Pentro di Isernia Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“PENTRO DI ISERNIA” O “PENTRO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.P.R. 17.05.1983 G.U. 26 – 26.01.1984
Modificato con D.M. 22.11.2011 G.U. 284 – 06.12.2011
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 18.06.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(modifica ordinaria ai sensi Reg. UE G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3,
lett. b) e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Articolo 1
Denominazione dei vini

  1. La Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” è riservata ai vini
    bianco, rosso, rosso riserva e rosato che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
    presente disciplinare di produzione.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” devono essere
    ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
    ampelografia:
    “Pentro di Isernia” o “Pentro” bianco:
  • Falanghina 80%;
  • Trebbiano toscano dal 15% al 20%;
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  • possono altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Molise, fino ad un
    massimo del 5%.
    “Pentro di Isernia” o “Pentro” rosso e rosato:
  • Montepulciano: dal 75% al 80%;
  • Tintilia: dal 20% al 25%;
  • possono altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione
    Molise, fino ad un massimo del 5%.
  1. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono restare iscritti allo schedario viticolo della
    Denominazione di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” anche i vigneti già iscritti allo
    schedario viticolo per la corrispondente DOC di cui al D.P.R. del 17 maggio 1983, purché adeguino
    la base ampelografica entro 10 anni a decorrere dal 1° agosto 2014.
    Articolo 3
    Zona di produzione
  2. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
    Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” comprende, in provincia di Isernia, i comuni di: Agnone,
    Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli a Volturno, Fornelli, Isernia, Longano, Macchia
    d’Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli,
    Sant’Agapito, Venafro.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  3. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di
    produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche.
    Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari ubicati su terreni con buona
    esposizione e di altitudine non superiore a 600 metri s.l.m.
  4. I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli
    generalmente usati, con esclusione dei sistemi espansi su tetto orizzontale, e comunque atti a non
    modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
    3.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
    minima naturale per la produzione dei vini di cui all’art. 1 sono le seguenti:
    Produzione massima Titolo alcolom. volumico
    (t/ha) naturale minimo (% vol)
    “Pentro di Isernia” bianco 9 10,50
    “Pentro di Isernia” rosso 11 11,00
    “Pentro di Isernia” rosso riserva 11 12,50
    “Pentro di Isernia” rosato 11 11,00
    Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate
    alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
    3.2. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata
    attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% il
    limite medesimo.
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    La Regione Molise, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le
    organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione
    all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di
    produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  5. Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e affinamento in bottiglia debbono essere
    effettuate all’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3. È tuttavia consentito che le
    operazioni di cui sopra siano effettuate nell’intero territorio amministrativo della provincia di
    Isernia.
  6. La resa massima dell’uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
    Resa uva/vino Produzione massima
    (%) (hl/ha)
    “Pentro di Isernia” bianco 65 55,8
    “Pentro di Isernia” rosso 70 77
    “Pentro di Isernia” rosso riserva 70 77
    “Pentro di Isernia” rosato 65 71,5
    Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati l’eccedenza non avrà diritto alla
    denominazione di origine controllata, oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine
    per tutta la partita.
  7. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento della seguente durata, a
    decorrere dal 1° novembre dell’anno di vendemmia:
    durata
    “Pentro di Isernia” rosso 1 anno, di cui almeno 6 mesi in recipienti di rovere;
    “Pentro di Isernia” rosso riserva 4 anni, di cui almeno 2 anni in recipienti di rovere.
    I recipienti di legno possono essere di qualsiasi capacità.
    È ammessa la colmatura con uguale vino dell’annata conservato in altri recipienti, per non oltre il
    6% del volume totale nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.
    Le date dell’inizio e della fine del periodo di invecchiamento in contenitori di legno, devono essere
    documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.
  8. La tipologia di vino “Pentro di Isernia” rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di
    affinamento in bottiglia immediatamente successivo al prescritto periodo di invecchiamento
    obbligatorio di almeno 6 mesi.
    Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentate con relative annotazioni sui registri
    di cantina.
  9. Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito
    indicata:
    “Pentro di Isernia” rosso: dal 1° novembre dell’anno successivo all’anno di vendemmia;
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    “Pentro di Isernia” rosso riserva: dal 1° maggio, del 4° anno successivo all’anno di vendemmia.
