Barbera del Monferrato Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “BARBERA DEL MONFERRATO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 09.01.1970 G.U. 72 - 21.03.1970
Modificato con DPR 11.10.1978 G.U. 162 - 14.06.1979
Modificato con DPR 17.01.1991 G.U. 110 - 13.05.1991
Modificato con DM 26.07.2001 G.U. 194 - 26.08.2001
Modificato con DM 27.06.2008 G.U. 157 - 07.07.2008
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La Denominazione di Origine Controllata “Barbera del Monferrato” è riservata ai vini rossi che
    rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le
    seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
    Vini rossi:
    Barbera del Monferrato;
    Barbera del Monferrato frizzante.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. Il vino “Barbera del Monferrato” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi,
    nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    Barbera: Minimo 85%
    Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo 15%.
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    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. La zona di produzione del vino Barbera del Monferrato comprende i territori dei seguenti
    comuni:
  4. Provincia di Alessandria:
    a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino,
    Bistagno, Carpeneto, Capriata d’Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro,
    Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S.
    Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo,
    Montaldo Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d’Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto,
    Ponti, Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano
    d’Orba, Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone;
    b) Basso Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale
    Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo,
    Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello
    Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo
    Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di
    Valenza, Pietra Marazzi, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato,
    Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea,
    Solonghello, Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio. Nei comuni di
    Coniolo, di Casale Monferrato e di Occimiano e Mirabello la zona di produzione è limitata ai
    territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di
    circonvallazione di Casale uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle
    di S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine
    della zona di produzione coincide con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio
    collinare del Comune di Occimiano Monferrato, sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al
    confine amministrativo del comune di Mirabello Monferrato.
    Provincia di Asti:
    Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri, Belveglio,
    Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano
    Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole
    Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone,
    Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle
    Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti,
    Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato,
    Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano
    Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone,
    Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese,
    Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti,
    Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano
    Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore,
    Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta
    Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto,
    San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo,
    Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d’Asti, Villa San
    Secondo, Vinchio.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  5. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    Denominazione di Origine Controllata “Barbera del Monferrato” devono essere quelle tradizionali
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    della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
    qualità previste dal presente disciplinare.
  6. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
    che seguono:
    giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non
    sufficientemente soleggiati;
    altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
    esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
    Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è
    esclusa l’esposizione a nord;
    densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e
    del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3500;
    forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la contro
    spalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato
    basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
    è vietata ogni pratica di forzatura.
  7. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vini a
    DOC Barbera del Monferrato ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve
    destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
    Vini Resa uva kg/ha Titolo alcol. vol. min.
    naturale
    Barbera del Monferrato 10000 11,00% vol.
    Barbera del Monferrato frizzante 10000 11,00% vol.
    Le uve destinate alla produzione del vino Barbera del Monferrato che intendano fregiarsi della
    specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo
    naturale di 12,00%.
    La specificazione aggiuntiva “vigna” non è prevista per la tipologia Barbera del Monferrato
    frizzante.
    La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine
    Controllata “Barbera del Monferrato” con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo
    toponimo deve essere di 9.000 Kg per ettaro di coltura specializzata.
    In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto di età inferiore ai sette
    anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta:
    al terzo anno di impianto:
    vini Resa uva kg/ha Titolo alcol. vol. min.
    naturale
    Barbera del Monferrato 5.400 12,00% vol.
    Al quarto anno di impianto:
    vini Resa uva kg/ha Titolo alcol. vol. min.
    naturale
    Barbera del Monferrato 6.300 12,00% vol.
    Al quinto anno di impianto:
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    vini Resa uva kg/ha Titolo alcol. vol. min.
    naturale
    Barbera del Monferrato 7.200 12,00% vol.
    Al sesto anno di impianto:
    vini Resa uva kg/ha Titolo alcol. vol. min.
    naturale
    Barbera del Monferrato 8.100 12,00% vol.
    Dal settimo anno di impianto in poi:
    vini Resa uva kg/ha Titolo alcol. vol. min.
    naturale
    Barbera del Monferrato 9.000 12,00% vol.
    Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
    Denominazione di Origine Controllata “Barbera del Monferrato” devono essere riportati nei limiti
    di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i
    limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  8. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella
    prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui
    all’art. 3.
  9. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia,
    segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli
    organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
    parte degli stessi.
  10. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte, su proposta del
    Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello
    previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di
    mercato.
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  11. Per il vino a denominazione di origine controllata Barbera del Monferrato le operazioni di
    vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di
    cui all’art. 3.
    Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate
    nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte.
