Aglianico del Vulture Superiore Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
“AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvata DOC con DPR 18.02.1971
Approvato DOCG con DM 02.08.2010 GU 188 - 13.08.2010
Modificato con D.M. 30.11.2011 GU 295 - 20.11.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» è riservata
    ai vino già riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della
    Repubblica del l8 febbraio 1971, che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di
    produzione per 1e seguenti tipologie:
    «Aglianico del Vulture Superiore»;
    «Aglianico del Vulture Superiore» riserva.
    Articolo2
    Base ampelografica
  2. I vini di cui all’art. 1 devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico del Vulture
    N. e/o Aglianico N.
    Articolo 3
    Zona di produzione uve
  3. La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in
    Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa,
    Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre isole amministrative di
    Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.
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    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1
    devono essere quelle tradizionali della zona e comunque. Atte a conferire alle uve e al vino derivato le
    specifiche caratteristiche di qualità.
  5. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine
    prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700
    metri s.l.m. iscritti in apposito Albo.
  6. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello o
    spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I sesti di
    impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La potatura deve essere effettuata in relazione ai
    sistemi di allevamento della vite.
    Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d’impianto. non può
    essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata.
  7. È vietata ogni pratica di forzatura e I'irrigazione di soccorso.
  8. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine
    Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» non deve essere superiore a tonnellate 8 per
    ettaro di vigneto in coltura specializzata.
  9. Fermo restando il limite massimo sopra indicato. la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua
    deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
  10. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino
    Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» devono essere
    riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
    fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
  11. Per i nuovi impianti è consentita 1a produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire
    dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto.
  12. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. I titolo alcolometrico
    volumico naturale minimo di 13,00% vol.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  13. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere
    effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve
    aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la reputazione o
    garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
  14. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52 hl per ettaro. Qualora
    tale resa superi-la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 70%, I'eccedenza non ha diritto alla
    Denominazione di Origine Controllata e Garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
    Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto.
  15. Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto pratiche enologiche
    leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
  16. Il vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture» non può essere
    immesso al consumo prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello dì produzione delle
    uve, dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno l2 mesi in contenitori di legno e
    almeno 12 mesi in bottiglia.
  17. Il vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture Superiore» può
    fregiarsi della qualificazione «Riserva» solo se immesso al consumo a partire dal 1° novembre del
    quinto anno successivo a quello di produzione delle uve, dopo un periodo di invecchiamento di almeno
    24 mesi in contenitori di legno e almeno l2 mesi in bottiglia.
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    Articolo 6
    Caratteristiche del vino al consumo
  18. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture» all'atto dell’
    immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
    odore: tipico, gradevole ed intenso;
    sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato; con l’invecchiamento, in relazione
    alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
    acidità totale minima: 4,50g/l;
    estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;
  19. Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Aglianico del Vulture» Riserva all'atto
    dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con I'invecchiamento può assumere riflessi aranciati;
    odore: tipico, gradevole ed intenso;
    sapore: secco, giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato ed armonico; con l'invecchiamento,
    in relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di
    legno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
    È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, di
    modificare i limiti sopra indicati per I'acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
    Articolo7
    Designazione e presentazione
    l. Nella presentazione e designazione dei .vini di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
    qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra,
    fine, scelto, selezionato e similari».
  20. La menzione <vigna> seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.
  21. E’ consentito I'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi
    privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno I'acquirente.
  22. È consentito, altresì, alle condizioni previste dalla vigente normativa l'uso di una delle indicazioni
    geografiche aggiuntive riferite a unità amministrative contrade o frazioni riportate in allegato al
    presente disciplinare.
  23. Per i vini di cui al presente disciplinare è obbligatoria l'indicazione in etichetta dell’annata di
    produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  24. I vin i di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro aventi
    capacità fino a 3 litri.
