Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITĂ AGROALIMENTARE E DELLâIPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINIADENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
âCOPERTINOâ
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 02.11.1976 GU n. 27 - 29.01.1977
Modificato con DM 30.11.2011 GU n. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - QualitĂ - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata âCopertinoâ è riservata ai vini rosso e rosato che
corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini âCopertinoâ devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro
Amaro.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di
Brindisi, Malvasia nera di Lecce, Montepulciano e Sangiovese presenti nei vigneti, da soli o
congiuntamente, fino a un massimo del 30%.
La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrĂ superare il 15% del totale delle viti.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio
amministrativo di: Copertino, Carmiano, Arnesano e Monteroni e in parte i territori comunali di :
Galatina e Lequile.
Tale zona è cosÏ delimitata:
dalla strada statale Salentina di Gallipoli (n. 101) a quota 50, in prossimitĂ di Collemeto; il limite
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segue, verso ovest, la strada che conduce a S. Barbara toccando la Masseria Bassi; giunto a quota 51 si
dirige verso il Casino donna Benedetta seguendo la strada sino allâincrocio della medesima con il
confine comunale di Copertino.
Prosegue quindi lungo tale confine, prima in direzione ovest e poi nord, sino a incontrare quello di
Carmiano in localitĂ Dodici Tomoli.
Dal punto dâincrocio, il limite prosegue verso ovest lungo il confine occidentale e poi settentrionale di
Carmiano sino a raggiungere quello di Arnesano localitĂ Giardino Marasco, segue poi questâultimo
prima verso est e poi verso sud fino a incrociare il confine comunale di Monteroni in prossimitĂ di
Villa Cantora. Lungo il confine comunale di Monteroni prosegue verso sud raggiungendo la strada per
Monteroni nelle vicinanze di Villa Romano. Segue quindi la strada Monteroni- S. Pietro in Lama-
Lequile sino allâabitato di questâultimo centro urbano e da qui, percorrendo la strada statale Salentina di
Gallipoli (n. 101) in direzione sud raggiunge il punto di partenza della delimitazione.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata di cui allâarticolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e
comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualitĂ .
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dellâiscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti
ubicati su terreni di tipo marnoso derivanti dal disfacimento delle formazioni argillo-sabbiose del
calcare pleistocenico, terreni particolarmente permeabili sciolti o di medio impasto sufficientemente
fertili.
I sesti dâimpianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dellâuva e del vino.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui allâarticolo 1 non deve essere superiore
a t 14 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrĂ essere riportata attraverso
unâaccurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.
La resa massima dellâuva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso e il 35% per il tipo
rosato.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di
11,50% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione ivi compreso lâinvecchiamento obbligatorio devono essere effettuate
nellâinterno della zona di produzione di cui allâarticolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate
nellâintero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino âCopertinoâ rosato deve attuarsi il
tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo
una macerazione variante tra le 12 e le 24 ore.
Il residuo delle uve destinate alla produzione del ârosatoâ, non può essere utilizzato per la preparazione
del âCopertinoâ Rosso.
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Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino â Copertinoâ Rosso allâatto dellâimmissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
-
- colore: rosso rubino di varia intensitĂ con lievi toni di arancione se invecchiato;
-
- odore: vinoso persistente;
-
- sapore: asciutto con retrogusto amarognolo, vellutato, sapido, generoso;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol (12,50% vol per la riserva);
-
- aciditĂ totale minima: 5,0 g/);
-
- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
- Il vino âCopertinoâ Rosato allâatto dellâimmissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: -
- colore: rosa salmone, tendente qualche volta al cerasuolo tenue;
-
- odore: leggermente vinoso, distinto e giustamente persistente;
-
- sapore: asciutto, senza asperitĂ , con fondo erbaceo unito a un retrogusto amarognolo gradevole;
-
- titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
-
- aciditĂ totale minima: 4,5 g/l;
-
- estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
- Eâ facoltĂ del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati per lâaciditĂ totale e lâestratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Il vino âCopertinoâ Rosso, ottenuto da uve con un titolo alcolometrico naturale minimo di 12,00% vol,
qualora venga sottoposto a un periodo dâinvecchiamento di almeno due anni e immesso al consumo
con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,50% vol può portare in etichetta la qualificazione
aggiuntiva âriservaâ.