  12. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    Vini Resa (uva/vino) Produzione max di
    vino (litri ad ettaro)
    Barbera del Monferrato non sup. al 70% 7.000
    Barbera del Monferrato frizzante non sup. al 70% 7.000
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    Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui
    al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle
    rispettive rese uva in Kg/ha di cui all’art. 4 punto 3.
    Qualora tali rese superino la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà
    diritto alla Denominazione di Origine Controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  13. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate
    le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso
    l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
  14. Per le uve “Barbera del Monferrato” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le
    condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllate “Monferrato” rosso,
    “Monferrato” chiaretto o Ciaret e “Piemonte” barbera.
  15. Il vino destinato alla Denominazione di Origine Controllata “Barbera del Monferrato” può essere
    riclassificato con la Denominazione di Origine Controllata “Monferrato” rosso e “Piemonte”
    Barbera purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa
    comunicazione del detentore agli organi competenti.
    Articolo 6
    Caratteristiche dei vini al consumo
  16. I vini barbera del Monferrato all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle
    seguenti caratteristiche:
    Barbera del Monferrato:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: asciutto, mediamente di corpo, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la “Barbera del Monferrato” con
    indicazione di “vigna” 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
    Barbera del Monferrato frizzante:
    colore: rosso rubino più o meno intenso;
    spuma: fine, persistente;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: asciutto o leggermente abboccato, mediamente di corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
  17. La Denominazione di Origine Controllata “Barbera del Monferrato” può essere utilizzata per
    designare un vino frizzante qualora sia prodotto alle condizioni di cui al presente disciplinare,
    rispetti le caratteristiche al consumo di cui al comma precedente e sia elaborato secondo quanto
    previsto dalla vigente normativa per i vini frizzanti.
  18. E’ in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di
    modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
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    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  19. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata Barbera del
    Monferrato è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
    disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”,
    “selezionato”, “vecchio”, e simili.
  20. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Barbera del
    Monferrato” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
    marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
  21. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Barbera del Monferrato” può
    essere utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome
    tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che
    tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di
    accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del
    decreto legislativo n. 61/2010;
    la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in etichetta con
    caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine
    controllata Barbera del Monferrato.
  22. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Barbera del Monferrato
    di cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve ad esclusione della
    tipologia frizzante.
    Articolo 8
    Confezionamento
  23. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino di cui all’art. 1 per la commercializzazione devono
    essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma
    comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl..
  24. E vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il
    consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
  25. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art. 1 con l’aggiunta della menzione
    “vigna” seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore o
    uguale a 500 cl.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente
    A) Informazioni sulla zona geografica
    La zona di produzione comprende la Provincia di Asti e parte della provincia di Alessandria. Si
    tratta di un sistema collinare poco elevato, compreso per lo più tra i 150 e i 400 metri di altitudine,
    caratterizzato da clima temperato o temperato-caldo (circa 1800 gradi giorno), poco ventoso e con
    una piovosità annuale media intorno ai 700 millimetri.
    Nel Monferrato è tradizionale, ma non sempre praticato, il taglio con una modesta quantità di altre
    uve, principalmente Freisa nell’area casalese e astigiana, dolcetto nell’ovadese. Era tradizione
    monferrina imbottigliare una parte del vino nuova in luna di marzo, quando aveva ancora residui
    zuccherini e quindi rifermentava in bottiglia con presa di spuma. Da questa tradizione deriva il
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    Barbera del Monferrato in versione “vivace”. Il sistema di potatura più utilizzato è il Guyot, in
    quanto è quello che si adatta meglio alle interazioni vitigno-clima della zona.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
    L’area di produzione del Barbera del Monferrato si sovrappone in buona parte con quella del
    Barbera d’Asti, al centro del cosiddetto bacino terziario piemontese; i suoli sono quindi
    prevalentemente calcarei, di media profondità e poggianti su matrici rocciose calcareo-
    arenaceo.marnose ma comprende alcune piccole aree di paleosuoli o terre rosse a reazione acida
    (Cassine, Mantovana, Quargnento, Masio) che non sono comprese nel disciplinare del Barbera
    d’Asti.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Nella “Ampelografia della Provincia di Alessandria” di Leardi e Demaria, del 1873 si legge a
    proposito del Barbera: “È vitigno conosciutissimo ed una delle basi principali dei vini dell'
    Astigiano e del basso Monferrato, dove è indigeno e da lunghissimo tempo coltivato”.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    VALORITALIA S.r.l.
    Sede legale:
    Via Piave, 24
    00187 - ROMA
    Tel. +3906-45437975
    mail: info@valoritalia.it
    Sede operativa per l’attività regolamentata:
    Via Valtiglione, 73
    14057 - Isola d’Asti (AT)
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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