Rimini Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “RIMINI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 19.11.1996 G.U. 280 - 29.11.1996
(con il nome della DOC Colli di Rimini)
Modificato con DM 05.05.1997 G.U. 112 - 16.05.1997
Modificato con DM 24.07.2009 G.U. 187- 13.08.2009
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295- 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 06.08.2020 G.U. 206 - 19.08.2020
(modifica ordinaria ai sensi art. 17
del Reg. UE n. 33/2019) G.U.U.E.- n. C/442 - 21.12.2020
Modificato con Reg. UE di esecuzione G.U.U.E.- L249 /1652 -27.09.2022
n. 2022/1652 del 20.09.2022 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(modifica dell’Unione ai sensi artt. 14-15
e 16 del Reg. UE n. 33/2019), anche con
variazione del nome da “Colli di Rimini”
a “Rimini”)
Articolo 1
Denominazione e Tipologie
La denominazione di origine controllata “Rimini” è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

  • Cat.1Vino:
    “Rimini” rosso (anche nella tipologia riserva);
    “Rimini” bianco;
    “Rimini” Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva);
    “Rimini” Biancame;
    “Rimini” Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva);
    “Rimini” Rebola secco;
  • Cat.15 Vino ottenuto da uve appassite:
    1
    “Rimini” Rebola passito.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    La denominazione di origine controllata “Rimini”, accompagnata facoltativamente dal riferimento ai
    colori rosso e bianco, ed obbligatoriamente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai
    vini ottenuti da uve di vitigni, idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna provenienti da
    vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    “Rimini” rosso (anche nella tipologia riserva):
    Sangiovese minimo 30%;
    Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah da 0 a 60%;
    possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni Alicante,
    Montepulciano, Petit Verdot e Rebo fino ad un massimo del 10%.
    “Rimini” bianco:
    Trebbiano: minimo 30 %;
    Bombino bianco e Sangiovese vinificato in bianco da 0 a 60%;
    possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla
    coltivazione nella Regione EmiliaRomagna, da soli o congiuntamente, per un massimo del 10%.
    “Rimini” Cabernet Sauvignon (anche nella tipologia riserva):
    Vitigno Cabernet Sauvignon n.: minimo 85%;
    possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo,
    presenti in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in regione EmiliaRomagna, fino ad un massimo
    del 15%.
    “Rimini” Biancame:
    Biancame b.: minimo 85%;
    possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore bianco, presenti
    in ambito aziendale e idonei alla coltivazione in regione Emilia Romagna, fino ad un massimo del
    15%.
    “Rimini” Rebola secco:
    Grechetto Gentile: minimo 85%;
    possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione
    Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
    “Rimini” Rebola passito:
    Grechetto Gentile: minimo 85%;
    possono inoltre concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione
    Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
    “Rimini” Sangiovese (anche nelle tipologie superiore e riserva):
    Vitigno Sangiovese: minimo 85%;
    possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni con uve a bacca rossa, idonei alla
    coltivazione per la Regione Emilia Romagna, presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad
    un massimo del 15%.
    2
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Rimini” devono
    essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Rimini ad esclusione dei
    territori posti a valle della strada statale s. s. 16 Adriatica, e dell’intero comune di Bellaria Igea
    Marina.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  1. Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente:
    Rosso 11,5%;
    Rosso riserva 12,0%
    Bianco 11,0%;
    Cabernet Sauvignon 11,5%
    Cabernet Sauvignon Riserva 12%
    Biancame 10,5%
    Rebola secco 11,5%;
    Rebola passito 12,5%;
    Sangiovese 11,5 %
    Sangiovese superiore 12,5%;
    Sangiovese riserva 12,5%.
  2. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
    di origine controllata “Rimini” devono essere atti a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche
    caratteristiche di qualità.
  3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non
    modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.
  4. È esclusa ogni pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.
  5. La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione d’origine
    controllata “Rimini” non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:
    Rosso t/ha 11,0
    Bianco t/ha 12,0
    Cabernet Sauvignon t/ha 11,0
    Biancame t/ha 12,0
    Rebola t/ha 11,0
    Sangiovese t/ha 11,0
    La tolleranza massima di detti limiti di resa è del 20%, oltre tale valore tutta la produzione decade
    della denominazione.
