Asti Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
UFFICIO PQA I
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI
“ASTI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC DM 09.07.1967 GU 199 - 09.08.1967
Approvato DOCG DM 29.11.1993 GU 287 - 07.12.1993
Modificato con DM 14.08.1995 GU 228 - 29.09.1995
Modificato con DM 05.05.2008 GU 123 - 27.05.2008
Modificato con DM 21.11.2011 GU 281 - 02.12.2011
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011
Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 16.05.2012 GU n. 119 - 23.05.2012
Modificato con DM 12.07.2013 Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Rettificato con DM 22.07.2013 Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 19.02.2014 GU n. 51 - 3.03.2014
Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 09.09.2014 GU n.216 - 17.09.2014
Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 17.02.2015 GU n.47 - 26.02.2015
Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Provvedimento Ministeriale Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
12.07.2017 (modifica ordinaria ai sensi Reg. G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 2 e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Modificato con DM 09.10.2020 G.U. n.262 - 22.10.2020
(modifiche ordinarie) Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
G.U.U.E C/2021/61 del 22.02.2021
Modificato con DM 22.12.2021 G.U. n.4 - 07.01.2022
(Modifica ordinaria ai sensi art. 17 Reg. n. 33/2019) Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
G.U.U.E n. C /183 del 05.05.2022
Modificato con DM 26.08.2024 G.U. 207 - 04.09.2024
(Modifica ordinaria ai sensi art. 17 Reg. n. 33/2019) Sito Masaf - Qualità - Vini DOP e IGP
G.U.U.E C /2024/7280 del 06.12.2024
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” è riservata ai vini rispondenti alle condi-
    zioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
    “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale);
    “Moscato d’Asti”;
    “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”.
  2. Le sottozone “Santa Vittoria d’Alba” e “Strevi” sono disciplinate tramite gli allegati in calce al pre-
    sente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli allegati suddetti, nelle sottozone devono
    essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica
I vini designati con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1 devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per
il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione
Piemonte.
Articolo 3
Zona di produzione

  1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata
    e Garantita “Asti” di cui all’art. 1 è delimitata come segue:
    in provincia di Alessandria, l’intero territorio dei comuni di:
    Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;
    in provincia di Asti, l’intero territorio dei comuni di:
    Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto
    Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Fontanile, Incisa
    Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato,
    Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;
    in provincia di Cuneo, l’intero territorio dei comuni di:
    Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d’Alba, S.
    Stefano Belbo, S. Vittoria d’Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San
    Rocco Senodelvio del comune di Alba.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  2. I vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui
    all'art. 1 devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona e
    2
    comunque devono essere atti a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche
    di qualità.
  3. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari di favorevole gia-
    citura ed esposizione, preferibilmente calcarei, o calcareo- argillosi, con l'esclusione dei vigneti impian-
    tati su terreni di fondovalle o pianeggianti, leggeri od umidi.
  4. I sesti di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti, lunghi e
    misti), devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche
    dell’uva, del mosto e del vino.
  5. I nuovi impianti o reimpianti realizzati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare
    dovranno prevedere almeno 4.000 viti per ettaro.
  6. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
  7. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini della
    Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1 non deve essere superiore a:
    Tipologia Resa uva
    t/ha
    Asti o Asti spumante 10
    Asti o Asti spumante me- 10
    todo classico (metodo
    tradizionale)
    Moscato d’Asti 10
    Moscato d’Asti vendem- 6
    mia tardiva
  8. Le uve destinate alla produzione del vino della Denominazione di Origine Controllata e Garantita
    “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” devono essere vendemmiate tardivamente. Successivamente alla
    vendemmia le uve possono essere sottoposte ad appassimento in locali idonei.
  9. La resa dovrà essere riportata a detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purché la
    produzione non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso tutta la produzione perde il diritto alla
    Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti”.
  10. Limitatamente alle tipologie “Asti” e “Moscato d’Asti” in annate particolarmente favorevoli la Re-
    gione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le rappresentanze della filiera, può aumen-
    tare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restante il limite massimo di 12,00
    t/ha oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L’utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva
    eccedenti la resa base delle 10,00 t/ha è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.
  11. In caso di annata sfavorevole, ai sensi della Legge n. 238/2016, la Regione Piemonte fissa una resa
    inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produ-
    zione di cui all’art. 3, dandone comunicazione immediata all’Organismo di controllo.
