Pomino Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“POMINO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 25.02.1983 GU 262 - 23.09.1983
Modificato con DM 07.02.2005 GU 40 - 18.02.2005
Modificato con DM 12.06.2006 GU 147 - 27.06.2006
Modificato con DM 08.11.2010 GU 269 - 17.11.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf – Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
(Denominazione e vini)
1.1 La denominazione di origine controllata “Pomino” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, Rosso, Bianco riserva, Rosso riserva, Bianco Vendemmia tardiva, Rosso Vendemmia
tardiva, Vin Santo, Vin Santo Occhio di Pernice, Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon,
Spumante Bianco e Rosato, Spumante Bianco e Rosato riserva.
Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 I vini di cui all’articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Pomino” Bianco, “Pomino” Bianco riserva, “Pomino” Bianco Vendemmia tardiva:
Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla
coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.
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“Pomino” Vin santo:
Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay e Trebbiano da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla
coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.
“Pomino” Rosso, “Pomino” Rosso riserva, “Pomino” Rosso vendemmia tardiva, “Pomino” Vin
Santo Occhio di Pernice:
Sangiovese minimo: 50%; Pinot Nero e Merlot da soli o congiuntamente fino ad un massimo del
50%.
Possono concorrere alla produzione delle sopra citate tipologie le uve delle varietà di vitigni a frutto
rosso idonei alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, per un massimo del 25% del totale
delle viti.
“Pomino” Chardonnay:
Chardonnay minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei
alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del
15% del totale delle viti.
“Pomino” Sauvignon:
Sauvignon minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto bianco idonei
alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del
del 15% del totale delle viti.
“Pomino” Pinot Nero:
Pinot Nero minimo: 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei
alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del
15% del totale delle viti.
“Pomino” Merlot:
Merlot minimo: 85%,
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve delle varietà di vitigni a frutto rosso idonei
alla coltivazione nell’ambito della Regione Toscana, da soli o congiuntamente per un massimo del
15% del totale delle viti.
“Pomino” Spumante bianco e rosato (anche riserva):
Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri vitigni a frutto bianco idonei alla
coltivazione nell’ambito della Regione Toscana per un massimo del 30 % del totale delle viti.
2.2 I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, come sopra richiamato, sono quelli
iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con Decreto Ministeriale
7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°242 del 14 ottobre 2004, e successivi
aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
3.1La zona di produzione delle uve della DOC dei vini «Pomino» comprende in provincia di Firenze
parte del territorio del comune di Rufina.
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Tale zona è così delimitata: partendo da Rugiano (quota 472) il limite segue verso sud la strada che
attraversa La Fornace e successivamente, piegando verso ovest, Castiglioni .
Prosegue poi, sempre verso sud, lungo la strada in uscita ed allorchè questa piega verso est, la segue
per breve tratto per discendere poi lungo l'affluente dei T. Rufina fino a raggiungere questo corso
d’acqua in prossimità della quota 202.
Segue quindi il T. Rufina in direzione sud-est risalendolo ed al momento che il corso d’acqua
identifica il confine del comune di Rufina prosegue lungo questi nella stessa direzione fino in
prossimità dei km 13,400 sulla s.s. n. 70 da dove prosegue verso nord-est sempre sul confine di
Rufina ed all’incrocio con quello della provincia di Firenze lo percorre verso nord fino in prossimità
della quota 1012 da dove, sempre lungo il confine di Rufina, prosegue verso ovest e nord-ovest fino
all’altezza di Rugiano che raggiunge seguendo la strada verso ovest, chiudendo in tal modo la
delimitazione.
Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Condizioni naturali dell’ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Pomino» devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche
caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine
di cui trattasi.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui
terreni, situati ad una altitudine non superiore a m. 650 per il tipo rosso e a m. 800 per il tipo bianco,
poggiano su substrati arenacei e marnosi.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
4.2 Densità d’impianto.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 4.000 ceppi ad ettaro in coltura
specializzata.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati tradizionalmente nella
zona .
La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione
dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4 Sistemi di potatura.
La potatura in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta.
4.5 Irrigazione, forzatura.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione come pratica di soccorso.
4.6 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
La produzione massima di uva ammessa per tutte le tipologie, ad esclusione della tipologia spumante,
è di 9 t./ha; tale produzione non può comunque superare i 4 kg/ceppo per i vecchi impianti ed i 2,3
kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la tipologia “Spumante” è di 15 t./ha; tale produzione
non può comunque superare i 3,7 kg/ceppo per gli impianti con densità di almeno 4.000 ceppi ad
ettaro.
In annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata “Pomino” devono essere riportati nei limiti di cui sopra
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purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla
superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa è:
I e II anno vegetativo 0
III anno vegetativo 50% della produzione prevista
IV anno vegetativo 80% della produzione prevista
V anno vegetativo 100% della produzione prevista
4.7 Titolo alcolometrico naturale minimo
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di
9,00% vol per la tipologia spumante, 10,00% vol per tutte le tipologie provenienti da uve bianche e
11,00% vol per tutte le tipologie provenienti da uve rosse.
Le uve destinate alla produzione delle tipologie “spumante con la menzione “Riserva” devono
assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 10,00% vol.
Le uve destinate alla produzione delle tipologie “bianco” e “rosso con la menzione “Riserva” devono
assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, l’arricchimento del grado
alcolico, l’appassimento delle uve e la spumantizzazione, devono essere effettuate all’interno della
provincia di Firenze.
L’imbottigliamento di tutte le tipologie dei vini a DOC “Pomino” deve avvenire all’interno della
provincia di Firenze; le eventuali dolcificazioni e l’eventuale affinamento in bottiglia devono
avvenire nel luogo di imbottigliamento.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n.607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve
aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità e la reputazione del
Pomino.
5.2 Correzioni
E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’articolo 1 nei limiti stabiliti dalle norme
comunitarie e nazionali.
5.3 Elaborazione
Le diverse tipologie previste dall’articolo 1 devono essere elaborate in conformità alle norme
comunitarie e nazionali.
Per le tipologie Bianco Vendemmia Tardiva e Rosso Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito
un appassimento sulla pianta tale da presentare alla raccolta un titolo alcolometrico naturale minimo
non inferiore a 12,00% vol.
Nella elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata “Pomino” devono essere
osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con
scuotimento e sboccatura; l’aggiunta dello sciroppo di dosaggio è consentita nel rispetto delle
condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
Le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente
scelte e fatte appassire sulla pianta o in locali idonei.
E’ ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata ovvero con ventilazione forzata ovvero in
locali termocondizionati.
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La fermentazione e l’invecchiamento obbligatorio delle tipologie “Vin Santo” debbono avvenire
nell’ambito della zona di vinificazione delle uve di cui al presente articolo 5 in appositi locali ed in
recipienti in legno di capacità non superiore a hl. 4.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcolica minima
complessiva di 15,50%vol.
5.4 Resa uva/vino
Le rese massime di uva in vino, compreso l’eventuale arricchimento sono le seguenti:
Resa % Resa vino
Tipologia
Uva/Vino Hl / ha
Pomino bianco, Pomino rosso 70% 63
Pomino Bianco Vendemmia Tardiva
60% 54
Pomino Rosso Vendemmia Tardiva
Pomino Spumante Bianco e Rosato 70% 105
Pomino Vin Santo
35% al 3° anno 31,5
Pomino Vin santo Occhio di Pernice
Pomino Pinot Nero 70% 63
Pomino Merlot 70% 63
Pomino Chardonnay 70% 63
Pomino Sauvignon 70% 63
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie Bianco,
Spumante, Rosso, Pinot Nero, Merlot, Chardonnay, Sauvignon, il 63% per le tipologie “Vendemmia
tardiva”, il 43% per le tipologie Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice, anche se la produzione a
ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione
d’origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la
partita.
5.5 Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo d’invecchiamento:
Pomino rosso: invecchiamento obbligatorio di almeno sei mesi in botti di rovere o in piccoli carati di
rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell’anno di produzione
delle uve.
Pomino rosso riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a due anni, di cui almeno dodici
mesi in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio
decorre dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
Pomino bianco riserva: invecchiamento obbligatorio non inferiore a un anno, di cui almeno otto mesi
in botti di rovere o in piccoli carati sempre di rovere. Il periodo di invecchiamento obbligatorio
decorre dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve.
Pomino Spumante: deve permanere per almeno quindici mesi sui lieviti di fermentazione; tale
periodo decorre dalla data di imbottigliamento e comunque non prima del I° gennaio successivo alla
raccolta delle uve.
Pomino Spumante riserva: deve permanere per almeno trentasei mesi sui lieviti di fermentazione, ai
sensi della normativa vigente.
Pomino Vin santo e Pomino Vin santo occhio di pernice: l’invecchiamento obbligatorio deve
avvenire in recipienti di legno di capacità non superiore a 4 hl.