    Articolo 6
    Caratteristiche al Consumo
  10. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Pentro di Isernia” o “Pentro” bianco:
  • colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;
  • odore: delicato, caratteristico, più o meno profumato;
  • sapore: asciutto, intenso, piuttosto fresco e armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 6 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
    “Pentro di Isernia” o “Pentro” rosso:
  • colore: rosso rubino più o meno intenso;
  • odore: gradevole, caratteristico;
  • sapore: asciutto, armonico, vellutato e lievemente tannico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
    “Pentro di Isernia” o “Pentro” rosso riserva:
  • colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi violacei;
  • odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
  • sapore: asciutto, armonico, morbido, caratteristico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
  • acidità totale minima: 5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
    “Pentro di Isernia” o “Pentro” rosato:
  • colore: rosa più o meno intenso;
  • odore: delicato, gradevole, caratteristico;
  • sapore: asciutto, armonico, lievemente fruttato, fresco;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 6 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
    È in facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio
    decreto, il limite minimo dell'estratto non riduttore minimo e dell'acidità totale.
    Articolo 7
    Etichettatura e presentazione
  1. Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietato l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
    diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”,
    “fine”, “scelto”, “selezionato” “vecchio” e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che
    facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non
    idonei a trarre in inganno l’acquirente.
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  2. Nella etichettatura dei vini di cui all’art. 1 l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
    obbligatoria.
    Articolo 8
    Confezionamento
    1.1. Ad esclusione della tipologia rosso riserva, per il confezionamento del vino a Denominazione
    di Origine Controllata “Pentro di Isernia” o “Pentro” possono essere usati anche contenitori
    alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
    racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido non inferiore a due litri.
    1.2. I recipienti in vetro devono avere una capacità massima di 5 litri. Ai soli fini promozionali, è
    consentita la messa in commercio di formati speciali, in vetro, con capacità superiori ai 5 litri e con
    tappo di sughero raso bocca.
  3. È consentito l’uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente con l’esclusione
    dei tappi a corona.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazione sulla zona geografica
    Fattori naturali rilevanti per il legame.
    la Regione Molise ha una estensione di 4.438 Kmq con un territorio prevalentemente montano,
    55,3 % di Montagna e 44,7 % di collina, la peculiarità dei terreni a livello morfologico è
    caratterizzata da un susseguirsi di rilievi dalle sommità strette ed allungate di forma convessa e
    più raramente subpianeggiante, separate da profonde valli dai versanti complessi.
    Questi versanti possono essere interessati da intensi processi erosivi talvolta di tipo calanchivio
    e franoso.
    Il substrato è costituito dalle formazioni marnoso calcaree del Paleogene e da formazioni
    arenacee e marnoso – arenacee del Miocene.
    Essendo l’orografia del Molise non particolarmente tormentata, la temperatura media annua
    varia tra 13,5 e 14,8° C, mentre le precipitazioni medie annue sono comprese tra mm 696,8 e
    1067 mm.
    La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteristiche tipicamente mediterranei
    concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno con una distribuzione abbastanza
    uniforme sul territorio.
    Nell’area molisana affiorano terreni con età e caratteristiche litologiche differenti (Bestini T.
    1983):
  • rocce calcaree e calcaree-dolomitiche stratificate e/o massive di piattaforma, di età
    triassico-cretacica, rappresentate dai rilievi massicci del matese e delle mainarde; la
    morfologia appare con forme aspree e pendii acclivi incisi da profondi solchi vallivi;
  • formazioni calcareo-marnose-selciose di età cretacico-oligocenica e complessi flyscioidi
    miocenici a costituzione prevalente arenaceo-marnosa e argillo-marnosa. Tali terreni
    affiorano in un’ampia fascia, delimitata dai rilievi del Matese e delle Mainarde, che si
    estende verso NE sino alle medie valli del Trigno e del Biferno. Il settore Sud orientale, di
    questa fascia , individuabile nelle aree di Campobasso e di Riccia, è costituita da rilievi per
