Testo
Ministero dell'agricoltura, della sovranitĂ alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITAâ
ALIMENTARE E DELLâIPPICA
DGPQA â Pqa 1
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI
âABRUZZOâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con D.M. 09.08.2010 G.U. 196 - 23.08.2010
Modificato con D.M. 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 03.10.2012 G.U. 245 - 19.10.2012
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 22.12.2014 G.U. 10 - 14.01.2015
(modifica ordinaria ai sensi Reg. UE n. Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, lett. b) e G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Modificato con D.M. 19.01.2023 G.U. 30 â 06.02.2023
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
G.U.U.E. n. C 220 del 22.06.2023
Modificato con D.M. 31.07.2024 G.U. 188 â 12.08.2024
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Registro delle Indicazioni Geografiche Commissione
UE e-Ambrosia il 31.10.2024
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Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione di origine controllata âAbruzzoâ è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
âAbruzzoâ bianco;
âAbruzzoâ rosso;
âAbruzzoâ rosato;
âAbruzzoâ passito bianco (categorie âVinoâ e âVino da uve appassiteâ);
âAbruzzoâ passito rosso (categorie âVinoâ e âVino da uve appassiteâ);
âAbruzzoâ spumante bianco (categorie âVino spumanteâ e âVino spumante di qualitĂ â);
âAbruzzoâ spumante rosĂŠ (categorie âVino spumanteâ e âVino spumante di qualitĂ â);
âAbruzzoâ Cococciola, anche spumante (categorie âVino spumanteâ e âVino spumante di qualitĂ â);
âAbruzzoâ Malvasia (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga e/o Malvasia istriana), anche
spumante (categorie âVino spumanteâ e âVino spumante di qualitĂ â);
âAbruzzoâ Montonico, anche spumante (categorie âVino spumanteâ e âVino spumante di qualitĂ â);
âAbruzzoâ Passerina, anche spumante (categorie âVino spumanteâ e âVino spumante di qualitĂ â);
âAbruzzoâ Pecorino, anche spumante (categorie âVino spumanteâ e âVino spumante di qualitĂ â). - La denominazione di origine controllata âAbruzzoâ, ad esclusione delle tipologie spumante, è altresĂŹ
riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo tra quelli previsti
al comma precedente. - Le seguenti sottozone della denominazione di origine controllata âAbruzzoâ:
- âTerre di Chietiâ superiore e riserva;
- âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ superiore e riserva;
- âColline Pescaresiâ superiore e riserva;
- âColline Teramaneâ superiore e riserva,
sono riservate ai vini disciplinati tramite i rispettivi allegati al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le
norme previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini della denominazione di origine controllata âAbruzzoâ devono essere ottenuti dalle uve provenienti
dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente composizione varietale:
âAbruzzoâ bianco:
Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 85%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici
vinificati in bianco idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%, ad eccezione dei vitigni aromatici che possono concorrere complessivamente nella
misura massima del 10%;
âAbruzzoâ rosso:
Montepulciano: minimo 85%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%;
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Abruzzoâ rosato:
Montepulciano: minimo 85%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici
idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%
ad eccezione dei vitigni aromatici che potranno concorrere complessivamente nella misura massima del
10%;
âAbruzzoâ passito bianco:
Malvasia, Moscato, Passerina, Pecorino, Riesling, Sauvignon, Traminer, Trebbiano abruzzese e/o
Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente: minimo 60%;
possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o
congiuntamente, fino ad un massimo del 40%;
âAbruzzoâ passito rosso:
Montepulciano: minimo 85%;
possono concorrere le uve di altri vitigni idonei alla coltivazione nellâambito della regione Abruzzo, da
sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%;
âAbruzzoâ spumante bianco:
Trebbiano abruzzese e/o Trebbiano toscano, Chardonnay, Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino,
Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 60%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici
vinificati in bianco idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un
massimo del 40% ad eccezione dei vitigni aromatici che potranno concorrere complessivamente nella
misura massima del 10%;
âAbruzzoâ spumante rosĂŠ:
Montepulciano, Pinot nero da soli o congiuntamente: minimo 60%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca e a bacca nera non aromatici idonei alla
coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 40% ad eccezione
dei vitigni aromatici che potranno concorrere complessivamente nella misura massima del 10%;
I vini e i vini spumanti a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ con le specificazioni aggiuntive
del nome di uno dei vitigni ed eventuali menzioni aggiuntive di cui allâart. 1, devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti costituiti in ambito aziendale per almeno lâ85% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo
fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata âAbruzzoâ con la specificazione di due vitigni a bacca di colore
analogo compresi fra quelli di cui allâarticolo 1, comma 1, è consentita a condizione che: - il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- lâindicazione in etichetta dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto allâeffettivo
apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore; - il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque
superiore al 15% del totale.
Articolo 3
Zona di produzione
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La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ comprende lâintero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
- in provincia di Chieti:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella,
Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul
Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San
Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano
Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio,
Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito,
Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, San
Buono, SantâEusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla
Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia
Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri; - in provincia di LâAquila:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio
Subequo, Civita dâAntino, Civitella Roveto, Corfinio, Cocullo, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa,
Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze,
Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Roccacasale, San Demetrio nei Vestini,
SantâEusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione dâAbruzzi, Villa S.
Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito. - in provincia di Pescara:
Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano,
Cepagatti, Citta SantâAngelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice,
Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano,
Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano,
Salle, San Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre deâ Passeri, Turrivalignani,
Vicoli; - in provincia di Teramo:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna,
Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del
Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio
al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi,
SantâEgidio, SantâOmero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di Trignano del
comune Isola del Gran Sasso.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
- Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione
controllata âAbruzzoâ devono essere quelle normali della zona e atte a conferire allâuva, al mosto ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualitĂ . I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti
idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ devono essere
ottenute da vigneti situati su terreni ubicati in zone collinari e montane aventi unâaltitudine non superiore
a 1000 metri s.l.m.. - DensitĂ d'impianto.
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Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
inferiore a 2400 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola,
per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro. - Forme di allevamento e sesti di impianto
Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona o comunque forme atte a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.
La Regione può consentire forme di allevamento diverse qualora siano tali da migliorare la gestione dei
vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. - Altre pratiche colturali:
Ă consentita lâirrigazione di soccorso. Ă vietata ogni pratica di forzatura. - Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo:
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima
naturale per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ, di cui allâart. 1,
sono le seguenti:
Vino Resa uva/ha Titolo alcolometrico volumico
(Ton.) naturale minimo (% vol.)
âAbruzzoâ bianco 20 10,50
âAbruzzoâ rosso 18,50 11,50
âAbruzzoâ rosato 18,50 10,50
âAbruzzoâ passito bianco 14 10,50
âAbruzzoâ passito rosso 12 11,50
âAbruzzoâ spumante bianco anche con la 20 9,00
specificazione di vitigno
âAbruzzoâ spumante rosè 18,50 9,00
âAbruzzoâ Cococciola 18 10,50
âAbruzzoâ Malvasia 18 10,50
âAbruzzoâ Montonico 18 10,50
âAbruzzoâ Passerina 18 11,00
âAbruzzoâ Pecorino 18 11,00
Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle
superfici effettivamente coperte dalla vite. Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e
destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purchĂŠ la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla
denominazione per tutto il prodotto.
Per la produzione dei vini a DOC âAbruzzoâ bianco Passito e rosso Passito si dovrĂ attuare la cernita delle
uve in vigneto, secondo gli usi tradizionali mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore alla
produzione di uva ad ettaro previste al comma 5.
Nel caso in cui a seguito della cernita la resa di uva ad ettaro sia inferiore a quella prevista per le tipologie
passito, i rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto al comma 5 per le
tipologie bianco Passito e rosso Passito potranno essere prese in carico per la produzione delle tipologie
Abruzzo bianco e Abruzzo rosso.
Articolo 5
5
Norme per la vinificazione - Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi comprese le operazioni di spumantizzazione, appassimento,
affinamento ed imbottigliamento devono essere effettuate allâinterno della zona di produzione delimitata
nel precedente art. 3.
Tuttavia, è consentito che tali operazioni siano effettuate nellâintero territorio amministrativo della
Regione Abruzzo.
Conformemente allâarticolo 4 del Reg. UE n. 33/2019 lâimbottigliamento o il condizionamento deve aver
luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualitĂ o la reputazione o garantire
lâorigine o assicurare lâefficacia dei controlli. - Elaborazione
I vini a denominazione di origine âAbruzzoâ nelle tipologie passito bianco e passito rosso devono essere
ottenuti con lâappassimento delle uve sulla pianta e/o dopo la raccolta, previa opportuna cernita, con uno
dei metodi ammessi dalla normativa vigente. Le uve, al termine dellâappassimento, devono avere un titolo
alcolometrico naturale non inferiore a 14% vol. per la categoria Vino ed a 16% vol. per la categoria Vino
da uve appassite.
Nella elaborazione dei vini spumanti metodo classico a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ
devono essere osservate le operazioni relative al tradizionale metodo della rifermentazione in bottiglia
con scuotimento e sboccatura. La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di
vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare. Per i vini spumanti metodo
classico e metodo italiano o charmat millesimati è obbligatorio lâutilizzo di almeno lâ85% del vino
dellâannata di riferimento. - Arricchimento
Eâ consentito lâarricchimento dei prodotti a monte dei vini di cui allâart.1, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria in materia, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati ottenuti
da uve dei vigneti iscritti allo schedario della stessa denominazione o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite. Per i vini a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ nelle tipologie
passito bianco e passito rosso non è consentito lâarricchimento. - Resa uva/vino.
La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia âAbruzzoâ spumante anche con le specificazioni
di vitigno quali Pecorino, Passerina, Cococciola, Montonico e Malvasia non deve essere superiore al 75%;
per tutte le altre tipologie di cui allâart.1, la resa non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi
le percentuali sopra indicate, ma non oltre lâ80% per le tipologie spumante e non oltre il 75% per le altre
tipologie, lâeccedenza non avrĂ diritto alla predetta denominazione di origine controllata.
Se la resa, infine, supera i predetti limiti di 80 e di 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
La resa massima dellâuva per le tipologie âpassito biancoâ e âpassito rossoâ non deve superare per il vino
finito il 50%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 55%, anche se la produzione ad ettaro
resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre
detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. - Affinamento.