    La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate,
    può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, limiti di produzione di uva per ettaro inferiori
    a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al
    Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione e l’imbottigliamento
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  6. Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento, affinamento e di invecchiamento devono essere
    effettuate nell’ intero territorio amministrativo della provincia di Rimini.
    A salvaguardia della qualità e della reputazione, nonché a garantire l’origine del prodotto e l’efficacia
    dei controlli conformemente alla vigente normativa unionale e nazionale, le operazioni di
    imbottigliamento devono essere effettuate nell’ intero territorio amministrativo della provincia di
    Rimini.
    Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
    l’imbottigliamento al di fuori della predetta area di imbottigliamento delimitata, sono previste
    autorizzazioni individuali in conformità alla normativa dell’unione europea e nazionale.
    Infatti, il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere
    la qualità del vino “Rimini”, che viene esposto a possibili fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di
    temperatura e contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni in particolare possono generare effetti
    negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo,
    ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).
    Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. Pertanto l’imbottigliamento
    nella zona di origine, con spostamenti assenti o limitati delle partite di vino, consente invece di avere
    maggiori garanzie di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.
    Questi aspetti, associati all’esperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità
    particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine “Rimini”,
    consentono di effettuare l’imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze
    tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini
    previste dal disciplinare.
    L’imbottigliamento in zona di produzione delimitata si prefigge altresì di assicurare controlli più
    agevoli e mirati, da parte del competente Organismo, massimizzandone l'efficienza, l'efficacia e
    l’economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di
    produzione.
    Infatti, l’Organismo di controllo, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del
    disciplinare, nella zona di produzione può programmare con la massima tempestività le visite
    ispettive presso tutte le Ditte interessate al momento dell’imbottigliamento del vino Rimini, in
    conformità al relativo piano dei controlli.
    Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino “Rimini”,
    preventivamente certificate idonee agli esami chimico-fisici ed all’esame organolettico dallo stesso
    Organismo di controllo, siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in
    termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori e con il fine di
    offrire al consumatore la massima garanzia in merito all’autenticità del vino confezionato.
    Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito
    che le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare
    l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che
    presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando
    idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della DOP “Rimini” per
    almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica
    che introduce l’obbligo di imbottigliamento in zona.
  7. Per i vini a denominazione di origine controllata “Rimini”, è ammesso l’arricchimento nella misura
    massima dell’1% vol.
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  8. Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo Schedario
    vitivinicolo siano vinificate separatamente, l’assemblaggio definitivo per l’ottenimento dei vini a
    denominazione di origine controllata “Rimini” deve avvenire prima della richiesta di campionatura
    per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque prima della estrazione
    dalla cantina del produttore.
  9. La resa massima dell'uva in vino finito per tutte le tipologie ad eccezione della tipologia Rebola
    passito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza
    non ha diritto alla D.O.C. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
    tutto il prodotto.
    La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia Rebola passito non dovrà essere superiore al
    50%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 55%, l’eccedenza non avrà diritto alla
    denominazione d’origine controllata “Rimini”. Oltre il 55% decade il diritto alla denominazione
    d’origine controllata per tutto il prodotto.
    Il vino “Rimini” Rebola tipo Passito, dovrà essere ottenuto da appassimento delle uve che assicuri
    alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 280 grammi per litro. Detto appassimento
    può avvenire: in pianta, su graticci, in locali termo condizionati, con ventilazione forzata e
    vendemmia tardiva con appassimento in pianta.
  10. Per i vini a denominazione di origine controllata “Rimini” Rosso riserva, Cabernet Sauvignon
    riserva e Sangiovese Riserva è fatto obbligo di fare un invecchiamento del vino per almeno un anno
    in vasi vinari.
