Friuli Colli Orientali Doc

Documento

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI «FRIULI COLLI ORIENTALI»
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 20.07.1970 GU 247 - 30.09.1970
Modificato con DPR 10.01.1979 GU 166 - 19.06.1979
Modificato con DM 01.06.1987 GU 144 - 23.06.1987
Modificato con DPR 03.05.1989 GU 258 - 04.11.1989
errata corrige GU 288 - 11.12.1989
Modificato con DM 18.06.1992 GU 147 - 24.06.1992
Modificato con DM 30.10.1995 GU 278 - 28.11.1995
Modificato con DM 05.08.1997 GU 204 - 02.08.1997
Modificato con DM 08.10.1997 GU 247 - 22.10.1997
Modificato con DM 10.10.2001 GU 250 - 26.10.2001
Modificato con DM 30.03.2006 GU 83 - 08.04.2006
Modificato con DM 31.07.2007 GU 182 - 07.08.2007
Modificato con DM 11.02.2008 GU 42 - 19.02.2008
Modificato con DM 03.06.2008 GU 137 - 13.06.2008
Modificato con DM 25.09.2008 GU 232 - 03.10.2008
Modificato con DM 14.10.2011 GU 248- 24.10.2011
Modificato con DM 30.11.2011 GU 295- 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1

  1. La denominazione di origine controllata «Friuli» seguita obbligatoriamente dalla specificazione
    «Colli Orientali» («Friuli» Colli Orientali) accompagnata da una delle menzioni «Bianco»,
    «Rosso», «Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, e' riservata ai vini rispondenti
    alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
  2. Le sottozone «Cialla», «Ribolla Gialla di Rosazzo», «Pignolo di Rosazzo», «Schioppettino di
    Prepotto» e «Refosco di Faedis», sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
    Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere
    applicate le norme previste dal presente disciplinare.
    Articolo 2
  3. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di
    1
    vitigno:
    Chardonnay;
    Malvasia (da Malvasia istriana);
    Pinot bianco;
    Pinot grigio; Ribolla
    gialla;
    Riesling (da Riesling renano);
    Sauvignon;
    Friulano (da tocai friulano);
    Traminer aromatico;
    2
    Verduzzo friulano;
    Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenere);
    Cabernet franc;
    Cabernet sauvignon;
    Merlot;
    Pignolo;
    Pinot nero;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Refosco (da Refosco nostrano);
    Schioppettino;
    Tazzelenghe,
    e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni ed aventi una
    composizione ampelografia monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella
    preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve e i
    mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.
  4. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve
    dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e presenti
    nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di
    vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati
    nell’allegato 1 del presente disciplinare.
  5. La denominazione «Friuli» Colli Orientali nella specificazione «Refosco» e' riservata
    esclusivamente per la qualificazione del vino della sottozona “Refosco di Faedis”.
  6. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Rosso» e' riservata ai vini
    ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a
    bacca rossa di cui al primo comma.
  7. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Bianco» e' riservata ai vini
    ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a
    bacca bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e con l'esclusione del Traminer aromatico.
  8. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Dolce» e' riservata ai vini
    ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca bianca di
    cui al primo comma ivi compreso il Picolit.
    Articolo 3
  9. Le uve destinate alla produzione dei vini «Friuli» Colli Orientali aventi diritto alla menzione di
    cui all'art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla
    localita' Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa localita'
    porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino
    all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e
    Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo
    torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad
    intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea
    elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra
    l'istituto orfani e C.Corgnolo).
    Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello comunale, Borgo Viola
    (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la ss. 356, fino al
    bivio Spessa - Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che
    delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per
    3
    piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la
    provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al
    suo raccordo con la ss. 56. La linea di delimitazione segue la statale n.56, in direzione sud-est, fino
    al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano
    in prossimita' di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il
    confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti,
    S.Andrat. Segue verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine di Stato fino
    all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis;
    passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue
    per C.Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi lungo il
    confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza
    del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte
    Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle
    San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al
    castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa
    Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale
    n.356 che segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento.
    Articolo 4
  10. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
    Orientali devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di
    produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
    caratteristiche di qualita'.
    Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura
    ed esposizione,di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per
    presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
    Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.
    I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
    generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
    I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non
    potranno produrre mediamente piu' di kg 3,700 per ceppo.
    E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
  11. La produzione massima di uva ammessa per la denominazione di origine controllata dei vini
    «Friuli» Colli Orientali e' di 11 tonnellate per ettaro.
    Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
    calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
    A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, attraverso
    un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    Articolo 5
  12. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione
    delimitata nell'art. 3.
    Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni vengano
    effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine nonche' nell'intero territorio dei comuni che
    comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio» (Gorizia,
    Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San
    Floriano del Collio).
  13. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali un titolo
    alcolometrico volumico naturale minimo del 10% vol.
    3
  14. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a
    conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
    La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa
    uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
    origine controllata: «Friuli» Colli Orientali. Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto
    alla D.O.C. per tutto il prodotto.
    Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare e' ammesso l'invecchiamento in botti di legno.
  15. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a
    diventare vini a DOC «Friuli» Colli Orientali con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa
    denominazione di origine e con colore analogo.
