Locorotondo Doc

Documento
Regione

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA “ LOCOROTONDO”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 10.06.1969 GU n. 211 - 19.08.1969
Modificato con DM 17.07.1976 GU n. 209 - 1976
Modificato con DM 08.08.1988 GU n. 195 - 20.08.1988
Modificato con DM 17.05.2011 GU n. 131 - 08.06.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Locorotondo” è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
“Locorotondo” (anche nelle tipologie superiore e riserva);
“Locorotondo” Spumante;
“Locorotondo” Passito;
“Locorotondo” Verdeca;
“Locorotondo” Bianco d’Alessano;
“Locorotondo” Fiano.
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di origine controllata "Locorotondo” senza alcuna specificazione di vitigno è
riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito
aziendale dai vitigni Verdeca b. per almeno il 50% e Bianco di Alessano b. per almeno il 35%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri
vitigni autoctoni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione
omogenea “Murgia Centrale” e “Salento-Arco Jonico”, presenti in ambito aziendale, nella misura
massima del 15% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
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La denominazione di origine controllata “Locorotondo” nelle versioni superiore e riserva è riservata
ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale
dalla medesima base ampelografica della denominazione di origine controllata "Locorotondo” senza
alcuna specificazione di vitigno.
La denominazione di origine controllata “Locorotondo” Spumante è riservata ai vini ottenuti dalla
vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dalla medesima base
ampelografica della denominazione di origine controllata "Locorotondo” senza alcuna specificazione
di vitigno.
La denominazione di origine controllata "Locorotondo” Passito è riservata ai vini ottenuti dalla
vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dalla medesima base
ampelografica della denominazione di origine controllata "Locorotondo” senza alcuna specificazione
di vitigno.
La denominazione di origine controllata “Locorotondo” con la specificazione dei vitigni Verdeca ,
Bianco di Alessano e Fiano è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve dei medesimi
vitigni presenti nei vigneti, composti in ambito aziendale, per almeno l’85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri
vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia
Centrale” e “Salento-Arco Jonico”, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 15% della
superficie iscritta all’albo dei vigneti.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino “Locorotondo” comprende gli interi territori dei comuni di:
Locorotondo e di Cisternino ed in parte il territorio comunale di Fasano che resta così delimitato:
partendo dal confine territoriale Locorotondo – Fasano segue la strada statale n. 172 dei Trulli, fino
alla biforcazione della stessa per la Selva di Fasano, segue lungo la strada asfaltata fino al centro di
detta località (Casina Municipale) a quota 386, prosegue fino al confine tra i territori di Fasano e
Monopoli, segue la linea di confine tra il comune di Fasano e i comuni di Monopoli, Alberobello e
Locorotondo fino all’incrocio con la strada statale 172.
Articolo 4
Norme per la viticoltura

  • Condizioni naturali dell’ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
    produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Locorotondo” devono essere quelle
    della zona o, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
    caratteristiche. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle
    denominazioni di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o
    insufficientemente soleggiati.
  • Densità di impianto. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può
    essere inferiore a 3.500.
  • Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti
    sono quelli già usati nella zona.
  • Irrigazione, forzatura. E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
  • Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
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    Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’Art. 1
    ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere
    rispettivamente le seguenti:
    Tipologia vini Produzione uva t/ha Titolo alcol. vol. nat. minimo
    “Locorotondo” 13,00 9,50%
    “Locorotondo” Superiore 10,00 11,00%
    “Locorotondo” Riserva 13,00 9,50%
    “Locorotondo” Spumante 13,00 9,50%
    “Locorotondo” Passito 13,00 9,50%
    “Locorotondo” Verdeca 13,00 10,00%
    “Locorotondo” Bianco di Alessano 13,00 10,00%
    “Locorotondo” Fiano 13,00 10,00%
    A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché
    l’eccedenza produttiva non superi del 20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati,
    tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.
    Articolo 5
    Norme per la vinificazione
  • Zona di vinificazione.
    Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento e di appassimento delle uve devono essere
    effettuate all’interno dei territori comunali in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione
    delimitata dal precedente articolo 3.
