Torgiano Rosso Riserva Docg

Documento
Regione

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DGPQA - Uff. Pqa 4
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
“TORGIANO ROSSO RISERVA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 27.10.1978 G.U.75 - 16.03.1979
Approvato DOCG con DPR 20.10.1990 G.U. 59 - 11.03.1991
Modificato con DM 21.07.2003 G.U. 184 - 09.08.2003
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 10.06.2014 G.U. 140 - 19.06.2014
Sito ufficiale Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 03.07.2023 G.U. 161 - 12.07.2023
Sito ufficiale Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Comunicazione di approvazione G.U.U.E. C - 08.11.2023
modifica ordinaria C/2023/706
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva” è riservata al
vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva” è riservata
al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti della zona delimitata al successivo articolo 3,
rispettando, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: dal 70% al 100%;
1
possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione
per la Regione dell’Umbria fino ad un massimo del 30%, iscritti nel Registro Nazionale delle
varietà di vite per le uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi
aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
Articolo 3
Zona di produzione
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
“Torgiano Rosso Riserva” devono essere prodotte nel territorio amministrativo del Comune di
Torgiano in provincia di Perugia.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva”, devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve, ai mosti
e ai vini derivati le relative caratteristiche di qualità.
Sono esclusi ai fini dell’iscrizione allo schedario viticolo “Torgiano Rosso Riserva” tutti i
terreni di pianura alluvionali ed umidi posti lungo il corso dei Fiumi Tevere e Chiascio, nonché
i terreni posti nel fondo valle e lungo i fossi ed i rii che scendono sul lato nord della collina
detta Brufa.
É vietata ogni pratica di forzatura.
É consentita l’irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti realizzati successivamente all’entrata in vigore del
disciplinare approvato con il D.M. 21/07/2003, pubblicato nella G.U. n. 184 del 9/08/2003,
devono prevedere una densità di impianto di almeno 3.500 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva” non deve essere superiore a tonnellate 8 per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di
cui sopra purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite
di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva” un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 12,00%vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione
controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva” devono essere effettuate nell’ambito del
territorio amministrativo del Comune di Torgiano e/o nei territori dei Comuni limitrofi, in
Provincia di Perugia.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 70%, l’eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale
decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita di tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
La conservazione e l’invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi
tradizionali.
Il vino a denominazione controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva” deve essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 36 (trentasei) mesi, dei quali almeno 12
(dodici) in legno e 6 (sei) in bottiglia.
Il periodo di invecchiamento decorre al 1° novembre dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva” all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • limpidezza: brillante;
  • colore: rosso rubino;
  • odore: vinoso, delicato;
  • sapore: asciutto, armonico, di buona struttura;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
  • acidità totale minima: 4,0 g/l
  • estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Articolo 7
    Etichettatura designazione e presentazione
    Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita
    “Torgiano Rosso Riserva”, la menzione denominazione di origine controllata e garantita o in
    sigla DOCG deve figurare in etichetta di seguito o al di sotto della denominazione “Torgiano
    Rosso Riserva” e non può essere intercalato tra questa e la denominazione geografica
    “Torgiano”.
    Inoltre, è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
    disciplinare compresi gli aggettivi: “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” “vecchio” e simili o
    similari.
    É tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti, l’uso di indicazioni che facciano
    riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non
    idonei a trarre in inganno l’acquirente.
    Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano Rosso
    Riserva” può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo
    toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in
    recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
    registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai
    sensi dell’art. 31 comma 10, della legge n. 238/2016.
    Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva” è
    obbligatoria, su tutti i recipienti, l’indicazione dell’annata di produzione delle uve
    eventualmente preceduta dalla menzione “vendemmia”.
    Nell’etichettatura e presentazione dei vini di cui all’articolo 1, è consentito l’uso dell’unità
    geografica più ampia “Umbria” ai sensi della normativa vigente. Tale indicazione qualora
    utilizzata, deve figurare in caratteri di altezza non superiore rispetto a quella utilizzata per la
    scritta “Torgiano Rosso Riserva”.
    Articolo 8
    Confezionamento
    I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva” debbono
    essere immessi al consumo in bottiglie di vetro verde e/o marrone tipo “bordolese” o
    “borgognotta” e comunque di forma atta a salvaguardare l’immagine dei vini, chiuse
    esclusivamente con tappo di sughero raso bocca.