    Articolo 6
  16. I vini DOC «Friuli» Colli Orientali di cui all’articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono
    rispondere alle seguenti caratteristiche:
    Chardonnay:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    Malvasia:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, rotondo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    Pinot bianco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    Pinot grigio:
    colore: paglierino e/o ramato con riflessi più o meno accentuati;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    Ribolla gialla:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: asciutto, vivace, fresco;
    4
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    Riesling:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
    sapore: asciutto, fresco, aromatico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/I;
    Sauvignon:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato tendente all'aromatico;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    Friulano:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    Traminer aromatico:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico con aroma intenso;
    sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
    Verduzzo friulano:
    colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, intenso e gradevole;
    sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    Bianco:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole, armonico;
    sapore: asciutto, vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    5
    Dolce:
    colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;
    odore: intenso, gradevole, armonico;
    sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Rosso:
    colore: rosso, granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, di corpo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Cabernet:
    colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
    odore: vinoso, intenso, caratteristico;
    sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Cabernet franc:
    colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
    odore: erbaceo, intenso;
    sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Cabernet sauvignon:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole, intenso;
    sapore: asciutto, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Merlot:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, pieno, sapido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Pignolo:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole;
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    sapore: asciutto, elegante;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Pinot nero:
    colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato;
    odore: intenso, caratteristico, delicato;
    sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Refosco dal peduncolo rosso:
    colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Schioppettino:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, intenso;
    sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
    titolo aicolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Tazzelenghe:
    colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
    E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio
    decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidita' totale e l'estratto
    non riduttore minimo.
    Articolo 7
  17. La menzione «Riserva» e' ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a
    decorrere dai primo novembre dell'annata di produzione delle uve.
  18. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere riportata in posizione immediatamente
    sottostante alle indicazioni «Friuli» Colli Orientali e denominazione di origine controllata ed in
    caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione
    stessa.
  19. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e
    dimensioni uguali o inferiori.
    7
  20. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva
    non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e
    similari, salvo quanto previsto dall'art.7 del presente disciplinare.
  21. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per tutti i vini della
    denominazione.
  22. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e
    l'indicazione di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
    in inganno il consumatore.
  23. La varietà Pignolo dovra' essere posta in commercio non prima del mese di novembre del terzo
    anno successivo alla vendemmia.
    Articolo 8
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  24. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La D.O.C. “Friuli Colli Orientali” come stabilito dall’articolo 3 si estende in un territorio che
    interessa in tutto o in parte diciannove comuni nella fascia centro orientale della Provincia di Udine,
    vicino al confine con la Repubblica della Slovenia.
    I comuni interessati sono: Attimis, Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Magnano
    in Riviera, Manzano, Moimacco, Nimis, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Reana del Rojale,
    Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone, Tarcento, Tricesimo e Torreano.
    Il territorio di estrinseca in una variegata alternanza di colline e pianure che si sviluppano
    ininterrottamente lungo la direttrice nord-ovest sud-est, creando delle ampie superfici che possono
    godere di un’esposizione ottimale per la coltivazione della vite.
    I terreni dei Colli Orientali appartengono al così detto “Flysch di Cormòns” che è costituito da
    un’alternanza di strati di marne (argille calcaree) e arenarie (sabbie calcificate) dall’aspetto molto
    tipico. Questo insieme è chiamato in friulano (la lingua tradizionale della regione) “ponca”, ed è
    facilmente alterabile in presenza di agenti atmosferici e si sgretola velocemente in frammenti
    scagliosi che in seguito si decalcificano e mutano in giallastro l’originario colore grigio-
    azzurognolo, grigio-plumbeo fino a dissolversi in terreno argilloso.
    Queste marne sono solitamente ricche di calcare (ne contengono un 40-60%) e di potassio,
    leggermente meno di fosforo. Le arenarie, che si alternano con le marne, hanno una composizione
    variabile: aumenta in genere il tenore di silice che si porta dal 40 al 70%, mentre diminuiscono
    proporzionalmente tutti gli altri elementi in modo particolare il calcare. Sono a grana media e fine,
    ben cementate: di colore marrone chiaro, grigio, azzurrognolo e che difficilmente si degradano.
    Nel “Flysch di Cormòns” le marne prevalgono sulle arenarie, nelle marne si possono rinvenire resti
    di fossili come sui colli di Rosazzo, Rocca Bernarda, Noax e Buttrio: prevalgono decisamente i
    microforamiferi (Nummiliti, Assilinae ed Alveolinae), sono presenti pure gasteropodi, coralli e
    brachiopodi.
    La facile erodibilità dei terreni presenti nella denominazione “Friuli Colli Orientali” a prevalenza
    marnosa, ha portato ad una morfologia dolce con altezze ben al di sotto dei 200 m slm.
    Dove emergono le marne, che interessano la quasi totalità del territorio, il terreno è molto
    impermeabile, con la conseguenza di provocare uno scorrimento superficiale delle acque piovane e
    quindi una facile erodibilità con formazione delle valli entro cui scorrono capricciosi corsi d’acqua
    dal profilo rapido e con la sezione a V.
    La presenza delle arenarie è segnalata dalla maggior compattezza del terreno e anche da una più
    aspra morfologia.
    L’erodibilità dei terreni marnosi ha costretto i vignaioli a terrazzare le colline per potervi impiantare
    le vigne onde evitare il “consumo” dei colli e lo scalzamento delle viti, queste terrazze sono così
    diventate una caratteristica della collina della D.O.C. “Friuli” Colli orientali.
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    I vigneti coltivati si collocano tra i 100 ed i 400 m slm, la maggior parte si trova su colline
    terrazzate, alcuni occupano delle porzioni pianeggianti o con un leggera pendenza.
    Nel corso dei secoli il profilo dei pendii è stato modellato con il lavoro di generazioni di viticoltori,
    lo sguardo del visitatore può rincorrere i gradoni e le terrazze vitate.