    I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Re-
    gione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 6, dovranno tempestivamente, e
    comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale
    data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio
    preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
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  12. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Con-
    sorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva e/o di vino rivendicabile per ettaro inferiori a quello
    previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mer-
    cato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
  13. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentita le rappresentanze della filiera,
    vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione anche temporanea delle
    iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.
  14. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico
    volumico minimo naturale rispettivamente pari al:
    tipologia Titolo alcolometrico volumico naturale mi-
    nimo (% vol.)
    Asti o Asti spumante 9,00
    Asti o Asti spumante me- 10,00
    todo classico (metodo
    tradizionale)
    Moscato d’Asti 10,00
    Moscato d’Asti vendem- 12,00
    mia tardiva
    Tuttavia nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli saranno considerate idonee anche le uve che
    assicurino al vino “Moscato d’Asti”, con l’esclusione di tutte le altre tipologie, un titolo alcolometrico
    volumico naturale minimo del 9,50% vol. .
  15. La Regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate all’art. 3 delle
    condizioni di annata climatica sfavorevole e ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata, consi-
    derata tale, quanto disposto dal precedente comma.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  16. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia vendemmia tardiva e di ammostamento delle
    uve per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1, e le
    operazioni di elaborazione, di presa di spuma e di stabilizzazione, di affinamento nonché le operazioni
    di imbottigliamento e di confezionamento dei vini a D.O.C.G. in tutte le tipologie all’art. 1 devono essere
    effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune
    di Chieri (TO).
  17. È in facoltà del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di consentire che
    le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio della provincia di Milano o del
    restante territorio di quella di Torino, a condizione che in detti stabilimenti le Ditte interessate producano
    da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del D.P.R. 12 luglio 1963, n.930, “Moscato d’Asti” e
    “Asti spumante” o “Asti”.
    Conformemente all’art. 4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33 l’imbottigliamento o il condizionamento deve
    aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garan-
    tire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.
  18. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare:
    cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, for-
    mazione in vasche della cosiddetta coperta e aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi
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    consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi, conseguente decantazione del mosto seguita
    da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso, e refrigerazioni. Tali pratiche ed in particolare la refrigera-
    zione possono essere utilizzate per condurre la /le fermentazione/i atta/e ad ottenere nell’arco dell’intera
    annata il titolo alcolometrico volumico svolto minimo, previsto per il consumo dal presente disciplinare,
    in modo da salvaguardare il giusto rapporto tra alcol effettivo e zuccheri residui.
  19. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a Denominazione d’Origine Controllata e
    Garantita di cui all'articolo 1 non deve essere superiore a:
    Tipologia Resa
    uva/vin
    o
    Asti o Asti spumante 75%
    Asti o Asti spumante metodo 75%
    classico (metodo tradizionale)
    Moscato d’Asti e 75%
    Moscato d’Asti vendemmia tar- 50%
    diva
    Per le tipologie «Asti» o «Asti» spumante, «Asti» o «Asti» spumante metodo classico (metodo tradizio-
    nale), «Moscato d’Asti», qualora la resa superi i limiti sopra indicati, ma non oltre l’80%, l’eccedenza
    non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite dell’80% decade
    il diritto alla DOCG per tutta la partita. Per la tipologia «Moscato d’Asti» vendemmia tardiva, qualora
    la resa superi il limite sopra indicato, ma non oltre il 55%, l’eccedenza non avrà diritto alla denomina-
    zione di origine controllata e garantita. Oltre a tale limite del 55% decade il diritto alla DOCG per tutta
    la partita.
  20. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 10 t/ha in seguito al provvedimento della
    Regione Piemonte di cui al precedente articolo 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati
    prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.
    La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a
    quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di Tutela conseguente alle verifiche
    delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti
    eccedenti la resa di 10,00 t/ha alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita. In
    assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti eccedenti la resa di 10,00 t/ha oppure
    la parte di essi non interessata da provvedimento sono classificati come mosto o mosto parzialmente
    fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.
  21. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione di Origine
    Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” da effettuarsi con il metodo della fermentazione natu-
    rale in autoclave, deve essere ottenuta da vini o mosti aventi le caratteristiche di cui al presente discipli-
    nare.
