Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIQPAI
DGPQA – Pqa 4
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.M. 17.07.2009 G.U. 173 - 28.07.2009
Modificato con D.M. 20.09.2010 G.U. 226 - 27.09.2010
Modificato con D.M. 15.10.2010 G.U. 263 - 10.11.2010
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 28.07.2014 G.U. 183 - 08.08.2014
sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 17.11.2014 G.U. 275 - 26.11.2014
sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 08.08.2019 G.U. 199 - 26.08.2019
sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(modifica ordinaria, ai sensi art. 17 del G.U.U.E. - C 412 - 09.12.2019
Reg. UE n.33/2019)
Modificato con D.M. 31.07.2020 G.U. 200 - 11.08.2020
sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(modifica ordinaria, ai sensi art. 17 del G.U.U.E. - C 362 - 28.10.2020
Reg. UE n.33/2019)
Modificato con DM 19.06.2023 G.U.R.I. – n.148 – 27.06.2023
(modifica ordinaria ai sensi Sito internet del Mipaaf
art. 17 Reg. UE n. 33/2019) Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
Sito internet e-Ambrosia – Registro delle indicazione
geografiche dell’Unione europea in data 5.10.2023
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“PROSECCO”
Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione di origine controllata «Prosecco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- «Prosecco»;
1 - «Prosecco» spumante;
- «Prosecco» spumante rosé;
- «Prosecco» frizzante.
Articolo 2
Base ampelografica
- I vini a denominazione di origine controllata «Prosecco», «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in
ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso,
Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato
in bianco).
Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» spumante rosé deve essere ottenuto da uve
provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera per un minimo del 85% e fino ad un massimo del 90%;
deve concorrere, in ambito aziendale per un minimo del 10% e fino ad un massimo del 15% il vitigno
Pinot nero (vinificato in rosso). - I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo articolo 5, comma 6, per ottenere i vini
«Prosecco» spumante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti dai vitigni
Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente,
ubicati all’interno dell’area di produzione di cui all’articolo 3 e idonei a essere iscritti nell’apposita sezione
dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo articolo 4. - Il prodotto destinato alla pratica disciplinata dal successivo articolo 5, comma 7, per ottenere i vini
«Prosecco» spumante rosé, deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno
Pinot nero (vinificato in rosso), ubicati all’interno dell’area di produzione di cui all’articolo 3 e idoneo a
essere iscritto nell’apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle
caratteristiche di cui al successivo articolo 4.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» devono
essere prodotte nella zona che comprende le province di: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso,
Trieste, Udine, Venezia e Vicenza.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. - Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica
con risalita della falda e quelli torbosi.
2 - I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice
e doppia e la densità minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 2.300 ceppi. Sono esclusi
gli impianti espansi come le pergole o quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell’entrata in
vigore del disciplinare di produzione approvato con D.M. 17 luglio 2009, possono essere autorizzati alla
produzione della denominazione. Le operazioni di potatura, inoltre, devono garantire una carica massima
di 80.000 gemme ad ettaro per tutte le forme di allevamento ammesse. - Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione,
sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con
univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle
superfici all'apposito albo dei vigneti. Le Regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni
adottate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al competente Organismo di
controllo. - E' vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
- La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli
alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:
Produzione massima t. Titolo alc. Vol. naturale
Tipologia
uva/ha minimo %Vol
Prosecco 18 9,5%
Prosecco spumante 18 9,0%
Prosecco spumante rosé
- Glera 18 9,0%
- Pinot nero 13,5
Prosecco frizzante 18 9,0%
A detti limiti quantitativi, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Tale quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione
geografica tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre
con il nome della medesima varietà. Inoltre le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, su richiesta
motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della
vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi,
possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. Le regioni Veneto e Friuli-
Venezia Giulia su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con
univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, altresì, stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva
per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al competente Organismo di controllo.
