Rosso di Cerignola Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “ROSSO DI CERIGNOLA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 26.06.1974 GU n. 285 - 31.10.1974
Modificato con DM 30.11.2011 GU n. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vino
La denominazione di origine controllata “Rosso di Cerignola” è riservata al vino rosso che risponde
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino “Rosso di Cerignola” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai
seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata:
Uva di Troia non meno del 55%;
Negro amaro dal 15 al 30%;
Sangiovese, Barbera, Montepulciano, Malbeck e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino “Rosso di Cerignola” devono essere prodotte nella zona
che comprende: il territorio del comune di Cerignola, salvo la parte non idonea a produzioni
vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; l’intero territorio dei comuni di
Stornara e Stornarella; le isole amministrative del comune di Ascoli Satriano intercluse nel territorio
del comune di Cerignola.
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Tale zona è così delimitata:
Partendo dal km 9 della strada statale n. 98, il limite segue il confine meridionale ed occidentale del
comune di Cerignola fino ad incrociare, sulla marana «la Pidocchiosa», quello di Stornarella che
segue prima verso ovest e poi verso nord fino all’incrocio con il confine comunale di Stornara (loc.
Tre confini). Prosegue lungo il confine di Stornara verso nord e poi verso est sino in prossimità del
km 703 della strada statale n. 16, da dove segue verso nord il confine di Cerignola sino all’incrocio
con il canale Carapellotto, e quindi lungo questi, verso est, raggiunge la strada per Trinitapoli in
prossimità della masseria Denittis. Segue tale strada verso sud e quindi, una volta incrociatolo, il
canale Giardino in direzione sud-est fino ad incontrare il confine di Cerignola (loc. il Monte) che
segue verso sud fino a raggiungere la strada statale n. 98 da dove la delimitazione ha avuto inizio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Rosso di
Cerignola” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al
vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono comunque da considerarsi esclusi, ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo, i terreni
eccessivamente argillosi o umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Rosso di Cerignola” non deve essere
superiore ai t 14 di uva per ettaro di coltura specializzata.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino “Rosso di Cerignola” un titolo
alcolometrico naturale minimo di 11,50% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione per il vino dì cui all’art. 1 devono essere effettuate nell’interno della
zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni
siano effettuate anche nell’intero territorio dei comuni di: Stornara, Stornarella, Ascoli Satriano e
Canosa di Puglia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, tradizionali della
zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino “Rosso di Cerignola” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: dal rosso rubino più o meno intenso al rosso mattone con l’invecchiamento;
odore: vinoso, alcoolico, gradevole;
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sapore: asciutto, sapido, di buon corpo, giustamente tannico, armonico, retrogusto amarognolo
gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, di
modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata “Rosso di Cerignola” è consentita la qualifica aggiuntiva
«Riserva», allorché il vino provenga da uve con un titolo alcolometrico naturale minimo di 12,50%
vol e venga posto al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00% vol,
dopo aver subìto un periodo di invecchiamento di due anni in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto»,
«selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona sulla zona Geografica.

  1. Fattori Naturali rilevanti
    La zona geografica delimitata dal disciplinare di produzione comprende in provincia di Foggia, il
    territorio del comune di Cerignola, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le
    caratteristiche previste dal presente disciplinare; l’intero territorio dei comuni di Stornara e
    Stornarella; le isole amministrative del comune di Ascoli Satriano intercluse nel territorio del
    comune di Cerignola.
    La pedologia del suolo presenta le classiche terre derivate dalla dissoluzione delle rocce emerse dal
    mare, caratterizzate dalla loro ricchezza di potassio e la relativa povertà di sostanza organica che
    costituiscono un privilegiato substrato per la coltivazione di varietà di uve per vini di pregio. I
    terreni, tendenti all’argilloso ed argilloso-limoso in alcune zone, sono poveri di scheletro affiorante,
    sufficientemente dotati di elementi minerali, capaci di conservare un buon grado di umidità. La
    roccia madre si trova ad una profondità tale da garantire un buon strato di suolo alla vegetazione.
    Quando però la “crusta” è superficiale viene opportunamente macinata dando origine a veri e propri
    terreni bianchi ricchissimi di scheletro ma non di calcare attivo. Generalmente sono di medio
    impasto, profondi, poco soggetti ai ristagni idrici, di reazione tendenzialmente neutra, di buona
    struttura e con un ottimale franco di coltivazione.
    L’altitudine delle aree coltivate a vite è compresa tra 60 e i 250 metri sul livello del mare e con un’
    escursione altimetrica, quindi, di 190 metri. La giacitura dei terreni è prevalentemente piana. Le
    pendenze, quando presenti, sono lievi e concentrate nei territori a ridosso del Sub Appennino
    Dauno.
