delle Venezie Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOC) DEI VINI
“DELLE VENEZIE” O IN LINGUA SLOVENA “BENEŠKIH OKOLIŠEV”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione

  • Approvato con Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1064 G.U.U.E. L 232/45- 20/07/2020
    della Commissione del 13/07/2020
  • Modificato con DM 15/07/2021, G.U.R.I. 180 – 29/07/2021;
    (modifica ordinaria, ai sensi art.17 del Reg. UE n. 33/2019) G.U.U.E. – C476 – 26/11/2021
    Articolo 1
    Denominazione e vini
    La denominazione di origine controllata "delle Venezie", o in lingua slovena “Beneških okolišev”, è
    riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
    produzione, per le seguenti tipologie:
     Pinot grigio o Pinot grigio rosato o ramato, anche nella versione frizzante;
     Pinot grigio o Pinot grigio rosato o ramato spumante (categorie V.S. e V.S.Q.);
     bianco.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  1. I vini a denominazione di origine controllata "delle Venezie" Pinot grigio, anche spumante e
    frizzante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
    seguente composizione ampelografica:
    – Pinot grigio minimo 85%;
    – possono concorrere le uve dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega,
    Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano da soli o
    congiuntamente fino ad un massimo del 15%; tuttavia, in deroga per un periodo di dieci anni a
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    partire dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione possono concorrere
    anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, ivi compreso il Sauvignon b., idonei
    alla coltivazione nella Provincia autonoma di Trento e nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e
    Veneto, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
    maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
  2. Il vino a denominazione di origine controllata "delle Venezie" bianco deve essere ottenuto dalle
    uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    – Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o
    Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano, da soli o congiuntamente, per almeno il 50%;
    – possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Provincia autonoma
    di Trento e nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, iscritti nel Registro Nazionale delle
    varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti,
    riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine controllata “delle
    Venezie” comprende la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1
    devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed
    ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
    insufficientemente soleggiati.
  5. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
    generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Nel caso
    della Pergola o Pergoletta Veronese è fatto obbligo della tradizionale potatura a secco e in verde che
    assicuri l’apertura della vegetazione nell’interfila.
    Sono esclusi gli impianti espansi come le pergole a tetto piano (tendoni) o quelli a raggi (Bellussi).
    Tuttavia i vigneti, se piantati prima della data di entrata in vigore del presente disciplinare, possono
    essere autorizzati alla produzione della denominazione per un periodo transitorio massimo di 15 anni,
    a condizione che sia garantita con la tradizionale potatura con una carica massima di 50.000 gemme
    ad ettaro.
  6. La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto su proposta del
    Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con propri
    provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono stabilire
    limiti, anche temporanei, all'iscrizione delle superfici vitate allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità
    alla rivendicazione delle uve con la presente denominazione. Le predette Amministrazioni sono
    tenute a dare comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole
    alimentari e forestali.
  7. E' vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l'irrigazione di soccorso.
  8. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere
    superiore a tonnellate 18 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. Nelle annate favorevoli i
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    quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
    controllata "delle Venezie" devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione
    globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione
    di origine controllata per tutta la partita.
  9. La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto su proposta del
    Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della
    vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-
    amministrativi, possono, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 della L. n. 238/2016:
  • stabilire un limite massimo uva rivendicabile per ettaro per la produzione dei vini a denominazione
    di origine controllata «delle Venezie» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare;
  • adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei
    mosti, comprese le uve di cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali.
    La provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto sono tenute a dare
    comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali
    ed al competente Organismo di controllo.
  1. In caso di annata sfavorevole, anche in riferimento a singole zone geografiche, la Provincia
    autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto fissano rese inferiori a quella prevista
    dal presente disciplinare anche differenziate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3,
    secondo le disposizioni adottate dalle predette Amministrazioni.
  2. In annate particolarmente favorevoli la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia
    Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
    categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con
    univoci criteri tecnico-amministrativi, possono aumentare, anche per singola tipologia, fino ad un
    massimo del 20%, la resa massima ad ettaro, da destinare a riserva vendemmiale, fermo restando il
    limite massimo di cui al punto 5 secondo capoverso, oltre il quale non è consentito ulteriore supero.
    L’utilizzo dei mosti e dei vini di cui al precedente comma è regolamentato secondo quanto previsto
    al successivo articolo 5, comma 5.
    La provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto sono tenute a dare
    comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali
    ed al competente Organismo di controllo.
