Gavi Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 26.6.1974
Approvato DOCG con DM 29.07.1998 G.U. 185 - 10.08.1998
Rettifica G.U. 232 - 05.10.1998
Modificato con DM 12.03.2001 G.U. 77 - 02.04.2001
Modificato con DM 14.10.2010 G.U. 258 - 04.11.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con Provvedimento Ministeriale Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
12.01.2015 (modifica ordinaria ai sensi Reg. G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
UE n. 33/2019, art. 61, par. 6,
comma 2 e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUUE n. C 225
del 05.07.2019)
Modificato con DM 06.08.2021 G.U. 201 - 23.08.2021
(modifica ordinaria ai sensi del Reg. Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
UE n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma G.U.U.E. C/451 dell’8.11.2021
2 e comma 4)
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI “GAVI” O “CORTESE DI GAVI”
Articolo 1
Denominazione e vini
La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” già riconosciuta
come Denominazione di Origine Controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno
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1974, è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Gavi” o “Cortese di Gavi” tranquillo;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” frizzante;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” spumante;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva Spumante metodo classico.
Articolo 2
Base ampelografica
La Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” con la
specificazione “tranquillo”, frizzante”, “spumante” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico”
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal
solo vitigno Cortese.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”, di cui all'art. 1, è così
delimitata: partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale
Novi Ligure-Gavi e la via Edilio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la
via Edilio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-bis. Seguendo la strada statale n. 35-bis
verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi-
Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della
cascina Grilla. Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio è delimitato dallo spartiacque
sino al limite dei confini tra i comuni di Gavi e Arquata Scrivia. Quindi la linea di delimitazione
segue i confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella
zona di produzione l'intero territorio di detti comuni. Seguendo il confine tra i comuni di S.
Cristoforo e Castelletto d'Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S.
Cristoforo-Capriata d'Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d'Orba. Segue quindi il
confine tra i comuni di Capriata d'Orba e Castelletto d'Orba ad incontrare nuovamente la strada
provinciale S. Cristoforo-Capriata d'Orba. Percorrendo detta strada la linea di delimitazione
raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba - Francavilla
raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-
Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta. Segue detta strada, verso
Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio, verso monte, sino a raggiungere il
ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al
bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via
Edilio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a Denominazione di
Origine Controllata e Garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere quelle tradizionali della
zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti
ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti
ed umide di fondovalle.
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I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere
quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.
La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di
“Gavi” o “Cortese di Gavi” “tranquillo”, “frizzante”, “spumante” non deve essere superiore a
9,5 tonnellate; per le tipologie di cui sopra che utilizzino la menzione “vigna” la resa massima di
uva per ettaro dei vigneti non deve essere superiore a 8,50 tonnellate; la resa massima di uva per
ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi”
“Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” non deve essere superiore a 6,50 tonnellate.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura
promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Per la produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “tranquillo”, “frizzante”, “spumante”, che utilizzi la
menzione “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente
ridotta come di seguito indicato:
• al terzo anno di impianto: 5,10 t uva/ha
• al quarto anno di impianto: 5,95 t uva/ha
• al quinto anno di impianto: 6,80 t uva/ha
• al sesto anno di impianto: 7,65 t uva/ha
• dal settimo anno di impianto in poi: 8,50 t uva/ha.
Per la produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico”, il
vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di
seguito indicato:
• al terzo anno di impianto: 3,90 t uva/ha
• al quarto anno di impianto: 4,55 t uva/ha
• al quinto anno di impianto: 5,20 t uva/ha
• al sesto anno di impianto: 5,85 t uva/ha
• dal settimo anno di impianto in poi: 6,50 t uva/ha.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere riportati
nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui al comma
successivo, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore
decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla D.O.C.G.
Oltre il 75% decade il diritto alla D.O.C.G. per tutto il prodotto.
La Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno
in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a Denominazione di Origine Controllata
e Garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 %
vol per la tipologia Riserva e “Riserva Spumante metodo classico”, 9,50% vol per le tipologie
tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia spumante.
Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione di prodotti che utilizzino la menzione
“vigna” dovranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 % vol.
La Regione, su richiesta del Consorzio e sentite le rappresentanze della filiera, vista la situazione di
mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni agli schedari
viticoli, per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.
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Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Gavi” o
“Cortese di Gavi” devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Le operazioni di elaborazione e affinamento dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita “Gavi Frizzante” e “Gavi Spumante”, possono essere effettuate nel territorio amministrativo
delle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo.
La durata della permanenza sulle fecce della partita destinata a Gavi spumante è minimo di 6 mesi
per la fermentazione in recipienti chiusi provvisti di dispositivi agitatori (metodo charmat) e minimo
di 9 mesi per la fermentazione in bottiglia (metodo classico).
