Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA "SFORZATO DI VALTELLINA" O "SFURSAT DI
VALTELLINA"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con D.P.R. 11.08.1968 G.U. 244 – 25.09.1968
Approvato DOCG con D.M. 19.03.2003 G.U. 81 – 07.04.2003
Modificato con Ddi 12.11.2007 G.U. 272 – 22.11.2007
Modificato con D.M. 25.01.2010 G.U. 33 – 10.02.2010
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 7.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Provvedimento Ministeriale Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
12.07.2017 (modifica ordinaria ai sensi Reg. G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 2 e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Articolo l
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina"
anche con l’indicazione del vitigno Nebbiolo (o Chiavennasca) è riservata al vino rosso che risponde
alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di
Valtellina" deve essere ottenuto esclusivamente da uve preventivamente appassite provenienti da
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vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Nebbiolo, localmente
denominato Chiavennasca, minimo 90%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione
Lombardia fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata è garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" comprende: in sponda
orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una
quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi; in territorio
del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al
fiume Adda;
in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di
Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del
presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed
al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da ritenersi idonei, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura
brecciosa, ben esposti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una
razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un
numero di ceppi non inferiore a 3500 per ettaro.
È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva da destinare all'appassimento, per l'ottenimento del vino a
denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", in
coltura specializzata, non deve essere superiore a 8.000 chilogrammi per ettaro.
Le eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita.
Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" devono assicurare, al momento della
raccolta, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol; le medesime uve al
momento della vinificazione, dopo l'appassimento, devono potere assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol.
La regione Lombardia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione
all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di
produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione all’organismo di controllo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione, di invecchiamento, di affinamento e di
imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina"
o "Sfursat di Valtellina", devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei
comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 e nei
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comuni confinanti conformemente all’art. 8 del Reg. CE n. 607/2009 per salvaguardare la qualità, la
reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
Tuttavia, conformemente all’art. 8 del Reg. CE n. 607/2009 tenuto conto delle situazioni tradizionali
di produzione, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 35, comma
3, lettera c) della Legge 238/2016. Le sole operazioni di invecchiamento, affinamento e di
imbottigliamento potranno essere autorizzate dal Ministero dalle politiche agricole alimentari e
forestali, sentita la regione Lombardia per l'intero territorio amministrativo dalla provincia di Sondrio
e della Valle di Poschiavo in territorio elvetico, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di
avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore dei disciplinari di
produzione approvati con D.M. 26/6/1998 e D.M. 19/3/2003.
La detenzione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" deve essere preventivamente segnalato
all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
competente per il territorio.
La pigiatura e la vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata a garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat dl Valtellina", sia in periodo
vendemmia che dopo tale periodo, deve essere preventivamente segnalata all'organismo di cui sopra.
Le uve in appassimento atte ad ottenere il vino a DOCG “Sforzato di Valtellina o “Sfursat di
Valtellina” devono essere vinificate a partire dal 1° dicembre. Tuttavia, qualora si verificassero
condizioni climatiche che lo rendano necessario, la Regione Lombardia, su richiesta del Consorzio di
Tutela dei Vini di Valtellina, può autorizzare l’inizio delle predette operazioni in data antecedente al
1° dicembre.
Non è consentita la pratica dell'arricchimento e della concentrazione, anche parziale (anche se trattasi
di concentrazione parziale a freddo e/o osmosi inversa).
La resa massima dell'uva fresca in vino finito (variabile condizionata dallo stato di appassimento
dell'uva medesima), non potrà essere superiore a 40 hl/ha per il vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina".
Qualora superi detto limite, ma non 44 hl/ha, l'eccedenza ha diritto alla denominazione di origine
controllata "Valtellina" rosso o rosso "di Valtellina" (pari ad un massimo di 4 h1/ha).
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di
Valtellina" può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di
venti mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno.
Il periodo di invecchiamento e di affinamento sopra riportato decorre dal 1 aprile dell'anno
successivo alla raccolta.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di
Valtellina" all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con eventuali riflessi granato;
odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;
sapore: grande morbidezza, asciutto, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l;
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Articolo 7
Designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina"
è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi "extra", "fine", "riserva", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Articolo 8
Confezionamento
Sulle bottiglie contenenti il vino oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino predetto devono essere di forma "bordolese" o
"borgognotta", di vetro scuro e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita
dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.
È vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il
consumatore o che siano tali da compromettere il prestigio del vino.