  25. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
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    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazione sulla zona geografica
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame
    La zona geografica delimitata ricade nella parte nord della Regione Basilicata, in Provincia di Potenza
    e comprende un territorio di alta e media collina, situato sulle pendici del Monte Vulture, vulcano
    spento, ma attivo fino al Pleistocene superiore, che ha la sua vetta maggiore a 1.327 mt s.l.m. e che
    degrada progressivamente verso ovest lungo il fiume Ofanto e verso Est verso la piana della Puglia.
    Originando altresì rilievi difformi e diffusi sull’intero territorio in esame. Questo per un’azione eruttiva
    originatasi a partire da circa 800.000 anni fa e che ha comportato sbarramenti di fiumi, creazione di
    laghi poi prosciugatisi, alternati a depositi dovuti a scorrimenti lavici e/o depositi piroclastici,
    determinando così un’alternanza di sottosuoli di diversa origine quali tufi vulcanici e tufi di deposito
    arenario.
    Tufi che, nel caso della vite soprattutto, svolgono un’importante azione di riserva idrica nei siccitosi
    mesi estivi.
    L’origine vulcanica e arenaria determinano la presenza di suoli diversi che vanno dal tipo sabbioso,
    sabbioso pozzolanico al limoso-argilloso, tutti caratterizzati da evidente presenza di abbondanti
    formazioni colloidali sicuro presupposto di fertilità.
    L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 e i 700 m s.l.m. con pendenza variabile e
    l’esposizione generale è orientata verso est e sud-est.
    Il clima dell’area è decisamente arido nei mesi di luglio ed agosto, temperato nei mesi di giugno e
    settembre, subumido e/o umido nei mesi di ottobre e novembre periodo, nel quale viene di norma
    vendemmiata la vite Aglianico del Vulture.
    Le precipitazioni annue variano da un minimo di 650 mm ad un massimo di 1.300 mm, la media annua
    risulta essere di 650-750 mm. concentrati prevalentemente nel periodo autunno vernino. Frequenti le
    gelate nel periodo primaverile che di norma non intaccano l’attività vegetativa dell’Aglianico del
    Vulture per il suo naturale ritardo nel germogliamento.
    Molto significativa è la condizione termica estiva caratterizzata da temperature medie di 25 °C, ma con
    punte di 35 gradi per effetto di venti africani che producono un forte effetto disidratante sugli apparati
    fogliari. La presenza del massiccio vulcanico, determina condizioni di ventilazione importanti per
    effetto di correnti d’aria provenienti dalle coste orientali ed occidentali e per fenomeni di brezza. Ciò
    permette un abbassamento sensibile delle temperature durante il periodo estivo con importanti riflessi
    sulla condizione vegetativa delle piante e la produzione fenolica sulle bucce.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame
    Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
    tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Aglianico del Vulture Superiore”.
    La coltivazione della vite nell’area del Vulture viene già descritta da autorevoli autori latini: Plinio,
    Strabone, Virgilio, Marziale che testimoniano la presenza di una viticoltura evoluta nella zona fin dal
    VII secolo a.C.. Il poeta Orazio, nato a Venosa, città del Vulture, celebra nelle sue Odi le qualità del
    vino prodotto nella sua terra.
    L’intero territorio del Vulture presenta reperti archeologici che documentano la produzione diffusa del
    vino, quale prodotto inteso come alimento, ma anche strumento di convivialità e di autorevole
    testimonianza di valore intrinseco tanto da essere oggetto di dono per divinità e personalità qualificate.
