Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DQPAI
Ex DGPQA – Ex Uff. PQA 4
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
“VALDADIGE” O “ETSCHTALER”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 24.03.1975 GU 194 - 23.07.1975
Modificato con DPR 22.06.1987 GU 298 - 22.12.1987
Modificato con DM 18.06.1992 GU 147 - 24.06.1992
Modificato con DM 07.08.2000 GU 203 - 31.08.2000
Modificato con DM 31.05.2002 GU 141 - 18.06.2002
Modificato con DM 07.11.2006 GU 268 - 17.11.2006
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 – 20.12.2011
Sito internet del Mipaaf
Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 12.07.2013 Sito internet del Mipaaf
(concernente correzione dei disciplinari) Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito internet del Mipaaf
Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Provvedimento ministeriale Sito internet del Mipaaf
19.10.2015 (modifica ordinaria ai sensi Reg. UE Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 2 - Unificata Sito internet e-Ambrosia – Registro delle
con successiva modifica ordinaria) indicazioni geografiche dell’Unione europea
in data 11.04.2019
Modificato con DM 27.11.2018 GU 295 – 20.12.2018
(modifica ordinaria ai sensi art. 17 Reg. UE n. Sito internet del Mipaaf
33/2019) Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
Sito internet e-Ambrosia – Registro delle
indicazioni geografiche dell’Unione europea
in data 11.04.2019
Modificato con DM 15.09.2023 GU 224 – 25.09.2023
Sito internet del Mipaaf
Sezione Qualità - Vini DOP e IGP
Art. 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Valdadige» od in lingua tedesca «Etschtaler», è riservata ai
vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie: Bianco, Rosso, Rosato, Pinot grigio, Pinot bianco, Chardonnay, Schiava e Frizzante.
Art. 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata «Valdadige» è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Muller Thurgau e Chardonnay, da soli o congiuntamente, in
misura non inferiore al 20%.
Trebbiano toscano, Nosiola, Sauvignon e Garganega, da soli o congiuntamente, per la differenza.
La denominazione di origine controllata «Valdadige» è riservata al vino rosso o rosato ottenuto dalle
uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Enantio (Lambrusco a foglia frastagliata) e/o Schiave (sottovarietà e sinonimi), minimo 50%;
Merlot, Pinot nero, Lagrein, Teroldego, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente,
per la differenza.
La denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione di vitigno Chardonnay,
Pinot bianco e Pinot grigio è riservata al vino ottenuto dal corrispondente vitigno per almeno l'85%.
Possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla
coltivazione nelle rispettive province, presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del
15%.
La denominazione di origine controllata «Valdadige» con la specificazione di vitigno «Schiava» è
riservata al vino ottenuto dalle uve del corrispondente vitigno, nella varietà Schiava grossa, Schiava
gentile e Schiava grigia, da sole o congiuntamente, per almeno l'85%. Possono concorrere le uve
provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle rispettive province,
presenti nei vigneti in ambito aziendale fino ad un massimo del 15%.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» devono
essere prodotte nell'intero territorio dei comuni appresso indicati:
Provincia di Trento:
Avio, Ala, Aldeno, Altavalle limitatamente all’ex comune amministrativo di Faver, Arco, Besenello,
Calliano, Cavedine, Cembra Lisignago, Dro, Giovo, Isera, Lavis, Madruzzo, Mezzocorona,
Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna,
Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenno, Terre d’Adige, Trambileno, Trento, Vallelaghi
limitatamente agli ex comuni amministrativi di Padergnone e Vezzano, Villalagarina, Volano.
Provincia di Bolzano:
Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina
all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano,
Montagna, Nalles, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano,
Termeno, Tesimo, Tirolo, Vadena.
Provincia di Verona:
Brentino Belluno, Dolcè, Rivoli Veronese.
Art. 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Valdadige» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque
atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di
cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
Sono ammesse le forme di allevamento a pergoletta trentina e le forme a spalliera.
È esclusa ogni pratica di forzatura ed è consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» ed i rispettivi titoli alcolometrici
volumici naturali minimi devono essere i seguenti:
Vitigni prod/max titolo alcolometrico
uva volumico naturale
ton/ha minimo
Bianco 15 9,5
Rosso 15 10
Rosato 15 9,5
Pinot bianco 15 9,5
Pinot grigio 15 9,5
Chardonnay 15 9,5
Schiava 15 9,5
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono
essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermo restando il imiti resa uva/vino di cui trattasi.
Art. 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata
nel precedente articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate entro l'intero territorio della provincia di Verona e delle province autonome di Trento e
Bolzano.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini
le loro peculiari caratteristiche.