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Le uve destinate a produrre «Prosecco» nelle tipologie spumante, spumante rosé e frizzante devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purché la destinazione delle
uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella
denuncia annuale delle uve
- In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia - su proposta del
Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate - prima della vendemmia, con propri
provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono altresì
aumentare, anche per singole tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad ettaro da
destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa vigente, fermo restando il limite massimo di cui
al comma 6, oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L’utilizzo dei predetti mosti e dei vini è
regolamentato secondo quanto previsto al successivo art. 5 (commi 8 e 9). Le regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al
competente Organismo di controllo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all’articolo 2, ivi comprese le operazioni di elaborazione
del vino spumante e frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione,
la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa, nonché le operazioni di imbottigliamento e di
confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Tali
operazioni possono essere altresì effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel territorio
amministrativo dei comuni della provincia di Verona confinanti con la zona di produzione delimitata
all’art. 3, limitatamente alle uve provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011. - Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di elaborazione delle
tipologie «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai commi 6 e 7
del presente articolo, nelle tipologie ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, possono essere
effettuate, con autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, previo parere delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati nelle
province confinanti con l'area di cui al primo comma, a condizione che le relative ditte presentino richiesta
motivata, corredata da apposita documentazione atta a provare l'uso delle tradizionali pratiche di cui
trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore del
presente disciplinare approvato con D.M. 17 luglio 2009 . - Può essere altresì consentito che le operazioni di elaborazione delle tipologie «Prosecco» spumante e
«Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dai commi 6 e 7 del presente articolo, nelle tipologie
ove è ammessa, nonché il relativo imbottigliamento, qualora si tratti di pratiche tradizionali, in essere in
una determinata zona, antecedenti al 1° marzo 1986, conformemente alla specifica normativa comunitaria,
siano effettuate anche al di fuori della zona di cui al comma 2, con specifiche autorizzazioni individuali
rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere delle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia, a condizione che:
- la richiesta sia presentata dalle ditte interessate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto
di approvazione del presente disciplinare; - la richiesta di cui sopra sia corredata da una motivata documentazione atta a provare l'uso delle
tradizionali pratiche di cui trattasi in maniera continuativa da almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti
l'entrata in vigore del disciplinare approvato con D.M. 17 luglio 2009.
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- La tipologia «Prosecco» spumante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a
mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo
alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei
tipi brut nature, extra brut, brut, extra dry, dry e demisec.
La tipologia «Prosecco» spumante rosé deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale a
mezzo autoclave per un periodo di elaborazione non inferiore a 60 giorni, utilizzando i mosti o vini ottenuti
dalle uve delle varietà indicate all'art. 2, aventi un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a
9% vol. Tale tipologia deve essere commercializzata nei tipi brut nature, extra brut, brut ed extra dry.
La tipologia frizzante deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o a
mezzo autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dalle uve delle varietà indicate all'art. 2 aventi un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol. - La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 75%. Qualora tale resa superi i limiti di
cui sopra indicati, ma non oltre l’80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine. Tale
quota di prodotto non può in ogni caso essere destinata alla produzione di vini a indicazione geografica
tipica con riferimento al nome della varietà Glera oppure a vino spumante varietale sempre con il nome
della medesima varietà. Qualora la resa uva/vino superi l’80% decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto. - Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino «Prosecco» spumante di cui all’articolo 1
è consentita l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot bianco, Pinot
grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente, in quantità non superiore al 15%, a
condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato
in purezza varietale o comunque che la presenza di uve delle varietà minori, di cui all’articolo 2, comma
1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica, non superi la percentuale del 15%. - Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino «Prosecco» spumante rosé di cui
all’articolo 1 è consentita l’aggiunta di prodotti ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot nero (vinificato
in rosso), in quantità non inferiore al 10% e non superiore al 15%, a condizione che il vigneto, dal quale
provengono le uve Glera impiegate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o comunque che
la presenza di uve Pinot nero, di cui l’art. 2, comma 1, in aggiunta a quello consentito per tale pratica, non
superi la percentuale del 15%. - I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa di cui all’articolo 4, comma 6, secondo
capoverso, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al
successivo comma. - Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con
univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del Consorzio di tutela conseguente alle verifiche delle
condizioni produttive e di mercato, provvedono a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti e vini
di cui al precedente comma, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata. In assenza dei
provvedimenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa di cui
sopra, oppure la parte di essi non interessata dai provvedimenti, sono classificati secondo le disposizioni
di cui all’art. 4, comma 6, secondo capoverso, seconda frase. - Le tipologie «Prosecco» frizzante, «Prosecco» spumante e «Prosecco» spumante rosé devono essere
commercializzate dal produttore a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della
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vendemmia. Tuttavia, anche nel periodo antecedente a tale data, è consentita la pratica enologica del taglio
d’annata utilizzando il prodotto ottenuto dall'ultima vendemmia disponibile, purché tale quota non superi
la percentuale massima del 15%.