I vini spumanti bianco e rosè metodo classico a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ devono
essere affinati per almeno diciotto mesi in bottiglia, di cui almeno quindici di permanenza sui lieviti di
fermentazione. Tale periodo decorre a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento). Per utilizzare il
millesimo il periodo di affinamento in bottiglia deve essere di almeno ventiquattro mesi, di cui almeno
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diciotto di permanenza sui lieviti di fermentazione. Tale periodo decorre a partire dalla data del tiraggio
(imbottigliamento).
Per i vini a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ le date di immissione al consumo sono le
seguenti:
Vino bianco: dal 1° dicembre dellâanno di raccolta delle uve;
Vino rosso: dal 1° di gennaio successivo allâanno di raccolta delle uve;
Vino rosato: dal 1° dicembre dellâanno di raccolta delle uve;
Vini con indicazione di uno o due vitigni: 1° dicembre dellâanno di raccolta delle uve;
Vino spumante bianco e rosato con metodo italiano o charmat anche con specificazione di vitigno: dal 1°
dicembre dellâanno di raccolta delle uve;
Vino Passito bianco e Passito rosso: dal 1° marzo successivo allâanno di raccolta delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ di cui allâart.1 del presente disciplinare di
produzione, allâatto dellâimmissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
âAbruzzoâ bianco: - colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso;
- odore: fruttato, caratteristico, delicato, gradevole;
- sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
âAbruzzoâ rosso: - colore: rosso rubino anche intenso con possibili sfumature violacee, tendente al granato con
lâinvecchiamento; - odore: profumi di frutti rossi, spezie, intenso, etereo;
- sapore: da secco ad abboccato, armonico, giustamente tannico, talora speziato e con sentore di confettura
se sottoposto a parziale appassimento delle uve; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
âAbruzzoâ rosato: - colore: da rosa tenue a rosato piĂš o meno intenso;
- odore: delicato, di frutti rossi, floreale e spezie;
- sapore: da secco ad abboccato, armonico anche di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
âAbruzzoâ passito bianco: - colore: dal giallo paglierino intenso allâambrato;
- odore: intenso, etereo e caratteristico;
- sapore: da secco a dolce, corposo, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol per la categoria Vino (di cui almeno 12,00% vol
svolto) e 16,00% vol per la categoria Vino di uve appassite (di cui almeno 12,00% vol svolto); - aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
7 - estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
âAbruzzoâ passito rosso: - colore: rosso rubino intenso tendente al granato con lâinvecchiamento;
- odore: intenso, etereo e caratteristico;
- sapore: da secco a dolce, pieno, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol per la categoria Vino (di cui almeno 12,00%vol
svolto) e 16,00% vol per la categoria Vino di uve appassite (di cui almeno 12,00% vol svolto); - aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 32 g/l.
âAbruzzoâ spumante bianco metodo italiano o charmat: - spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino piĂš o meno carico, anche con riflessi ramati;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico, da brut nature a demi-sec;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
âAbruzzoâ spumante rosĂŠ metodo italiano o charmat: - spuma: fine e persistente;
- colore: da rosa tenue a rosato e/o ramato piĂš o meno intenso;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico, da brut nature a demi-sec;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
âAbruzzoâ spumante bianco metodo classico: - spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino piĂš o meno carico anche con riflessi ramati;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico da brut nature a extra-dry;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
âAbruzzoâ spumante rosè metodo classico: - spuma: fine e persistente;
- colore: da rosa tenue a rosato e/o ramato piĂš o meno intenso;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico, da brut nature a extra-dry;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
âAbruzzoâ Cococciola: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: gradevole, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
8 - estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
âAbruzzoâ Cococciola spumante metodo italiano o charmat e metodo classico: - spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino piĂš o meno carico talvolta con riflessi dorati;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico da brut nature a demisec;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
âAbruzzoâ Malvasia: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
âAbruzzoâ Malvasia spumante metodo italiano o charmat e metodo classico: - spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino piĂš o meno carico talvolta con riflessi dorati;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico da brut nature a demisec;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
âAbruzzoâ Montonico: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
âAbruzzoâ Montonico spumante metodo italiano o charmat e metodo classico: - spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino piĂš o meno carico, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico da brut nature a demisec;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
âAbruzzoâ Passerina: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;
- odore: gradevole, fresco, florale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
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âAbruzzoâ Passerina spumante metodo italiano o charmat e metodo classico: - spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino piĂš o meno carico, anche con riflessi ambrati;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico da brut nature a demisec;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l
âAbruzzoâ Pecorino: - colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
- odore: gradevole, floreale, fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
âAbruzzoâ Pecorino spumante metodo italiano o charmat e metodo classico: - spuma: fine e persistente;
- colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
- odore: fine, ampio e composito;
- sapore: fresco, gradevole e armonico da brut nature a demisec;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate da due varietĂ , si fa riferimento ai parametri
descritti per le tipologie monovarietali e, in particolare, alla varietĂ presente in maggiore quantitĂ .
I vini a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ, eventualmente sottoposti al passaggio o
conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Qualificazioni.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui allâart.1 è vietata lâaggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi âfineâ,
âsceltoâ, âselezionatoâ, e similari. Ă tuttavia consentito lâuso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il
consumatore. - Menzioni facoltative
Nellâetichettatura dei vini a DOC âAbruzzoâ il nome del vitigno o di una delle tipologie di cui allâart. 1
può precedere la denominazione âAbruzzoâ, unitamente alla preposizione âdââ.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali,
purchĂŠ pertinenti ai vini di cui allâart. 1.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata âAbruzzo rosato anche
nella tipologia spumante è consentito utilizzare anche i termini ârosaâ o ârosĂŠâ.
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Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ ad esclusione delle
sottozone, non può essere utilizzata la menzione vigna. - Caratteri e posizione in etichetta
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura
soltanto in caratteri tipografici non piĂš grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine
del vino, salve le norme generali piĂš restrittive. Le menzioni facoltative vanno riportate in etichetta sotto
la denominazione di origine. - Annata
Nellâetichettatura dei vini di cui allâart. 1 con lâesclusione della tipologia spumante non millesimato,
lâindicazione dellâannata di produzione delle uve è obbligatoria.
Per i vini spumanti a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ elaborati con il metodo classico e
con il metodo charmat, lâuso del termine âmillesimatoâ deve obbligatoriamente essere accompagnato
dallâanno di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento - Materiali e volumi nominali dei recipienti
Il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata di cui allâart. 1 deve avvenire in
recipienti di vetro delle capacitĂ nominali previste dalla normativa vigente.
Inoltre, per il vino del comma precedente, ad esclusione delle tipologie qualificate con le sottozone e le
UnitĂ Geografiche Aggiuntive, è consentito lâuso di recipienti di altri materiali idonei a venire in contatto
con gli alimenti, delle capacitĂ nominali non inferiori a 2 litri. - Chiusure dei recipienti
Per i vini a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ di cui allâart. 1 sono ammesse tutte le chiusure
consentite dalla vigente normativa, ad esclusione del tappo a corona e delle capsule a strappo.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dallâart.3 comprende lâintera fascia collinare costiera e pedemontana della
regione Abruzzo che, nella parte mediana, si amplia verso lâinterno per includere verso nord lâaltopiano
dellâAlto Tirino, a nord-ovest la Valle Subequana, a sud la Valle Peligna nonchĂŠ a sud-ovest la Valle Roveto.
Le formazioni collinari e le aree pedemontane interessate dalla coltivazione della vite, costituite da depositi
plio-pleistocenici che hanno riempito il bacino periadriatico mediante un ciclo sedimentario marino svoltosi
tra la fine del Terziario e lâinizio del Quaternario, si sviluppano su una fascia di circa 25 chilometri di
larghezza e circa 125 chilometri di lunghezza, dal fiume Tronto al fiume Trigno, cui si aggiungono alcune
conche intermontane nella parte centrale della regione. Dal punto di vista granulometrico tali formazioni
possono essere considerate abbastanza variabili: alle argille con sabbia, verso la parte alta della formazione,
si sovrappongono le sabbie silicee a grana fine e media, piĂš o meno argillose, di colore giallastro per
lâalterazione di ossidi di ferro, a cemento calcareo oppure argilloso, di solito scarso, spesso intercalato da
livelli di limi, ghiaie e argille. Nella grande maggioranza dei casi il suolo che si origina presenta una equa
ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa, generalmente sciolti, con
spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione nella parte centro-meridionale dellâarea
interessata e tendenzialmente piĂš argillosi nella parte settentrionale. Le conche intermontane sono costituite
da terrazzi fluvio-alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni
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particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La ritenzione
idrica in genere è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. Lâaltitudine dei terreni
coltivati a vite è generalmente in aumento fino a 1.000 metri s.l.m. per le varietà di uva a bacca bianca
destinate alla produzione di vini base per la spumantizzazione, con pendenze ed esposizioni variabili a
seconda dei versanti. Sono esclusi i terreni siti nei fondovalle umidi e quelli con esposizioni poco consone.
Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 16°C di ottobre, ma nei
mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie di 24-25°C. Lâescursione termica annua
è considerevole poichÊ legata da una parte alla presenza delle correnti fredde provenienti dai Balcani, che
durante lâinverno fanno sentire la loro influenza, e dallâaltra alla presenza del mare Adriatico e delle aree di
alta pressione che permangono sul bacino del Mediterraneo durante lâestate. Notevoli anche le escursioni
termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza dei massicci del Gran Sasso e della Maiella, cosĂŹ come la
ventilazione che determinano le condizioni ottimali per la sanitĂ delle uve e lâaccumulo di sostanze
aromatiche.
Lâindice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra
1.800 e 2.200 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione ottimale sia delle varietĂ medio-
precoci, quali il Pecorino, la Passerina, la Malvasia ed il Trebbiano, sia di quelle medio-tardive e tardive quali
la Cococciola, il Montonico ed il Montepulciano.
Le precipitazioni totali annue mediamente superano gli 800 mm; il periodo piÚ piovoso è quello compreso
tra novembre e dicembre (oltre 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo assoluto è quello di luglio (intorno
a 30 mm).
Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza della vite e la produzione di buoni vini nellâarea di produzione delimitata dallâArt.3 risale a
Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., che narrando le gesta di Annibale dopo la vittoria di
Canne (216 a.C.) lodava i vini di questâarea in quanto avevano guarito i feriti e rimesso in forze gli uomini.
