Valsusa Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
PQAI IV
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 31.10.1997 GU 265 - 13.11.1997
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 21.11.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.08.2019 G.U. 198 - 24.08.2019
Modifica ordinaria ai sensi dell’ art. 17 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
del Reg. UE n.33/2019) GUUE n. C 427/2019 - 19.12.2019
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "VALSUSA"
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Valsusa" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Valsusa” rosso;
“Valsusa” Avanà;
“Valsusa” Becuet;
“Valsusa” Baratuciat.
Articolo 2
Base ampelografica

  1. La denominazione di origine controllata “Valsusa" è riservata al vino rosso ottenuto da uve
    provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
    Avanà, Barbera, Becuet, Dolcetto e Neretta cuneese da soli o congiuntamente: minimo 60%; altri
    vitigni a bacca rossa, non aromatici, da soli o congiuntamente, per il restante 40% iscritti nel Registro
    Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi
    aggiornamenti.
  2. La denominazione “Valsusa” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    -Baratuciat
    -Avanà
    -Becuet
    è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la corrispondente
    composizione ampelografica per almeno 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di
    colore analogo da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte per un
    massimo del 15%, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con
    D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino atto ad essere designato con la
    denominazione di origine controllata "Valsusa", comprende l'intero territorio amministrativo dei
    seguenti comuni della provincia di Torino: Almese; Borgone di Susa; Bruzolo; Bussoleno; Caprie;
    Chianocco; Chiomonte; Condove; Exilles; Giaglione; Gravere; Mattie; Meana di Susa; Mompantero;
    Rubiana; San Didero; San Giorio di Susa; Susa; Villarfocchiardo.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  3. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo
    1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed
    al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
    Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o
    pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati. I sesti di
    impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e,
    comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
  4. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino di
    cui all'articolo 1 ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla
    vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
    Rese Titolo
    t/ha alcolometrico
    volumico
    minimo nat
    (%vol)
    “Valsusa” rosso 9 9.5
    “Valsusa” Avanà 7 9.5
    “Valsusa” Becuet 7 9.5
    “Valsusa”Baratuciat 7 9.5
    Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata "Valsusa" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché
    la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva / vino per
    i quantitativi di cui trattasi.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.
    Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano
    effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Bardonecchia, Cesana torinese, Claviere,
    Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze d’Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Avigliana, Caselette,
    Novalesa, Chiusa San Michele, Sant’Ambrogio, Sant’Antonino, Vaie, Venaus, Villar Dora.
    2.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
    peculiari caratteristiche.
    3.La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la
    percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
    origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
    controllata per tutto il prodotto.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    1.I vini a denominazione di origine controllata “Valsusa” all'atto dell'immissione al consumo,
    devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Valsusa” rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;
    odore: intenso, caratteristico, fruttato;
    sapore: asciutto, armonico, acidulo, moderatamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
    acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo 20,0g/l .
    “Valsusa Avanà”
    colore :rosso rubino poco intenso talvolta con riflessi aranciati;
    odore: fruttato ,talvolta con note vegetali;
    sapore: asciutto, armonico, acidulo, moderatamente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo 21,0 g/l.
    “Valsusa Becuet”
    colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei;
    odore: intenso, fruttato, fine;
    sapore: asciutto, armonico, sapido, talvolta moderatamente tannico
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
    acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo 22,0 g/l.
    “Valsusa” Baratuciat
    colore : giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;
    odore: intenso con note floreali e fruttate;
    sapore: armonico sapido ,talvolta acidulo, asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%; acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.
  6. I vini sottoposti ad eventuale passaggio o conservazione in recipienti di legno possono rilevare
    sentori di legno.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Alle denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
    qualificazione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "selezionato", "superiore", "riserva",
    "vecchio" e similari.
    E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    1 - Fattori naturali rilevanti per il legame.
    I vini con denominazione Valsusa DOC sono prodotti in 19 comuni della provincia di Torino da
    Almese a Exilles, tutti parte della valle che dà il nome al vino, la Valle di Susa.
    La Valle di Susa situata nella parte occidentale del Piemonte ha decorso EST – Ovest, gode di un
    prezioso microclima al riparo dai venti freddi del Nord, dimostrato anche dalla presenza di alcune
    varietà vegetali tipiche del clima mediterraneo,(Orrido di Foresto).
    Interessa un comprensorio che ha inizio ad Almese e risale lungo la sinistra orografica della Dora
    Riparia, in parte la destra comuni di Meana di Susa e Gravere, fino a raggiungere i Comuni di
    Chiomonte ed Exilles.
    L’ambiente è particolarmente favorevole alla coltura della vite avendo solo il 20% delle precipitazioni
    annue in estate. Questa caratteristica unita alla ventosità elevata e al buon soleggiamento creano le
    condizioni ottimali per permettere la coltivazione della vite oltre gli 850 metri di altezza, condizione
    unica nel Piemonte, questo ha permesso lo svilupparsi di vitigni autoctoni (Avanà , Becuet,
    Baratuciat) che hanno potuto adattarsi al meglio al clima locale sviluppando proprie caratteristiche,
    conferendo al prodotto carattere di tipicità.