  3. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie»
    devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. Le uve destinate
    alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» spumante e frizzante
    devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,0% vol., purché la
    destinazione delle uve atte ad essere elaborate venga espressamente indicata nei documenti ufficiali
    di cantina e nella denuncia annuale delle uve.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  4. Le operazioni di vinificazione, elaborazione, ivi comprese le operazioni di frizzantatura e
    spumantizzazione, dei vini di cui all’articolo 1 devono essere effettuate nel territorio amministrativo
    della Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Inoltre, tenuto conto
    delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b,
    del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito dell’intero
    territorio amministrativo della Provincia autonoma di Bolzano.
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  5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
    conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
  6. È consentita nell’elaborazione della tipologia Pinot grigio l’aggiunta di mosti o vini della tipologia
    “Bianco”, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione “delle Venezie”, nel
    limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio
    impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve
    delle varietà complementari di cui all’art. 2, comma 1, in aggiunta a quelle consentite per tale pratica,
    non superi complessivamente tale percentuale.
  7. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa
    uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 80%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione
    d’origine e non può essere designato con il riferimento al vitigno Pinot grigio. Oltre detto limite
    invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita.
  8. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uve eccedenti la resa di 18 tonn., di cui all’art. 4 comma
    8, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al
    comma successivo.
    La Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, con propri
    provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, su proposta del
    Consorzio di tutela della denominazione, conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di
    mercato, provvedono entro la successiva seconda campagna vendemmiale a destinare tutto o parte
    dei quantitativi dei mosti e vini di cui al comma precedente alla certificazione con la DOC “delle
    Venezie”. In assenza di tali provvedimenti tutti in vini e mosti eccedenti la resa di cui sopra, oppure
    la parte di essa non interessata dai provvedimenti precedenti, sono classificati come vino IGT bianco
    o vino generico.
  9. Lo spumante “delle Venezie” Pinot grigio deve essere ottenuto esclusivamente con il metodo
    della rifermentazione in autoclave.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
    1.I vini di cui all’articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    Pinot grigio o Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato:
  • colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato;
  • odore: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot grigio, talvolta leggermente aromatico con note
    floreali;
  • sapore: fresco e armonico; da secco ad abboccato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
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    Pinot grigio frizzante o Pinot grigio frizzante rosato o Pinot grigio frizzante ramato:
  • colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato;
  • spuma: fine ed evanescente
  • odore: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot grigio, talvolta leggermente aromatico con note
    floreali;
  • sapore: fresco, con equilibrata componente acidica, armonico, dal secco all’abboccato;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
    Pinot grigio spumante o Pinot grigio spumante rosato o Pinot grigio spumante ramato:
  • colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosato o ramato;
  • spuma fine e persistente
  • odore: fruttato, intenso, caratteristico del Pinot grigio, talvolta leggermente aromatico con note
    floreali;
  • sapore: fresco, con equilibrata componente acidica, armonico, nelle versioni da dosaggio zero a
    dry;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 5.0 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    bianco:
  • colore: da giallo verdolino al giallo dorato;
  • odore: fruttato, intenso, talvolta leggermente aromatico;
  • sapore: secco, armonico, talvolta con note di freschezza correlate alla componente acidica;
  • titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
  • acidità totale minima: 4,5 g/l;
  • estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    Articolo 7
    Etichettatura designazione e presentazione
  1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “delle Venezie”
    è vietato l’uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
    compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
  2. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati
    non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
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  3. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali: viticoltore,
    fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle
    disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
  4. E' altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
    aree, zone e località comprese nelle zone delimitate nel precedente art. 3.
  5. Il nome del vitigno Pinot grigio può precedere il riferimento della denominazione di origine
    controllata "delle Venezie".
  6. Per le tipologie rosato o ramato è consentito anche l’uso del termine “rosè
  7. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1, con esclusione delle tipologie spumante
    non millesimato e frizzante, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  8. I vini DOC delle Venezie devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro fino a 6 litri,
    chiuse con tappo raso bocca ed a vite a vestizione lunga. E’ consentito altresì l’uso dei contenitori
    alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere
    racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi fino a 6 litri secondo le
    disposizioni della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale.
  9. Il vino a denominazione di origine controllata «delle Venezie» Pinot grigio spumante deve essere
    immesso al consumo solo nelle bottiglie di vetro fino a 18 litri.
    Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
    specifica materia, con esclusione del tappo in plastica. Tuttavia per le bottiglie di capacità fino a litri
    0,200 è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a
    strappo in plastica.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica:
    Fattori naturali rilevanti per il legame
    Per tutte le categorie di vini regolamentati (vino, vino spumante, vino spumante di qualità e vino
    frizzante) l’areale della denominazione di origine controllata “delle Venezie” situato nella parte
    dell’Italia nord orientale interessa i territori amministrativi della provincia autonoma di Trento e delle
    regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto.