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su richiesta degli interessati può, altresì,
    consentire che le medesime operazioni siano effettuate in cantine situate fuori dei territori comunali
    in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione, a condizione che le medesime cantine
    dimostrino di aver prodotto, prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare, vini ottenuti con le
    uve di cui all’art. 2 del presente disciplinare e provenienti dalla zona di produzione di cui all’articolo
  • Elaborazione
    La tipologia “Locorotondo” Spumante deve essere ottenuta per rifermentazione naturale. Le
    operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini per la produzione dello spumante devono essere
    effettuate nelle province di Bari, Brindisi e Taranto.
    Per la tipologia “Locorotondo” Riserva il vino deve essere sottoposto ad un periodo di
    invecchiamento obbligatorio, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a un anno e può essere
    immesso al consumo soltanto dopo il 1° novembre dell’anno successivo alla vendemmia.
    La tipologia “Locorotondo” Passito deve essere ottenuta da uve sottoposte in tutto o in parte, sulle
    piante o dopo la raccolta, a conveniente appassimento mediante uno o più procedimenti, tecniche ed
    attrezzature permesse dalla normativa in materia.
    Tale procedimento deve assicurare un contenuto zuccherino non inferiore a 250 g/l.
  • Arricchimenti e colmature.
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai
    vini le loro peculiari caratteristiche. E’ consentito l’arricchimento dei mosti e dei vini di cui all’ art.
    1, ad esclusione della tipologia passito, con mosti concentrati ottenuti da uve della stessa
    denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato oppure per auto
    concentrazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia.
    Per tutte le tipologie qualora sia prevista una fase di invecchiamento, è ammessa la colmatura del 5%
    con tutti i vini aventi diritto alla DOC.
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  • Resa uva/vino. Per tutte le tipologie dei vini a DOC “Locorotondo”, ad esclusione del Passito, la
    resa massima dell’uva in vino compreso l’eventuale arricchimento, non deve superare il 70%. Tale
    limite è al netto della presa di spuma relativa alla tipologia spumante. Qualora la resa uva/vino superi
    tale limite ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata
    ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti, alla produzione di vini a Indicazione
    Geografica Protetta nell’ambito geografico delimitato.
    Se si supera il suddetto limite, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la
    partita.
    La resa massima dell'uva in vino per la tipologia Passito, non deve essere superiore al 60% riferito a
    uva fresca. Il vino residuo fino alla resa massima del 75%, non ha diritto alla denominazione di
    origine controllata, ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a
    Indicazione Geografica Protetta nell’ambito geografico delimitato.
    Articolo 6
    Caratteristiche dei vini al consumo
    I vini di cui all’art. 1, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
    caratteristiche:
    “Locorotondo”
    Colore: giallo paglierino tenue talvolta tendente al verdolino;
    Odore: delicato, caratteristico;
    Sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    Acidità totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    “Locorotondo” Superiore
    Colore:giallo paglierino talvolta tendente al verdolino;
    Odore: delicato, caratteristico;
    Sapore: asciutto, armonico con retrogusto leggermente amarognolo;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
    Acidità totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    “Locorotondo” Riserva
    Colore: giallo paglierino;
    Odore: delicato, caratteristico con leggeri sentori speziati;
    Sapore: asciutto pieno ed armonico;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    Acidità totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
    “Locorotondo” Spumante
    Spuma: fine e persistente;
    Colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi verdolini;
    Odore: delicato e fine;
    Sapore: da extrabrut a dolce, sapido, fresco, fine e armonico;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    Acidità totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
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    “Locorotondo” Passito
    Colore: giallo da paglierino intenso a dorato;
    Odore: caratteristico, intenso;
    Sapore: dolce, armonico, vellutato e caratteristico;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui almeno il 12,00% vol effettivo;
    Acidità totale minima: 4,0 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
    Acidità volatile massima: 25 meq/l..
    “Locorotondo” Verdeca
    Colore:giallo paglierino tenue talvolta con riflessi verdolini;
    Odore: delicato e persistente;
    Sapore: secco, fresco ed equilibrato;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    Acidità totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    “Locorotondo” Bianco di Alessano
    Colore: giallo paglierino;
    Odore: fine e persistente;
    Sapore: secco, equilibrato, talvolta sapido;
    Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
    Acidità totale minima: 4,5 g/l;
    Estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    “Locorotondo” Fiano
    Colore: giallo paglierino talvolta con riflessi dorati;
    odore: caratteristico, intenso e persistente;
    Sapore: secco, armonico, caratteristico;
    Titolo alcolometrico volumico minimo: 11,50% vol;
    Acidità totale minima: 4,5 g/l.
    Estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    In relazione all’eventuale conservazione in recipienti in legno, ove consentita, il sapore dei vini può
    rivelare lieve sentore di legno.
    E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i
    limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo.
    Articolo 7
    Designazione e presentazione
    Qualificazioni: Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è vietata
    l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi
    compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
    E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
    privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
    Per tutte le tipologie, ad esclusione dello spumante è obbligatoria l’indicazione dell’annata in
    etichetta.
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    Articolo 8
    Confezionamento
    Le tipologie “Locorotondo”, “Locorotondo” Verdeca, “Locorotondo” Bianco di Alessano e
    “Locorotondo” Fiano devono essere confezionate in recipienti di vetro.
    Possono essere utilizzati altresì contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale
    plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale
    rigido, di capacità non inferiore a litri 2 e non superiore a litri 5.
    Per l’immissione al consumo della tipologia “Locorotondo” nelle versioni Riserva e Superiore,
    nonché per la tipologia “Locorotondo” Passito, sono ammessi soltanto recipienti di vetro della
    capacità fino a 3 litri aventi chiusure con tappo raso bocca in sughero o sostanze inerti.
    Articolo 9
    Legame con l’ambiente geografico
    A) Informazioni sulla zona geografica.
  1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
    La zona geografica delimitata dal disciplinare di produzione è denominata “Valle d’Itria” e fa parte
    della più ampia area della Murgia, cosiddetta “dei Trulli”. Dal punto di vista cartografico la zona è
    orientata a sud-est della provincia di Bari. I comuni rientranti nella zona delimitata sono:
    Locorotondo in provincia di Bari, Cisternino e parte del territorio di Fasano in provincia di Brindisi.
    La pedologia del suolo presenta le classiche terre rosse derivate dalla dissoluzione delle rocce
    calcaree, delle quali rappresentano i residui insolubili composti da ossidi e idrossidi di ferro e di
    alluminio. Sono terreni che per la loro ricchezza di potassio e la relativa povertà di sostanza organica
    costituiscono un privilegiato substrato per la coltivazione di varietà di uve per vini bianchi di pregio.
    I terreni, argillosi, argillosi-limosi, hanno elevata presenza di scheletro che raggiunge circa il 60%
    dei costituenti totali.
    L’altitudine delle aree coltivate a vite è compresa tra 280 e i 418 metri sul livello del mare e con un’
    escursione altimetrica, quindi, di 138 metri. Le pendenze sono lievi e le esposizioni prevalenti sono
    orientate sud-est.
    Il clima è del tipo caldo arido, con andamento pluviometrico molto variabile e precipitazioni che, a
    seconda delle annate, vanno dagli 800 mm ai 400 mm di acqua, concentrate per circa il 70% nel
    periodo autunno-invernale. Considerato l’andamento riferito al periodo vegetativo della vite, che è
    compreso da aprile a settembre, si riscontrano valori di precipitazione molto modesti aggiratesi sui
    300 mm. di pioggia. Non sono rare estati senza alcuna precipitazione. L’andamento medio
    pluriennale termico è caratterizzato da elevate temperature che raramente superano i 30 C° e
    scendono sotto 0 c°. Durante il periodo estivo le temperature minime difficilmente scendono sotto i
    18° C.
  2. Fattori umani rilevanti per il legame.
    Elementi determinanti per imprimere le peculiarità di un vino sono il vitigno e l’ambiente,
    quest’ultimo inteso sia dal punto di vista fisico (clima e terreno) sia sotto l’aspetto antropologico
    (tradizioni, tecnica, professionalità). Di fondamentale importanza sono quindi i fattori umani presenti
    nel territorio di produzione che hanno inciso sulle caratteristiche del vino.