La tipologia dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Gavi o “Cortese di Gavi”
“Riserva” prevede un anno di invecchiamento, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia; il periodo
di invecchiamento decorre dal 15 ottobre successivo alla vendemmia al 14 ottobre dell'anno
seguente; l'immissione in commercio è consentita dal 1 Novembre dell'anno successivo alla
vendemmia.
Le operazioni di imbottigliamento dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
“Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Conformemente alla vigente normativa dell’Unione europea, l’imbottigliamento o il
condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la
qualità, garantire l’origine e assicurare l’efficacia dei controlli.
Conformemente alla vigente normativa dell’unione europea, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione
delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.
La tipologia dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Gavi” o “Cortese di
Gavi” “Riserva Spumante metodo classico” prevede due anni di invecchiamento a decorrere dal 15
ottobre successivo alla vendemmia, di cui diciotto mesi di permanenza sui lieviti in bottiglia.
È ammessa la pratica dell’arricchimento.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
I vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Tipologia tranquillo:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Tipologia frizzante:
spuma: fine ed evanescente
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
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Tipologia spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Tipologia Riserva:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Tipologia Riserva Spumante metodo classico:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: da brut nature a extra dry, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino “Gavi” o “Cortese di
Gavi”, nella tipologia “Tranquillo”, “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico”, può rivelare
sentore di legno.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione

  1. Nella presentazione e designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita
    “Gavi” o “Cortese di Gavi” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
    quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”,
    “selezionato”, e similari.
    E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati
    non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  2. Per le tipologie “tranquillo”, “frizzante”, “spumante”, è consentito l'uso di indicazioni
    geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni
    riportati nell'allegato al presente disciplinare.
    L’elenco delle particelle di cui ogni frazione è composta è riportato ai seguenti link:
    https://www.consorziogavi.com/gavi-docg/
    https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/ viticoltura-enologia.
    L'indicazione del Comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura
    “Denominazione di Origine Controllata e Garantita”, riportando esclusivamente la dicitura “del
    comune di ...” eventualmente seguita dal nome della frazione, purché le uve provengano dal
    territorio indicato.
    La dicitura “del comune di ...” comprensiva del nome del comune di produzione delle uve deve
    essere riportata in etichetta e negli imballaggi utilizzando lo stesso carattere, la stessa altezza e lo
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    stesso colore; la dicitura “del comune di ...” comprensiva del nome del comune di produzione
    delle uve dovrà essere riportata in etichetta e negli imballaggi con caratteri di dimensione
    inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi.
  3. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Gavi” o
    “Cortese di Gavi” di cui all’art.1 può essere utilizzata la menzione “vigna”.
  4. Per le tipologie “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” è vietato l'uso di indicazioni
    geografiche inerenti comuni, frazioni e località.
  5. La menzione “vigna” dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o
    uguale al 50% del carattere usato per la D.O.C.G. Gavi.
  6. Per la tipologia “tranquillo” deve essere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve. Per
    la tipologia “Spumante metodo classico” deve essere indicata in etichetta la data di sboccatura,
    mentre resta facoltativa l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
  7. Per la chiusura delle bottiglie dei vini “Gavi” o “Cortese di Gavi” è previsto l’utilizzo dei
    dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con esclusione del tappo a corona e del tappo a vite
    in plastica. Per la tipologia “Riserva” e “Riserva spumante metodo classico” è obbligatorio il
    tappo in sughero”.
  8. Per il vino a D.O.C.G. “Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva Spumante metodo classico deve
    essere riportata in etichetta la data di sboccatura e l’indicazione del millesimo riferito alla
    vendemmia.
    Articolo 8
    Legame con l’ambiente
    A) Informazioni sulla zona geografica
    La zona geografica delimitata ricade nell’estremo angolo sud orientale del Piemonte, una frontiera
    fisica e geologica dove si incontrano la grande pianura e la montagna, i terreni alluvionali e gli
    affioramenti di epoche remote, laddove sono coltivati i rigogliosi vigneti del “Gavi” o “Cortese di
    Gavi”.
    Il terroir dal punto di vista geologico si divide in tre fasce: le terre rosse, un’alternanza di marne e
    arenarie, e una terza fascia nella parte meridionale, composta da marne argillose bianche.
    La pendenza dei terreni coltivati è variabile e l’esposizione generale è orientata verso nord-ovest e
    sud-est.
    Il clima può essere considerato di transizione, moderatamente continentale e caratterizzato da inverni
    lunghi e rigidi, con nevicate abbastanza frequenti ed abbondanti, quanto più ci sposta verso l’area
    appenninica meridionale; la stagione estiva, in compenso, rispetto alla vicina area sub-padana, è più
    fresca e ventilata.
