Barbera del Monferrato Superiore Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA
“BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 09.01.1970 G.U. 72 - 21.03.1970
Approvato DOCG con DM 27.06.2008 G.U. 158 - 08.07.2008
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Barbera del Monferrato Superiore” è
    riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare
    di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
    Vini rossi:
    Barbera del Monferrato Superiore.
    Articolo 2
    Base ampelografica
  2. Il vino “Barbera del Monferrato Superiore” deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti
    aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
    Barbera: minimo 85%
    Freisa, Grignolino e Dolcetto, da soli o congiuntamente: massimo 15%.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
  3. La zona di produzione del vino “Barbera del Monferrato Superiore” comprende i territori dei
    seguenti comuni:
  4. Provincia di Alessandria:
    a) Alto Monferrato: Acqui, Alice Bel Colle, Belforte, Bergamasco, Borgoratto Alessandrino,
    Bistagno, Carpeneto, Capriata d’Orba, Cartosio, Carentino, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Erro,
    Castelletto d’Orba, Castelnuovo Bormida, Cavatore, Cremolino, Denice, Frascaro, Gamalero, S.
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    Rocco di Gamalero, Grognardo, Lerma, Melazzo, Merana, Malvicino, Molare, Montaldeo, Montaldo
    Bormida, Morbello, Morsasco, Montechiaro d’Acqui, Orsara Bormida, Ovada, Pareto, Ponti,
    Ponzone, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d’Orba,
    Spigno Monferrato, Strevi, Tagliolo, Terzo, Trisobbio, Visone;
    b) Basso Monferrato: Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Bassignana, Camagna, Camino, Casale
    Monferrato, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo,
    Conzano, Cuccaro, Fubine, Frassinello Monferrato, Gabiano, Lu Monferrato, Masio, Mirabello
    Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Montecastello, Murisengo, Occimiano, Odalengo
    Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio Monferrato, Ozzano, Pomaro Monferrato, Pecetto di
    Valenza, Pietra Marazzi, Pontestura, Ponzano Monferrato, Quargnento, Rosignano Monferrato,
    Rivarone, Sala, San Salvatore Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello,
    Terruggia, Treville, Valenza, Vignale, Villadeati, Villamiroglio. Nei comuni di Coniolo, di Casale
    Monferrato e di Occimiano e Mirabello la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti
    sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale uscente dal
    ponte sul Po in direzione di Alessandria, costeggiante il colle di S. Anna, attraversante il rione
    Valentino e la frazione di S. Germano. A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide
    con la stessa strada nazionale che delimita anche il territorio collinare del Comune di Occimiano
    Monferrato, sito alla destra in direzione di Alessandria, fino al confine amministrativo del comune di
    Mirabello Monferrato.
    Provincia di Asti:
    Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d’Asti, Baldichieri, Belveglio,
    Berzano San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d’Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano
    Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole
    Monferrato, Castel Boglione, Castell’Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d’Annone,
    Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle
    Enomondo, Cerreto d’Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d’Asti, Cinaglio, Cisterna d’Asti,
    Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato,
    Costigliole d’Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano
    Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d’Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone,
    Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese,
    Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d’Asti, Montegrosso d’Asti,
    Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano
    Marmorito, Penango, Piea, Pino d’Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore,
    Revigliasco d’Asti, Roatto, Robella, Rocca d’Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta
    Tanaro, San Damiano d’Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San
    Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio
    Serra, Valfenera, Vesime, Viale d’Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d’Asti, Villa San Secondo,
    Vinchio.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  5. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a
    Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Barbera del Monferrato superiore” devono essere
    quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche
    caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.
  6. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che
    seguono:
    terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
    giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non
    sufficientemente soleggiati;
    altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
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    esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
    Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è
    esclusa l’esposizione a nord;
    densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del
    vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di
    ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3500;
    forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la
    controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone
    speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
    è vietata ogni pratica di forzatura.
  7. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino
    “Barbera del Monferrato superiore” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative
    uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
    Vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
    vol. min. naturale
    “Barbera del Monferrato superiore” 9000 12,50% vol
    La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all’art. 1 con la menzione
    aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere di 8.000 Kg per
    ettaro di coltura specializzata.
    Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione
    aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00%
    In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto di età inferiore ai sette
    anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
    al terzo anno di impianto:
    vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
    vol. min. naturale
    Barbera del Monferrato
    Superiore “vigna” 4.800 13,00% vol.
    Al quarto anno di impianto:
    vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
    vol. min. naturale
    Barbera del Monferrato
    Superiore “vigna” 5.600 13,00% vol.
    Al quinto anno di impianto:
    vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
    vol. min. naturale
    Barbera del Monferrato
    Superiore “vigna” 6.400 13,00% vol.
    Al sesto anno di impianto:
    vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
    vol. min. naturale
    Barbera del Monferrato
    Superiore “vigna” 7.200 13,00% vol.
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    Dal settimo anno di impianto in poi:
    vini Resa uva kg/ha Titolo alcolometrico
    vol. min. naturale
    Barbera del Monferrato
    Superiore “vigna” 8.000 13,00% vol.
    Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
    Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Barbera del Monferrato superiore” devono essere
    riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo,
    fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  8. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella
    prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui
    all’art. 3.