5.6 Affinamento in bottiglia
Il Pomino Rosso riserva prevede un affinamento in bottiglia di almeno tre mesi prima della
commercializzazione.
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5.7 Immissione al consumo
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito
indicata:
Tipologie a frutto rosso: 1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Rosso riserva: 1° Novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Bianco riserva: 1° Novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve.
Pomino Vendemmia Tardiva Bianco, Pomino Vendemmia tardiva rosso: 1° Giugno successivo a
quello di produzione delle uve.
Pomino Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice: 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve.
Pomino Spumante Bianco e Rosato: 1° Aprile del secondo anno successivo a quello di produzione
delle uve.
Pomino Spumante Bianco e Rosato Riserva: 1° Gennaio del quarto anno successivo a quello di
produzione delle uve.
Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
6.1 I vini di cui all’articolo 1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
“Pomino” bianco:
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Pomino” bianco riserva:
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,00 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Pomino” Chardonnay:
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Pomino” Sauvignon:
Colore: bianco paglierino con riflessi verdolini
Odore: delicato, fruttato, gradevole.
Sapore: armonico, asciutto con retrogusto lievemente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l
Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
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“Pomino” rosso:
Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Pomino” Rosso riserva:
Colore: rosso rubino con sfumature granate più o meno intense.
Odore: intenso e caratteristico di frutta matura, armonico.
Sapore: asciutto, robusto, morbido e vellutato con sentori di confettura.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
“Pomino” Pinot Nero:
Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Pomino” Merlot:
Colore: rosso rubino vivace, con sfumature granate più o meno intense.
Odore: vinoso, intenso e caratteristico.
Sapore: asciutto, armonico, robusto, leggermente tannico nei prodotti giovani.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Pomino” bianco Vendemmia tardiva e “Pomino” rosso Vendemmia Tardiva:
Colore: giallo paglierino intenso fino all’ambrato per il bianco. Rubino più o meno intenso tendente
al granato per il rosso.
Odore: etereo intenso.
Sapore: armonico e vellutato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
Zuccheri residui minimo: 25 g/l.
Acidità totale minima: 4,5 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
“Pomino” Vin Santo e Pomino Vin Santo Occhio di Pernice:
Colore: dal giallo paglierino all’ambrato intenso per il tipo bianco. Granato più o meno intenso per la
tipologia Occhio di Pernice.
Odore: etereo intenso.
Sapore: armonico, vellutato, caratteristico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo:15,50% vol. di cui almeno 14,50% vol svolto.
Acidità totale minima: 4,50 g/l.
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Pomino” Spumante Bianco:
Spuma: fine e persistente;
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Colore: giallo più o meno carico;
Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
Sapore: da dosaggio zero a dolce, vivace, armonico;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Pomino” Spumante Rosato:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno tenue;
Odore: caratteristico con delicato sentore di lievito, talvolta fruttato;
Sapore:da dosaggio zero a dolce, tipico, vivace, armonico, moderatamente corposo;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,50% vol.;
Acidità totale minima: 5,0 g/l;
Estratto secco netto minimo: 17,0 g/l;
“Pomino” Spumante Bianco Riserva:
Spuma: fine e persistente;
Colore: giallo paglierino carico dorato;
Odore: caratteristico;
Sapore: da dosaggio zero a brut, tipico, armonico, pieno;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 17 g/l;
“Pomino” Spumante Rosato Riserva:
Spuma: fine e persistente;
Colore: rosato più o meno intenso;
Odore: caratteristico;
Sapore: da dosaggio zero a brut, tipico, armonico, pieno;
Titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12% vol.;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto secco netto minimo: 17 g/l;
E’ facoltà del Ministero del politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti minimi
dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore con proprio decreto.
6.2 In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentito, il sapore dei vini
può rilevare lieve sentore di legno.
Articolo 7
(Etichettatura, designazione e presentazione)
7.1 Qualificazioni
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi
“extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio” e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di
indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata
“Pomino spumante” il riferimento alle varietà di vite che lo compongono è consentito solo su
etichette complementari e comunque con caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli
utilizzati per l’indicazione della denominazione di origine.
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Sulle stesse etichette complementari, nei tipi che non riportano l’annata di vendemmia, è obbligatorio
indicare l’annata di sboccatura.
Per il vino a DOC “Pomino” Spumante rosato è ammessa, in alternativa al termine “rosato”,
l’indicazione “rosè”.
7.2 Menzioni facoltative
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni
tradizionali, come quelle del colore, delle varietà di vite, purché pertinenti ai vini di cui all’articolo 1.
