Valle d'Aosta Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
« VALLE D’AOSTA »O « VALLEE D’AOSTE »
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 08.02.1971 G.U. 142 - 05.06.1971
Modificato con DPR 02.06.1972 G.U. 208 - 10.08.1972
Modificato con DPR 30.07.1985 G.U. 73 - 28.03.1986
Modificato con errata corrige G.U. 158 - 10.07.1986
Modificato con DM 27.05.1989 G.U. 132 - 08.06.1989
Modificato con DM 14.10.1989 G.U. 255 - 31.10.1989
Modificato con DM 05.11.1992 G.U. 271 - 17.11.1992
Modificato con Rettifica G.U. 305 - 30.12.1992
Modificato con DM 05.08.2002 G.U. 197 - 23.08.2002
Modificato con DM 23.09.2002 G.U. 232 - 2002
Modificato con DM 16.07.2008 G.U. 183 - 06.08.2008
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
(Denominazione e vini)
La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste", eventualmente
accompagnata da una delle seguenti indicazioni di vitigno: Müller Thurgau; Gamay; Pinot
nero o Pinot noir; Pinot grigio o Pinot gris; Pinot bianco o Pinot blanc; Chardonnay; Mayolet;
Petite Arvine; Merlot; Fumin; Syrah; Cornalin; Nebbiolo; Petit rouge; Prëmetta; Moscato
bianco o Muscat petit grain; Traminer aromatico o Gewürztraminer; Gamaret; Vuillermin
o da una delle seguenti menzioni geografiche:
Donnas; Arnad-Montjovet; Chambave; Chambave Moscato o Chambave Muscat; Nus; Nus
Malvoisie; Torrette; Enfer d’Arvier; Blanc de Morgex et de La Salle o da una delle seguenti
indicazioni di colore : bianco o blanc; rosso o rouge; rosato o rosé; o da una delle seguenti
tipologie di vinificazione: novello o nouveau; Chambave Moscato Passito o Chambave
Muscat Flétri; Nus Malvoise Passito o Nus Malvoisie Flétri ; Moscato bianco Passito o
Muscat petit grain Flétri; Traminer aromatico Passito o Gewürztraminer Flétri; Passito o Flétri
1
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2
(Base ampelografica)

  1. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste", accompagnata
    da una delle seguenti specificazioni di vitigno:
    Müller Thurgau;
    Gamay;
    Pinot nero o Pinot noir;
    Pinot grigio o Pinot gris;
    Pinot bianco o Pinot blanc;
    Chardonnay;
    Mayolet;
    Petite Arvine;
    Merlot;
    Fumin;
    Syrah;
    Cornalin;
    Nebbiolo;
    Petit rouge;
    Prëmetta;
    Moscato bianco o Muscat petit grain;
    Traminer aromatico o Gewürztraminer;
    Gamaret;
    Vuillermin
    deve essere ottenuta dalle uve prodotte dai vigneti compresi nella zona delimitata dal’art. 3
    comma 1 e 2 aventi, nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica dei corrispondenti
    vitigni per almeno l’85%.
    Possono concorrere fino ad un massimo del 15 % le uve dei vitigni a bacca di colore analogo,
    idonei alla coltivazione nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.
  2. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Donnas è
    riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti a livello aziendale dal
    vitigno Nebbiolo per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 3.
    Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella
    Regione Autonoma Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
  3. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Arnad-
    Montjovet è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito
    aziendale dal vitigno Nebbiolo per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 4.
    Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella
    Regione Autonoma Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30% ed iscritti
    nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio
    2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
  4. a) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste"
    Chambave, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata
    all'art. 3 comma 5, composti in ambito aziendale dal vitigno Petit Rouge per almeno il 70%.
    Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella
    Regione Autonoma Valle d'Aosta, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30% ed iscritti
    2
    nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio
    2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    b) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste"
    Chambave Muscat è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal
    vitigno Moscato bianco della zona delimitata all'art. 3, comma 5.
  5. a) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste", Nus è
    riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3,
    comma 6, composti in ambito aziendale dai seguenti vitigni: Vien de Nus e Petit Rouge per
    almeno il 70% di cui almeno 40% di Vien de Nus.
    Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella
    Regione Autonoma Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30% ed iscritti
    nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio
    2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    b) La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus
    Malvoisie, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
    Pinot grigio, della zona delimitata all'art. 3, comma 6.
  6. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Torrette è
    riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal
    vitigno Petit Rouge per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 7.
    Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella
    Regione Autonoma Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30% ed iscritti
    nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio
    2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
  7. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Enfer d'Arvier
    è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal
    vitigno Petit Rouge per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 8.
    Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella
    Regione Autonoma Valle d'Aosta presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
  8. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Blanc de
    Morgex et de La Salle è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Prié blanc
    della zona delimitata all'art. 3, comma 9.
  9. La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta” o “Vallée d’Aoste” seguita da una
    indicazione di colore, bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé può essere rivendicata dagli
    iscritti allo schedario viticolo di una denominazione di cui al presente articolo per designare i
    vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime previste
    dall’art. 6, indicando tale scelta all’atto della denuncia delle uve.
  10. La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta” o “Vallée d’Aoste” seguita dalla
    indicazione di passito o flétri può essere rivendicata dagli iscritti allo schedario viticolo di una
    denominazione di cui al presente articolo per designare i vini passiti provenienti dalle uve a
    bacca bianca o rosata aventi le caratteristiche minime previste dall’art. 6, indicando tale scelta
    all’atto della denuncia delle uve.
    3
    Articolo 3
    (Zone di produzione delle uve)
  11. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallée
    d'Aoste" con le seguenti specificazioni di vitigno: Müller Thurgau, Gamay, Pinot nero o Pinot
    noir, Pinot grigio o Pinot gris, Pinot bianco o Pinot blanc, Chardonnay ,Mayolet, Moscato
    bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico o Gewürztraminer, Gamaret e e Vuillermin
    comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative
    previste dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
    in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz,
    Montjovet, Châtillon, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein,
    Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;
    in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad,
    Bard, Verrès, Challand Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis,
    Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve,
    Saint-Nicolas, Arvier, Avise, La Salle e Morgex .
    In particolare la zona è così delimitata:
    in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più
    precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la
    vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il
    territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m. s.l.m.; dal confine
    territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e la Dora di Rhêmes tutto il territorio fino a
    900 m.s.l.m.; dalla Dora di Rhêmes al confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto
    il territorio fino a 1.000 m. s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier fino al
    confine territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio fino a 800 m. s.l.m.
    Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della Fraz. Runaz di Avise e chiude la zona
    in destra orografica;
    in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta
    e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e,
    risalendo la vallata principale fino al torrente Marmore, tutto il territorio compreso tra l'alveo
    del fiume e la quota altimetrica di 850 m. s.l.m.; dal torrente Marmore al confine territoriale
    tra i comuni di Morgex e Pré Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la
    quota altimetrica di 1.000 m s.l.m.
  12. a) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Valle d'Aosta" o
    "Vallée d'Aoste" accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Petite Arvine,
    Merlot, Fumin, Syrah, Cornalin comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le
    caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
    in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz,
    Montjovet, Châtillon, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein,
    Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;
    in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad,
    Bard, Verrès, Challand Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis,
    Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve,
    Saint-Nicolas, Arvier, Avise.
    4
    In particolare la zona è così delimitata:
    in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più
    precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la
    vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il
    territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine
    territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine territoriale tra i comuni di Avise e
    La Salle tutto il territorio fino a 750 m s.l.m.
    in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più
    precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la
    vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto il territorio compreso tra
    l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di
    Nus e Quart e risalendo la vallata fino al confine territoriale di Avise e La Salle tutto il
    territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m. s.l.m.
    b) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Valle d'Aosta" o
    "Vallée d'Aoste" accompagnata dalla specificazione di vitigno Nebbiolo, comprende i territori
    idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente
    disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
    in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz,
    Montjovet;
    in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad,
    Bard, Verres, Challand Saint-Victor, Montjovet.
    In particolare la zona è così delimitata:
    in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più
    precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas e risalendo la
    vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Châtillon, tutto il
    territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.;
    in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più
    precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont St. Martin e Carema e risalendo la
    vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint Vincent tutto il
    territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.;
    c) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Valle d'Aosta" o
    "Vallée d'Aoste" accompagnata dalle specificazioni di vitigno Petit Rouge e Prëmetta
    comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative
    previste dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
    in destra orografica della Dora Baltea: Châtillon, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-
    Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd,
    Arvier e Avise;
    in sinistra orografica della Dora Baltea: Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denis,
    Chambave, Verrayes, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve,
    Saint-Nicolas, Arvier, Avise.
    In particolare la zona è così delimitata:
    in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di
    Montjovet e Châtillon e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni
    5
    di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica
    di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod al confine
    territoriale tra i comuni di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e
    la quota altimetrica di 750 m s.l.m.
    in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni
    di Saint Vincent e Montjovet e risalendo la vallata fino al confine territoriale tra i comuni di
    Nus e Quart tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m
    s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino
    al comune di Avise e La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
    altimetrica di 800 m. s.l.m.
  13. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino “Valle d’Aosta” o “Vallée
    d’Aoste” Donnas comprende i territori collinari dei comuni di Donnas, Pont Saint-Martin,
    Perloz e Bard, e più precisamente:
    in destra orografica della Dora Baltea il cono di deiezione del torrente Valbona, nel
    comune di Donnas.
    in sinistra orografica della Dora Baltea, a monte della strada statale n° 26, fino ad una
    altitudine di 700 m.s.l.m.;
  14. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Valle d'Aosta" o "Vallée
    d'Aoste" Arnad-Montjovet comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le
    caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
    in destra orografica della Dora Baltea: Hône, Arnad, Issogne, Champdepraz,
    Montjovet.
    in sinistra orografica della Dora Baltea: Arnad, Verrès, Challand-Sain tVictor e
    Montjovet.
    In particolare la zona è così delimitata:
    in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di
    Donnas e Hône e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di
    Montjovet e Chatillon, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica
    di 600 m s.l.m.
    in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di
    Bard e Arnad e risalendo la vallata principale fino al minor segmento che unisce la Dora alla
    frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione con la strada
    comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la Statale 26 alla strada tra Cillian ed
    Emarese tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.
  15. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallée
    d'Aoste" Chambave e Chambave Moscato o Chambave Muscat comprende i territori idonei a
    conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
    in destra orografica: Châtillon, Pontey, Chambave.
    in sinistra orografica: Montjovet, Saint Vincent, Châtillon, Saint Denis, Chambave,
    Verrayes.
    In particolare la zona è così delimitata:
    in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal torrente Moriola discendente dal
    Monte Barbeston fino alla Dora Baltea e risalendo la vallata principale fino al confine
    6
    territoriale tra i comuni di Chambave e Fénis tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume
    e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.
    in sinistra orografica: partendo dal minor segmento che unisce la Dora Baltea alla
    frazione Champerioux del comune di Montjovet e proseguendo da tale frazione, con la strada
    comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed
    Emarese fino al confine territoriale tra i comuni di Verrayes e Nus tutto il territorio compreso
    tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m.
  16. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Valle d'Aosta" o "Vallée
    d'Aoste" Nus e Nus Malvoisie comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le
    caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
    in destra orografica: Fénis.
    in sinistra orografica: Nus, Quart, Saint Christophe e Aosta.
    In particolare la zona è così delimitata:
    in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di
    Chambave e Fénis e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di
    Fénis e Saint Marcel tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di
    650 m s.l.m.
    in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di
    Verrayes e Nus e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di
    Aosta e Sarre tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m
    s.l.m
  17. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino ”Valle d’Aosta” o “Vallée
    d’Aoste” Torrette comprende i territori idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche
    qualitative previste dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:
    in destra orografica della Dora Baltea: Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles,
    Villeneuve ed Introd.
    in sinistra orografica della Dora Baltea: Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-
    Pierre e Villeneuve.
    In particolare la zona è così delimitata:
    in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di
    Pollein e Charvensod e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni
    di Introd e Arvier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800
    m s.l.m;
    in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di
    Nus e Quart e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di
    Villeneuve e Arvier, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di
    1000 m s.l.m, escludendo la zona situata a nord del confine territoriale tra i comuni di Aosta e
    Gignod ed Aosta e Roisan.
  18. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Valle d'Aosta" o "Vallée
    d'Aoste" Enfer d'Arvier comprende parte del territorio collinare del comune di Arvier e più
    precisamente:
    in destra orografica della Dora Baltea: comprende le località "Monbet" e "Bouse"
    confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora di Valgrisenche e la Dora Baltea, ad est e sud
    7
    con la vecchia statale n. 26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisenche e la località Sorpier
    confinante a nord con il corso della Dora Baltea, a est con il torrente Dora di Valgrisenche, a
    sud con il viadotto della superstrada per il Monte Bianco e a ovest con la strada carreggiabile
    di Montaverin.
    in sinistra orografica della Dora Baltea: ad est con il territorio comunale di Villeneuve,
    a nord con quello di St. Nicolas, ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora
    Baltea;
  19. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino "Valle d'Aosta" o "Vallée
    d'Aoste" Blanc de Morgex et de La Salle comprende i territori idonei a conseguire le
    produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.