    Per l’immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita
    “Torgiano Rosso Riserva” sono ammessi recipienti della capacità da 0,375 a 12 litri.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata ricade nell’intero territorio amministrativo del Comune di
    Torgiano in provincia di Perugia.
    La geologia dell’area è caratterizzata della presenza di terreni fluvio-lacustri che si
    depositarono durante il Pleistocene nel bacino della Val Tiberina conosciuto anche come Lago
    Tiberino. Affiorano, cioè, nell’area di Torgiano, i termini più recenti della sequenza litologica
    nota in letteratura come Successione Umbro-Marchigiana.
    Tali depositi, di età villafranchiana (parte alta del Pliocene, epoca compresa tra gli 1,65 e gli
    0,01 milioni di anni fa) sono costituiti da sabbie e conglomerati intercalati localmente a livelli
    argillosi di spessore variabile.
    Nell’area di Torgiano questi terreni villafranchiani sono costituiti da sabbie, sabbie argillose,
    argille sabbiose ed argille.
    Le strutture sedimentarie presenti nelle sabbie fluvio-lacustri sono date da laminazioni piano-
    parallele ed incrociate, mentre le argille, che mostrano una laminazione esclusivamente di tipo
    piano-parallelo, contengono banchi di lignite.
    Episodi vulcanici sono testimoniati dalla presenza di vulcaniti (tufi e tufiti) comuni a tutta la
    Valle del Tevere. La deposizione di rocce calcaree di origine continentale è evidenziata la
    depositi travertinosi, con resti organici vegetali. Nell’area sono dunque presenti depositi pre-
    pliocenici marini (marnoso-arenacea), che costituiscono l’ossatura dei morbidi e dolci rilievi
    dolci circostanti Torgiano (circa 400 metri s.l.m.), depositi lacustri Pliocenici, depositi fluvio-
    lacustri Pleistocenici, depositi fluviali Oleocenici, vulcaniti e travertini.
    La sedimentazione attuale (Olocene) è dovuta ai depositi alluvionali sabbiosi negli alvei dei
    principali corsi d’acqua, Tevere e Chiascio.
    L’evoluzione recente di quest’area, dunque, vede il passaggio da una zona a sedimentazione
    lacustre di cui sono testimonianza i depositi di ligniti e gli organismi fossili continentali
    (mammiferi e molluschi), ad una successione di depositi fluviali legati all’evoluzione ed al
    cambiamento di corso del fiume Tevere, il cui bacino idrogeologico, come quello dei principali
    corsi d’acqua, influenza in maniera determinante la natura dei circostanti terreni ed in
    particolar modo la loro agricoltura. Tutti i depositi dovuti alle esondazioni ed agli straripamenti
    fluviali rappresentano infatti terreni molto fertili.
    Questi terreni recenti, che si depongono in ambiente fluviale e di acqua dolce, rappresentano
    l’ultima differenziazione geologica di un’intera regione, il dominio Umbro-Marchigiano.
    In conclusione, è per una piccola curiosità scientifica che ricolleghiamo la natura delle rocce
    affioranti nell’area di Torgiano alla storia evolutiva, fatta di fasi alterne marine e continentali,
    dei sedimenti che precedono questi depositi.
    Su di un basamento di natura continentale, pertinente alla placca africana, si è sviluppata
    nell’arco di oltre 250 milioni di anni, la storia della Regione Umbro-Marchigiana.
    Alla base della successione sedimentaria, fossili e terreni testimoniano un ambiente
    continentale dato da facies fluviali, palustri e terre emerse durante il Triassico; la
    sedimentazione Giurassica assume invece un carattere marcatamente marino.