Da allora tanti altri scrittori hanno elogiato le qualitĂ dei vini prodotti nel territorio abruzzese, quali Andrea
Bacci (1524-1600), filosofo e medico di papa Sisto V, che nellâopera âDe naturali vinorum historia de vinis
Italiaeâ scritta nel 1596, parla dei vini di Sulmona e del territorio dei Peligni, cosĂŹ come Michele Torcia che
nellâopera dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 descrive per la prima
volta la presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo. Dopo il Torcia sono innumerevoli i testi storici ed i
manuali tecnici nei quali vengono descritte le caratteristiche di questo vitigno divenuto a partire dai primi del
1900 lâemblema di questo territorio: ricordiamo Panfilo Serafini (Sulmona 1817-1864) che nella Monografia
storica di Sulmona, apparsa nel 1854 a Napoli sul notissimo periodico Il Regno delle Due Sicilie scritto ed
illustrato, scriveva: âLe viti piĂš comuni sono il montepulciano, sia primaticcio, sia cordisco o tardivo....â, il
professor Andrea Vivenza con le Brevi norme per fare il vino del 1867, Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi
con lâopera dal titolo Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne
pubblicata nel 1897. Questâultima è molto importante perchĂŠ descrive in maniera molto dettagliata le varietĂ
di uve presenti in Abruzzo: il Camplese o Campolese (ossia la Passerina), il Racciapollone (ossia il
Montonico), il Tivolese, il Verdicchio, la Malvasia, il Moscatello, il Montepulciano (cordisco e primutico),
il Gaglioppo, lâAleatico, la Lacrima, solo per ricordarne qualcuna.
Anche se molte di queste varietĂ , a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, sono state sostituite dai
piĂš produttivi Trebbiano toscano e Trebbiano abruzzese, questâultimo spesso confuso con il Bombino,
fortunatamente non sono scomparse ed oggi, grazie al lavoro ed alla passione di tanti vitivinicoltori, alcune
di esse sono state riscoperte e giustamente valorizzate sia per le loro eccellenti caratteristiche chimico-fisiche
(ottima aciditĂ e grado alcolico naturale) sia per quelle organolettiche.
Oltre alle radici storiche comunque sono molto importanti anche i fattori umani poichĂŠ, attraverso la
definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e
sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere oggi prodotti dalle spiccate caratteristiche
e tipicità . - Base ampelografica dei vigneti: il vitigno Montepulciano è alla base del vino rosso poichÊ deve concorrere
alla sua costituzione per almeno lâ85%. Possono essere utilizzati anche altri vitigni rossi complementari, non
aromatici, idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Abruzzo, da sole o congiuntamente fino ad un
massimo del 15%. Il vino bianco ha invece come base il Trebbiano, minimo 85%, molto diffuso su tutto il
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territorio cui possono aggiungersi altri vitigni sempre a bacca bianca non aromatici coltivati in regione. Il
vino rosato di nuova introduzione come tipologia è tradizionalmente prodotto da uve Montepulciano a cui
possono aggiungersi altri vitigni a bacca nera e a bacca bianca questâultimi anche aromatici.
I passiti e gli spumanti invece devono essere ottenuti in larga parte da un nucleo ben definito di vitigni bianchi
o rossi, tipici del territorio, mentre i vini con la specificazione del vitigno - rigorosamente autoctoni ed alcuni
addirittura esclusivi del territorio delimitato (vedi Cococciola e Montonico) - devono essere ottenuti
utilizzando almeno lâ85% del vitigno di riferimento. - Forme di allevamento, sesti dâimpianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento generalmente usata
nella zona è la pergola abruzzese anche se da diversi anni si vanno sempre piÚ espandendo le forme a spalliera
semplice o doppia. I sesti di impianto, cosĂŹ come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento
utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto ed una migliore gestione delle rese massime di uva (che
sono comprese tra le 10 e le 14 tonnellate per ettaro). - Pratiche relative allâelaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi,
rosati e bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. Le
operazioni di vinificazione, spumantizzazione, appassimento, conservazione, affinamento ed
imbottigliamento devono essere effettuate allâinterno della zona di produzione delimitata nel precedente art.
3 al fine di preservare le peculiari caratteristiche dei prodotti, la loro reputazione, garantire lâorigine ed
assicurare lâefficacia dei controlli.
I vini passiti sono ottenuti con lâappassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, previa opportuna
cernita, con uno dei metodi ammessi dalla normativa vigente, mentre i vini spumanti metodo classico devono
essere affinati per almeno diciotto mesi in bottiglia, di cui almeno quindici di permanenza sui lieviti di
fermentazione. Per utilizzare il millesimo il periodo di affinamento in bottiglia deve essere di almeno
ventiquattro mesi, di cui almeno diciotto di permanenza sui lieviti di fermentazione.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
La secolare presenza ed il particolare equilibro vegeto-produttivo che i vitigni prescelti per la produzione dei
vini della DOC âAbruzzoâ hanno trovato nellâarea interessata, portano a considerare a tutti gli effetti detti
vitigni come âvarietĂ autoctoneâ abruzzesi, le cui peculiaritĂ si estrinsecano appieno sia nei vini bianco e
rosso, sia nei passiti e spumanti, sia soprattutto nei vini con indicazione del vitigno, esitati sia nella versione
âbaseâ sia in quella âsuperioreâ che sono previsti esclusivamente nella produzione classificata allâinterno
delle singole Sottozone provinciali; questâultime si differenziano sia livello di resa di uva per ettaro e sia per le
caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dei vini per presentare un grado alcolico leggermente
superiore, una maggiore struttura e complessitĂ rispetto al base. In particolare, il vino rosso presenta un colore
rubino intenso, con lievi sfumature violacee, colore che tende al granato con lâinvecchiamento, lâodore tipico
dei frutti rossi, il sapore può essere da secco ad abboccato, giustamente tannico. I vini bianchi sono invece di
colore giallo paglierino piĂš o meno carico, con sentori floreali e fruttati, buona struttura ed aciditĂ piuttosto
sostenuta che conferisce al vino freschezza, eleganza e piacevolezza. I passiti presentano caratteri tipici legati
per i bianchi in modo particolare alla presenza anche di uve aromatiche come Moscato e Malvasia, i rossi
invece per la presenza del Montepulciano che riesce a conferire ai vini grande complessitĂ olfattiva,
morbidezza, eleganza ed armonia. Molto caratterizzati sono anche gli spumanti, in particolare il rosè a base
Montepulciano, che si presentano con una ottima struttura acidica, perlage fine e persistente, profumi e sapori
tipici della lunga rifermentazione in bottiglia.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Lâarea geografica interessata, che copre circa un terzo dellâintero territorio regionale, sebbene presenti
unâorografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche
leggermente differenti (pioggia, temperatura, ventilazione, ecc.) che associate alla diversa natura dei terreni,
per lo piĂš sciolti e ben drenati, ed allâesposizione influenzano in maniera piĂš o meno significativa le
caratteristiche vegeto-produttive dei diversi vitigni interessati. Infatti, accanto ad una presenza abbastanza
omogenea su tutto il territorio delimitato dei vitigni Montepulciano e Trebbiano, base rispettivamente dei vini
rosso e bianco, grazie a questi particolari microclimi si rilevano aree dove eccellono determinati vitigni e la
tradizione secolare dellâenologia viticola sulla caratterizzazione dei vini hanno consentito di distinguere
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specifici territori provinciali in quattro sottozone quali âColline Teramaneâ, âTerre Aquilaneâ, âColline
Pescaresiâ e âTerre di Chietiâ in grado di valorizzare al meglio le peculiaritĂ dei singoli territori delimitati in
interazione con i vitigni locali quali la Cococciola, la Malvasia e Pecorino (area teatino-frentana), altri dove
spicca il Montonico (area interna del teramano e taetina), altri ancora dove si trova piĂš diffusamente la
Passerina (alto teramano). Questi vitigni autoctoni presentano caratteri di fondo ben definiti e facilmente
riconoscibili e, grazie alle positive interazioni tra i fattori ambientali e le pratiche colturali ed enologiche
utilizzate, sono in grado di estrinsecare caratteristiche peculiari, dando origine a vini con forti elementi di
tipicizzazione ossia distintivi (aciditĂ , profumi, ecc.) che permettono di identificare i prodotti in maniera
inequivocabile.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
AgroqualitĂ S.p.A. â SocietĂ per la certificazione della qualitĂ nellâagroalimentare
Viale Cesare Pavese, 305 â 00144 ROMA
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
e-mail: Vini.Abruzzo@agroqualita.it
La societĂ AgroqualitĂ â SocietĂ per la certificazione della qualitĂ nellâagroalimentare â S.p.A. è
lâOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dellâarticolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del
presente disciplinare, conformemente allâarticolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo
20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli
combinata (sistematica ed a campione) nellâarco dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal
Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018 (G.U. n. 253 del 30.10.2018) e
modificato con DM 3 marzo 2022 (GU n. 62 del 15.03.2022).
14
ALLEGATO 1
âABRUZZOâ SOTTOZONA âTERRE DI CHIETIâ
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ con il riferimento alla sottozona âTerre di Chietiâ è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni:
Abruzzo âTerre di Chietiâ bianco riserva;
Abruzzo âTerre di Chietiâ rosso riserva;
Abruzzo âTerre di Chietiâ rosato superiore;
Abruzzo âTerre di Chietiâ Cococciola superiore;
Abruzzo âTerre di Chietiâ Malvasia superiore (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga e/o
Malvasia istriana);
Abruzzo âTerre di Chietiâ Montonico superiore;
Abruzzo âTerre di Chietiâ Passerina superiore;
Abruzzo âTerre di Chietiâ Pecorino superiore.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ devono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
âAbruzzoâ Terre di Chietiâ bianco riserva:
Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 90 %;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici,
vinificati in bianco idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole congiuntamente, fino ad un
massimo del 10%.