    Tale zona comprende parte del territorio dei comuni di Morgex e di La Salle.
    In particolare la zona è così delimitata:
    in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di
    Avise e La Salle e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di
    Morgex e Pré Saint Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota
    altimetrica di 1.300 m s.l.m.
    Articolo 4
    (Norme per la viticoltura)
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle
    zone di produzione di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve le specifiche
    caratteristiche di qualità.
    Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona esposizione purché situati entro
    i limiti delle quote altimetriche indicate nelle rispettive zone di produzione.
    Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
    I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla
    produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere
    quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve.
    La Regione Autonoma Valle d’Aosta può consentire diverse forme di allevamento qualora
    siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle
    caratteristiche dell’uva.
    E' vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.
    Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione
    dei vini "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali
    delle relative uve destinate alla vinificazione prima dell'eventuale appassimento, devono
    essere le seguenti:
    8
    Vini Resa uva/ha (t) hl/ha Titolo alcolometrico
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Müller Thurgau 11 77 9.00%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Gamay 12 84 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot nero o Pinot noir 10 70 11.00%
    Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot nero o Pinot noir 10 70 10.50%
    (vinificazione in bianco)
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot grigio o Pinot gris 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot bianco o Pinot blanc 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chardonnay 11 77 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Mayolet 10 70 11.00%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Petite Arvine 12 84 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Merlot 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Fumin 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Syrah 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Cornalin" 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nebbiolo 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Petit rouge" 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Prëmetta 10 70 10.00%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Moscato bianco
    o Muscat petit grain 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Traminer aromatico
    o Gewürztraminer 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste "Gamaret 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta Vuillermin" o "Vallée d'Aoste" Vuillermin 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Moscato bianco passito o
    9
    Muscat petit grain flétri" 10 40 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Traminer aromatico
    passito o Gewürztraminer flétri 10 40 10.50%
    "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Passito o Flétri 10 40 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Donnas 7,5 52,5 11.00%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste"Arnad-Montjovet" 8 56 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste "Chambave 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chambave Moscato
    o Chambave Muscat 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus 10 70 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus Malvoisie 8 56 11.00%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Torrette 10 70 10,50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste"Enfer d'Arvier 9 63 11.00%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Blanc de Morgex
    et de La Salle" 9 63 9.00%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" bianco o
    blanc 12 84 9.00%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste", rosso o rouge,
    rosato o rosé, novello o nouveau 12 84 10.00%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chambave Moscato
    Passito o Chambave Muscat Flétri 10 40 10.50%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus Malvoisie Passito
    o Nus Malvoisie Flétri 8 32 11.00%
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere
    rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
    Ai limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopra elencati, la produzione dovrà essere
    riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso una accurata cernita delle
    uve.
    Qualora le produzioni di uva per ettaro superino i limiti massimi di cui sopra, ma non oltre il
    20 %, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o
    "Vallée d'Aoste".
    Oltre detto limite decade la denominazione di origine controllata per tutta la partita.
    10
    La Regione Autonoma Valle d'Aosta, con proprio decreto del Presidente della Regione da
    emanarsi annualmente nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, tenuto conto
    delle condizioni climatiche e sentite le organizzazioni dei produttori può fissare produzioni
    massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.
    Articolo 5
    (Norme per la vinificazione)
  20. La vinificazione del vino "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot nero o Pinot noir può
    essere effettuata anche in bianco.
  21. La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta” o “Vallée d’Aoste” Novello o
    Nouveau è riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni a bacca di colore rosso idonei alla
    coltivazione nella Regione Autonoma Valle d’Aosta previsti nel corrispondente schedario
    viticolo delle zone di produzione di cui all’art. 3 e deve essere ottenuta con macerazione
    carbonica di almeno il 30% delle uve.
    3)La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta” o “Vallée d’Aoste” Müller
    Thurgau, Pinot grigio o Pinot gris, Pinot Bianco o Pinot blanc, Chardonnay, Petite Arvine,
    Blanc de Morgex et de La Salle, Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico
    o Gewürztraminer accompagnata dalla menzione vendemmia tardiva o vendange tardive è
    riservata ai vini ottenuti da uve sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.
    Ferme restando le produzioni ad ettaro previste dall’art. 4 del presente disciplinare di
    produzione, le uve destinate all’ottenimento dei vini vendemmia tardiva o vendange tardive
    non possono superare la resa di uva in vino del 60 per cento e devono inoltre assicurare un
    contenuto zuccherino minimo di 200 grammi/litro per la denominazione Vallée d’Aoste Blanc
    de Morgex et de La Salle, di 220 grammi/litro per la denominazione Müller Thurgau e di 250
    grammi/litro per tutte le altre denominazioni.
    Per i vini Valle d’Aosta Vendemmia Tardiva o Vendange Tardive, non è ammessa l’aggiunta
    di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati.
  22. La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta” o “Vallée d’Aoste” Nus
    Malvoisie passito o Nus Malvoisie flétri, Chambave Moscato passito o Chambave Muscat
    flétri, Moscato bianco passito o Muscat petit grain flétri , Traminer aromatico passito o
    Gewürztraminer flétri , Passito o Flétri è riservata ai vini derivanti da uve selezionate e
    sottoposte ad appassimento dopo la raccolta in locali idonei, anche termoidrocondizionati e/o
    a ventilazione forzata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%.
    Per la produzione di detti vini non è ammessa l’aggiunta di mosti concentrati o mosti
    concentrati rettificati.
    Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla
    vendemmia.
  23. La denominazione di origine controllata “Valle d’Aosta" o "Vallée d’Aoste" Donnas,
    Arnad-Montjovet, Chambave, Nus, Torrette e Enfer d’Arvier accompagnata dalla menzione
    superiore o supérieur é riservata ai vini provenienti da uve che assicurino un titolo
    alcolometrico minimo complessivo almeno di un grado alcolico superiore a quello previsto
    dal precedente art. 4 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
    11
    minimo almeno di un grado alcolico superiore a quella prevista dal seguente art. 6, qualora
    abbiano superato il periodo minimo di invecchiamento previsto dal presente articolo.
