Reno Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI “RENO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.P.R. 22.06.1987 G.U. 6 – 9.01.1988
Modificato con D.M. 14.02.1997 G.U. 46 – 25.02.1997
Modificato con D.M. 10.04.1997 G.U. 88 – 16.04.1997
Modificato con D.M. 20.05.2009 G.U. 136 – 15.06.2010 (S.O. n. 91)
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 30.07.2013 G.U. 195 – 21.08.2013
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Provvedimento Ministeriale Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
29.08.2014 (modifica ordinaria ai sensi Reg. G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 2 e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Reno» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e
ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
• “Reno” Montuni
• “Reno” Montuni frizzante
• “Reno” Montuni spumante
• “Reno” Bianco
• “Reno” Bianco frizzante
• “Reno” Bianco spumante
1
Articolo 2
Base Ampelografica
I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
“Reno” Montuni, Reno Montuni frizzante, “Reno” Montuni spumante:
Montù: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri
vitigni, presenti in ambito aziendale, a bacca bianca non aromatica, idonei alla coltivazione nella
Regione Emilia Romagna, fino a un massimo del 15%;
“Reno” Bianco, “Reno” Bianco frizzante, “Reno” Bianco spumante; Albana e Trebbiano romagnolo,
da soli o congiuntamente: minimo 40%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca bianca non aromatica, presenti in ambito aziendale, idonei alla
coltivazione nella Regione Emilia Romagna, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve
da vino approvato con DM 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti riportati nell’allegato 1 del
presente disciplinare fino ad un massimo del 60%.
Articolo 3
Zona di Produzione
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
“RENO” ricade nelle province di Modena e Bologna e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto
o parte dei territori dei comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme, Castelguelfo, Medicina,
Ozzano dell’Emilia, Castenaso, Budrio, Granarolo dell’ Emilia, Bologna, San Lazzaro di Savena,
Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Pieve di Cento, Castelmaggiore, Argelato,
Castello d’Argile, Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa,
Crespellano, Anzola dell’Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant’ Agata Bolognese, Crevalcore e
Bazzano, ricadenti nella provincia di Bologna e Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia, San
Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, ricadenti nella provincia di Modena.
Più precisamente il comprensorio risulta esser così delimitato: partendo dal confine con la provincia
di Modena all’altezza della strada provinciale dei Castelli Medioevali (Comune di Bazzano) , si
segue la medesima strada fino a Bologna proseguendo per la circonvallazione a sud di Bologna sino
all’incrocio con la via Emilia Levante e si prosegue per la stessa sino a Imola. Quindi all’incrocio
della via Emilia con la via Selice si prosegue per si prosegue per quest’ultima verso nord sino ad
incontrare la via San Vitale, poi si volta a sinistra per Medicina percorrendo la strada statale San
Vitale fino all’altezza di via Molina , in località Fantuzza si gira a destra fino ad incontrare via Curiel
si percorrono la stessa via Curiel e via Ercolana fino a incontrare via Nuova, si volta a destra per via
Dell’Amore seguendo via Guazzaloca e via Campione, poi si gira a sinistra fino ad incontrare la via
Canale. Quindi si va a sinistra per quest’ultima via e si prosegue per via del Lavoro, via del Piano,
via di Villa Fontana e via Dell’Olmo fino a Budrio. Da Budrio si prosegue per via Martiri Antifascisti
, via Giacomo Matteotti, via C. Partengo e via Dritto. Quindi a destra per via Vigoroso, via
Riccardina, via Fornace, fino all’incrocio con via Zenone. Si gira a sinistra per via Zenone fino alla
località Maddalena di Cazzano, poi a destra per via San Donato fino al confine con il comune di
Minerbio. Si segue il confine nord dei comuni di Budrio e Granarolo dell’Emilia fino alla via
Ventura, si prosegue per via di Mezzo fino in località San Marino di Bentivoglio. Da quest’ultima
località si gira a sinistra per via Canale di Crociali fino al canale Navile. Si prosegue a destra
seguendo il Corso del Navile fino al confine sud del comune di San Pietro in Casale. Da questo punto
si gira a sinistra seguendo il confine nord dei comuni di Bentivoglio e San Giorgio in Piano fino a
incontrare la strada Galliera che da San Giorgio di Piano và a San Pietro in Casale. Si prosegue per la
strada Galliera in direzione nord fino all’incrocio con la circonvallazione di San Pietro in Casale. A
questo punto si gira a sinistra per la stessa circonvallazione e via Asia, fino a incontrare il confine
2
comunale di Pieve di Cento. Si volta quindi a sinistra e si segue il confine comunale di Pieve di
Cento fino alla confluenza del fiume Reno con il torrente Samoggia. Si percorre via Pioppe fino
all’incrocio con la strada statale 255 poi a sinistra per via Calcina quindi per la strada provinciale
Mediana di Pianura fino a Crevalcore. Si segue la circonvallazione nord di Crevalcore fino
all’incrocio con la strada statale 568, poi si svolta a destra fino al confine con la provincia di Modena.
