Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “BARBERA D’ALBA”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 27.05.1970 GU 228 - 09.09.1970
Modificato con DPR 07.09.1977 GU 15 - 16.01.1978
Modificato con DPR 22.06.1987 GU 301 - 28.12.1987
Modificato con DM 23.01.2001 GU 137 - 14.02.2001
Modificato con DM 25.03.2010 GU 82 - 09.04.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 17.04.2015 GU n. 97 del 28.04.2015
(concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 06.08.2021 GU n. 200 del 21.08.2021
(Modifica ordinaria ai sensi art. 17 Reg. Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
UE n. 33/2019) GUUE C31 – 21.01.2022
Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
- “Barbera d’Alba”
- “Barbera d’Alba” Superiore.
- La sottozona “Castellinaldo” è disciplinata tramite allegato in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dall’allegato suddetto devono essere applicate le norme
previste dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
1 - La denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” è riservata ai vini rossi ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
-Barbera dall’ 85% al 100%
-Nebbiolo da 0 a 15 %.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine “Barbera d’Alba” devono
essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio dei comuni di:
Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito,
Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d’Alba, Cossano Belbo,
Diano d’Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d’Alba,
Montelupo Albese, Monticello d’Alba, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d’Alba, Priocca,
Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Belbo, Serralunga
d’Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d’Alba; e in parte dal territorio dei comuni di
Baldissero d’Alba, Bra, Cortemilia, Cherasco, La Morra, Monchiero, Montà d’Alba, Montaldo
Roero, Monteu Roero, Narzole, Pocapaglia, S. Stefano Roero e Sommariva Perno, in provincia di
Cuneo.
Tale zona è così delimitata: da Rocca Tagliata (quota 367) la linea di delimitazione segue il confine
interprovinciale Asti-Cuneo fino al bivio della frazione Gianoglio in comune di Montà. Si immette
quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e per quella per frazione S. Vito che segue fino
all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale 29). La delimitazione coincide
con detta strada statale 29 fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla
confluenza del rio Rollanti con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino tocca quota 303 e
successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le
quote 315, 316, 335, casc. Perona, Carle, Madonna delle Grazie (quota 394) quindi la strada
carreggiabile per casc. Beggioni e oltre fino alla strada S. Stefano Roero-S. Lorenzo che supera
proseguendo lungo la strada per casc. Molli (quota 376) fino a rio Prella. Discende detto rio per
raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per la casc. Furinetti e Audano (quota 381)
fino a quota 336. Superata la provinciale dei Roeri prosegue lungo la valle Serramiana fino a quota - Imbocca la strada per valle Cenemorto (quota 362) che segue fino a Baldissero (quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di Baldissero passa per le quote 402-394 e, seguendo il crinale,
raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva a quota 417 che segue fino a quota 402.
Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbini e Bocche della Merla per
giungere a quota 429, sul confine comunale tra Sommariva e Pocapaglia. Traversa detto confine e
in linea retta, toccando le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia, raggiunge S.
Sebastiano (quota 391). Prosegue per quote 411 e 351 e da quest'ultima lungo la strada, fino al
confine fra Pocapaglia e Bra (quota 328). Continua lungo la strada per casc. Castelletto e per Bra
fino in prossimità dell'ospedale. Gira attorno al concentrico di Bra e passando per le quote 290 e
280 raggiunge la ferrovia che segue fino alla strada Bra-Cherasco. Continuando per breve tratto su
detta strada, volta a sinistra sulla strada degli Orti e tocca quota 220. Segue il canale Pertusata e per
quota 220, casc. Salame, Borgo Nuovo (quota 218), giunge a località Fornace (quota 202), per
proseguire poi lungo il confine comunale tra S. Vittoria e Bra fino al ponte sul fiume Tanaro. Di qui
segue il corso del Tanaro contro corrente attraverso i territori di La Morra, Cherasco, Narzole,
Monchiero, fino al confine con il comune di Dogliani includendo parzialmente in destra Tanaro il
comune di Monchiero. Prosegue lungo i confini comunali fra Monchiero e Dogliani includendo
tutto il comune di Monforte fino a raggiungere il confine comunale di Roddino (quota 385). Quindi
la linea di delimitazione corre lungo i confini dei territori comunali tra Roddino e Dogliani; tra
Cissone e Roddino; tra Serravalle Langhe, Cerretto Langhe e Roddino; tra Sinio e Cerretto Langhe;
2
tra Albaretto della Torre e Cerretto Langhe; tra Albaretto della Torre e Arguello; tra Albaretto e
Lequio Berria; fra Rodello e Lequio Berria; Rodello e Benevello; Benevello con Diano d'Alba, Alba
e Borgomale; Borgomale con Lequio Berria e Bosia; Bosia con Castino.