  24. La denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Blanc de
    Morgex et de La Salle spumante o mousseux può essere utilizzata per designare i vini
    spumanti naturali ottenuti con vini derivati dal vitigno Prié Blanc e rispondenti alle condizioni
    stabilite dal presente disciplinare.
    La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in
    bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 9 mesi e la durata del procedimento di
    elaborazione deve essere non inferiore a 12 mesi.
    La produzione dello spumante "Vallée d'Aoste"o "Vallée d'Aoste" Blanc de Morgex et de La
    Salle spumante o mousseux è consentita a condizione che il medesimo sia posto in commercio
    nei tipi "extra brut", "brut", "sec" , "demi-sec" e "pas dosé" con l’indicazione del tenore
    zuccherino.
  25. Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata "Valle
    d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" devono essere le seguenti:
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Müller Thurgau 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Gamay 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Pinot nero o Pinot noir 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot grigio o Pinot gris 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot bianco o Pinot blanc 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chardonnay 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Mayolet 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Petite Arvine 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Merlot 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Fumin 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Syrah 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Cornalin 70%
    Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nebbiolo 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Petit rouge 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Prëmetta 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Moscato bianco o Muscat petit grain 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Traminer aromatico o Gewürztraminer 70%
    12
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Gamaret 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Vuillermin 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Donnas 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Arnad-Montjovet 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chambave 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Chambave Moscato
    o Chambave Muscat 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chambave Moscato passito o
    Chambave Muscat flétri 40%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus Malvoisie 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus Malvoisie Passito
    o Flétri 40%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Moscato bianco passito o
    Muscat petit grain flétri 40%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Traminer aromatico passito o
    Gewürztraminer flétri 40%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Passito o Flétri 40%
    " Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Torrette 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Enfer d'Arvier 70%
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste"Blanc de Morgex et de La Salle 70%
    Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, o il 45% per la
    sola tipologia passito, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste".
    Oltre detti limiti decade la denominazione di origine controllata per tutta la partita.
  26. Per avere diritto alla denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée
    d'Aoste", i vini devono essere sottoposti ai seguenti periodi di affinamento obbligatorio a
    decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.
    Vino Mesi di affinamento
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Gamay 5
    13
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot nero o Pinot noir
    (vinificazione in rosso) 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Mayolet 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Merlot 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Fumin 5
    "Valle d'Aosta " o "Vallée d'Aoste" Syrah 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Cornalin 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nebbiolo 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Petit rouge 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Gamaret 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Vuillermin 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Donnas 24
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste Donnas" superiore o supérieur 30
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Arnad-Montjovet 5
    "Valle d'Aosta o "Vallée d'Aoste" Arnad-Montjovet superiore o
    supérier 12
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste "Chambave 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste Chambave" superiore o
    supérieur 8
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus superiore o supérieur 8
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Torrette 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Torrette superiore o supérieur 8
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Enfer d'Arvier 5
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Enfer d'Arvier superiore o supérieur 8
    Per tutti i vini aventi tipologia di vendemmia tardiva o vendange tardive il periodo di
    affinamento obbligatorio a decorrere dal 1° dicembre della vendemmia è di 6 mesi.
    Tutte le altre sottodenominazioni della D.O.C. "Valle d’Aosta" o "Vallée d'Aoste" possono
    essere immesse sul mercato a partire dal 1° dicembre dell’anno della vendemmia.
    14
    A decorrere dal 1°dicembre dell’anno della vendemmia, il periodo di affinamento
    obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée
    d'Aoste" Donnas, deve essere di almeno 24 mesi di cui almeno 10 in botti di legno.
    A decorrere dal 1° dicembre dell’anno della vendemmia, il periodo di affinamento
    obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" Donnas
    accompagnato dalla menzione superiore o supérieur deve essere di almeno 30 mesi di cui
    almeno 12 in botti di legno.
  27. La produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto è consentita purchè risultino
    rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare, sia per le uve destinate separatamente
    a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.
  28. Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento obbligatorio della
    denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" devono essere
    effettuate nell’ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all’articolo 3.
    Tuttavia è facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali consentire che le
    suddette operazioni di vinificazione e/o di affinamento obbligatorio siano effettuate anche da
    aziende aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma
    nell'ambito della Regione.
    Articolo 6
    (Caratteristiche al consumo)
    I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Müller Thurgau:
    colore: giallo verdolino, con riflessi verdognoli;
    odore: intenso, gradevole, aromatico;
    sapore: fruttato, leggermente aromatico, fine;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol;
    acidità totale minima: 4 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Gamay :
    colore: rosso rubino vivo;
    odore: fruttato, intenso, caratteristico;
    sapore: fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot nero o Pinot noir
    (vinificazione in rosso):
    colore: rosso rubino tendente al granato più o meno intenso;
    odore: fruttato, persistente;
    15
    sapore: vinoso lievemente tannico, con retrogusto analogo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
    acidità totale minima: 4 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot grigio o Pinot gris:
    colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;
    odore: profumo caratteristico molto intenso;
    sapore: gradevole, armonico, equilibrato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot bianco Pinot blanc:
    colore: giallo paglierino brillante;
    odore: profumo caratteristico, elegante;
    sapore: gradevole, equilibrato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
    " Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chardonnay:
    colore: giallo paglierino;
    odore: intenso, fruttato, caratteristico;
    sapore: sapido, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Mayolet:
    colore: rosso rubino tendente al granato;
    odore: fine e delicato;
    sapore: morbido con retrogusto amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Petite Arvine:
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: fine, fruttato, elegante;
    sapore: armonico, vivo, sapido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
    16
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Merlot:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore:intenso, caratteristico, leggermente erbaceo;
    sapore: austero, corposo ;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Fumin:
    colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;
