Terre dell'Alta Val d'Agri Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA
“TERRE DELL’ALTA VAL D’AGRI”
Approvato con DM 04.09.2003 G.U. 214 - 15.09.2003
Modificato con DM 13.07.2011 G.U. 177 - 01.09.2011
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» e' riservata ai vini
    che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
    per le seguenti tipologie:
    «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso
    Riserva;
    «Terre dell'Alta Val D'Agri»
    Rosato.
    Articolo 2 Base ampelografica
  2. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
    nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso Riserva: Merlot: minimo 50%; Cabernet
    Sauvignon: minimo 30%;
    Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera idonei alla
    coltivazione nella Regione Basilicata fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro
    Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi
    aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosato: Merlot: minimo 50%; Cabernet Sauvignon: minimo
    20%; Malvasia di Basilicata: minimo 10%;
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    Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera e bianca, non
    aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Basilicata fino ad un massimo del 20% ed
    iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7
    maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    Articolo 3 Zona di produzione
  3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre
    dell'Alta Val D'Agri» di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nella
    provincia di Potenza ed inclusi nei territori dei comuni di Viggiano - Grumento Nova Moliterno.
  4. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta
    Val D'Agri» Rosso, Rosso Riserva, Rosato, comprende gli interi territori comunali di Viggiano,
    Grumento Nova e Moliterno. Le uve potranno essere prodotte in vigneti coltivati fino alla
    quota massima di 800 mt s.l.m.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  5. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
    produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono
    essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
  6. I vigneti devono essere ubicati su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione
    di origine di cui trattasi.
  7. Sono esclusi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati o adiacenti a
    fiumi, laghi naturali e/o artificiali.
  8. Densità di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non
    può essere inferiore a 3.000 in coltura specializzata.
  9. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i
    sistemi di potatura consentiti sono quelli usati nella zona e comunque riconducibili alla spalliera
    semplice.
  10. La regione può consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per i tendoni
    e pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti
    negativi sulle caratteristiche delle uve.
  11. Forzature ed irrigazione. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di
    soccorso.
  12. La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale
    sono le seguenti:
    Produzione Uva Titolo alcolometrico
    Tipologia Tonnellate/ettaro volumico naturale minimo %
    vol.
    Terre dell’Alta Val d’Agri
    12 12,00
    Rosso e
    Terre dell’Alta Val d’Agri
    12 12,00
    Rosso Riserva
    Terre dell’Alta Val d’Agri
    12 11,00
    Rosato
  13. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
    a
    D.O.C. «Terre dell'Alta Val D'Agri» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche'
    la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino
    per i quantitativi di cui trattasi.
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  14. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve
    essere calcolata in rapporto dell'effettiva superficie coperta dalla vite.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  15. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere
    effettuate nell'area della zona di produzione della denominazione di origine controllata
    «Terre dell'Alta Val D'Agri» o nella provincia di Potenza.
  16. Elaborazione. Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità
    alle norme comunitarie e nazionali.
  17. Resa uva/vino e
    vino/ha.
    La resa massima dell’uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le
    aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti:
    Resa uva/vino Produzione (hl)
    TIPOLOGIA
    % massima di vino
    Terre dell’Alta Val
    70 84
    d’Agri Rosso
    Terre dell’Alta Val
    70 84
    d’Agri Rosso Riserva
    Terre dell’Alta Val
    70 84
    d’Agri Rosato
  18. Qualora la resa massima dell’uva in vino superi detto limite percentuale, ma non il 75%,
    l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto
    alla denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri».; oltre il 75% decade il
    diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto
  19. I seguenti vini devono essere sottoposti al seguente periodo di
    invecchiamento:
    «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso invecchiamento 12 mesi, decorrenza dal 1°
    Novembre successivo alla vendemmia;
    «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso Riserva invecchiamento 24 mesi di cui 6 in legno,
    decorrenza dal 1° novembre successivo alla vendemmia.
  20. L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta
    Val D'Agri» Rosso puo' avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio previsto.
  21. L'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta
    Val D'Agri» Rosso Riserva puo' avvenire solo dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio
    previsto.
  22. L'immissione al consumo della denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta
    Val D'Agri» Rosato deve avvenire dopo il 1° marzo dell'anno successivo a quello della
    vendemmia.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  23. I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere
    alle seguenti caratteristiche:
    «Terre dell'Alta Val D'Agri» Rosso e Rosso
    Riserva
    colore: rosso rubino tendente al granato;
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    odore: gradevole, fruttato;
    sapore: armonico, rotondo, tipico,
    caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol e 12,50% vol per il rosso
    riserva; acidità totale minima 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0g/l.