I mosti ed i vini a denominazione di origine controllata «Valdadige», con la specificazione
«Chardonnay» e «Pinot bianco» possono essere elaborati nella versione frizzante, attuando
esclusivamente il processo della rifermentazione naturale.
La zona di elaborazione dei vini frizzanti comprende la regione Veneto e le province autonome di Trento
e Bolzano.
È consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e
nazionale.
I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» possono essere conservati in recipienti di
legno.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi
i limiti di cui sopra, ma non 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
i vini a denominazione di origine controllata «Valdadige» all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Valdadige» bianco:
colore: paglierino;
profumo: vinoso, gradevole e caratteristico;
sapore: armonico, fresco, moderatamente acido e talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: armonico, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Valdadige» rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, delicato;
sapore: morbido, lievemente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» Pinot bianco:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, fresco, sapido;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» Pinot grigio:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: armonico, pieno;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» Chardonnay:
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, sapido, armonico;
zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» Schiava:
colore: da granato a rubino;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: morbido, moderatamente acido, talvolta amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Valdadige» Chardonnay e Pinot bianco frizzante:
spuma: sottile, persistente;
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: secco o amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore
di legno.
Art. 7
Etichettatura, designazione e presentazione
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata
«Valdadige» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e attributi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati,
non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria»,
«tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia.
Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Valdadige» deve
figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.
La menzione delle sottozone e dei toponimi di vigna vanno riportati in etichetta sopra la denominazione
di origine, senza soluzioni di continuità, con i caratteri di stampa di dimensioni pari o inferiori a quelli
usati per la denominazione medesima.
Art. 8
Confezionamento
I contenitori dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige» possono essere chiusi con
i vari dispositivi ammessi dalla vigente normativa, compresi i tappi di materiale inerte.
I medesimi possono essere della capacità nominale massima di 60 litri; per i contenitori in vetro non
sono previsti vincoli colorimetrici.
Per la tappatura dei contenitori dei vini frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.
Art. 9
Legame con l’ambiente geografico
a) Specificità della zona geografica
Fattori naturali
La zona della D.O.C. “Valdadige” si distende nell'anfiteatro morenico glaciale del fiume Adige, colmato
da sabbie porfidiche e granitìche scese dalle alte catene montuose che fiancheggiano il lago di Garda.
Il clima in cui crescono le viti del “Valdadige” è complessivamente temperato - mite.
La piovosità non eccede se non durante l'inverno e la media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I
suoli del “Valdadige” sono costituiti sia dalla disgregazione di formazioni calcareo-dolomitiche, sia da
sabbie porfidiche e granitìche depositate dal fiume Adige.
I terreni declivi a elevato contenuto di scheletro permettono il rapido sgrondo delle acque piovane,
evitando i ristagni; tali suoli, ricchi di rocce calcaree e sali minerali, sono caratterizzati da un’elevata
componente silicea.
Il clima della zona è tipico della fascia prealpina e montana, con inverni freddi ed estati fresco-temperate;
le temperature subiscono, specialmente in estate e in autunno, elevate escursioni notte-giorno.
Fattori umani e storici
La Valdadige è una regione di confine, via di comunicazione tra Italia e Nord Europa, continuamente
percorsa da eserciti, spesso teatro di battaglia per il controllo della «Chiusa di Ceraino», luogo di facile
difesa da eventuali invasori.
E’ un territorio la cui vocazione vitivinicola ed enologica affonda le radici nell'epoca romana e trova
riscontri nelle documentazioni che si alternano col passare dei secoli.
La Valdadige è stata un punto di collegamento e di sviluppo economico molto importante nella storia
sin dall'epoca romana. Le successive invasioni barbariche costrinsero gli abitanti a rifugiarsi in zone ad
alta quota, dove si dedicarono alla pastorizia e allo sfruttamento del bosco. Nel Medioevo monasteri e
signorie segnarono il territorio con castelli e conventi, che resero fiorente questa zona molto ricca di
coltivazioni, fra cui primeggiavano proprio i vigneti.
La viticoltura è documentata fin dal 1253 con lo «Statuto di Peri», che minacciava sanzioni per chi
avesse danneggiato «La Vinèa» (vite).
Nel 1406, durante la dominazione della Repubblica di Venezia, alcuni editti prescrivono «la coltivazione
ordinata delle viti».
Ritrovamenti archeologici di origine romanica in località «Servasa» a Brentino portano alla luce
contenitori in pietra probabilmente usati per la lavorazione dell'uva.