    odore: caratteristico di spezie;
    sapore: austero con fondo amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Syrah:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: caratteristico di spezie;
    sapore: armonico, con sensazioni speziate;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Cornalin:
    colore: rosso rubino;
    odore: intenso, caratteristico ;
    sapore: armonico, leggermente tannico e mandorlato ;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nebbiolo:
    colore: rosso rubino con riflessi granati;
    odore: fine, caratteristico;
    sapore: leggermente mandorlato, di buon corpo, con finale tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Petit rouge:
    colore: rosso rubino;
    odore: di rosa selvatica, caratteristico;
    sapore: vellutato, mediamente corposo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    17
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Prëmetta:
    colore: cerasuolo con riflessi rosati;
    odore: fine, intenso, caratteristico;
    sapore: leggermente tannico, gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Moscato bianco o Muscat petit grain:
    colore: giallo paglierino;
    odore: intenso, caratteristico di moscato ;
    sapore: fine, delicato, aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Traminer aromatico o Gewürztraminer:
    colore: giallo paglierino dorato;
    odore: leggermente aromatico fino a intenso con sensazioni di rosa;
    sapore: pieno, vellutato gradevolmente aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Gamaret:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: intenso, fine leggermente speziato;
    sapore: asciutto, tannico, di corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Vuillermin
    colore: rosso con riflessi violacei;
    odore: vinoso, intenso;
    sapore: pieno, asciutto di buona tannicità;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta” o "Vallée d'Aoste" Donnas:
    colore: rosso rubino con riflessi granati;
    odore: fine, caratteristico, speziato;
    sapore: vellutato, armonico con fondo gradevolmente amarognolo;
    18
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
    acidità totale minima: 5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Arnad-Montjovet:
    colore: rosso rubino con riflessi granata ;
    odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;
    sapore: armonico, con fondo amarognolo morbido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chambave:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico, con l'affinamento tendente al profumo di viola;
    sapore: sapido, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste Chambave" Moscato o Muscat:
    colore: giallo paglierino;
    odore: intenso, caratteristico di moscato;
    sapore: fine, delicato, aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aost " Nus :
    colore: rosso intenso con riflessi granata ;
    odore: vinoso, intenso, persistente;
    sapore: vellutato, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus Malvoisie:
    colore: giallo dorato con riflessi ambrati;
    odore: caratteristico, molto intenso;
    sapore: gradevole, armonico, equilibrato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
    acidità totale minima: 4 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
    "Valle d'Aosta” o "Vallée d'Aoste" Torrette:
    colore: rosso rubino;
    19
    odore: profumo di rosa selvatica, con l’affinamento tendente a mandorlarsi;
    sapore: vellutato, di giusto corpo, con fondo amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Enfer d'Arvier:
    colore: rosso granata piuttosto intenso;
    odore: delicato con bouquet caratteristico;
    sapore: vellutato, di giusto corpo, gradevolmente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Blanc de Morgex et de La Salle:
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna;
    sapore: acidulo, talvolta leggermente frizzante, molto delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" bianco o blanc:
    colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdini o dorati;
    odore: fresco, gradevole, caratteristico;
    sapore: fresco, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 % vol;
    acidità totale minima: 4 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" rosso e rosato o rouge et rosé:
    colore: rosso rubino o rosato a seconda del tipo di vinificazione;
    odore: vinoso, fresco, caratteristico;
    sapore: gradevole, talvolta vivace, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo per il rosato: 16 g/l
    estratto non riduttore minimo per il rosso : 18 g/l
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Pinot noir
    (vinificazione in bianco):
    colore: paglierino intenso o leggermente rosato;
    odore: fruttato, persistente;
    sapore: armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidità totale minima: 4 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
    20
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Novello o Nouveau:
    colore: rosso rubino con sfumature violacee;
    odore: fruttato, persistente;
    sapore: armonico, fresco, vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chambave Moscato passito o Muscat flétri:
    colore: giallo oro tendente all'ambrato;
    odore: intenso, caratteristico di moscato;
    sapore: dolce, aromatico, tipico di moscato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 % vol di cui almeno il 13 % vol
    svolto;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Nus Malvoisie passito o flétri:
    colore: giallo ramato intenso;
    odore: gradevole, intenso;
    sapore: dolce, caldo, con retrogusto di confettura;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 % vol, di cui almeno il 14 % vol
    svolto;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Moscato bianco passito o Muscat petit grain flétri
    colore: giallo oro tendente all’ambrato;
    odore: intenso, caratteristico di moscato;
    sapore: dolce, aromatico, tipico di moscato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 % vol, di cui almeno il 13% vol
    svolto;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste " Traminer aromatico passito o Gewüztraminer flétri:
    colore: dorato con riflessi rosati;
    odore: fine intenso aromatico con sensazioni di rosa ;;
    sapore: dolce, caldo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 % vol, di cui almeno il 13 % vol
    svolto;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Passito o Flétri:
    colore: dorato o ramato a seconda del vitigno prevalente;
    21
    odore: fine intenso leggermente aromatico;
    sapore: dolce, caldo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 % vol, di cui almeno il 13% vol
    svolto;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 25 g/l.
    "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Blanc de Morgex et de La Salle spumante o mousseux :
    spuma: fine e persistente;
    colore: giallo paglierino scarico;
    odore: caratteristico, con delicato sentore di lievito;
    sapore: tipico, armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
    “Valle d’Aosta” o "Vallée d’Aoste" Müller Thurgau, Pinot Grigio o Pinot gris, Pinot bianco o
    Pinot blanc, Chardonnay, Petite Arvine, Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer
    aromatico o Gewürztraminer, Blanc de Morgex et de La Salle vendemmia tardiva o vendange
    tardive :
    colore: giallo dorato;
    odore: gradevole, delicato, caratteristico;
    sapore:amabile o dolce, pieno,armonico;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
    titolo alcolometrico volumico totale minimo:
    12% per la denominazione Vallée d’Aoste Blanc de Morgex et de La Salle di cui
    almeno il 9 % in alcool svolto ;
    13% per la denominazione Vallée d’Aoste Müller Thurgau di cui almeno il 10 % in
    alcool svolto ;
    15% per le altre denominazioni di cui almeno il 12 % in alcool svolto.
    In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rivelare
    un lieve sentore di legno.
    Articolo 7
    (Designazione, presentazione e confezionamento)
    I vini a denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" Chambave
    Moscato Muscat, Nus Malvoisie, Moscato bianco o Muscat petit grain, Traminer aromatico o
    Gewürztraminer ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono essere designati con la
    precisazione concernente il tipo di prodotto utilizzando la locuzione "passito" o "flétri".
    In sede di designazione le menzioni geografiche, le indicazioni di vitigno, di colore e di scelta
    di vinificazione devono figurare in etichetta sia in caratteri di dimensioni non superiori a
    quelli utilizzati per la denominazione "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" sia nello stesso
    campo visivo della denominazione succitata.
    Nella designazione e presentazione della denominazione di origine controllata “Valle
    d’Aosta” vendemmia tardiva o “Vallée d’Aoste” vendange tardive deve essere indicata anche
    la denominazione di origine da cui discendono.
    22
    Nell’etichettatura dei vini Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste l'indicazione dell'annata di
    produzione delle uve deve sempre figurare ad eccezione della tipologia spumante.
    E’ consentito utilizzare le menzioni geografiche aggiuntive di cui all’articolo 1.