  22. La partita destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a Denominazione d’Origine
    Controllata e Garantita “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), da effettuarsi
    obbligatoriamente con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia, deve essere ottenuta da vini o
    mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare e nel rispetto delle norme nazionali e comu-
    nitarie vigenti in materia di vini spumanti.
  23. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Asti” o “Asti spumante”, da effet-
    tuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave (o metodo Martinotti), non può avere una
    durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento in bottiglia.
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  24. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto “Asti” o “Asti spumante” metodo
    classico (metodo tradizionale), da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in bottiglia,
    deve essere di almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita. Il prodotto deve
    rimanere senza interruzione sulle fecce per il termine stabilito e separato dalle fecce mediante sbocca-
    tura.
  25. L’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo del mosto o del vino destinato alla
    produzione del vino a denominazione d’Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti spumante” e
    “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale) deve essere ottenuto attraverso le pra-
    tiche enologiche consentite dalla normativa vigente.
  26. L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del mosto o vino destinato alla produ-
    zione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti”, deve essere otte-
    nuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve Moscato bianco prodotto in Pie-
    monte, o di mosto concentrato rettificato o attraverso le pratiche enologiche consentite dalla normativa
    vigente.
  27. È proibita la pratica di arricchimento per la tipologia “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”.
  28. Il vino “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di
    almeno un anno, calcolato a decorrere dal momento della preparazione.
  29. È consentito che il mosto atto a DOCG “Moscato d’Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”,
    rivendicato come tale al momento della denuncia annuale di produzione, possa essere destinato, alla
    elaborazione della DOCG “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico. Qualora
    le caratteristiche del mosto destinato ad “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo
    classico corrispondano, per titolo alcolometrico volumico minimo naturale, alle caratteristiche del mosto
    destinato a Moscato d’Asti, è consentita l’operazione inversa.
  30. La Regione Piemonte, di anno in anno, su richiesta del Consorzio di Tutela, può stabilire il livello di
    acidità, il profilo ed il contenuto aromatico (con riferimento alle concentrazioni degli alcoli monoterpe-
    nici liberi quali il Linalolo, il trans-piranlinalolo ossido, il cis-piranlinalolo ossido, il Nerolo, il Gera-
    niolo, il Diendiolo 1 e Diendiolo 2 delle uve e dei mosti destinati a produrre vini di cui all’articolo 1.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  31. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Asti” o “Asti Spumante” all’atto dell'im-
    missione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    spuma: fine, persistente;
    colore: da giallo paglierino a dorato tenue;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosè a dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l
  32. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” Metodo Clas-
    sico (metodo tradizionale), all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteri-
    stiche:
    spuma: fine, persistente;
    colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
    odore: caratteristico, spiccato, delicato;
    6
    sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosé a dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00% vol.;
    acidità totale minima: 6,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
  33. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Moscato d'Asti” all'atto dell'immissione al
    consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: paglierino giallo più o meno intenso;
    odore: caratteristico e fragrante di Moscato;
    sapore: dolce, aromatico, caratteristico, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50%
    vol. al 6,50% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 per g/l;
    all’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno svi-
    luppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla tempe-
    ratura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in
    soluzione non superiore a 2,5 bar.
  34. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti vendemmia tardiva”
    all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo dorato;
    odore: fruttato, molto intenso, caratteristico dell’uva appassita con note speziate;
    sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda il favo del miele;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% di cui svolto almeno 11,00% vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  35. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di
    cui all’art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disci-
    plinare, ivi compresi gli aggettivi superiore, riserva, extra, fine, selezionato, gran e similari.
  36. Per le tipologie “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico, “Moscato
    d’Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” è consentito l’uso del termine “vigna” accompagnato dal
    relativo toponimo o nome tradizionale, ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 238/2016.
  37. È inoltre consentito, nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita in
    tutte le tipologie di cui all’art. 1, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
    marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  38. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “te-
    nuta”, “fattoria”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle dispo-
    sizioni comunitarie e nazionali in materia.
  39. La denominazione di origine controllata e garantita “Asti”, per tutte le tipologie “Asti” o “Asti” Spu-
    mante, “Asti” o “Asti” Spumante metodo classico”, “Moscato d’Asti”, “Moscato d’Asti” Vendemmia
    Tardiva, è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria da un marchio collettivo di dimensioni e colori
    stabiliti all’allegato A del presente disciplinare. Tale marchio è riportato nel contrassegno previsto dalla
    normativa vigente.