âAbruzzoâ Terre di Chietiâ rosso riserva:
Montepulciano: minimo 90 %;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
âAbruzzoâ Terre di Chietiâ rosato superiore:
Montepulciano: minimo 90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, anche aromatici, e a bacca rossa non aromatici
idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%;
La Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ con lâindicazione del
nome di uno dei vitigni di cui allâart. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti
per almeno il 90% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo
da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
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Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione della sottozona âTerre di Chietiâ ricade in provincia di Chieti e comprende lâintero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Carunchio, Casacanditella,
Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul
Trigno, Chieti, Civitella Messer Raimondo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San
Martino, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gessopalena, Gissi, Giuliano
Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Liscia, Miglianico, Monteodorisio,
Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Palombaro, Pennapiedimonte, Perano, Poggiofiorito,
Pollutri, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccascalegna, Rocca San Giovanni, San
Buono, SantâEusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla
Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia
Teatina, Treglio, Tufillo, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ di cui allâ art. 1, debbono essere quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche
caratteristiche. - DensitĂ d'impianto
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
inferiore a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola,
per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro. - Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ
sottozona âTerre di Chieti, di cui allâart. 1, sono le seguenti:
Vino/Tipologia Resa uva t/ha Titolo alcolometrico volumico
naturale minimo (% vol.)
bianco riserva 14 12,00
rosso riserva 14 12,00
rosato superiore 16 11,00
Cococciola superiore 14 11,50
Malvasia superiore 14 12,00
Montonico superiore 14 11,50
Passerina superiore 14 12,00
Pecorino superiore 14 12,00
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Articolo 5
Norme per la vinificazione e lâimbottigliamento
-Zona di vinificazione e imbottigliamento
- Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ di cui allâart. 1 e di invecchiamento, affinamento e
imbottigliamento dei vini devono aver luogo nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo. - Il vino a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ bianco riserva
deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di quindici mesi a partire dal 1° novembre
dellâanno della vendemmia.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ rosso riserva deve
essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di ventiquattro mesi, di cui almeno sei mesi in botti di
legno, a partire dal 1° novembre dellâanno della vendemmia.
Per i vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ di cui allâarticolo
1 le date di immissione al consumo sono le seguenti:
Tipologia con indicazione di vitigno con dal 1° febbraio dellâanno successivo a quello di
qualifica superiore produzione delle uve;
Tipologia bianco riserva dal 1° febbraio del secondo anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Tipologia rosso riserva dal 1° novembre del secondo anno successivo a
quello di produzione delle uve di;
Tipologia rosato superiore dal 1° febbraio dellâanno successivo a di
produzione delle uve;
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ di cui allâ art. 1 allâ
atto dellâimmissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Abruzzoâ âTerre di Chietiâ bianco riserva:
- colore: dal giallo paglierino al dorato piĂš o meno intenso;
- odore: intenso, persistente;
- sapore: secco equilibrato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âTerre di Chietiâ rosso riserva: - colore: rosso rubino anche intenso tendente al granato con lâinvecchiamento;
- odore: caratteristico, persistente;
- sapore: secco, di buona struttura, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
âAbruzzoâ âTerre di Chietiâ rosato superiore: - colore: da rosa tenue a rosa piĂš o meno intenso;
17 - odore: delicato, talvolta floreale, di frutti rossi, speziato;
- sapore: secco, armonico anche di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âTerre di Chietiâ Cococciola superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: dal floreale al fruttato;
- sapore: secco, armonico, caratteristico persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âTerre di Chietiâ Malvasia superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âTerre di Chietiâ Montonico superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente, leggermente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l
âAbruzzoâ âTerre di Chietiâ Passerina superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;
- odore: dal floreale al fruttato;
- sapore: secco, armonico, caratteristico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âTerre di Chietiâ Pecorino superiore: - colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
- odore: dal floreale al fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona
âTerre di Chietiâ di cui allâart. 1 è vietata lâaggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
18 - Caratteri e posizione in etichetta
Il nome della sottozona deve precedere la denominazione âAbruzzoâ senza alcuna interruzione di testo o
di immagine e non figurare sulla stessa riga della denominazione, nonchĂŠ figurare in caratteri di
dimensioni uguali o superiori a quelli usati per la denominazione âAbruzzoâ.
Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre di
Chietiâ di cui allâ art. 1 è consentito lâuso delle unitĂ geografiche aggiuntive indicate nellâallegato A
âelenco positivoâ ai sensi dellâart. 29, comma 4 della legge 238/16â. Il nome dellâunitĂ geografica, deve
essere riportato immediatamente al di sotto del nome della Denominazione âAbruzzoâ e figurare in
caratteri piĂš piccoli. - Vigna
Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre di
Chietiâ di cui allâart. 1, può essere utilizzata la menzione âvignaâ ai sensi dellâart. 31 comma 10 della
legge 238/16.
Articolo 8
Confezionamento - Materiali e volumi nominali dei recipienti
I vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre di Chietiâ di cui allâ art. 1,
devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro con abbigliamento consono al loro
carattere di pregio e della capacitĂ di 0,375 litri â 0,500 litri - 0,750 litri â 1,5 litri â 3,0 litri e tutti i formati
speciali compresi tra 6 e 27 litri.
-Chiusure dei recipienti
Ă consentito lâuso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a
corona e del tappo a strappo.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dallâart. 3 comprende circa un terzo dellâintero territorio amministrativo della
provincia di Chieti, ed è costituita da unâampia ed estesa fascia della collina litoranea, che va dal fiume Foro
al Trigno, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che giunge nella parte nord-occidentale
sino ai piedi della Maiella.
Le colline argillose fiancheggiano le poche pianure alluvionali di natura arenacea e argillosa formate dai fiumi
Foro, Sangro, Sinello e Trigno e danno luogo ad un paesaggio ondulato, con ampi dossi quasi pianeggianti e
versanti poco acclivi e rotondeggianti ma spesso interrotti bruscamente da ripidi pendii, anche verticali, dovuti
allâinstaurarsi di fenomeni di erosione spinta (calanchi). Nella grande maggioranza dei casi i suoli agricoli
presentano una equa ripartizione di materiale da cui si formano terreni con struttura sabbioso-argillosa,
generalmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La vocazione di
questi terreni, per pendenze entro il 25% e ben esposti, è indirizzata principalmente verso la viticoltura, coltura
che determina uno sfruttamento normale del suolo e lo preserva da fenomeni di erosione accelerata. Le
precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 650 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm
della collina interna. Il clima è di tipo temperato-caldo, con temperature medie comprese tra i 13°C di aprile
ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. - Fattori umani rilevanti per il legame.
La prima testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, come ci ricorda Polibio, storico greco
vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.) ed alla sua vittoria di Canne.
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Polibio ricordava la produzione di ottimo vino della zona adriatica e scriveva che Annibale ââŚattraversati e
devastati i territori dei Pretuzi, di Adria, nonchĂŠ dei Marrucini e dei Frentani (attuale provincia di Chieti), si
diresse nella sua marcia verso la Iapigiaâ ossia la Puglia. Da allora innumerevoli sono le testimonianze storiche
sulla presenza della vite e del vino nella provincia di Chieti, in particolare a partire dal secolo XIII. Unâulteriore
testimonianza dellâimportanza della coltura della vite della vinificazione e del c ommercio del vino in provincia
di Chieti proviene da Giovan Battista De Lectis ed è datata 1576. Altra importante testimonianza viene dal
barone Giuseppe Nicola Durini (1765-1845) il cui saggio dal titolo Deâ vini degli Abruzzi, contenuto negli
Annali Civili del regno delle Due Sicilie (n°36, 1820), costituisce un valido compendio ampelografico ed
enologico che conserva ancora oggi una certa validitĂ . Il Durini scriveva a proposito dei vini degli Abruzzi:
ââŚPure avendo giĂ detto che quella marna variamente si compone, avviene che dove la combinazione ne sia
favorevole, produconsi vini non ispregevoli. Per tale cagione nella Provincia di Chieti la lagrima di Tollo, i
vini di Ortona e quelli di Vasto riescono assai buoni e sono ricercati. ; nella Provincia di Teramo i vini di
Castellamare, come in quella di Aquila, queâ di Popoli e di Capestrano NĂŠ vogliansi lodar meno i vini di
Bugnara e Prezza nella valle di Solmona, perchĂŠ le vigne son messe fra ciottoli silicei rivestiti di bianchissima
crosta calcarea e nettissimi, sopra deâ quali riposa e viene a maturitĂ il grappolo che acquista un singolar
sapore. Questo vino ha quel raro gusto che dicesi di sasso daâ francesiâ.
- Base ampelografica dei vigneti: i vini Doc Abruzzo, sottozona âTerre di Chietiâ devono essere ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Montepulciano almeno al
90%, Trebbiano abruzzese almeno 90%, Coccocciola, Malvasia, Montonico, Passerina e Pecorino e Malvasia
(da malvasia di Candia e/ ;alvasia bianca lunga) minimo 90%. - Forme di allevamento, sesti dâimpianto e sistemi di potatura: la forma di allevamento usata nella zona è la
pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un
numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, cosĂŹ come i sistemi di potatura, sono adeguati alle
forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del vigneto. - Pratiche relative allâelaborazione dei vini: sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi,
rosati e bianchi tranquilli, adeguatamente differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto. I vini
della sottozona Terre di Chieti di cui allâart.1 sono sempre seguiti dalle menzioni superiore e riserva e devono
essere sottoposti ad un periodo di affinamento e invecchiamento obbligatorio prima dellâimmissione al
consumo.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili
all'ambiente geografico.
La denominazione comprende una tipologia di vino rosso riserva, una tipologia di vino bianco riserva, una
tipologia di vino rosato superiore, cinque tipologie di vino superiore da vitigno a bacca bianca quali
Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino e Malvasia.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
Lâampia area geografica interessata, pari ad oltre un terzo dellâintera provincia di Chieti, sebbene presenti
unâorografia ed una pedologia piuttosto omogenea, di fatto è caratterizzata da condizioni climatiche
leggermente differenti che permettono di individuare specifici microclimi. Comunque, in linea generale, la
giacitura collinare dei vigneti, lâottima esposizione, le notevoli escursioni termiche tra giorno e notte, favorite
dalla vicinanza del massiccio della Maiella nella parte piĂš a nord e dei Monti Frentani a sud, associate alla
buona ventilazione (brezze di mare e di monte) ed allâassenza di ristagni di umiditĂ nei terreni, determinano
condizioni ottimali per lâestrinsecazione delle peculiari caratteristiche vegeto- produttive dei diversi vitigni,
dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati, difficilmente replicabili in altri areali.
