Scavigna Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
“SCAVIGNA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.M. 17.10.1994 G.U. 251 – 26.10.1994
Modificato con D.M. 12.05.1995 G.U. 124 – 30.05.1995
Modificato con D.M. 23.11.2011 G.U. 284 – 6.12.2011 (Serie Ord. n. 252)
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 7.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” è riservata ai vini bianco, rosso e rosato
    che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” devono essere ottenuti dalle uve
    provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:
    “Scavigna” bianco:
  • Traminer Aromatico: fino ad un massimo del 50%;
  • Chardonnay: fino ad un massimo del 30%;
  • Pinot bianco, fino ad un massimo del 10%;
  • Riesling italico, fino ad un massimo del 10%;
  • possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino
    al massimo del 45%.
    “Scavigna” rosso e rosato:
  • Aglianico: fino ad un massimo del 60%;
  • Magliocco: fino ad un massimo del 20%;
  • Marsigliana nera: fino ad un massimo del 20%;
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  • possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, fino al
    massimo del 45%.
  1. I vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Calabria, come sopra richiamato, sono quelli
    iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio
    2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre e successivi aggiornamenti, riportati
    nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  2. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
    Controllata “Scavigna” comprende in parte i comuni di Nocera Terinese e di Falerna, in provincia
    di Catanzaro, come appresso descritti.
    Tale zona è così delimitata:
    Partendo dal km 386 della strada statale Tirrena Inferiore n. 18, (ora SP 164), località Bracia,
    la linea di delimitazione segue la strada statale n. 18 diramazione che sale verso l’abitato di
    Nocera Terinese fino ad incrociare lì altro bivio, chiamato bivio Fangiano a quota 261,00.
    Da questo punto la linea prosegue verso est lungo la predetta strada statale n. 18
    diramazione fino a raggiungere l’abitato di Casalicchio. Da questo punto la linea prosegue
    verso est attraversando località “Gullieri” fino a raggiungere quota 960,90 “Piano Cariti”.
    Da tale località la linea prosegue fino a raggiungere l’abitato di Falerna. Dal centro abitato di
    Falerna, si segue la strada statale n. 18 in direzione nord prima e direzione sud dopo, fino a
    raggiungere la località Falerna Marina, passando dal centro abitato Castiglione Marittimo. Da tale
    punto d’incrocio, la delimitazione prosegue verso ovest di nuovo lungo la strada statale n.18 fino a
    raggiungere il km 386 da cui era iniziata la linea di delimitazione.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  3. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    Denominazione di Origine Controllata “Scavigna” devono essere quelle tradizionali della zona e
    comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
    Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicato su terreni di natura argilloso-
    calcarei e ben drenati.
  4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
    generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e dei vini.
  5. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.
    4.1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione
    minima naturale per la produzione dei vini di cui all’art. 1 sono le seguenti:
    Produzione massima Titolo alcolom. volumico
    (t/ha) naturale minimo (% vol)
    “Scavigna” bianco 10 10,50
    “Scavigna” rosso e rosato 9 11,00
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    Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate
    alle superfici effettivamente coperte dalla vite.
    La produzione massima di uva per ceppo, sia in coltura specializzata che in coltura promiscua, non
    dovrà superare 1,5 kg.
    4.2. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata
    attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti massimi
    sopra stabiliti.
    La Regione Calabria, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le
    Organizzazioni di Categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione
    all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di
    produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione alla competente struttura
    di controllo autorizzata.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  6. Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all’art. 1 devono essere effettuate all’interno della
    zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
  7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti
    tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
  8. La resa massima dell’uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
    Resa uva/vino Produzione massima
    (%) (hl/ha)
    “Scavigna” bianco 70 70
    “Scavigna” rosso e rosato 70 63
    Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà
    diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite decade il diritto alla
    denominazione di origine per tutta la partita.
  9. I vini “Scavigna” bianco, rosso e rosato non possono essere immessi al consumo in data
    antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia.
    Articolo 6
    Caratteristiche al Consumo
  10. I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Scavigna” bianco:
  • colore:bianco con riflessi gialli tendenti al verdolino;
  • odore: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;
  • sapore: asciutto, pieno, armonico, piacevolmente fruttato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
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    “Scavigna” rosato:
  • colore: rosa con riflessi più o meno intensi;
  • odore: delicato, caratteristico;
  • sapore: sapido, fresco, asciutto, armonico ed elegante;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    “Scavigna” rosso:
  • colore: rosso rubino più o meno intenso;
  • odore: gradevole, intenso, caratteristico;
  • sapore: secco, robusto ed armonico;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
  1. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio
    decreto il limite minimo dell'estratto non riduttore e dell'acidità totale.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  2. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati
    non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
  3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali viticoltore,
    fattoria,tenuta, podere e altri termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni CE e
    nazionali in materia.