Il vino "Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina", anche se imbottigliato nel territorio della Val
Poschiavo, dovrà sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata e garantita
"Sforzato di Valtellina" o "Sfursat di Valtellina" nella sola lingua italiana.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La Valtellina, che insieme alla Valchiavenna rappresenta il territorio della provincia di Sondrio, si
colloca geograficamente a nord del lago di Como fra il parallelo 46 e 46,5.
Alcune particolari situazioni ambientali favoriscono il realizzarsi di condizioni climatiche idonee alla
viticoltura ed in particolare al vitigno “nebbiolo”:
- la valle, longitudinale alla catena montuosa, è per la parte vitata orientata est-ovest e la
costiera pedemontana, alla destra orografica del fiume Adda, gode di esposizione completamente a
sud; - è protetta, a nord e ad est, dalla catena montuosa delle Alpi Retiche, con cime di elevata
altitudine (tutte oltre i 3.000 metri, con vette di oltre 4.000); - a sud la catena delle Alpi Orobie, con cime appena più basse, la racchiude in una specie di
anfiteatro; - la relativa vicinanza del bacino del lago di Como, a sud–ovest, funge da regolatore e
mitigatore termico; - la viticoltura si colloca sulla costiera esposta a sud, sul versante retico, da quota 300 metri
sino ad un massimo di 700 metri, con la sola eccezione di due conoidi posizionati nella parte più
ampia della vallata.
Questa configurazione territoriale assicura: costante ventilazione con scarse precipitazioni con una
media di 850 mm di pioggia/anno che nella parte del versante retico vitato diminuiscono risalendo la
valle, periodicamente ben distribuite; considerevole luminosità, conseguente alla ottimale
esposizione, e un elevato gradiente termico con temperatura diurna dell’aria durante il periodo
vegetativo, aprile-ottobre, compresa fra i +5° ed i + 35°C; umidità relativa dell’aria costantemente su
valori molto contenuti fra il 65% e l’80%; ulteriore sensibile aumento dei gradienti termici in vigna
favorito dalla consistente massa di sassi e di rocce che caratterizzano il terrazzamento e dalla
pendenza, in taluni casi superiore al 70%, che incrementa l’effetto dell’irraggiamento permettendo di
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concentrare l’energia solare su una superficie minore. I muretti a secco sono stimabili in una
lunghezza complessiva superiore a 2500 Km. Per questa ragione le temperature dell’aria rilevate in
vigna sono costantemente maggiori di 4°/5°C, rispetto a quelle del fondo pianeggiante; considerevole
escursione termica (compresa fra 8° e fino a 20°) nel periodo immediatamente precedente il
completamento della maturazione (fine settembre / primi ottobre); insolazione oltre le 1900 ore per
anno; l’ubicazione del vigneto sui terrazzi di costiera è tale da impedire i danni da gelate tardive, al
contrario frequenti nel fondo valle.
Il terreno del vigneto è prevalentemente sabbioso (circa 70%), limoso (circa 18%), con assenza di
calcare. Trattasi di roccia granitica sfaldata. Con rarità compare un po’ di argilla (inferiore al 10%). È
molto permeabile ed ha scarsissima ritenzione idrica; ne deriva una considerevole predisposizione
alla siccità. I terreni sono per loro natura poco profondi: la superficie lavorabile va da i 40 a 120 cm.
e non è raro vedere piante di viti che conficcano la radice direttamente nelle fessure della roccia.
- Fattori umani rilevanti per il legame.
Molto rilevanti risultano i fattori umani legati al territorio di produzione, che per tradizione hanno
dato origine al vino Sforzato di Valtellina.
Lo Sforzato era, ed è ancora oggi, il risultato della vinificazione di uve lungamente appassite in
solaio sino a perdere, per disidratazione naturale, circa il 30% del volume dell’acqua contenuta. Si
procede alla raccolta in epoca di vendemmia con attenta cernita e molta cautela: il grappolo deve
presentarsi maturo (con circa 18%-20% di zuccheri), assolutamente sano, con acini ben divisi.
Successivamente i grappoli vengono posti a riposo, dalla raccolta sino alla fine di gennaio o, in
qualche annata, anche fino a febbraio/marzo, al freddo invernale, ad appassire e a concentrare i propri
succhi fino al raggiungimento del 26% - 27% di concentrazione zuccherina.
La scelta del posizionamento dei grappoli durante l’appassimento è legata alle abitudini ma anche
alla capacità ricettiva dei locali e alla loro struttura. In epoche passate, in presenza di sufficienti spazi,
si ricorreva a stuoie o strati di paglia collocati a terra in appositi stanzoni, per lo più il solaio della
casa. Oggi, i sistemi più utilizzati consistono nel collocare l’uva su graticci di canne sovrapponibili o
in piccoli plateaux in locali asciutti e ben ventilati.