Allegato A
Elenco positivo delle UnitĂ Geografiche Aggiuntive
- UnitĂ geografiche sovracomunali: Colline Teatine o Teatino; Colline Frentane o Frentania o
Frentano; Colline del Sangro; Colline del Vastese o Hystonium.
1.1 Colline Teatine o Teatino comprendente lâintero territorio amministrativo dei comuni di:
Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti,
Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico,
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Orsogna, Poggiofiorito, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Tollo, Torrevecchia Teatina,
Vacri.
1.2 Colline Frentane o Frentania o Frentano comprendente lâintero territorio amministrativo
dei comuni di: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa,
Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Santa
Maria Imbaro, SantâEusanio del Sangro, Torino di Sangro, Treglio.
1.3 Colline del Sangro comprendente lâintero territorio amministrativo dei comuni di: Archi,
Atessa, Bomba, Fossacesia, Mozzagrogna, Paglieta, Santa Maria Imbaro, SantâEusanio del
Sangro, Torino di Sangro.
1.4 Colline del Vastese o Hystonium comprendente lâintero territorio amministrativo dei
comuni di: Carpineto Sinello, Carunchio, Casalbordino, Cupello, Fresagrandinaria, Furci,
Gissi, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, San Salvo, Scerni, Vasto, Villalfonsina.
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ALLEGATO 2
âABRUZZOâ SOTTOZONA âTERRE AQUILANEâ O âTERRE DE LâAQUILAâ
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ con il riferimento alla sottozona âTerre Aquilaneâ
o âTerre de LâAquilaâ è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni:
Abruzzo âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ bianco riserva;
Abruzzo âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ rosso riserva;
Abruzzo âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ rosato superiore;
Abruzzo âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ Cococciola superiore;
Abruzzo âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ Malvasia superiore (da Malvasia di Candia e/o Malvasia
bianca lunga e/o Malvasia istriana);
Abruzzo âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ Montonico superiore;
Abruzzo âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ Passerina superiore;
Abruzzo âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ Pecorino superiore.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de
LâAquilaâ devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
âAbruzzoâ âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ bianco riserva:
Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 90 %;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici,
vinificati in bianco idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole congiuntamente, fino ad un
massimo del 10%.
âAbruzzoâ âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ rosso riserva:
Montepulciano: minimo 90 %;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
âAbruzzoâ âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ rosato superiore:
Montepulciano: minimo 90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, anche aromatici, e a bacca rossa non aromatici
idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%;
La Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ
con lâindicazione del nome di uno dei vitigni di cui allâart. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti costituiti per almeno il 90% dal corrispondente vitigno; possono concorrere altri vitigni, a bacca
di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo da sole o congiuntamente, fino ad un
massimo del 10%.
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Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
âAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ ricade in provincia di LâAquila e
comprende lâintero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio
Subequo, Civita dâAntino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa,
Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio Picenze,
Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Roccacasale, San Demetrio nei Vestini,
SantâEusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione dâAbruzzi, Villa S.
Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquila âdi cui allâ art. 1,
debbono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini
derivati, le specifiche caratteristiche.
- DensitĂ d'impianto
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
inferiore a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola,
per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro. - Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ
sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquila, di cui allâart. 1, sono le seguenti:
Vino/Tipologia Resa uva t/ha Titolo alcolometrico volumico
naturale minimo (% vol.)
bianco riserva 13 12,00
rosso riserva 13 12,50
rosato superiore 15,5 11,00
Cococciola superiore 13 11,50
Malvasia superiore 14 12,00
Montonico superiore 14 11,50
Passerina superiore 13 12,00
Pecorino superiore 13 12,00
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Articolo 5
Norme per la vinificazione e imbottigliamento
-Zona di vinificazione e imbottigliamento
- Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ di cui allâ art. 1 e di
invecchiamento, affinamento e imbottigliamento dei vini devono aver luogo nel territorio amministrativo
della Regione Abruzzo. - Il vino a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de
LâAquilaâ bianco riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di quindici mesi a partire
dal 1° novembre dellâanno della vendemmia.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de
LâAquilaâ rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di ventiquattro mesi, di
cui almeno sei mesi in botti di legno, a partire dal 1° novembre dellâanno della vendemmia.
Per i vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de
lâAquilaâ di cui allâarticolo 1 le date di immissione al consumo sono le seguenti:
Tipologia con indicazione di vitigno con dal 1° febbraio dellâanno successivo a quello di
qualifica superiore produzione delle uve;
Tipologia bianco riserva dal 1° febbraio del secondo anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Tipologia rosso riserva dal 1° novembre del secondo anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Tipologia rosato superiore dal 1° febbraio dellâanno successivo a di
produzione delle uve;
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de
LâAquilaâ di cui allâ art. 1 allâ atto dellâimmissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
âAbruzzoâ âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ bianco riserva:
- colore: dal giallo paglierino al dorato piĂš o meno intenso;
- odore: intenso, persistente;
- sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ rosso riserva: - colore: rosso rubino anche intenso tendente al granato con lâinvecchiamento;
- odore: caratteristico delicato, persistente;
- sapore: secco, di buona struttura, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
24 - estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
âAbruzzoâ âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ rosato superiore: - colore: da rosa tenue al rosa piĂš o meno intenso;
- odore: caratteristico, talvolta floreale di frutti rossi e spezie;
- sapore: secco, armonico anche di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ Cococciola superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: caratteristico, dal floreale al fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ Malvasia superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ Montonico superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente, acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l
âAbruzzoâ âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ Passerina superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: dal floreale al fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ Pecorino superiore: - colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
- odore: caratteristico dal fruttato al floreale;
- sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
25
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona
âTerre Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ di cui allâart. 1 è vietata lâaggiunta di qualsiasi qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto,
selezionato e similari. - Caratteri e posizione in etichetta
Il nome della sottozona deve precedere la denominazione âAbruzzoâ senza alcuna interruzione di testo o
di immagine e non figurare sulla stessa riga della denominazione, nonchĂŠ figurare in caratteri di
dimensioni uguali o superiori a quelli usati per la denominazione âAbruzzoâ. - Vigna
Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre
Aquilaneâ o âTerre de LâAquilaâ di cui allâart. 1, può essere utilizzata la menzione âvignaâ ai sensi
dellâart. 31 comma 10 della legge 238/16.
Articolo 8
Confezionamento - Materiali e volumi nominali dei recipienti
I vini a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de
LâAquilaâ di cui allâ art. 1, possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro con
abbigliamento consono al loro carattere di pregio e della capacitĂ di 0,375 litri â 0,500 litri - 0,750 litri â
1,5 litri â 3,0 litri e tutti i formati speciali compresi tra 6 e 27 litri.
-Chiusure dei recipienti
Ă consentito lâuso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a
corona e del tappo a strappo.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dallâart. 3 della sottozona Terre Aquilane o Terre de LâAquila comprende due
aree montane cosĂŹ distinte: la prima una piccola conca intermontana denominata âPianoâ in agro di Ofena
nonchĂŠ le aree circostanti ricadenti nei territori di Capestrano e Villa S. Lucia, definita dalle pendici sud-
orientali del massiccio del Gran Sasso e dalla catena del Sirente.
Il pianoro e le aree limitrofe si trovano a circa 400-450 metri sul livello del mare, con ottime esposizioni.
I suoli sono costituiti da terrazzi alluvionali antichi, con depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi
terreni particolarmente sciolti, con spessore variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione. La
ritenzione idrica è medio bassa con elementi nutritivi ed humus scarsi o modesti. La seconda comprende una
conca intermontana denominata definita a nord-est/sud- est dalle pendici del massiccio della Maiella ed a nord-
ovest dalle propaggini della catena del Velino-Sirente. Lâampia vallata giace a circa 400 metri sul livello del
mare, con ottime esposizioni e buona ventilazione. I suoli sono costituiti da terrazzi fluvio-alluvionali antichi,
c on depositi detritici a bassa pendenza che rendono questi terreni particolarmente sciolti, con spessore
variabile in relazione alla pendenza ed alla esposizione.
26
Il clima è di tipo temperato, con temperature medie comprese tra i 12°C di aprile ed i 14°C di ottobre, ma nei
mesi di luglio ed agosto tende al caldo-arido con temperature medie anche superiori a 24°C. Lâescursione
termica annua è considerevole poichĂŠ legata alla presenza dei massicci montuosi che durante lâinverno fa
sentire la sua influenza, cosĂŹ come sono veramente notevoli le escursioni termiche tra giorno e notte (anche di
20-25°C), che determinano le condizioni ottimali per lâaccumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando
origine a uve di straordinaria qualitĂ con vini dai profumi intensi e caratterizzati.
Lâindice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800
ed i 2.000 gradi-giorno, condizioni che garantiscono la maturazione del vitigno Montepulciano. Le
precipitazioni totali annue si aggirano mediamente sui 700 mm; il periodo piÚ piovoso è quello compreso tra
novembre e dicembre (oltre 70 mm/mese) mentre i mesi con il minimo assoluto sono quelli di luglio ed agosto
(intorno a 30 mm/mese). - Fattori umani rilevanti per il legame.
La presenza della vitivinicoltura nelle aree interne dellâAbruzzo trova una fondamentale testimonianza storica
nel poeta latino Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmona nel 43 a.C. e morto in esilio a Tomi sul Mar Nero nel
17 d.C., che rievoca con i versi che seguono la sua terra natale:
âSulmona, la terza parte della campagna Peligna mi tiene, una terra piccola, ma salubre per le acque di fonte.
Anche se il sole, quando è vicino, spacca la pietra e la stella del cane di Icaro risplende violenta, i campi Peligni
son percorsi da limpide correnti, e sul suolo morbido lâerba rigogliosa verdeggia. Terra fertile della spiga di
Cerere, e ancor piĂš di uva, qualche campo dĂ anche lâalbero di Pallade, lâulivo, ...â. Molti secoli dopo unâaltra
importante testimonianza viene dal barone Giuseppe Nicola Durini (1765-1845) il cui saggio dal titolo Deâ
vini degli Abruzzi, contenuto negli Annali Civili del regno delle Due Sicilie (n°36, 1820), costituisce un valido
compendio ampelografico ed enologico che conserva ancora oggi una certa validitĂ . Il Durini scriveva a
proposito dei vini degli Abruzzi : ââŚPure avendo giĂ detto che quella marna variamente si compone, avviene
che dove la combinazione ne sia favorevole, produconsi vini non ispregevoli. Per tale cagione nella Provincia
di Chieti la lagrima di Tollo, i vini di Ortona e quelli di Vasto riescono assai buoni e sono ricercati. ; nella
Provincia di Teramo i vini di Castellamare, come in quella di Aquila, queâ di Popoli e di Capestrano NĂŠ
vogliansi lodar meno i vini di Bugnara e Prezza nella valle di Solmona, perchĂŠ le vigne son messe fra ciottoli
silicei rivestiti di bianchissima crosta calcarea e nettissimi, sopra deâ quali riposa e viene a maturitĂ il
grappolo che acquista un singolar sapore. Questo vino ha quel raro gusto che dicesi di sasso daâ francesiâ.
