Pinerolese Doc

Documento
Regione

Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
UFFICIO PQA I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "PINEROLESE"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 12.09.1996 GURI 227 - 27.09.1996
Modificato con DM 17.02.1997 GURI 61 - 14.03.1997
Modificato con DM 30.11.2011 GURI 295 - 20.12.2011
Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 13.11.2014 GURI 275 – 26.11.2014
(modifica ordinaria ai sensi Reg. UE Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
lett. b) e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori GURI n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUUE n. C 225 del
05.07.2019)
Modificato con DM 19.04.2024 GURI 101 - 02.05.2024
(modifica ordinaria ai sensi Reg. UE Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3,
lett. b) e comma 4)
Rettificato con DM 23.05.2024 Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(modifica ordinaria ai sensi Reg. UE G.U.U.E. C /2024/5178 del 22.08.2024
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“PINEROLESE”
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata “Pinerolese” è riservata ai seguenti vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione:
“Pinerolese” rosso;
“Pinerolese” rosato;
1
“Pinerolese” Barbera;
“Pinerolese” Barbera Superiore;
“Pinerolese” Bonarda;
“Pinerolese” Freisa;
“Pinerolese” Dolcetto;
“Pinerolese” Doux d'Henry;
“Pinerolese” Ramie;
“Pinerolese” Nebbiolo;
“Pinerolese” Malvasia;
“Pinerolese” Bian ver.
Articolo 2
Base ampelografia
La denominazione di origine controllata “Pinerolese”, è riservata ai vini rossi e rosati ottenuti
da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera, Bonarda, Nebbiolo, Chatus da soli o congiuntamente minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla
coltivazione per la regione Piemonte fino ad un massimo del 50%.
La denominazione di origine controllata “Pinerolese” seguita da una delle specificazioni di cui
appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, rispettivamente, la
seguente composizione:
Barbera: per almeno l’85% Barbera; per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca
di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;
Bonarda: per almeno l’85% Bonarda Piemontese, per il complessivo rimanente possono concorrere i
vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;
Freisa: per almeno l’85% Freisa, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di
colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;
Dolcetto: per almeno l’85% Dolcetto, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca
di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;
Doux d'Henry: per almeno l’85% Doux d'Henry, per il complessivo rimanente possono concorrere i
vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione per la regione Piemonte.
Nebbiolo: per almeno il 90% Nebbiolo, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a
bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Piemonte;
Malvasia: Malvasia Moscata e Malvasia di Candia Aromatica, da soli o congiuntamente, per almeno
l’85%; per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo idonei alla
coltivazione per la Regione Piemonte;
Bian ver: per almeno l’85% Bian Ver, per il complessivo rimanente possono concorrere i vitigni a bacca
di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Piemonte
La tipologia “Pinerolese” Ramie è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti aventi nell’ambito aziendale limitatamente ai vigneti ricadenti nella tipologia “Pinerolese” Ramie
la seguente composizione:
Avanà Avarengo, Chatus, Becuet, congiuntamente minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici da
soli o congiuntamente per un massimo del 40% idonei alla coltivazione per la regione Piemonte.
.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve

  1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini di cui all'articolo 1, con l’esclusione delle
    tipologie Pinerolese Nebbiolo e Pinerolese Ramie le cui zone di produzione sono riportate ai punti 2) e
  2. del presente articolo, comprende l'intero territorio dei comuni appresso indicati:
    Provincia di Torino:
    Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour,
    Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco,
    Pinasca, Pinerolo, Perosa Argentina, Pomaretto, Porte, Perrero, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, San
    Germano Ghisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Villar Pellice, Villar
    Perosa.
    Provincia di Cuneo:
    Bagnolo, Barge.
  3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la
    denominazione di origine “Pinerolese” accompagnata dalla menzione tradizionale Ramiè comprende
    l'intero territorio dei comuni di: Pomaretto, Perosa Argentina.
  4. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la
    denominazione di origine “Pinerolese” Nebbiolo, comprende il territorio dei Comuni appresso indicati.
    Provincia di Torino:
    Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour (limitatamente al territorio della Rocca), Pinerolo,
    Pomaretto, Prarostino, San Secondo di Pinerolo; in una fascia altimetrica compresa fra i 350 mt s.l.m e
    i 650 mt s.l.m;
    Provincia di Cuneo:
    Bagnolo, Barge; in una fascia altimetrica compresa fra i 300 mt s.l.m e i 550 mt s.l.m.
  5. Fanno parte dello schedario viticolo del vino a D.O.C. “Pinerolese” tipologie rosso e rosato i vigneti
    iscritti allo schedario viticolo dei vini a D.O.C. “Pinerolese” Barbera, “Pinerolese” Freisa, “Pinerolese”
    Dolcetto, “Pinerolese” Bonarda, “Pinerolese” Doux d'Henry, “Pinerolese” Ramìe e “Pinerolese”
    Nebbiolo.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
    all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire
    alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
    Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o
    pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati.