    Da un punto di vista morfologico il territorio della DOC Delle Venezie è caratterizzato da un arco
    montuoso a nord che abbraccia e racchiude tutta l’area produttiva proteggendola dalle correnti fredde
    provenienti da nord e nord-est.
    Il territorio è attraversato da numerosi corsi fluviali di notevole e costante portata dove
    originariamente si è sviluppata la viticoltura del nord-est. I principali fiumi sono: l’Adige, il Brenta,
    il Piave, il Cellina, il Meduna, il Tagliamento e l’Isonzo. Nei secoli i corsi hanno plasmato quasi in
    maniera omogenea i territori a partire dall’area pedemontana e collinare e quindi la pianura fino a
    sfociare nel mare Adriatico.
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    Dal punto di vista pedologico la parte prealpina e collinare, dove è ubicata la viticoltura, è costituita
    da formazioni calcaree o calcareo-dolomitiche, di epoca mesozoica, soggette spesso a fenomeni di
    carsismo, che caratterizzano fortemente il paesaggio e la tecnica di conduzione. L’alta e media
    pianura è costituita da depositi alluvionali prevalentemente ghiaioso sabbiosi, caratterizzati dal
    sistema di conoidi coalescenti formati dai ghiacciai che occupavano le valli percorse dai vari fiumi
    che hanno origine dal sistema montuoso. I suoli, originatisi dal materiale trasportato dai corsi d’acqua,
    sono prevalentemente a tessitura franco sabbiosa con pietrosità frequente e scheletro abbondante,
    hanno bassa capacità di conservare l’acqua e drenaggio rapido.
    La bassa pianura a sud delle risorgive, caratterizzata dal lento e divagante andamento dei fiumi che
    ne hanno ridotto la forza di trasporto delle acque, è formata da sedimenti progressivamente più fini.
    I suoli sono principalmente caratterizzati da sedimenti limoso-argillosi profondi, spesso associati alla
    presenza di materiale organico, con ridotta presenza dei carbonati prevalentemente depositati in
    profondità (caranto).
    Il clima è caratterizzato da temperature medie annue da 10-12 a 13-14° C. I mesi più freddi sono
    dicembre e gennaio (temperature medie da 1 a 4° C) durante i quali le temperature possono scendere
    sotto lo zero (medie da -1 a -5°C), mentre quelli più caldi sono luglio e agosto con una temperatura
    media compresa tra 20 e 25° C. Nei fondovalle gli intervalli di temperatura si abbassano di uno o
    due gradi mentre le piovosità tendono ad aumentare.
    La piovosità media annua del territorio si aggira intorno ai 700-1300 millimetri e mediamente ben
    distribuita. I mesi più piovosi sono generalmente maggio, ottobre e novembre durante i quali possono
    raggiungere anche 150 millimetri mese. Nonostante l’elevata piovosità in taluni periodi vegeto
    produttivi, i suoli presentano una sufficiente capacità drenate. Generalmente, grazie al naturale
    apporto pluviometrico e alla complessiva buona dotazione di acqua disponibile, risultato di una
    efficiente struttura di distribuzione consortile, i suoli peraltro non presentano problemi di deficit
    idrico.
    Altri elementi che caratterizzano il clima del territorio della DOC “delle Venezie” sono l’effetto
    combinato dell’azione mitigatrice dall’arco alpino e prealpino a Nord e dal mare Adriatico a sud che
    esercita un’importante azione sulla temperatura smorzandone gli estremi termici estivi e invernali.
    Ulteriore elemento è l’effetto prodotto dal transito delle masse d’aria condizionato dal mare Adriatico
    e dal sistema montuoso, che ne regolano il flusso e quindi le relative precipitazioni. In particolare i
    cambi di direzione dei venti nell’arco della giornata durante i mesi agosto-settembre producono gli
    sbalzi temici ottimali per il processo di maturazione delle uve.
    Quindi le tre componenti: l’arco alpino-prealpino, il mare Adriatico e soprattutto il reticolo dei fiumi
    che attraversano tutto il territorio da nord a sud, rendono l’areale della indicazione un territorio ai fini
    agricolo omogeneo.