7.3 Caratteri e posizioni in etichetta
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportati in etichetta
soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di
origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
7.4 Annata
Nell’etichettatura dei vini di cui all’articolo 1 del presente disciplinare per tutte le tipologie ad
esclusione del Pomino Spumante, deve figurare, veritiera e documentabile, l’annata di produzione
delle uve.
Il vino a DOC “Pomino” Spumante bianco e “Pomino” Spumante rosato, che abbia trascorso un
periodo di almeno ventiquattro mesi di permanenza sui lieviti può riportare l’annata di produzione
delle uve.
I vini a DOC “Pomino” Spumante con la menzione riserva devono obbligatoriamente riportare
nell’etichettatura l’annata di produzione delle uve.
7.5 Vigna
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Pomino” di cui all’articolo 1 può
essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del Decreto
Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26.04.2010
Articolo 8
(Confezionamento)
8.1 Volumi nominali
I vini di cui all’articolo 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume
nominale fino a 12 litri.
8.2 Recipienti e tappatura
Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro, di forma bordolese e/o borgognona e/o idonea
bottiglia da spumante o forme similari.
Le bottiglie devono essere chiuse con tappo raso bocca di sughero o materiale inerte prodotto a
norma di legge; le tipologie Spumante devono essere chiuse con tappo in sughero a forma di fungo
ancorato.
Articolo 9
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazione sulla zona geografica

  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
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    La zona geografica delimitata ricade nella parte nord orientale della Regione Toscana, in Provincia di
    Firenze e comprende un territorio pedemontano situato sul medio versante della Valle della Sieve, in
    una zona d’alta collina e di bassa e media montagna, a circa 40 Km a nord-est di Firenze.
    La superficie dove si coltivano i vigneti del Pomino rappresenta quindi una realtà ambientale e
    produttiva unica in Toscana, dove lo specifico microcosmo ecologico e climatico rende possibile il
    perfetto equilibrio tra vigneti, boschi di abeti, castagneti ed oliveti.
    I terreni dell’area sono principalmente arenacei e marnosi presentando quindi un prevalente tenore
    siliceo e micaceo con poca argilla, con importante presenza di scheletro nella parte più alta, dove si
    trovano i vigneti di uve a bacca bianca più aromatica.
    L’altitudine dei terreni coltivati a vite della DOC Pomino è compresa tra i 300 e i 750 metri, fattore
    questo che rappresenta un carattere certamente unico nel pur variegato panorama vitivinicolo
    toscano, con pendenze variabili ed esposizione principalmente ad ovest e sud-ovest.
    Il clima della fascia produttiva, pur rientrando per buona parte dell’anno nell’area di influenza del
    clima temperato e freddo, risente soprattutto in estate di quello mediterraneo che ne condiziona in
    maniera determinante la fase finale del ciclo vegetativo, permettendo di raggiungere un ottimale
    grado di maturazione delle uve; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni,
    con estati calde e inverni rigidi.
    Le precipitazioni medie annue, che data l’estrema limitatezza della superficie della DOC si possono
    definire costanti su tutta l’area, vanno dai 550 ai 700 mm secondo gli anni.
    La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per
    circa il 70% nel periodo autunno-inverno.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Pomino”.
    Come in molte altre zone della Toscana, regione storicamente vocata alla eccellenza della produzione
    vitivinicola italiana, anche a Pomino la storia inizia da molto lontano, con l'opera e le idee di un
    precursore ottocentesco dell'indirizzo specializzato che contraddistingue attualmente il settore
    vitivinicolo della regione.
    Vittorio degli Albizi proveniva dal ramo francese di questa nobile famiglia fiorentina, emigrata in
    Provenza nel 1523 in seguito alle lotte con i Medici per il potere a Firenze. Fu appunto il padre
    Alessandro ad entrare in possesso negli anni 40 dell'Ottocento delle proprietà della Valdisieve, tra le
    quali appunto Pomino, poi confluite nel patrimonio Frescobaldi in seguito al matrimonio della sorella
    di Vittorio, Leonia, con un membro di quella famiglia.
    Dotato di una mentalità pragmatica e razionale di stampo francese, Vittorio si trovò a respirare il
    clima di fermento che investì l'agricoltura toscana nel periodo pre e post-unitario, inserendosi in quel
    dibattito che aveva come oggetto l’ammodernamento della vitivinicoltura e come cassa di risonanza
    l'Accademia dei Georgofili, con interlocutori del calibro di Bettino Ricasoli.