    L’ingressione oceanica della fine dell’epoca Triassica determina l’instaurarsi di una
    sedimentazione subacquea di piattaforma prima (Calcare Massiccio) ed una sedimentazione
    pelagica poi, che rimane tale per tutta l’Era Secondaria (Mesozoico) e che torna a sedimenti
    fluvio-lacustri soltanto successivamente all’orogenesi Appenninica, con il dominio del Lago
    Tiberino. Le rocce della nostra successione ci dicono dunque che durante il Triassico le nostre
    aree erano caratterizzate da una sedimentazione continentale; il mare poi arrivò a coprire
    praticamente l’intera penisola (bel lungi dall’avere una configurazione geografica simile a
    quella attuale) fino alla fine del Miocene quando, circa dodici milioni di anni fa, una forte
    attività tettonica successiva all’orogenesi Appenninica, portò all’emersione della penisola
    stessa. In Umbria si instaurò un regime lacustre di vaste proporzioni, indicato dai geologi come
    “Lago Tiberino”, che si estendeva da Città di Castello a Spoleto, da Perugia a Città della Pieve.
    Questo grande lago restò durante il Pliocene e per gran parte del Pleistocene (cioè, per circa tre
    milioni di anni) a caratterizzare con la sua presenza le fasi sedimentarie dell’area Umbra.
    A questa sedimentazione sono legate le sabbie Plioceniche e Pleistoceniche che affiorano
    nell’area di Torgiano; le ligniti ed i resti di mammiferi che frequentemente si rinvengono
    rappresentano le testimonianze della vita che fino ad un milione di anni fa si sviluppò sulle
    sponde del Lago Tiberino.
    I terreni dell’area sono quindi riconducibili principalmente a terreni argilloso sabbiosi, di
    media profondità, dotati di buona struttura con sottosuolo calcareo e tufaceo. Tutti i terreni
    sono profondi dotati di buona capacità idrica e ottima struttura. L’altitudine dei terreni coltivati
    a vite è compresa tra i 220 e i 300 metri s.l.m. con pendenza variabile e l’esposizione generale
    è orientata verso ovest e sud-ovest.
    Il clima dell’area è secco e siccitoso in estate con buone escursioni termiche, nei mesi di luglio
    ed agosto, temperato nei mesi di giugno e settembre, freddo e umido nei mesi invernali.
    Il massimo della piovosità è localizzato nella seconda decade di febbraio, mentre il massimo
    decadico di pioggia si ha nella seconda decade del mese di novembre con un minimo assoluto
    nella prima decade di luglio.
    Le precipitazioni annue variano da un minimo di 800/1000 mm ed un massimo di 2.100 mm:
    la media annua risulta essere di 1.500 mm; i giorni con pioggia sono compresi tra 70 e 120
    giorni, con una media di 95 giorni piovosi.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione che, per
    consolidata tradizione, hanno contribuito ad ottenere il vino a denominazione di origine
    controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva”.
    Recenti scavi archeologici di una villa rustica romana alle porte di Torgiano, hanno riportato
    alla luce un’ingente quantità di resti d’anfore vinarie; il ritrovamento convalida la presenza di
    un’estesa viticoltura, preannunciata da numerosi altri simili reperti affiorati nel tempo. Studi in
    corso localizzano qui il percorso della Via Amerina.
    Torgiano è un castrum che deve la sua riedificazione su rovine romane alla posizione
    strategica e alla garanzia di approvvigionamento dei mercati perugini, offerta dalla fertilità dei
    terreni di pianura e dalla vocazione vitivinicola e olivicola dei rilievi che la collegano alla
    coeva Castel Grifone, oggi Brufa.
    Insediamento romano in rovina, Torgiano è riedificato come castrum del sistema difensivo
    perugino; la delibera è presa dal Comune di Perugia nel 1276 in rispondenza agli obbiettivi
    militari ed economici offerti da ubicazione e ambiente. Considerato che ai piedi del rilievo su
    cui poggia – distante brevi miglia da Perugia, in direzione Roma il Chiascio confluisce nel
    Tevere e le vallate percorse dai due fiumi, il castrum ha il valore di un avamposto innestato su
    nodo viario romano e altomedievale. I terreni pianeggianti sono ottimi per cereali, ortaggi,
    frutta, piante da fibre tessili. I ricchi depositi di limo, la terra fresca per l’argilla, l’altitudine
    media di 300– 400 m s.l.m., l’esposizione soleggiata della dorsale che collega Torgiano a
    Brufa – il medievale Castel Grifone, coevo castello di poggio – rendono l’area collinare
    ambiente ideale per l’allevamento di viti e olivi.