    «Terre dell'Alta Val D'Agri»
    Rosato
    colore: rosato;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: tipico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.
  24. I vini a denominazione di origine controllata «Terre dell'Alta Val D'Agri» di cui al
    presente articolo, elaborati secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere
    caratterizzati da lieve sentore di legno. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell'acidità totale e
    dell'estratto non riduttore previsti dal presente disciplinare.

Articolo 7
Designazione e presentazione

  1. Qualificazioni. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
    qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
    aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari.
    E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi
    privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
    Per vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.
    Articolo 8
    Confezionamento
  2. I vini di cui all'art. 1, possono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a
    5 litri escluso le dame. Per il vino Rosso Riserva e' obbligatorio l'uso di tappi in sughero raso bocca.
    Per il vino Rosso e Rosato e' consentito l'uso del tappo a vite e tappi raso bocca in materiale
    previsto dalla normativa vigente. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazione sulla zona geografica
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    La zona di produzione fa parte del comprensorio dell’Alta Val d’Agri, una vallata intrappenninica
    risalente al Pleistocene e di origine fluvio-lacustre, costituita da depositi lacustri dello stesso
    periodo, ricoperta da alluvioni recenti che hanno dato origine a terreni di varia consistenza e natura.
    Posta ad un’altitudine media di circa 600 metri sul livello del mare è circondata da una serie di
    rilievi montuosi alti fino oltre i 1.800 mt. s.l.m. I terreni dell’area sono di natura alluvionale, non
    calcarei, fertili, freschi e profondi soprattutto nelle propaggini più pianeggianti della vallata, e
    contraddistinti da una granulometria limoso–sabbiosa e/o limo-argillosa con presenza cospicua di
    scheletro; tali caratteristiche rappresentano il presupposto di fertilità dei terreni dell’area.
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    La quota altimetrica più bassa dell’area è di 546 mt s.l.m., e coincide coi terreni di fondo valle in
    prossimità del fiume Agri, la più alta è rappresentata dal monte di Viaggiano con i suoi 1.723 mt
    s.l.m..; l’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 600 e gli 800 m s.l.m. con pendenza
    variabile ed esposizione generale verso sud e sud-est.
    Nell’area di produzione i vigneti sono ubicati in maniera prevalente sulle pendici collinari
    degradanti verso la pianura, dove occupano superfici più ampie e trovano la loro maggiore
    specializzazione produttiva; in ogni caso sono esclusi dalla coltivazione della vite i terreni di fondo
    valle eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e adiacenti ai corsi d’acqua.
    Il clima è quello tipico delle aree interne della Basilicata caratterizzato da inverni lunghi e rigidi ed
    estati brevi e siccitose, le medie termiche di 23 – 24 °C sono leggermente inferiori a quelle
    riscontrabili in altri analoghi comprensori del Mezzogiorno d’Italia.
    Le precipitazioni medie dell’area, superiori ai 750 mm annui, sono concentrate prevalentemente nel
    periodo autunno – invernale.
    L’area è caratterizzata da forti escursioni termiche soprattutto nel periodo di fine estate e inizio
    autunno, questa caratteristica risulta favorevole per la maturazione delle uve in quanto favorisce la
    formazione di sostanze aromatiche e coloranti conferendo ai vini particolari caratteristiche di
    pregio.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Terre dell’Alta Val d’Agri”.
    Le prime testimonianze riferibili alla produzione ed al consumo di vino nell’area dell’Alta Val
    d’Agri, risalenti al IV sec. a. C., sono costituite da vasi per il vino, cratere e skyphos, e da un
    grappolo d'uva miniaturistico in terracotta rinvenuti nella tomba di un guerriero.
    La tradizione vinicola di epoca romana trova conferma nella citazione delle fonti antiche dei
    “Lagarina vina” prodotti in agro grumentino tali vini venivano elogiati dagli storici latini Strabone
    e Plinio per la loro dolcezza oltre che per le virtù terapeutiche.
    La necessità di produrre un’uva di ottima qualità si sposava perfettamente con un territorio
    omogeneo orograficamente e che richiedeva abbondante manodopera, ma che ha caratterizzato
    anche una notevole tradizione viticola che, nel tempo, è divenuta un vero e proprio “marchio
    d’area’. La tradizione della vigna che diventa un vero e proprio “giardino” fa sì che il paesaggio
    venga fortemente caratterizzato da vigneti ordinati e ben tenuti e coltivati, ma anche l’uva si
    avvantaggia di pratiche colturali che consentono la migliore esposizione e la migliore maturazione
    dei tannini.
