Coste della Sesia Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA
"COSTE DELLA SESIA"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DM 14.09.1996 GU 227 - 27.09.1996
Modificato con DM 17.02.1997 GU 61 - 14.03.1997
Modificato con DM 04.10.2011 GU 244 -19.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295 -20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” è riservata ai vini che rispondono
    alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti
    tipologie :
    “Coste della Sesia” rosso;
    “Coste della Sesia” rosato;
    “Coste della Sesia” bianco;
    “Coste della Sesia” Nebbiolo o Spanna;
    “Coste della Sesia” Croatina;
    “Coste della Sesia” Vespolina.
    Articolo 2
    Base ampelografia
    1.I vini a denominazione di origine controllata "Coste della Sesia” devono essere ottenuti da uve
    provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
    “Coste della Sesia” rosso e “Coste della Sesia” rosato:
    Nebbiolo (Spanna) minimo 50%;
    possono concorrere alla produzione di detti vini fino a un massimo del 50%, altri vitigni a bacca
    rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte ed iscritti nel Registro
    Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi
    aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.
    “Coste della Sesia” Nebbiolo o Spanna:
    Nebbiolo (Spanna) minimo 85%;
    possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione
    nella Regione Piemonte
    “Coste della Sesia” Vespolina:
    Vespolina minimo 85%;
    possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione
    nella Regione Piemonte
    “Coste della Sesia” Croatina:
    Croatina minimo 85%;
    possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione
    nella Regione Piemonte
    “Coste della Sesia” bianco :
    Erbaluce 100%.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata
    “Coste della Sesia” comprende l'intero territorio dei seguenti comuni :
    Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;Lessona, Masserano,
    Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto
    Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  2. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
    denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” devono essere quelle tradizionali delle
    zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di
    qualità.
  3. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
    che seguono:
    -terreni: argillosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
    -giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non
    sufficientemente soleggiati;
    -altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
    -esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
  • densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e
    dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
    numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque
    atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
  • è vietata ogni pratica di forzatura.
  1. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di
    cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla
    vinificazione, devono essere rispettivamente seguenti:
    2
    Vini resa uva Kg/ha Titolo alcolometrico
    Vol.min.naturale
    “Coste della Sesia” rosso
    10.000 11,00%
    Coste della Sesia” rosato
    10.000 11,00%
    Coste della Sesia” bianco
    10.000 11,00%
    Coste della Sesia” Nebbiolo
    9.000 11,50%
    Coste della Sesia” Croatina
    10.000 11,00%
    “Coste della Sesia” Vespolina
    10.000 11,00%
    4.La denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” per le tipologie con indicazione di
    vitigno Nebbiolo (Spanna), Croatina , Vespolina , può essere accompagnata dalla menzione
    “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale , purché tali vigneti abbiano un’età di
    impianto di almeno 3 anni e le seguenti rese uva per ettaro e titoli alcolometrici volumici minimi
    naturali:
    Al terzo anno di impianto
    Vino resa uva Titolo alcolometrico
    Kg/ha vol. min. naturale
    Coste della Sesia Nebbiolo 4.850 12,00%
    Coste della Sesia Croatina 5.400 11,50%
    Coste della Sesia Vespolina 5.400 11,50%
    Al quarto anno di impianto
    Vino resa uva Titolo alcolometrico
    Kg/ha vol. min. naturale
    Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna) 5.650 12,00%
    Coste della Sesia Croatina 6.300 11,50%
    Coste della Sesia Vespolina 6.300 11,50%
    Al quinto anno di impianto
    Vino resa uva Titolo alcolometrico
    Kg/ha vol. min. naturale
    Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna) 6.450 12,00%
    Coste della Sesia Croatina 7.200 11,50%
    Coste della Sesia Vespolina 7.200 11,50%
    Al sesto anno di impianto
    Vino resa uva Titolo alcolometrico
    Kg/ha vol. min. naturale
    3
    Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna) 7.250 12,00%
    Coste della Sesia Croatina 8.100 11,50%
    Coste della Sesia Vespolina 8.100 11,50%
    Dal settimo anno in poi
    Vino resa uva Titolo alcolometrico
    Kg/ha vol. min. naturale
    Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna) 8.100 12,00%
    Coste della Sesia Croatina 9.000 11,50%
    Coste della Sesia Vespolina 9.000 11,50%
    5.Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a
    denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” devono essere riportati nel limite di cui
    sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite
    resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC “Coste della Sesia” gli esuberi di
    produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla
    normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di
    tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.
  2. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa
    inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
    produzione di cui all'art. 3.
  3. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
    regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
    tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia,
    segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
    organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
    parte degli stessi.
  4. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte sentiti il Consorzio
    di Tutela e le Organizzazioni di categoria può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro
    inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un
    miglior equilibrio di mercato.
    In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  5. Le operazioni di vinificazione dei vini denominazione di origine controllata "Coste della Sesia"
    possono essere effettuate nei comuni di cui all’art. 3 del presente disciplinare.
  6. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della
    regione Piemonte.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
    deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità ,garantire
    l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
    soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione
    4
    delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e
    4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2).
  7. Sono consentite le operazioni di vinificazione e invecchiamento anche a coloro che già sono in
    possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9
    luglio 1967 «Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Gattinara ed
    approvazione del relativo disciplinare di produzione» .