    Nell’etichettatura dei vini Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste è ammessa la menzione “vigna” o
    “vigne” o “clos” o "coteau" seguito da un toponimo purchè il prodotto così designato
    provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le
    condizioni di cui alle norme vigenti.
    Alla denominazione di origine controllata "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" è vietata
    l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste nel disciplinare ivi
    compresi gli aggettivi: extra fine, scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e similari,
    nonchè indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle
    espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.
    E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi o ragioni
    sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
    inganno l'acquirente.
    Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore" o
    “viticulteur” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE in
    materia.
    Le menzioni consentite nell’etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o
    francese, in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la Regione Autonoma Valle d’Aosta
    (L. Cost. 26 febbraio 1948, n.4).
    Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Valle d'Aosta" o "Vallée d'Aoste" in vista
    della vendita devono essere confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
    Articolo 8
    (Legame con l’ambiente geografico)
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    Fattori naturali rilevanti per il legame
    La Valle d’Aosta si presenta come un ampio quadrilatero posto all’estremità Nord-Ovest
    dell’Italia confinante a Nord con la Svizzera ed a Ovest con la Francia, e si identifica con il
    bacino del fiume Dora Baltea fino al comune di Pont-St-Martin. Questo bacino, delimitato
    dalle cime più alte d’Europa, presenta un fondo valle pianeggiante dove scorre la Dora Baltea
    nella quale affluiscono numerosi torrenti laterali. L’orientamento dell’asse Est-Ovest della
    Dora Baltea determina l’esposizione dei versanti della valle principale: uno esposto a Sud
    “adret” e uno esposto a Nord “envers”.
    Dal punto di vista minerario la Valle d’Aosta è una delle regioni più ricche e varie d’Italia e
    sicuramente dell'arco Alpino,e ciò giustifica il fatto che i terreni agrari sono ben equilibrati
    dal punto di vista della ricchezza in elementi fertilizzanti e non si riscontrino carenze di
    particolare importanza.
    23
    Il fondovalle della Dora Baltea è costituito da piani terrazzati di recente origine alluvionale e
    da un elemento morfologico caratteristico di notevole rilevanza ad uso agricolo che è la
    presenza di forme dette “conoidi di deiezione” allo sbocco dei torrenti nella valle principale;
    la brusca variazione di pendenza dell’alveo fluviale determina condizioni di deposito dei
    materiali in carico da parte delle acque.
    Nella zona principalmente interessata dalla coltivazione della vite (fondovalle della Dora
    Baltea e conoidi di deiezione) prevalgono suoli colluvio-alluviali più o meno profondi, con
    un contenuto in scheletro da basso a medio-elevato (soprattutto Inceptisuoli).
    Il grado di carbonatazione dei suoli caratterizza due tipi di suoli carbonatati:
     suoli erosi, poco profondi, scheletrici e instabili (su pendii più scoscesi e a quote più
    elevate);
     suoli alluvionali profondi, poco scheletrici e stabili.
    Dal punto di vista agronomico le proprietà rilevanti sono soprattutto quelle idriche, che
    risultano influenzate dalla riserva utile, la quale a sua volta dipende dalla profondità del suolo
    e dal tenore in scheletro. Inoltre le proprietà trofiche sono legate al grado di carbonatazione,
    che, esclusivamente nelle stazioni a grado più elevato, può limitare l’assorbimento del fosforo
    e degli oligo-elementi se non vengono apportati adeguati ammendanti.
    Il clima è di tipo continentale, assai rigido e secco, tipico delle valli alpine interne. La
    presenza dei più alti massicci delle Alpi influenza e caratterizza profondamente il clima
    creando delle situazioni irripetibili in altre regioni.
    Le precipitazioni, presenti soprattutto in primavera ed in autunno, sono assai scarse (500mm
    circa di pioggia per anno), soprattutto nel bacino di Aosta e sono tra le più deboli di tutto
    l’Arco alpino.
    La geomorfologia della valle centrale, determina forti escursioni termiche soprattutto nei mesi
    di settembre e di ottobre.
    Il territorio valdostano è caratterizzato da un elevato grado di insolazione pari a circa 2200
    ore/anno, valore di tutto rispetto se consideriamo la schermatura dei rilievi montuosi, i più alti
    dell’arco alpino. Anche la radiazione solare è particolarmente favorevole, in quanto sono
    possibili valori medi annui di 4829 MJ/m²d grazie alla generalmente scarsa nuvolosità
    presente sulla valle e al basso grado di inquinamento atmosferico.
    La varietà climatica della Valle d’Aosta, dovuta all’irregolare distribuzione delle
    precipitazioni e delle temperature e la ricchezza litologica che fornisce un’ampia gamma di
    substrati, sono i principali fattori responsabili della ricchezza e molteplicità della flora
    valdostana.
    Fattori umani rilevanti per il legame
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, basti pensare
    che i terrazzamenti non nascono come elementi paesaggistici, ma sono stati originati dallo
    sforzo collettivo di chi per necessità ha dovuto risolvere il problema della sussistenza e della
    possibilità di radicarsi in ambienti sfavorevoli. L’esigenza di intensificare l’attività agricola ha
    prodotto la nascita dei terrazzamenti che, creando limitate superfici pianeggianti e sfruttando
    esposizioni favorevoli, ha permesso lo sviluppo di un’agricoltura di montagna che, a sua
    volta, ha legato comunità più o meno numerose ai propri territori. Questo processo di
    modificazione dei versanti, grazie anche agli ordini religiosi e alle comunità monastiche,
    comincia a diffondersi soprattutto nel basso medioevo in cui si intensificano i lavori di
    dissodamento delle terre e la costruzione dei terrazzamenti.
    La scarsità di superfici idonee all’agricoltura ha spinto così le popolazioni dell’arco alpino a
    rivolgere i propri sforzi verso i versanti soleggiati delle montagne dando vita alla costruzione
    24
    di imponenti terrazzamenti con completa movimentazione e rimaneggiamento dei suoli
    preesistenti.
    La Denominazione di origine « Valle d’Aosta » è stata riconosciuta come tale sin dal 1971
    (D.M. 8 febbraio 1971) e ha subito nel tempo delle modificazioni tese all’introduzione di
    nuove varietà, la cui maggior parte sono autoctone.