    La commercializzazione è consentita soltanto dopo 24 mesi di invecchiamento ed eventuale
    affinamento complessivi, a decorrere dal 1 dicembre dell’anno di raccolta delle uve. La relativa
    idoneità chimico fisica ed organolettica non potrà essere valutata prima di 22 mesi di invecchiamento
    e affinamento complessivi.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    I vini “Rimini” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Rimini” Rosso:
    colore: da rosso rubino a granato;
    odore: caratteristico, con eventuali sentori di frutti rossi e note erbacee, speziate o minerali;
    sapore: da secco ad abboccato, talvolta tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20 g/l.;
    “Rimini” Rosso Riserva
    colore: rosso rubino intenso o granato;
    odore: caratteristico, complesso, con eventuali note erbacee e minerali;
    sapore: da secco ad abboccato, di struttura, armonico, elegante, talvolta tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
    “Rimini” Bianco:
    colore: paglierino più o meno intenso;
    odore: delicato, dal fruttato al floreale;
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    sapore: da secco ad abboccato, sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    “Rimini” Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso rubino, talvolta carico;
    odore: caratteristico, etereo, a volte speziato o erbaceo;
    sapore: da secco ad abboccato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20 g/l;
    “Rimini” Cabernet Sauvignon Riserva
    colore: rosso rubino carico con riflessi granato
    odore: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;
    sapore: secco, pieno, armonico, talvolta lievemente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
    “Rimini” Biancame:
    colore: paglierino scarico con riflessi verdognoli;
    odore: caratteristico, talvolta con note floreali;
    sapore: da secco ad abboccato, fresco, equilibrato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    “Rimini” Rebola (tipo secco):
    colore: dal paglierino chiaro al dorato;
    odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
    sapore: secco, armonico, di caratteristica morbidezza e struttura;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
    “Rimini” Rebola passito:
    colore: dal giallo dorato all'ambrato;
    odore: caratteristico, intenso e fruttato, a volte con note muffate;
    sapore: dolce, vellutato, equilibrato
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol;
    titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 12,5% vol;
    acidità totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
    “Rimini” Sangiovese:
    colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
    odore: caratteristico, talvolta floreale, minerale;
    sapore: da secco ad abboccato, armonico, talvolta tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
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    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo 20 g/l;
    “Rimini” Sangiovese Superiore:
    colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
    odore: caratteristico, intenso, talvolta floreale;
    sapore: secco, armonico, talvolta tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
    “Rimini” Sangiovese riserva:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico, intenso, talvolta floreale;
    sapore: secco, armonico, talvolta tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
    -Per tutte le tipologie in cui è stato effettuato un passaggio in botti di legno può rilevarsi un sentore
    di legno.
    Articolo 7
    Etichettatura, designazione e presentazione
  11. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Rimini” i
    termini bianchi e rossi sono facoltativi, è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle
    previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”,
    “selezionato”.
    E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
    aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
  12. Per l'immissione al consumo del vino a denominazione d’origine controllata “Rimini” sono
    ammessi soltanto recipienti della capacità di litri: 0,187 - 0,250 - 0,375- 0,500- 0,750- 1,500- 3,000-
    5,000-6,000- 9,000- 12,000 e 18,000 in vetro o ceramica.
  13. Per tutti i vini della DOC “Rimini” di cui all’art. 1 è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di
    chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del “tappo a corona”.
    Articolo 8
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica, fattori naturali rilevanti
    Morfologia
    La DOP “Rimini” si estende nella zona di confine tra la parte più meridionale della Pianura Padana
    e la parte più propriamente peninsulare dell’Italia. In un contesto ambientale pertanto fortemente
    influenzato dal Mare.
    Il territorio, perpendicolarmente alla linea di costa, è diviso in tre bacini idrografici principali:
    Marecchia, Conca e Marano e in quattro secondari: Uso, Rio Melo, Ventena e Tavollo.
    Parallelamente al mare, proseguendo nelle direttrici dei tre bacini idrografici si evidenziano crescenti
    quote altimetriche passando dal territorio di pianura (sotto i 60m slm) alle più tipiche e diffuse unità
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    di paesaggio pedecollinari (60-250 m slm) a territori più alti e tipicamente collinari (200-400m slm)
    nelle zone dell’entroterra dove compaiono anche affioramenti litoidi compatti.
