Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA “ROMAGNA ALBANA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 21.07.1967 G.U. 209 - 21.8.1967
Approvato DOCG DPR 13.04.1987 G.U. 245 - 20.10.1987
Modificato con DM 22.09.2011 G.U. 235 – 8.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 20.05.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Provvedimento n. Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
23006 del 22.3.2016
Modificato con DM 20.03.2018 G.U. 84 – 11.04.2018
(modifica ordinaria ai sensi Reg. UE Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
lett. b) e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Articolo 1
Denominazione e vini
- La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana, é riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione,
per le seguenti tipologie:
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- secco (asciutto);
- amabile;
- dolce;
- passito;
- passito riserva.
Articolo 2
Base ampelografica
- I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve di vigneti aventi in ambito aziendale
la seguente composizione ampelografica:
- Albana: minimo 95%;
- possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla
coltivazione per la regione Emilia Romagna.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
- La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di
Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana comprende in tutto o in parte i comuni appresso
descritti. Tale zona è così delimitata:
Provincia di Forli-Cesena: comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli,
Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.
Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle é così
delimitato:
comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia;
comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino
all'incontro di questa con riva Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla
ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende
per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis,
segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello
Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per
ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine
con il comune di Bertinoro;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la strada statale n. 9 fino
all'incontro con via S. Leonardo che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini - Bologna, indi
prosegue lungo la stessa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del
comune di Forlì;
comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino
all'incontro con via G. Siboni, segue questa via e poi le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni,
Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo,
da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si
ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di
Faenza.
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Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio,
Brisighella.
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle é delimitato come segue:
comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9
segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con
l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana,
Borgo S. Rocco, Granarolo, Proventa, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord
della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;
comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme,
Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:
comune di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice. Segue la
stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine
comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;
comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche.
1.1. Non possono essere iscritti nello schedario i vigneti impiantati in terreni inadatti a
produrre uve di qualità.
2.1. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli
generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino, tenuto
conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.
2.2. Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di allevamento in parete, anche con cordone
permanente, la pergoletta, l’alberello ed il duplex; con un minimo di 1.500 ceppi/ettaro per la
pergoletta, 2.500 ceppi/ettaro per il duplex, di 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete e di 5.000
ceppi/ettaro per l’alberello. - É esclusa ogni pratica di forzatura. É consentita l'irrigazione di soccorso.
4.1. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata e Garantita “Romagna” Albana non deve essere superiore a 10 tonnellate per ettaro in
coltura specializzata.
4.2 Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere
rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
4.3. Nelle annate favorevoli la resa di uva, da destinare alla produzione dei vini DOCG definiti
all’art.1 del presente disciplinare, deve essere riportata nei limiti di cui ai comma 4.1 e 4.2, purché
la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi. - Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 11,50% vol.
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Articolo 5
Norme per la vinificazione - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio
amministrativo delle province di Forlì - Cesena, Ravenna e Bologna.
2.1 La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a
denominazione di origine controllata sono le seguenti:
Resa uva/vino Produzione
(%) massima (l/ha)
“Romagna” Albana secco 70 7000
“Romagna” Albana amabile 70 7000
“Romagna” Albana dolce 70 7000
“Romagna” Albana passito 50 5000
“Romagna” Albana passito riserva 50 5000
2.2. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre, rispettivamente il 75%
ed il 55%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre tale
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. - É ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella
misura massima di 1,5 gradi.
4.1. Le tipologie “Romagna” Albana passito e passito riserva devono essere ottenute da uve
sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a
quello della vendemmia.
4.2. É ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per
la disidratazione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.
4.3. A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da “muffa nobile”, é concesso
di produrre e commercializzare DOCG “Romagna” Albana passito riserva avente un titolo
alcolometrico effettivo minimo di 4,0% vol, purché la gradazione del mosto al momento della
pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro.
4.4. Nella vinificazione dei vini DOCG “Romagna” Albana nelle varie tipologie sono
ammesse tutte le pratiche enologiche previste, fatte salve le limitazioni previste al comma 3 del
presente articolo.
4.5. Per tutte le tipologie previste é consentita la vinificazione, la conservazione e
l'affinamento in contenitori di legno.
5.1. Il vino a DOCG “Romagna” Albana passito non può essere immesso al consumo prima
del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui é stato ottenuto.
5.2. Il vino a DOCG “Romagna” Albana passito riserva non può essere immesso al consumo
prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui é stato ottenuto.