Ma come afferma Franco Cercone nel suo libro La meravigliosa storia del Montepulciano dâAbruzzo, la prima
notizia storica sulla presenza del vitigno Montepulciano in Abruzzo, è contenuta nellâopera di Michele Torcia
dal titolo Saggio Itinerario Nazionale pel Paese dei Peligni fatto nel 1792 (Napoli 1793). Lâarchivista e
bibliotecario di Ferdinando IV ebbe infatti modo di osservare il vitigno Montepulciano e di degustarne il vino
nellâagro sulmonese da lui definito per la feracitĂ del suolo âla vera tempe dellâItaliaâ. Anche se la provenienza
di questo vitigno nellâarea sulmonese resta sconosciuta, nel primo ottocento il Montepulciano di fatto r esta in
splendido isolamento nella Valle Peligna e nellâAlto Tirino e non ancora si affaccia a quella finestra naturale
costituita dalle Gole di Popoli. Si deve sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi lâampliamento
dellâarea di coltivazione del Montepulciano poichĂŠ queste, benchĂŠ proprietarie di vasti possedimenti in
Sulmona e nei centri limitrofi, indirizzano le proprie mire sui fertili territori posti oltre le Gole di Popoli e
lungo la Valle della Pescara. In questâarea vengono infatti a formarsi ricchi feudi, per lo piĂš in tenimento di
Torre dei Passeri, Tocco da Casauria e Musellaro. Ă da ritenersi che le condizioni climatiche, particolarmente
favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti della nobiltĂ sulmonese
ad espandere i loro possedimenti in questâarea ed è probabile che il Montepulciano sia stato trapiantato dai
Mezzana a Torre dei Passeri e da qui il âvitigno portabandiera dellâAbruzzoâ sia migrato agli inizi del â900
verso il chietino, la costa pescarese ed il teramano.
Dopo il Torcia sono innumerevoli i testi storici ed i manuali tecnici nei quali vengono descritte le caratteristiche
di questo vitigno: ricordiamo in particolare Edoardo Ottavi e Arturo Marescalchi che nellâopera dal titolo
Vade-Mecum del commerciante di uve e di vini in Italia, la cui prima edizione venne pubblicata nel 1897,
descrivono in maniera dettagliata la viticoltura della provincia di LâAquila allâepoca: âi vitigni a bacca bianca
piĂš coltivati erano il Camplese o Campolese (Passerina), il Racciapollone (Montonico), il Tivolese, il
Verdicchio, la Malvasia, il Moscatello, mentre tra le uve rosse il Montepulciano (cordisco e primutico), il
27
Gaglioppo, lâAleatico, la Lacrima. La produzione totale di vino di tutta la provincia era di 500.000 ettolitri di
cui il 63% rosso ed il 37% bianco. La piazza di Milano ne consumava la maggior parteâ.
Da allora è trascorso molto tempo ed i produttori hanno fatto molti progressi sulla strada della qualità ,
riscuotendo unanimi consensi. Purtroppo, lo spopolamento delle aree interne e lâutilizzo dei suoli per usi non
agricoli hanno contribuito e non poco al significativo ridimensionamento della vitivinicoltura in questa
splendida area. Attualmente essa interessa solo alcune zone dellâareale delimitato, ma la riscoperta della
viticoltura di montagna sta suscitando notevole interesse intorno a questa coltura con significativi investimenti
in nuovi vigneti.
Comunque, oltre ai fattori storici, lâincidenza dei fattori umani è fondamentale poichĂŠ, attraverso la definizione
ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del
disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicitĂ .
- Base ampelografica dei vigneti:
i vini DOC Abruzzo, sottozona âTerre Aquilane o Terre de LâAquilaâ devono essere ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Montepulciano almeno al 90%,
Trebbiano abruzzese almeno 90%, Coccocciola, Montonico, Passerina, Pecorino e Malvasia (da malvasia di
Candia e/o malvasia bianca lunga) minimo 90%. - Forme di allevamento, sesti dâimpianto e sistemi di potatura:
la forma di allevamento usata nella zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per
ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, cosĂŹ
come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del
vigneto. - Pratiche relative allâelaborazione dei vini:
sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi, rosati e bianchi tranquilli, adeguatamente
differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto.
I vini della sottozona Terre Aquilane o Terre de LâAquila di cui allâart.1 sono sempre seguiti dalle menzioni
superiore e riserva e devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento e invecchiamento obbligatorio
prima dellâimmissione al consumo.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili
all'ambiente geografico
La denominazione comprende una tipologia di vino rosso riserva, una tipologia di vino bianco riserva, una
tipologia di vino rosato superiore, cinque tipologie di vino superiore da vitigno a bacca bianca quali
Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino e Malvasia.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La tradizione secolare dellâenologia viticola aquiliana ha consentito una caratterizzazione dei vini a base
Montepulciano, Trebbiano e poi dai caratteristici vini da varietĂ locali a bacca bianca in grado di distinguere
non solo a delle singole vallate montane per altitudine ed esposizione, ma anche con specificitĂ territoriali in
grado di valorizzare al meglio le caratteristiche delle uve e dei vini anche a livello dei singoli territori anche
comunali della denominazione di origine controllata âAbruzzoâ sottozona âTerre Aquilaneâ o âTerre de
LâAquilaâ.
28
ALLEGATO 3
âABRUZZOâ SOTTOZONA âCOLLINE PESCARESIâ
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ con il riferimento alla sottozona âColline Pescaresiâ
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni:
Abruzzo âColline Pescaresiâ bianco riserva;
Abruzzo âColline Pescaresiâ rosso riserva;
Abruzzo âColline Pescaresiâ rosato superiore;
Abruzzo âColline Pescaresiâ Cococciola superiore;
Abruzzo âColline Pescaresiâ Malvasia superiore (da Malvasia di Candia e/o Malvasia bianca lunga e/o
Malvasia istriana);
Abruzzo âColline Pescaresiâ Montonico superiore;
Abruzzo âColline Pescaresiâ Passerina superiore;
Abruzzo âColline Pescaresiâ Pecorino superiore.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ devono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
âAbruzzoâ âColline Pescaresiâ bianco riserva:
Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 90 %;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici,
vinificati in bianco idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole congiuntamente, fino ad un
massimo del 10%.
âAbruzzoâ âColline Pescaresiâ rosso riserva:
Montepulciano: minimo 90 %;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
âAbruzzoâ âColline Pescaresiâ rosato superiore:
Montepulciano: minimo 90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, anche aromatici, e a bacca rossa non aromatici,
idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%;
La Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ con lâindicazione del
nome di uno dei vitigni di cui allâart. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti
per almeno il 90% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo
da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
29
Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
âAbruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ, ricade in Provincia di Pescara e comprende lâintero territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, CittĂ
SantâAngelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola,
Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo,
Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Pescosansonesco, Popoli, Rosciano, San
Valentino, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco Casauria, Torre deâ Passeri, Turrivalignani, Vicoli.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Pescaresi âdi cui allâ art. 1, debbono essere quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche
caratteristiche. - DensitĂ d'impianto
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
inferiore a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola,
per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro. - Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ
sottozona âColline Pescaresi, di cui allâart. 1, sono le seguenti:
Vino/Tipologia Resa uva/ha (ton.) Titolo alcolometrico volumico
naturale minimo (% vol.)
bianco riserva 14 12,00
rosso riserva 14 12,50
rosato superiore 16 11,00
Cococciola superiore 14 11,50
Malvasia superiore 14 12,00
Montonico superiore 14 11,50
Passerina superiore 13 12,00
Pecorino superiore 14 12,00
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Articolo 5
Norme per la vinificazione e imbottigliamento
- Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ di cui allâart. 1 e di invecchiamento, affinamento e
imbottigliamento dei vini devono aver luogo nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo. - Il vino a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ bianco riserva
deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di quindici mesi a partire dal 1° novembre
dellâanno della vendemmia.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ rosso riserva
deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di ventiquattro mesi, di cui almeno sei mesi in
botti di legno, a partire dal 1° novembre dellâanno della vendemmia.
Per i vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ di cui
allâarticolo 1 le date di immissione al consumo sono le seguenti:
Tipologia con indicazione di vitigno con dal 1° febbraio dellâanno successivo a quello di
qualifica superiore produzione delle uve;
Tipologia bianco riserva dal 1° febbraio del secondo anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Tipologia rosso riserva dal 1° novembre del secondo anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Tipologia rosato superiore dal 1° febbraio dellâanno successivo a di
produzione delle uve;
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ di cui allâ art. 1
allâ atto dellâimmissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
âAbruzzoâ âColline Pescaresiâ bianco riserva:
- colore: dal giallo paglierino al dorato piĂš o meno intenso;
- odore: intenso, persistente;
- sapore: secco equilibrato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âColline Pescaresiâ rosso riserva: - colore: rosso rubino anche intenso tendente al granato con lâinvecchiamento;
- odore: caratteristico delicato, persistente;
- sapore: secco, di buona struttura, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
âAbruzzoâ âColline Pescaresiâ rosato superiore:
31
colore: da rosa tenue a rosa piĂš o meno intenso;
odore: delicato, di frutti rossi, floreale e spezie;
sapore: secco, armonico anche di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âColline Pescaresiâ Cococciola superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: dal floreale al fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âColline Pescaresiâ Malvasia superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âColline Pescaresiâ Montonico superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente, gradevolmente acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l
âAbruzzoâ âColline Pescaresiâ Passerina superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;
- odore: dal floreale al fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âColline Pescaresiâ Pecorino superiore: - colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
- odore: dal floreale al fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
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Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona
âColline Pescaresiâ di cui allâart. 1 è vietata lâaggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. - Caratteri e posizione in etichetta
Il nome della sottozona deve precedere la denominazione âAbruzzoâ senza alcuna interruzione di testo o
di immagine e non figurare sulla stessa riga della denominazione, nonchĂŠ figurare in caratteri di
dimensioni uguali o superiori a quelli usati per la denominazione âAbruzzoâ. - Vigna
Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline
Pescaresiâ di cui allâart. 1, può essere utilizzata la menzione âvignaâ ai sensi dellâart. 31 comma 10 della
legge 238/16.