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    Tutti gli utilizzatori della denominazione, nella fase di designazione e presentazione dei vini, hanno
    inoltre facoltà di impiegare tale marchio, distribuito esclusivamente dal Consorzio di tutela alle mede-
    sime condizione economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
  40. Per le tipologie dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita di cui all’art. 1 del presente
    disciplinare, ad esclusione delle tipologie spumanti, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produ-
    zione delle uve.
  41. Per la tipologia “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), è consentita l’indi-
    cazione della data di “sboccatura”, purché veritiera e documentabile.
  42. Per la tipologia “Asti” o “Asti spumante” prodotto con il metodo della fermentazione naturale in
    autoclave, è possibile l’indicazione in etichetta della dicitura “metodo Martinotti”.
  43. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Asti”
    o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale), le indicazioni dei
    tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre, dette indi-
    cazioni devono figurare con caratteri di tipo diverso e con dimensioni non superiori quelli utilizzati per
    la denominazione.
    Articolo 8
    Confezionamento
  44. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita in tutte le tipologie di cui all’art. 1, devono
    essere immessi al consumo in bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e munite del con-
    trassegno di Stato previsto dall’art. 48- Legge n. 238/2016.
  45. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti Spumante” o “Asti”, “Asti” o “Asti
    Spumante” metodo classico (metodo tradizionale), confezionato nel caratteristico abbigliamento dello
    spumante, deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le capacità consentite. Le bottiglie della
    capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a grammi 630; il suddetto limite può diminuire sino
    a grammi 600 esclusivamente nel caso di utilizzo di bottiglie che utilizzino una percentuale di vetro
    riciclato non inferiore all’85% del peso totale.
  46. È vietato, per le bottiglie di cui al comma precedente aventi una capacità superiore a 200 ml, l’utilizzo
    delle seguenti tipologie di chiusure:
  • tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
  • tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il
    vino.
    I tappi dovranno essere marchiati indelebilmente “Asti” o “Asti Spumante”.
    Per bottiglie aventi una capacità non superiore a 200 ml è consentito l’utilizzo dei vari dispositivi di
    chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
  1. I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti” e “Moscato d’Asti ven-
    demmia tardiva” devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla
    vigente normativa in materia. Le bottiglie della capacità ml 750 devono avere un peso non inferiore a
    grammi 500, ad eccezione della tradizionale bottiglia “Albeisa”. È vietato per tali tipologie l'uso del
    tappo a fungo e della gabbietta,
    È inoltre vietato l’utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
  • tappo corona,
  • tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
  • tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri a contatto con il
    vino.
    8
    Tutte le tipologie di tappi consentiti dalla vigente normativa devono essere marchiati indelebilmente
    “Moscato d’Asti”.
    Tuttavia, in deroga a quanto previsto ai precedenti capoversi, limitatamente al confezionamento delle
    partite della tipologia di vino “Moscato d’Asti” provenienti dalla vendemmia 2014 e precedenti, è con-
    sentito per la chiusura delle bottiglie l’utilizzo del tappo a corona in aggiunta al tappo di sughero.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    I vini Asti e Moscato d’Asti vengono prodotti in purezza utilizzando esclusivamente il vitigno Moscato
    bianco, dotato di un caratteristico e pregevole corredo aromatico. Le peculiarità che questa varietà con-
    ferisce ai due vini prodotti sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del
    vignaiolo. La forma di allevamento più diffusa è il Gujot che, grazie ad una vigoria contenuta della
    pianta, esprime uve di altissima qualità. La perfetta conoscenza del territorio e il costante miglioramento
    delle tecniche di vinificazione, nate appunto nel cuore della zona di produzione per merito di nomi alti-
    sonanti dell’enologia italiana quali Gancia, Martinotti, Mensio, Garino-Canina, Marone, hanno creato
    un bagaglio tecnico di esperienze difficilmente ripetibile.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attri-
    buibili all’ambiente geografico.
    Come noto il Moscato bianco, per la migliore espressione qualitativa soprattutto aromatica, predilige
    terreni calcarei. All’interno della zona di produzione, ripartita su 51 comuni delle province di Asti, Cu-
    neo ed Alessandria, si ritrovano matrici geologiche con diversa composizione (terreni a prevalenza cal-
    carea, argillosa o sabbiosa), le quali influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive
    delle uve prodotte e dei vini derivati.
