Documento
Regione
Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE E DELLâIPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
âBARBERA DEL MONFERRATO SUPERIOREâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 09.01.1970 G.U. 72 - 21.03.1970
Approvato DOCG con DM 27.06.2008 G.U. 158 - 08.07.2008
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
- La Denominazione di Origine Controllata e Garantita âBarbera del Monferrato Superioreâ è
riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare
di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Vini rossi:
Barbera del Monferrato Superiore.
Articolo 2
Base ampelografica - Il vino âBarbera del Monferrato Superioreâ deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti
aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Barbera: minimo 85%
Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo 15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - La zona di produzione del vino âBarbera del Monferrato Superioreâ comprende i territori dei
seguenti comuni: - Provincia di Alessandria:
a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino,
Bistagno, Carpeneto, Capriata dâOrba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto dâErro,
Castelletto dâOrba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S.
1
Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo
Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro dâAcqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti,
Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano dâOrba,
Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone;
b) Basso Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale
Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo,
Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello
Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo
Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di
Valenza, Pietra Marazzi, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato,
Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello,
Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio. Nei comuni di Coniolo, di Casale
Monferrato e di Occimiano e Mirabello la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti
sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale uscente dal
ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle di S. Anna, attraversante il rione
Valentino e la frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide
con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del Comune di Occimiano
Monferrato, sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine amministrativo del comune di
Mirabello Monferrato.
Provincia di Asti:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano dâAsti, Baldichieri, Belveglio,
Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera dâAsti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano
Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole
Monferrato, Castel Boglione, CastellâAlfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello dâAnnone,
Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle
Enomondo, Cerreto dâAsti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano dâAsti, Cinaglio, Cisterna dâAsti,
Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato,
Costigliole dâAsti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano
Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola dâAsti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone,
Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese,
Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro dâAsti, Montegrosso dâAsti,
Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano
Marmorito, Penango, Piea, Pino dâAsti, PiovĂ Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore,
Revigliasco dâAsti, Roatto, Robella, Rocca dâArazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta
Tanaro, San Damiano dâAsti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San
Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio
Serra, Valfenera, Vesime, Viale dâAsti, Viarigi, Vigliano, Villafranca dâAsti, Villa San Secondo,
Vinchio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita âBarbera del Monferrato superioreâ devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualitĂ previste dal presente disciplinare. - In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
seguono:
terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non
sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
2
esposizione: adatta ad assicurare unâidonea maturazione delle uve;
Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è
esclusa lâesposizione a nord;
densitĂ dâimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dellâuva e del
vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di
ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3500;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la
controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone
speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualitĂ delle uve);
è vietata ogni pratica di forzatura. - Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino
âBarbera del Monferrato superioreâ ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative
uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
âBarbera del Monferrato superioreâ 9000 12,50% vol
La quantitĂ massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui allâart. 1 con la menzione
aggiuntiva âvignaâ seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di 8.000 Kg per
ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione dei vini di cui allâart. 1 che intendano fregiarsi della specificazione
aggiuntiva âvignaâ debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00%
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva âvignaâ, il vigneto di etĂ inferiore ai sette
anni, dovrĂ avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
al terzo anno di impianto:
vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
Barbera del Monferrato
Superiore âvignaâ 4.800 13,00% vol.
Al quarto anno di impianto:
vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
Barbera del Monferrato
Superiore âvignaâ 5.600 13,00% vol.
Al quinto anno di impianto:
vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
Barbera del Monferrato
Superiore âvignaâ 6.400 13,00% vol.
Al sesto anno di impianto:
vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
Barbera del Monferrato
Superiore âvignaâ 7.200 13,00% vol.