Dal punto di incrocio dei confini comunali tra Bosia-Cortemilia e Castino, la delimitazione scende,
attraverso Viarasso, alla statale n. 339 che segue fino alla confluenza del fiume Bormida con
l'Uzzone.
Risale il corso dell'Uzzone fino al confine comunale con Pezzolo Valle Uzzone e seguendo il
confine comunale tra Cortemilia e Pezzolo raggiunge la linea di delimitazione della provincia di
Asti.
Di qui la delimitazione segue il confine provinciale Cuneo-Asti, verso nord fino a Rocca Tagliata
(quota 327).
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” devono essere quelle tradizionali della zona
e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. - In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle,
umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati. - altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del
versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali. - densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve
e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300. - forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento:
controspalliera; sistema di potatura: Guyot o cordone speronato) e/o comunque atti a non
modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini. - è vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l’irrigazione di soccorso.
- La resa massima di uva rivendicabile ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la
produzione del vino “Barbera d’Alba” ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle
uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
=============================================
resa titolo
vini uva alcolom.
t/ha vol. min.
naturale
=============================================
“Barbera d’Alba” 10 11,00 % vol.
"Barbera d'Alba Superiore " 10 11,50 % vol.
La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini “Barbera d’Alba” e “Barbera
d’Alba” Superiore con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale deve essere di tonnellate 9.
3
Le uve destinate alla produzione del vino “Barbera d’Alba” che intendano fregiarsi della menzione
aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50 % vol.
Le uve destinate alla produzione del vino “Barbera d’Alba” Superiore che intendano fregiarsi della
menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale debbono presentare
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00 % vol.
La denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” e “Barbera d’Alba” Superiore può essere
accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.
Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
al terzo anno
resa titolo
vini uva alcolom.
t/ha vol. min. naturale
“Barbera d’Alba” 5,4 11,50 % vol.
“Barbera d’Alba” Superiore 5,4 12,00 % vol.
al quarto anno
resa titolo
vini uva alcolom.
t/ha vol. min. naturale
“Barbera d’Alba” 6,3 11,50 % vol.
“Barbera d’Alba” Superiore 6,3 12,00 % vol.
al quinto anno
resa titolo
vini uva alcolom.
t/ha vol. min.naturale
“Barbera d’Alba” 7,2 11,50 % vol.
“Barbera d’Alba” Superiore 7,2 12,00 % vol.
al sesto anno
vini resa uva alcolom.
t/ha vol. min. naturale
“Barbera d’Alba” 8,1 11,50 % vol.
“Barbera d’Alba” Superiore 8,1 12,00 % vol.
4
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” devono essere riportati nel limite di cui
sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa
inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima rivendicabile per ettaro fissata in questo articolo, la Regione
Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per
ettaro oppure riduzioni di resa massima inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in
rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si
applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera,
vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche
temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo con idoneità alla DOC Barbera d’Alba per i
vigneti di nuovo impianto e/o di reimpianto che aumentano il potenziale produttivo della
denominazione.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
- Le operazioni di vinificazione e l’invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata
“Barbera d’Alba” devono essere effettuate all’interno delle province di Cuneo, Asti e Torino. - La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Resa produzione
uva/vino max di vino
“Barbera d’Alba” 70 % 7.000 l/ha
“Barbera d’Alba” Superiore 70 % 7.000 l/ha.
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui
al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva
t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per
tutto il prodotto. - Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed
effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità secondo
i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. - Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento:
=============================================
Vino durata di cui decorrenza
5
mesi in legno
=============================================
“Barbera d'Alba” Superiore 12 4 1° novembre dell’anno di
raccolta uve.
Per il seguente vino l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito
indicata:
=============================================
Vino data
=============================================
1° novembre
“Barbera d'Alba” Superiore dell’anno
successivo a
quello di
raccolta uve. - Per il vino “Barbera d’Alba” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni
di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Langhe” senza specificazione di
vitigno, “Piemonte” Barbera e “Langhe” Barbera. - Il vino destinato alla denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” può essere
classificato, con la denominazione di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno,
“Piemonte” Barbera e “Langhe” Barbera, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti
dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - Il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba”, all’atto dell’immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
con menzione “vigna”: 12,00 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l. - Il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” Superiore, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico con eventuali sentori di legno;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;
con menzione “vigna”: 12,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
6 - Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine “Barbera d’Alba” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. - Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Barbera
d’Alba”, é consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore. - Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” di cui
all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga
riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che
figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini “Barbera d’Alba” intendono
accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione
della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
caratteri di dimensione uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine o
inferiore. - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Barbera
d’Alba” e “Barbera d’Alba” Superiore, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
Articolo 8
Confezionamento - Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione origine controllata “Barbera
d’Alba” per la commercializzazione devono essere di forma corrispondente ad antico uso e
tradizione, di vetro, di capacità consentita dalle vigenti disposizioni di legge, ma comunque non
inferiori a 18,7 cl. e con l’esclusione del 200 cl.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Il Barbera d'Alba nasce nelle langhe, termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da "Langues"
che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati
dal mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell'Era Terziaria o
Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio
di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro. Il terreno di cui è composto il territorio
nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama "terreno
tortoriano", uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il
bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate.
Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline
biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite. Il
vitigno Barbera attesta in maniera esemplare la fortuna del territorio di Langa e Roero: produrre
grandi vini da invecchiamento ed al contempo regalare emozioni nei vini più giovani. Viene
coltivato prevalentemente sui versanti Sud – Ovest, con forma di allevamento a spalliera con
potatura Guyot.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
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Il Barbera d’Alba è ottenuto dalla vinificazione in purezza del vitigno Barbera, anche se in alcuni
casi è tradizionale un piccolo assemblaggio con il Nebbiolo per smorzare la caratteristica acidità del
vitigno.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
alla lettera B).
Il Barbera era considerato, in passato, un vino “rustico”, ma con il tempo è cresciuto nella stima del
pubblico perché si è dimostrato capace di offrire, tramite appropriati processi di vinificazione, sia
ottimi vini di pronta beva, sia vini di media longevità e buona struttura che resistono al tempo e
confermano, dopo molti anni, i caratteri più originali di una terra e di un vitigno di particolare
prestigio.
La sottozona Castellinaldo si estende alla sinistra orografica del fiume Tanaro sul territorio di sei
comuni dove i terreni sono più sciolti e la componente sabbiosa è maggiore rispetto agli altri
comuni dove si produce il Barbera d’Alba. Questo aspetto ha da sempre differenziato i vini prodotti
in quest’area, facendo in modo che il binomio “Barbera d’Alba” e “Castellinaldo” fosse sempre più
forte tanto che dopo essere già riconosciuto da numerose pubblicazioni, anche importanti, come la
monografia del Fantini a fine Ottocento, prosegue fino agli anni Novanta del Novecento dove i
produttori di Castellinaldo già uniti in un’associazione, decidono di adottare un regolamento d’uso
più restrittivo rispetto al Barbera d’Alba.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: Valoritalia S.r.l Via XX Settembre, 98/G, Roma
Sede operativa per l’attività regolamentata C.so Enotria 2/C loc. Ampelion 12051 Alba – CN
Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
Disciplinare di produzione vini “Barbera d’Alba” sottozona “Castellinaldo”
Articolo 1
Denominazione e vini - La denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” designata con la sottozona:
“Castellinaldo” è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Articolo 2
Base ampelografia - La denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” designata con la sottozona
“Castellinaldo” è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
8
Barbera minimo 85%;
può concorrere alla produzione di detto vino il vitigno Nebbiolo per un massimo del 15 %.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - Le uve destinate alla produzione del vino “Barbera d’Alba”designato con la sottozona
“Castellinaldo” devono essere prodotte nell’intero territorio del comune di Castellinaldo d’Alba e in
parte dei territori dei comuni di Vezza d’Alba, Canale, Priocca, Magliano Alfieri, Castagnito e
Guarene, in provincia di Cuneo.
La delimitazione di tale zona inizia al confine tra il territorio di Castellinaldo d’Alba e quello di
Vezza d’Alba sulla Strada Provinciale SP 50. Prosegue in direzione sud fino a Via Castellero, dove
svolta a destra proseguendo in Strada Vicinale Varasca fino al confine del Comune di Canale.
All’ingresso nel Comune di Canale, il confine della zona di origine del Castellinaldo prosegue sulla
stessa strada che diventa Strada Comunale Vecchia Alba-Canale e va fino al torrente Borbore,
seguendone poi il corso in direzione di Priocca sulle Strade Vicinali Vinco, Torretta, Mumiano, Del
Mulino, Cardonetto, Valdrito e Del Mulino Nuovo e quindi entra nel territorio del Comune di
Priocca.
Da questo punto il confine sale lungo la Strada Vicinale dei Costa sulla Serra dei Costa, proseguen
in Strada Vicinale Mezzavilla, in Strada Comunale Beggio, in trada Comunale Sada, in Strada
Comunale Rio Mora, in Via Cavour e Via Umberto I (nel concentrico del paese di Priocca) fino alla
Madonnina. Poi la liea di confine continua diritto sulla Strada Provinciale SP 2 che sale al
concentrico di Magliano Alfieri.