Area viticola da sempre, quindi, ha visto una decisa ricerca di qualificazione a partire dagli anni '50 con
la specializzazione dei vigneti: in pochi anni si ebbe l'iscrizione nell'elenco CEE dei vini di qualità (1973)
e il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata “Valdadige” con la tipologia Bianco e
Rosso nel 1975.
La Valdadige è sempre stata, una via di comunicazione fondamentale per il nord e centro Europa.
Rocche, castelli e forti si susseguono sui crinali che dominano la valle e durante la storia, la Valdadige,
infatti, ha visto transitare numerosi eserciti.
Sono in tutto otto forti eretti tra il 1848 e la fine del secolo da austriaci e italiani. Fortificazioni erette a
presidio della valle che sono divenuti parte integrante e caratterizzante della valle.
b) Specificità del prodotto
Da un sapiente uvaggio nasce il rosso “Valdadige” di ottimo gusto e struttura: l’ Enantio conferisce la
stabilità e la struttura del colore e il profumo caratteristico mentre la morbidezza e il bouquet più
complesso vengono conferite da Merlot e Teroldego e la sapidità dalla Schiava.
Il “Valdadige” Rosso presenta un colore rosso rubino giustamente carico con riflessi violacei, profumo
vinoso, gradevole e caratteristico, di buona struttura, armonico, persistente.
Il vino “Valdadige” Schiava è ottenuto dal vitigno omonimo che prende il nome da un antico sistema di
allevamento in cui la vite era legata ad un tutore e quindi era “schiava”. Ottenuta dai vitigni autoctoni
Schiava grossa, Schiava grigia e Schiava gentile, con breve contatto con la buccia e completamento della
fermentazione in assenza di esse.
Il “Valdadige” Bianco tipologia capostipite del Valdadige (assieme al rosso) è un uvaggio di più vitigni.
La pienezza dello Chardonnay, l’aromaticità del Müller Thurgau, l’acidula eleganza del Trebbiano
toscano rendono questo vino assai composito e interessante. Viene vinificato con pressatura soffice,
fermentazione in assenza di bucce e a temperatura controllata.
Il “Valdadige” Chardonnay, il cui vitigno omonimo è stato introdotto in Valdadige alla fine del XIX
secolo, trovando subito il suo habitat ideale sui pendii pedemontani. Freschezza ed eleganza sono le
caratteristiche che contraddistinguono questo vino, il cui profumo spiccatamente fruttato bene si
armonizza con la finezza.
Al naso si dimostra fine, con note fruttate di pesca, albicocca e mela verde. Di corpo ottimamente
strutturato, equilibrato, molto morbido pur essendo un vino secco, grazie soprattutto alla grande sapidità.
Il “Valdadige” Pinot Grigio, è uno dei vitigni di qualità più importanti dei climi temperati, predilige
terreni collinari e ben esposti, con condizioni di ventilazione e sbalzi termici tra giorno e notte che ne
esaltano i profumi. Al naso emergono aromi di fiori bianchi e sentori di pera, mela verde e frutta
tropicale, ha buona struttura e piacevole freschezza.
c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto
Le peculiarità del terreno influiscono sulla produzione del vino “Valdadige”, caratterizzando le diverse
produzioni con profumi e sapori, che si traducono in note di fruttato (frutti di bosco) - speziato per i vini
Rosso e Schiava.
Queste sensazioni si devono alla coltivazione in terreni calcarei, esposti favorevolmente a sud e a medie
altitudini. In particolare, la composizione del suolo, caratterizzato da presenza di scheletro, ricco di rocce
porfidiche e granitìche, sali minerali e ad elevato drenaggio, determina la struttura e la caratterizzazione
dei vini rossi, con un elevato contenuto di antociani e polifenoli, un’intensa colorazione, un buon corredo
tannico, nonché lo sviluppo di sentori di frutta matura e spezie.
I terreni con più alto contenuto in sabbia sono riservati ai vini bianchi il cui suolo dona sentori fruttati e
minerali ben bilanciati.
Il clima temperato mite ma con evidenti escursioni termiche tra il giorno e la notte specialmente nel
periodo antecedente la vendemmia permette di avere delle uve rosse con un elevato contenuto di
polifenoli e le uve bianche che mantengono un elevato bouquet di profumi.
Art. 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento – Via Calepina 13
- 38122 Trento (di seguito CCIAA).
Contatti: tel.0461 887111, fax 0461 887200 – e-mail: agricoltura@tn.camcom.it
La C.C.I.A.A. di Trento è Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato
piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30.10.2018.