3
Dal settimo anno di impianto in poi:
vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
vol. min. naturale
Barbera del Monferrato
Superiore âvignaâ 8.000 13,00% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita âBarbera del Monferrato superioreâ devono essere
riportati nel limite di cui sopra purchĂŠ la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo,
fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. - In caso di annata sfavorevole, se necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella
prevista dal presente disciplinare anche differenziata nellâambito della zona di produzione di cui
allâart. 3. - I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi
competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli
stessi. - Nellâambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del
Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello
previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessitĂ di conseguire un miglior equilibrio di
mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5. - I vigneti iscritti allo schedario viticolo con idoneitĂ alla DOCG Barbera dâAsti non possono
essere idonei allo DOC Barbera del Monferrato.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Per il vino DOCG Barbera del Monferrato superiore le operazioni di vinificazione e di
invecchiamento devono essere effettuate nellâinterno della zona di produzione di cui allâart. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate
nellâambito dellâintero territorio della Regione Piemonte. - La resa massima dellâuva in vino finito non dovrĂ essere superiore a:
Vini Resa (uva/vino) Produzione max di
vino (litro ad ettaro)
Barbera del Monferrato
Superiore non sup. al 70% 6.300
Per lâimpiego della menzione âvignaâ, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al
paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive
rese uva in Kg/ha di cui allâart. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, lâeccedenza non avrĂ
diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita, oltre detto limite percentuale decade il
diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
4 - Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici piĂš razionali ed effettuate
le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualitĂ , ivi compreso
lâarricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge. - I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
Vini Durata di cui in legno Decorrenza
(botti di rovere di
qualsiasi dimensione)
Barbera del Monferrato
Superiore minimo minimo 6 mesi dal 1° novembre
14 mesi dellâanno di raccolta
delle uve
Barbera del Monferrato
Superiore âvignaâ minimo minimo 6 mesi dal 1° novembre
14 mesi dellâanno di raccolta
delle uve
Eâ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non piĂš del 10% del
totale del volume, nel corso dellâintero invecchiamento obbligatorio. - Per le uve âBarbera del Monferrato superioreâ la scelta vendemmiale è consentita, ove ne
sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine âMonferratoâ rosso,
âMonferratoâ Chiaretto o Ciaret, âBarbera del Monferratoâ e âPiemonteâ Barbera. - Il vino destinato alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui allâart. 1 può essere
esclusivamente riclassificato con la denominazione di origine controllata âMonferratoâ rosso,
âPiemonteâ Barbera e purchè corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo
disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo - I vini di cui allâart. 1 allâatto dellâimmissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Barbera del Monferrato superiore:
colore: rosso rubino tendente al rosso granato con lâinvecchiamento;
odore: intenso e caratteristico, tendente allâetereo con lâinvecchiamento;
sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento piĂš armonico, gradevole, di gusto
pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; per la âBarbera del Monferrato superioreâ
con indicazione di âvignaâ: 13,00% vol;
aciditĂ totale minima: 4,5 g/l.
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; - Eâ in facoltĂ del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti
dellâaciditĂ totale e lâestratto non riduttore minimo con proprio decreto.
5
Articolo 7
Designazione e presentazione - Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
âBarbera del Monferrato superioreâ è vietata lâaggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi âextraâ, âfineâ, ânaturaleâ,
âsceltoâ, âselezionatoâ, âvecchioâ, e simili. - Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
âBarbera del Monferrato superioreâ è consentito lâuso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali o marchi privati, purchĂŠ non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno
il consumatore. - Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
âBarbera del Monferrato Superiore â la denominazione di origine può essere accompagnata dalla
menzione âvignaâ purchĂŠ sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e
la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei
documenti di accompagnamento e che figuri nellâapposito elenco regionale ai sensi dellâart. 6 comma
8, del decreto legislativo n. 61/2010(allegato 1).
L a menzione âvignaâ seguita dal relativo toponimo deve essere riportata in etichetta con caratteri di
dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine Barbera del
Monferrato superiore. - Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG âBarbera del Monferrato Superioreâ è
obbligatoria lâindicazione dellâannata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento - Le bottiglie in cui viene confezionato il vino di cui allâart. 1 per la commercializzazione devono
essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacitĂ consentita dalle vigenti leggi, ma
comunque non inferiori a 18,7 cl e con lâesclusione del contenitore da 200 cl..
Tuttavia è consentito a solo scopi promozionali o in concomitanza di particolari eventi utilizzare per
tutti i vini della denominazione controllata e garantita âBarbera del Monferrato Superioreâ il
confezionamento in recipienti di vetro della capacitĂ di 600 cl, 900 cl e 1200 cl.
2.E vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il
consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Articolo 9
Legame con lâambiente
A) Informazioni sulla zona geografica.
La zona di produzione comprende la Provincia di Asti e parte della provincia di Alessandria. Si tratta
di un sistema collinare poco elevato, compreso per lo piĂš tra i 150 e i 400 metri di altitudine,
caratterizzato da clima temperato o temperato-caldo (circa 1800 gradi giorno), poco ventoso e con
una piovositĂ annuale media intorno ai 700 millimetri.
La Barbera del Monferrato Superiore rappresenta la volontĂ dei produttori della zona di offrire un
vino importante che evidenzi i pregi del territorio. La tipologia Superiore nasce dai grappoli piĂš
maturi e permane in cantina ad affinarsi per un periodo minimo di 14 mesi, dei quali almeno 6 in
botti di legno. Il sitema di potatura piÚ utilizzato è il Guyot, in quanto è quello che si adatta meglio
alle interazioni vitigno-clima della zona.
6
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Lâarea di produzione del Barbera del Monferrato si sovrappone in buona parte con quella del Barbera
dâAsti, al centro del cosiddetto bacino terziario piemontese; i suoli sono quindi prevalentemente
calcarei, di media profonditĂ e poggianti su matrici rocciose calcareo-arenaceo.marnose ma
comprende alcune piccole aree di paleosuoli o terre rosse a reazione acida (Cassine, Mantovana,
Quargnento, Masio) che non sono comprese nel disciplinare del Barbera dâAsti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Nella âAmpelografia della Provincia di Alessandriaâ di Leardi e Demaria, del 1873 si legge a
proposito del Barbera: âĂ vitigno conosciutissimo ed una delle basi principali dei vini dell' Astigiano
e del basso Monferrato, dove è indigeno e da lunghissimo tempo coltivatoâ.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per lâattivitĂ regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
La SocietĂ Valoritalia è lâOrganismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dellâarticolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente allâarticolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nellâarco
dellâintera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
del 30.10.2018.
7