    La cerchia delle Prealpi Giulie è posta a nord della zona collinare e costituisce un efficace riparo dai
    venti freddi di settentrione, mentre la prossimità della pianura friulana e la vicinanza del mare, che
    dista non più di 40 chilometri in linea d’aria, contribuisce a mitigare le escursioni termiche
    favorendo un clima abbastanza mitigato anche se caratterizzato da specifiche diversità date dalla
    conformazione orografica dei rilievi.
    La temperatura media annua si attesta sui 15 °C, se si considera però il periodo vegetativo della
    vite, quindi i mesi che vanno da aprile a ottobre le medie all’interno dell’areale variano tra i 18 e 19
    °C, mentre la somma termica varia tra i 1800 e i 1900 °Cd.
    La piovosità è abbastanza diversificata dai numerosi microclimi e nelle diverse annate, le centraline
    di rilevamento segnalano una maggiore precipitazione nella zona di Ramandolo, quella più a nord
    dell’intero Friuli VG inteso come zona di coltivazione della vite, in cui si raggiungono, durante la
    stagione vegetativa i 1157 mm medi, già nella zona centrale di Cividale del Friuli i valori si
    abbassano a circa 976 mm per scendere al di sotto dei 900 mm nei comuni più a sud, quindi
    S.Giovanni al Natisone.
    Per descrivere meglio i fattori naturali, un parametro di sicuro interesse è l’indice di torridità,
    perché esprime il rapporto tra la somma termica e le precipitazioni cumulate nel periodo compreso
    tra il 1 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, maggiore è questo indice e maggiore è l’aridità
    dell’annata, sopra il valore 3 si hanno le annata torride come per esempio quelle del 2003 e del
    2006, se il valore è tra 2 e 3 si hanno invece le annate ottimali, mentre al di sotto di 2 sono annate
    umide e inferiori ad 1 sono molto umide. Nell’ultimo decennio questo indice si è attestato
    mediamente sul valore di 1,9.
  25. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Friuli Colli Orientali, da sempre terra di vini: un’affermazione che trova non solo una conferma
    nella realtà socio-economica del suo vivere, ma che affonda le proprie radici nelle lontane parole di
    Erodiano (170-240 d.C.) che racconta come i coloni latini inghirlandassero duemila anni or sono la
    campagna friulana con tralci di vite, o dello storico greco Strabone (58 a.C.-21 d.C.) che ricorda il
    rumoroso andare dei carri carichi del vino generoso trasportato oltralpe. Già allora Cividale del
    Friuli (il cuore dei Colli Orientali) - con il nome di Forum Julii che in seguito avrebbe indicato
    l’intero territorio della regione Friuli VG – costituiva uno dei municipi romani nella X Regio
    Venetia et Histiria ed era il maggior centro della zona.
    Le più importanti testimonianze però sono quelle del ducato longobardo che presenta il suo
    momento più significativo nel Tempietto Longobardo del 760 circa, in cui architettura, scultura e
    pittura si fondono in un insieme di forte suggestione e dove la decorazione a stucco esalta nelle
    Sante in altorilievo del registro superiore e nell’elegante tralcio di vite a spirale con grappoli e
    pampini racchiuso entro doppia cornice curvilinea sopra la porta d’ingresso.
    In versione moderna, Giacomo Meneghini da Nimis – meglio conosciuto come Jacun Pitor – lascia
    all’inizio del novecento i suoi poveri affreschi sui muri delle case rurali da Monteaperta a
    Savorgnano del Torre, da Prepotto a Corno di Rosazzo, a uso di genti dal gusto semplice e dalla
    fede profonda, in una casa nobilare di Spessa di Cividale del Friuli dipinge un Bacco che troneggia
    con brocca e bicchiere in mano, seduto su una botte e affiancato dalla scritta: “Viva Bacco, il vino e
    la legria, ogni onesto scherzo vale fatto in buona compagnia”.
    Arrivando ai giorni nostri è proprio in una cantina dei Colli Orientali che è nata l’idea dei
    “Superwhites”, una definizione questa che ha iniziato a girare nel mondo ma che è fatta apposta per
    far venir fuori l’orgoglio dei produttori friulani e di quelli dei Colli Orientali in particolare, gente
    che è più brava a produrre che a vendere, più ad agire che a parlare.
    9
    Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, è stata riconosciuta la
    Denominazione di Origine Controllata dei vini “Colli Orientali del Friuli” ed è stato approvato il
    relativo disciplinare di produzione che definisce i principali aspetti produttivi dei vini, dopo una
    serie di modifiche successive si è giunti fino al Decreto del 14 ottobre 2011 che sancisce la
    ridefinizione del nome della denominazione in “Friuli Colli Orientali”.
    Base ampelografica dei vigneti: l’articolo 2 definisce i vitigni che concorrono alla produzione di
    tutti i vini della denominazione. L’elenco sancisce un perfetto equilibrio (dieci a dieci) tra varietà a
    bacca bianca e varietà a bacca nera, inoltre tale equilibrio è rispettato anche tra le varietà così dette
    internazionali e quelle autoctone che sono ben nove su venti.
    Norme per la viticoltura: l’obiettivo del disciplinare è quello di ottenere un’elevata qualità delle
    uve che poi, si trasformerà in un’altrettanta elevata qualità nei vini. Per questo motivo le forme di
    allevamento e i sistemi di allevamento devono essere quelli generalmente usati per assicurare le
    migliori caratteristiche delle uve e dei vini. Devono considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati
    in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali,
    in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani, sono quindi
    esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati. Per i nuovi impianti la
    densità minima dovrà essere di 3000 ceppi per ettaro con un tetto massimo di produzione di 11
    tonnelate per ettaro, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo
    alcolometrico volumico naturale minimo del 10% vol.
