Rossese di Dolceacqua Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI D.O.C.
“ROSSESE DI DOLCEACQUA” O “DOLCEACQUA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 28.01.1972 G.U. 125 - 15.05.1972
Modificato con DM 02.02.2011 G.U. 43 - 22.02.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione dei vini
La Denominazione di Origine Controllata “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” è riservato al
vino rosso, anche nella tipologia “superiore”, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti composti dal vitigno Rossese. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve rosse,
non aromatiche, provenienti da vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, presenti nei
vigneti fino ad un massimo complessivo del 5%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” comprende in tutto i
territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona,
Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano, nonché la frazione
Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo –
Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant’Antonio, Sealza, Villatella, Calvo-S.
Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia, e quella parte del
territorio del comune di Vallebona che è situata sulla riva destra del torrente Borghetto.
1
Articolo 4
Norme per la coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Rossese di
Dolceacqua” o “Dolceacqua” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da
considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo ai sensi della vigente normativa,
unicamente i vigneti ubicati in terreni ben esposti, a quote non superiori ai 600 metri, con esclusione
di quelli siti nei fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle
uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Rossese di Dolceacqua” o
“Dolceacqua” non deve essere superiore a t 9,00 di uve per ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo dell’11,50% vol al vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”, ed un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol al vino “Rossese di Dolceacqua” o
“Dolceacqua” superiore.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua
deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata
attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite
medesimo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento devono essere effettuate nell’interno della zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni
siano effettuate nell’intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la
reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della
zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” superiore non può essere immesso al consumo
prima del 1° novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”, all’atto dell’immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
odore: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;
sapore: morbido; aromatico, caldo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
2
Il vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” che si fregia della qualificazione aggiuntiva
“superiore” all’atto dell’immissione al consumo deve avere un titolo alcolometrico volumico totale
minimo del 13,00% vol.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Ai vini a Denominazione di Origine di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”,
“scelto”, “selezionato” e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
È inoltre consentito l’uso delle “menzioni geografiche aggiuntive” definite nell’allegato A al
presente disciplinare di produzione.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua” deve
figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.
Articolo 8
Confezionamento
Confezionamento: è consentito l’uso di bottiglie in vetro aventi capienza massima di litri 12.
Tappatura: in base alle norme vigenti, è escluso l’uso del tappo a corona.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.

  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica riferita al territorio della Denominazione di Origine Rossese di Dolceacqua
    ricade nell’estrema parte occidentale della Regione Liguria in Provincia di Imperia, a Dolceacqua e
    comuni limitrofi.
    I vigneti sono situati per la maggior parte in media – alta collina in versanti terrazzati.
    Aspetti pedologici:
    i substrati litologici dei rilievi collinari del ponente ligure imperiese maggiormente rappresentati
    sono sedimenti marini (torbiditi) a prevalente composizione arenacea, in minore misura si rileva la
    presenza di marne. Mediamente i suoli sono moderatamente profondi.
    La tessitura è franco – grossolana con reazione del suolo acida – subacida nel caso di substrati
    arenacei, la tessitura è fine con reazione del suolo alcalina – subalcalina nel caso di substrati
    marnosi.
    Aspetti topografici:
    L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra lo 0 e i 2100 m s.l.m. con quota prevalente
    compresa tra 200 e 500 m, pendenza tra il 35 e il 50%, esposizione prevalente orientata verso sud e
    distanza dal mare compresa tra 0 e 23 Km.
    Aspetti climatici:
    La temperatura media dell’area interessata è pari a circa 13°C.
    L'indice bioclimatico di Huglin (IH) che descrive l'andamento fenologico e della maturazione è pari
    a circa 1900°C con valori compresi tra 1630 e 2100 a seconda delle annate. La somma delle
    temperature attive (STA) che dà indicazioni sulle disponibilità termiche della zona è pari a circa
    1560°C con valori compresi tra 1340 e 1810. La sommatoria delle escursioni termiche (SET), altro
    indice bioclimatico utile per la caratterizzazione di un territorio viticolo, è pari a circa 570°C con
    valori compresi tra 480 e 640.
    Il massimo della piovosità si verifica nel mese di dicembre con una media di circa 115 mm, il
    minimo di piovosità nel mese di luglio con 17 mm medi.
    3
    Le precipitazioni medie annue risultano essere di circa 680 mm; i giorni con pioggia tra aprile e
    ottobre sono mediamente 47 con un massimo di 10 giorni ad aprile ed un minimo di 4 giorni ad
    agosto.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    Nella seconda metà del XIII secolo, i vigneti, consociati sovente ai ficheti secondo il sistema
    dell’“aggrego”, costituiscono ormai l’elemento predominante del paesaggio agrario nelle valli
    intemelie tracciate dai corsi d’acqua Roia, Nervia e Verbone. Documentazione commerciale tra il
    centro di Ventimiglia e il porto di Geova, risalente al 1258-59, cita quantità notevoli (oltre 21.000
    lt.) di vino rosso “Vermiglio” certamente il primitivo modello dell’attuale Rossese, di cui si farà
    menzione nei secoli seguenti. Le fonti rivelano anche l’ubicazione di molti terreni vitati in siti
    tuttora riconoscibili: nella piana di Latte e sui declivi collinari che delimitano la valletta omonima, a
    Roverino e Santo Stefano in Val Roia, a Seborino, San Pietro, Sant’Andrea e San Giorgio in Val
    Nervia, a San Vincenzo e in Verbone lungo il torrente di Vallecrosia, a Borghetto e Vallebona
    nell’immediato retroterra dell’abitato attuale di Bordighera.
