Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO
“BRUNELLO DI MONTALCINO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato come DOC DPR 28.03.1966 G.U. 132 - 30.06.1966
Approvato come DOCG DPR 01.07.1980 G.U. 314 - 15.11.1980
Modificato con DPCM 04.1.1991 G.U. 80 - 04.04.1992
Rettifica G.U. 153 -01.07.1992
Modificato con DM 24.06.1996 G.U. 157 - 06.07.1996
Modificato con DM 19.05.1998 G.U. 133 - 10.06.1998
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Provvedimento Ministeriale Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
19.10.2015 (modifica ordinaria ai sensi Reg. G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 2 e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Articolo 1
(Denominazione e vino)
1.1 La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” è riservata al
vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
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Articolo 2
(Base ampelografica)
2.1 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, esclusivamente dal vitigno
Sangiovese.
Articolo 3
(Zona di produzione delle uve)
3.1 La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a Denominazione di Origine Controllata e
Garantita “Brunello di Montalcino” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di
Montalcino in provincia di Siena, così come delimitato alla data del 30 novembre 2011 (data di
approvazione del disciplinare di produzione consolidato).
Articolo 4
(Norme per la viticoltura)
4.1 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” devono essere atte a conferire alle uve e al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.
4.2 Sono da considerarsi idonei i terreni adatti ad assicurare una maturazione ottimale delle uve.
4.3 Le densità di impianto devono essere quelle usate in funzione delle caratteristiche peculiari
dell’uva e del vino. Per gli impianti già realizzati valgono le norme vigenti al momento dell’impianto,
per i nuovi impianti e reimpianti realizzati a partire dal 1 gennaio 2016, la densità minima dovrà
essere di 4.000 piante per ettaro, al momento dell’iscrizione.
4.4 Le forme di allevamento e i sistemi di potaturadevono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell’uva e del vino.
4.5 E’ vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di soccorso.
4.6 La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” non deve essere superiore a 8 tonnellate per ettaro di
vigneto in coltura specializzata, pari a ettolitri 54,4 di vino.
4.7 Nel caso della rivendicazione della menzione “vigna” o “vigneto” la produzione massima di uva ad
ettaro non deve essere superiore a 7 tonnellate ad ettaro per il vigneto in coltura specializzata, pari a
ettolitri 47,6 di vino.
4.8 Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve
essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà
essere superiore in media a kg. 2,7 di uva.
4.9 Per l’entrata in produzione dei nuovi impianti, nei primi due anni di vegetazione dell’impianto, non
potrà essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantità
massima di uva per ettaro non potrà superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70% del
massimale di cui al presente articolo. Dal 5° anno di impianto può essere rivendicato il 100% della
produzione.
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4.10 La resa massima di uva ad ettaro anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere
riportata ai suddetti limiti purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati.
Qualora superi detto limite, tutta la produzione non avrà diritto alla Denominazione di Origine
Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino”.
4.11 Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00 % vol. Qualora venga
rivendicata la menzione “vigna” o “vigneto” le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 12,50% vol.
Articolo 5
(Norme per la vinificazione)
5.1 Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Brunello di
Montalcino” sono ammesse le pratiche enologiche previste dalla normativa vigente in materia.
5.2 La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 68%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutto il prodotto.
5.3 L’arricchimento potrà essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai
vigneti destinati alla produzione del vino “Brunello di Montalcino”, o con Mosto Concentrato
Rettificato.
5.4 Nel caso di rivendicazione della menzione “vigna” o “vigneto” non può essere effettuato nessun
tipo di arricchimento.
5.5 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino”, deve essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno ventiquattro mesi in contenitori di rovere di
qualsiasi dimensione.
5.6 Le date dell’inizio e della fine del periodo di invecchiamento in contenitori di rovere, devono
essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.
5.7 Il prodotto in invecchiamento in contenitori di rovere può essere trasferito in altri recipienti durante
il periodo di invecchiamento. Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri di
cantina.
5.8 Fermo restando l’invecchiamento in contenitori di rovere, si potrà tenere il 6% di vino dell’annata
in invecchiamento in contenitori di qualsiasi tipologia.
5.9 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino”, prima
dell’immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno
quattro mesi e di almeno sei mesi per la menzione “Riserva”.
5.10 Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri
di cantina.
5.11 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” può essere
riclassificato con la Denominazione di Origine Controllata “Rosso di Montalcino”, nel rispetto del
relativo disciplinare di produzione e ferma restando la resa ad ettaro prevista per il “Brunello di
Montalcino”.
5.12 Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento in legno, imbottigliamento e
affinamento in bottiglia, devono essere effettuate nella zona di produzione definita all’articolo 3.
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5.13 Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n 607/2009, l’imbottigliamento deve aver luogo nella
zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l’efficacia dei controlli.
5.14 Le partite da qualificare con la menzione “Riserva” devono essere separate sui registri obbligatori
di cantina entro il 31 dicembre del quinto anno, calcolato considerando l’annata della vendemmia.