Articolo 8
Confezionamento - Materiali e volumi nominali dei recipienti
I vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Pescaresiâ di cui allâ art. 1,
possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro con abbigliamento consono al
loro carattere di pregio e della capacitĂ di 0,375 litri â 0,500 litri - 0,750 litri â 1,5 litri â 3,0 litri e tutti i
formati speciali compresi tra 6 e 27 litri.
-Chiusure dei recipienti
Ă consentito lâuso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a
corona e del tappo a strappo.
Articolo 9
Legame con lâambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dallâart. 3 la quale, fatta eccezione per una stretta fascia piĂš interna a confine
con le altre tre province della regione che può considerarsi montuosa, è costituita da unâampia ed estesa fascia
collinare litoranea, seguita dalla collina interna ed infine da quella pedemontana che si spinge sino ai piedi del
Gran Sasso e della Maiella. Si tratta per la maggior parte di suoli bruni, suoli bruni calcarei (regisuoli e
vertisuoli) nonchĂŠ suoli bruni mediterranei. La vocazione di questi terreni, per pendenze entro il 25% ed esposti
a meridione, è indirizzata verso la viticoltura e lâolivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento
normale del suolo e lo preservano da fenomeni di erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della
zona sono comprese tra i 600 mm della fascia costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. Il periodo
piÚ piovoso è quello compreso tra ottobre e dicembre (circa 80 mm/mese) mentre il mese con il minimo
assoluto è quello di luglio (compreso tra i 30 ed i 40 mm). Il clima è di tipo temperato, con temperature medie
comprese tra i 13°C di aprile ed i 15°C di ottobre, con punte di 25°C nei mesi di luglio ed agosto. Notevoli
sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso e della
Maiella, cosĂŹ come la ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanitĂ delle uve nonchĂŠ
lâaccumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.
Lâindice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.700
33
gradi-giorno (aree piĂš interne) ed i 2.300 gradi- giorno (collina litoranea), condizioni che garantiscono la
maturazione ottimale sia delle varietĂ precoci come il Pecorino e di quelle tardive come il Montepulciano.
- Fattori umani rilevanti per il legame.
Le notizie storiche sulla presenza della vite e del vino nellâarea pescarese sono numerose, come testimoniano
diversi autori di differenti epoche, legata soprattutto allâinstancabile opera dei padri benedettini presenti nelle
diverse abbazie sorte sul territorio quali quella di S. Clemente a Casauria per volere dellâimperatore Ludovico
II che acquistò le terre nellâ871, quella di Santa Maria di Casanova del 1191 (Villa Celiera) e quella di Santa
Maria Arabona del 1209 (Manoppello). Ma, facendo un salto di alcuni secoli, come afferma il Prof. Franco
Cercone in uno dei suoi numerosi scritti âdobbiamo sicuramente alle famiglie dei Mezzana e dei Tabassi, alla
fine del 1700, lâampliamento dellâarea di coltivazione del vitigno Montepulciano poichĂŠ q ueste, benchĂŠ
proprietarie di vasti possedimenti in Sulmona e nei centri limitrofi, indirizzarono le proprie mire sui fertili
territori posti oltre le Gole di Popoli e lungo la Valle Pescaraâ. In questâarea, ascritta oggi alla provincia di
Pescara, vengono infatti a formarsi ricchi feudi, per lo piĂš in tenimento di Torre dei Passeri, Tocco da Casauria
e Musellaro. Eâ da ritenersi che le condizioni climatiche e le caratteristiche geologiche dellâalta Val Pescara,
particolarmente favorevoli alla viticoltura, siano alla base delle motivazioni che indussero esponenti della
nobiltĂ sulmonese ad espandere i loro possedimenti in questâarea ed è probabile che diversi vitigni, tra cui il
Montepulciano, siano stati trapiantati dai Mezzana a Torre dei Passeri e da qui, il âvitigno portabandiera
dellâAbruzzoâ, sia migrato agli inizi del 1900 verso il chietino, la costa pescarese ed il teramano. Da quanto
detto si evince che la presenza del vitigno Montepulciano nellâentroterra della provincia di Pescara, oggi
vitigno alla base per la produzione dei vini rossi di questâarea, risale ormai ad oltre due secoli ed è proprio in
questa zona che esso ha potuto esprimere tutte le sue potenzialitĂ , evidenziando peculiari caratteristiche legate
sia agli aspetti olfattivi che gustativi. La zona interna della provincia di Pescara vanta antiche tradizioni viticole
tanto che un sinonimo del vitigno Montepulciano è âMontepulciano di Torre dĂŠ Passeriâ o semplicemente
âTorre dĂŠ Passeriâ come ricorda Bruno Bruni nel capitolo dedicato al Montepulciano in una pubblicazione del
Ministero dellâAgricoltura - Commissione per lo studio ampelografico dei principali vitigni ad uve da vino
coltivati in Italia del 1955. Comunque, oltre ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto al territorio,
molto importante è anche lâincidenza dei fattori umani poichĂŠ, attraverso la definizione ed il miglioramento di
alcune pratiche viticole ed enologiche, che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione,
si riescono ad ottenere prodotti dalle spiccate caratteristiche e tipicitĂ .
- Base ampelografica dei vigneti:
i vini Doc Abruzzo, sottozona âColline Pescaresiâ devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che
nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Montepulciano almeno al 90%, Trebbiano abruzzese
almeno 90%, Coccocciola, Montonico, Passerina, Pecorino Malvasia (da Malvasia bianca di Candia e/o
Malvasia bianca lunga) minimo 90%. - Forme di allevamento, sesti dâimpianto e sistemi di potatura:
la forma di allevamento usata nella zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per
ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, cosĂŹ
come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del
vigneto. - Pratiche relative allâelaborazione dei vini:
sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi, rosati e bianchi tranquilli, adeguatamente
differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto.
I vini della sottozona Colline Pescaresi di cui allâart.1 sono sempre seguiti dalle menzioni superiore e riserva
e devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento e invecchiamento obbligatorio prima dellâimmissione
al consumo.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili
all'ambiente geografico
La denominazione comprende una tipologia di vino rosso riserva, una tipologia di vino bianco riserva, una
tipologia di vino rosato superiore, cinque tipologie di vino superiore da vitigno a bacca bianca quali
Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino e Malvasia.
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C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La tradizione secolare dellâenologia viticola sulla caratterizzazione dei vini ha consentito di distinguere i
specifici territori tra cui la sottozona Colline Pescaresi in grado di valorizzare al meglio nei singoli territori
anche comunali le peculiaritĂ del Montepulciano, Trebbiano e poi dai caratteristici vini da varietĂ locali a
bacca bianca per la produzione del vin rossi di alto lignaggio, bianchi e rosati di categoria superiore per la Doc
Abruzzo, sottozona âColline Pescaresiâ.
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ALLEGATO 4
âABRUZZOâ SOTTOZONA âCOLLINE TERAMANEâ
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ con il riferimento alla sottozona âColline Teramaneâ
è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione per le seguenti tipologie, specificazioni e menzioni:
Abruzzo âColline Teramaneâ bianco riserva;
Abruzzo âColline Teramaneâ rosso riserva;
Abruzzo âColline Teramaneâ rosato superiore;
Abruzzo âColline Teramaneâ Cococciola superiore;
Abruzzo âColline Teramaneâ Malvasia superiore (da Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia bianca
lunga e/o Malvasia istriana);
Abruzzo âColline Teramaneâ Montonico superiore;
Abruzzo âColline Teramaneâ Passerina superiore;
Abruzzo âColline Teramaneâ Pecorino superiore.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ devono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nellâambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
âAbruzzoâ Colline Teramaneâ bianco riserva:
Trebbiano abruzzese e/o toscano: minimo 90 %;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca anche aromatici e a bacca nera non aromatici,
vinificati in bianco idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole congiuntamente, fino ad un
massimo del 10%.
âAbruzzoâ Colline Teramaneâ rosso riserva:
Montepulciano: minimo 90 %;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione per la regione
Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
âAbruzzoâ Colline Teramaneâ rosato superiore:
Montepulciano: minimo 90%;
possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca bianca, anche aromatici, e a bacca rossa non aromatici
idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%;
La Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ con lâindicazione del
nome di uno dei vitigni di cui allâart. 1, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti
per almeno il 90% dal corrispondente vitigno;
possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo
da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%.
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Articolo 3
Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
âAbruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ ricade in Provincia di Teramo e comprende lâintero territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagna,
Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del
Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Castellalto Martinsicuro, Montefino,
Montorio al Vomano, Morro dâOro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli
Abruzzi, SantâEgidio, SantâOmero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e la frazione di
Trignano del comune Isola del Gran Sasso.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di
Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Teramane di cui allâ art. 1, debbono essere quelli
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati, le specifiche
caratteristiche. - DensitĂ d'impianto
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e i reimpianti a filare la densità non può essere
inferiore a 3000 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola,
per i quali non deve essere inferiore a 1600 ceppi per ettaro. - Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale delle uve
La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e il titolo alcolometrico
volumico naturale minimo per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ
sottozona âColline Teramaneâ, di cui allâart. 1, sono le seguenti:
Vino/Tipologia Resa uva t/ha Titolo alcolometrico volumico
naturale minimo (% vol.)
bianco riserva 14 12,00
rosso riserva 14 12,50
rosato superiore 16 11,00
Cococciola superiore 14 11,50
Malvasia superiore 14 12,00
Montonico superiore 14 11,50
Passerina superiore 13 12,00
Pecorino superiore 14 12,00
Articolo 5
Norme per la vinificazione e imbottigliamento
-Zona di vinificazione e imbottigliamento
- Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine
Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ di cui allâart. 1 e di invecchiamento, affinamento e
imbottigliamento devono aver luogo nel territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
37 - Il vino a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ bianco
riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di quindici mesi a partire dal 1° novembre
dellâanno della vendemmia.