Si segue il confine provinciale verso sud fino a incontrare la linea ferroviaria Nonantola-Crevalcore.
Da questo punto si segue, verso ovest, la linea ferroviaria stessa fino al suo incrocio con la strada
Ravarino-Carpi in località Caradelle. Si prosegue per quest’ultima strada, passando per la località
Rami di Ravarino fino all’incrocio con la via di Mezzo, che si segue procedendo verso sud fino a
Nonantola. Da qui si continua per la via Nonantolana fino in prossimità di Navicello, e precisamente
fino a incontrare il fiume Panaro in località Cà Simonini. Da Cà Simonini si sale il Panaro fino a
incontrare il confine comunale fra i comuni di Savignano e Guiglia, quindi si segue verso est detta
linea di confine, fino a incontrare il confine tra le provincie di Modena e Bologna nei pressi di Cà
Colomba. Si prosegue poi la delimitazione provinciale verso Nord-Est, fino a incontrare la strada dei
Castelli Medioevali nei pressi di Cà Torricella in comune di Bazzano
Articolo 4
Norme per la viticoltura

  1. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
    controllata “RENO” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche
    caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell’iscrizione all’albo i vigneti
    di buona esposizione ubicati in terreni di medio impasto tendenti all’argilloso.
  2. I sesti d’impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona. I sesti di
    impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione può consentire diverse forme di
    allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinarne effetti
    negativi sulla caratteristiche delle uve. La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento
    della vite, deve essere quella generalmente usata e comunque atta a non modificare le caratteristiche
    delle uve e dei vini di cui all’art. 1.
  3. E’ vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l’irrigazione di soccorso.
  4. La produzione massima di uva per ettaro e la gradazione minima naturale sono:
    Tipologia Produzione Titolo alcol. volum.
    Uva t/ha naturale minimo% Vol.
    “Reno” Montuni 18 10
    “Reno” Bianco 18 10
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla
    superficie effettivamente impegnata a vite.
  5. Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione
    dei vini a denominazione di origine controllata “RENO” devono essere riportati ai limiti di cui sopra
    purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa
    uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. I quantitativi di uve eccedenti, fino al raggiungimento del
    limite massimo previsto, potranno essere presi in carico per la produzione di vini da tavola.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  6. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l’arricchimento del grado alcolico, la dolcificazione,
    la spumantizzazione, la frizzantatura, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione
    delimitata dal precedente articolo 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
    che tali operazioni siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio delle province di Bologna e
    Modena.
    3
  7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della
    zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.
  8. E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme
    nazionali e comunitarie, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’Albo della stessa
    denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo
    concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
  9. Le diverse tipologie previste dall’art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme
    comunitarie e nazionali.
  10. Per la presa di spuma della tipologia frizzante deve essere utilizzato esclusivamente mosto, mosto
    parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all’Albo della denominazione
    d’origine, oppure mosto concentrato rettificato
  11. Per la presa di spuma della tipologia spumante deve essere utilizzato esclusivamente mosto, mosto
    parzialmente fermentato o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all’Albo della denominazione
    d’origine, oppure mosto concentrato rettificato o saccarosio nei termini previsti dalla vigente
    legislazione.