    Numerosi rogiti notarili confermano il rapido susseguirsi di opere di dissodamento e di
    miglioramento fondiario realizzate sotto l’influenza della colonizzazione benedettina, presente
    in loco anche con il lascito di Santa Maria in Bucarelli, del 1338. Sono le opere che avviano
    una produzione viticola presto tutelata dagli Statuti Comunali di Perugia, più tardi da quelli di
    Torgiano.
    Una maggiore attenzione alla toponomastica invita a soffermarsi su due tra le possibili
    etimologie del toponimo Torgiano, delle quali una deriverebbe da “turris amnes”, cioè “terra
    dei fiumi”, mentre la seconda, certamente più attendibile, dal nome “Tursius”, membro di
    un’importante famiglia senatoriale che nel IV secolo d.C. dominò la zona. Un’ulteriore ipotesi
    è stata formulata intorno a Tursa, una divinità umbra battagliera e minacciosa, posta a tutela
    dei confini territoriali.
    Frammenti di mosaici, resti di edicole, strutture edilizie, fornaci, cisterne, canalizzazioni anfore
    vinarie e toponomastica, testimoniano la presenza di insediamenti e villae rusticae e attestano
    la locale consuetudine alla viticoltura in età romana. Ne è conferma l’alto numero di resti di
    anfore vinarie affiorate alla luce durante il recente scavo della già citata villa rustica del II sec.
    A.C., alle porte di Torgiano.
    È da considerare che il letto del Tevere era allora prossimo al luogo e che nelle “Epistulae”
    Plinio il Giovane lo considera abituale via fluviale per il trasporto a Roma di prodotti dalla sua
    tenuta di Tifernum Tiberinum (Città di Castello).
    Reperti e ricerche in corso sulla viabilità romana localizzano nel territorio circostante Torgiano
    il percorso della Via Amerina precedente all’attraversamento del Tevere.
    Dopo lunghi secoli di alterne vicende storiche, all’affermarsi della nuova viticoltura mondiale,
    Torgiano si è allineata con le zone vitivinicole italiane più note ricevendo per prima in Umbria,
    nel 1968 il riconoscimento della “Denominazione di Origine Controllata” cui è seguita quella a
    D.O.C.G. nel 1990.
    Nel corso della storia, l’incidenza dei fattori umani, è in particolare riferita alla puntuale
    definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del
    vigente disciplinare di produzione:
  • la base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono
    quelli tradizionalmente coltivati nell’area geografica considerata: Sangiovese, Colorino,
    Canaiolo, Cabernet Sauvignon e Merlot.
  • le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
    impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
    superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire
    la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare
    ben esposta e di contenere le rese di produzione di uva entro i limiti fissati dal disciplinare;
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona
    per la vinificazione in rosso dei vini maggiormente strutturati, la cui vinificazione comporta
    determinati periodi di invecchiamento ed affinamento obbligatori.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
    La denominazione di origine controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva” è riferita a una
    tipologia di vino rosso che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano
    caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne
    permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    Al sapore il vino ha un’acidità normale, ottima struttura, colore tendenzialmente rosso rubino
    cui si accompagnano aromi floreali.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
    alla lettera B).
    L’orografia collinare dell’areale di produzione, e l’esposizione ad Ovest Sud-Ovest,
    concorrono a determinare un ambiente aeroso, luminoso e con un suolo naturalmente
    sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la coltivazione dei vigneti. Da tale
    area sono peraltro esclusi i terreni confinanti con i corsi dei fiumi Tevere e Chiascio ubicati in
    zone spesso non adatte ad una viticoltura di qualità e i terreni posti nel fondo valle e lungo i
    fossi ed i rii che scendono sul lato nord della Collina detta Brufa.
    Le fasce collinari (300/400 metri) sono caratterizzate da terreni con una tessitura degli
    orizzonti di superficie franca con meno argilla e più sabbia con terreni spesso sono ricchi di
    scheletro moderatamente profondi, buon contenuto di calcare, poveri di sostanza organica,
    permeabili con modesta capacità di ritenuta idrica. Tali terreni sono ovviamente vocati alla
    coltivazione dei grandi vitigni rossi in particolare Sangiovese su tutti, accompagnato
    tradizionalmente da Colorino, Canaiolo, Cabernet Sauvignon e Merlot., Colorino;
    Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti
    (1165 mm), con scarse piogge estive (120 mm) nei mesi di luglio e agosto, aridità e
    temperatura relativamente elevata e ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre,
    consente alle uve di maturare lentamente e giungere a maturazione completa in qualche anno
    anche fino al metà ottobre mese di novembre, contribuendo in maniera significativa alle
    particolari caratteristiche organolettiche del vino denominazione di origine controllata e
    garantita “Torgiano Rosso Riserva”.