Le origini della viticoltura in Valtellina sono molto lontane nel tempo. Lo sfruttamento agricolo del
territorio e la sistemazione a terrazzamento è riconducibile in epoca romana o quantomeno
longobarda, se non addirittura pre-romana in quanto i primi abitatori della valle furono i Liguri a cui
seguirono gli Etruschi, ed entrambi i popoli conoscevano la coltura della vite.
La razionalizzazione e l’intensificazione della coltivazione della vite è però da ascrivere, prima alla
colonizzazione romanica e, successivamente nel medioevo (sec. X e XI), al movimento dei “magistri
comacini” ed ai monaci benedettini.
Risulta documentato che già alcuni secoli prima del mille, il Monastero Sant’Ambrogio di Milano era
proprietario sul versante retico valtellinese di diversi appezzamenti di vigne a coltura specializzata, il
cui prodotto era destinato al consumo locale e certamente anche ai monaci del capoluogo lombardo.
Il grande impulso viticolo alla Valtellina è però conseguente alla presenza del governo svizzero da
parte della Lega Grigia (oggi “Cantone Grigioni”). Per quasi tre secoli, dal 1550 al 1797, la Valtellina
fu territorio grigionese e i primi commerci di esportazione di vino furono conseguenza dei rapporti
economici che la Lega Grigia intratteneva con le corti del centro e nord Europa.
È soprattutto di quei secoli la fama dei vini della Valtellina che, anche successivamente,
continuarono a viaggiare verso il nord.
Particolare interessante e caratteristico del territorio è il sistema dei terrazzamenti.
Il terrazzamento è un metodo di dissodamento degli acclivi versanti montani, espressione di una
precisa cultura insediativa che si ritrova, con molte analogie, in tutte le vallate dell’arco alpino.
Attraverso la realizzazione del terrazzo fu possibile recuperare allo sfruttamento agricolo le costiere
pedemontane ed insediarvi le colture necessarie alla sopravvivenza delle popolazioni locali.
Si consideri inoltre che il portare le coltivazioni sugli acclivi montani serviva anche a proteggerle
dalle rappresaglie delle soldatesche barbariche che transitavano per il fondo valle, nonché ad evitare
il rischio delle frequenti inondazioni causate dalle piene improvvise del fiume Adda.
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Il sistema terrazzato di Valtellina si identifica con la realizzazione di una miriade di muri a secco in
sasso che sostengono i ronchi vitati. Trattasi di un’opera avviatasi alcuni millenni fa e perpetuata nel
tempo attraverso il lavoro quotidiano dei viticoltori che, per tutto questo, sono degli autentici
manutentori del territorio. Come già accennato, i muri sono di una entità ciclopica; stimabile in oltre
2.500 Km di sviluppo lineare, con una incidenza media/ettaro superiore ai 2.000 m2 di superficie
verticale e, di conseguenza con costi di mantenimento altissimi. Oltre a consentire la realizzazione
della economia agricola, il terrazzamento diventa componente essenziale del fascino paesaggistico
del territorio ed importante elemento di salvaguardia e presidio delle falde montane.
- Base ampelografia dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono
quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata. - Le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per
consentire la razionale gestione della chioma. - Le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in
zona per la vinificazione in rosso dei vini tranquilli.
B) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all’ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed
organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte dall’art. 6, che ne permettono una
chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B)
Le caratteristiche morfologiche del territorio, il lavoro costante dell’uomo per il mantenimento di
questo territorio provano la connessione esistente tra terra e vini, dove le caratteristiche peculiari di
questi ultimi vengono esaltati.
La vigna e il vino furono alle radici della cultura e della società locali e del loro sviluppo. La
coltivazione della vite e la produzione e la distribuzione del vino hanno lasciato consistenti tracce fin
dai tempi remoti: già nel Duecento in provincia, il vino era uno strumento ordinario di pagamento e
le vigne erano considerate i beni più preziosi e appetibili.
La presenza, per circa tre secoli, di un commercio di vino di oltre 50.000 ettolitri a dorso di animale,
con scambi continui tra comunità sui due versanti in un’importante area centro alpina (periodo Lega
Grigia), ebbe una profondissima influenza sulla cultura locale.
Articolo 10
Riferimenti all’organismo di controllo
Valoritalia S.r.l.
Sede legale: Via Piave, 24 – 00187 – ROMA
Telefono: +39 06 45437975
e-mail: info@valoritalia.it
Valoritalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
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In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
del 30.10.2018.
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