Inoltre, tenuto conto delle modalità di elaborazione del prodotto, qualora si verificassero particolari
condizioni climatiche o di mercato, fermo restando che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le
caratteristiche minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo articolo 6, le Regioni
Veneto e Friuli Venezia Giulia, sentite lo Organizzazioni professionali di categoria, su richiesta
documentata del Consorzio, possono con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, autorizzare, anche per singole tipologie, l’immissione al consumo
antecedentemente alla data sopra riportata e comunque nel limite massimo di tre mesi rispetto alla data
medesima.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - I vini di cui all'art. 1, all'atto della immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Prosecco»:
colore: giallo paglierino;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Prosecco» spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Prosecco» spumante rosé:
colore: rosa tenue più o meno intenso, brillante, con spuma persistente;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da brut nature a extra dry, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Prosecco» frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso, brillante, con evidente sviluppo di bollicine;
odore: fine, caratteristico, tipico delle uve di provenienza;
sapore: da secco ad amabile, fresco e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
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acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
Nella tipologia prodotta tradizionalmente per fermentazione in bottiglia, è possibile la presenza di una
velatura. In tal caso è obbligatorio riportare in etichetta la dicitura «rifermentazione in bottiglia». Le
caratteristiche dell'odore e del sapore per detto vino e l'acidità totale minima sono le seguenti:
odore: gradevole e caratteristico con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
sapore: secco, frizzante, fruttato con possibili sentori di crosta di pane e lievito;
acidità totale minima: 4,0 g/l.
Articolo 7
Etichettatura - Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto»,
«selezionato» e similari. E' tuttavia consentito il riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. - Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia
di Treviso» o «Treviso», qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente da uve raccolte da vigneti
ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del prodotto abbiano luogo sempre
nella stessa provincia. - Nella designazione dei vini di cui all'art. 1, è consentito riportare in etichetta il riferimento a «provincia
di Trieste» o «Trieste» o “Pokrajina Trst” o “Trst” , qualora la partita di vino sia costituita esclusivamente
da uve raccolte da vigneti ubicati nella medesima provincia e la elaborazione e confezionamento del
prodotto abbiano luogo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. - Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è vietato il riferimento alle indicazioni geografiche o
toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve. - Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportati in etichetta soltanto
in caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata, fatte
salve le norme generali più restrittive. - I vini di cui all'art. 1 in fase di commercializzazione possono facoltativamente riportare in etichetta
l'annata di produzione delle uve se presente anche nella documentazione prevista dalla specifica normativa
in materia di registri e documenti di accompagnamento. - Nella designazione del vino «Prosecco» spumante, qualora si riporti il termine millesimato, a
condizione che il prodotto sia ottenuto con almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento, è
obbligatorio riportare in etichettatura l’anno di produzione delle uve. - Nella designazione del vino «Prosecco» spumante rosé è obbligatorio riportare in etichettatura il
termine millesimato seguito dall’anno di raccolta delle uve”.