5.15 I soggetti che intendono commercializzare in zona di produzione partite di vino sfuso destinato a
divenire “Brunello di Montalcino” Denominazione di Origine Controllata e Garantita, devono darne
comunicazione all’Organismo di Controllo incaricato, almeno 2 giorni lavorativi prima del
trasferimento.
5.16 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” non può
essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell’anno successivo al termine di cinque anni
calcolati considerando l’annata della vendemmia.
5.17 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” con la
menzione “Riserva”, non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell’anno successivo
al termine di sei anni calcolati considerando l’annata della vendemmia.
5.18 Ai fini dell’utilizzazione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di
Montalcino”, il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche previste dalla
normativa vigente.
5.19 Qualora venga rivendicata la menzione “vigna” o “vigneto”, la partita relativa deve essere
presentata separatamente per le analisi chimico-fisiche e organolettiche di cui alla normativa vigente.
5.20 Qualora venga rivendicata la menzione “Riserva”, la partita relativa deve essere presentata
separatamente per le analisi chimico-fisiche ed organolettiche di cui alla normativa vigente.
.Articolo 6
(Caratteristiche del vino al consumo)
6.1 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, un po’ tannico, robusto, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Articolo 7
(Etichettatura e presentazione)
.
7.1 E’ vietato usare, insieme alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di
Montalcino”, qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente Disciplinare di
produzione, ivi compresi i termini “Extra”, “Fine”, “Scelto”, “Selezionato”, “Selezione”, “Superiore”,
“Tradizionale”, “Tradizione, “Vecchio”, “Collezione” e similari.
7.2 E’ consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni
sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.
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7.3 Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali “Viticoltore”,
“Fattoria”, “Tenuta”, “Podere” ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni
di legge in materia.
7.4 Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di
Montalcino” può essere utilizzata la menzione “vigna” o “vigneto” a condizione che sia seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei
documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma
8, del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26.04.2010.
7.5 Nell’etichetta dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di
Montalcino” deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
(Confezionamento)
8.1 Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” deve essere
immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità espresse in litri: 0,375, 0,500,
0,750,1,500, 3,000, 5,000; 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000.
8.2 Per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Brunello di Montalcino” possono
essere usate unicamente bottiglie di vetro scuro di tipo “Bordolese” e chiuse con tappo di sughero
monopezzo, è vietato l’uso del tappo agglomerato e di qualsiasi altro sistema di chiusura.
8.3 Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o
comunque non consone al prestigio del vino.
Articolo 9
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazioni sulla zona geografica
A 1. Fattori naturali rilevanti per il legame
Il territorio di produzione del vino Brunello di Montalcino, che corrisponde all’area del comune di
Montalcino in provincia di Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della città
di Siena. Il territorio di produzione, che ha una superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, è
delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma quasi quadrata, i cui lati
misurano mediamente 15 chilometri.
L’area così definita si sviluppa in altezza dal livello di circa 120 metri sul livello del mare lungo i
fiumi, fino a circa 650 metri a ridosso del Poggio Civitella che è il punto più alto del territorio.
La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse,
riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonché a terreni con
granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all’argilloso.
La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla
catena appenninica che attraversa l’Italia Centrale, posizionata verso Est. Il clima è mediterraneo, ma
comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione
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intermedia tra il mare e le montagne dell’Appennino Centrale. Questo è dimostrato dalle medie delle
precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e
autunnali, come avviene nei climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni è di circa 700
millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non è
interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento garantisce le
condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature
sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare
una maturazione graduale e completa dei grappoli.
A 2. Fattori umani rilevanti per il legame
La vocazione del territorio di Montalcino a produrre vini di grande qualità è nota da molti secoli. Già
nel Medio Evo gli statuti comunali regolamentavano la data d’inizio vendemmia, mentre durante
l’assedio del 1553, il vino non mancò mai e Blaise de Montluc, alla difesa delle mura montalcinesi, per
dissimulare le sofferenze ”si arrubinava il volto con il robusto vino”. Secondo il bolognese Leandro
Alberti (1550-1631), Montalcino è: ”molto nominato per li buoni vini che si cavano da quelli ameni
colli.”. L’auditore granducale Bartolomeo Gherardini nella sua visita a Montalcino del 1676-1677
segnala la produzione di 6050 some di vino descritto come “ vino gagliardo, non però in gran quantità”.
Charles Thompson nel 1744 dice che “Montalcino non è molto famosa eccetto che per la bontà dei suoi
vini”.
Il padre precursore della produzione del vino Brunello di Montalcino fu certamente Clemente Santi.
