Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“RUBINO DI CANTAVENNA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 09.01.70 GU 71 - 20.03.70
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 del 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 21.11.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» è riservata al vino che risponde ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino «Rubino di Cantavenna» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi in
ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera: dal 75 al 90%;
Grignolino e Freisa, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte ad ottenere il vino a denominazione di origine controllata
«Rubino di Cantavenna» è costituita dall’intero territorio dei comuni di Gabiano, che comprende la
frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio, nonché dai territori dell’ex comune di
Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del comune di Camino.
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Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rubino di
Cantavenna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al
vino le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura e orientamento adatti, esclusi quelli di
fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Rubino di Cantavenna» non deve
essere superiore a tonnellate 10 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso
un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio, devono essere
effettuate nella zona di produzione di cui all’articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Rubino di Cantavenna» una titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 11,00 %vol .
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Il vino «Rubino di Cantavenna» deve essere immesso al consumo dopo il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino «Rubino di Cantavenna», all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
– colore: rosso rubino chiaro con riflessi granati;
– odore: vinoso con leggero profumo gradevole caratteristico;
– sapore: asciutto, armonico e pieno;
– titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,50% vol;
– acidità totale minima: 6,0 g/l;
– estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali, con proprio decreto,
modificare i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo
Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi
gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
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Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, è obbligatoria l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A)Informazioni sulla zona geografica
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po e che si
affacciano sulla Pianura padana e si trovano di fronte all’arco alpino, in provincia di Alessandria.
L’ambiente è caratterizzato da un sistema collinare con altitudine fra i 150 e i 250 m s.l.m.,
articolato in versanti convessi con pendenze fra il 5 ed il 10% e valli a V aperte; a colpo d’occhio si
evidenziano morfologie ondulate nelle quali ai vigneti si alternano campi di cereali, medica e
noccioleti e sporadiche zone boscate. I terreni sono moderatamente profondi, calcarei, caratterizzati
da antichi depositi siltosi - marnosi di origine marina. La zona è caratterizzata dalla strada che porta
il nome di "Panoramica del Monferrato" che la attraversa, permettendo al turista di ammirare uno
degli scorci più suggestivi di tutto il Piemonte: distese di verdi colli sulla sinistra, le pendici
ondulate del Monferrato casalese, dominate dal Sacro Monte di Crea.
Il clima dell’area è caratterizzato da una piovosità mediamente bassa (media 870 mm), concentrata
nei periodi primaverile e autunnale; si rileva una scarsa presenza di venti e brezze; le temperature
sono elevate nel periodo estivo e a ridosso della fase di maturazione si evidenziano escursioni
termiche significative tra il giorno e la notte. - Fattori umani rilevanti per il legame.
Cantavenna, frazione del comune di Gabiano, indica il baricentro della zona di produzione, posta a
metà fra due castelli, quello di Gabiano e quello di Camino. Cantavenna è di origine celtico-liguri
mentre le altre contrade sono prevalentemente di origini Barbare. Si dice che proprio i barbari
avrebbero iniziato a coltivare la Barbera, dandole il nome. La Barbera è uva facile e dagli
abbondanti frutti, mentre i più raffinati celto-liguri-romani, più avanzati anche nell'arte agricola
sfidavano i vitigni più difficili, ostici, bizzarri come il Grignolino ed il Freisa. Nel corso dei secoli i
produttori hanno selezionato la migliore composizione dei tre uvaggi fino ad ottenere un prodotto
rappresentativo della zona.
B)Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
La DOC “Rubino di Cantavenna” è riferita al vino rosso ottenuto dalla uve Barbera: dal 75 al
90%;Grignolino e Freisa, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%. Il colore è rosso
rubino più o meno intenso che con l’invecchiamento può avvicinarsi verso il rosso granato. Vino di
buona acidità dovuta al vitigno principale, ha profumi speziati e di frutti rossi che tendono con
l’invecchiamento a virare all’etereo, grazie alla.composizione dei terreni della zona di produzione
unitamente alle escursioni termiche.Il vino presenta buona acidità e un’elevata quantità di tannini
che garantiscono la longevità al prodotto.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Dalle popolazioni Barbare e celto romane liguri che iniziarono a coltivare il mix di vitigni che
fanno parte della base ampelografica di questa denominazione si è arrivati lungo un percorso di
evoluzione dell’arte agricola a produrre il Rubino di Cantavenna. L’unione dei vitigni grazie al
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terreno calcareo, alla scarsa piovosità estiva, il gradiente termico che favoriscono un ottimo
accumulo zuccherino delle uve, una buona struttura e persistenza, e un’elevata quantità di tannini
che garantisce la longevità del vino.
La denominazione nasce dalla volontà dei produttori locali che dopo lunghi studi condotti sui
territori di produzione e sulla base ampelografica hanno richiesto l’ufficiale riconoscimento. Le
caratteristiche dei terreni fanno si che si ottenga un vino che ruba alla Barbera lo zucchero che la
contraddistingue mantenedola però leggera al palato ma con la vivacità del Grignolino.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l’attività regolamentata:
Corte Zerbo, 27
15066 - Gavi (AL)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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