    Il Gavi, inteso come territorio e come vino, è espressione di peculiari condizioni pedoclimatiche che
    ne aumentano il fascino, ma anche la ricchezza di gusto e profumi che la terra vi trasferisce.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
    Il Cortese di Gavi è un vitigno autoctono di antico provato stanziamento nella zona, da cui deriva un
    ambientamento ed un adattamento plurisecolare al terreno e al clima.
    La vocazione vitivinicola del Gaviese ha origini antiche, come testimonia il primo documento
    conservato nell’Archivio di Stato di Genova, datato 3 giugno 972. Vi si parla dell’affitto di vigne da
    parte del vescovo di Genova a due cittadini gaviesi. Il primo riferimento a impianti di “viti tutte di
    cortese” si riscontra nella corrispondenza tra il castello di Montaldeo e il marchese Doria, nel 1659.
    Nel 1798 il conte Nuvolone, vicedirettore della Società Agraria di Torino, redige la stesura della prima
    ampelografia dei vitigni coltivati sul territorio piemontese e cita il Cortese nella forma dialettale Corteis
    affermando che: “ha grappoli alquanto lunghetti, acini piuttosto grossi, quando è matura diviene gialla
    ed è buona da mangiare, fa buon vino, è abbondante e si conserva”.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    6
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: il Gavi docg è prodotto tradizionalmente da uve cortese 100 %,
    coltivate all’interno di una precisa area geografica, prevalentemente collinare, della fascia meridionale
    della provincia di Alessandria;
    le forme di allevamento anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali con maggior impiego del
    sistema a Guyot, caratteristico della viticoltura di qualità.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    L’orografia collinare dell’area di produzione, nella parte sud- orientale della provincia di Alessandria,
    la prevalente esposizione a nord-ovest sud-est, nonché la pendenza che aumenta con l’approssimarsi
    della fascia appenninica, concorrono a determinare un ambiente particolarmente vocato per la
    coltivazione dei vigneti del “Gavi docg”. Da tale area sono peraltro esclusi i terreni di fondovalle non
    adatti ad una viticoltura di qualità.
    In particolare, l’alternanza tra marne argillose - dette localmente “terre bianche”, e “terre rosse”
    caratterizzate da suoli bruni, lisciviati e idromorfi a frangipan determinano la ricchezza pedologica che
    arricchisce di sfumature l’espressione del vitigno cortese.
    Trattasi di terre che mal si prestano all’utilizzazione intensiva di altre colture agrarie (anche in
    relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonei ad una
    vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e
    complessità. La millenaria storia vitivinicola del territorio della Denominazione, attestata da numerosi
    documenti, costituisce la fondata prova della indissolubile interazione esistente tra i fattori umani e le
    peculiari caratteristiche qualitative del “Gavi docg”.
    Le tecniche di coltivazione della vite sono state tramandate nei secoli, radicando nel territorio la
    cultura enologica e facendo del Gavi docg la primaria fonte di reddito della zona vocata, nonché il filo
    conduttore che lega gli 11 comuni della Denominazione.
    Nato per le corti, questo vino non ha mai tradito la sua vocazione alla qualità e all’eleganza, al
    contrario queste sono state affinate in epoca moderna attraverso tecniche all’avanguardia, fino ad
    ottenere un vino rinomato ed apprezzato nei 5 continenti, le cui peculiari caratteristiche sono descritte
    all’articolo 6 del disciplinare.
    Articolo 9
    Riferimenti alla struttura di controllo
    VALORITALIA S.r.l.
    Sede legale:
    Via Venti Settembre 98/G 00187 - ROMA
    Tel. +3906-45437975
    mail: info@valoritalia.it
    Sede operativa per l’attività regolamentata: Corte Zerbo, 27
    15066 - Gavi (AL)
    La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016 che effettua la
    verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo
    19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti
    beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a
    campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),
    conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel
    rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello
    approvato con il DM 2 agosto 2018 (pubblicato in G.U. n. 253 del 30.10.2018).
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    Allegato 1
    Elenco dei Comuni:
  • Bosio
  • Carrosio
  • Capriata d'Orba
  • Francavilla Bisio
  • Gavi
  • Novi Ligure
  • Parodi Ligure
  • Pasturana
  • San Cristoforo
  • Serravalle Scrivia
  • Tassarolo.
    Elenco delle Frazioni:
    Nel comune di Bosio:
  • Costa Santo Stefano
  • Capanne di Marcarolo.
    Nel comune di Gavi:
  • Monterotondo
  • Pratolungo
  • Rovereto.
    Nel comune di Parodi Ligure:
  • Cadepiaggio
  • Tramontana.
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