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Articolo 6
Caratteristiche al consumo - I vini di cui all’art. 1 devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
“Romagna” Albana secco (asciutto):
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: asciutto un po’ tannico, caldo e armonico;
titolo alcol. volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Romagna” Albana amabile:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana ;
sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;
titolo alcol. volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
“Romagna” Albana dolce:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Romagna” Albana passito:
colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: dolce, armonico, caratteristico;
titolo alcol. volumico totale minimo: 17,00% vol;
zuccheri riduttori: minimo 70 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;
anidride solforosa: massimo 400 mg/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l.
“Romagna” Albana passito riserva:
colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;
odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;
sapore: armonico, dolce ed intenso;
titolo alcol. volumico totale minimo: 24,00% vol;
acidità totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 44 g/l. - In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può
rilevare lieve sentore di legno.
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Articolo 7
Etichettatura e presentazione - Le qualificazioni “secco”, “amabile”, “dolce”, “passito” e “passito riserva” devono
figurare in etichetta e sono consentite alle diverse tipologie della Denominazione di Origine
Controllata e Garantita “Romagna” Albana che presentino le rispettive caratteristiche precisate nel
precedente art. 6. - Alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Romagna” Albana é vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi
compresi gli aggettivi “extra”, “superiore”, “fine”, “scelto”, e simili.
2.2 É tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali
o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente. - È consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle
“vigne”, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni
di cui all’art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016.
Articolo 8
Confezionamento
“1.1. Per il confezionamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
“Romagna” Albana, nelle diverse tipologie previste all’art.1 del presente disciplinare di
produzione, è consentito l’utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.”
“1.2. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a Denominazione di Origine Controllata e
Garantita “Romagna” Albana deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.”
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
Non è stato possibile accertare se il vitigno Albana sia stato effettivamente introdotto in Romagna
dai Romani, sta di fatto che esso ha trovato in questa regione geografica la massima e pressoché
unica area di elezione in Italia. Nel 1300 Pier de’ Crescenzi affermava che “questa maniera d’uva è
avuta migliore di tutte le altre a Forlì e in tutta la Romagna”, individuando in modo preciso, fin da
quei tempi lontani, le località in cui l’Albana dava i prodotti migliori. Nel primi decenni del 1900,
Mariano Savelli, del Regio Laboratorio Autonomo di Chimica Agraria di Forlì, delineò in modo
piuttosto preciso l’areale in cui l’Albana dava le sue migliori espressioni: “I luoghi di Romagna ove
l’Albana si coltiva, … sono: le colline di Dozza (Imola), di Riolo, di S. Lucia delle Spianate nel
Faentino, di Terra del Sole e Castrocaro, di Bertinoro, di Cesena, di Longiano e Montiano. Tutta
questa zona che trovasi ad una pressoché identica latitudine ed appartiene ad una stessa epoca
geologica, evidentemente racchiude tuttora in se stessa il segreto della sua peculiare attitudine
produttiva”. Studi successivi hanno confermato che l’Albana esprime al meglio le sue potenzialità
organolettiche proprio se coltivata sui suoli nell’intorno della catena o “vena” dello “Spungone”,
una formazione geologica che si estende dal Faentino al Cesenate, costituendo il primo rilievo
visibile dalla via Emilia. Questa dorsale, di colore giallastro talvolta molto carico, si staglia ed
emerge tra le colline circostanti, di natura prevalentemente argillosa, a causa della propria
composizione, che la rende più resistente all’erosione: è costituita infatti da calcari arenacei
organogeni (resti di organismi fossili) di età pliocenica immersi in argille. Anche se geologicamente
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assai differenti, vi si riconosce la stessa morfologia rupestre osservabile nella “Vena del Gesso”,
con versanti a sud più acclivi e spogli e versanti a nord meno ripidi, boscati o coltivati.
L’Albana, nelle due fasce ai lati dello Spungone, si ritrova generalmente su terreni argillosi o
argillo-limosi più o meno dotati di calcare, come pure su sabbie gialle tendenzialmente povere di
calcare. La maggior parte dei vigneti tradizionali di Albana si collocano nel settore tra sud-est e
sud-ovest, con risultati davvero eccellenti ad altitudini superiori ai 100 m slm, a dimostrare che si
tratta di un vitigno a bacca bianca particolare che si avvantaggia di una buona esposizione al sole o
meglio di una buona luminosità. Se ne ricava che le migliori perfomance del vitigno si ottengono su
terreni che naturalmente ne contengono la vigoria, ben esposti e che per il differente contenuto di
argilla e di calcare tendono a incidere in modo differente su struttura e quadro aromatico.