Il periodo dâinvecchiamento decorre dal 1° novembre dellâanno di produzione delle uve.
Alla denominazione di cui allâarticolo 1 è vietata lâaggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi âextraâ,
âfineâ, âsceltoâ, âselezionatoâ e similari.
Ă tuttavia consentito lâuso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati
non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno lâacquirente.
Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti il vinoâCopertinoâ rosso del tipo âriservaâ deve figurare
lâindicazione dellâannata di produzione delle uve.
Articolo 8
Legame con lâambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica
- Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di: Copertino,
Carmiano, Arnesano e Monteroni e in parte i territori comunali di : Galatina e Lequile. tutti in
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provincia di Lecce
Dal punto di vista genetico i suoli della zona presentano unâelevata variabilitĂ ; il basamento del
territorio facente parte del Comprensorio della DOC âCopertinoâ è costituito da una successione di
strati e banchi calcarei, calcarei dolomitici e dolomie, spessa oltre 6000 m e depositatasi sul fondo del
mare durante il Giurassico ed il Cretaceo
Successivamente, a piĂš riprese, il mare ha invaso le zone depresse facendo assumere allâintera regione
salentina una configurazione ad arcipelago. Sul fondo della laguna creatasi tra le varie isole rimaste
emerse si sono deposte calcarenili (âtufiâ), argille e sabbie che hanno colmato le depressioni tettoniche
(graben), facendo assumere alla Penisola Salentina, alla sua totale emersione del mare, la morfologia
tabulare attuale
I suoli presenti nellâarea sono quelli tipici delle âterre rosseâ (Alfisuoli) solitamente sottili, con contatto
lithico entro 50 cm dalla superficie (Lithic Rhodoxeralfs) o da moderatamente profondi a molto
profondi (Typic Rhodoxeralfs)
Sotto lâaspetto chimico, i terreni sono sostanzialmente simili. Il carbonato di calcio è spesso assente,
essendo le terre rosse prodotto di decalcificazione. La capacità di scambio cationica è medio-alta; la
fertilità è scarsa o quasi moderata, poichÊ la dotazione di macroelementi fertilizzanti è normalmente
insufficiente. Il contenuto di sostanza organica subisce una netta diminuzione passando dalla superficie
in profonditĂ . La composizione granulometrica è franco-argillosa nellâorizzonte superiore con struttura
sub-angolare, fine e molto fine, pori abbondanti, molto piccoli. Colore rosso scuro. AttivitĂ biologica
intensa
Questi suoli privi di roccia affiorante e non troppo pietrosi, si prestano discretamente allâesercizio
dellâattivitĂ agricola. Le coltivazioni di cereale autunno- vernili, foraggiere, tabacco, patata,
leguminose, olivo e vite sono quelle da sempre piĂš diffuse
La viticoltura è praticata con maggiore successo nelle zone in cui il suolo è sufficientemente profondo
per sopperire allâindisponibilitĂ dellâacqua e lâariditĂ estiva
Il clima della zona rientra nellâarea dâinfluenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di
quello mediterraneo; lâandamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde
e inverni miti
Le precipitazioni medie annue, che variano con lâaltitudine, vanno dai 400 mm fino ai 1.200 La
distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il
65% nel periodo autunno-inverno - Fattori umani rilevanti per il legame
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata
tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino âCopertinoâ
La coltivazione della vite in zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei
comuni di: Copertino, Carmiano, Arnesano e Monteroni e in parte i territori comunali di : Galatina e
Lequile, tutti in provincia di Lecce ha origini antichissime
Lâarea si era affermata toponomasticamente giĂ da centinaia di anni, nel periodo successivo al tracollo
della potenza bizantina e allâavvento dei Normanni, come circoscrizione del Regno di Sicilia. La
promulgazione delle province nel 1231 ad opera dellâimperatore svevo raccolte nel âLiber Augustalisâ
sono durate sino alla costituzione del Regno DâItalia nel 1860. Dalle testimonianze umane che
risalgono al paleolitico, agli Iapigi o Messapi lâimpianto urbano è caratterizzato da mura a protezione di
centri abitati. La dominazione greca sviluppò attivitĂ politica e culturale e lâespansione longobarda
sono state sicuramente i catalizzatori della attività agricola. La seconda metà del XIII secolo è
caratterizzata dalla dominazione Angioina con lâentrata a far parte del Regno di Napoli. Nei diversi
passaggi successivi di dominazione le terre, sempre coltivate sia per il sostentamento che per la
possibilitĂ di pagamento delle tasse imposte, vedono il loro sfruttamento in maniera diversa con la
possibilitĂ di animare il commercio e lâeconomia generale della provincia. Il settecento vede
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concretizzarsi in maniera continuativa le esportazioni di Olio e Vino in partenza da Gallipoli. Tra il
1600 e 1700 dai porti di Otranto Gallipoli e Brindisi partivano per i mercati di Londra Berlino S.