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Articolo 8
Confezionamento - Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» deve essere immesso al consumo solo nelle
tradizionali bottiglie di vetro chiuse con tappo raso bocca; tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri
0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite. E' altresì consentita la tradizionale commercializzazione
diretta al consumatore finale del vino Prosecco condizionato in damigiane in vetro fino a 60 litri. - Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia spumante deve essere
immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Su richiesta degli operatori
interessati, con apposita autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è
consentito, in occasione di particolari eventi espositivi o promozionali, l'uso temporaneo di contenitori
aventi volumi diversi. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme dell’Unione europea e
nazionali che disciplinano la specifica materia, in ogni caso è escluso l’uso di tappi con una percentuale
di sughero inferiore al 51% (in peso) e, comunque, la parte del tappo che va a contatto con il vino non
deve avere una percentuale di sughero inferiore al 51% (in peso).Tuttavia per le bottiglie di capacità fino
a litri 0,200 è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a
strappo in plastica. - Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» nella tipologia frizzante deve essere immesso
al consumo solo nelle tradizionali bottiglie vetro fino a 5 litri chiuse con tappo raso bocca, in sughero o
con materiale inerte, o a vite, alle condizioni stabilite dalla normativa dell’Unione europea e nazionale
che disciplina la specifica materia. E' altresì ammesso l'utilizzo del tappo cilindrico di sughero o altro
materiale inerte trattenuto dalla tradizionale chiusura in spago. Per il vino frizzante che riporta in etichetta
la dicitura «rifermentazione in bottiglia» è consentito anche l'uso del tappo a corona. Per il vino frizzante
che non è designato con i riferimenti geografici di cui all’articolo 7, commi 2 e 3, è consentito anche l’uso
del tappo a corona personalizzato con il marchio dell’imbottigliatore o del tappo a corona ricoperto da
capsula. - Per il confezionamento dei vini spumanti e frizzanti è consentito solo l'uso delle tradizionali bottiglie
in vetro di un unico colore e tonalità. Tuttavia è consentito l’utilizzo di dispositivi ricoprenti la bottiglia
di un unico colore e tonalità. In tal caso, fatto salvo il rispetto delle norme di etichettatura e presentazione
delle indicazioni obbligatorie e facoltative, sui predetti dispositivi ricoprenti la bottiglia sono ammessi
segni, indicazioni e immagini a norma di legge, di colore diverso da quello del dispositivo ricoprente, che
devono essere ricompresi in un’area di dimensione quadrata, il cui lato non deve essere superiore al
diametro maggiore della bottiglia.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
a) Specificità della zona geografica
Fattori naturali
L’areale della Denominazione Prosecco, situato nella parte nord orientale dell’Italia, è caratterizzato da
una giacitura di tipo pianeggiante con alcune zone collinari. Il clima di quest’area veneto-friulana è
temperato: a nord la catena montuosa delle Alpi funge da barriera alle correnti fredde settentrionali e a
sud il mare Adriatico è la via principale attraverso la quale arrivano i venti di scirocco, determinando una
sufficiente piovosità soprattutto durante i mesi estivi, mitigando la temperatura e apportando la quantità
idrica necessaria alla vite nelle fasi di accrescimento dei germogli e dei grappoli.
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A fine estate, con il diminuire delle ore di sole e con la prevalenza dei venti secchi di bora da est, si
verificano elevate escursioni termiche tra il giorno e la notte, nonché si rileva una buona presenza di
sostanze aromatiche nell’uva, proprio nella fase conclusiva della maturazione.
L’area di produzione è ricca di minerali e microelementi; i suoli sono prevalentemente di origine
alluvionale e mostrano una tessitura dominante argillosa-limosa, con una buona presenza di scheletro
derivante dell’erosione delle dolomiti e dai depositi fluviali, che permette un buon drenaggio dei terreni.
Fattori storici e umani
I primi documenti in cui si cita un vino Prosecco risalgono alla fine del ‘600 e descrivono un vino bianco,
delicato, che ha origine sul carso triestino e in particolare nel territorio di Prosecco, evidenziato tutt’ora
con la possibilità di adottare la menzione “Trieste”.