Raggiunto il paese di Magliano Alfieri, il confine prosegue lungo la Strada Provinciale SP 172
scendendo verso Sant’Antonio di Magliano Alfieri. In fondo alla discesa, il confine passa dalla
Strada Provinciale SP 172 alla Via G. Cane in direzione del Cimitero vecchio di Magliano Alfieri.
Quindi, continua in Via Moisa e raggiunge il confine del Comune di Castagnito.
Di qui, sale indirezione della frazione di San Giuseppe di Castagnito lungo la Strada Vicinale
Variglie e prosegue sulla Strada Serra fino alla suddetta frazione, dove incrocia la Strada
Provinciale SP 50 e, svoltando a sinistra, la percorre per un tratto in direzione di Baraccone.
Giunto nella parte pianeggiante nell’abitato di Baraccone di Castagnito svolta sulla destra nella
Strada Comunale del Lavandaro fino a raggiungere il confine del Comune di Guarene.
Nel territorio di Guarene prosegue ancora sulla medesima Strada Comunale del Lavandaro,
svoltando poi a destra in Via Luccio in direzione della Frazione Biano. Superata la Frazione Biano,
il confine prosegue ancora sulla Via Luccio e sale al capoluogo di Guarene, dove incrocia la Strada
Provinciale SP 50 e svolta a destra sulla medesima.
Raggiunto il crocevia di fine salita, il confine prosegue diritto in direzione Montebello sulla Strada
Provinciale SP 171 che percorre fino all’incrocio con la Strada Statale Alba-Torino SS 29.
Proseguendo sulla Statale 29, raggiunge il fondovalle dove svolta a destra sulla Strada Vicinale
Varasca, che percorre – superando il confine di Vezza d’Alba fino al punto di partenza situato al
confine tra il territorio di Vezza d’Alba e quello di Castellinaldo d’Alba sulla Strada Provinciale SP
Articolo 4
Norme per la viticoltura
- Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” designato con la sottozona “Castellinaldo”
sono quelle previste dal disciplinare del “Barbera d’Alba”. - La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino “Barbera d’Alba” sottozona
“Castellinaldo” è di 9,5 t, pari a 66,5 ettolitri per ettaro, in coltura specializzata con titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5 % Vol.
9 - Le uve destinate alla produzione del vino “Barbera d’Alba” sottozona “Castellinaldo” che
intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome
tradizionale debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12 % vol.
Per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto, da cui provengono le uve dovrà
avere una età di impianto di almeno 7 anni, se di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa per
ettaro ridotta come di seguito indicato:
al terzo anno: 5,4 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
al quarto anno: 6,3 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
al quinto anno: 7,2 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
al sesto anno: 8,1 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
dal settimo anno: 9,0 t/ha ed un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine
controllata “Barbera d’Alba” designato con la sottozona “Castellinaldo” devono essere effettuate
all’interno del territorio delle province di Cuneo, Asti e Torino. - La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore al 70 %.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per
tutto il prodotto. - Il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” designato con la sottozona
“Castellinaldo” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 14 mesi di cui almeno 6
in legno e 3 in bottiglia, calcolati a decorrere dal 1° di novembre dell’anno di raccolta delle uve. - Per il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” designato con la sottozona
“Castellinaldo” l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal 1°gennaio del secondo
anno successivo alla vendemmia.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - Il vino a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” designato con la sottozona
“Castellinaldo”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granato con l’invecchiamento;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, armonico, di buona struttura;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol.;
acidità totale minima: 5.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno i vini possono rilevare lieve percezione di
legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
10 - Nell’etichettatura, l’indicazione della sottozona “Castellinaldo” deve precedere l’indicazione
“Barbera d’Alba” e deve essere riportata con caratteri non superiori a quelli utilizzati per designare
la denominazione di origine “Barbera d’Alba”, anche con colore o carattere diverso. - Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Barbera d’Alba” sottozona
Castellinaldo di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna” alle condizioni previste dalla
vigente normativa nazionale. - La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di
origine. - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Barbera
d’Alba” accompagnata dalla sottozona “Castellinaldo”, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
D) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui
alla lettera B).
Il Barbera era considerato, in passato, un vino “rustico”, ma con il tempo è cresciuto nella stima del
pubblico perché si è dimostrato capace di offrire, tramite appropriati processi di vinificazione, sia
ottimi vini di pronta beva, sia vini di media longevità e buona struttura che resistono al tempo e
confermano, dopo molti anni, i caratteri più originali di una terra e di un vitigno di particolare
prestigio.
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