Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“PERGOLA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 11.07.2005 G.U. 170 - 23.07.2005
Modificato con DM 07.06.2011 G.U. 143 - 22.06.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Pergola» è riservata ai vini che rispondono alle
caratteristiche ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:
«Pergola» Aleatico anche nelle tipologie superiore, riserva, spumante, passito;
«Pergola» rosato anche nella tipologia frizzante;
«Pergola» rosato o rosé spumante;
«Pergola» rosso anche nelle tipologie novello, superiore, riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono essere ottenuti da uve provenienti
da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Pergola» Aleatico: Aleatico per non meno dell'85%;
possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Marche,
fino ad un massimo del 15%.
«Pergola» rosato o rosé: Aleatico per non meno del 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del
40%, idonei alla coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di
vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del
presente disciplinare.
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«Pergola» rosso: Aleatico per non meno del 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca nera, fino ad un massimo del
40%, idonei alla coltivazione per la Regione Marche, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di
vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del
presente disciplinare.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» devono
essere prodotte nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratte Rosa, Frontone,
Serra Sant'Abbondio, San Lorenzo in Campo (tutti in provincia di Pesaro e Urbino).
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1,
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini
derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati ad una altimetria non inferiore ai
150 metri e non superiore ai 600 metri s.l.m. ed aventi una adeguata sistemazione idraulico-agraria.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura ammessi sono il
cordone speronato e il Guyot semplice o doppio e le loro varianti (cordone libero e archetto
toscano).
È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.
I vigneti impiantati successivamente alla entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere
una densità di almeno 2.200 ceppi per ettaro.
La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata ammessa per i vini di
cui all'art. 1, non può superare:
10 tonn/Ha per i vini «Pergola» Aleatico;
9 tonn/Ha per i vini «Pergola» Aleatico superiore;
12 tonn/Ha per i vini «Pergola» rosso;
10 tonn/Ha per i vini «Pergola» rosso superiore;
12 tonn/Ha per i vini «Pergola» rosato.
Fermo restando i limiti sopra indicati la produzione di uva per ettaro di vigneto in coltura
promiscua, rispetto a quella specializzata, deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate purché
la produzione totale non superi del 20% i limiti medesimi. Tale esubero non ha diritto alla
denominazione di origine controllata «Pergola».
Qualora detto limite venga superato, l'intero quantitativo di vino, ottenuto dalla partita interessata,
decade dal diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
La Regione Marche, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto
delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire limiti massimi di produzione di uva per
ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonché consentire, nel rispetto delle norme
vigenti, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore a quello stabilito dal presente
disciplinare, dandone, in ambo i casi, immediata comunicazione al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
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nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola», di cui all'art. 1, devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol per il «Pergola» Aleatico anche nelle tipologie riserva e passito;
11,00% vol per il «Pergola» Aleatico superiore;
9,00% vol per il «Pergola» Aleatico spumante;
10,50% vol per il «Pergola» rosato;
9,00% vol per il «Pergola» rosato frizzante;
9,00% vol per il «Pergola» rosato o rosé spumante;
10,50% vol per il «Pergola» rosso anche nelle tipologie novello e riserva;
11,00% vol per il «Pergola» rosso superiore.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento, appassimento e di imbottigliamento
sono consentite esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.
Per la tipologia spumante, le operazioni di vinificazione, spumantizzazione ed imbottigliamento del
prodotto spumantizzato potranno essere effettuate anche al di fuori della zona di produzione di cui
all'art. 3 sempre che siano effettuate all'interno del territorio della Regione Marche.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la
reputazione; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno
effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste
autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo
n. 61/2010.
La resa massima dell'uva in vino, all'atto dell'immissione al consumo non deve essere superiore al:
70% per i vini «Pergola» Aleatico anche nelle tipologie superiore, riserva, spumante,
40% per i vini «Pergola» Aleatico passito;
70% per i vini «Pergola» rosato anche nella tipologia frizzante;
70% per i vini «Pergola» rosato o rosé spumante;
70% per i vini «Pergola» rosso anche nelle tipologie novello, superiore, riserva.
Qualora la resa uva/vino superi detti limiti con una eccedenza fino al 5%, tale eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata «Pergola».
Le partite di detti vini la cui resa superi di oltre il 5% i predetti limiti decadono nella loro interezza
dalla denominazione di origine controllata «Pergola».
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola» sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
È consentito l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da uve dei vigneti iscritti alla
denominazione «Pergola» o mosto concentrato rettificato.
