Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEL VINO
" VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 24.10.1995 G.U. 271 - 20.11.1995
Rettifica G.U. 287 - 09.12.1995
Modificato con DM 09.09.2011 G.U. 224 - 26.09.2011
Modificato con DM 18.10.2011 G.U. 256 - 03.11.2011 Suppl. Ord n.229
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 22.03.2022 G.U. 113 – 16.05.2022
(modifica ordinaria ai sensi Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
art. 17 del Reg. UE n. G.U.U.E. – C/305 – 10.08.2022
33/2019)
Articolo 1
(Denominazione e vini)
1.1 La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» è riservata ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
1.2 La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» può essere integrata
dalla specificazione «occhio di pernice».
Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 La Denominazione di Origine Controllata “Vin Santo del Chianti Classico” e “Vin Santo del
Chianti Classico” occhio di pernice, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Vin Santo del Chianti Classico»:
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Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Bianca di Candia, da soli o congiuntamente,
minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla
coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 40%.
«Vin Santo del Chianti Classico» occhio di pernice:
Sangiovese, minimo 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla
coltivazione nell'ambito della Regione Toscana fino ad un massimo del 20%.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
3.1 Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo
del Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico» occhio di pernice, devono essere prodotte
nei terreni dell'intero territorio del Chianti Classico, delimitato con decreto interministeriale 31
luglio 1932. Tale zona è così delimitata:
«Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla
provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di
Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di
Castelnuovo Berardenga. Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non
nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue
una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298). Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota
257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale
detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col
Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue
poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S.
Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia.
Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e
Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli
amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a
incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue
fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di
Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i
comuni di Poggibonsi e Barberino Tavarnelle poi il torrente Drove, entrando in provincia di
Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene
alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino
della Chiara, dove incontra il confine amministrativo del comune di Barberino Tavarnelle che segue
per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per ca' Biricucci e
Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e
poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente
Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo
fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Barberino Tavarnelle poi ritrova il torrente dopo Ponte
Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di
San Casciano e Greve. Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti
Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve
tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa
zona».
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3.2. Nella zona di produzione della Denominazione «Vin Santo del Chianti Classico» non si
potranno impiantare ed iscrivere vigneti allo Schedario Viticolo «Vin Santo del Chianti» ne'
produrre vini «Vin Santo del Chianti».
Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo
del Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico» occhio di pernice, devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
4.2 Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i
vigneti di giacitura ed esposizione adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non superiore a 700
metri s.l.m. sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi,
da sabbie e ciottolami.
4.3 I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono
esclusi i sistemi espansi.
4.4 I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.350 ceppi per ettaro e la
produzione massima per ceppo non deve superare i 2,5 kg.
4.5 E' vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
4.6 La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare le 8 tonnellate. A
detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata, purché la
produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. La eccedenza delle uve, nel
limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
4.7 Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per
ceppo.
4.8 Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Vin Santo del Chianti Classico”, devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50 % vol.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
5.1 Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei
vini di cui all'articolo 2 devono essere effettuate nell'intero territorio del Vin Santo del Chianti
Classico di cui all'articolo 3 del presente disciplinare di produzione.
Conformemente alla vigente normativa nazionale e dell’Unione, l’imbottigliamento o il
condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la
qualità, la reputazione del vino Vin Santo del Chianti Classico garantirne l’origine e assicurare
l’efficacia dei relativi controlli.
Tuttavia, le predette operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di
imbottigliamento sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori del territorio
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suddetto, ma non oltre 10 km in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino
preesistenti al momento dell'entrata in vigore del disciplinare di produzione allegato al DM
24/10/1995, ed al successivo avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 287 del 09/12/1995, e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino,
singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Vin Santo del Chianti Classico»
ottenute da vigneti propri o in conduzione.
5.2 La resa massima dell'uva in vino finito per le tipologie «Vin Santo del Chianti Classico» non
deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno d'invecchiamento del vino.
5.3 Le uve provenienti dai vigneti iscritti allo Schedario Viticolo del Chianti Classico DOCG
possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del
Chianti Classico» occhio di pernice DOC, qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte
per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.
5.4 Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l’uva, dopo aver subito un'accurata cernita deve essere sottoposta ad appassimento naturale;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione
con aria ventilata e l'uva deve raggiungere prima dell'ammostatura un contenuto zuccherino non
inferiore al 27%; non è ammessa alcuna pratica di arricchimento.
La vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo del Chianti Classico» deve
avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 3 ettolitri per un periodo
minimo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta; l'immissione al
consumo del «Vin Santo del Chianti Classico» e del «Vin Santo del Chianti Classico» occhio di
pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione
delle uve; al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo del 16,00% vol.
Articolo 6
(Caratteristiche al consumo)
6.1 Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso fino al bruno;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato, di buona struttura, dal secco al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno il 10,5% vol svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 30 milliequivalenti per litro;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
6.2 Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» occhio di
pernice all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dall’oro rosa all’ambrato fino al bruno;
odore: etereo, intenso;
sapore: morbido, vellutato e rotondo, dal secco al dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui 10,5 %vol svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 30 milliequivalenti per litro;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
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Articolo 7
(Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento)
7.1 Alla Denominazione di Origine Controllata di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
7.2 E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
7.3 I vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» devono essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi di capacità non superiore a 3 litri.