    Numerose sono le sagre del vino che si tengono sul territorio, di cui alcune godono di
    notevole storicità essendo giunte alla 55° edizione quella di Donnas e 52° quella di
    Chambave.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale
    definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del
    vigente disciplinare di produzione :
    Base ampelografica dei vigneti : tra i vitigni idonei alla produzione della denominazione di
    origine, ben 7 sono autoctoni (Mayolet, Fumin,Cornalin, Petit rouge, Premetta,Vuillermin e
    Prié blanc), 2 sono tradizionali (Petite ArvineNebbiolo) e il Moscato bianco è storicamente e
    peculiarmente coltivato nella zona di Chambave
    Forme di allevamento, sesti di impianto e sistemi di potatura : anche per i nuovi impianti
    vengono mantenute le forme tradizionali di allevamento e i sistemi di potatura tali da
    perseguire le migliori e razionali disposizioni sulle superfici della vite. Nell’Alta Valle
    (Morgex e La Salle) e nella Bassa Valle (zona di produzione del Donnas e dell’Arnad-
    Montjovet oltre che del Nebbiolo) vengono ancora utilizzate, come forme di allevamento, le
    pergole. In alta Valle si caratterizzano per essere basse, circa 1,5 m da terra, e sorrette da
    lastre di ardesia e in bassa Valle sono alte e cosituite da legno di castagno. Le pergole
    dell’Alta Valle sono strutturate in modo da consentire al minimo la dispersione del calore dal
    terreno e da sopportare il peso delle nevicate invernali.
    Pratiche relative all’elaborazione dei vini : sono quelle tradizionalmente in uso nella
    Regione e si differenziano in base alla tipologia dei vini prodotti, essendo completa la
    tipologia prodotta, dagli spumanti ai vini tranquilli, passando per vendemmie tardive e passiti.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.
    La denominazione di origine «Valle d’Aosta» nelle tipologie riferite a vini di zona, di vitigno,
    di colore e di tipologia produttiva, ragruppa prodotti che, sia sotto l’aspetto analitico sia
    sensoriale, sono fortemente caratterizzati, come descritto dettagliatemente all’art. 6 nel
    disciplinare di produzione, dall’ambiente geografico di origine.
    In particolare i vini rossi presentano aromi fruttati tipici delle cultivar di origine, che nelle
    versioni da affinamento sfumano in note speziate e balsamiche. Le tonalità vanno dal rubino
    piu’ o meno intenso dei vini giovani fino al granato con riflessi aranciati delle versioni piu’
    mature di alcune varietà.
    Alla degustazione si presentano di moderata acidità, con buona struttura e con una discreta
    persistenza dei tannini che vanno dal molto morbido al leggermente amarognolo, a seconda
    dei vitigni.
    I vini bianchi si caratterizzano per tonalità che vanno dal giallo tenue con riflessi verdognoli
    al paglierino dorato; predominano, al palato, le sensazioni fruttate con note minerali anche
    importanti, caratteristiche dei terreni di origine sciolti e leggeri. L’olfatto è caratterizzato da
    note fruttate e floreali spesso molto intense, grazie alla forte escursione termica che
    caratterizza gli ambienti di coltivazione in quota. Per le versioni passito e vendemmia tardiva,
    le note fruttate lasciano il posto a percezioni di confettura e frutta secca molto nitide in un
    contesto di buona complessità con calde note di alcol e strutture importanti ed equilibrate allo
    stesso tempo.
    25
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla a) e quelli di cui alla
    lettera b).
    La coltura della vite è sicuramente una delle realtà produttive più rappresentate nelle aree
    alpine terrazzate di cui la Regione Valle d’Aosta fa parte.
    Le aree acclivi sono state modellate nel corso dei secoli dall’attività dell’uomo tramite
    interventi che si sono susseguiti e sovrapposti nel tempo al fine di consentire lo svolgimento
    delle pratiche agricole utilizzando razionalmente i territori montani. Così, i terrazzamenti,
    consistenti nel contenimento di un riporto di terra mediante un muro a secco con l’impiego
    esclusivo di materiali reperibili in loco, sono stati realizzati dall’uomo per aumentare le
    superfici agricole coltivabili, oltre che a risolvere problemi di conservazione del suolo e
    gestione delle acque. Infatti, modificando le geometrie dei versanti (lunghezza e pendenza) si
    ha un controllo dell’erosione riducendo il ruscellamento lungo la pendice e favorendo
    l’infiltrazione dell’acqua
    Nel 2007 alcuni suoli terrazzati della bassa valle d’Aosta sono stati studiati all’interno di un
    progetto ALPTER, precisamente nelle municipalità di Pont S. Martin, Donnas, Arnad e
    Montjovet e questi suoli,, sui quali l’influenza dell’attività antropica è evidente e dove
    l’azione dell’uomo è stata la fondamentale forza di formazione, sono stati tutti classificati
    come technic escalic cambisols (WRB, 2006); il prefisso technic indica la presenza di
    manufatti all’interno del primo metro di profondità (muri di contenimento dei terrazzi) mentre
    escalic indica la presenza di una superficie terrazzata.
    I suoli sono abbastanza profondi, con spessori che variano tra 64 e 110 cm. Questa proprietà è
    legata alla ricchezza di materiali litici di questi ambienti, che ha permesso la costruzione di
    muri di dimensioni notevoli.
    Il contenuto di scheletro è variabile sia tra i suoli di una stessa area che tra le diverse aree
    studiate e generalmente aumenta la sua quantità con la profondità del suolo. La variabilità del
    contenuto di scheletro di questi suoli appare legata all’eterogeneità delle condizioni di messa
    in opera e impianto dei terrazzi (disponibilità di mano d’opera e di macchine operatrici,
    tipologie costruttive).
    Tutti i suoli esaminati hanno mostrato una tessitura grossolana dominata dalle particelle della
    dimensione della sabbia (2-0.05 mm), con una quantità di limo (0.05-0.002 mm) variabile tra
    il 5 ed il 30%.
    L’introduzione della vite in Valle d’Aosta ha probabilmente origini antichissime: deposizioni
    di probabili semi di vite, di cui per la conferma sono in corso analisi paleobotaniche, sono
    stati infatti ritrovati nell’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, situata nella periferia
    occidentale della città di Aosta, e databile alla prima metà del III millennio a.C. E’ stata
    formulata un’ipotesi che collegherebbe le popolazioni identificate nell’area megalitica con gli
    Aminei, popolo originario della Tessaglia che diffuse la vite “Aminea” nell’Italia meridionale,
    come riferito dagli autori latini (Varrone e Virgilio), che potrebbero essere giunti sino all’area
    megalitica risalendo il fiume Dora Baltea.
    Con l’inizio della successiva età del Ferro, e soprattutto nel periodo posteriore all’VIII sec.