    La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa
    uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
    origine controllata qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il
    prodotto.
    Norme per la vinificazione: le pratiche enologiche consentite sono solo quelle idonee a conferire
    ai vini “Friuli Colli Orientali” le caratteristiche di tipicità e di qualità tradizionali tali da consentire
    per le tipologie “bianco” l’ottenimento di vini fini, eleganti, fruttati e floreali, gradevoli ed arminici
    che rispecchiano le caratteristiche varietali dalle quali traggono origine. La menzione «Riserva» e'
    utilizzabile sia per i “bianchi” che per i “rossi” ed è ammessa qualora i vini siano stati invecchiati
    almeno due anni a decorrere dai primo novembre dell'annata di produzione delle uve.
    La vinificazione dei vini deve essere effettuata nell'interno della zona di produzione delimitata
    nell'art. 3, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito in deroga che tali
    operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine nonche' nell'intero
    territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine
    controllata “Collio”.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all’ambiente geografico.
    La denominazione annovera ventitré tipologie di vini, dodici tipologie di vini bianchi di cui dieci
    con indicazione di vitigno più il “bianco” ed il “dolce” e undici tipologie di vini rossi con dieci ad
    indicazione del vitigno più il “rosso”.
    Tutte queste tipologie possono essere accompagnate dalla menzione riserva se opportunamente
    invecchiate.
    I vini dei Colli Orientali, presentano delle peculiari caratteristiche che sono attribuibili per la
    maggior parte al territorio inteso come ambiente pedoclimatico mentre l’intervento umano è
    responsabile del resto.
    Ciascuna tipologia è descritta da un punto di vista analitico ed organolettico nell’articolo 6, in
    questo articolo non vengono riportati i valori analitici sugli zuccheri, acidità volatile e anidride
    solforosa come richiesto dall’art.26 del Regolamento CE n.607/2009, questi valori non vengono di
    10
    norma indicati perché sono inferiori o superiori a determinati limiti imposti dalla normativa
    comunitaria o nazionale.
    L’acidità totale, espressa come acido tartarico, in base alla normativa comunitaria non può essere
    inferiore al 3,5 g/L, ma nell’art.6 per tutte le varietà è stato fissato il limite minimo di 4,0 g/L.
    Relativamente all’acidità volatile, espressa in acido acetico, questa, in base alla normativa
    comunitaria, non
    può essere superiore rispettivamente a 18 milliequivaleni per litro per i vini bianchi e a 20
    milliequivalenti per litro per i vini rossi, una deroga particolare è riservata alla tipologia “Dolce” e
    “Verduzzo friulano” che prevede un innalzamento di detto limite a 25 milliequivalenti per litro, in
    base ad una deroga nazionale relativa all’allegato I C del Regolamento CE 606/2009.
    In merito all’anidride solforosa il limite è fissato dall’Allegato I B del Regolamento CE 606/2009 il
    quale dispone che per i vini presenti in questo disciplinare il limite massimo sia di 150 mg/L per i
    rossi e 200 mg/L per tutti i bianchi tranne che per il “Verduzzo friulano” e il “Dolce” che, avendo
    un contenuto zuccherino espresso dalla somma di glucosio e fruttosio superiore ai 5 g/L, può avere
    un tenore massimo di anidride solforosa totale di 250 mg/L.
    Il territorio dei Colli Orientali conferisce ai vini bianchi un colore giallo paglierino con riflessi più o
    meno verdognoli o dorati oppure, nel caso del Pinot grigio è ammesso anche un riflesso ramato più
    o meno accentuato. In bocca la sensazione è gradevole, morbida, con profumi netti ed intensi che
    spaziano dal fruttato sostenuto al floreale fine ed elegante, la nota di mandorla amara è presente a
    volte ed è data dal tipico vitigno che la origina, il Friulano, l’equilibrio ed il corpo del vino
    rappresentano un marchio di fabbrica dei vini dei Colli Orientali con una struttura che ne permette
    anche un lungo invecchiamento nel tempo.
    La loro produzione avviene dopo un’accurata selezione delle uve, sottoposte a pigiatura soffice e a
    fermentazione a temperatura controllata in assenza delle bucce proprio per esaltare i profumi tipici
    conferiti dai vitigni. Per le partite destinate a un più lungo affinamento in legno oppure in bottiglia
    prima dell’immissione al consumo, la vinificazione ottempera un contatto più o meno breve con le
    bucce, i vini che ne seguono risultano quindi più carichi di sostanze coloranti.
    I vini rossi sono caratterizzati da un colore rosso rubino con diverse sfumature, il profumo è
    ammaliante e spicca per la gradevole finezza tendente all’erbaceo, allo speziato e dal caratteristico
    “bouquet” molto elegante con sentori di sottobosco e piccoli frutti, molto asciutti con una tipica
    corposità.
    In bocca l’equilibrio è presente e molto importante, con una nota di astringenza presente in
    particolare per le varietà autoctone più vocate al lungo e lunghissimo invecchiamento, l’acidità è
    quindi sempre presente senza mai disturbare al palato.
    Il contatto con le bucce è fondamentale per l’estrazione della frazione polifenolica più importante
    per le caratteristiche dei rossi, il passaggio in legno è facoltativo però ancora in parte utilizzato, si
    utilizza però una sapiente diversificazione delle partite al fine di ottenere un risultato finale il più
    equilibrato possibile.
    La denominazione di origine controllata “Friuli Colli Orientali” annovera al suo interno ben cinque
    sottozone chiamate rispettivamente: “Cialla”, “Pignolo di Rosazzo”, “Ribolla gialla di Rosazzo”,
    “Schioppettino di Prepotto” e “Refosco di Faedis”.