    A cavallo di Medioevo ed Età Moderna, al rosso “Vermiglio” si affiancano il “Rocesio” o Rossese
    bianco e soprattutto il Moscatello o Moscato bianco, che rivaleggia con quello celeberrimo di
    Taggia. Nei secoli XVII-XVIII l’espansione dell’olivo ridisegna il paesaggio agrario intemelio,
    tuttavia l’incidenza della vite rimane molto forte nel territorio del Marchesato dei Doria di
    Dolceacqua, dove si assiste al declino del Moscatello, che cede di fronte al considerevole afflusso di
    vini d’oltralpe o spagnoli di maggiore qualità, e all’impianto del Rossese a bacca nera, di probabile
    origine francese.
    Nel corso dell’Ottocento, i vigneti si spostano in posizioni d’altura ben esposte al sole, radicandosi
    nei luoghi che costituiscono le attuali “indicazioni geografiche” del Dolceacqua. Nel 1883, i borghi
    facenti parte dell’attuale denominazione di origine producono circa 16.000 ettolitri di vino.
    All’inizio del XX secolo, dopo l’impatto devastante della fillossera, la superficie vitata delle Valli
    Nervia e Roia supera i 2.400 ettari, circa il 40% del totale provinciale, laddove la produzione, nel
    1923, tocca il vertice di 36.000 ettolitri. Il Rossese alligna, come vitigno principale, in tutti i comuni
    intemeli, ma registriamo pure la discreta presenza della varietà Massarda a bacca bianca. Intorno
    agli anni Cinquanta, infine, nell’estrema area occidentale della provincia di Imperia vengono
    fabbricati circa 7.000 ettolitri di Rossese, che ottiene lusinghieri apprezzamenti partecipando ai
    concorsi enologici banditi dalla Camera di Commercio di Asti.
    B) Informazioni qualità e caratteristiche prodotto esclusivamente attribuibili all’ambiente
    geografico.
    La DOC Rossese di Dolceacqua fa riferimento a due tipologie di vino che, dal punto di vista
    chimico e organolettico, presentano caratteristiche che permettono una chiara individuazione della
    sua tipicità e del legame col territorio.
    Le peculiarità dei vitigni utilizzati per le varie tipologie, grazie all’influenza dell’ambiente
    geografico in cui sono coltivati (clima e pratiche di elaborazione dei vini consolidate in zona e
    adeguatamente differenziate per ciascuna delle tipologie), danno luogo a vini con caratteristiche
    molto riconoscibili. In particolare i vini si distinguono per il fatto di possedere acidità contenute,
    colori intensi, profumi fini ma intensi e persistenti, gusto armonico e persistente.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Nella provincia di Imperia il Rossese costituisce “il vitigno” la cui coltivazione ha storicamente
    caratterizzato l’evoluzione agraria di questi territori con numerosi riferimenti e testimonianze che di
    fatto ne certificano l’importanza ed il valore. Le più recenti ricerche scientifiche basate sulla
    conoscenza e comparazione tra i genomi conferma come il Rossese a bacca nera (ma anche quelli a
    bacca bianca) è vero vitigno autoctono non riscontrato in altre zone di coltivazione italiane ed
    europee; tale peculiarità in relazione al fatto che ben pochi sono i vitigni a bacca rossa affermatisi
    nelle regioni di costa fanno del vino ROSSESE una esclusività unica del territorio imperiese che in
    DOLCEACQUA trova il suo epicentro.
    4
    Il clima inoltre aggiunge al prodotto di quell’uva particolarità interessanti immediatamente
    riscontrabili, ad esempio, nella potenzialità alcolica del vino che, quando espressa ai suoi livelli più
    elevati, consente addirittura raggiungimenti qualitativi eccelsi evidenziabili dalla menzione
    “superiore” appunto.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Imperia
    Via T. Schiva n. 29
    18100 - Imperia
    Tel.: 0183 793.247 - 250 – 282
    Fax: 0183.764199
    La CCIAA di Imperia è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
    5
    Allegato A
    Menzioni geografiche aggiuntive DOC “Rossese di Dolceacqua” o “Dolceacqua”
    INDICAZIONE GEOGRAFICA
    COMUNE
    TOPONOMASTICA
    SOLDANO PINI
    BRAMUSA
    GALEAE
    BERAGNA
    LUVAIRA
    FERENGHE’
    FOULAVIN
    SAN MARTINO
    SAN BIAGIO DELLA CIMA POSAU’
    LUVAIRA
    NOUVILLA
    BERNA
    BUSCARRA
    GARIBAUDO
    CROVAIROLA
    PERINALDO CURLI
    SAVOIA
    ALPICELLA
    VENTIMIGLIA PIEMATTUN
    ROASSO
    SETTE CAMINI
    CAMPOROSSO LUVAIRA
    MIGLIARINA
    PIAN DEL VESCOVO
    TRINCERIA
    MONTE CURTO
    BRUNETTI
    DOLCEACQUA ARCAGNA
    TRAMONTINA
    MORGHE
    ROSA
    POZZUOLO
    ARMETTA
    RUCHIN
    CIAN DA MARCHESA
    PEVERELLI
    SAN MARTINO
    VALLECROSIA SANTA CROCE
    6