    lo più arenaceo marnosi. Nel settore ricadente nelle aree di Frosolone, Chiauci i rilievi sono
    di natura calcareo-marnoso-selciose affiancati a formazioni marnoso-calcaree o marnoso-
    argilloso-arenacee come le aree di Forlì del Sannio, Roccasicura, Agnone;
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  • il complesso alloctono delle “ArgilleVaricolori” affiora in gran parte del territorio molisano
    centrale, nella media e alta valle del Trigno e del Biferno tra Larino e Campobasso. E’
    conosciuto anche con il termine di “complesso sifilide”, “caotico”, “indifferenziato”; la
    struttura caotica di questi terreni è dovuta al miscuglio disordinato e variamente colorato di
    argille scagliose di origine tettonica. Tale complesso rappresenta il substrato sul quale
    poggiano le formazioni flyscioidi mioceniche calcareo marnose, arenaceo-marnose e
    marnoso-argillose di età miocenica. I terreni flyscioidi miocenici costituiscono gran parte
    dei rilievi che si estendono dai Monti Frentani sino al Matese;
  • sedimenti argillosi e sabbioso-conglomeratici del Plio-Pleistocene affiorano in una fascia
    parallela alla linea di costa e che segue l’allineamento Montenero di Bisaccia-Guglionesi-
    Ururi. I dati di campagna e quelli relativi ai pozzi evidenziano che questi terreni si ritrovano
    a contatto tettonico con la formazione di “Argille Varicolori” e si sono deposti mentre nel
    bacino arrivavano coltri del complesso alloctono. Un ulteriore elemento identificativo sul
    terreno del passaggio tra i sedimenti plio-pleistocenici con le restanti formazioni è dovuto
    alla presenza di rocce evaporitiche quali i gessi (bassa Valle del Trigno, Montenero di
    Bisaccia, Guglionesi);
  • depositi alluvionali recenti ed attuali e terrazzi alluvionali antichi si rinvengono nei
    fondovalle dei principali fiumi Trigno, Biferno e Fortore e dei loro affluenti in prossimità
    della foce;
  • depositi di origine fluvio-lacustre e palustre, intercalati a depositi alluvionali e conoidi sono
    presenti nelle depressioni di origine tettonica sottese ai rilievi calcareo-dolomitici e calcarei
    marnoso-selciosi (piana di Boiano-Sepino, piana di Venafro-Roccaravindola, conca di
    Isernia).
    Sulla base della orografia, della densità di drenaggio e del substrato geolitologico l’area di
    coltivazione del “Pentro” la individuiamo nei due sistemi di:
    Sistema di paesaggio di colline, con suoli ben drenati, profondi, tessitura fine, calcarei e
    pietrosità;
    sistema di paesaggio pedemontano, morfologicamente caratterizzato da una serie di conoidi
    coalescenti originate dai corsi d’acqua provenienti dai rilievi circostanti e da depositi
    alluvionali dei fiumi.
    Il colore chiaro e/o scuro presente negli orizzonti superficiali dei suoli, indice di proprietà
    favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica, regolamenta lo
    sviluppo e la vigoria delle piante e dei germogli.
    I terreni coltivati a vigneti per al produzione dei vini “Pentro” devono avere un’altitudine non
    inferiore ai 200 m.l.m, nell’ambito della zona geografica delimitata, nei comuni individuati
    della provincia di Isernia, situati tra il medio e alto Molise.
    Fattori umani rilevanti per il legame
    La storia e la civiltà agricola del Molise hanno tra le proprie singolarità, per riconosciuta e
    rinsaldata tradizione, i fattori umani legati al territorio agrario che hanno contribuito a produrre
    uve, con specifiche caratteristiche, per ottenere vini di alta qualità.
    La nostra viticoltura, conosciuta ai tempi dei Greci con un vino denominato Paetrutianum e
    Plinio parla di un famoso vino prodotto da una vite chiamata pumula, enunciando parole di
    elogio per quelli della zona di Isernia, si è consolidata nel medioevo all’ombra del castello
    feudale, che con il placet del “Signore” era possibile coltivare la vite e poche altre colture per i
    vassalli e il fabbisogno delle famiglie dei coloni.
    L’intero territorio regionale è cosparso di testimonianze che documentano la presenza della vite
    e la illustre qualità dei vini ottenuti. Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio
    scientifico sulla produzione dei vini prodotti in Molise dalle varietà presenti e coltivate
    risalgono agli scritti di Raffaele Pepe.
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    L’incidenza dei fattori umani, nel corso del tempo, è particolarmente imputata alla regolare
    determinazione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che fanno parte integrante del presente
    disciplinare di produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: La produzione dei vini della DOP “Pentro” deve provenire
    da uve dei seguenti vitigni tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata:
    Montepulciano dal 75% al 80%;
    Tintilia dal 20% al 25%.