    Fattori storici e umani rilevanti per il legame
    I primi insediamenti viticoli nel nord-est risalgono almeno ai tempi del dominio etrusco, fra il VII e
    il V sec. A C. Si riscontrano importanti attività viticole nel periodo romano, come dimostra la fama
    di alcuni vini quali i “retici” e l’”Acinatico”, ricordati da Virgilio, Strabone Ulpiano Domizio, o
    importanti ritrovamenti in Trentino le cui testimonianze attraversano diverse epoche (preistorica,
    romana, medioevale, etc.). Allo stesso modo tracce viticole molto antiche sono riscontrabili in Friuli,
    il cui nome deriva da Forum Julii, la città di Cividale dove Giulio Cesare organizzò foro e mercato,
    dando così il nome a tutta la zona. Prendendo a testimonianza Plinio, ai confini est verso Trieste,
    veniva prodotto il Pucinum al quale veniva attribuita la longevità di Livia Augusta e che i Greci
    lodavano moltissimo.
    L’elemento unificante nella storia vitivinicola delle Venezie è stata la presenza della Repubblica di
    Venezia le cui attività agricole si estendevano dalle terre d’Istria al Trentino.
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    L’immagine del Leone infatti campeggia ancora sulle vecchie porte d’ingresso delle città “dominate
    dai commerci” dalla Serenissima o negli affreschi sui palazzi più importanti.
    I commercianti veneziani dalla metà del 1300 fino al 1700 circa, controllavano quasi tutto il mercato
    del vino di qualità dal Mediterraneo orientale fino alle ricche regioni del nord Europa. La Repubblica
    ha, in quel tempo, regolamentato non solo l’attività marittima e commerciale ma anche la gestione
    forestale ed agraria. Risalendo i fiumi la nobiltà veneziana ha progressivamente preso possesso del
    territorio, sviluppando una gestione aziendale secondo gli schemi innovativi dell’epoca. Le proprietà
    veneziane erano riconoscibili per la presenza di importanti ville di impronta agraria che ancora
    caratterizzano il territorio della DOC delle Venezie.
    Durante questa fase i vini non vengono riconosciuti solamente per il loro colore (bianchi o vermigli)
    ma anche con riferimento al nome del vitigno da cui sono prodotti (vernacce, ribolle, schiave…) e ai
    luoghi da dove provengono. Negli scritti di questo periodo si iniziano a trovare anche i termini
    “ramato” (prevalentemente nell’attuale territorio del Friuli Venezia Giulia) e “rosato”
    (prevalentemente nell’attuale territorio del Veneto e Trentino). Ad una maggiore richiesta di qualità
    dei vini, molti dei quali destinati ai mercati d’Oltralpe, corrisponde da parte dei viticoltori una
    maggiore attenzione alla gestione del vigneto ed al rispetto delle epoche di vendemmia come risulta
    dai bandi vendemmiali dell’epoca.
    Dopo le innovazioni introdotte dalla Repubblica veneziana nel campo agrario, a partire dal XIX
    secolo, la viticoltura nell’area di produzione della DOC delle Venezie è stata oggetto di un nuovo
    sviluppo qualitativo grazie alle attività di formazione e divulgazione di nuove tecniche viticolo-
    enologiche opera delle antiche “cattedre e circoli agrari” e di quelle istituzioni che hanno poi dato
    vita ai centri di ricerca e formazione che tuttora sono il motore dell’innovazione del territorio. Tra
    questi ricordiamo la Scuola di San Miche all’Adige (istituzione nata come scuola per la formazione
    dei viticoltori e frutticoltori dell’area meridionale del Tirolo – allora parte dell’Impero Austro
    Ungarico) e Conegliano che è tutt’oggi il centro di riferimento nazionale per la viticoltura. Non va
    dimenticata l’importanza della scuola di Parenzo oggi parte della Croazia, che ha formato fino alla
    fine del secondo conflitto mondiale gli operatori agricoli dell’area del litorale (attività iniziata quando
    l’Istria era ancora parte dell’allora Impero Austro Ungarico).
    A partire dalla seconda metà del secolo scorso la ricerca e la formazione, frutto delle attività di
    Conegliano e San Michele all’Adige e delle strutture universitarie, hanno contribuito alla crescita e
    sviluppo del settore favorendo in particolare la nascita e sviluppo di importanti imprese vitivinicole,
    che sono tutt’oggi tra le principali realtà a livello nazionale. Allo sviluppo e successo del settore
    hanno contribuito i numerosi viticoltori operanti nell'area della Doc delle Venezie e che hanno
    introdotto processi e metodologie di gestione che ha coniugato la viticoltura tradizionale con sistemi
    innovativi, ponendo comunque massima attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale ed
    economica. Questo ha fatto sì che oggi questo comparto sia tra i modelli di riferimento per tutti gli
    operatori italiani. Inoltre, grazie all'innovazione di prodotto ed all'introduzione di efficienti sistemi di
    gestione enologica, il territorio è diventato il primo distretto spumantistico nazionale.