    Il contesto collinare è quello in cui maggiore è la concentrazione dei vigneti e che maggiormente
    rappresenta la tipicità di questo territorio soprattutto in riferimento ad un graduale passaggio da forme
    tipiche della pianura e della costa a quelle dei rilievi appenninici centro meridionali più dolci.
    Pedologia
    Il territorio collinare di Rimini possiede una certa uniformità geologica. È infatti prevalente la
    Formazione geologica delle Argille Azzurre (sigla FAA), costituita da argilliti azzurrastre calcaree e
    compatte, talvolta con alternanze di peliti e arenarie.
    Le forme del paesaggio sono generalmente costituite da ampi rilievi collinari blandamente ondulati
    (pendenze medie 5-25%) con rari e circoscritti fenomeni di dissesto, ivi compresi i calanchi.
    Si possono individuare tre grandi zone con caratteristiche pedologiche sufficientemente omogenee.
  • Una prima zona, coincidente con i territori della media e alta Valmarecchia, caratterizzata da elevato
    contenuto di argilla; ph sub-alcalini; alti livelli di calcare attivo, soprattutto in riva destra del fiume
    Marecchia; bassa o media dotazione di sostanza organica nei terreni di più alta collina.
  • Nella fascia collinare intermedia, compresa nelle vallate del Marano e del Conca, i terreni sono
    tendenzialmente di medio impasto, con elevata incidenza della componente limosa e talvolta
    argillosa; ph sub-alcalini; alti livelli di calcare attivo; bassa dotazione di sostanza organica.
  • Infine nei terreni interni, appartenenti alla collina più elevata della vallata del Conca, si ha una forte
    incidenza di terreni con tessitura tendenzialmente sciolta con prevalenza della componente limosa e,
    in alcune aree soprattutto di fondo valle, di quella argillosa; il ph è sub-alcalino o alcalino; il contenuto
    in calcare generalmente elevato; la dotazione in sostanza organica è bassa.
    Suoli
    I suoli sono dolcemente inclinati o moderatamente ripidi (pendenza tipicamente compresa tra 5 e
    25%); e si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose, di
    età pliocenica e di origine marina (Formazione delle argille azzurre e Formazione delle Arenarie di
    Borello).
    Sono a tessitura fine o moderatamente fine, hanno moderata disponibilità di ossigeno, talvolta buona.
    Sono tipicamente calcarei, talvolta scarsamente o non calcarei nella parte inferiore del suolo; sono
    moderatamente alcalini.
    I suoli maggiormente rappresentativi sono riferibili alle seguenti tipologie:
    Suoli Montelupo (MLP): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille
    azzurre); sono abbastanza diffusi e hanno una distribuzione uniforme lungo i tratti lineari e concavi
    dei versanti; sono da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, profondi o molto profondi sopra il
    substrato massivo, fortemente calcarei. Suoli San Clemente (SCM1): si sono formati in rocce
    prevalentemente argillose (Formazione delle argille azzurre); sono abbastanza diffusi e occupano le
    sommità e i tratti convessi dei versanti; si trovano tipicamente nei tratti di versante sottoposti ad
    intensa erosione idrica di tipo laminare o ad interventi antropici di rimodellamento dei versanti; sono
    da dolcemente inclinati a moderatamente ripidi, moderatamente profondi sopra il substrato massivo,
    presente a 50 - 80 cm di profondità, sono fortemente calcarei.
    Suoli Coriano (COR): si sono formati in rocce prevalentemente argillose (Formazione delle argille
    azzurre); sono suoli meno diffusi rispetto ai precedenti, che occupano preferibilmente parti alte e
    medie dei versanti, sono dolcemente inclinati, profondi sopra il substrato massivo presente tra 80-100
    cm di profondità calcarei negli orizzonti superficiali e fortemente calcarei in profondità, con
    accumulo di carbonato di calcio.
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    Suoli Passano (PSS): si sono formati in rocce limoso sabbiose (Formazione Arenarie di Borello);
    sono suoli poco diffusi da dolcemente a molto inclinati, moderatamente profondi o profondi sopra il
    substrato massivo, fortemente calcarei.