    Il clima è del tipo caldo arido, con andamento pluviometrico molto variabile e precipitazioni che, a
    seconda delle annate, vanno dagli 650 mm ai 400 mm di acqua, concentrate per circa il 70% nel
    periodo autunno-invernale. Considerato l’andamento riferito al periodo vegetativo della vite, che è
    compreso da aprile a settembre, si riscontrano valori di precipitazione molto modesti aggiratesi sui
    250 mm. di pioggia. Non sono rare estati senza alcuna precipitazione, la Puglia deve il suo nome
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    dal latino apluvea. L’andamento medio pluriennale termico è caratterizzato da elevate temperature
    che raramente superano i 30-35° C e scendono sotto 0° C. Durante il periodo estivo le temperature
    minime difficilmente scendono sotto i 18° C.
    2 Fattori umani rilevanti per il legame.
    La città di Cerignola è posta al centro del Tavoliere, fra le colline del Preappenino Dauno ed il
    mare. L’antropizzazione del territorio oggetto della DOP già in epoca preistorica dimostra quanto
    esso fosse vocato alla coltivazione di piante arboricole aldilà della produzione cerealicola. La storia
    di Cerignola risulta essere abbastanza incerta, sebbene iscrizioni e reperti archeologici rinvenuti nel
    suo territorio ne attestino lo sviluppo a partire dalla dominazione romana, durante cui divenne
    Municipium.
    La testimonianza cartacea più antica relativa alla città è uno scritto risalente al 1150, tratto dal
    "Codice diplomatico barese", in cui si fa riferimento ad una “domum Malgerii Cidoniole”; in realtà
    la presenza della Chiesa Madre, risalente almeno al X secolo, anticiperebbe la datazione di duecento
    anni.
    Resti della via Traiana
    Il territorio che circonda l'attuale Cerignola è abitato sin dal Neolitico, come testimoniano le tracce
    risalenti a tale periodo rinvenute dagli archeologi. L'abbondante selvaggina e gli estesi pascoli verdi
    portarono alla nascita di numerosi insediamenti tra cui era fitto lo scambio di merci; villaggi sorsero
    sia nell'entroterra (nella zona di Ripa Alta), che poco distanti dal mare (nell'antica zona di Salapia).
    Le tracce giunte sino ai giorni nostri, appartenenti all'Età del Bronzo (2000 a.C. circa) o all'Età del
    Ferro (1000 a.C. circa), ci raccontano di villaggi ad economia agro-pastorale ben organizzati, al
    punto da disporre di mura e guerrieri.
    Nel IV secolo a.C. la civiltà Dauna raggiunse l'apice del proprio splendore arrivando a occupare
    l'intero Tavoliere; tuttavia nello stesso periodo i Romani sottrassero loro le medesime terre al fine di
    assegnarle a nobili e veterani di guerra. Fino alla caduta dell’Impero romano nel 476 d.C., la
    maggioranza dei terreni risultava divisa in appezzamenti di varia estensione, lasciati a pascolo o
    coltivati a cereali; i campi più vasti erano curati da delegati di ricchi cittadini romani, mentre i
    terreni più modesti erano lavorati da agricoltori veterani di guerra. Per tale ragione il territorio
    circostante l'abitato di Cerignola è ricco di ville e fattorie, come ad esempio in località Ripa Alta,
    Tavoletta e Posta Fara (nella valle dell’Ofanto), San Marco (in direzione di Canosa) e ancora San
    Vito e Cerina (in prossimità dell'antica Salapia).
    Le produzioni agricole e zootecniche, derivanti dal massiccio sfruttamento dell'agro limitrofo alla
    città, raggiunsero volumi tali per cui si rese necessaria la realizzazione di un'efficiente rete viaria
    che ne permettesse il trasporto verso i porti sull’Adriatico e verso le principali città, Roma
    compresa. Il notevole flusso di merci e persone spinse l'imperatore Traiano a far costruire una
    strada che collegasse Benevento a Brindisi e che porta il suo nome.
    In molti fanno risalire la nascita di Cerignola al 500 a.C. circa, in seguito alla distruzione dell'antica
    Cerina (o Kerina) sul fiume Fortore (dove un tempo passava la via Traiana); la città fu rasa al suolo
    da Alessandro I d'Epiro, detto il Molosso, durante la guerra greco-romana nel 324 a.C.
    Gli abitanti rimasti in vita si insediarono inizialmente nelle campagne circostanti fondando una serie
    di borghi e successivamente pensarono di unirsi per dar vita a quella che sarebbe diventata la nuova
    Cerignola; per motivi di sicurezza gli abitanti disposero la nascita del paese a nord del castello del
    Curatore romano (sito dove attualmente sorge il Borgo Antico, anche chiamato Terra Vecchia),
    presidiato da una guarnigione di soldati ivi residente. Il Curatore (Curator annonae) era l'affidatario
    dell'oppidum, ossia un centro di raccolta e conservazione del frumento oggi conosciuto come
    "Piano delle Fosse". Le fosse granarie, prima diffuse in tutta la Daunia e oggi presenti solo a
    Cerignola, testimoniano una speciale modalità di conservazione del grano in silos sotterranei. La
    colonia insediatasi battezzò il luogo Ceriniola (o Keriniola), ovvero: piccola Cerina, in memoria
    della loro città d'origine.
    Il borgo antico di Cerignola mantiene ad oggi quasi inalterata la sua fisionomia di borgo medievale,
    costituendo quindi un patrimonio storico-culturale da rivalutare.