Per le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola» Aleatico passito, il tradizionale metodo di
vinificazione prevede:
- l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può
essere ammostata non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, è previsto per l'appassimento la
possibilità di utilizzare locali idonei dove può essere controllata sia la temperatura che l'umidità'; - l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee ed è ammessa una parziale
disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al 26%; - la conservazione e l'invecchiamento possono avvenire in recipienti di legno della capacità massima
di litri 500, ovvero in recipienti di acciaio inox, terracotta, cemento vetrificato o vetro;
3 - l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello
della raccolta delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola», di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Pergola» Aleatico:
colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato con note violacee;
odore: intenso, caratteristico floreale;
sapore: da secco a dolce, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pergola» Aleatico superiore:
colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato intenso;
odore: intenso, caratteristico floreale, etereo;
sapore: pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pergola» Aleatico riserva:
colore: da rosso rubino con eventuali riflessi violacei a granato intenso;
odore: intenso, caratteristico, etereo;
sapore: pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pergola» Aleatico spumante:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rosso rubino con eventuali riflessi violacei;
odore: caratteristico floreale;
sapore: da dosaggio zero a dolce, caratteristico, pieno, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pergola» Aleatico passito:
colore: da rosa tenue a rosso chiaro o granato tendente all'aranciato con l'affinamento;
odore: intenso, etereo;
sapore: da secco a dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
acidità volatile massima: 30 meq;
limite massimo di anidride solforosa totale: 350 mg/l.
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«Pergola» rosato:
colore: rosato vivace;
odore: floreale fruttato;
sapore: fresco, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pergola» rosé o rosato spumante:
spuma: persistente a grana fine;
colore: rosato vivace;
odore: floreale, fruttato;
sapore: da dosaggio zero a dolce, pieno, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pergola» rosato frizzante:
spuma: fine, evanescente;
colore: rosato vivace;
odore: floreale, fruttato;
sapore: da secco a dolce, fresco vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo:18,0 g/l.
«Pergola» rosso:
colore: da rosso rubino a granato;
odore: intenso caratteristico;
sapore: pieno ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pergola» rosso riserva:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore: intenso caratteristico etereo;
sapore: pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pergola» rosso superiore:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore: intenso caratteristico etereo;
sapore: pieno ed armonico ben strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pergola» rosso novello:
colore: rosso rubino;
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odore: floreale;
sapore: armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Pergola» Aleatico e «Pergola» rosso, possono avere
diritto alla menzione «riserva» se sottoposti ad invecchiamento di almeno 24 mesi dei quali 2 di
affinamento in bottiglia. L'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, con l'esclusione del vino novello,
nel sapore dei vini di cui sopra si potrà rilevare sentore di legno.
È facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio
decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi specificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e
similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Articolo 8
Confezionamento
Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola», ad esclusione
delle tipologie del terzo comma, sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento
consoni ai caratteri dei vini di pregio con la capacità di litri 0,187 - 0,250 - 0,375 - 0,500 - 0,750 -
1,500 - 3,000 e con chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 - 0,250 - 0,375 - 0,500 e da 0,750 è ammessa la
chiusura con tappo a vite.
Per le tipologie spumante e frizzante sono ammesse tutte le bottiglie aventi forma e capacità
consentite dalle norme vigenti e per le quali dovranno utilizzarsi sistemi di chiusura a norma di
legge.
È obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte le tipologie di vino a denominazione di
origine controllata «Pergola» ad eccezione della tipologia spumante e frizzante.
Articolo 9
Legame con l’ambiente
A) Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
Pergola, cittadina in Provincia di Pesaro, è posta a ridosso della catena montuosa appenninica e fa
parte del territorio regionale di Media ed Alta Collina (MAC)
Area interna delimitata, per la denominazione, nel territorio di 5 Comuni tutti compresi nella
Provincia di Pesaro Urbino.
L’area è percorsa dal fiume Cesano e dista circa Km 30 dal mare. Essa si sviluppa nella parte
valliva del percorso del fiume che ha in Pergola il suo centro abitato di riferimento economico e
sociale.
La parte iniziale del percorso del fiume e della delimitazione raggiunge un’altezza di mt 1702
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s.l.m..
L’altezza media è di 260 mt s.l.m. ed i vigneti sono presenti in tutta l’area ed a tutte le altezze
comprese da mt 100 fino ai mt.1. 600 s.l.m. con una accentuazione tra mt 200 e mt 500
s.l.m..Geologicamente nell’area pedemontana prevalgono rocce calcarenitico-pelitiche e marnoso-
calcaree.
La valle è occupata da depositi alluvionali, con prevalenza di terrazzi soprattutto ghiaiosi ed
interessati da copertura fine e alluvionale proveniente dai versanti collinari e montani prossimi.
Il clima appartiene al Piano fitoclimatico “Alto collinare” ed è caratterizzato da piovosità medie
superiori a 7-800 mm annui e temperature medie inferiori ai 14 °C.
Le classi di pendenza dell’area delimitata sono concentrate per il 70 % tra il 5 ed il 40%.
Il percorso del fiume Cesano, per la parte che attraversa la delimitazione, è verso nord per cui le
formazioni collinari che formano la parte del relativo bacino sono esposte verso est ed ovest per
l’80%.
Fattori umani rilevanti per il legame
Città fondata dagli Eugubini attorno al 1220, fu contesa dai Malatesta di Rimini e poi distrutta nel
1455 da Francesco Sforza.