    Caratteristiche climatiche
    Possono riassumersi con i seguenti dati che si rifanno allo schema di classificazione climatica di
    Koppen - Geiger:
  • temperatura media annua pari a 13,2°C
  • temperatura media del mese più freddo pari a 3,4°C
  • Tre mesi con temperatura media maggiore o uguale a 20°C
  • Escursione termica annua pari a 18,8°C
    Tali valori permettono di inquadrare il territorio della Provincia di Rimini in una posizione della citata
    classificazione climatica a cavallo tra il clima temperato sublitoraneo e quello temperato
    subcontinentale.
    Riguardo la misura dell’indice bioclimatico di Winkler il territorio della DOP Colli di Rimini si
    colloca in una fascia che va dai 2100 ai 2200 gradi/giorno.
    Il regime pluviometrico presenta un andamento sostanzialmente simile a quello caratteristico del tipo
    “Litoraneo padano” con una piovosità totale annua che mediamente si attesta sui 754 mm, abbastanza
    equamente distribuiti durante l’anno, con un massimo nella stagione autunnale di 229 mm ed un
    minimo in quella invernale di 164 mm; la stagione estiva presenta una media di 188 mm di
    precipitazione mentre quella primaverile si aggira sui 173 mm.
    B) Informazioni su qualità o caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili
    all'ambiente geografico
    Nel territorio della DOP Rimini i fattori di natura ambientale, climatica e pedologica concorrono a
    determinare le peculiari caratteristiche dei vini prodotti sia per la categoria (1) Vino che per la
    categoria (15) Vino ottenuto da uve appassite
    -Categoria (1) Vino- La peculiare matrice calcareo-argillosa dei terreni, con fertilità medio bassa
    determina in questi vini, in particolare nei rossi, un elevato potenziale in estratto secco e tenore in
    alcol, una buona intensità colorante ed un elevato tenore in polifenoli, i vini risultano pertanto avere
    una buona attitudine all’invecchiamento. La vicinanza del territorio al mare, inoltre, influenza
    positivamente il ciclo vegetativo della vite, opponendosi a minime termiche eccessive nel periodo
    invernale e mitigando le massime termiche nel periodo estivo, mantenendo l’ambiente ventilato dalle
    brezze e con una piovosità non eccessiva nel periodo estivo. Queste condizioni risultano ottimali per
    una equilibrata maturazione e una buona espressione delle caratteristiche varietali dei vitigni coltivati
    nella zona geografica della DOP, quali il Sangiovese, elettivo della zona, e il Cabernet sauvignon,
    previsti sia come varietali che in assemblaggio con altri vitigni quali Cabernet franc, Merlot e Sirah,
    nella produzione della tipologia Rimini rosso. Sono vini che presentano colore dal rosso rubino al
    granato, talvolta con riflessi violacei, note erbacee o minerali a seconda della prevalenza dei vitigni
    utilizzati, sapore dal secco all’abboccato.
    Per i vini bianchi vengono utilizzate le uve dei vitigni Grechetto gentile, Trebbiano, Bombino bianco
    e Biancame, nonché il Sangiovese vinificato in bianco. Questi vini grazie anche alle favorevoli
    condizioni climatiche risultano freschi e sapidi, e secondo i vitigni utilizzati si presentano di colore
    dal giallo paglierino più o meno intenso al dorato con note dal fruttato al floreale, sapore dal secco
    all’abboccato.
    -Categoria (15) Vino ottenuto da uve appassite -
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    Le medesime peculiarità ambientali e in particolare la vicinanza al mare, permettono di mantenere
    l’ambiente ventilato, ottimale per la sanità delle uve e pertanto ideali per essere poste in appassimento
    sia sulla pianta che su graticci o in locali adeguatamente condizionati. L’appassimento permette di
    esaltare le caratteristiche varietali dei vitigni tradizionalmente coltivati in questa zona geografica,
    quali il Grechetto gentile con il quale viene prodotta la tipologia Rimini Rebola passito. Questi vini
    risultano dolci, armonici, equilibrati, con colore dal giallo dorato all’ambrato, ricchi di estratti, a volte
    con note muffate.