    La sottozona “Cialla” comprende una parte del comune di Prepotto, e permette la produzione di 6
    vini di cui 4 con l’indicazione del vitigno, Ribolla gialla, Verduzzo friulano, Schioppettino, Refosco
    dal peduncolo rosso, più il Bianco e il Rosso, le rese di produzione di questi vini sono più contenute
    rispetto alla denominazione generale e si attestano tra le 6 e le 8 tonnellate a ettaro.
    Le sottozone “Pignolo di Rosazzo” e “Ribolla gialla di Rosazzo” ricadono nel medesimo areale, una
    piccola zona vitata a cavallo tra i comuni di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al
    Natisone, permettono la produzione di due vini autoctoni, rispettivamente il Pignolo e la Ribolla
    gialla, che sono autorizzati anche per la denominazione “Friuli Colli Orientali”. Il Pignolo
    rappresenta senza dubbio il più aristocratico tra i vini della denominazione, con una spiccata
    propensione per il lungo invecchiamento la concentrazione polifenolica in generale e quella dei
    11
    tannini in particolare, assieme all’elevata concentrazione alcolica si amalgamano in un insieme che
    ne permette la durata nel tempo, normalmente quindi, si possono superare i dieci anni di vita con
    prodotti che si esprimono ancora ai loro massimi livelli.
    Lo “Schioppettino di Prepotto” comprende parte del comune di Prepotto e si caratterizza come
    sottozona con un unico vino da uve a bacca nera che ha trovato in questo comune una tra le sue
    massime espressioni, è contemplata anche la tipologia riserva.
    Il “Refosco di Faedis” infine, è una sottozona che è caratterizzata dalla produzione del vitigno
    Refosco nostrano all’interno del confine della D.O.C. “Friuli Colli Orientali” nel comune di Faedis
    e di altri comuni quali, Torreano, Attimis, Nimis, Povoletto e Tarcento, anche per questa tipologia è
    prevista la menzione “riserva”.
    C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’interazione tra l’uomo il vino ed il territorio è stato studiato approfonditamente all’interno
    dell’areale dei Colli Orientali evidenziando come, in questa zona siano ben marcate delle continuità
    fisiche e antropiche.
    Il clima, assieme all’esposizione dei vigneti e alla conformazione del terreno gioca un ruolo
    decisivo nella caratterizzazione dei vini.
    La pratica della viticoltura ha influito profondamente sull'aspetto del paesaggio della zona DOC
    Friuli Colli Orientali, oltre che sul livello economico e di sviluppo globale del territorio. In queste
    terre la viticoltura è sempre stata presente, dal tempo dei Celti e dei Romani fino ad oggi. Era
    praticata maggiormente nelle aree pianeggianti, ma la tecnica romana utilizzava anche le colline,
    senza grandi movimenti di suolo, non disdegnando per niente i terreni declivi purché non
    eccessivamente pendenti ("Bacchus amat colles", diceva un proverbio latino). Al tempo dei romani
    la viticoltura ebbe un'espansione notevole, per la razionalità delle tecniche di produzione e
    l'importanza economica assunta dal prodotto e dal suo commercio.
    Nei secoli successivi - nel Medio Evo - la viticoltura fu asse portante dell'economia rurale, il che è
    testimoniato dal sorgere in gran numero dei castelli nelle zone viticole: essi richiedevano infatti
    risorse economiche oltre che tecniche per la loro costruzione. La produzione del vino permetteva di
    attivare commerci in grado di generare risorse economiche da riutilizzare sul territorio, e una parte
    di queste risorse era utilizzata anche per le sistemazioni del terreno in pendio che favorissero le
    coltivazioni.
    Nell'Ottocento e nella prima metà del '900, la viticoltura aveva caratteristiche che si sono mantenute
    e simili a quelle dei secoli precedenti. I terrazzamenti erano presenti, con sistemazioni apprestate a
    mano, che erano più frequentemente terrazze ospitanti uno o due filari, oppure gradoni da tre o più
    filari quando la pendenza lo consentiva.
    Questa tipologia è ancora presente nei comuni interessati dalla D.O.C., in particolare nelle colline
    attorno a Dolegnano, nella zona di Rosazzo, ma anche nei dintorni di Nimis, a Savorgnano, ecc. La
    viticoltura conviveva con altre coltivazioni, poichè - se pure era la coltura principale per la
    sussistenza delle persone - non poteva essere l'unica, e dunque intercalate alle viti, vi erano
    coltivazioni di cereali, piante da orto, e alberi da frutto, che spesso costituivano i sostegni vivi cui
    erano appoggiate le viti nelle forme di allevamento definite "alberate", che gli etruschi per primi
    apprestarono in Italia. Si tratta di ciliegio, susino, albicocco, pesco, pero, melo, ecc.
    La prima guerra mondiale provocò seri danni all'agricoltura di queste zone e segnatamente alla
    viticoltura. Le operazioni militari danneggiarono molte coltivazioni, direttamente - ma questo
    avvenne in misura maggiore nelle colline più a sud, vicino a Cormons e verso Gorizia. L'abbandono
    fu poi totale con la rotta di Caporetto (1917). Il ripristino post-bellico dei vigneti vide una modifica
    della piattaforma varietale, con un aumento dei vigneti a Friulano, che divenne il vino bianco più
    prodotto nella zona. La consociazione con altre coltivazioni e con le piante da frutto fu
    gradualmente abbandonata per lasciare spazio al vigneto specializzato. Tale trasformazione è tuttora
    in atto.