  8. Le rese massime dell'uva in vino finito dovranno essere le seguenti:
    Vini resa uva/vino Produzione max vino l/ha
    “Coste della Sesia” rosso 70% 7.000
    Coste della Sesia” rosato 70% 7.000
    Coste della Sesia” bianco 70% 7.000
    Coste della Sesia” Nebbiolo 70% 6.300
    Coste della Sesia” Croatina 70% 7.000
    “Coste della Sesia” Vespolina 70% 7.000
    Per l’impiego della menzione “ vigna” fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui
    al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva
    kg/ha di cui all’art. 4 punto 4.
    Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà
    diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
    denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  9. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di
    produzione della denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” a condizione che abbiano
    con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione
    ampelografica. Per i vini “Coste della Sesia” la scelta vendemmiale è altresì consentita , ove ne
    sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine controllata “Piemonte” nelle
    tipologie rosso, rosato e bianco.
  10. Possono essere classificati con la denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” i vini,
    interamente compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3, e che corrispondono alle condizioni
    ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi
    competenti.
    I vini “Coste della Sesia” possono essere altresì riclassificati verso la denominazione di origine
    controllata “Piemonte” nelle tipologie rosso, rosato e bianco, purché corrispondano alle condizioni
    ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.
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    Articolo 6
    Caratteristiche al consumo
  11. I vini di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Coste della Sesia” rosso
    colore: rubino intenso tendente all'aranciato se invecchiato;
    odore: fine, intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, tipico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l ;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
    “Coste della Sesia” rosato:
    colore: rosa più o meno intenso;
    odore: delicato con fragranza caratteristica;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo:16,0 g/l.
    “Coste della Sesia” bianco:
    colore: giallo paglierino più o meno intenso;
    odore: caratteristico, fine, intenso;
    sapore: secco, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l ;
    estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    “Coste della Sesia” Nebbiolo (Spanna) :
    colore: rosso granato tendente all'aranciato se invecchiato;
    odore: intenso, caratteristico;
    sapore: secco, di corpo, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
    con menzione “vigna” 12.00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l ;
    estratto non riduttore minimo:20,0 g/l.
    “Coste della Sesia” Croatina :
    colore: rosso più o meno intenso;
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: secco, equilibrato, di corpo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    con menzione “vigna 11,50% ;
    acidità totale minima: 4,5 g/l ;
    estratto non riduttore minimo:19,0 g/l.
    “Coste dalla Sesia” Vespolina
    colore: rosso intenso;
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: secco, armonico, talvolta vivace;
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    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    con menzione “Vigna” 11.50% ;
    acidità totale minima: 4,5 g/l ;
    estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
  12. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti
    dell'acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  13. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Coste della
    Sesia” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente
    disciplinare, ivi compresi gli aggetti extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e
    similari.
  14. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Coste della
    Sesia”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi
    privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
  15. . Nella designazione del vino“Coste della Sesia” nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Croatina ,
    Vespolina, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita
    dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino
    avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve,
    sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai
    sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.
    La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
    etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Coste
    della Sesia
  16. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” è obbligatoria
    l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
  17. In sede di designazione, la denominazione “Coste della Sesia” dovrà precedere in etichetta
    l’indicazione del vitigno o la specificazione bianco o rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non
    potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori , per la larghezza e per
    l’altezza a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata “Coste della Sesia”.
    Articolo 8
    Confezionamento
  18. Le bottiglie in cui vengono confezionati per la commercializzazione i vini a denominazione di
    origine controllata “Coste della Sesia” devono essere di forma e colore tradizionale, munite di tappo
    raso bocca, di capacità non inferiori a 18,7 cl e non superiori ai 500 cl, con l'esclusione del
    contenitore da 200 cl.
  19. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il
    consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
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    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica
    I territori della doc Coste della Sesia , sono compresi nel bacino del Fiume Sesia e vantano
    sicuramente una tradizione ed una fama consolidata nei secoli .
    La vite è presente nella zona territoriale della doc Coste della Sesia sin dall’età romana ed è
    descritta da Plinio il Vecchio con parole elogiative delle caratteristiche qualitative e della sua ampia
    diffusione.
    Durante il Medio Evo si nota un incremento delle zone vitate ed una maggiore offerta dei suoi vini;
    ma è nel XVIII secolo che inizia il notevole rinnovamento agricolo e la coltivazione della vite è
    portata felicemente al solo livello collinare.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    Il territorio risulta essere un’area composita con importanti differenze da un punto di vista
    climatico ,pedologico e morfologico. Con conformazioni che variano da argilla a sabbia, ciottoli di
    granito e porfido. Questa disomogeneità territoriale si nota in tutta l’area e nelle due province della
    Denominazione : Vercelli e Biella.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
    B).
    Molte testimonianze documentano che la viticoltura in questo territorio ha tradizioni antichissime
    che hanno portato, all’affermazione di vitigni caratteristici.. Un territorio quindi, dove la
    produzione vitivinicola contribuisce alla valorizzazione complessiva degli ambiti territoriali che
    ricadono sotto la doc ,che ha costruito la propria storia e la propria identità intorno al vino , con la
    valenza ambientale e paesaggistica ad essa strettamente collegata
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Agroqualità S.p.A.
    Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
    Telefono +39 06 54228675
    Fax +39 06 54228692
    Website: www.agroqualita.it
    e-mail: agroqualita@agroqualita.it
    La Società Agroqualità è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche
    agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la
    verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente
    all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i
    prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed
    a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato
    nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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