Pietroburgo e Barcellona â2 milioni di salme di vino e 1 milione e mezzo di cantare di olioâ
Lâintero territorio provinciale è disseminato di testimonianze e reperti di quellâepoca che documentano
la presenza della vite e lâeccellente qualitĂ dei vini ottenuti
Nella metĂ dellâottocento sorsero moderni impianti per la pigiatura delle uve e la vinificazione in
prossimitĂ della ferrovia per agevolare gli scambi commerciali.
Come riferito dal Falcone (2010), importanti fonti documentali si ritrovano nellâarchivio storico della
Direzione Generale dellâAgricoltura riguardanti gli inizi del secolo, in particolare su documentazione
relativa alle cantine Sociali di Copertino, Gallipoli e Manduria, per una relazione tecnica della Regia
Prefettura di Terra DâOtranto, sulla condizione della viticoltura indirizzata allâOn. Ministro. In questo
periodo e per le particolari condizioni si richiedeva un incremento della coltivazione della vite e ciò si
imponeva a causa della forte richiesta di vini da taglio da parte delle regioni settentrionali costrette a
rimediare alla crisi produttiva anche francese causata dalla fillossera.
Aglianico, Aleatico, Fiano, Verdeca, Greco, Primitivo, Negroamaro , Malvasia Nera , Montepulciano
sono i vitigni piĂš rinomati della zona ma bisogna ricordare anche una notevole quantitĂ di altri vitigni a
bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutta lâarea molto spesso conosciuti solo con nomi locali,
che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura locale.
Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti
a Copertino da queste varietĂ coltivate risalgono alla âStatistica del Regno di Napoliâ disposta da
Gioacchino Murat nel 1811
Possiamo affermare, quindi, che Copertino è tra le antiche zone dâItalia a vocazione viticola; ed
insieme alle altre aree della Puglia nel 1930 diventava la seconda regione produttrice di vino in Italia.
La base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nellâarea di
produzione. le forme di allevamento, i sesti dâimpianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi
impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare lâesecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la
razionale gestione della chioma. le pratiche relative allâelaborazione dei vini sono quelle
tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione
B) Informazioni sulla qualitĂ o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed
organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte allâarticolo 6, che ne permettono una
chiara individuazione e tipicizzazione legata allâambiente geografico
In particolare tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie,
mentre al sapore e allâodore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Lâorografia del territorio di produzione e lâesposizione prevalente dei vigneti, orientati da nord a sud, e
localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un
ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole allâespletamento di tutte le funzioni vegeto-
produttive della pianta
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una
viticoltura di qualitĂ .
La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri,
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attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione
esistente tra i fattori umani e la qualitĂ e le peculiari caratteristiche del vino âCopertinoâ, ovvero è la
testimonianza di come lâintervento dellâuomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli,
tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nellâepoca moderna
e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie allâindiscusso progresso scientifico e
tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
Camera di Commercio, Industria,Artigianato eAgricoltura di Lecce
Viale Gallipoli, 39
73100 - Lecce
La C.C.I.A.A. di Lecce è lâAutoritĂ pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dellâarticolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
conformemente allâarticolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed allâarticolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nellâarco dellâintera filiera
produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al
modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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