  7. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Di grande importanza per la diffusione della vitivinicoltura fu il monastero benedettino della
    Novalesa. In un documento del 739 il fondatore dell’abbazia – Abbone – nominando come erede
    universale il monastero citò nell’elenco dei beni diverse località con vigneti. Più recenti sono le
    testimonianze storiche della viticoltura in Valsusa ed, in particolare, nel comune di Chiomonte dove
    intorno all' anno mille vi erano terreni coltivati dalla prevostura di Oulx in regione “Segneur” col
    vitigno “Avanà”, dove ancora oggi sorgono i vigneti coltivati. Alla fine del XII secolo testimonianze
    storiche riportano che i vigneti venivano sottratti ai signorotti locali e nessun tipo di tassa ostacolava
    il commercio del vino. Dello stesso periodo storico sono le prime misure di carattere protezionistico
    nei confronti del vino come il divieto di introdurre vini da altre zone per poter consolidare il
    commercio e gli scambi che le popolazioni locali avevano con la Francia. Fu proprio la via
    Franchigena che collegava la Provenza alla Lombardia che aiutò lo sviluppo della coltivazione della
    vite grazie alle locande e alle taverne poste lungo il percorso che proponevano esclusivamente vino
    locale. A partire dal XVI secolo la popolazione fu costretta a spostarsi e insediarsi nelle fasce montane
    in quanto numerose azioni belliche interessarono il fondo della vallata. Questo spostamento portò alla
    costruzione di muretti di pietra a secco che sostenevano i terrazzamenti su cui la vite era coltivata.
    Nel XIX secolo, periodo di massima espansione della viticoltura dei due comuni si sono raggiunti
    anche i 100 ha vitati, poi con l'avvento della fillossera, qui giunta in ritardo rispetto al resto d'Italia,
    si sono ridotti in parte, mentre gli attuali 20 ha vitati sono dovuti allo spopolamento e alle difficoltà
    di produzione.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    Tutte le tipologie del Valsusa sono caratterizzate dalle peculiarità dei vini di montagna , vini sottili di
    grande profumazione ma bassa gradazione se pur di buona conservabilità.
    I vini della DOP Valsusa sono prodotti nelle tipologie rosso e con specificazione dei vitigni .
    Il “Valsusa” rosso è ottenuto con un minimo di 60% di varietà autoctone piemontesi, come Barbera,
    Dolcetto e Neretta Cuneese e autoctoni della Val Susa quali Avanà e Becuet e con i quali si producono
    anche le relative le tipologie monvarietali.. Si presentano alla degustazione con un bel colore rosso
    rubino , profumo vinoso, caratteristico di frutti di bosco e ciliegie selvatiche, esaltati dalla forte
    escursione termica propria del territorio di produzione dovuta all’ orientamento est ovest che offre un
    microclima ideale alla coltivazione della vite rappresentato dal versante sinistro orografico
    (esposizione sud), con picchi precipitativi concentrati nei mesi di maggio e giugno e ottobre
    novembre, frequenti sono gli episodi di Favonio, vento caldo di caduta dal versante nord delle Alpi
    dovuto alla compressione delle masse d’aria provenienti. I tannini non particolarmente marcati sono
    sostenuti dall’acidità moderata. Nel caso di vini invecchiati può essere presente il sentore di legno.
    Il bianco, ottenuto dalle uve Baratuciat, si caratterizza per l’equilibrata acidità che lo rende adatto sia
    alla vinificazione come fermo che come spumante. Il prodotto finale ha una buona sapidità con tipica
    profumazione floreale tipica del vitigno e freschezza derivanti dalle notevoli escursioni termiche .
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    Per la comunità Chiomontina e Giaglionese la coltivazione della vite è sempre stata importante fonte
    di reddito con intensi scambi commerciali con la Francia e con la vicina città di Torino. Soprattutto è
    da sottolineare la peculiarità della coltivazione dei vitigni Avanà e Becuet che si sono storicamente
    adattati al particolare microclima della Val Susa, viticoltura definita eroica per queste zone, dove è
    quasi impossibile applicare la meccanizzazione sia per la coltivazione sia per la raccolta in quanto i
    vigneti sono posti su terreni rocciosi con pendenze variabilissime dall’altopiano al terrazzamento.
    Una viticoltura legata alla tradizione per motivi geologici e antropici ma che si rinnova costantemente
    seguendo le innovazioni viticole ed enologiche.
    Articolo 9
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Nome e Indirizzo: Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura di Torino -Via Carlo
    Alberto, 16 -10123 Torino.
    La C.C.I.A.A. di Torino è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.