  12. La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione
    massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l’elaborazione dei vini spumanti e
    frizzanti sono le seguenti:
    Tipologia Resa Produzione
    Uva/Vino Max hl di vino ad ha
    “Reno” Montuni 70% 126
    “Reno” Bianco 70% 126
  13. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% , anche se la produzione ad
    ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
    origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la
    partita.
  14. Per i vini di cui all’art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di
    legge, soltanto verso le I.g.t. di pertinenza se iscritti allo schedario viticolo o a vino da tavola
    Articolo 6
    Caratteristiche al Consumo
    I vini di cui all’art. 1 possono essere prodotti nelle versioni secco, abboccato, amabile, dolce e, per i
    vini frizzanti, nella versione vivace e devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle
    seguenti caratteristiche:
  15. “Reno” Montuni
    Colore: giallo paglierino
    Odore: gradevole, caratteristico, vinoso
    Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo
    Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;
    Acidità totale minima: 5,5 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.
  16. “Reno” Montuni frizzante
    Spuma: fine e persistente o vivace
    Colore: giallo paglierino
    Odore: gradevole, caratteristico, vinoso
    Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, di giusto corpo
    Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
    4
    Acidità totale minima: 5,5 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
  17. “Reno” Montuni Spumante
    Spuma: fine e persistente
    Colore: giallo paglierino
    Odore: gradevole, caratteristico, vinoso
    Sapore: da secco a dolce, sapido, di giusto corpo
    Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol
    Acidità totale minima: 5,5 g/l.
    Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
  18. “Reno” Bianco
    Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    Odore: gradevole, delicato;
    Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico;
    Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %vol;
    Acidità totale minima: 5,0 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
  19. “Reno” Bianco frizzante
    Spuma: fine e persistente o vivace;
    Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    Odore: gradevole, delicato;
    Sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, sapido, armonico;
    Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 %;
    Acidità totale minima: 5,0 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
  20. “Reno” Bianco spumante:
    Spuma: fine e persistente;
    Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    Odore: gradevole, delicato;
    Sapore: da secco a dolce, sapido, armonico;
    Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol
    Acidità totale minima: 5,0 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
    È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio
    decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
    I vini a denominazione di origine controllata “Reno” nella tipologia «frizzante» e «spumante»
    devono essere ottenuti per fermentazione naturale, nel rispetto della normativa vigente e con le
    caratteristiche del presente articolo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  21. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 e vietata l’aggiunta di
    qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
    “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari. E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
    riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a
    trarre in inganno il consumatore.
    5
  22. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni
    tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, dei modi di elaborazione e altre purchè
    pertinenti ai vini di cui all’art. 1.
  23. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate
    nell’etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
    denominazione del vino di origine, salve le norme generali più restrittive.
  24. La menzione " vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla
    normativa vigente.
  25. L’indicazione della categoria merceologica è facoltativa, è obbligatoria nel caso in cui si
    possa generare confusione tra le tipologie previste dal disciplinare. L’indicazione della menzione
    relativa al tenore zuccherino del prodotto per gli spumanti è obbligatoria nei limiti della normativa
    comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi o abboccati, è obbligatoria per
    i tipi amabile o dolci
    Articolo 8
    Confezionamento
  26. I vini di cui all’art. 1 possono essere immessi al consumo in tutti i recipienti di volume
    nominale autorizzati dalle normative vigenti.
  27. Per la tappatura dei vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in via generale per i
    rispettivi settori. Per i vini frizzanti è tuttavia ammessa la chiusura con tappo a fungo ancorato,
    tradizionalmente utilizzato nella zona, con eventuale capsula non superiore a 7 centimetri. Per gli
    altri, allorquando siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo
    di chiusura, escluso il tappo a corona per bottiglie di capacità nominale superiore a 375 ml.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La media pianura delle province di Bologna e Modena, posta Modena al centro della regione
    emiliana, ha tutte le caratteristiche climatiche della Valle Padana. La speciale posizione della pianura,
    posta ai piedi dell’Appennino, è la causa di un regime termo-pluviometrico tipicamente continentale,
    con estati calde ed inverni rigidi. I venti umidi del sud vi giungono generalmente asciutti,
    determinando una bassa pluviometria, molto inferiore a quella che si registra, ad esempio nell’Italia
    centrale. I valori medi degli indici relativi alla luminosità, all’escursione termica alle precipitazioni
    piovose, confermano l’alto grado di continentalità del nostro clima caratterizzato tra l’altro da
    piovosità mal distribuita, con due massimi (primavera ed autunno) di pericoloso eccesso idrologico e
    due minimi (inverno ed estate) di grave carenza. La media ponderata annuale delle precipitazioni è di
    925 mm che sono così distribuite: inverno 23%, primavera 26%, estate 18%, autunno 33%.