    Falanghina 80%;
    Trebbiano toscano dal 15% al 20%;
    Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca
    bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Molise e presenti nei vigneti fino
    ad un massimo del 5%.
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura,
    anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali della zona di produzione, comunque atti
    a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini e di contenere le rese di produzione
    entro i limiti fissati dal disciplinare.
  • le pratiche relative alla vinificazione, compreso l’invecchiamento sono quelle
    tradizionalmente consolidate, per la vinificazione delle uve, in rosso, in rosato e bianco,
    provenienti dal vitigni indicati, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Esse
    vanno effettuate nell’ambito della zona di produzione, di cui all’articolo 3.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista
    particolareggiato ed organolettico, proprietà certe e specifiche proprie, descritte all’articolo 6,
    che ne permettono una manifesta individuazione e caratterizzazione legata all’ambiente
    geografico.
    In particolare i vini a Denominazione di Origine “Pentro” presentano caratteristiche chimico-
    fisiche, bilanciate in tutte le tipologie, con buona alcolicità, elevata concentrazione fenolica,
    evidenti percepibili sia all’olfatto che al retrolfatto. In particolare tutti i vini presentano un
    modesto tenore di acidità, dovuto alla naturale diminuzione dell’acidità delle uve, a giusta
    maturazione.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Gli aspetti ambientali ed agronomici e le precise entità biologiche, considerate dagli
    imprenditori agricoli, hanno consentito, nel corso degli anni, il raggiungimento di:
  • una corretta tecnica colturale;
  • la scelta ed il perfezionamento di idonei sesti e sistemi di allevamento;
  • l’individuazione delle migliori aree vocate per la coltivazione della vite, al fine
    dell’esaltazione delle caratteristiche organolettiche delle diverse varietà di uva e dei vini da
    esse ottenuti, per colore, struttura, grado alcolico e complessità.
    L’adozione delle forme di allevamento a filare consente alle uve una maturazione graduale e
    completa.
    La storicità della vitivinicoltura della regione, dal medioevo fino ai giorni nostri, testimoniata
    da importanti documenti, è la sostanziale prova della stretta relazione ed influenza reciproca
    esistente tra i fattori umani, la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini “Molisani”, tant’è
    che essa ha favorito la permanenza e/o l’insediamento degli agricoltori nelle aziende e sul
    territorio.
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    Ovvero è la dimostrazione di come l’intervento dell’uomo nel territorio abbia, nel corso dei
    secoli, conservato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e delle pratiche enologiche,
    che nel tempo sono state perfezionate ed affinate, grazie all’evidente progresso scientifico e
    tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini odierni. Numerosi campi sperimentali sono stati
    realizzati, nel corso degli anni, per analizzare nuove tecniche di coltivazioni, per i vitigni iscritti
    alla DOC “PENTRO”, controllati dai tecnici dell’ERSAM. Infatti, i viticoltori hanno dato e
    danno molto credito alle innovazioni tecnologiche, ritenendo importante l’ausilio dei ricercatori
    di settore, al fine di migliorare la produzione e la qualità dei vini. Ciò è provato dal fatto che le
    novità tecnico – colturali, in particolare la razionalizzazione delle tecniche di potatura, che
    risultano essere un lavoro d’intelligenza e che nessuna macchina potrà mai rigorosamente fare,
    hanno trovato molto spazio nella viticoltura contemporanea.
    Il viticoltore Molisano ha sperimentato che il segreto della produzione dei vini DOC,
    “PENTRO” sta nelle mani e le forbici del potatore, il quale, tenendo sotto controllo il carico di
    gemme, regola anche i principi fisiologici espressi dal “Bilancio energetico azoto –
    carboidrati”.
    La Denominazione di Origine Controllata dei vini «Pentro» o «Pentro di Isernia», è stata
    riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica il 18 maggio 1983, pubblicato sulla
    G.U. del 26/01/1984 n. 26 e modificato con Decreto del 22/11/2011 pubblicato sulla GU n. 284
    del 6/12/2011, supplemento ordinario n. 252.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e indirizzo: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Isernia.
    c.so Risorgimento, 302.
    Telefono 0865 455214 mail: controllo: camera.commercio@is.camcom.it
    Telefono 0874471245/ 0874471272 mail: controllo.vini@cb.camcom.it
    La Camera di Commercio di Campobasso è l’Autorità pubblica autorizzata dal Ministero delle
    politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che
    effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
    all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i
    prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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