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    La vocazione del territorio intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e
    tradizioni vitivinicole, ha permesso di “selezionare” nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta
    all’ambiente stesso: il Moscato bianco.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Valoritalia s.r.l
    Sede Legale:
    via XX Settembre 98/G
    00187 Roma –
    Tel.+3906-45437975
    Mail: info@valoritalia.it
    sede operativa per l’attività regolamentata:
    Via Valtiglione, 73
    14057 – ISOLA D’ASTI (AT)
    La società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovra-
    nità alimentare e delle foreste ai sensi dell’articolo 64 della Legge. n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformità alla vigente normativa
    dell’Unione europea, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione)
    nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento).
    9
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in GU n. 253 del 30
    ottobre 2018 e modificato con DM 3 marzo 2022 (G.U. n. 62 del 15.03.2022).
    SOTTOZONA “SANTA VITTORIA D’ALBA”
    Articolo 1 - Denominazione
    La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini:
    “Asti” o “Asti spumante”;
    “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale);
    “Moscato d’Asti”
    “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”
    seguiti dalla specificazione della sottozona “Santa Vittoria d'Alba” è riservata ai vini che rispondono
    alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
    Articolo 2 - Base ampelografica
    I vini designati “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizio-
    nale), “Moscato d’Asti”, “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” seguiti dalla specificazione aggiuntiva
    della sottozona "Santa Vittoria d'Alba" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti
    per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per il restante 3% provenienti da vitigni a bacca
    bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
    Articolo 3 - Zona di produzione
    1.Le uve destinate alla produzione dei vini “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti Spumante” metodo
    classico (metodo tradizionale),“Moscato d'Asti” e “Moscato d’Asti vendemmia tardiva” con la specifi-
    cazione aggiuntiva della sottozona “Santa Vittoria d'Alba” devono essere prodotte nel territorio ammi-
    nistrativo del Comune di Santa Vittoria d'Alba in provincia di Cuneo
    Articolo 4 - Norme per la viticoltura
    1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 de-
    vono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le speci-
    fiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
    In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
    seguono:
    1.1 Terreni vitati da considerare idonei all'iscrizione allo schedario viticolo di cui all’ art. 8 della Legge
    238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.
    1.2 Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, om-
    breggiati, pianeggianti ed umidi.
    2.I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Vitivinicolo od oggetto di reimpianto dovranno essere
    composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
    3.Forma di allevamento è quella tradizionale a controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione as-
    surgente.
    10
    4.È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso
    5.I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti allo Schedario viticolo a partire dal terzo anno
    successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo competente.
    6.La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a
    Denominazione di origine controllata e garantita “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti Spumante”
    metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d'Asti” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba”
    non deve essere superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro.
    7.Per il vino “Moscato d'Asti vendemmia tardiva” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” la pro-
    duzione massima di uva parzialmente appassita non deve essere superiore a tonnellate 5,0 per ettaro di
    vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino, con un contenuto zuccherino minimo pari a 250
    grammi/litro.
    8.A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la
    produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potrà essere
    commercializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
    9.Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino “Asti” o “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti
    Spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d'Asti” con la specificazione “Santa Vit-
    toria d'Alba” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore all’10,50%.
    10.Le uve destinate alla produzione del vino “Moscato d'Asti vendemmia tardiva” con la specificazione
    “Santa Vittoria d'Alba” ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolo-
    metrico volumico naturale minimo non inferiore al 13,00%.
    Articolo 5 - Norme per la vinificazione
    1.La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 75 % per “Asti” o “Asti Spumante”
    “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d'Asti” con la specifica-
    zione “Santa Vittoria d'Alba” ed al 45% per il vino “Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva” con la speci-
    ficazione “Santa Vittoria d'Alba. Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno
    diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la
    perdita del diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato.
    2.Le uve destinate alla produzione del vino qualificato “Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva” con la
    specificazione “Santa Vittoria d'Alba” devono essere vendemmiate tardivamente e sottoposte a graduale
    appassimento sulla pianta stessa o in locali idonei.
    3.Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effet-
    tuate nel territorio delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di
    Chieri in provincia di Torino.
    Conformemente all’art.4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33, l’imbottigliamento o il condizionamento deve
    aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garan-
    tire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.
    4 . Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino
    prodotto.