    Nel corso dei secoli la coltivazione della vite, nell’area, è stata fortemente condizionata dalla
    polverizzazione fondiaria (anche ad oggi inferiore all’ettaro) ed alla struttura sociale della famiglia
    contadina. Questa viveva prevalentemente di auto sostentamento e, quindi, era fortemente sentito il
    legame con la terra e la vite in particolare che rappresentava l’unica forma di sostentamento. La
    necessità di produrre un’uva di ottima qualità si sposava perfettamente con un territorio difficile
    orograficamente e che richiedeva abbondante manodopera, ma che ha caratterizzato anche una
    notevole tradizione viticola che, nel tempo, è divenuta un vero e proprio “marchio d’area’. La
    tradizione della vigna che diventa un vero e proprio “giardino” fa sì che il paesaggio venga fortemente
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    caratterizzato da vigneti ordinati e ben tenuti e coltivati, ma anche l’uva si avvantaggia di pratiche
    colturali che consentono la migliore esposizione e la migliore maturazione dei tannini, molto
    abbondanti nell’Aglianico. D’altro canto solo una meticolosa preparazione dei vigneti consente all’uva
    di poter resistere al lungo ciclo vegetativo che si conclude con la piena maturazione in un periodo
    (ottobre-novembre) quando la piovosità è già alta, l’umidità diventa fattore di rischio sanitario e la
    neve può rendere difficile la raccolta.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
    base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono l’Aglianico
    del Vulture N. e/o l’Aglianico Nero tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.
    le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono
    quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia
    per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
    chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di
    produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare (8 tonn.te/ha). In particolare, in passato era
    prevalente l’alberello con uno, due o tre speroni. L’esigenza della meccanizzazione ha spinto i
    viticoltori a trasformare l’alberello in spalliera, fermo restando la coesistenza di entrambe le forme sul
    territorio. Il bisogno di contenere una produzione media per ceppo, comporta un limite minimo di
    3.350 piante per ettaro e l’esigenza di una migliore e più costante qualità nel tempo impone l’utilizzo
    delle uve quando il vigneto è in una produzione a regime e, quindi, a partire dal quinto anno
    dall’impianto.
  • le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la
    vinificazione in rosso di vini tranquilli, ma strutturati, la cui elaborazione comporta determinati periodi
    di invecchiamento in contenitori di legno ed affinamento in bottiglia obbligatori.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    La DOCG “Aglianico del Vulture Superiore” è riferita a 2 tipologie di vino rosso (“Superiore” e
    “Superiore Riserva”) che dal punto di vista analitico ed organolettico presentano caratteristiche molto
    evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del disciplinare, che ne permettono una chiara
    individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.
    In particolare tutti i vini presentano una buona acidità, il colore è rosso rubino intenso che sfuma verso
    il rosso granato con riflessi aranciati nei vini più invecchiati. In tutte le tipologie si riscontrano aromi
    prevalentemente fruttati (bacche e drupe), ma anche floreali tipici delle cultivar dei vitigni di base, che
    nei vini più invecchiati sfumano a favore di quelli speziati o fenolici associabili al legno.
    Al sapore tutti i vini presentano un’acidità normale, un accenno di amaro ed una possibile residua
    astringenza tipiche dei vitigni, ma, soprattutto, un’ottima struttura che contribuiscono al loro
    equilibrio gustativo e ad evidenziare una grande longevità del prodotto.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    L’orografia collinare dell’areale di produzione e l’esposizione prevalente ad est sud est, ma soprattutto
    la presenza del massiccio del Vulture, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato,
    luminoso e con un sottosuolo caratterizzato dalla presenza di tufo, particolarmente vocato per la
    coltivazione dei vigneti di Aglianico e Aglianico del Vulture. Da tale area sono peraltro esclusi i
    terreni ubicati a quote troppo basse o troppo alte non adatti ad una viticoltura di qualità.
    Anche la tessitura, la struttura chimico-fisica dei terreni, ma soprattutto la presenza del tufo che svolge
    un’indispensabile azione di riserva idrica estiva, interagiscono in maniera determinante con la coltura
    della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
    organolettiche dell’ “Aglianico del Vulture Superiore”.