    Il territorio interessato dalla produzione dei vini “Locorotondo” presenta un paesaggio agrario
    caratterizzato da residui boschi di querceti e leccio misti a vegetazione spontanea mediterranea che
    costituiva la copertura naturale del territorio prima della presenza dell’uomo. Con i primi
    insediamenti umani, risalenti in epoca storica alle popolazioni messapiche e peucetiche, il territorio
    nel corso dei secoli ha subito profonde trasformazioni. Il paesaggio rurale attualmente è caratterizzato
    da tipici, eleganti e lineari muretti a secco che delimitano e sostengono il terreno agrario lentamente
    accumulatosi nel tempo e sul quale l’uomo ha impiantato i vigneti che danno i vini interessati dal
    presente disciplinare. La pietra, in simbiosi con la vite, è parte integrante della Valle d’Itria e ne
    costituisce l’immagine visiva con i famosi “Trulli”.
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    I vigneti, per la maggior parte di piccole dimensioni, nei quali la scelta dei due vitigni predominanti è
    stata fatta con felice intuizione al fine di sfruttare al massimo le caratteristiche del territorio. Il vitigno
    Verdeca vuole terreno fresco e profondo del fondovalle; il vitigno Bianco d’Alessano, più rustico,
    vegeta e produce bene sui crinali poveri di stato coltivabile ma esposti al sole. L’uno fornisce al vino
    il profumo e il sapore, l’altro la stoffa e il corpo. Insieme costituiscono la formula per produrre lo
    splendido vino bianco denominato “Locorotondo”.
    L’incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione
    dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
    produzione:
  • base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione, sono quelli
    tradizionalmente coltivati da sempre nell’area geografica considerata: il Verdeca e il Bianco
    d’Alessano;
    -le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura: anche questi elementi sono quelli
    tradizionali e comunque sono tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie
    delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale
    gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di
    contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare: 91 hl/ha per le tipologie
    Locorotondo base, Riserva, Spumante, Verdeca, Bianco d’Alessano e Fiano; 70 hl/ha per la tipologia
    Locorotondo Superiore e 54,6 hl/ha per la tipologia Passito. In particolare le forme di allevamento
    prevalentemente utilizzate nella zona sono l’Alberello, l’Alberello modificato a Spalliera e la
    Controspalliera: la prima forma rappresenta il 20%, la seconda il 50% e la terza il 30% del totale.
    I sistemi di potatura adottati sono: per l’allevamento ad Alberello la potatura corta (al momento della
    potatura vengono lasciate 2 speroni con 3-4 gemme per ciascuna delle 2 o 3 branche), per
    l’allevamento ad Alberello modificato e per quello a Controspalliera la potatura mista ( sperone e
    capo a frutto con circa 8-10 gemme).
    La densità di impianto varia da 4.500 ceppi per la spalliera a circa 7.500 ceppi per l’alberello
    modificato a circa 10.000 ceppi per l’alberello tradizionale.
    Vista la tendenza attuale ad allargare troppo i sesti d’impianto, si è ritenuto opportuno stabilire che
    per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.500.
    -le pratiche relative all’elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per
    la vinificazione dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia spumante che deve
    essere ottenuta per rifermentazione naturale. Per la tipologie riserva l’ elaborazione comporta
    determinati periodi di invecchiamento ed affinamento in bottiglia obbligatori, mentre per la tipologia
    passito le uve devono subire un periodo di appassimento.
    B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
    attribuibili all'ambiente geografico.
    La DOC “LOCOROTONDO” è riferita a 8 tipologie di vino bianco che dal punto di vista analitico ed
    organolettico presentano caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6 del
    disciplinare, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente
    geografico.
    I vini della zona di produzione hanno le seguenti le caratteristiche organolettiche: un bel colore giallo
    paglierino tenue talvolta tendente al verdolino; sapore asciutto, armonico con retrogusto leggermente
    amarognolo; odore:delicato, caratteristico con leggeri sentori speziati;
    delicato profumo che aumenta con l’invecchiamento, scarsa vivacità.
    Così due scrittori enogastronomi descrivono il vino Locorotondo: Mario Soldati dice di averlo
    trovato così diverso da ogni bianco secco, cosi diverso per la magrezza estrema del suo corpo, così
    leggero, chiaro fragile, puro. E Paolo Monelli scrive “con che grata meraviglia vidi portare a tavola,
    per accompagnare le ostriche, un bianco Locorotondo;esilissimo, lucido, bianco albino come queste
    belle fanciulle pugliesi di sangue normanno. Pareva un vino da nulla, come suo solo pregio fosse
    l’ineffabile bellezza invece dopo aver vuotato il bicchiere …un gusto postumo illuminava la bocca:
    fresco, aromatico, ardito…”.