    5 . Il vino “Moscato d'Asti Vendemmia Tardiva” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” deve
    essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni, calcolati dal 1° Gennaio dell'anno
    successivo alla vendemmia.
    11
    6 . Durante l'affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione
    che si attenua nei mesi più freddi.
    Articolo 6 - Caratteristiche al consumo
    1.Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti” con la specificazione
    “Santa Vittoria d'Alba” all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristi-
    che:
    colore : paglierino con riflessi dorati;
    profumo : elegante, fine, fresco e persistente con sentore anche floreale;
    sapore : franco, armonico, dolce, aromatico caratteristico del Moscatello, talora vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50%
    al 6,50% vol.;
    acidità totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
    all’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno svi-
    luppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla tempe-
    ratura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in
    soluzione non superiore a 2,5 bar.
  1. Il vino a Denominazione di origine Controllata e Garantita “Moscato d'Asti Vendemmia tardiva” con
    la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle se-
    guenti caratteristiche:
    colore: giallo dorato brillante;
    profumo: composito, fruttato, molto intenso, caratteristico dell'uva appassita con note speziate;
    sapore: dolce, armonico, vellutato con sentori di uva Moscato che ricorda anche il favo del miele;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 12,00% vol. svolti;
    acidità totale minima: 4,5g/l;
    estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
  2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Asti” o “Asti Spumante” con la specifica-
    zione "Santa Vittoria d'Alba" all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratte-
    ristiche:
    spuma: fine, persistente;
    colore: da giallo paglierino a dorato tenue;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosè a dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
  3. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico
    (metodo tradizionale) con la specificazione "Santa Vittoria d'Alba" all’atto dell'immissione al consumo,
    deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    spuma: fine, persistente;
    colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
    odore: caratteristico, spiccato, delicato;
    sapore: caratteristico, da pas dosé a dolce, equilibrato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,0% vol.;
    acidità totale minima: 6,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
    Articolo 7 - Designazione e presentazione
    12
    1.Alle Denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
    previste dal presente Disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "su-
    periore", "riserva" e similari.
    2.E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
    aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  4. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fatto-
    ria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposi-
    zioni UE in materia.
    4.E' consentito inoltre l'uso del termine "vigna" accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell’art.
    n.31 Legge n. 238/2016.
    5.Sulle bottiglie contenenti i vini “Moscato d'Asti” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” e “Mo-
    scato d'Asti Vendemmia Tardiva” con la specificazione “Santa Vittoria d'Alba” deve sempre figurare
    l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
    Articolo 8 - Confezionamento
    1.I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente allegato devono
    essere immessi al consumo nei modi previsti dall’articolo 8 del disciplinare dei vini a DOCG “Asti” o
    “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d’Asti”
    o “Moscato d’Asti vendemmia tardiva”.
    Non sono consentiti recipienti diversi dalle bottiglie di vetro nelle forme tradizionali
    SOTTOZONA “STREVI”
    Articolo 1 - Denominazione
    La Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini:
    “Asti” o “Asti spumante”;
    “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale);
    “Moscato d’Asti”, seguita dalla specificazione della sottozona “Strevi” è riservata ai vini che rispondono
    alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione.
    Articolo 2 – Base ampelografica
    I vini designati “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizio-
    nale) e “Moscato d’Asti” seguiti dalla specificazione aggiuntiva della sottozona "Strevi" devono essere
    ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Moscato bianco e per
    il restante 3% provenienti da vitigni a bacca bianca aromatici idonei alla coltivazione nella Regione
    Piemonte.
    Articolo 3 – Zona di produzione delle uve
    Le uve destinate alla produzione “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico
    (metodo tradizionale) e “Moscato d’Asti” con la specificazione “Strevi” devono essere prodotte nella
    zona sottoindicata nella Provincia di Alessandria: l’intero territorio dei comuni di Acqui Terme, Cassine,
    Ricaldone, Strevi, Terzo, Alice Bel Colle, Bistagno, Grognardo e Visone.
    13
    Articolo 4 - Norme per la viticoltura e la vinificazione
    1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 de-
    vono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le speci-
    fiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
    In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
    seguono:
    1.1. Terreni vitati da considerare idonei all’iscrizione allo Schedari Viticolo di cui all’ art. n.8 della
    Legge 238/2016 con giacitura collinare a struttura calcareo-argillosa.