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    Il territorio nel corso dei secoli ha subito trasformazioni, ma ha sempre avuto nella vite una delle
    sue principali coltivazioni.
    Elementi determinanti per imprimere le peculiarità di un vino sono il vitigno, l’ambiente e di
    fondamentale importanza sono anche i fattori umani presenti nel territorio di produzione che hanno
    inciso da sempre sulle caratteristiche del vino.
    Il territorio interessato dalla produzione dei vini “rosso Cerignola” presenta un paesaggio agrario
    caratterizzato da un’estesa pianura, su cui insistono coltivazioni più o meno intensive, erbacee ed
    arboree e macchie di vegetazione spontanea mediterranea che costituiva la copertura naturale del
    territorio prima della presenza dell’uomo. Il paesaggio rurale attualmente è caratterizzato da numerose
    masserie che testimoniano la storia agricola del territorio. I vigneti sono per la maggior parte di
    medie e piccole dimensioni, nei quali la scelta dei vitigni predominanti è stata fatta con felice
    intuizione al fine di sfruttare al massimo le caratteristiche del territorio, per produrre ottimi vini con la
    denominazione ““rosso Cerignola”.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale
    definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente
    disciplinare di produzione:
    -base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino Rossi e Rosati. in
    questione, sono quelli tradizionalmente coltivati da sempre nell’area geografica considerata:
    vitigni Sangiovese, Montepulciano, Lambrusco Maestri e Trebbiano Toscano presenti nei vigneti,
    da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40% del totale. La presenza nei vigneti delle
    varietà di vitigni Lambrusco Maestri e Trebbiano Toscano disgiuntamente non dovrà superare il
    10% del totale delle viti Le caratteristiche ampelografiche sono specificate nell’art. 2 del presente
    disciplinare.
    -le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura: anche questi elementi sono
    quelli tradizionali e comunque sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
    superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la
    razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben
    esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare:
    Le forme di allevamento prevalentemente utilizzate nella zona sono la Spalliera, il Controspalliera e
    il Tendone.
    -I sistemi di potatura adottati sono: per l’allevamento a Spalliera, e Controspalliera la potatura corta
    (al momento della potatura vengono lasciate 2 speroni con 3-4 gemme per ciascuna delle 2 o 3
    branche), o la potatura mista ( sperone e capo a frutto con circa 8-10 gemme), per l’allevamento a
    Tendone, è utilizzata una potatura un po’ più lunga con una carica di gemme sul tralcio, compresa
    tra 8-15. La densità di impianto varia da circa 3000 - 5000 ceppi per la spalliera e controspalliera a
    circa 1600 – 2200 ceppi per il Tendone.
    -le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per
    la vinificazione dei vini rossi e rosati ; per i rossi si attua una macerazione lunga con pratiche di
    lisciviazione della buccia tali da non inficiare la qualità , mentre i rosati sono prodotti con il
    cosiddetto processo a “lacrima” ossia una vinificazione in bianco delle uve rosse per sola
    sgrondatura del mosto.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    La DOC “Rosso Cerignola” presenta caratteristiche molto evidenti e peculiari sia dal punto di
    vista analitico che organolettico che ne permettono una chiara individuazione legata all’ambiente
    geografico.
    I vini della zona di produzione tutto il territorio del comune di Cerignola, salvo la parte non idonea
    a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare; l’intero territorio dei
    comuni di Stornara e Stornarella; le isole amministrative del comune di Ascoli Satriano intercluse
    nel territorio del comune di Cerignola. Le seguenti le caratteristiche organolettiche: Rossi – un
    colore rosso rubino con riflessi violacei, che tende leggermente al granato con l’invecchiamento;
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    odore: di frutta rossa, principalmente amarene e ciliegie, con sentori di speziato ; sapore asciutto,
    caldo, secco, giustamente tannico.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’orografia e l’esposizione, concorrono a determinare un ambiente aerato e luminoso, con un suolo
    naturalmente sgrondante dalle acque reflue per percolazione, particolarmente vocato per la
    coltivazione dei vigneti idonei a produrre i vini a Doc” “Rosso Cerignola”.
    Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con
    la fisiologia della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche
    ed organolettiche dei vini “Rosso Cerignola” In particolare trattasi di terre che presentano un buon
    contenuto di elementi nutritivi e proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonei ad una
    vitivinicoltura di qualità, conferendo ai vini particolare freschezza ed armonia.
    Il clima della zona di produzione, come già detto è del tipo caldo-arido, caratterizzato da
    precipitazioni non abbondanti, con scarse piogge estive ed aridità nei mesi di luglio e agosto. L’
    ancora ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare
    lentamente e completamente , contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche
    organolettiche del vino “Rosso Cerignola”. Tutto quanto descritto, è la testimonianza di come
    l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le
    tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e
    contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e
    tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Rosso Cerignola”
    Articolo 9
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia
    Via A. Dante n. 27
    71121 - FOGGIA
    La C.C.I.A.A. di Foggia è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19,
    par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
    beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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