    C) Fattori umani rilevanti per il legame col territorio ed elementi storici
    -I fattori umani incidono fortemente sul legame col territorio della Dop Rimini in quanto i produttori
    hanno ormai consolidato nel tempo una grande professionalità e competenza nella gestione dei
    vigneti, nello scegliere le migliori giaciture e le esposizione degli stessi, valorizzando al meglio i
    vitigni legati alle culture del territorio della zona di produzione, quali, in particolare, Sangiovese e
    Cabernet sauvignon, per i vini rossi , Grechetto gentile, Trebbiano e Biancame per i bianchi,
    rimodulando nel tempo la base ampelografica dei vini prodotti , consolidando l'utilizzo dei vitigni
    più interessanti e più presenti nella zona geografica, al fine di un ancor maggiore legame con la stessa,
    eliminando o relegando i vitigni scarsamente presenti, o meno interessanti, alle percentuali residue
    della composizione dei vini.
    I produttori inoltre hanno scelto di adottare rese di uva per ettaro contenute, massimo 12 tonnellate
    per ettaro per i bianchi e 11 per i rossi, al fine di conseguire una maggiore qualità dei vini prodotti.
    Pratica tradizionale è quella di porre in appassimento le uve, in pianta o su graticci o in ambienti
    termo condizionati. In particolare, la tipologia Rimini Rebola Passito viene prodotta con uve
    Grechetto gentile con rese, di uva in vino, molto basse, non superiori al 50%.
    Altra pratica è l’uso di vinificare in bianco le uve del vitigno Sangiovese, che può essere utilizzato
    anche fino al 60%, in assemblaggi con altri vitigni a bacca bianca, nella produzione della tipologia
    Rimini bianco.
    Grande competenza inoltre è quella dei produttori nel porre in invecchiamento, i vini rossi della DOP,
    che possono fregiarsi della menzione riserva dopo almeno 24 mesi a decorrere dal 1 dicembre
    dell’anno di vendemmia. Sono vini che per la loro qualità hanno, nel tempo, acquisito grande
    rinomanza commerciale. Molto apprezzati sono i vini bianchi freschi e sapidi, che durante l’estate
    sono consumati dai turisti nei locali e sulle spiagge di Rimini sia come aperitivi che abbinandoli alla
    gastronomia locale.
    -Elementi storici
    Il vino e la vite hanno una storia e una tradizione millenaria, legata al territorio della DOP Rimini, le
    prime attestazioni certe della presenza della vite sono databili all’VIII - VII secolo avanti Cristo,
    grazie ai reperti delle tombe villanoviano-etrusche di Verucchio costituiti da pollini e vinaccioli di
    Vitis vinifera. Da allora la coltura della vite nel Riminese è documentata senza soluzione di
    continuità:
  • le genti etrusche vi hanno introdotto l’usanza della potatura lunga e del sostegno vivo;
  • con i Romani, giunti nel III secolo avanti Cristo, la coltura della vite e la produzione del vino hanno
    assunto dimensioni ragguardevoli, diventando un fattore centrale dell’economia;
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    -numerose testimonianze figurative e relazioni degli storici latini esaltano gli elevati rendimenti dei
    vigneti locali, capaci di alimentare, per lungo tempo, forti correnti di esportazione verso l’Urbe;
  • altre testimonianze provengono dai rinvenimenti di anfore vinarie prodotte dalle fornaci romane del
    riminese che coprono un periodo che va dal III secolo a.C. al III secolo d.C.:
    Importanti sono le documentazioni relative agli Statuti medievali di Rimini, che regolamentavano
    meticolosamente la vita della città e del contado, con una moltitudine di indicazioni circa la viticoltura
    e la vinificazione, la conservazione, il trasporto, lo smercio e il consumo del vino, che rappresentano
    l’eredità di un patrimonio di conoscenze che possono considerarsi alla base delle conoscenze e
    dell’esperienza nella coltivazione della vite che tanto ha inciso sui fattori umani e sul legame col
    territorio della attuale Dop Rimini .
    Articolo 9
    Riferimenti alla struttura di controllo
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n.238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1,2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018 e modificato con DM 3 marzo 2022 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62
    del 15 marzo 2022.
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