Già il nome Pergola riconduce ad un pergolato viticolo ed il vitigno “Pergola” è giunto dalle colline
umbre, dove già si trovava, probabilmente arrivato dalla vicina Toscana.
Lo scorrere dei secoli ha permesso la selezione di una “vernaccia rossa di Pergola”, come riporta la
documentazione storica del 1600.
Ai nostri tempi, nel xx secolo a memoria d’uomo, si parla di un vino locale chiamato “Vernaccia di
Pergola” che i documenti storici riportano al 1520.
La vite giunse nel territorio in quanto portata da un nobile eugubino a Grifoleto, località inclusa nel
territorio delimitato, nell’anno 1200.
Nel 1500 un discendente della proprietà di cui sopra, agricoltore, curò la diffusione del vitigno,
intuendone pregi e qualità, e ne curò la sua diffusione nell’areale.
Con l’arrivo della fillossera nell’area il vitigno ha conosciuto il suo completo declino. Il suo
ripristino è trascurato anche quando avviene, all’inizio del 1900, l’avvio della nuova viticoltura su
piede americano.
Un primo serio studio del vitigno è opera di un Accademico Agrario di Pesaro, Giuseppe Mamiani,
che effettuò nel 1833 uno studio comparato tra i vitigni autoctoni pesaresi con quelli della Toscana
individuando una “Vernaccia nera” e un “Aleatico” ai quali si può ricondurre, per recenti ricerche
ampelografiche, la “Vernaccia di Pegola”.
Nel 1875 ”l’Esposizione agraria regionale” svoltasi in Ferrara, vede la partecipazione di viticoltori
con bottiglie di “Vernaccia”, sia pura che tagliata, con la dicitura “vino di lusso”.
Nel Trattato di Ampelografia di N. Marzotto del 1925, sui vitigni più pregiati per la provincia di
Pesaro cita le uve nere “Vernaccia nera, Vernaccia, Aleatico e San Gioveto. Oggi, sulla base di
ricerche scientifiche, è stato sciolto qualsiasi dubbio sulla identificazione del vitigno che non può
essere considerato una varietà a se stante ma un clone del vitigno Aleatico. Questo vitigno ha
trovato, a suo tempo, un’area elettiva di coltivazione nel territorio del Comune di Pergola e nei
Comuni limitrofi per produrre il vino “Vernaccia di Pergola”.
Da pochi decenni, con l’impianto di nuovi vigneti, il vitigno riprende il suo ruolo per l’opera di
illuminati viticoltori.
La prima difficoltà si è manifestata con la mancata disponibilità del materiale di propagazione che è
stato recuperato da antichi vitigni presenti su viti maritate all’acero nel territorio del già citato
Grifoleto. e su viti presenti nel chiostro di un convento di Pergola.
L’attività vivaistica ha fatto il resto.
Recuperata la base ampelografica e sostenuti dalla secolare tradizione produttiva che ancora
riproduce nelle campagne l’alberata marchigiana (vite maritata all’acero), che per la Vernaccia
sembra desse i migliori risultati, oggi sostituita dall’allevamento a controspalliera con potatura
lunga a doppio archetto dei moderni vigneti, ne è conseguita la scelta di procedere al
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riconoscimento della denominazione.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
Rosso rubino brillante con riflessi di porpora. Questa uva dona al vino grande complessità
aromatica, sia all’olfatto che al gusto che si esprime con note che vanno dallo speziato ai sentori
floreali come rosa e viola passite ed evoca essenze dei frutti rossi del sottobosco. Il gusto è pieno
ed armonico, ben equilibrato. Grazie ai suoi tannini dolci lascia in bocca sensazioni di morbidezza e
rotondità.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B)
Il vitigno predilige terreni silicei, calcarei, di collina, sassosi, ben esposti ma non molto fertili. Si
adatta a diversi sistemi di allevamento, preferendo quelli poco espansi e potatura corta. Produce un
vino denso di profumi. Ciò è quanto il vitigno riesce ad esprimere in un territorio pedemontano e
collinare riparato dai venti di mare, favorito dalla luminosità del sole per la sua esposizione e,
pertanto, particolarmente vocato per la vite.
I viticoltori, prima per soddisfare l’autosufficienza alimentare, hanno piantato viti ovunque e le
hanno allevate nelle forme atte più alla quantità e poi alla qualità. Sorse così quella viticoltura
promiscua di piano e di collina ove la mezzadria ha attivato le sistemazioni arboree, ora in declino,
venendosi così a modificare il paesaggio legato al lavoro delle passate generazioni.
Con tali cambiamenti nel territorio regionale sono cambiate le varietà ma le varietà ricche di
tradizione e di credito, come la Vernaccia di Pergola, hanno prevalso sul cambiamento e
sull’abbandono per ritornare a nuovo interesse e nuova attenzione nella formazione del reddito
agricolo e soddisfazione alimentare.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e indirizzo:
Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
Via Piave, 24 – 00187 Roma
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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