    In una "memoria" letta in due adunanze dell’Accademia nel corso del 1867, illustrò il suo progetto in
    campo vitivinicolo: di fronte alla congiuntura favorevole e alla necessità di ricostituire il patrimonio
    viticolo depauperato dall’oidio, sviluppò l'idea della vite in coltura esclusiva, all'interno di una fascia
    altimetrica sottratta ai condizionamenti dell' "alberata" toscana, attraverso una scelta razionale di
    vitigni sottoposti alla sperimentazione agronomica. La viticoltura specializzata non era estranea alla
    tradizione toscana discendendo dall'età classica e medievale, come si evince da una "Lettre de
    noblesse des vins de Cassis", che recita testualmente: Le vignoble Cassidèn [...] ne commença à
    prendre de l'extension que vers 1520, lorsque vinren s'établir à Cassis quelques membres d'une très
    ancienne famille de Florence, le Albizzi, [...] qui apportèrènt à Cassis de nouveaux cepages muscatels
    provenant de leurs anciens vignobles florentins et en firent des plantations.
    Vittorio ripercorse così a ritroso le orme dei suoi antenati, importando in Italia la tecnologia
    vitivinicola e lo spirito d'intrapresa dei francesi e riversando a Pomino larga parte del suo geniale
    impegno di agronomo e viticoltore. Decise quindi di sostituire o integrare con altri tipi di uve i
    vitigni, allora in uso a Pomino (Sangioveto, Canaiolo e Trebbiano), tutti a maturazione tardiva,
    abbandonando al tempo stesso la coltura promiscua in favore della coltura viticola specializzata
    10
    submontana, tra i 500 e i 650-700 metri di altezza, che ben si prestava a produrre "vini fini e più
    squisiti", capaci di un raffinato bouquet.
    Fin dal 1855 aveva introdotto a Pomino vitigni francesi dalla borgogna quali Pinot Noir, Pinot Gris e
    Blanc, oltre a Chardonnay e Sauvignon, nell’intento di ottenere lo "chablis di Pomino", consapevole
    del fatto che: “il mio possesso di Pomino, che si stende sul fianco di uno dei tanti sproni
    dell'Appennino esposto a mezzogiorno ponente, produce un vino molto apprezzato e decantato anco
    dal poeta Redi nel poema Bacco in Toscana".
    E’ quindi su queste basi storiche che questo vino, migliorato con nuovi vitigni selezionati
    clonalmente in loco, ha infatti ottenuto la DOC nel 1983, poi costantemente aggiornata nel corso
    degli anni.
    L’incidenza dei fattori umani è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti
    tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono
    quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica interessata: Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot
    Grigio, Sauvignon e Trebbiano per i vini bianchi; Sangiovese, Pinot Nero e Merlot per i vini rossi.
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
    impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
    superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la
    razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere un’adeguata superficie foliare ben esposta e
    di contenere le produzioni di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (63 hl/ha per i vini fermi; 54
    hl/ha per la vendemmia tardiva; 31,5 hl/ha per il Vin Santo e 105 hl/ha per lo spumante).
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, che sono quelle tradizionalmente consolidate in
    zona per la vinificazione in rosso e bianco dei vini tranquilli, adeguatamente differenziati per la
    tipologia di base e le tipologie riserva, riferite quest’ultime a vini più strutturati, la cui elaborazione
    comporta determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatorio solo per i
    vini rossi. Per le tipologie Vendemmia Tardiva, le uve devono aver subito un appassimento sulla
    pianta per raggiungere l’idonea gradazione alcolica mentre le tipologie Vin Santo e Vinsanto Occhio
    di Pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte, fatte appassire sulla pianta o in locali
    idonei e successivamente fermentate ed invecchiate in legno come vuole la vecchia tradizione. Nella
    elaborazione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata “Pomino” devono essere
    osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia con
    scuotimento e sboccatura.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
    I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed
    organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una
    chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    Tutte le tipologie previste per i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate, con
    marcati sentori di frutti di montagna per alcuni di questi che ne confermano l’influenza dell’ambiente
    nel quale si trovano, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
    I vini bianchi si presentano altresì di particolare intensità e ampiezza negli aromi, molto persistenti e
    variegati proprio per il significativo apporto che il clima dell’ambiente pedemontano (alternanza
    caldo – freddo) favorisce; la struttura e la tessitura di questi vini rende omaggio alla tipologia di
    vitigni nobili e soprattutto al loro adattamento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche
    specifiche.