In seguito nel ‘700 e ‘800, la produzione di questo vino si è spostata e sviluppata prevalentemente nell’area
collinare veneto friulana, come citato dal “Roccolo” nel 1754 “Di Monteberico questo perfetto Prosecco
…” e confermato, poi, nel 1869 nella “Collezione Ampelografia provinciale Trevigiana”, in cui si cita:
“fra le migliori uve bianche per le qualità aromatiche adatte alla produzione di vino dal fine profilo
sensoriale”.
In questi territori pedemontani ed in particolare nelle colline trevigiane, il Prosecco trova il suo terroir
d’elezione, dove la conformazione e i terreni declivi della fascia collinare, i suoli e il clima, permettono
di valorizzare le peculiarità del vitigno. Grazie alla fama della DOC “Prosecco di Conegliano
Valdobbiadene”, riconosciuta dal Ministero nazionale nel 1969, la coltivazione delle uve idonee a
produrre spumanti e frizzanti ha cominciato a interessare anche i territori pianeggianti, diffondendosi
prima nella provincia di Treviso, evidenziata con la possibilità di adottare la menzione “Treviso”, e
successivamente in altre province del Veneto e del Friuli Venezia Giulia.
Negli anni ’70 la crescente domanda e la rinomanza della qualità del Prosecco ha reso necessario tutelare
il nome del prodotto, a difesa sia dei produttori che dei consumatori; il Prosecco è stato pertanto inserito
nell’elenco dei “Vini da tavola a Indicazione Geografica”, in attuazione del D.M. 31/12/1977. L’ulteriore
miglioramento della qualità registrata negli ultimi decenni, unitamente all’opportunità di ampliare le
produzioni anche mediante l’utilizzo di uve a bacca nera vinificate in rosso e la necessità di una maggiore
tutela del nome a livello internazionale, hanno portato nel 2009 ad ottenere il riconoscimento della
Denominazione di Origine Controllata “Prosecco” (D.M. 17/07/2009).
Le competenze degli operatori, abbinate alle pratiche affinate nel corso degli anni, hanno permesso quindi
di garantire ai consumatori le medesime caratteristiche qualitative distintive della denominazione
Prosecco, anche ad uno spumante rosé.
Il viticoltore deve adottare la giusta tecnica colturale per l’allevamento di una varietà così vigorosa come
la Glera, che prevede, oltre all’orientamento verticale dei germogli e alla soppressione di quelli in
sovrannumero, anche interventi di cimatura e legatura, al fine di ottenere un particolare microclima in
prossimità del grappolo che consenta la corretta maturazione del potenziale aromatico della bacca,
limitando il carico produttivo per ceppo.
Inoltre, l’adeguata resa produttiva e la corretta gestione della parete fogliare, dopo la fase di invaiatura,
consentono alle uve da vinificare in rosso di accumulare idonee concentrazioni di sostanze polifenoliche
atte a conferire la caratteristica colorazione rosa alla tipologia spumante rosé.
Il successo del Prosecco è dovuto essenzialmente alla capacità degli operatori di sviluppare, a partire dai
primi anni del 1900, idonee tecniche di rifermentazione naturale, prima in bottiglia, poi in autoclave, come
è citato in testi del 1937 “Prosecco (…) messo in botte si vende all’inizio della primavera destinandolo
alla bottiglia ove riesce spumante”.
Nell’ultimo secolo si è sviluppato nell’area di produzione una rete di alte professionalità tecnico-
scientifiche finalizzata a perfezionare il metodo di produzione ed elaborazione del Prosecco consentendo
di esaltare le caratteristiche che lo rendono riconoscibile e apprezzato dai consumatori nazionali ed
internazionali. Determinante è stata la capacità degli operatori nello sperimentare e migliorare le
tecnologie di vinificazione e di spumantizzazione del Prosecco attraverso le quali gli enologi riescono a
preservare gli aromi dell’uva nel profilo aromatico del vino.