7.4 Per i vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» è
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazioni sulla zona geografica
A1) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona di produzione della denominazione di origine controllata “Vin Santo del Chianti Classico”
si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del
territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente
parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in
Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa, Poggibonsi e
Barberino Tavarnelle.
Il territorio può essere assimilato ad una placca di forma rettangolare, incernierata dai Monti del
Chianti che ne costituiscono il confine orientale; a Nord i confini seguono il corso del fiume Greve,
ad ovest il fiume Pesa e Elsa, a Sud le sorgenti dei fiume Ombrone e Arbia.
Morfologicamente l’ambiente può essere definito un altipiano, trattandosi di un complesso collinare
con quota base intorno ai 200 metri s.l.m. ed una elevazione media non superiore, in generale, ai
600, scavato con pendenze non prolungate ma talvolta ripide. Geologicamente, il corpo della
regione, articolato sui Monti del Chianti, è uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti di
argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini.
Il suolo è in genere poco profondo, recente, bruno, con struttura che va dall’argilloso-sabbioso, al
ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di
sostanza organica, ridotta presenza in fosforo assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili.
L’orografia collinare determina una notevole complessità della idrografia di superficie, con corsi
d’acqua a regime torrentizio e un notevole difficoltà nel controllo delle acque anche in relazione a
specifici andamenti pluviometrici.
Il clima è di tipo continentale, con temperature anche molto basse in inverno – al di sotto dei 4-5
gradi, - ed estati siccitose e roventi, durante le quali non di rado si superano i 35 gradi. Discrete
sono le escursioni termiche nell’arco della giornata, anche a causa di un’altitudine piuttosto
accentuata. Le precipitazioni annue si attestano attorno al 800/900 millimetri di pioggia, con una
certa prevalenza nel tardo autunno e in primavera.
La vite ha da sempre, qui, rappresentato la principale coltura per l’eccellente qualità della sua
produzione.
A2) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Il territorio sopra descritto è una terra di antiche tradizioni vinicole di cui esistono testimonianze
etrusche e romane proprie legale al mondo del vino. In epoca medievale il Chianti fu terra di
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continue battaglie fra le città di Firenze e Siena e in quel periodo, nacquero villaggi e badie, castelli
e roccaforti, trasformati poi in parte in ville e residenze. Fu quindi alla fine del Medioevo che
grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò progressivamente importanza
economica e fama internazionale.
Il Vinsanto occupa un posto importante nell’enologia toscana e nella cultura agroalimentare fin dal
Medioevo.
Le origini del Vinsanto toscano risalgono probabilmente al 1439, anno in cui durante un concilio
cristiano tenutosi a Firenze tra vescovi cattolici e ortodossi, venne servito un vino passito (al tempo
chiamato "vino pretto") che ricevette l'apprezzamento di tutti i commensali: “Nell'inverno del 1439
si tenne a Firenze un importante Concilio per tentare l’unificazione della Chiesa Cattolica e la
Chiesa Ortodossa. Durante il Concilio si tennero anche alcuni banchetti, e uno venne tenuto al
termine dei lavori, in segno di raggiunta concordia. Alla fine del simposio fu servito un vino
squisito, di produzione locale, fatto con uva bianca appassita. Un vino che, allora, veniva detto 'vin
pretto'. Ma quando il grande e solenne Bessarione, luminare dei padri greci, lo ebbe portato alle
labbra questo esclamò: << è vino di Xantos!>>, alludendo al vino della celebre isola greca. I
partecipanti credettero invece ch’egli avesse trovato in quel vino tali virtù da proclamarlo 'santo'.
E col nome di Vin Santo da allora rimase, e rimarrà ancora chissà per quanto tempo” (da La
splendida storia di Firenze “di Piero Bargellini).
Fin dalla seconda metà del Settecento la letteratura ci parla di Vinsanto con dovizia di particolari e
con crescente intensità. Dal Settecento in poi si parla con specifico riferimento alla Toscana di Vin
santo (cfr Villifranchi Oenologia Toscana, 1773); nel 1774 si affermava che il procedimento per
ottenere i “vini santi” era ormai noto a tutti in Toscana (F. Paoletti nell’Arte di fare il vino perfetto e
durevole per poter servire all’estero commercio 1774).
Nel territorio del Chianti Classico, la produzione di Vin Santo del Chianti Classico è una vera e
propria arte che richiede tempo e pazienza. Il primo passo è la raccolta delle uve più adatte come il
Trebbiano toscano, la Malvasia Bianca Lunga, il Canaiolo sia bianco che nero, il Sangiovese. Le
forme di allevamento tradizionali sono rappresentate dal cordone speronato, e dal guyot presente
anche nella tipica variante “archetto toscano”. Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro
(80 q.li uva pari a 28 ettolitri di vino). Non sono ammessi sistemi di allevamento a tendone.
