Colline Novaresi Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
"COLLINE NOVARESI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 05.11.1994 G.U. 280 - 30.11.1994
Modificato con DM 04.10.2011 G.U. 245 – 20.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
1.La denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Colline Novaresi” rosso;
“Colline Novaresi” rosato;
“Colline Novaresi” novello;
“Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna);
“Colline Novaresi” Uva rara (Bonarda Novarese);
“Colline Novaresi” Barbera;
”Colline Novaresi” Vespolina;
“Colline Novaresi” Croatina;
“Colline Novaresi” bianco.
Articolo 2
Base ampelografica

  1. I vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi”devono essere ottenuti da uve
    provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
    “Colline Novaresi” rosso, rosato e novello:
    Nebbiolo (Spanna) minimo 50%;
    possono concorrere alla produzione di detti vini fino a un massimo del 50%, altri vitigni a bacca
    rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale
    1
    delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi
    aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    “Colline Novaresi” Vespolina:
    Vespolina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non
    aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
    “Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna):
    Nebbiolo minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non
    aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
    “Colline Novaresi” Uva rara (Bonarda novarese):
    Uva rara minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici
    idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
    “Colline Novaresi” Croatina:
    Croatina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici
    idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
    “Colline Novaresi” Barbera :
    Barbera minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici
    idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
    “Colline Novaresi” bianco:100% Erbaluce.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi"
    devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona,
    Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna,
    Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia,
    Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia
    di Novara.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  2. Le condizioni ambientati e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” devono essere quelle tradizionali della
    zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
  3. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
    che seguono:
  • terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
  • giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni dì fondovalle, umidi e non sufficientemente
    soleggiati;
  • altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m.;
    -esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
    -densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
    del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500.
    2
    -forme di allevamento e sistemi di potatura; devono essere quelli generalmente usati e comunque
    atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
  • è vietata ogni pratica di forzatura.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
    cui all'articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla
    vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti :
    resa uva Titolo
    Kg/ha alcolometrico
    vol. min. naturale
    “Colline Novaresi”bianco 9.500 10,50% Vol.
    “Colline Novaresi”rosato 10.000 10,50% Vol.
    “Colline Novaresi” rosso 10.000 10.50% Vol.
    “Colline Novaresi” novello 10.000 10,50% Vol.
    “Colline Novaresi” Nebbiolo
    (Spanna ) 9.500 10,50% Vol.
    “Colline Novaresi” Uva rara
    (Bonarda novarese) 9.500 10,50% Vol.
    “Colline Novaresi” Barbera 10.000 10,50% Vol.
    “Colline Novaresi” Vespolina 9.500 10,50% Vol.
    “Colline Novaresi” Croatina 10.000 10,50% Vol.
    4.La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine
    "Colline Novaresi" nelle tipologie Barbera e Croatina, con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal
    toponimo deve essere di Kg. 9.000.
    La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine
    “Colline Novaresi” nelle tipologie Nebbiolo o Spanna, Uva rara o Bonarda novarese, Vespolina
    con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal toponimo deve essere di Kg. 8,500.
    Le uve destinate alla produzione del vini “Colline Novaresi” nelle tipologie Nebbiolo (Spanna),
    Uva rara ( Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina che intendano fregiarsi della
    specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo
    naturale di 11,50% vol e devono provenire da vigneti che abbiano un’età di impianto di almeno 3
    anni.
    La produzione di uva per ettaro ammessa è pari :
    al terzo anno di impianto :
    resa uva titolo alcolometrico kg/ha vol. min.
    naturale
    “Colline Novaresi” Nebbiolo
    (Spanna) 5.100 11.50% vol.
    “Colline Novaresi” Uva Rara
    (Bonarda Novarese) 5.100 11.50% vol.
    “Colline Novaresi” Barbera 5.400 11.50 % vol.
    “Colline Novaresi” Vespolina 5.100 11.50 % vol.
    “Colline Novaresi” Croatina 5.400 11.50 % vol.
    al quarto anno di impianto :
    3
    vino resa uva titolo alcolometrico
    kg/ha vol. min. naturale
    “Colline Novaresi” Nebbiolo
    (Spanna) 6.000 11.50% vol.
    “Colline Novaresi” Uva Rara
    (Bonarda Novarese) 6.000 11.50% vol.