La capacità professionali degli operatori di esaltare al meglio le peculiarità del Prosecco, ha consentito a
questo vino di ottenere numerosi premi a livello nazionale ed internazionale e di essere presente sulle
migliori guide internazionali eno-gastronomiche.
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b) Specificità del prodotto.
Il vitigno base da cui si ottiene il Prosecco è il Glera, semi – aromatico; possono concorrere poi, fino ad
un massimo del 15%, altri otto vitigni, dagli autoctoni Bianchetta, Perera, Verdiso, Glera lunga agli
internazionali Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero.
La tipologia di uve prodotte e della Glera in particolare, è caratterizzata da un moderato accumulo di
zuccheri e da una buona presenza (maturità) di acidità e sostanze aromatiche, che permettono di ottenere
un vino base, per la produzione di Prosecco, poco alcolico e dalla piacevole aromaticità.
Il vino Prosecco, nelle versioni spumante e frizzante, è tipicamente secco, con un profilo sensoriale dal
colore giallo paglierino brillante o rosa tenue nella tipologia spumante rosé con perlage fine, in equilibrio
con la persistenza della spuma.
All’olfatto, il vino è caratterizzato da spiccate note floreali (fiori bianchi, nella versione spumante rosé
anche fiori rossi) e fruttate (mela, pera, frutta esotica e agrumi, nella versione spumante rosé si riscontrano
anche sentori di fragola e lampone) che esprimono eleganza e finezza. Al gusto, presenta un equilibrio tra
le componenti zuccherina ed acidica, che unite alla sapidità conferiscono note di freschezza, morbidezza
e vivacità al palato.
Per esaltare le caratteristiche di questo particolare vino nella versione spumante si adotta il metodo
“Martinotti” che prevede la rifermentazione naturale del vino base in grandi recipienti o autoclavi, dove
il Prosecco acquista quel brio che lo rende vivace al palato.
Il Prosecco esprime così al meglio il proprio potenziale aromatico e di piacevolezza, tipicità e freschezza
che lo rendono un vino apprezzato e richiesto dai consumatori nazionali ed internazionali.
Degna di nota è la produzione, benché contenuta, di vino Prosecco fermo, che presenta un profilo
sensoriale analogo alle precedenti tipologie, ma dai marcati sentori di frutta e dal gusto impostato su una
maggior sapidità e pienezza.
c) Legame causa-effetto tra ambiente e Prosecco.
Il clima temperato, con la presenza di piogge e venti caldi di scirocco durante l’estate, determinano il
corretto sviluppo della pianta durante la fase vegetativa.
Le escursioni termiche tra giorno e notte, la corretta esposizione solare e i venti prevalentemente secchi
di bora nella fase finale di maturazione della bacca, favoriscono la persistenza delle sostanze «acide»
nonché la produzione di significative quantità di precursori aromatici che definiscono i sentori floreali e
fruttati tipici del vino «Prosecco» e di adeguate concentrazioni di sostanze polifenoliche nelle uve da
vinificare in rosso per la produzione della versione spumante rosé.
I suoli alluvionali, con tessitura argillosa-limosa, presentano una buona fertilità che consente di ottenere
ottime produzioni in termini quantitativi, favorendo un moderato accumulo degli zuccheri e rendendo
disponibili minerali e microelementi necessari all’ottenimento dell’equilibrata composizione chimico –
sensoriale della bacca.
Questi terreni, con il contributo climatico particolare della zona, sono adatti alla coltivazione delle varietà
destinate alla produzione di Prosecco, perché permettono di ottenere un vino base spumante non
eccessivamente alcolico e dal profilo sensoriale/gustativo fresco, secco e fruttato, caratteristico del
Prosecco, rendendolo riconoscibile ai consumatori nazionali ed internazionali.
Articolo 10
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mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).
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In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 2 agosto 2018, pubblicato in nella G.U.R.I. n. 253
del 30.10.2018.
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