Il vino d’annata può essere immesso al consumo non prima del 1° novembre del terzo anno
successivo a quello della vendemmia.
Il metodo di appassimento è naturale: i grappoli vengono selezionati ad uno ad uno e messi a riposo,
appesi o stesi in luoghi ben ventilati e con buona escursione termica; così facendo l’acqua presente
nell’uva si disperde e dopo tre/quattro mesi si passa alla vinificazione.
Particolarmente legati all’esperienza dei viticoltori locali, che tradizionalmente producono questo
vino, sono anche la durata della fermentazione, i procedimenti di travaso, i tempi e le modalità di
invecchiamento. A tal proposito è infatti essenziale la conservazione obbligatoria in piccoli caratelli
di legno.
Al fine di ottenere la massima vigilanza della filiera produttiva, è vietata la movimentazione del
vino sfuso fuori dalla zona di produzione, salvo specifiche, geograficamente limitate e condizionate
deroghe legislative.
La gestione della denominazione è assegnata ed assicurata dal Consorzio Vino Chianti Classico
fondato nel 1924, il primo in Italia, organismo che racchiude tutte le categorie produttive
(viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) e è rappresentativo del 90% della produzione medesima.
B) Informazioni sulla qualità e caratteristiche del prodotto attribuibili alla zona geografica
(fattori naturali e umani)
L’insieme dei fattori naturali ed umani sopra analizzati rende il Vin Santo del Chianti Classico
profumato, intenso, di colore dal giallo fino all’ambrato e al bruno, di sapore armonico e vellutato,
con gradazione alcolica complessiva non inferiore a 16% e con discreta acidità.
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Nella specificazione “occhio di pernice” dove prevalente è il vitigno Sangiovese il colore è dall’oro
rosa, fino all’ambrato e al bruno, con odore che diventa caldo, intenso e sapore dolce, morbido e
vellutato.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B)
I vitigni a bacca bianca Trebbiano Toscano, Malvasia Bianca Lunga, raccontano già con i loro nomi
l’origine regionale autoctona. Il Trebbiano ha un sapore delicato. La varietà risulta abbastanza
omogenea e caratterizzata da produttività costante ma molto dipendente dalla tecnica colturale
adottata e delle condizioni ambientali. Il Trebbiano Toscano è un vitigno vigoroso, si adatta bene a
diversi ambienti, ma preferisce climi caldi e soleggiati. Il vino ottenuto da questo vitigno sul
territorio sopra descritto si presenta di colore paglierino, di buona acidità, dal punto di vista
aromatico abbastanza “neutro”. Per caratterizzare maggiormente il prodotto finale, soprattutto sotto
il punto di vista aromatico, i nostri viticoltori per la produzione del Vinsanto associano il Trebbiano
toscano alla Malvasia Bianca Lunga che con il contributo dei terreni calcarei rende Il vino prodotto
aromaticamente ricco e complesso. Ne deriva un prodotto originale dal bouquet intenso elegante, e
duraturo. Il vitigno Sangiovese che compone prevalentemente il Vin Santo del Chianti Classico
occhio di pernice, è un’uva molto sensibile ai fattori esterni ed ha la peculiarità di interpretare
perfettamente le caratteristiche di un suolo e modificare i propri profumi a secondo del terreno in
cui nasce. Non a caso è solo in poche zone della Toscana che il Sangiovese riesce ad avere le sue
migliori performance. Il Vin Santo del Chianti Classico ha quindi un bouquet intenso e
caratteristico propri del terreno arenario di questa zona che costituisce l’elemento organolettico
caratterizzante, con aroma di mandorla tostata e fico secco. Il clima, l’orografia collinare, la
morfologia dei terreni sopra descritti determinano un ambiente luminoso particolarmente adatto alla
corretta maturazione delle uve. Le temperature estive elevate soprattutto nei mesi di luglio ed
agosto, l’ottima insolazione che permane nei mesi di settembre ed anche ottobre, le escursioni
termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono infatti alle uve di maturare lentamente e
completamente determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Vinsanto, in
particolare il colore, il bouquet, la gradazione alcolica. La resa di uva ad ettaro che l’esperienza dei
viticoltori ha ricondotto a livelli bassi, agiscono sull’uva determinando un livello di zuccheri
compatibile con gradazioni alcoliche del vino che non devono scendere al di sotto dei 16°. Durante
la vinificazione, alcuni viticoltori chiantigiani nella elaborazione di questo vino utilizzano la tecnica
della “madre” cioè un’inseminazione attraverso lieviti selezionati nel tempo e diversi da azienda ad
azienda. Tali lieviti selezionati infatti dimostrano di sviluppare al meglio la fermentazione anche
con prodotti ad alta gradazione alcolica. La professionalità dei viticoltori comprovati dalla storia di
questo territorio rende possibile il perdurare della notorietà del Vin Santo del Chianti Classico e
della sua storia.
Articolo 9
(Riferimenti alla struttura di controllo)
9.1 Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:
Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
Via Piave, 24
00187 - Roma
Tel.: +39 06 45437975
Fax: +39 06 45438908
e-Mail: info@valoritalia.it
La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole
italiane - è l’organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
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forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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