    A partire dalla fine del XIX il secolo, a seguito dell'introduzione dei vitigni Chardonnay e Pinots,
    l’area è diventata il principale bacino nazionale per la loro coltivazione, destinandoli alla produzione
    sia di vini fermi che di vini frizzanti e vini spumanti.
    In tale contesto l’innovazione tecnologica introdotta dai fondatori della Scuola enologica di
    Conegliano, tra i quali ricordiamo il Carpenè, ha consentito per i vini frizzanti e i vini spumati la
    messa a punto il metodo di elaborazione in autoclave.
    Il Pinot grigio, in particolare, ha trovato nell'area “delle Venezie” le condizioni ideali, tenuto conto
    che in questo ambiente esprime al meglio le caratteristiche qualitative delle uve e le relative
    peculiarità enologiche.
    Tra queste peculiarità è da ascrivere la maggiore dotazione colorante di talune versioni di Pinot grigio.
    L’evoluzione delle tecniche di allevamento, di cantina e una conoscenza più avanzata dei singoli cloni
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    hanno permesso, alla fine del secolo scorso, di ottenere pinot grigi rosati e ramati di notevole
    attrattiva.
    Fondamentale, per ottenere interessanti versioni di Pinot grigio rosato/ramato, è risultata la scelta
    operata da tempo dai viticoltori, di destinare a questo scopo i vigneti coltivati sui suoli più profondi
    e di utilizzare, al contempo, forme di allevamento che espongono maggiormente i grappoli al sole,
    quali pergola trentina, Sylvoz, Guyot e doppio capovolto allo scopo di favorire maggiori livelli di
    maturazione delle uve dato il miglior equilibrio vegeto/produttivo della pianta.
    Tali scelte, combinate con un’attenta selezione di clonali territoriali con dotazioni peculiari di
    antociani selezionati a seconda delle necessità colorimentriche, hanno permesso di ottenere sfumature
    più o meno accentuate che vanno dal rosato più o meno tenue al ramato intenso.
    Inoltre l’evoluzione tecnologica di cantina ha contribuito sostanzialmente, proprio per la naturale
    dotazione di sostanze coloranti presenti nell’acino di Pinot grigio, ad ottenere versioni di prodotti più
    interessanti tanto che, accanto a vini di un elegante colore paglierino luminoso, si trovano sempre più
    spesso versioni vinificate in ramato e rosato consigliati con formaggi, prosciutto, salumi, bolliti di
    carni bianche (Giampiero Rorato – Civiltà della vite e del vino nel trevigiano e nel veneziano – 1990).
    L’affermazione del Pinot grigio in termine di colore ha visto il suo riconoscimento ufficiale nel
    Decreto Ministeriale del 1995, con il quale sono state approvate tutte le proposte di disciplinare dei
    vini a indicazione geografica tipica che si riferiscono al territorio della DOC delle Venezie (ad es:
    delle Venezie, Veneto, Friuli Venezia Giulia) e per le quali era ammesso e storicamente riconosciuto
    il termine rosato per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, da uno o più vitigni idonei
    alla coltivazione, tra cui il Pinot Grigio.
    Nell'ultimo ventennio dello scorso secolo per il Pinot grigio, anche a seguito della richiesta
    internazionale dei relativi vini, si è verificato un notevole sviluppo della sua coltivazione nell’areale
    delle Venezie, dove attualmente si registra circa l’85% del suo potenziale produttivo nazionale, tant’è
    che il “Pinot grigio” delle Venezie viene identificato come il vino Pinot Grigio di riferimento italiano.
    Anche le altre varietà di vite: Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, Verduzzo (da
    Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano) e Tocai friulano, che sono alla base della produzione
    delle diverse tipologie bianche previste dalla DOC delle Venezie, già introdotte nei secoli XVII° e
    XVIII°, hanno trovato nell’area l’ambiente ideale di produzione.
    Nella commercializzazione gli operatori hanno sinora presentato i vini in questione essenzialmente
    con l’indicazione geografica “delle Venezie”. Tale termine geografico è stato utilizzato dai produttori
    vitivinicoli a partire dal 1977, in relazione a quanto stabilito dal regolamento CEE 816/70 e delle
    normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione
    e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”. Nel 1995, con il
    decreto del 21 novembre, è stato approvato il disciplinare di produzione successivamente modificato
    ed adeguato al fine di adeguarlo al mercato.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili
    all’ambiente geografico:
    Vini “delle Venezie” Pinot grigio, nelle categorie “vino”, “vino spumante”, “vino spumante di
    qualità” e “vino frizzante”.