    Indubbiamente molto del particolare “bouquet” del vino a denominazione di origine
    controllata e garantita “Torgiano Rosso Riserva” è dovuto alla lunga maturazione in pianta, in
    un clima temperato, ma caratterizzato, segnatamente nella fase finale da una elevata escursione
    termica tra notte e giorno.
    Nel 1990 il Torgiano Rosso Riserva ottiene il riconoscimento DOCG.
    La storia recente è caratterizzata da un’evoluzione positiva della denominazione, con
    l’impianto di nuovi vigneti, la nascita di nuove aziende oltre a quella storica (Lungarotti) che
    ha contribuito alla creazione della denominazione in modo determinante.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: Valoritalia srl, Società per la Certificazione delle qualità delle produzioni
    Nome e indirizzo della struttura di controllo: Valoritalia S.r.l., Società per la Certificazione
    delle qualità delle produzioni Vitivinicole Italiane, Via XX Settembre 98/G, 00187 Roma;
    Sede Periferica di Orvieto
    Telefono 0763/343790 – Fax 0763/394980; mail: sop31@valoritalia.it
    La Società Valoritalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero
    dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell’art. 64 della legge n.
    238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente
    disciplinare, conformemente all’art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20
    del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei
    controlli sistematica nell’arco dell’intero filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
    confezionamento), conformemente al citato articolo 20.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con DM 2 agosto 2018 (G.U. n. 253
    del 30 ottobre 2018) e modificato con DM 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15.03.2022).
    ALLEGATO 1
    ELENCO VARIETÀ' IDONEE ALLA COLTIVAZIONE
    NELLA REGIONE UMBRIA
    NOME VARIETÀ
    Aglianico N.
    Albana B.
    Aleatico N.
    Alicante N.
    Barbera N.
    Bellone B.
    Biancame B.
    Bombino bianco B.
    Cabernet franc N.
    Cabernet sauvignon N.
    Canaiolo bianco B.
    Canaiolo nero N.
    Carignano nero N.
    Cesanese comune N.
    Cesanese di Affile N.
    Chardonnay B.
    Ciliegiolo N.
    Colorino N.
    Dolcetto N.
    Falanghina B.
    Fiano B.
    Foglia tonda N.
    Gaglioppo N.
    Gamay N.
    Garganega B.
    Grechetto B.
    Grechetto rosso N.
    Greco B.
    Greco bianco B.
    Incrocio Bruni 54 B.
    Lacrima N.
    Maceratino B.
    Maiolica N.
    Malbech N.
    Malvasia bianca di Candia B.
    Malvasia bianca lunga B.
    Malvasia del Lazio B.
    Malvasia N.
    Mammolo N.
    Manzoni bianco B.
    Merlot N.
    Montepulciano N.
    Montonico bianco B.
    Moscato bianco B.
    Mostosa B.
    Muller Thurgau B.
    Nero d'Avola N.
    Passerina B.
    Pecorino B.
    Pinot bianco B.
    Pinot grigio G.
    Pinot nero N.
    Primitivo N.
    Prugnolo gentile N.
    Rebo N.
    Refosco dal peduncolo rosso N.
    Riesling italico B.
    Riesling B.
    Sagrantino N.
    Sangiovese N.
    Sauvignon B.
    Semillon B.
    Syrah N.
    Sylvaner verde B.
    Tocai friulano B.
    Traminer aromatico RS.
    Trebbiano giallo B.
    Trebbiano spoletino B.
    Trebbiano toscano B.
    Verdello B.
    Verdicchio B.
    Vernaccia di San Gimignano B.
    Vernaccia nera N.
    Vermentino B.
    Viogner B.
    Petit Verdot N.
    Tannat N.
    Teroldego N.
    Grero N.