    I terreni della media pianura di Bologna e Modena hanno una origine geologica alluvionale di riporto
    con pendenze piane con una composizione chimica dove l’elemento potassio (K) prevale sul fosforo
    (P).
    I suoli dei terreni della media pianura bolognese e quelli della media pianura modenese posti alla
    destra del fiume Panaro hanno una composizione fisico meccanica di medio impasto tendente
    all’argilloso.
    Dalle uve bianche prodotte in questo territorio si ottengono vini di colore giallo paglierino, di media
    acidità, con evidenza di note erbacee e fruttate.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    La civiltà del vino è talmente compenetrata dalle vicende storiche, di costume e culturale
    dell’ambiente con la straordinaria capacità di mantenere i confini e l’identità del territorio da dove un
    vino ha avuto origine e fama.
    6
    La media pianura delle province di Bologna e Modena sono storicamente città rivali, Bologna per
    l’appartenenza allo Stato Pontificio, Modena capitale di un piccolo ducato legato alla casa reale
    d’Asburgo Lorena.
    Chi appena più di un secolo fa si recava da Modena a Bologna una volta attraversato il fiume Panaro
    al ponte di Sant’Ambrogio trovava appunto il confine con lo Stato Pontificio e i vigneti con i vitigni
    lambrusco lasciavano spazio ai vigneti con i vitigni a bacca bianca (montù, trebbiano, albana) con
    prevalenza del montù. Con la comparsa dei primi saggi ampelografici compare l’antichissima
    tradizione del vino bianco della zona di “Castelfranco Emilia” un tempo città fortificata bolognese
    passata nel 1929 al territorio modenese.
    L’incidenza dei fattori umani è riferita in particolare alla puntuale definizione dei seguenti aspetti
    tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del disciplinare di produzione:
  3. La base ampelografica dei vigneti: I vini a denominazione di origine controllata "Reno"devono
    essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione
    ampelografica:
    Montuni: montù, minimo 85% , possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
    da altri vitigni, presenti in ambito aziendale a bacca bianca non aromatica, raccomandati e/o
    autorizzati per le province di Bologna e Modena fino a un massimo del 15%;
    Bianco: albana e trebbiano romagnolo da soli o congiuntamente minimo 40%, possono concorrere
    alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, presenti in ambito aziendale a bacca
    bianca non aromatica, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bologna e Modena fino a un
    massimo del 60%;
  4. Le forme di allevamento: l’ambiente pedoclimatico della media pianura modenese e bolognese
    favorisce un naturale accrescimento della vite. Le imprese viticole hanno optato per forme di
    allevamento a cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la vigoria delle piante. La
    forma di allevamento deve consentire un’adeguata distribuzione spaziale delle gemme, esprimere la
    potenzialità produttiva delle piante, permettere la captazione dell’energia radiante, assicurare
    sufficiente aerazione e luminosità ai grappoli. Le forme di allevamento più diffuse sono il cordone
    speronato e il G.D.C. con una densità d’impianto di 1.500-2.800 ceppi/ettaro. I portainnesti più
    utilizzati sono Kober5BB, SO4, 420A.
  5. Le pratiche enologiche specifiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente
    consolidate, leali e costanti e fanno riferimento, quasi esclusivamente, alla pratica della
    rifermentazione naturale in bottiglia e della rifermentazione naturale in autoclave. Le operazioni di
    arricchimento sono consentite nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa
    comunitaria.
    B) Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuiti all’ambiente geografico.
    La D.O.C. “RENO” è riferita alla produzione di vini bianchi con la possibilità di menzionare il
    vitigno “Montuni” o il riferimento alla tipologia “Bianco”. Dal punto di vista analitico ed
    organolettico questi vini presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6
    del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente
    geografico.
