Ghemme Docg

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA"GHEMME"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 18.09.1969 G.U. 292 - 1969
Approvato DOCG con DM 29.05.1997 G.U. 137 - 14.06.1997
Rettifica G.U. 162 - 14.07.1997
Modificato con DM 04.06.2010 G.U. 144 - 23.06.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con DM 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini

  1. La denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" è riservata ai vini rossi che rispondono
    alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e
    menzioni:
    "Ghemme"
    "Ghemme" riserva.
    Articolo 2
    Base ampelografica
    I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere ottenuti, nell'ambito
    aziendale, dal vitigno Nebbiolo (Spanna). E’ consentito l’utilizzo dei vitigni Vespolina ed Uva Rara (Bonarda
    Novarese) da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%.
    Articolo 3
    Zona di produzione delle uve
    La zona di produzione delle uve , ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo del
    comune di Ghemme ed in parte nel territorio amministrativo del comune di Romagnano Sesia, limitatamente ai
    terreni circoscritti da: strada provinciale 299 della Valsesia, dal confine comunale di Ghemme in direzione
    Ghemme, fino a raggiungere, a nord ovest, la strada provinciale 142; a nord la strada provinciale 142; a nord est
    la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il
    confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia. Santhià/Arona; il torrente Strego ed il
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    torrente Strona fino al confine comunale con Ghemme; il confine comunale di Ghemme fino alla strada
    provinciale 299 della Valsesia.
    Articolo 4
    Norme per la viticoltura
  2. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
    controllata e garantita "Ghemme" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle
    uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
  3. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
    -terreni: argillosi, sabbiosi, limosi , ciottolosi e loro eventuali combinazioni;
    -giacitura: collinare.
    Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
    -altitudine: non inferiore a metri 220 s.l.m e non superiore ai 400 s.l.m. ;
    -esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve e con l'esclusione del versante nord;
    -densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I
    vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro,
    calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000.
    I vecchi vigneti già iscritti all'Albo non potranno comunque produrre mediamente più di 3 Kg di uva per ceppo;
  • forme di allevamento e sistemi di potatura : devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
    modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
  • è vietata ogni pratica di forzatura.
  1. Le rese massime di uva a ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione di vini “Ghemme” ed i
    titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente
    le seguenti :
    vini resa uva t/ha titolo alcolometrico vol. min.
    naturale
    “Ghemme” 8,00 11,50%
    “Ghemme” riserva 8,00 12,00%
    La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
    “Ghemme” e “Ghemme” riserva con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome
    tradizionale deve essere di t 7,20 per ha.
    Le uve destinate alla produzione dei vini “Ghemme” e “Ghemme” riserva, che intendano fregiarsi della
    menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, debbono presentare un titolo
    alcolometrico volumico minimo naturale di 12,00%vol.
    La denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” può essere accompagnata dalla menzione
    aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purchè tale vigneto abbia un’età di
    impianto di almeno 5 anni.
    Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di
    origine controllata e garantita "Ghemme" devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione
    globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per I quantitativi di cui
    trattasi.
  2. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di
    Tutela , fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della
    zona di produzione di cui all'art. 3.
  3. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione
    Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque
    almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
    della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo,
    per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
  4. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di
    Tutela, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente
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    disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si
    applicano le disposizioni di cui al comma 5.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  5. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, di imbottigliamento e di affinamento, devono essere
    effettuate all'interno dei territori comunali di: Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona, Cavaglietto,
    Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme,
    Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno,
    Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia , tutti in provincia di Novara;
    Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
    Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna.
    Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.
    Conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009, l’imbottigliamento o il condizionamento deve
    aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità ,garantire l’origine e
    assicurare l’efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
    tradizionalmente hanno effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata,
    sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all’articolo 10, comma 3 e 4 del decreto
    legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).
  6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
    vini resa produzione
    uva/vino max di vino
    "Ghemme" 70% 5.600 It.
    "Ghemme" riserva 70% 5.600 It.
    Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo
    sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinate in base alle rese uva t/ha di cui all’art.4 punto