    I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
    generalmente usati e, comunque, atti a non modificare negativamente la qualità delle uve.
    I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi
    ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000.
    È vietata ogni pratica di forzatura. Onde tener conto dell’autosterilità del vitigno Doux d'Henry,
    ai fini del computo di superficie iscritta allo schedario viticolo, sarà considerata la superficie
    corrispondente alla effettiva presenza del vitigno stesso, nell'ambito della superficie vitata aziendale di
    riferimento.
    Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini
    di cui all'articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla
    vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
    Titolo
    Resa uva alcolometrico
    Vini t/ha vol. naturale min.
    %vol.
    “Pinerolese” rosso 9 11,50
    “Pinerolese” rosato 9 11,00
    “Pinerolese” Barbera 8 12,00
    “Pinerolese” Barbera superiore 7 13,00
    “Pinerolese” Bonarda 8 11,50
    “Pinerolese” Freisa 8 11,50
    “Pinerolese” Dolcetto 8 11,50
    “Pinerolese” Doux d'Henry 7 10,50
    “Pinerolese” Ramie 7,5 11,50
    “Pinerolese” Nebbiolo 8 12,50
    “Pinerolese” Malvasia 9 11,00
    “Pinerolese” Bian ver 9 11,00
    Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata “Pinerolese” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché
    la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
    quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata
    per tutta la partita.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
    Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle province di Asti,
    Alessandria, Cuneo e Torino.
    La zona di imbottigliamento ricade nell'intero territorio del Piemonte.
    Conformemente all’articolo 4.2 del Reg. (UE) n. 2019/33, l’imbottigliamento o il
    condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità
    o la reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
    Conformemente all’articolo 4.2 del Reg. (UE) n. 2019/33, a salvaguardia dei diritti precostituiti
    dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione
    delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 35, comma 3 e 4
    della legge n.238/2016.
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le
    proprie peculiari caratteristiche.
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
    Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto
    alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
    I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento appresso indicato:
    Pinerolese Nebbiolo: 12 mesi di invecchiamento, calcolati a partire dal 1° novembre dell’anno di
    vendemmia, di cui almeno 6 in contenitori di legno.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Pinerolese” rosso:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore: intenso, caratteristico, complesso;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
    acidità' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    “Pinerolese” rosato:
    colore: rosato o rubino chiaro;
    odore: delicato, gradevole, vinoso;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    “Pinerolese” Barbera:
    colore: rosso rubino carico;
    odore: vinoso, intenso;
    sapore: secco, fresco, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    “Pinerolese” Barbera Superiore:
    colore: rosso rubino carico;
    odore: complesso intenso;
    sapore: secco, di struttura caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    “Pinerolese” Bonarda:
    colore: rosso rubino;
    odore: vinoso caratteristico e intenso;
    sapore: morbido e fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Pinerolese” Freisa:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: caratteristico vinoso e intenso;
    sapore: fresco, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;
    “Pinerolese” Dolcetto:
    colore: rosso rubino con riflessi violacei;
    odore: delicato e vinoso;
    sapore: secco, morbido e fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Pinerolese” Doux d'Henry:
    colore: rosato più o meno intenso;
    odore: fresco, fruttato e gradevole;
    sapore: morbido, armonioso, talvolta abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore: 17,0 g/l.
    “Pinerolese” Ramìe:
    colore: rosso più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fresco, delicato;
    sapore: asciutto, armonioso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %vol;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    “Pinerolese” Nebbiolo:
    colore: rosso rubino talvolta tendente al granato;
    odore: fine e caratteristico;
    sapore: secco, delicato armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
    “Pinerolese” Malvasia:
    colore: paglierino più o meno intenso
    odore: caratteristico, talvolta intenso;
    sapore: da secco ad abboccato, aromatico, fresco, talvolta vivace.
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    “Pinerolese” Bian Ver:
    colore: giallo paglierino talvolta con sfumature verdoline;
    odore: fruttato, talvolta con note erbacee;
    sapore: da secco ad abboccato, armonico, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, l’odore ed il sapore dei vini può
    evidenziare lieve sentore di legno.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi
    gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore (fatta eccezione per la tipologia “Barbera Superiore”),
    selezionato, riserva, vecchio e similari.
    È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
    privati, purché' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il compratore.
    Per i vini di cui all'articolo 1 la designazione “Pinerolese”, dovrà essere immediatamente
    seguita la dicitura “denominazione di origine controllata” la quale dovrà precedere immediatamente in
    etichetta la specificazione relativa al vitigno.
    Per i vini di cui all'articolo1 la specificazione del vitigno o altra specificazione dovrà essere
    riportata in etichetta con caratteri di uguale colore e dimensioni inferiori o uguali a quelli utilizzati per
    indicare la D.O.C. “Pinerolese”.
    Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Pinerolese”
    è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
    Per le denominazioni, Pinerolese Barbera, Pinerolese Barbera Superiore, Pinerolese Nebbiolo,
    Pinerolese Doux d’Henry, Pinerolese Ramìe, Pinerolese Malvasia e Pinerolese Bian Ver il
    confezionamento dovrà avvenire esclusivamente in bottiglie di vetro, di forma e colore tradizionale,
    nelle capacità consentita dalle vigenti leggi, con l’esclusione del contenitore da litri due.
    I vini “Pinerolese” Rosso e “Pinerolese” Rosato di cui all'articolo 1 possono essere confezionati
    nei contenitori previsti dalla normativa vigente, ivi compresi i contenitori alternativi al vetro nelle
    capacità consentite dalla norma.
    Per la chiusura delle bottiglie dei vini è previsto l’utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente
    normativa, con esclusione del tappo a corona per le tipologie “Pinerolese” Barbera, “Pinerolese” Barbera
    Superiore, “Pinerolese” Nebbiolo e “Pinerolese” Ramie.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    La zona del Pinerolese, dal nome del comune principale, Pinerolo in provincia di Torino, ai piedi delle
    Alpi Cozie e allo sbocco in pianura della Val Chisone, è una terra che risente fortemente delle condizioni
    climatiche dettate dalla vicinanza con le montagne. Già nel 1200, secondo le testimonianze dell'epoca,
    la zona era ricca di vigneti quali il nebbiolo ed il pregiato doux d'Henry così chiamato in onore di Enrico
    IV. Tra i vitigni più diffusi erano, ed in parte sono tuttora il Plassa, l'Avarengo, il Doux d'Henry e
    l'Avanà. I vigneti se posizionati nelle zone di forte pendenza sono spesso terrazzati. La forma di
    allevamento più utilizzata il gouyot. Già nel 1800 il “Doux d’Henry”nero veniva considerato un ottimo
    vitigno per la vinificazione ma per questo scopo è stato utilizzato poco in purezza, preferendosi la
    miscelazione con altre varietà della zona o, addirittura la sua commercializzazione come uva da tavola
    in virtù dei grappoli piuttosto lassi che nelle buone annate raggiungono dimensioni rilevanti con acini
    grandi caratterizzati da una buona serbevolezza. Risulta difficile dare una spiegazione per un nome tanto
    originale; lo si vorrebbe far risalire al nome del Re di Francia Enrico IV che, come riportano testi storici,
    durante una permanenza sul territorio pedemontano all’inizio del 1600 per la firma di un trattato con
    Carlo Emanuele I di savoia, ebbe occasione di degustare un vino amabile che lo entusiasmò: da questo
    episodio deriverebbe il nome di “dolce d’Enrico”.
    In questi ultimi anni lo si vinifica in purezza ottenendo così un vino dal colore rosato intenso e dal
    profumo fresco, fruttato e dal sapore piacevole, rotondo.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribui-
    bili all'ambiente geografico
    Il Pinerolese è un territorio di antica tradizione vitivinicola; la sua ampia base ampelografica e le
    condizioni ambientali caratteristiche di una viticoltura di montagna permettono l'ottenimento di una
    gamma di vini con carattere spiccato, freschi ed eleganti.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
    Vino rosso.
    La viticoltura e l’enologia hanno profonde radici storiche nelle Valli della zona del Pinerolese dove
    troviamo vigneti prevalentemente nelle zone collinari, ma anche ad altitudini significative. Dopo un
    lungo periodo di abbandono la viticoltura è oggi tra le attività agricole più dinamiche pur rimanendo un
    tipo di coltivazione “eroica” che però annovera sempre di più appassionati e ricercatori, alla scoperta dei
    vigneti autoctoni e alle produzioni limitate e ricercate come quelle ottenute dal Ramìe, nella zona di
    Pomaretto, il Doux d’Henry o l’Avanà, il Becuet o lo Chatus.
    Vino bianco.
    La zona del Pinerolese, dal nome del comune principale, Pinerolo in provincia di Torino, ai piedi delle
    Alpi Cozie e allo sbocco in pianura della Val Chisone, è una terra che risente fortemente delle condizioni
    climatiche dettate dalla vicinanza con le montagne. È noto che le aree pedemontane con climi più freschi
    e con un’ottima esposizione alla luce solare siano potenzialmente più vocate per la produzione di vini
    bianchi, a seguito della maggiore persistenza dell’acidità, della mineralità e degli aromi primari in
    vigneto.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo:
    Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.
    Via XX Settembre, 98/G - 00187 Roma.
    Tel.: +3906-45437975
    Mail: info@valoritalia.it
    La Società Valoritalia S.r.l. è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della
    sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
    verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
    par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018, modificato con DM 3 marzo 2022, pubblicato nella GU n. 62 del 15 marzo 2022.