Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
"COLLINE NOVARESI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 05.11.1994 G.U. 280 - 30.11.1994
Modificato con DM 04.10.2011 G.U. 245 – 20.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
1.La denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Colline Novaresi” rosso;
“Colline Novaresi” rosato;
“Colline Novaresi” novello;
“Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna);
“Colline Novaresi” Uva rara (Bonarda Novarese);
“Colline Novaresi” Barbera;
”Colline Novaresi” Vespolina;
“Colline Novaresi” Croatina;
“Colline Novaresi” bianco.
Articolo 2
Base ampelografica
- I vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi”devono essere ottenuti da uve
provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
“Colline Novaresi” rosso, rosato e novello:
Nebbiolo (Spanna) minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detti vini fino a un massimo del 50%, altri vitigni a bacca
rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale
1
delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e successivi
aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
“Colline Novaresi” Vespolina:
Vespolina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non
aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
“Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna):
Nebbiolo minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non
aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
“Colline Novaresi” Uva rara (Bonarda novarese):
Uva rara minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
“Colline Novaresi” Croatina:
Croatina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
“Colline Novaresi” Barbera :
Barbera minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;
“Colline Novaresi” bianco:100% Erbaluce.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi"
devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona,
Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna,
Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia,
Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia
di Novara.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientati e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. - In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
che seguono:
- terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni dì fondovalle, umidi e non sufficientemente
soleggiati; - altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m.;
-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
-densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500.
2
-forme di allevamento e sistemi di potatura; devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini; - è vietata ogni pratica di forzatura.
- Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
cui all'articolo 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla
vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti :
resa uva Titolo
Kg/ha alcolometrico
vol. min. naturale
“Colline Novaresi”bianco 9.500 10,50% Vol.
“Colline Novaresi”rosato 10.000 10,50% Vol.
“Colline Novaresi” rosso 10.000 10.50% Vol.
“Colline Novaresi” novello 10.000 10,50% Vol.
“Colline Novaresi” Nebbiolo
(Spanna ) 9.500 10,50% Vol.
“Colline Novaresi” Uva rara
(Bonarda novarese) 9.500 10,50% Vol.
“Colline Novaresi” Barbera 10.000 10,50% Vol.
“Colline Novaresi” Vespolina 9.500 10,50% Vol.
“Colline Novaresi” Croatina 10.000 10,50% Vol.
4.La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine
"Colline Novaresi" nelle tipologie Barbera e Croatina, con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal
toponimo deve essere di Kg. 9.000.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine
“Colline Novaresi” nelle tipologie Nebbiolo o Spanna, Uva rara o Bonarda novarese, Vespolina
con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal toponimo deve essere di Kg. 8,500.
Le uve destinate alla produzione del vini “Colline Novaresi” nelle tipologie Nebbiolo (Spanna),
Uva rara ( Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina che intendano fregiarsi della
specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di 11,50% vol e devono provenire da vigneti che abbiano un’età di impianto di almeno 3
anni.
La produzione di uva per ettaro ammessa è pari :
al terzo anno di impianto :
resa uva titolo alcolometrico kg/ha vol. min.
naturale
“Colline Novaresi” Nebbiolo
(Spanna) 5.100 11.50% vol.
“Colline Novaresi” Uva Rara
(Bonarda Novarese) 5.100 11.50% vol.
“Colline Novaresi” Barbera 5.400 11.50 % vol.
“Colline Novaresi” Vespolina 5.100 11.50 % vol.
“Colline Novaresi” Croatina 5.400 11.50 % vol.
al quarto anno di impianto :
3
vino resa uva titolo alcolometrico
kg/ha vol. min. naturale
“Colline Novaresi” Nebbiolo
(Spanna) 6.000 11.50% vol.
“Colline Novaresi” Uva Rara
(Bonarda Novarese) 6.000 11.50% vol.
“Colline Novaresi” Barbera 6.300 11.50 % vol.
“Colline Novaresi” Vespolina 6.000 11.50 % vol.
“Colline Novaresi” Croatina 6.300 11.50 % vol.
al quinto anno di impianto :
vino resa uva titolo alcolometrico
kg/ha vol. min. naturale
“Colline Novaresi” Nebbiolo
(Spanna) 6.800 11.50% vol.
“Colline Novaresi” Uva Rara
(Bonarda Novarese) 6.800 11.50% vol.
“Colline Novaresi” Barbera 7.200 11.50 % vol.
“Colline Novaresi” Vespolina 6.800 11.50 % vol.
“Colline Novaresi” Croatina 7.200 11.50 % vol.
al sesto anno di impianto :
vino resa uva titolo alcolometrico
kg/ha vol. min. naturale
“Colline Novaresi” Nebbiolo
(Spanna) 7.700 11.50% vol.
“Colline Novaresi” Uva Rara
(Bonarda Novarese) 7.700 11.50% vol.
“Colline Novaresi” Barbera 8.100 11.50 % vol.
“Colline Novaresi” Vespolina 7.700 11.50 % vol.
“Colline Novaresi” Croatina 8.100 11.50 % vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purché la produzione globale non superi del 20% I limiti medesimi, fermi restando i limiti:
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. - In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa
inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3. - I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
4
organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
parte degli stessi. - Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del
Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello
previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di
mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dei
seguenti comuni :
Barengo, Boca, Bogogno , Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio.
Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora,
Marano Ticino , Mezzomerico , Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio
d'Agogna , Veruno e Agrate Conturbia tutti in provincia di Novara;
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo,
Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la
reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione
delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e
4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2). - La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Vini resa produzione
uva/vino max di vino
“Colline Novaresi” rosso 70% 7.000
“Colline Novaresi” rosato 70% 7.000
“Colline Novaresi” Nebbiolo
(Spanna) 70% 6.650
“Colline Novaresi” Uva rara
(Bonarda novarese) 70% 6.650
“Colline Novaresi” Barbera 70% 7.000
“Colline Novaresi” Vespolina 70% 6.650
“Colline Novaresi” Croatina 70% 7.000
“Colline Novaresi” novello 70% 7.000
“Colline Novaresi” bianco 70% 6.650
Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva – vino di cui
al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva
kg/ha di cui all’art. 4 punto 4.
5
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75 %, l'eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. - Nella vinificazione e invecchiamento devono essere, seguiti i criteri tecnici più razionali ed
effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi
compreso arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla
legislazione vigente. - E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di
produzione della denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” a condizione che abbiano
con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione
ampelografica.
E’ consentita la scelta vendemmiale dalla denominazione di origine controllata “Colline Novaresi”
alla denominazione di origine controllata “Piemonte” per le tipologie rosso, rosato e bianco a
condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di
composizione ampelografica. - Possono essere classificati con la denominazione di origine controllata “Colline Novaresi“ i vini
interamente compresi nelle zone di produzione di cui all’articolo 3 e che corrispondano alle
condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli
organi competenti.
I vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi “ possono essere altresì riclassificati
verso la denominazione di origine controllata “Piemonte “ nelle tipologie rosso, rosato e bianco
purchè corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare. - La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC Colline Novaresi gli esuberi di
produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo
Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - I vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Colline Novaresi” rosso
colore: rosso più o meno intenso;
odore: intenso;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
“Colline Novaresi” novello
colore: da rosato a rosso più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: armonico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
6
“Colline Novaresi” rosato
colore: rosa più o meno intenso
odore: intenso;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Colline Novaresi” rosato novello
colore: rosa più o meno intenso
odore: intenso;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
“Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna)
colore: rosso più o meno intenso,talvolta rosato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol; con menzione "vigna" 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
“Colline Novaresi” Uva rara (Bonarda novarese)
colore: rubino più o meno intenso ;
odore: vinoso, fresco;
sapore: armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol; con menzione “vigna” 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
“Colline Novaresi” Barbera
Colore: rosso rubino;
odore: vinoso ;
sapore: asciutto, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con menzione “vigna” 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
“Colline Novaresi” Vespolina
colore: rosso più o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato;
sapore; asciutto. armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; con menzione “vigna” 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
“Colline Novaresi” Croatina
colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato
odore: vinoso, intenso,
sapore: secco o amabile, talvolta vivace
titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% vol; con menzione "vigna" 11,50%vol;
7
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
“Colline Novaresi” bianco
colore: giallo paglierino più o meno intenso,
odore: fragrante, delicato:
sapore: leggermente amarognolo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. - E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali modificare, con proprio
decreto, i limiti dell’acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Designazione e presentazione - Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline
Novaresi” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quello previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore,
riserva, vecchio e similari. - Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline
Novaresi”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il
consumatore. - Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” nelle
tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina, la
denominazione può essere accompagnata dalla menzione “vigna” .
L'utilizzo della menzione “vigna” è assoggettato alle seguenti condizioni:
che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione
del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco
regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010;
che la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale
o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine. - In sede di designazione la denominazione “Colline Novaresi” dovrà precedere, in etichetta,
l'indicazione del vitigno o la specificazione novello, bianco, rosso o rosato; inoltre tali
specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per
larghezza e per altezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Colline Novaresi”. - Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi”, è obbligatoria
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento - I vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi”, per la commercializzazione,
devono essere confezionati in contenitori di vetro di forma e colore tradizionale, di capacità non
inferiori a 18,7 cl e non superiori a 6.000 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
8 - I vini a denominazione di origine controllata “Colline Novaresi” con menzione “vigna” seguita
dal relativo toponimo, per la commercializzazione, devono essere confezionati in contenitori di
vetro di forma e colore tradizionale, di capacità non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 500 cl, con
l'esclusione del contenitore da 200 cl. - E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il
consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
È una vasta fascia di territorio, nel nord/est del Piemonte, che da ovest verso est , corre tra la
sinistra orografica del Fiume Sesia ( che scende dal Monte Rosa ) e la destra del fiume Ticino (
che proviene dai monti del Gottardo ) .
I territori della doc Colline Novaresi vantano sicuramente una tradizione ed una fama
consolidata nei secoli , la vite è presente nella zona territoriale della doc Colline Novaresi sin
dall’età romana ed è descritta da Plinio il Vecchio con parole elogiative delle caratteristiche
qualitative e della sua ampia diffusione.
La ricchezza e la diversità dei vitigni autoctoni determinano la differenza delle forme di
allevamento che a loro volta contribuiscono a caratterizzare fortemente il paesaggio , dominato
dalla vicinanza del Monte Rosa.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico
I suoli sono morenico alluvionali , più limoso-argillosi nella parte bassa delle colline ed appena
più sciolti nella parte superiore La ricchezza e la diversità dei vitigni autoctoni determinano la
differenza delle forme di allevamento che a loro volta contribuiscono a caratterizzare fortemente
il paesaggio
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Molte le testimonianze, al riguardo , che documentano che la viticoltura in questo territorio ha
tradizioni antichissime che hanno portato, nel corso dei diversi secoli, all’affermazione di vitigni
caratteristici di queste località .
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Agroqualità S.p.A.
Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
Telefono +39 06 54228675
Fax +39 06 54228692
Website: www.agroqualita.it
e-mail: agroqualita@agroqualita.it
9
La Società Agroqualità è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i
prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
10