    “Colline Novaresi” Barbera 6.300 11.50 % vol.
    “Colline Novaresi” Vespolina 6.000 11.50 % vol.
    “Colline Novaresi” Croatina 6.300 11.50 % vol.
    al quinto anno di impianto :
    vino resa uva titolo alcolometrico
    kg/ha vol. min. naturale
    “Colline Novaresi” Nebbiolo
    (Spanna) 6.800 11.50% vol.
    “Colline Novaresi” Uva Rara
    (Bonarda Novarese) 6.800 11.50% vol.
    “Colline Novaresi” Barbera 7.200 11.50 % vol.
    “Colline Novaresi” Vespolina 6.800 11.50 % vol.
    “Colline Novaresi” Croatina 7.200 11.50 % vol.
    al sesto anno di impianto :
    vino resa uva titolo alcolometrico
    kg/ha vol. min. naturale
    “Colline Novaresi” Nebbiolo
    (Spanna) 7.700 11.50% vol.
    “Colline Novaresi” Uva Rara
    (Bonarda Novarese) 7.700 11.50% vol.
    “Colline Novaresi” Barbera 8.100 11.50 % vol.
    “Colline Novaresi” Vespolina 7.700 11.50 % vol.
    “Colline Novaresi” Croatina 8.100 11.50 % vol.
    Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” devono essere riportati nei limiti di cui
    sopra purché la produzione globale non superi del 20% I limiti medesimi, fermi restando i limiti:
    resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  2. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa
    inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
    produzione di cui all'art. 3.
  3. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia,
    segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
    4
    organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
    parte degli stessi.
  4. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
    Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello
    previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di
    mercato.
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  5. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dei
    seguenti comuni :
    Barengo, Boca, Bogogno , Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio.
    Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora,
    Marano Ticino , Mezzomerico , Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio
    d'Agogna , Veruno e Agrate Conturbia tutti in provincia di Novara;
    Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
    Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo,
    Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
    deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la
    reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
    soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione
    delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e
    4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).
  6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    Vini resa produzione
    uva/vino max di vino
    “Colline Novaresi” rosso 70% 7.000
    “Colline Novaresi” rosato 70% 7.000
    “Colline Novaresi” Nebbiolo
    (Spanna) 70% 6.650
    “Colline Novaresi” Uva rara
    (Bonarda novarese) 70% 6.650
    “Colline Novaresi” Barbera 70% 7.000
    “Colline Novaresi” Vespolina 70% 6.650
    “Colline Novaresi” Croatina 70% 7.000
    “Colline Novaresi” novello 70% 7.000
    “Colline Novaresi” bianco 70% 6.650
    Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva – vino di cui
    al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva
    kg/ha di cui all’art. 4 punto 4.
    5
    Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75 %, l'eccedenza non avrà
    diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  7. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere, seguiti i criteri tecnici più razionali ed
    effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi
    compreso arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla
    legislazione vigente.
  8. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di
    produzione della denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” a condizione che abbiano
    con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione
    ampelografica.
    E’ consentita la scelta vendemmiale dalla denominazione di origine controllata “Colline Novaresi”
    alla denominazione di origine controllata “Piemonte” per le tipologie rosso, rosato e bianco a
    condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di
    composizione ampelografica.
  9. Possono essere classificati con la denominazione di origine controllata “Colline Novaresi“ i vini
    interamente compresi nelle zone di produzione di cui all’articolo 3 e che corrispondano alle
    condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli
    organi competenti.
    I vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi “ possono essere altresì riclassificati
    verso la denominazione di origine controllata “Piemonte “ nelle tipologie rosso, rosato e bianco
    purchè corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.
  10. La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC Colline Novaresi gli esuberi di
    produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla
    normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo
    Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.