    Il “delle Venezie” Pinot grigio, nella categoria “vino”, si presenta al gusto con una buona struttura
    e piacevole freschezza caratterizzata da una nota di acidità tipica della varietà, all’olfatto
    predominano le note di fruttato e l’intensità caratteristica della varietà; si percepiscono talvolta note
    aromatiche che variano dai fiori bianchi espressione del territorio ai sentori di frutta sia del territorio,
    come la pera, la mela verde ed altre, sia di frutta tropicale.
    Al colore si presenta dal giallo paglierino chiaro a tonalità, risultato del processo di fermentazione,
    che possono presentare talvolta riflessi dal ramato al rosato.
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    Nella tipologia rosato/ramato, quale risultato dell’attività fermentativa, la colorazione diventa più
    marcata assumendo tonalità che va da dorata carica a rosata o ramata più intensa.
    Il “delle Venezie” Pinot grigio nelle categorie “vino spumante”, “vino spumante di qualità” e “vino
    frizzante”, all’olfatto predominano le note di fruttato e l’intensità espressione della varietà; talvolta è
    presente un profumo leggermente aromatico. Al colore si presenta dal giallo paglierino chiaro a
    tonalità che in base alle modalità di fermentazione presentano talvolta riflessi dal ramato al rosato.
    Nella tipologia rosato/ramato, in base dell’attività fermentativa, la colorazione diventa più marcata
    assumendo tonalità che va da dorata carica a rosata o ramata più intensa.
    Al gusto è fruttato, intenso, caratteristico. Essenziale è l’equilibrio acidulo. Viene prodotto nelle
    versioni da dosaggio zero a Dry.
    Le peculiarità dei vini “delle Venezie” Pinot grigio sopradescritti sono il risultato dell’azione delle
    condizioni pedoclimatiche dell’area di produzione, che incidono sul potenziale enologico, marcando
    le note di “freschezza”, dovute essenzialmente alla consistente componente acidica ed alla equilibrata
    componente aromatica delle uve e dunque dei vini che si ottengono nelle varie versioni ed
    elaborazioni, cioè spumante e frizzante.
    Il vino “delle Venezie” bianco, categoria “vino”
    Il bianco delle Venezie si presenta al colore da giallo verdolino al giallo dorato; l’odore varia dal
    fruttato, ai profumi intensi tipici della presenza delle varietà che compongono la partita, alla presenza
    talvolta di note leggermente aromatiche. Il sapore è secco e armonico.
    Le caratteristiche organolettiche risentono della peculiarità di ciascuna varietà che contribuisce alla
    costituzione della partita, alcune sono espressione della storia del territorio (la Garganega, i Verduzzo
    e il Tocai friulano) altre internazionali hanno trovato nel nell’area “delle Venezie” un ambiente ideale
    per la loro coltivazione (lo Chardonnay, il Pinot bianco e il Muller Thurgau, in percentuale più
    significativa).
    In ogni caso le peculiarità del bianco “delle Venezie” sono il risultato dell’azione delle condizioni
    pedoclimatiche dell’area di produzione, che incidono sul potenziale enologico, marcando le note di
    “freschezza”, dovute essenzialmente alla consistente componente acidica ed alla equilibrata
    componente aromatica delle uve e dunque del vino che si ottiene.
    C) Interazione causale fra gli elementi della zona geografica (fattori naturali ed antropici) e la
    qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico
    Per tutte le categorie di vini “delle Venezie” (“vino”, “vino spumante”, “vino spumante di qualità”
    e “vino frizzante”).
    L’ambiente geografico della zona di produzione caratterizzato da un clima temperato, fresco e
    ventilato, terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilità idrica, risultato di una piovosità distribuita
    anche nei periodi estivi, garantisce un apporto limitato ma costante di acqua e permette una
    maturazione regolare dei grappoli, permettendo di ottenere delle uve bianche con un elevato
    contenuto di acidità, che poi va a caratterizzare i vini bianchi, sia nella versione tranquilla sia negli
    spumanti e frizzanti tipici del territorio della DOC delle Venezie.
    Contribuiscono alla caratterizzazione dei vini in questione le marcate escursioni termiche notte-
    giorno durante la maturazione dei grappoli, permettono di esaltare e mantenere il corredo aromatico
    dell’uva; tali aromi, uniti al quadro acidico, permettono di ottenere vini freschi e armonici.