    A.C., si assiste alla fine di un periodo particolarmente freddo e ad una nuova ripresa di scambi
    commerciali nel Mediterraneo che contribuirono alla diffusione della viticoltura nelle aree
    europee; fu in questo periodo, climaticamente vantaggioso, che le popolazioni della Valle
    d’Aosta instaurarono nuovi rapporti con le civiltà greche, etrusche e liguri, questi ultimi
    primitivi abitanti della Valle d’Aosta. La celtizzazione avvenne probabilmente in due ondate
    successive, poste tra la prima età del Ferro (800-450 a.C) detta di Hallstatt, e quella
    successiva di La Tène (a partire dal 450 a.C.). Intorno al 400 a.C. popolazioni celtiche dette
    Galli cominciarono a infiltrarsi nell’Italia settentrionale fondendosi con le popolazioni locali e
    26
    trasmisero tecniche e conoscenze vitivinicole, tra cui le botti di legno. La diretta influenza dei
    Celti è ampiamente documentata dall’eredità linguistica lasciataci e utilizzata ancora oggi nei
    dialetti locali.
    I Salassi, popolazione derivante dall’unione dei Liguri con i Celti, scomparvero in quanto
    popolo nel 35 a.C. con l’arrivo dei Romani,per i quali è notorio che la coltivazione della vite
    fosse importante.
    La presenza della viticoltura in Valle d’Aosta è testimoniata dai reperti trovati nelle abitazioni
    suburbane:ville residenziali nelle quali sono presenti anche unità produttive agricole e
    vitivinicole in particolare ed atrezzature (torchi e tini) che confermano che, in particolare
    nell’areale intorno alla città di Aosta, si produceva vino.Che la viticoltura si espanse nel
    periodo romano è anche descritto da un Anonimo Autore nel 1832 nel “Cenni brevissimi
    sopra i boschi e le selve degli Stati di Terraferma di S.M. il Re di Sardegna” che, forte di un
    passo di Svetonio, affermava che “Cesare beveva solo vino delle Alpi cioè vino di Donnas, di
    Chambave ed anche di Carema”.
    Possiamo però affermare con certezza che, il primo impianto di vigna di cui sono stati
    ritrovati dei reperti ,nel 1987 durante degli scavi archeologici, si colloca tra l’età tardo romana
    ed il primo medioevo ed era situato nel centro di Aosta.
    Anche nella bassa Valle le vigne risultavano essere un elemento molto importante, tanto che
    nelle vicende familiari del feudo di Bard, se pur indirettamente vengono citate le vigne di
    Donnas. Proprio in bassa Valle, durante il Medioevo, era regola generale che il proprietario
    mettesse a disposizione di ogni privato affittuario due parti di bosco con l’obbligo di
    coltivarne una parte a vigna, mettendola a coltura entro cinque anni dall’assegnazione. L’altra
    parte doveva rimanere a bosco, in modo da poter fornire i pali e le pertiche necessarie per
    formare i sostegni ai filari delle viti. Il costante abbinamento tra la vigna e il bosco non è
    casuale: la tecnica di coltivazione della vigna, data la morfologia dei luoghi e la presenza di
    numerosi massi erratici, comporta la costruzione di supporti che si adattino alle irregolarità
    del terreno, precursori di quelli che oggi definiamo pergole. Il ricorso a tuali supporti è
    comune ad altre zone della Valle per tutto il Medioevo ed anche oltre e l’esistenza di “topie” è
    documentata ad Aosta fin dal XII secolo. Il riscontro di alcuni nomi di vitigno usati nel
    Medioevo si trova nei contratti agrari e negli atti giuridici del tempo e, vitigni attestati nel
    vicino Piemonte, cioè Moscato (Muscatellum) e Nebbiolo (Nibiol, Picotendro), sicuramente
    erano coltivati anche in Valle d’Aosta.
    Le prime tracce documentali di vigneti posti in zone che attualmente sono regolamentate con
    la denominazione di origine già si erano viste, se pure allo stato embrionale, nei secoli XI-
    XIII negli atti di compravendita o donazioni. Si trattava allora di vigneti situati nella zona del
    bacino di Aosta che corrispondono alle attuali denominazione del “Torrette” o della zona di
    “Chambave”. Sempre a quel periodo risalgono i vigneti del “Donnas” che erano stati
    analizzati nel loro bilancio economico e nelle quantità prodotte nella zona di Bard.
    Anche nel periodo dei secoli XIV-XVI ci si imbatte in citazioni che rimandano a zone o a fatti
    legati alle attuali denominazioni di origine; il “Blanc de Morgex et de La Salle”, è gia citato
    in un antico documento del 1291, mentre i vigneti della zona di “Chambave” erano citati in un
    atto datato 1269.
    Per quanto riguarda invece il vino è nella seconda metà del XIV secolo che troviamo la prima
    traccia evidente ed indiscutibile del vino di Chambave che viene fatto dono, da parte di alcuni
    aristorcratici valdostani, a Bona di Borbone. Da allora il suo successo aumenta e nel XVI
    secolo figurerà come vino da dessert nel pranzo destinato a celebrare l’unzione del vescovo di
    Sion.
    Ma la fonte più copiosa di località nelle quali si praticava la viticoltura un tempo e che oggi
    sono famose nelle indicazioni delle denominaizoni è rappresentata dai “Cartolari” di S. Orso:
    nelle singole registrazioni, oltre alle indicazioni delle parrocchie, scopriamo l’esistenza di
    27
    censi a “Morgex, a Roppo, sopra Pont de Pierre (Aosta), a Montjovet, a Pollein”. Questi nomi
    notoriamente sono riferiti alle attuali denominazioni “Blanc de Morgex et de La Salle”,
    “Torrette”, “Arnad-Montjovet. “Ancora si rileva l’esistenza di vigne in Monte Arverio
    (“Arvier”), in Saint-Christophe, poi in Basis, ove producevasi vino bianco, indi Aymaville,
    Clapey, Cullat a Verrayes, Veczello, Marcillier, Cly” cioè zone delle attuali denominazioni
    “Torrette” e “Chambave”.
    Attualmene la denominazione presenta un’evoluzione positiva, nuovi impianti affiancano i
    più vecchi nelle zone vocate e accanto alle sei cantine presenti sul territorio (Donnas, Arnad,
    Chambave, Aymavilles, Arvier e Morgex) nascono nuove aziende.
    Articolo 9
    (Riferimenti alla struttura di controllo)
    Nome e Indirizzo: “Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni
    vitivinicole italiane S.r.l.” sede legale Via Piave, 24 - 00187 ROMA.
    La società “Valoritalia” è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
    agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua
    la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
    all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019,
    per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata
    (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
    confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018,
    pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
    28