Nel 1869 un suo Vino Scelto (Brunello) della vendemmia 1865 fu premiato con medaglia d’argento dal
Comizio del circondario. Nel 1893 il Ministero dell’Agricoltura premia un vino di Raffaello Padelletti
e all’inizio del ‘900 il Brunello di Riccardo Paccagnini vince molti prestigiosissimi riconoscimenti sia
nazionali (Esposizione Franco Italiana di Roma nel 1910), sia internazionali (grand prix per il Brunello
1894 e medaille d’or per uno del 1899).
Il professor Martini della Scuola di Viticoltura e Enologia di Conegliano Veneto, nel 1885, in una
conferenza su “La ricchezza avvenire della provincia senese”, mette in evidenza che il Senese “è ormai
conosciuto su tutti i mercati vinicoli nazionali ed anche nei principali esteri, per vari tipi di vino tra cui
il Brunello di Montalcino”.
Le vicissitudini dell’inizio del XX° secolo portarono ad un decadimento della produzione vitienologica
e pochissimi produttori tennero viva la produzione montalcinese fra le due guerre. Il Brunello di
Montalcino fu presentato da alcune aziende alla Mostra dei Vini Tipici Senesi tenutesi a Siena nel
1932, 1933 e 1935. Dopo la seconda guerra mondiale si iniziò nuovamente a pensare alla produzione
vitivinicola e alcuni ebbero la lungimiranza di proiettarsi nel futuro, accordandosi sulle regole di
produzione del Brunello di Montalcino.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
Il Brunello di Montalcino è un vino visivamente limpido, brillante, di colore rubino intenso, tendente al
granato con l’invecchiamento. Ha profumo intenso, persistente, ampio ed etereo. Si riconoscono sentori
di sottobosco, legno aromatico, piccoli frutti, leggera vaniglia e confettura composita. Al gusto il vino
ha corpo elegante ed armonico, nerbo e razza, è asciutto e con lunga persistenza aromatica.
Per le sue caratteristiche, il Brunello di Montalcino sopporta lunghi invecchiamenti, migliorando nel
tempo. E’ stato verificato che si può conservare, in funzione delle caratteristiche delle annate, per un
minimo di dieci e fino a trenta anni, ma può essere tenuto in cantina anche più a lungo. Naturalmente
va conservato nel modo giusto: in una cantina fresca, con luce scarsa, a temperatura costante, senza
rumori e odori; le bottiglie tenute coricate.
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L'eleganza e il corpo armonico del vino permettono abbinamenti con piatti molto strutturati e compositi
quali le carni rosse, la selvaggina da penna e da pelo, eventualmente accompagnate da funghi e tartufi.
Trova abbinamento ottimale anche con piatti della cucina internazionale a base di carni o con salse. Il
Brunello è anche vino da abbinamento ottimale con formaggi: tome stagionate e formaggi strutturati.
Inoltre, per le sue caratteristiche, è godibile anche quale vino da meditazione.
Il vino Brunello di Montalcino deve essere servito in bicchieri dalla forma ampia, al fine di poterne
cogliere l’aroma composito ed armonioso. Dovrà essere servito ad una temperatura di circa 18°C-20°C.
C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla
lettera b)
La combinazione dei fattori naturali – suolo e clima – con i fattori umani, definisce l’interazione che si
estrinseca nelle caratteristiche del vino Brunello di Montalcino.
La tecnica viticola si è evoluta ed oggi i vigneti impiantati sono il risultato delle conoscenze acquisite
con le osservazioni e le sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni. I sistemi di potatura e
la coltivazione del vigneto tengono conto dell’ambiente pedoclimatico e della relativa scarsità di
riserve idriche nel periodo estivo. Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo è quello di
mantenere la riserva di acqua. Nel periodo autunnale e di inizio primavera vengono fatte lavorazioni
più profonde per favorire la penetrazione delle acque.
I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono
al vitigno Sangiovese di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata
produzione. Anche il clima influisce sul vitigno e sul suo sviluppo durante la fase vegetativa della vite
che va dalla metà del mese di aprile, fino alla metà del mese di settembre. Le piogge della fase
primaverile sono utili per l’accumulo di acqua a livello dell’apparato radicale, utile alla pianta per
sviluppare bene la prima fase della vegetazione. Successivamente – nei mesi estivi – la pianta ha un
progressivo rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le riserve idriche a causa della
relativa scarsa piovosità. Il periodo successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio autunno,
si presenta più fresco. Durante il periodo della maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che
per le altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative.
Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono la diretta conseguenza del comportamento
del vitigno Sangiovese durante la fase vegetativa. La povertà dei terreni, la relativa carenza di acqua, la
ventilazione normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato
di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario.
Articolo 10
(Riferimenti alla struttura di controllo)
10.1 Nome e indirizzo dell’organismo di controllo:
Valoritalia s.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane
Via Piave, 24
00187 - Roma
Tel.: +39 06 45437975
Fax: +39 06 45438908
e-Mail: info@valoritalia.it
10.2 La Società Valoritalia s.r.l - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni
vitivinicole italiane - è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
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capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
del 30.10.2018.
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