    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  11. I vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” all'atto dell'immissione al consumo
    devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    “Colline Novaresi” rosso
    colore: rosso più o meno intenso;
    odore: intenso;
    sapore: armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Colline Novaresi” novello
    colore: da rosato a rosso più o meno intenso;
    odore: delicato, fruttato;
    sapore: armonico, intenso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    6
    “Colline Novaresi” rosato
    colore: rosa più o meno intenso
    odore: intenso;
    sapore: armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    “Colline Novaresi” rosato novello
    colore: rosa più o meno intenso
    odore: intenso;
    sapore: armonico, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    “Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna)
    colore: rosso più o meno intenso,talvolta rosato;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: armonico, tipico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol; con menzione "vigna" 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    “Colline Novaresi” Uva rara (Bonarda novarese)
    colore: rubino più o meno intenso ;
    odore: vinoso, fresco;
    sapore: armonico, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol; con menzione “vigna” 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Colline Novaresi” Barbera
    Colore: rosso rubino;
    odore: vinoso ;
    sapore: asciutto, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con menzione “vigna” 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Colline Novaresi” Vespolina
    colore: rosso più o meno intenso;
    odore: vinoso, fruttato;
    sapore; asciutto. armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con menzione “vigna” 11,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
    “Colline Novaresi” Croatina
    colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato
    odore: vinoso, intenso,
    sapore: secco o amabile, talvolta vivace
    titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% vol; con menzione "vigna" 11,50%vol;
    7
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Colline Novaresi” bianco
    colore: giallo paglierino più o meno intenso,
    odore: fragrante, delicato:
    sapore: leggermente amarognolo, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
  12. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali modificare, con proprio
    decreto, i limiti dell’acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  13. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline
    Novaresi” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quello previste dal presente
    disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore,
    riserva, vecchio e similari.
  14. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline
    Novaresi”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
    marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il
    consumatore.
  15. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” nelle
    tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina, la
    denominazione può essere accompagnata dalla menzione “vigna” .
    L'utilizzo della menzione “vigna” è assoggettato alle seguenti condizioni:
    che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione
    del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia
    delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco
    regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
    che la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale
    o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
  16. In sede di designazione la denominazione “Colline Novaresi” dovrà precedere, in etichetta,
    l'indicazione del vitigno o la specificazione novello, bianco, rosso o rosato; inoltre tali
    specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per
    larghezza e per altezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Colline Novaresi”.
  17. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi”, è obbligatoria
    l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
    Articolo 8
    Confezionamento
  18. I vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi”, per la commercializzazione,
    devono essere confezionati in contenitori di vetro di forma e colore tradizionale, di capacità non
    inferiori a 18,7 cl e non superiori a 6.000 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
    8
  19. I vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” con menzione “vigna” seguita
    dal relativo toponimo, per la commercializzazione, devono essere confezionati in contenitori di
    vetro di forma e colore tradizionale, di capacità non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 500 cl, con
    l'esclusione del contenitore da 200 cl.
  20. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il
    consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    È una vasta fascia di territorio, nel nord/est del Piemonte, che da ovest verso est , corre tra la
    sinistra orografica del Fiume Sesia ( che scende dal Monte Rosa ) e la destra del fiume Ticino (
    che proviene dai monti del Gottardo ) .
    I territori della doc Colline Novaresi vantano sicuramente una tradizione ed una fama
    consolidata nei secoli , la vite è presente nella zona territoriale della doc Colline Novaresi sin
    dall’età romana ed è descritta da Plinio il Vecchio con parole elogiative delle caratteristiche
    qualitative e della sua ampia diffusione.
    La ricchezza e la diversità dei vitigni autoctoni determinano la differenza delle forme di
    allevamento che a loro volta contribuiscono a caratterizzare fortemente il paesaggio , dominato
    dalla vicinanza del Monte Rosa.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico
    I suoli sono morenico alluvionali , più limoso-argillosi nella parte bassa delle colline ed appena
    più sciolti nella parte superiore La ricchezza e la diversità dei vitigni autoctoni determinano la
    differenza delle forme di allevamento che a loro volta contribuiscono a caratterizzare fortemente
    il paesaggio
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Molte le testimonianze, al riguardo , che documentano che la viticoltura in questo territorio ha
    tradizioni antichissime che hanno portato, nel corso dei diversi secoli, all’affermazione di vitigni
    caratteristici di queste località .
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Agroqualità S.p.A.
    Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
    Telefono +39 06 54228675
    Fax +39 06 54228692
    Website: www.agroqualita.it
    e-mail: agroqualita@agroqualita.it
    9
    La Società Agroqualità è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
    agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
    verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
    all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i
    prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
    a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
    10