    Infatti l’ambiente pedo-climatico proprio di questa area, ottimale per la varietà Pinot grigio e per le
    altre varietà bianche della DOC delle Venezie, consente ai vitigni di esprimere il loro migliore
    potenziale enologico, dove la freschezza è una caratteristica imprescindibile.
    In particolare, nel periodo antecedente e durante le varie fasi della vendemmia l’area delle Venezie è
    influenzata da una buona piovosità e da frequenti correnti di aria fresche da nord o da est che, oltre a
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    favorire significative escursioni termiche giornaliere, assicurano riduzioni delle temperature massime
    anche in piena estate.
    Tale situazione climatica è particolarmente favorevole per l’ottenimento delle uve destinate alle
    partite che saranno successivamente elaborate nelle versioni spumante e frizzante e segnatamente per
    le uve del Pinot grigio.
    Infatti, detto vitigno è una cultivar poco vigorosa, che esprime la sua migliore potenzialità nella zona
    di produzione delle Venezie, dove le temperature estive non raggiungono valori molto elevati in
    maniera continuativa ed i terreni sono prevalentemente sciolti ma non poveri, con una sufficiente
    fertilità.
    La qualità e le caratteristiche dei vini delle Venezie sono altresì intimamente connesse ai fattori umani
    descritti alla parte A).
    E’ infatti rilevantissimo l’apporto degli operatori del territorio, che con le loro capacità, frutto
    dell’evoluzione agronomica, scientifica e tecnologica, contribuiscono all’ottenimento di vini di
    spiccato livello qualitativo rappresentativi dell’espressione e tipicità dell’area.
    Il contributo degli operatori è essenziale dalla gestione del vigneto e alla raccolta delle uve, dove
    viene posta particolare attenzione alle temperature delle uve in entrata in cantina. Nel caso dei vini
    che presentano un colore che va dal paglierino al ramato, oltre alla corretta qualità delle uve è
    determinate anche un corretto utilizzo della tecnologia di cantina.
    L’esperto utilizzo, da parte degli operatori, delle attuali tecniche enologiche è imprescindibile per
    fissare quel bel colore ramato o rosato che garantisce maggiore cromaticità, ma soprattutto per
    esaltare il peculiare corredo aromatico/gustativo che contraddistingue queste tipologie di Pinot Grigio
    delle Venezie.
    Al fine di conseguire gli obiettivi di qualità, gli operatori adeguano il processo di vinificazione delle
    uve in relazione alla varietà e quindi alle tecniche di affinamento dei relativi vini, in particolare
    praticando adeguate pressature delle uve e fermentazioni a temperatura controllata, contribuendo così
    al mantenimento delle peculiari caratteristiche organolettiche dei vini.
    Al riguardo, è da precisare che il significativo sviluppo del settore vitivinicolo nel territorio è stato
    favorito da un contemporaneo processo di innovazione del settore tecnologico – manifatturiero, che
    produce macchine di precisione per la gestione del processo dalla vinificazione all’imbottigliamento.
    Nel settore della produzione dei vini spumanti e frizzanti, l’innovazione tecnologica, attraverso la
    messa a punto di sempre più efficienti impianti di elaborazione in autoclave, ha consentito di esaltare
    le peculiarità organolettiche dei vini del territorio delle Venezie, in particolare la freschezza e le note
    floreali, che costituiscono l’espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini bianchi e
    segnatamente del Pinot grigio.
    Le peculiarità del Pinot grigio delle Venezie, rispetto ad altri Pinot grigio di provenienza diversa,
    sono dunque l’espressione di caratteri di unicità e di distintività, che sono il frutto dell’interazione
    armonica tra l’attività dell’uomo ed il complesso dei fattori ambientali.