  9. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia,
    segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi
    competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli
    stessi.
  10. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del
    Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello
    previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di
    mercato.
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
  11. I vigneti iscritti allo schedario viticolo con idoneità alla DOCG Barbera d’Asti non possono
    essere idonei allo DOC Barbera del Monferrato.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  12. Per il vino DOCG Barbera del Monferrato superiore le operazioni di vinificazione e di
    invecchiamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
    Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate
    nell’ambito dell’intero territorio della Regione Piemonte.
  13. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    Vini Resa (uva/vino) Produzione max di
    vino (litro ad ettaro)
    Barbera del Monferrato
    Superiore non sup. al 70% 6.300
    Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al
    paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive
    rese uva in Kg/ha di cui all’art. 4 punto 3.
    Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà
    diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita, oltre detto limite percentuale decade il
    diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
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  14. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate
    le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso
    l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
  15. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:
    Vini Durata di cui in legno Decorrenza
    (botti di rovere di
    qualsiasi dimensione)
    Barbera del Monferrato
    Superiore minimo minimo 6 mesi dal 1° novembre
    14 mesi dell’anno di raccolta
    delle uve
    Barbera del Monferrato
    Superiore “vigna” minimo minimo 6 mesi dal 1° novembre
    14 mesi dell’anno di raccolta
    delle uve
    E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del
    totale del volume, nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.
  16. Per le uve “Barbera del Monferrato superiore” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne
    sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine “Monferrato” rosso,
    “Monferrato” Chiaretto o Ciaret, “Barbera del Monferrato” e “Piemonte” Barbera.
  17. Il vino destinato alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all’art. 1 può essere
    esclusivamente riclassificato con la denominazione di origine controllata “Monferrato” rosso,
    “Piemonte” Barbera e purchè corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo
    disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
    Articolo 6
    Caratteristiche dei vini al consumo
  18. I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    Barbera del Monferrato superiore:
    colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l’invecchiamento;
    odore: intenso e caratteristico, tendente all’etereo con l’invecchiamento;
    sapore: asciutto, tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto
    pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; per la “Barbera del Monferrato superiore”
    con indicazione di “vigna”: 13,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l.
    estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;
  19. E’ in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti
    dell’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
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    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  20. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
    “Barbera del Monferrato superiore” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
    previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”,
    “scelto”, “selezionato”, “vecchio”, e simili.
  21. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
    “Barbera del Monferrato superiore” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
    o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno
    il consumatore.
  22. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
    “Barbera del Monferrato Superiore ” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla
    menzione “vigna” purché sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e
    la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo
    toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei
    documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma
    8, del decreto legislativo n. 61/2010(allegato 1).
    L a menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere riportata in etichetta con caratteri di
    dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine Barbera del
    Monferrato superiore.
  23. Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Barbera del Monferrato Superiore” è
    obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  24. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino di cui all’art. 1 per la commercializzazione devono
    essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma
    comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl..
    Tuttavia è consentito a solo scopi promozionali o in concomitanza di particolari eventi utilizzare per
    tutti i vini della denominazione controllata e garantita “Barbera del Monferrato Superiore” il
    confezionamento in recipienti di vetro della capacità di 600 cl, 900 cl e 1200 cl.
    2.E vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il
    consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    La zona di produzione comprende la Provincia di Asti e parte della provincia di Alessandria. Si tratta
    di un sistema collinare poco elevato, compreso per lo più tra i 150 e i 400 metri di altitudine,
    caratterizzato da clima temperato o temperato-caldo (circa 1800 gradi giorno), poco ventoso e con
    una piovosità annuale media intorno ai 700 millimetri.
    La Barbera del Monferrato Superiore rappresenta la volontà dei produttori della zona di offrire un
    vino importante che evidenzi i pregi del territorio. La tipologia Superiore nasce dai grappoli più
    maturi e permane in cantina ad affinarsi per un periodo minimo di 14 mesi, dei quali almeno 6 in
    botti di legno. Il sitema di potatura più utilizzato è il Guyot, in quanto è quello che si adatta meglio
    alle interazioni vitigno-clima della zona.
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    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
    L’area di produzione del Barbera del Monferrato si sovrappone in buona parte con quella del Barbera
    d’Asti, al centro del cosiddetto bacino terziario piemontese; i suoli sono quindi prevalentemente
    calcarei, di media profondità e poggianti su matrici rocciose calcareo-arenaceo.marnose ma
    comprende alcune piccole aree di paleosuoli o terre rosse a reazione acida (Cassine, Mantovana,
    Quargnento, Masio) che non sono comprese nel disciplinare del Barbera d’Asti.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Nella “Ampelografia della Provincia di Alessandria” di Leardi e Demaria, del 1873 si legge a
    proposito del Barbera: “È vitigno conosciutissimo ed una delle basi principali dei vini dell' Astigiano
    e del basso Monferrato, dove è indigeno e da lunghissimo tempo coltivato”.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    VALORITALIA S.r.l.
    Sede legale:
    Via Piave, 24
    00187 - ROMA
    Tel. +3906-45437975
    mail: info@valoritalia.it
    Sede operativa per l’attività regolamentata:
    Via Valtiglione, 73
    14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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