    In ogni comune dell’area di produzione è possibile individuare un’area ben definita, particolarmente
    vocata alla coltivazione della vite, che topograficamente viene indicata col termine di “Località
    Vigne”.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono Merlot e
    Cabernet S. tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti,
    sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle
    viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione
    della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le
    rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (12 tonn.te/ha). Il bisogno di
    contenere una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di 3.000 piante per ettaro.
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per
    la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
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    attribuibili all'ambiente geografico.
    La DOC “Terre dell’Alta Val d’Agri” è riferita alle 3 tipologie di cui all’art. 1 che dal punto di vista
    analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo
    6 del disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente
    geografico.
    In particolare tutti i vini presentano una buona acidità e un colore è rosso rubino. In tutte le
    tipologie si riscontrano aromi prevalentemente fruttati (bacche e drupe), tipici del vitigno.
    Al sapore i vini presentano un’acidità normale, ed una possibile residua astringenza tipica del
    vitigno, ma, soprattutto, un’ottima struttura che contribuisce al loro equilibrio gustativo e ad
    evidenziare una grande longevità del prodotto.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’orografia dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente ad est sud est concorrono a
    determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso particolarmente vocato per la
    coltivazione dei vigneti. Da tale area sono peraltro esclusi i terreni ubicati nel fondovalle
    eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e adiacenti ai corsi d’acqua Anche la
    tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, interagiscono in maniera determinante con la coltura
    della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
    organolettiche del vino “Terre dell’Alta Val d’Agri”
    In particolare, i terreni freschi e con presenza più o meno abbondante di scheletro, sono
    caratterizzati da strati attivi abbastanza profondi che permettono risultati produttivi più che
    soddisfacenti, sono, infatti, terre che, di norma, si rinvengono a quote altimetriche situate tra i 600 e
    gli 800 m s.l.m..
    Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti nel periodo
    autunno-primaverile con scarse piogge estive, elevate temperature nei mesi di luglio e agosto, forti
    escursioni termiche, consente alle uve di maturare lentamente e completamente contribuendo in
    maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino "Terre dell’Alta Val
    d’Agri ".
    La millenaria storia vitivinicola riferita al territorio della Valle dell’Agri, dai primi insediamenti del
    IV sec. a.C., ai contatti successivi coi coloni della Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri,
    attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione esistente tra i
    fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Terre dell’Alta Val d’Agri”
    Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso
    dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali
    nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso
    progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
    In particolare la presenza della viticoltura nell’area della Valle dell’Agri è attestata da numerosi
    reperti archeologici come vasi, coppe, attingitoi ritrovati nel sito di Grumentum, che documentano
    l’uso quotidiano del vino e contribuiscono a definire il panorama culturale in cui avvenne la sintesi
    tra la tradizione greca e quella indigena appulo-lucana.
    La coltivazione della vite in epoca medievale nell’agro di Grumento e nell’Alta Val d’Agri è
    provata da una ricca documentazione storica relativi testamenti, atti di vendita di poderi con vigna e
    lasciti ereditari delle famiglie nobili a favore della Badia di Cava (XII secolo).
    La documentazione storica, nota come gli Statuti di Montemurro (XIII-XIV secolo), contempla le
    sanzioni e gli indennizzi relativi ai danni arrecati ai vigneti dagli uomini e dal loro bestiame, inoltre
    stabilisce regole sule modalità di vendita del vino e sui ricavi ottenuti.
    Tra il XV e il XVII secolo la coltura della vite e la produzione del vino sono ben rappresentate nei
    catasti onciari dei comuni dell’area di produzione, la vigna rappresenta un elemento fondamentale
    nelle descrizioni del paesaggio e dell’ambiente socio-economico rappresentato dagli storici.
    La "Statistica murattiana" del 1811 illustra le produzioni viticole dell’area e loda le caratteristiche
    dei vini prodotti; notizie ancora più precise sull’estensione delle vigne, sull’entità delle produzioni e
    metodologie utilizzate ci vengono fornite dai dati della Mostra Enologica di Potenza del 1887.
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    La DOC “Terre dell’Alta Val d’Agri” è stata riconosciuta con Decreto Ministeriale del 4 settembre
    2003 e successivamente modificata sempre con Decreto del Ministero del 13 luglio 2011.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza
    Corso XVIII Agosto, 34
    85100 - Potenza
    Tel. 0971.412111
    Fax 0971.412248
    E-mail info@pz.camcom.it
    Web: www.pz.camcom.it
    La C.C.I.A.A di Potenza è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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