    Tali caratteristiche del vino di base, sono evidentemente condizionate dall’ambiente fertile e fresco
    caratteristico dell’area doc e delle forme di allevamento principalmente basate su cordoni permanenti
    (cordone speronato e G.D.C.) e portainnesti che assecondano la naturale vigoria del vitigno (Kober
    5BB, SO4 e 420A).
    Dalle uve prodotte nella media pianura bolognese e nella media pianura modenese posta alla destra
    del fiume Panaro si possono quindi ottenere vini bianchi dal colore giallo paglierino, di media
    struttura, buona acidità. La freschezza e la fragranza dei profumi con evidenze floreali e fruttate
    contribuiscono al loro equilibrio gustativo.
    7
    C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera
    b).
    La D.O.C. “Reno” viene utilizzata e presentata abbinata al nome del vitigno “Montuni” in misura
    molto minore viene rivendicata la DOC “Reno” abbinata alla tipologia “Bianco”.
    Il vitigno Montù è una delle prime varietà di uva bianca che compare nella zona pianeggiante e pede-
    collinare nei dintorni di Bologna. Si ricordano le citazioni dell' Acerbi che con il sinonimo di
    Montonego lo descrive già nel 1823 come vitigno presente nei dintorni di Bologna. Altre citazioni
    sono riportate nel "Saggio di ampelografia universale" da Giuseppe dei Conti di Rovasenda. Domizio
    Cavazza nel testo "viticoltura" scrive della presenza del vitigno Montù nella pianura tra Modena e
    Bologna: cita il vino bianco asciutto, sapido, piacevolissimo. Anche nel testo "uve da vino" di
    Norberto Marzotto si cita il Montù tra le varietà maggiormente diffuse nella piana Bolognese. Oggi
    nelle terre che furono dei Bentivoglio e in molti comuni della pianura bolognese e modenese, la
    coltura di questo vitigno è molto diffusa ed è fondamentale per i viticultori della zona e le loro
    cantine sociali, tant’è che il vitigno Montù è tra le varietà più rappresentative nella zona di
    produzione della DOC “Reno”.
    Nell'ambito del territorio delimitato dalla zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine
    Controllata <<Reno>> è diffusa, da molto tempo, la coltivazione di altri due importanti vitigni:
    1'Albana e il Trebbiano. Il vitigno Trebbiano fece la sua comparsa in Emilia Romagna in epoca
    antichissima, con I'avvento del popolo etrusco. Pier Dè Crescenzi, nel suo trattato "Liber ruralium
    coinmodoruin", apparso nel 1305, scrive tra l'altro: «C'è un'altra specie di uva, detta tribiana, che è
    bianca, con acini tondi, piccoli e abbondanti; in giovane età questa vite non dà frutto, crescendo
    diventa feconda>>. Nello stesso secolo del Dè Crescenzi la parola trebbiano comincia a correre in
    tutta la regione, sia nella accezione latina, sia in quella volgare. Si trovano Turbien a Imola,
    Trebianum a Ferrara, Tribulanum a Bologna, Tarbian in Romagna.
    La storia del vitigno Albana si confonde con la leggenda. Si coltiva da tempi remoti in Emilia
    Romagna, dove forse furono i romani ad introdurlo. E' comunque soltanto negli ultimi tre secoli che
    il vitigno è stato oggetto di studi e descrizioni sempre più numerose. L'agronomo bolognese
    Vincenzo Tanara, nel '700, ne elencava già alcune varietà: «l’albana rara, l'albana spessa che
    marcisce facilmente e l'albanone che matura prima delle altre». Il vino bianco ottenuto dalla
    vinificazione dei due vitigni, anche in uvaggio fra di loro, è molto apprezzato soprattutto dagli
    abitanti di Bologna e dei paesi limitrofi.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: VALORITALIA società per la certificazione delle qualità e delle produzioni
    vitivinicole italiane S.r.l.
    Via Piave n. 24 – 00187 ROMA
    Telefono 0039 0445 313088 Fax 0039 0445 313080
    Mail info@valoritalia.it website www.valoritalia.it
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
    8