    12
    Il terrazzamento, definito anche girapoggio, è attualmente - così come in passato - la forma di
    sistemazione superficiale e regimazione delle acque più diffusa nei terreni collinari dei Colli
    Orientali. Quando il terrazzamento può ospitare più filari viene definito gradonamento, questi
    sistemi rimangono validi per la produzione, sono conosciuti dagli operatori e permettono una buona
    produzione. Tuttavia, essi richiedono un notevole investimento di risorse, e devono essere realizzati
    sotto uno stretto controllo agronomico di operatori viticoli esperti, perchè a volte i movimenti di
    terra vengono realizzati tenendo ben presenti gli aspetti geologico-ingegneristici, ma trascurando
    quelli agronomici.
    La gradevolezza e tipicità dei terrazzamenti e gradonamenti contribuiscono in misura notevole
    all'aspetto tipico di queste zone.
    Rispetto alle unità geografiche, caratterizzate da elementi geologici comuni, in cui viene suddiviso
    il territorio del Friuli Venezia Giulia (Gortani, 1960), La DOC Friuli Colli Orientali comprende una
    porzione dell’Anfiteatro morenico del Tagliamento (zona Cassacco, Tricesimo, Magnano in
    Riviera), il margine settentrionale dell’Alta Pianura friulana e il settore meridionale delle Prealpi
    Giulie. La maggior parte del territorio si sviluppa nella zona di raccordo tra le dorsali collinari,
    peculiari della parte meridionale delle Prealpi Giulie, e la pianura.
    Data la grande estensione, (all’incirca 200 km2) gli ambienti rappresentati, apparentemente simili se
    esaminati superficialmente, mostrano, dopo un’attenta analisi, una considerevole varietà di elementi
    morfologicici che, nel loro insieme, danno vita ad un paesaggio molto articolato in cui i rilievi
    collinari, spesso interrotti da incisioni torrentizie, sfumano nella pianura.
    Nella parte settentrionale la viticoltura è praticata sia nella fascia collinare – dove il substrato è
    rappresentato da un’alternanza di livelli arenacei e marnosi, o più raramente conglomeratici, con
    una pendenza media tra 15° e 30° - sia nelle incisioni vallive più ampie, dove i materiali sono
    essenzialmente formati da ghiaia sciolta che consente un buon drenaggio delle acque meteoriche. A
    Sud di Cividale del Friuli la pendenza dei rilievi tende a diminuire, come pure la granulometria dei
    depositi sciolti.
    Particolarmente adatte sono le parti basse dei versanti dove si sono depositati i materiali dilavati
    dalle pendici retrostanti, che non necessitano di sistemazioni e dove anche una deb
    , pur mantenendosi l’alternanza di marne e arenarie, vi
    seconde. La viticoltura interessa la maggior parte dei versanti e solo poche aree eccessivamente
    pendenti e mal esposte sono ancora destinate a bosco.
    Il territorio dei Colli Orientali si sviluppa a quote comprese tra i

tra 60 e 140 m, le quote superiori a 300 m sono legate ai
rilievi prealpini. Nell’analisi di un territorio acquista particolare importanza l’analisi della pendenza
topografica. Infatti la pendenza contribuisce positivamente o negativamente, a seconda dell
, al deflusso superficiale.
Gli aspetti, morfologici, geologici, pedologici e climatici condizionano i sistemi di agricoltura nel
loro complesso di elementi biologici e strutturali. L'analisi di tali aspetti diviene prioritaria nello
studio del comprensorio dei Colli Orientali dove, una determinata pratica colturale, la viticoltura, ha
assunto un ruolo determinante nel ridisegnare l'assetto ambientale di un'ampia fascia di territorio.
E’ ormai noto ch
definizione della “Denominazione di Origine Controllata” DOC). L’ambito della denominazione
offre un valido esempio di zonazione viticola, ovvero di delimitazione di un territorio adatto, in
generale, alla coltura della vite, ed, in particolare, all’ottimizzazione dei rapporti tra un determinato
ambiente e i tipi di viti
qualitativo.
13
In conclusione, le considerazioni sopra esposte indicano una sussistenza di omogeneità
pedologiche, fisiche, colturali ed economiche che premiano indissolubilmente la D.O.C. Friuli Colli
Orientali come un territorio ad alta vocazione vitivinicola in cui i suoi vini rappresentano
l’espressione compiuta e diretta del territorio.
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
NOME E INDIRIZZO:
CEVIQ s.r.l. - CERTIFICAZIONE VINI QUALITA'
Via Morpurgo, 4 - 33100 UDINE
Tel. 0432- 510619
Fax 0432 288595
E-Mail: info@ceviq.it
CEVIQ s.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
14
ALLEGATO
SOTTOZONA “CIALLA”
Articolo 1

  1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla
    specificazione «Cialla» e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai
    vigneti della zona specificata nei successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti
    stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali
    Articolo 2
  2. La denominazione di origine «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione «Cialla» seguita
    dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Ribolla gialla;
    Verduzzo friulano;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Schioppettino,
    e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3
    del presente allegato.
  3. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali seguita dalla specificazione
    «Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini
    provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca di colore analogo di cui al
    primo comma ivi compresa la varieta' Picolit.
    Articolo 3
    Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
    Orientali - «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del
    comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-
    Castelmonte, comprendente le localita' di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la
    linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte
    fino alla quota 612; a questo puntola linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali
    Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al
    confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da
    qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.