    In questo contesto certamente unico ed esclusivo, trova la sua naturale ambientazione anche lo
    spumante che, pur essendo l’ultimo nato tra le tipologie del Pomino DOC, già mostra spiccati
    elementi distintivi, supportati da ottimi tenori acidici ed aromatici ed importanti componenti
    strutturali che conferiscono la prodotto finale peculiarità molto personali.
    11
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a
    ovest - sud ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono
    a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le
    funzioni vegeto-produttive della pianta.
    Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona tessitura che presentino
    un valido spessore ed un sottosuolo coerente, con buona esposizione e adatti ad una viticoltura di
    qualità.
    Il particolare bouquet del Pomino e le particolari note caratteriali percepibili al gusto, sono
    indubbiamente dovute alle specifiche caratteristiche pedoclimatiche della zona che sommano inverni
    freddi e rigidi ad estati sufficientemente assolate e calde, che però mantengono una significativa
    escursione termica giornaliera che assicura il mantenimento degli aromi.
    La centenaria storia vitivinicola del Pomino, già conosciuto nel medioevo come attestano numerosi
    documenti storici, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i
    fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Pomino”.
    Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso
    dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali
    nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso
    progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
    Articolo 10
    (Riferimenti alla struttura di controllo)
    10.1 Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:
    Toscana Certificazione Agroalimentare
    Viale Belfiore, 9
    50144 Firenze
    Tel.: +39 055 368850
    Fax: +39 055 330368
    e-Mail: info@tca-srl.org
    10.2 Toscana Certificazione Agroalimentare è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero
    delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che
    effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
    all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i
    prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
    Allegato 1 - Vitigni idonei alla produzione dei vini della DOC POMINO
  1. Abrusco N.
  2. Albana B.
  3. Albarola B.
  4. Aleatico N.
  5. Alicante Bouschet N.
  6. Alicante N.
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  7. Ancellotta N.
  8. Ansonica B.
  9. Barbera N.
  10. Barsaglina N.
  11. Biancone B.
  12. Bonamico N.
  13. Bracciola Nera N.
  14. Cabernet Franc N.
  15. Cabernet Sauvignon N.
  16. Calabrese N.
  17. Caloria N.
  18. Canaiolo Bianco B.
  19. Canaiolo Nero N.
  20. Canina Nera N.
  21. Carignano N.
  22. Carmenere N.
  23. Cesanese D’Affile N.
  24. Chardonnay B.
  25. Ciliegiolo N.
  26. Clairette B.
  27. Colombana Nera
  28. Colorino N.
  29. Durella B.
  30. Fiano B.
  31. Foglia Tonda N.
  32. Gamay N.
  33. Grechetto B.
  34. Greco B.
  35. Groppello di Santo Stefano N.
  36. Groppello Gentile N.
  37. Incrocio Bruni 54 B.
  38. Lambrusco Maestri N.
  39. Livornese Bianca B.
  40. Malbech N.
  41. Malvasia Bianca di Candia B.
  42. Malvasia Bianca lunga B.
  43. Malvasia Istriana B.
  44. Malvasia N.
  45. Malvasia Nera di Brindisi N.
  46. Malvasia Nera di Lecce N.
  47. Mammolo N.
  48. Manzoni Bianco B.
  49. Marsanne B.
  50. Mazzese N.
  51. Merlot N.
  52. Mondeuse N.
  53. Montepulciano N.
  54. Moscato Bianco B.
  55. Muller Thurgau B.
  56. Orpicchio B.
  57. Petit manseng B.
  58. Petit verdot N.
  59. Pinot Bianco B.
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  60. Pinot Grigio G.
  61. Pinot Nero N.
  62. Pollera Nera N.
  63. Prugnolo Gentile N.
  64. Pugnitello N.
  65. Rebo N.
  66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
  67. Riesling Italico B.
  68. Riesling Renano B.
  69. Roussane B.
  70. Sagrantino N.
  71. Sanforte N.
  72. Sangiovese N.
  73. Sauvignon B.
  74. Schiava Gentile N.
  75. Semillon B.
  76. Syrah N.
  77. Tempranillo N.
  78. Teroldego N.
  79. Traminer Aromatico Rs
  80. Trebbiano Toscano B.
  81. Verdea B.
  82. Verdello B.
  83. Verdicchio Bianco B.
  84. Vermentino B.
  85. Vermentino Nero N.
  86. Vernaccia di San Gimignano B.
  87. Viogner B.
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