    1.2. Esposizione: ubicazione su pendii e dossi soleggiati, con esclusione dei terreni di fondovalle, om-
    breggiati, pianeggianti ed umidi.
  5. I vigneti di nuova iscrizione allo Schedario Viticolo od oggetto di reimpianto dovranno essere com-
    posti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000.
  6. La forma di allevamento ammessa è quella tradizionale a controspalliera con vegetazione assurgente.
  7. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l’irrigazione di soccorso.
  8. I nuovi impianti e reimpianti possono essere iscritti allo Schedario Viticolo a partire dal terzo anno
    successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell’organo competente.
  9. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a
    Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti spumante”
    metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d’Asti” con la specificazione “Strevi” non deve essere
    superiore a 9,5 tonnellate, pari ad un massimo di 71,25 ettolitri di vino per ettaro.
  10. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la
    produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero non potrà essere commer-
    cializzato come vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
  11. Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino “Asti” o “Asti spumante”, “Asti” o “Asti
    spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d’Asti” con la specificazione “Strevi” un
    titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 10,5 % vol.
    9.La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 75% per “Asti” o “Asti spumante”,
    “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale) e “Moscato d’Asti” con la specifica-
    zione “Strevi”.
    Eventuali eccedenze, possibili sino ad un massimo del 5%, non avranno diritto alla Denominazione di
    Origine Controllata e Garantita. Ulteriori eccedenze comporteranno la perdita del diritto alla Denomi-
    nazione di Origine Controllata e Garantita per tutto il prodotto interessato.
  12. Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere ef-
    fettuate nelle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione del comune di Chieri
    in provincia di Torino.
    Conformemente all’art.4 del Reg. Delegato (UE) 2019/33 l’imbottigliamento o il condizionamento deve
    aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione, garan-
    tire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.
    11.Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti consentite per il tipo di vino
    prodotto.
    12.Durante l’affinamento che precede la messa in bottiglia il vino può compiere una lenta fermentazione
    che si attenua nei mesi più freddi.
    14
    Articolo 5 - Caratteristiche al consumo
  13. Il vino a denominazione di Origine Controllata e garantita "Moscato d'Asti" con la specificazione
    "Strevi" all'atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: paglierino, giallo più o meno intenso fino al dorato;
    odore: caratteristico e fragrante di moscato;
    sapore: dolce, aromatico, caratteristico, con aroma di uva moscato, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol di cui svolto compreso nei limiti dal 4,50%
    vol. al 6,50% vol.;
    acidità totale: minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
    All’atto dell’immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno svi-
    luppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla tempe-
    ratura di 20 centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in
    soluzione non superiore a 2,5 bar.
  14. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Asti” o “Asti Spumante” con la specifica-
    zione “Strevi” all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    spuma: fine, persistente;
    colore: da giallo paglierino a dorato tenue;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: caratteristico, equilibrato, da pas dosè a dolce;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol., di cui svolto non inferiore a 6,00 % vol.;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
  15. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Asti” o “Asti Spumante” metodo classico
    (metodo tradizionale) con la specificazione “Strevi” all’atto dell'immissione al consumo, deve rispon-
    dere alle seguenti caratteristiche:
    spuma: fine, persistente;
    colore: da giallo paglierino a dorato assai tenue;
    odore: caratteristico, spiccato, delicato;
    sapore: caratteristico, da pas dosè a dolce, equilibrato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol. di cui svolto non inferiore a 6,00% vol.;
    acidità totale minima: 6,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    Articolo 6 - Designazione e presentazione
  16. Alle denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
    previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "ri-
    serva" e similari.
  17. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
    aventi significati laudativi e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
  18. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “viticoltore”, “fatto-
    ria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposi-
    zioni UE in materia.
  19. È consentito inoltre l’uso del termine “vigna”, accompagnato dal relativo toponimo, ai sensi dell’art.
    31 Legge n. 238/2016.
  20. Sulle bottiglie contenenti il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Moscato d'Asti"
    con la specificazione “Strevi” deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
    15
    Articolo 7 - Confezionamento
    1.I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all’art. 1 del presente allegato devono
    essere immessi al consumo nei modi previsti dall’articolo 8 del disciplinare dei vini DOCG “Asti” o
    “Asti Spumante”, “Asti” o “Asti spumante” metodo classico (metodo tradizionale), “Moscato d’Asti”.
    16
    Allegato A
    17