    Articolo 4
  4. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini:
    «Friuli» Colli Orientali Verduzzo friulano Cialla», «Friuli» Colli Orientali Ribolla gialla Cialla» e
    «Friuli» Colli Orientali
    Bianco Cialla» e' di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Friuli» Colli Orientali Refosco dal
    peduncolo rosso Cialla», «Friuli» Colli Orientali Schioppettino Cialla» e «Friuli» Colli Orientali
    Rosso Cialla», la produzione massima e' di 6 tonnellate per ettaro.
  5. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al
    consumo di ettolitri 56 per il «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per
    «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».
  6. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre medimente piu' di kg 2,700 di uva
    per ceppo per le tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per
    ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».
    15
    Articolo 5
  7. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei vini «Friuli» Colli Orientali -
    «Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi'
    consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti
    nell'ambito della specificata zona «Cialla».
  8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla»
    un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
  9. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato e' consentito l'uso di piccole
    botti di legno.
    Articolo 6
    I vini «Friuli» Colli Orientali-«Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle
    seguenti caratteristiche:
    Ribolla gialla:
    colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
    odore: profumato, caratteristico;
    sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    Verduzzo friulano:
    colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato,
    richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia; lieve sentore di vaniglia;
    sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente
    tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
    Bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: armonico, fresco, vinoso;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    Refosco dal peduncolo rosso:
    colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
    odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;
    sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    16
    Schioppettino:
    colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
    odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;
    sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Rosso:
    colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: pieno, asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Articolo 7
    1.I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la
    dizione «Riserva» allorche' vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a
    quattro anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
  10. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente
    sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in
    dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
  11. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:
    Ribolla gialla (Ribolla), bianco e rosso: mese di aprile dell'anno successivo alla
    vendemmia;
    Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia;
    Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di gennaio del terzo anno
    successivo alla vendemmia.
    Articolo 8
  12. I vini «Friuli» Colli Orientali «Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in
    bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
    17
    ALLEGATO
    SOTTOZONA “RIBOLLA GIALLA DI ROSAZZO”
    Articolo 1
  13. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla
    specificazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente
    art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed
    ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli
    Orientali
    Articolo 2
  14. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla
    qualificazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ribolla
    Gialla prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;
  15. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a
    bacca di colore analogo , idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e presenti nei vigneti in
    misura non superiore al 15 % del totale iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve
    da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell' allegato 2
    del presente disciplinare
    Articolo 3
    Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
    Orientali - «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
    partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il
    corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino
    alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il «Rio Sosso»; scende
    a valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il
    «Torrente Sosso» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta
    strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in
    direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio
    con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord
    per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso
    d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco
    e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni
    di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con
    Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la
    stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di
    Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada
    denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina
    poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest
    lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che
    scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case
    Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi
    per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino
    alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada
    interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest,
    lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in
    18
    quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di
    coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».
    Articolo 4
  16. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
  17. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al
    consumo non superiore a ettolitri 56.
  18. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla
    Gialla di Rosazzo» devono avere la densita' minima di 3500 ceppi/ha.
  19. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,250 di uva
    per ceppo.
    Articolo 5
  20. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Friuli» Colli Orientali
    «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
    all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di
    Rosazzo, o in comuni a questi confinanti.
  21. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla
    Gialla di Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
  22. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente allegato e' consentito l'uso di contenitori
    di legno.
    Articolo 6
    Il vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo,
    deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: profumato, caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
    Articolo 7
  23. L'indicazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» in etichetta deve essere effettuata in posizione
    immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in
    dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
  24. I vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» dovranno essere immessi ai consumo
    esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5.
    19
    ALLEGATO
    SOTTOZONA “PIGNOLO DI ROSAZZO”
    Articolo 1
  25. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla
    specificazione «Pignolo di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2
    prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai
    requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli
    Orientali
    Articolo 2
  26. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla
    qualificazione «Pignolo di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Pignolo prodotte
    nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;
  27. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a
    bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e presenti nei vigneti in
    misura non superiore al 15 % del totale. iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve
    da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell' allegato 3
    del presente disciplinare
    Articolo 3
    Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
    Orientali - «Pignolo di Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo
    dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso
    d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla
    coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il «Rio Sosso»; scende a
    valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il
    «Torrente Sosso» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta
    strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in
    direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio
    con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord
    per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso
    d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco
    e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni
    di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con
    Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la
    stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di
    Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada
    denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina
    poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest
    lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che
    scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case
    Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi
    per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino
    alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada
    interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest,
    lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in
    20
    quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di
    coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».
    Articolo 4
  28. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
  29. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al
    consumo non superiore a ettolitri 56.
  30. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di
    Rosazzo» devono avere la densita' minima di 3500 ceppi/ha.
  31. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,250 di uva
    per ceppo.
    Articolo 5
  32. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Friuli» Colli Orientali
    «Pignolo di Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3
    ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di
    Rosazzo, o in comuni a questi confinanti.
  33. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di
    Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
  34. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente allegato e' consentito l'uso di contenitori
    di legno.
    Articolo 6
    I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, devono
    rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, elegante;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
    Articolo 7
  35. L'indicazione «Pignolo di Rosazzo» in etichetta deve essere effettuata in posizione
    immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in
    dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
  36. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno essere immessi al consumo
    esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5.
  37. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno essere posti in commercio a
    decorrere dal primo novembre del quarto anno successivo all’annata di produzione delle uve.
    21
    ALLEGATO
    SOTTOZONA “SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO”
    Articolo 1
  38. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla
    specificazione «Schioppettino di Prepotto» e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente
    art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni e
    ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini DOC «Friuli» Colli
    Orientali.