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    C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
    L’orografia collinare e l’esposizione a sud-est concorrono a determinare un ambiente aerato e
    luminoso, con un suolo naturalmente sgrondante dalle acque reflue, particolarmente vocato per la
    coltivazione dei vigneti idonei a produrre i vini a Doc” Locorotondo”.
    Anche la tessitura e la struttura chimico-fisica dei terreni interagiscono in maniera determinante con la
    fisiologia della vite, contribuendo all’ottenimento delle peculiari caratteristiche fisico chimiche ed
    organolettiche dei vini “Lcorotondo”. In particolare trattasi di terre che presentano un limitato
    contenuto di elementi nutritivi e che mal si prestano ad un’utilizzazione intensiva delle altre colture
    agrarie (anche in relazione alla loro giacitura); ma proprio in virtù di tali caratteristiche sono idonei ad
    una vitivinicoltura di qualità, con basse rese produttive, conferendo ai vini particolare vigore e
    complessità.
    Il clima dell’areale di produzione, come già detto. è del tipo caldo-arido, caratterizzato da
    precipitazioni non abbondanti, con scarse piogge estive ed aridità nei mesi di luglio e agosto. L’
    ancora ottima insolazione nei mesi di settembre ed ottobre, consente alle uve di maturare lentamente
    e completamente , contribuendo in maniera significativa alle particolari caratteristiche organolettiche
    del vino "Locorotondo".
    L’intensa attività delle popolazioni rurali ha interagito in maniera determinante sulla formazione delle
    caratteristiche vitivinicole della zona. Al tempo della Magna Grecia i vini pugliesi godevano di una
    fama commerciale ben al di sopra di quanta ne avesse fino a qualche decennio addietro. In particolare
    nell’area centrale della Puglia attorno all’insediamento greco, e poi romano di Egnazia, che
    comprendeva anche il territorio della Valle d’Itria, vi era una viticoltura con una propria autonomia
    dove era diffuso il vitigno Bianco d’Alessano. Ricerche archeologiche hanno identificato in vari porti
    della regione cisterne destinate a contenere vino che poi era caricato in anfore con destinazione su tutte
    le rotte mediterranee.
    Tuttavia alcuni studiosi sostengono che far coincidere l’inizio della storia del vino in Puglia con la
    colonizzazione greca dell’VIII-VI secolo a.C. significa non tener conto di altri mille anni di storia di
    storia precedente. La diffusione della viticoltura nell’Italia meridionale ad opera dei greci con il vitigno
    “Aglianico” (deformazione del termine “Ellenico”), interessò marginalmente la Puglia per il semplice
    fatto che in questa regione era già insediata una propria viticoltura con il “Bianco d’Alessano” vitigno
    di origine messapica, introdotto nel periodo delle civiltà micenee e cretesi del XII-XI secolo a.C.
    attraverso le leggendarie migrazioni dall’Illiria (le moderne Albania- Kossovo- Macedonia) tra le due
    sponde del mare Adriatico meridionale.
    Di una preesistente civiltà viticola è segno l’uso, esclusivamente in Puglia, del vocabolo dialettale
    “mir”,tradotto dai latini in “ merum” per indicare un vino schietto, vero e sincero, mentre gli stessi
    latini riservavano il termine “vinum” ad altri tipi di vino che per contrapposizione non apparivano tali.
    Ebbene il termine “mir” era già usato dall’antica popolazione Apula dei Iapigi e dei Messapi insediatisi
    nella Puglia meridionale nell’XI secolo a.C.
    La plurimillenaria storia vitivinicola della Puglia, riferita alla zona considerata, attestata da numerosi
    documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i
    fattori umani e le tipiche caratteristiche qualitative del “Locorotondo”.
    Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei
    secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca
    moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e
    tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini “Locorotondo”, le cui peculiari caratteristiche sono
    descritte all’articolo 6 del disciplinare.
    Articolo 10
    Riferimenti alla struttura di controllo
    Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari
    C.so Cavour n. 2
    8
    70121 - BARI
    La C.C.I.A.A. di Bari è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole
    alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
    annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
    1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
    della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
    dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
    articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
    In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
    approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
    G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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