    Articolo 9
    Riferimenti alla struttura di controllo
    TRIVENETA CERTIFICAZIONI Srl
    Palazzo Altan
    Via Antonio Altan 83/3
    33078 San Vito al Tagliamento (PN)
    Tel. 049 9941068
    info@triveneta.wine
    11
    La Società Triveneta S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
    agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20, par. 1, del Reg. CE n. 34/2019, per i prodotti
    beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica e espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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    ALLEGATO 1
    A. Varietà di vite idonee alla coltivazione nella provincia autonoma di Trento
    Chardonnay B Goldtraminer B Manzoni bianco B
    Kerner B Moscato giallo B Lagarino B
    Müller Thurgau B Nosiola B Maor B
    Pinot bianco B Pinot grigio G Paolina B
    Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
    Sylvaner verde B Trebbiano toscano B Veltliner B
    Verdealbara B
    B. Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regioni Friuli Venezia Giulia
    Provincia di Gorizia
    Malvasia Istriana B Tocai Friulano B Pinot bianco B
    Pinot grigio G Glera B Ribolla gialla B
    Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
    Verduzzo friulano B Chardonnay B Incrocio Manzoni 6.0.13 B
    Moscato giallo B Muller Thurgau B Malvasia di Candia Aromatica
    B
    Palava B Viogner B Sylvaner Verde B
    Picolit B Vitouska B
    Provincia di Pordenone
    Malvasia Istriana B Tocai Friulano B Pinot bianco B
    Pinot grigio G Glera B Ribolla gialla B
    Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
    Verduzzo friulano B Chardonnay B Incrocio Manzoni 6.0.13 B
    Moscato giallo B Muller Thurgau B Malvasia di Candia Aromatica
    B
    Palava B Viogner B Picolit B
    Verdiso B Verduzzo trevigiano B
    Sciaglin B Ucelut B Cividin B
    Provincia di Trieste
    Malvasia Istriana B Pinot bianco B Pinot grigio G
    Glera B Sauvignon B Chardonnay B
    Moscato giallo B Malvasia di Candia Aromatica Palava B
    B
    Viogner B Garganega B Malvasia lunga B
    Semillon B Vitouska B
    Provincia di Udine
    Malvasia Istriana B Tocai Friulano B Pinot bianco B
    Pinot grigio G Glera B Ribolla gialla B
    Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
    Verduzzo friulano B Chardonnay B Incrocio Manzoni 6.0.13 B
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    Moscato giallo B Muller Thurgau B Malvasia di Candia Aromatica
    B
    Palava B Viogner B Sylvaner verde B
    Picolit B Sciaglin B Uceut B
    Cividin B
    C. varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Veneto
    Provincia di Belluno
    Bianchetta trevigiana B Chardonnay B Malvasia istriana B
    Manzoni bianco B Pinot bianco B Pinot grigio G
    Glera B Glera lunga B Riesling renano B
    Sylvaner verde B Tocai friulano B Moscato bianco B
    Muller Thurgau B Kerner B
    Provincia di Padova
    Chardonnay B Garganega B Grapariol B
    Malvasia istriana B Manzoni bianco B Moscato bianco B
    Moscato giallo B Pinella B Pinot bianco B
    Pinot grigio G Glera B Glera lunga B
    Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
    Tocai friulano B Incrocio Bianco Fedit 51 CSG Marzemina bianca B
    B
    Trebbiano toscano B
    Provincia di Rovigo
    Chardonnay B Grapariol B Riesling italic B
    Tocai friulano B Trebbiano toscano B Malvasia bianca di Candia B
    Manzoni bianco B Moscato bianco B Pinot bianco B
    Pinot grigio G
    Provincia di Treviso
    Bianchetta trevigiana B Boschera B Chardonnay B
    Glera B Glera lunga B Grapariol B
    Malvasia istriana B Manzoni bianco B Muller thurgau B
    Perera B Pinot bianco B Pinot grigio G
    Riesling renano B Riesling italico B Sauvignon B
    Tocai friulano B Verdiso B Verduzzo friulano B
    Verduzzo trevigiano B Incrocio Manzoni 2-3 B Marzemina bianca B
    Moscato bianco B
    Provincia di Venezia
    Chardonnay B Glera B Glera lunga B
    Grapariol B Malvasia istriana B Manzoni bianco B
    Pinot bianco B Pinot grigio G Riesling renano B
    Riesling italico B Sauvignon B Tocai friulano B
    Verduzzo friulano B Dorona B Marzemina bianca B
    Moscato bianco B Muller thurgau B Verduzzo trevigiano B
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    Provincia di Verona
    Chardonnay B Cortese B Durella B
    Garganega B Grapariol B Manzoni bianco B
    Moscato giallo B Muller thurgau B Pinot bianco B
    Pinot grigio G Riesling renano B Riesling italico B
    Sylvaner verde B Tocai friulano B Trebbiano di soave B
    Bianchetta trevigiana B Malvasia bianca lunga B Malvasia istriana B
    Moscato bianco B Nosiola B Trebbiano toscano B
    Provincia di Vicenza
    Chardonnay B Durella B Garganega B
    Grapariol B Malvasia istriana B Manzoni bianco B
    Pinot bianco B Pinot grigio G Glera B
    Glera lunga B Pedevenda B Riesling renano B
    Riesling italico B Sauvignon B Tocai friulano B
    Trebbiano di Soave B Vespaiola B Incrocio Bianco. Fedit 51 CSG
    B
    Marzemina bianca B Moscato giallo B Trebbiano toscano B
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