Il vino a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ rosso riserva
deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di ventiquattro mesi, di cui almeno sei mesi in
botti di legno, a partire dal 1° novembre dellâanno della vendemmia.
Per i vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ di cui
allâarticolo 1 le date di immissione al consumo sono le seguenti:
Tipologia con indicazione di vitigno con dal 1° febbraio dellâanno successivo a quello di
qualifica superiore produzione delle uve;
Tipologia bianco riserva dal 1° febbraio del secondo anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Tipologia rosso riserva dal 1° novembre del secondo anno successivo a
quello di produzione delle uve;
Tipologia rosato superiore dal 1° febbraio dellâanno successivo a di
produzione delle uve;
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ di cui allâ art. 1
allâ atto dellâimmissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
âAbruzzoâ âColline Teramaneâ bianco riserva:
- colore: dal giallo paglierino al dorato piĂš o meno intenso;
- odore: intenso, persistente;
- sapore: secco, equilibrato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âColline Teramaneâ rosso riserva: - colore: rosso rubino anche intenso tendente al granato con lâinvecchiamento;
- odore: caratteristico delicato, persistente;
- sapore: secco, di buona struttura, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 27 g/l.
âAbruzzoâ âColline Teramaneâ rosato superiore: - colore: da rosa tenue a rosa piĂš o meno intenso;
- odore: delicato, di frutti rossi, talvolta speziato;
- sapore: secco, armonico anche di buona struttura;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
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âAbruzzoâ âColline Teramaneâ Cococciola superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: caratteristico, dal floreale al fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âColline Teramaneâ Malvasia superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi dorati;
- odore: intenso, gradevole, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âColline Teramaneâ Montonico superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdognoli;
- odore: intenso, caratteristico;
- sapore: secco, armonico, persistente, acidulo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l
âAbruzzoâ âColline Teramaneâ Passerina superiore: - colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi ambrati;
- odore: dal floreale al fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
âAbruzzoâ âColline Teramaneâ Pecorino superiore: - colore: giallo paglierino piĂš o meno intenso con riflessi da verdognoli a dorati;
- odore: dal floreale al fruttato;
- sapore: secco, armonico, persistente, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona
âColline Teramaneâ di cui allâart. 1 è vietata lâaggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
39 - Caratteri e posizione in etichetta
Il nome della sottozona deve precedere la denominazione âAbruzzoâ senza alcuna interruzione di testo o
di immagine e non figurare sulla stessa riga della denominazione, nonchĂŠ figurare in caratteri di
dimensioni uguali o superiori a quelli usati per la denominazione âAbruzzoâ. - Vigna
Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata âAbruzzoâ sottozona âColline
Teramaneâ di cui allâart. 1, può essere utilizzata la menzione âvignaâ ai sensi dellâart. 31 comma 10 della
legge 238/16.
Articolo 8
Confezionamento
-Materiali e volumi nominali dei recipienti
I vini a denominazione di origine controllata âAbruzzoâ sottozona âColline Teramaneâ di cui allâ art. 1,
possono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro con abbigliamento consono al
loro carattere di pregio e della capacitĂ di 0,375 litri â 0,500 litri - 0,750 litri â 1,5 litri â 3,0 litri e tutti i
formati speciali compresi tra 6 e 27 litri.
-Chiusure dei recipienti
Ă consentito lâuso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a
corona e del tappo a strappo.
Articolo 9
Legame con la zona geografica
A) Informazioni sulla zona geografica
- Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata dallâart. 3 comprende una parte significativa della provincia di Teramo costituita
da unâampia ed estesa fascia collinare litoranea, seguita dalla collina interna e pedemontana che si spinge sino
ai piedi del massiccio del Gran Sasso, nella parte centromeridionale, ed i Monti della Laga, nella parte
settentrionale. La vocazione di questi terreni, di natura argillo-limosa con intercalazioni piĂš sciolte nella parte
litoranea, con pendenze in genere piuttosto contenute e buone esposizioni, è indirizzata verso la viticoltura e
lâolivicoltura, colture che determinano uno sfruttamento normale del suolo e lo preservano da fenomeni di
erosione accelerata. Le precipitazioni medie annuali della zona sono comprese tra i 600 mm della fascia
costiera agli oltre 800 mm/anno della collina interna. La piovositĂ e ben distribuita nel corso dellâanno, con un
periodo piĂš piovoso comunque compreso tra ottobre e dicembre (circa 70 mm/mese) mentre il mese con il
minimo assoluto è quello di luglio (intorno ai 40 mm). Il clima è di tipo temperato caldo, con temperature
medie comprese tra i 13°C di aprile ai 15°C di ottobre, con punte di 24-25°C nei mesi di luglio ed agosto.
Notevoli sono le escursioni termiche tra giorno e notte, favorite dalla vicinanza del massiccio del Gran Sasso
e dei Monti della Laga, cosĂŹ come la 10 ventilazione che determinano condizioni ottimali per la sanitĂ delle
uve e lâaccumulo di sostanze aromatiche nei grappoli, dando origine a vini dai profumi intensi e caratterizzati.
Lâindice termico di Winkler, ossia la temperatura media attiva nel periodo aprile-ottobre, è compreso tra 1.800
gradi-giorno (aree piĂš interne) ed i 2.200 gradi-giorno (collina litoranea), che assicurano la completa e corretta
maturazione di tutti i vitigni presenti in zona, da quelli precoci a quelli tardivi come il Montepulciano. - Fattori umani rilevanti per il legame.
La prima vera testimonianza storica sulla produzione enoica abruzzese, in particolare nellâarea Aprutina, come
ricorda Polibio, storico greco vissuto tra il 205 ed il 123 a.C., risale alle famose gesta di Annibale (216 a.C.)
ed alla sua vittoria di Canne. Il territorio citato da Polibio era proprio quello a ridosso dellâarea Piceno-Aprutina
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ossia lâattuale provincia di Teramo che, sin da allora, era rinomata per la qualitĂ dei suoi vini. Dopo Polibio
sono stati numerosi gli autori c he nei loro scritti hanno descritto ed elogiato la vitivinicoltura della terra
Aprutina. Ma accanto alle eloquenti parole di scrittori famosi, si affiancano anche quelle altrettanto chiare
dellâavvocato Gian Francesco Nardi (1746-1813) che, nellâopera Saggi su lâAgricoltura Arti e Commercio
della provincia di Teramo pubblicata nel 1789, a proposito della vitivinicoltura nel circondario teramano
riferisce: âNoi tutto giorno attendiamo a coltivare le vigne. Elleno sono cosĂŹ feraci, che in alcuni anni restano
invendemiate per mancanza di vasi, che ne rattengano il liquore. Eppure ancora non sappiamo fare un buon
vino, che compriamo dallâEstero, quando ce ne venga la voglia. Sono infinite le qualitĂ delle nostre uve, si
maturano perfettamente, e divengono dolcissime; ma ignoranti ed indolenti fino alla stupidezza ci è incognito
fino il di loro nome veroâ. Ma grazie allâinstancabile opera del senatore e ministro del Regno dâItalia Giuseppe
Devincenzi (1846-1903) la viticoltura teramana si avviò ben presto verso un rapido rinnovamento che pose
questo territorio tra i primi in Italia. Il Devincenzi, Ministro dellâAgricoltura Industria e Commercio dal 1871
al 1874 nonchĂŠ Presidente della SocietĂ dei Viticoltori Italiani, costituita nel 1884, in un Indirizzo ai proprietari
ed ai coltivatori del 1885 faceva importanti considerazioni sulla coltivazione e sulla qualitĂ dei vini, indicando
anche gli indirizzi agronomici ed enologici da prendere ad esempio per produrre buoni vini. Comunque, oltre
ai fattori storici, che legano strettamente il prodotto al territorio, molto importante è anche lâincidenza dei
fattori umani poichĂŠ, attraverso la definizione ed il miglioramento di alcune pratiche viticole ed enologiche,
che fanno parte integrante e sostanziale del disciplinare di produzione, si riescono ad ottenere prodotti dalle
spiccate caratteristiche e tipicitĂ .
- Base ampelografica dei vigneti:
i vini Doc Abruzzo, sottozona âColline Teramaneâ devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che
nell'ambito aziendale risultano composti dai vitigni Montepulciano almeno al 90%, Trebbiano abruzzese
almeno 90%, Coccocciola, Montonico, Passerina, Pecorino e Malvasia (da Malvasia bianca di Candia e/o
Malvasia bianca lunga) minimo 90%. - Forme di allevamento, sesti dâimpianto e sistemi di potatura:
la forma di allevamento usata nella zona è la pergola abruzzese, con un numero minimo di 1.600 ceppi per
ettaro o a spalliera semplice o doppia, con un numero minimo di 3000 ceppi per ettaro. I sesti di impianto, cosĂŹ
come i sistemi di potatura, sono adeguati alle forme di allevamento utilizzate al fine di una buona gestione del
vigneto. - Pratiche relative allâelaborazione dei vini:
sono quelle tradizionali ed ormai consolidate per i vini rossi, rosati e bianchi tranquilli, adeguatamente
differenziate a seconda della destinazione finale del prodotto.
I vini della sottozona Colline Teramane di cui allâart.1 sono sempre seguiti dalle menzioni superiore e riserva
e devono essere sottoposti ad un periodo di affinamento e invecchiamento obbligatorio prima dellâimmissione
al consumo.
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili
all'ambiente geografico
La denominazione comprende una tipologia di vino rosso riserva, una tipologia di vino bianco riserva, una
tipologia di vino rosato superiore, cinque tipologie di vino superiore da vitigno a bacca bianca quali
Cococciola, Montonico, Passerina, Pecorino e Malvasia.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
La tradizione secolare dellâenologia viticola sulla caratterizzazione dei vini ha consentito di distinguere i
specifici territori anche comunali nella stessa sottozona Colline Teramane, territori in grado di valorizzare al
meglio il vitigno Montepulciano, Trebbiano abruzzese e poi dai caratteristici vini da varietĂ locali a bacca
bianca nella tradizionale vinificazione in rosato della denominazione di origine controllata âAbruzzoâ
sottozona âColline Teramaneâ.
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