  4. Nella etichettatura dei vini di cui all’art. 1 l’indicazione dell’annata di produzione delle uve è
    obbligatoria.
    Articolo 8
    Confezionamento
  5. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro
    della capacità di 0,250 litri - 0,375 litri – 0,500 litri - 0,750 litri – 1,5 litri – 3,0 litri - 5 litri - 6,0 litri
  • 9,0 litri – 10 litri e superiori, ad esclusione di dame e damigiane, secondo quanto previsto dalla
    normativa vigente in materia.
  1. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle norme di legge con esclusione dei tappi a
    corona.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazione sulla zona geografica
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    Il nome è legato alla zona di produzione. Viene prodotto nei territori collinari nei comuni di Falerna
    e Nocera Terinese in provincia di Catanzaro.
    Dal punto di vista geologico nell’area di produzione si registra la presenza di litologie di natura
    sedimentaria. I suoli in estrema sintesi possono essere ricondotti a due grandi ambienti identificabili
    da una parte, con i sedementi recenti della pianura costiera e le alluvioni dei principali corsi d’acqua
    e dall’altra, con le estese conoidi terrazzate pleistoceniche che coronano la piana. I dati climatici
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    evidenziano che le piogge sono concentrate prevalentemente nel mese di dicembre ed i minimi nel
    mese di luglio. La media annuale delle precipitazioni è di 950 mm, la media annuale delle
    temperature è di 16,1°C. Il clima è umido o sub-umido con un modesto deficit idrico estivo .
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    A portare la vite in Calabria, furono, ancor prima dei Greci, i Fenici. Sia gli uni che gli altri
    impiantarono nella regione vitigni pregiati, e li coltivarono ottenendo ottimi prodotti da
    commerciare con altri popoli, tanto che la viticoltura in Calabria continua ancora oggi a rivestire un
    ruolo fondamentale per l’economia della regione, con un patrimonio di varietà locali e tradizionali
    dalle quali si producono vini di elevata qualità. La storia millenaria sancita in numerosi documenti
    costituisce un esempio concreto della particolare influenza esistente tra l’ambiente e gli abitanti del
    luogo che hanno determinato la produzione di un vino particolare ed apprezzato quale ò lo
    Scavigna. È vino di antichissime origini. Il nome deriva dal greco (scavare, zappare la vite) e
    sintetizza mirabilmente l’antica vocazione del territorio: zona dove si scava il terreno per impiantare
    la vigna. Vino di grande qualità, di media vita, sfoderano la sua fragranza (di vaniglia e miele) nella
    prima giovinezza. L’intervento antropico, fondamentale in molti casi per la definitiva consacrazione
    del prodotto, che ha permesso di introdurre alcune importanti e positive innovazioni, ha
    perfezionato lo Scavigna che ormai è apprezzatissimo dai consumatori.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    La DOC “Scavigna” è riferita alle tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista analitico ed
    organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’art. 6 del
    disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente
    geografico.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Negli ultimi anni lo Scavigna ha assunto una posizione di rilievo nei mercati nazionali e anche
    internazionali, grazie alla sempre maggiore attenzione da parte dei produttori locali, che hanno
    elevato la qualità della produzione di uve. Oggi lo Scavigna è un vino dalla forte identità regionale,
    che si ottiene da vitigni locali. Per questo vino nel corso della lunga storia, sono stati innescati ad
    opera dell’uomo processi innovativi per migliorare e affinare la produzione notevoli. Questa
    attività, pur tramandando, con le varie generazioni le tecniche tradizionali di coltivazione, ha
    permesso di modernizzare in modo encomiabile le tecniche produttive a partire dai vigneti e
    passando per le cantine e arrivando a un marketing aggressivo e moderno. Vino di grande qualità, di
    media vita, sfoderano la sua fragranza (di vaniglia e miele) nella prima giovinezza. L’intervento
    antropico, fondamentale in molti casi per la definitiva consacrazione del prodotto, che ha permesso
    di introdurre alcune importanti e positive innovazioni, ha perfezionato lo Scavigna che ormai è
    apprezzato dai consumatori.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    VALORITALIA S.r.l.
    Sede legale: Via Piave, 24 – 00187 – ROMA
    +3906-45437975
    info@valoritalia.it
    Valoritalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
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    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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