Del resto, il già ricordato Savelli scriveva che al di fuori delle aree collinari prossime allo Spungone
il vino che risulta dall’Albana “perde il color d’oro, l’odore e la morbidezza, confondendosi con un
ottimo vino bianco comune”. - Fattori umani rilevanti per il legame.
L’area dello Spungone ha esercitato una forte attrazione insediativa dal paleolitico ad oggi; infatti la
roccia di questa formazione geologica costituisce l’appoggio di fondazione delle rocche di
Bertinoro, Meldola, Castrocaro e Predappio, oltre che il materiale con cui sono stati costruiti
palazzi, ponti e strade nei paesi circostanti. Lungo lo Spungone esiste un sistema di sorgenti che
costituisce la base delle acque termali di Castrocaro e Fratta Terme. Inoltre gli affioramenti di
Spungone si trovano al centro di un vasto sistema di valori botanico-vegetazionali la cui importanza
è riconosciuta a livello comunitario (aree SIC). Questo è il contesto che fa da cornice ad un
paesaggio agrario con colture specializzate, in particolare vigneti e uliveti, tramandate nei secoli da
generazioni di agricoltori. Spesso si ritrovano anche cantine storiche scavate nello Spungone, che si
caratterizzano per una buona costanza di temperatura e umidità, elementi fondamentali nella
corretta conservazione dei vini. Per le sue particolari caratteristiche (scalarità di maturazione,
elevato accumulo zuccherino e acidità piuttosto sostenuta), il vitigno Albana è sempre stato
utilizzato per produrre diverse tipologie di vino, tra cui anche i vini della “festa”; per questo,
tradizionalmente, qualche pianta era presente in quasi tutte le aziende agricole romagnole. I
grappoli che maturavano prima fornivano il vino secco da utilizzare, in purezza o in miscela con
altri bianchi, durante i lavori estivi più pesanti, mentre il secondo raccolto serviva per produrre un
vino più robusto, che spesso rimaneva più o meno dolce: il freddo autunnale bloccava la
fermentazione lasciando un residuo zuccherino importante, vista l’elevata concentrazione iniziale.
Parte di questa produzione, poi, veniva raccolta e appesa nei solai e dopo appassimento veniva
pigiata per fare il vino passito per le ricorrenze importanti della famiglia (battesimi, matrimoni,
ecc.) e, spesso, anche per la celebrazione eucaristica (vino da messa).
Le molteplici tipologie del vino di Albana proposte nel disciplinare, quindi, sono frutto degli usi e
costumi e dell’esperienza dei viticoltori romagnoli. Indubbiamente la tecnologia moderna ha
consentito di migliorare il risultato enologico, contribuendo ad una maggiore uniformità e ad una
migliore caratterizzazione dei vini all’interno di ciascuna tipologia.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
L’Albana di Romagna DOCG è un esempio di fortissima interazione tra clima, suolo e vitigno, a cui
si aggiunge un’importante tradizione enologica, tanto che per questo vino si può parlare di una
significativa espressione di “terroir”. I vari tentativi di coltivare il vitigno Albana in altri ambienti,
al di fuori di quello della Denominazione, si è rivelato poco significativo se non addirittura
deludente. I vini di Albana si caratterizzano per una particolare nota comune, tipica del vitigno, che
potrebbe essere ascritta alla categoria dei sentori vegetali, con particolare riferimento a salvia, anche
se non è così facilmente definibile e si parla genericamente di odore caratteristico dell’Albana.
Questo sentore si accompagna, a seconda della maggiore o minore presenza di calcare, a note
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floreali più o meno marcate, e ad un fruttato generalmente piuttosto deciso in cui tendenzialmente
tende a prevalere il sentore di albicocca.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
La particolare natura dei suoli e la tradizione secolare nella coltivazione e vinificazione del vitigno
Albana hanno creato un connubio molto speciale tra uomo, ambiente e vitigno, in Romagna. Le
molteplici tipologie del vino di Albana proposte nel disciplinare, come si può evincere, sono frutto
degli usi e costumi e dell’esperienza dei viticoltori romagnoli. Indubbiamente la tecnologia
moderna ha consentito di migliorare il risultato enologico, contribuendo ad una maggiore
uniformità e ad una migliore caratterizzazione dei vini all’interno di ciascuna tipologia.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale: Via Piave, 24
00187 ROMA
Tel. 0445 313088 Fax. 0445 313080
info@valoritalia.it
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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