Sizzano Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "SIZZANO"
Approvato con DPR 18.07.1969 GU 225 - 04.09.1969
Modificato con DM 04.06.2010 GU 145-24.06.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata “Sizzano” è riservata ai vini che rispondono alle
    condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie
    e menzioni:
    “Sizzano”
    “Sizzano” riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. I vini “Sizzano” e “Sizzano” riserva devono essere ottenuti dalle uve provenienti, nell’ambito
    aziendale, dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
    Nebbiolo (Spanna) dal 50% al 70 %;
    Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30 al 50%.
    Possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai
    vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. Le uve destinate alla produzione dei vini "Sizzano" e “Sizzano”riserva devono essere prodotte
    nel territorio amministrativo comunale di Sizzano.
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    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Sizzano" e
    “Sizzano” riserva devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
    e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
  5. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
    che seguono:
  • terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
    -giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente
    soleggiati;
  • altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a 350 metri s.l.m.
  • esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
  • densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
    del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque
    atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
  • è vietata ogni pratica di forzatura.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
    cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla
    vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
    Vini resa uva Titolo alc. Vol. nat. minimo
    t/ha
    Sizzano 9,00 11,50%Vol.
    “Sizzano” riserva 8,10 12,00% Vol.
    I vini a denominazione di origine controllata “Sizzano” e “Sizzano” riserva possono essere
    accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale , purché il
    relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.
    Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini
    “Sizzano” e “Sizzano” riserva, con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi
    naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:
    Vino Vino
    Sizzano “Sizzano” riserva
    Anno di impianto Resa uva t/ha Tit.alc. volumico Resa uva t/ha Tit.alc. volumico
    minimo naturale minimo naturale
    terzo 4,90 12,00 % vol 4,90 12,00 % vol
    quarto 5,70 12,00 % vol 5,70 12,00 % vol
    quinto 6,50 12,00 % vol. 6,50 12,00 % vol
    sesto 7,30 12,00 % vol. 7,30 12,00 % vol
    al settimo anno 8,10 12,00 % vol 8,10 12,00 % vol
    Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata “Sizzano” e “ Sizzano” riserva devono essere riportati nei
    limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo
    restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
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  2. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte su indicazione del Consorzio di Tutela fissa
    una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della
    zona di produzione di cui all'art. 3.
  3. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal punto 3, dovranno tempestivamente, e
    comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando
    tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per
    territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
  4. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
    Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello
    previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di
    mercato.
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
    1.Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini
    "Sizzano" e “ Sizzano” Riserva devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni:
    Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio,
    Cressa, Cureggio, Sizzano Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora,
    Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio
    d'Agogna , Veruno ed Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara.
    Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
    Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo,
    Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
    deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità ,garantire
    l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.
    A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
    l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
    individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto legislativo n.
    61/2010(Allegato 1).
  5. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    Vino Resa Uva/vino Produzione max di vino
    Sizzano 70% 6.300
    Sizzano riserva 70% 5.670
    Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa massima uva-vino di cui al paragrafo
    sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui
    all’art. 4 punto 3.
    Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto
    alla denominazione d’origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla
    denominazione di origine per tutto il prodotto.
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  6. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
    Tipologia Durata di cui in legno Decorrenza
    mesi
    “Sizzano” 22 16 1° novembre dell’anno di
    raccolta delle uve
    “Sizzano” riserva 34 24 1° novembre dell’anno di
    raccolta delle uve
    E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato, in altri recipienti, per non più del 10% del
    totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
  7. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno
    di essi di seguito indicata:
    Data
    Tipologia
    1° settembre del secondo anno successivo a
    “Sizzano”
    quello della vendemmia
    1° settembre del terzo anno successivo a quello
    “Sizzano” riserva della vendemmia
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  8. Il vino “Sizzano” ,anche con menzione vigna ,all'atto dell'immissione al consumo deve
    rispondere alle seguenti caratteristiche :
    -colore: rosso rubino con riflessi di granato;
  • odore: vinoso, caratteristico, con lievi sentori di violetta, fine e gradevole;
    -sapore: asciutto, sapido, armonico
    -titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
  1. Il vino “Sizzano” riserva anche con menzione vigna all'atto dell'immissione al consumo deve
    rispondere alle seguenti caratteristiche:
    -colore: rosso rubino con riflessi di granato;
    -odore: vinoso, caratteristico, con sentori di violetta, fine e gradevole;
    -sapore: asciutto, sapido, armonico, con retrogusto leggermente amarognolo;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
  1. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentarie forestali modificare i limiti
    dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine “Sizzano” e “ Sizzano”
    riserva è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
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    disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato,
    vecchio e similari.
  3. Nella designazione e presentazione del vino a la denominazione di origine controllata "Sizzano"
    e “Sizzano” riserva , è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni
    sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il
    consumatore.
  4. Nella designazione del vino “Sizzano”, e “Sizzano” riserva la denominazione di origine può
    essere accompagnata dalla menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale
    purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale
    menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
    accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del
    decreto legislativo n. 61/2010.
    La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
    etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC
    Sizzano.
  5. Nella designazione e presentazione del vino "Sizzano" e “ Sizzano”riserva , è obbligatoria
    l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  6. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Sizzano" e
    “Sizzano” riserva, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.
  7. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non
    inferiore a litri 0,187 cl, con l'esclusione del contenitore da litri 2,000 e della dama da litri 5,000 .
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    Sizzano, anticamente chiamato Sitianum o anche Siccianum sorge ai piedi di dodici colline
    degradanti verso il fiume Sesia; il borgo si trova lungo la strada che conduce in Valsesia, a 22
    chilometri da Novara.
    L'origine del nome non è del tutto sicura , si ipotizza una derivazione dal nome Sittius:
    I sistemi adottati nella coltura della vite mutarono gradualmente , perfezionando nei secoli la
    coltivazione e la qualità dei vitigni. L’esperienza maturata negli anni ha affinato la tecnica di
    coltivazione ,ottimizzando le rese produttive dei vitigni della zona della doc , ottenendo buoni
    tenori zuccherini , grandi profumi ed ottime evoluzioni nel tempo.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    La viticoltura di Sizzano si sviluppa sul versante orientale della valle del Sesia , una lunga collina
    morenica che si sviluppa su un asse nord-sud : un altopiano prevalentemente argilloso diviso in due
    strisce collinari..
    Terreni più profondi ed argillosi nella parte alta della collina , più ciottolosi e più sciolti lungo i
    versanti più occidentali che scendono verso il fondo valle .
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    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    La fama del vino sizzanese nei tempi moderni, si deve al grande statista piemontese Camillo Benso
    conte di Cavour, proprietario di vaste estensioni terriere e di aziende agricole , ma il vino era già
    apprezzato nel periodo rinascimentale e considerato di grande qualità.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Agroqualità S.p.A.
    Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
    Telefono +39 06 54228675
    Fax +39 06 54228692
    Website: www.agroqualita.it
    e-mail: agroqualita@agroqualita.it
    La Società Agroqualità è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
    agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
    verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
    all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i
    prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
    a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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