    In particolare, i terreni sia di origine vulcanica, sia quelli di origine arenaria con presenza più o meno
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    abbondante di scheletro, sono caratterizzati da strati attivi abbastanza profondi che permettono risultati
    produttivi più che soddisfacenti. Sono infatti terre che, di norma, si rinvengono a quote superiori ai 200
    m s.l.m., ma inferiori ai 700, purchè ben esposte per consentire una buona coltivazione dell’Aglianico.
    Quote superiori, ma fino a 800 m vengono per la maggior parte dei casi destinate ad altri vitigni quali
    la Malvasia Bianca di Basilicata.
    Trattasi di terre che presentano un elevato contenuto in potassio e, più in generale, di elementi
    nutritivi e che risultano idonee ad una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive e capaci di
    conferire ai vini particolare vigore e complessità.
    Anche il clima dell’areale di produzione, caratterizzato da precipitazioni abbondanti nel periodo
    autunno-primaverile con scarse o addirittura nulle piogge estive (<100 mm), forte aridità nei mesi di
    luglio e agosto per i frequenti venti africani, ma soprattutto reso particolare dai sensibili salti termici
    (giorno/notte) estivi dovuti alle correnti d’aria richiamate dal massiccio del Vulture e alle brezze
    collinari, consente alle uve di maturare lentamente e completamente (sovente fino al mese di
    novembre), contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche del vino
    "Aglianico del Vulture Superiore".
    Indubbiamente molto del particolare “bouquet” del vino "Aglianico del Vulture" è dovuto a questa
    maturazione prolungata in presenza di un clima che mette a dura prova la vitalità stessa della pianta
    (per eccessi climatici), ma che è significativamente caratterizzato da una frequente ed elevata
    escursione termica tra notte e giorno durante i mesi più caldi.
    La millenaria storia vitivinicola riferita alla terra del “Vulture”, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino
    ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta
    connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del
    vino “Aglianico del Vulture Superiore”
    Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei
    secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca
    moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico
    e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
    In particolare la presenza della viticoltura nell’area del Vulture è attestata da numerosi reperti
    archeologici come vasi, coppe, attingitoi ed una serie di utensili per la mescita del vino, decorati con
    scene legate al mondo del mito greco ed in particolare a Dioniso, prodotti in loco o importati dalla
    Grecia (fine IV e inizio III secolo), che documentano il panorama culturale in cui avvenne la sintesi
    tra la tradizione greca e quella indigena appulo-lucana.
    La regione del Vulture, per la sua vicinanza alla Campania, terra in cui la viticoltura etrusca e quella
    greca si erano spartite il territorio, al Sannio e alle colonie della Magna Grecia, fu il punto di incrocio
    di queste tradizioni vitivinicole.
    In età romana la storia dell’area del Vulture, si identifica soprattutto con la storia di Venusia (oggi
    Venosa), la colonia in cui nacque il poeta latino Orazio.
    Reperti trovati nella pars rustica delle antiche ville romane scavate nel territorio tra Lavello e Venosa,
    Melfi atella e Rapolla, utili a ricostruire la loro utilizzazione produttiva, le relazioni e i rapporti di
    scambio tra l’agrum e Venosa suggeriscono l’esistenza di una pratica della viticoltura e della
    vinificazione.
    In epoca medievale si assiste ad una rinascita della viticoltura e della produzione vinicola. Ciò
    determinò un incremento dell’estensione dei vigneti nei terreni di proprietà ecclesiastica, anche
    nell’area del Vulture, collegata anche ai diversi impieghi cui il vino veniva destinato come le
    celebrazioni delle messe e la medicina e l’alimentazione per le sue proprietà nutritive.
    Tra il XI e il XIV secolo la pratica viticola incise notevolmente sulla formazione del paesaggio agrario
    nelle campagne del Vulture.
    Tra il XIII e XV secolo tutte le pendici del Vulture erano coltivate a vigneto tra Melfi, Rapolla e
    Barile. Le vigne erano per lo più concentrate nei terreni attaccati alle mura delle città ed in quelli più
    vicini.