    Articolo 2
  39. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione
    «Schioppettino di Prepotto» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto
    nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
  40. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino anche le uve a bacca di colore
    analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei
    vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per i tutti i nuovi impiantati realizzati
    successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite e' ridotto al 5%, iscritti nel
    Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e
    successivi aggiornamenti, riportati nell' allegato 3 del presente disciplinare
    Articolo 3
  41. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
    Orientali - «Schioppettino di Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
    esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le delimitazioni gia' stabilite dal disciplinare di
    produzione del D.O.C. «Friuli» Colli Orientali art. 3, e con l'esclusione dei territori gia' ricompresi
    nella sottozona «Cialla», nonche' dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
    Articolo 4
  42. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino:
    «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» e' di 7 tonnellate per ettaro.
  43. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al
    consumo non superiore a ettolitri 49.
  44. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di Kg 1.55 di uva
    per ceppo. La densita' dei ceppi per ettaro non potra' essere inferiore a 4.500 in coltura
    specializzata.
  45. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
    generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E'
    vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso in casi eccezionali.
    Articolo 5
    Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino ««Friuli» Colli Orientali-
    «Schioppettino di Prepotto» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui
    all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei comuni confinanti e che siano
    pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».
    22
    Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali -
    «Schioppettino di Prepotto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
    Per l'affinamento del vino del presente allegato e' obbligatorio l'uso di botti di legno, per almeno 12
    mesi.
    La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.
    Articolo 6
  46. Il vino «Friuli» Colli Orientali - « Schioppettino di Prepotto», all'atto dell'immissione al
    consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;
    odore: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli frutti;
    sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 24 g/l.
    Articolo 7
  47. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in etichetta deve essere effettuata in
    posizione immediatamente sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri non superiori, in
    dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
  48. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» dovra' essere posto in commercio
    non prima del mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
  49. Per il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» non e' consentita la
    specificazione «superiore»
  50. La specificazione RISERVA puo' essere utilizzata qualora il vino venga posto in commercio
    non prima del mese di settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.
  51. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e
    l'indicazione di fattorie, vigne, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
    inganno il consumatore.
  52. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» dovranno essere immessi al consumo
    esclusivamente in bottiglie di vetro, di tipo bordolese colore scuro, di capacita' non superiore a litri
    5 e chiuse con tappo di sughero.
    23
    ALLEGATO
    SOTTOZONA “REFOSCO DI FAEDIS”
    Articolo 1
  53. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla
    specificazione “Refosco di Faedis” è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2
    prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai
    requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli
    Orientali.
    Articolo 2
  54. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione “Refosco di
    Faedis” è riservata ai vini ottenuti dalle uve del vitigno Refosco Nostrano (da cui il vino
    denominato Refosco) prodotto nella zona indicata all’art.3 del presente allegato.
  55. Possono concorrere alla produzione del vino Refosco di Faedis anche le uve dei vitigni a bacca di
    colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e
    presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per tutti gli impianti realizzati
    successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite è ridotto al 5%, iscritti nel
    Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e
    successivi aggiornamenti, riportati nell' allegato 3 del presente disciplinare
    Articolo 3
    Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli
    Orientali – “Refosco di Faedis”, ai sensi dell’art.1, devono essere prodotte nella zona appresso
    indicata: esclusivamente nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione della D.O.C.«Friuli»
    Colli Orientali art. 3, compreso nei comuni di Faedis, Nimis, Attimis, Torreano, Povoletto e
    Tarcento, con l’esclusione dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
    Articolo 4
  56. La produzione massima di uva ammessa per i«Friuli» Colli Orientali - “Refosco di Faedis” è di
    8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
  57. Tali rese devono comunque determinare quantitativi di vino per ettaro per l’immissione al
    consumo non superiore a ettolitri 56.
  58. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di Kg 2,0 di uva
    per ceppo ed avranno una densità di non meno di 4.000 ceppi per ettaro.
  59. I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
    generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E’
    vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è ammessa l’irrigazione di soccorso in casi eccezionali.
    Articolo 5
  60. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Friuli» Colli Orientali - “Refosco
    di Faedis” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
  61. Il vino prodotto potrà essere immesso al consumo a partire dal primo di giugno successivo alla
    vendemmia e sarà imbottigliato nella zona di produzione.
    24
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento
    deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o la
    reputazione o garantire l’origine o assicurare l’efficacia dei controlli.
  62. Il vino “Refosco di Faedis” sarà immesso al consumo in bottiglia di vetro non superiore ai 5 litri.
  63. E’ consentita nella misura massima in volume del 15% la correzione del mosto e del vino atto a
    diventare vino D.O.C. «Friuli» Colli Orientali – “Refosco di Faedis” con prodotti vitivinicoli aventi
    diritto alla D.O.C. «Friuli» Colli Orientali dello stesso colore.
    Articolo 6
    Il vino «Friu li » Colli Orien tali “Ref osco d i Fa ed is”, all’atto dell’immissione al
    consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso carico con sfumature violacee, più o meno granato se invecchiato;
    odore: vinoso e con profumo più o meno intenso di frutti di bosco;
    sapore: moderatamente tannico di corpo, sapido e fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,00 % vol;
    acidità totale minima: 4,0 g/l.
    estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    Articolo 7
  64. il vino «Friuli» Colli Orientali - “Refosco di Faedis” può utilizzare come specificazione
    aggiuntiva la dizione “Riserva” allorché sottoposto ad un periodo di invecchiamento, anche in
    legno, non inferiore ai 3 anni (calcolati a decorrere dal 1 gennaio successivo all’annata di
    Produzione delle uve
    25