 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15.03.2022).
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