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla
denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per
tutto il prodotto.
3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Di cui in legno
Tipologia Durata Mesi Decorrenza
1°novembre dell’anno di
"Ghemme" 34 18
raccolta delle uve
1°novembre dell’anno di
"Ghemme" riserva 46 24
raccolta delle uve
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del
volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
I vini “Ghemme”e “Ghemme” riserva devono essere sottoposti, successivamente al prescritto periodo di
invecchiamento obbligatorio in legno, a un periodo di affinamento in bottiglia della durata di mesi 6.
Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto partire dalla data per ciascuno di essi di
seguito indicata :
“Ghemme” 1° settembre del terzo anno successivo alla vendemmia
“Ghemme” riserva 1° settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.
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5. E’ consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15%, di “Ghemme” più giovane a
“Ghemme” più vecchio o viceversa. Tale pratica deve essere eseguita una sola volta.
5. Per i vini “Ghemme” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistono le condizioni di legge, soltanto
verso le denominazioni di origine controllata “Colline Novaresi” rosso e “Colline Novaresi” Nebbiolo (Spanna).
6. I vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" possono essere classificati,
con la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi" con la specificazione “Nebbiolo” (“Spanna”) o
“Rosso”, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo

  1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme", all'atto dell'immissione al consumo
    deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino anche con riflessi granata;
    odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
    sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    "Ghemme" con indicazione di "vigna": 12,00% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
  2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” riserva, all'atto dell'immissione al
    consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino tendente al granata;
    odore: profumo caratteristico, fine, gradevole ed etereo;
    sapore: sottile, asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
    "Ghemme" riserva con indicazione di "vigna": 12,50% vol;
    acidità totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
  3. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" del presente disciplinare è vietata qualsiasi
    qualificazione aggiuntiva diversa da "riserva", ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, selezionato e
    similari.
  4. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
    aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  5. Nella designazione dei vini "Ghemme", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla
    menzione "vigna" purché sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e
    la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo
    toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei
    documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma
    8, del decreto legislativo n. 61/2010.
    La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in caratteri di
    dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
  6. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Ghemme" la
    menzione riserva deve figurare in etichetta sotto la denominazione di origine controllata e garantita
  7. Nella designazione e presentazione dei vini "Ghemme", è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione
    delle uve.
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    Articolo 8
    Confezionamento
  8. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini "Ghemme" per la commercializzazione devono essere di forma
    tradizionale , di vetro scuro, munite di tappo di sughero raso bocca.
  9. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7
    cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
    La collocazione geografica di Ghemme è nell’Alto Piemonte , ai confini con la Valsesia , nelle
    vicinanze del Monte Rosa , con il Monte Fenera a nord ed i laghi Maggiore ed Orta a Nord
    Ovest.
    In epoca glaciale i ghiacciai del Monte Rosa si propagavano fino alla pianura, dove oggi si
    trovano estesi terreni irrigui coltivati a riso e a cereali.
    La popolazione è stata da sempre dedita all’agricoltura, con particolare riguardo al settore
    vitivinicolo. A partire dal secolo scorso numerose aziende di proprietà di famiglie locali hanno
    incrementato la diffusione del Ghemme . Dagli anni ’70 ha ripreso pieno vigore il settore
    vitivinicolo , con esperienze pluriennali di lotta guidata ed integrata.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
    esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
    Il ritiro dei ghiacciai ha creato una serie di morene costituenti un raccordo naturale tra la
    montagna e la pianura. Le colline che si sviluppano da nord a sud , hanno terreni con rocce e
    detriti di diversa natura e composizione , con uno stato superficiale di argille, caolini e tufi. Più
    compatti e profondi sull’Altopiano più sciolti e ciottolosi lungo il versante occidentale .
    Sono terreni ricchi di sali minerali disciolti, che assorbiti dalle terminazioni radicali della vite
    aggiungono sapidità all’uva.
    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
    lettera B).
    Sul territorio c'è un'esperienza acquisita e tramandata da millenni di coltivazione vitivinicola,
    che è stata per l’economia agricola della zona una vera fortuna ed il vino di Ghemme era già
    famoso ai tempi di Plinio il Vecchio.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Agroqualità S.p.A.
    Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 ROMA
    Telefono +39 06 54228675
    Fax +39 06 54228692
    Website: www.agroqualita.it
    e-mail: agroqualita@agroqualita.it
    La Società Agroqualità è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale
    del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
    capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
    DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
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    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato
    dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253
    del 30.10.2018.
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