    Su vitigni e vini le fonti relative a quel periodo citano solo il “vino rosso di Melfi” (quello che secondo
    Michele Carlucci doveva essere Aglianico).
    6
    Le cantine erano sovente sistemate nelle grotte che a Melfi se ne contavano a centinaia. Un inventario
    eseguito nel 1589 ne registrava 110.
    A Melfi, a Rionero, a Barile, a Maschito e a Ripacandida le cantine erano tutte ricavate nelle grotte e
    negli ipogei naturali o scavati con modesti interventi.
    Oggi tutte le più importati case vitivinicole sono dotate di cantine ottenute dalla rivisitazione di quelle
    esistenti o ricostruite ex novo.
    In tempi più recenti all’esposizione universale di Milano del 1906 parteciparono anche dieci campioni
    di vini del Vulture, che furono apprezzati in quanto “ vini di corpo, fragranti, fini”.
    Negli anni trenta la legge sui vini tipici italiani venne utilizzata da alcuni intermediari per impiantare
    cantine ed imbottigliare il vino. Sorsero così cantine ed aziende, molte delle quali ancora oggi
    costituiscono l’asse portante della moderna vitivinicoltura lucana.
    Con la pubblicazione a Parigi tra il 1901 e il 1910 del trattato di ampelografia (Ampélographie), curato
    da Pierre Viala e Victor Vermorel, in collaborazione con una équipe internazionale di 70 ampelografi,
    l’Aglianico entra nell’olimpo dei vitigni più conosciuti a livello internazionale.
    La DOC Aglianico del Vulture è stata riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 18
    febbraio 1971, dopo quasi quaranta anni il Decreto Ministeriale del 2 Agosto 2010 ha sancito il
    riconoscimento della DOCG “Aglianico del Vulture Superiore”.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Potenza
    Corso XVIII Agosto, 34
    85100 - Potenza
    Tel. 0971.412111
    Fax 0971.412248
    E-mail info@pz.camcom.it
    Web: www.pz.camcom.it
    La C.C.I.A.A di Potenza è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
    7
    Allegato A
    Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 4
  1. Accovatura
  2. Acqua Rossa
  3. Boreano
  4. Braida
  5. Caggiano
  6. Caldara
  7. Cappa Bianca
  8. Carcarola
  9. Casano
  10. Castagno
  11. Catavatto
  12. Celentino
  13. Cerentino
  14. Ciaulino
  15. Colignelli
  16. Colle Nero
  17. Colonnello
  18. Cugno di Atella
  19. Finocchiaro
  20. Fiumarella
  21. Fontana Maruggia
  22. Gaudo
  23. Gelosia
  24. Giardino
  25. Gorizza
  26. Iatta
  27. Il Titolo
  28. Incoronata
  29. La Balconara
  30. La Solagna del Principe
  31. La Torre
  32. Le Querce
  33. Macarico
  34. Macchiarulo
  35. Monte
  36. Monte Lapis
  37. Musanna
  38. Notarchirico
  39. Padula
  40. Pantagniuolo
  41. Pescarelle
  42. Piani dell'Incoronata
  43. Piani di Camera
  44. Piano del Cerro
  45. Piano del Duca
  46. Piano dell'Altare
  47. Piano di Carro
  48. Piano di Croce
  49. Piano Regio
    8
  50. Pipoli
  51. Rotondo
  52. San Francesco
  53. San Martino
  54. San Paolo
  55. San Savino
  56. Sansaniello
  57. Santa Maria
  58. Serra del Capitolo
  59. Serra del Monaco
  60. Serra del Prete
  61. Serra del Tesoro
  62. Serra del Trono
  63. Serra della Noce
  64. Serra Macinella
  65. Serro di Granato
  66. Settanni
  67. Sterpara
  68. Vallone della Noce
  69. Vigne di Perrone
  70. Vizzarro
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