Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "MALVASIA DI CASORZO D'ASTI"
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato con DPR 21.08.68 GU 267 - 19.10.1968
Modificato con DM 26.05.1997 GU 54 - 04.07.1997
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con D.M. 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 18.12.2014 G.U. 1 del 02.01.2015
(modifica ordinaria ai sensi Reg. UE Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
lett. b) e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di
Casorzo d’Asti ” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione:
“Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di Casorzo d’Asti ”
“Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di Casorzo d’Asti ” spumante
“Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di Casorzo d’Asti ” passito .
Articolo 2
Base ampelografica
La denominazione di cui all'art. 1 è riservata ai vini rossi, rosati e passiti ottenuti dalle uve
provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno il 90% dal vitigno Malvasia
di Casorzo; possono concorrere inoltre fino al 10%, da soli o congiuntamente , le uve provenienti
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dai vitigni Freisa, Grignolino, Barbera e altri vitigni aromatici idonei alla coltivazione per la
regione Piemonte .
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve atte ad ottenere i vini di cui all'art. 1 e' quella delimitata dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e comprende in tutto o in parte i territori dei
seguenti comuni:
provincia di Asti: Casorzo, Grana, Grazzano Badoglio;
provincia di Alessandria: Vignale Monferrato, Altavilla, Ottiglio, Olivola.
Tale zona e' cosi' delimitata:
da nord verso sud, parallelo 87,70, presso la "C" di Cascina Volverio, si segue il confine fra i
comuni di Grazzano Badoglio e Ottiglio per circa 400 m (meridiano 47,4) si risale verso
nordovest percorrendo la campestre che passa nei pressi di Cascina Polanello (q. 216) e Conceria.
Arrivati al bivio presso l'attuale ultima casa dell'abitato di Grazzano Badoglio si svolta a sinistra e
si prosegue verso sud arrivando sino al piazzale cimitero di Grazzano Badoglio mantenendo la
campestre sulla sinistra del cimitero; a m 50 dopo il cimitero si mantiene la campestre di destra
sino al fondo valle, si risale il tratto di collina sino all'incrocio della strada provinciale
Grazzano Badoglio Casorzo (meridiano 46). Da tale incrocio si prosegue sulla strada comunale
posta sulla destra della cappelletta votiva S. Bernardo, che scende a valle passando vicino al "2" di
quota 210 sino ad arrivare in prossimita' di Cascina Orto Gueiso, sita sulla destra di detta strada;
a tale incrocio si svolta a sinistra, si imbocca la campestre verso sud, passante tra la Cascina
Minogio (q. 213) e Cascina Valara (q. 215), si prosegue sempre verso sud (in territorio del
comune di Grana) costeggiando il Rio Grana posto sulla destra, si arriva all'incrocio della
provinciale Casorzo Grana. Dall'incrocio, si percorre la provinciale sino al confine comunale tra
Grana e Casorzo (meridiano 46), si svolta a destra e si prosegue lungo la linea di confine
comunale fra Grana Casorzo per un tratto di circa m 100, successivamente si segue la linea di
confine comunale fra Casorzo e Montemagno sino al confine della provincia di Alessandria
(parallelo 83,45). Si devia poi verso est seguendo la carreggiata che porta a quota 239, per risalire
lungo la strada provinciale Casorzo Altavilla verso nord per circa 250 m. Si svolta a destra verso
nordest seguendo la carreggiata che tocca quota 191 e passa presso la Cascina Pratochioso; si
taglia cosi' la provinciale Casorzo Vignale, quindi si risale verso nord passando a destra di Cascina
Morneto e Cascina Guera (q. 175). Dopo un leggero arco ad est nordest, si passa tra Fonte
Gisgnano e Fonte Salera, si prosegue per la strada passante vicino al "2" di q. 200, si continua
verso Cascina Baldea, svoltando a destra verso valle sulla carreggiata posta a circa m 50
prima di detta Cascina. Costeggiando parallelamente il Torrente Rotaldo, per un tratto, e
attraversando (in prossimita' del meridiano 50) si arriva sulla strada provinciale Fons Salera-
Ottiglio. Si percorre la provinciale verso nordovest sino all'incrocio della strada Ottiglio Casorzo,
in prossimita' della fornace (meridiano 49) si svolta a sinistra per Casorzo, si prosegue per circa m
200, dopodiche' mantenendo la carreggiata comunale per Grazzano posta sulla destra di quota
179, la si percorre secondo la linea del torrente Rotaldo sino all'incrocio in prossimita' della
Cascina Binello segnata in cartina (meridiano 48). Si svolta a sinistra percorrendo la
carreggiata, passante vicino alla "1" di quota 194, si passa in aderenza alla Cascina Valverio,
posta sulla sinistra di detta comunale proseguendo infine sino al punto di partenza della
presente descrizione, posta in corrispondenza della "C" di Cascina Valverio.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art.
1, devono rispondere a quelle tradizionali della zona e/o comunque, devono essere atte a conferire
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alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo della
denominazione unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti e posti
preminentemente in terreni argillosi calcarei, esclusi quelli di fondovalle o pianeggianti o non
sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere atti a
mantenere le caratteristiche dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonn. 11 per ettaro di coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportai nei limiti di cui
sopra purchè a produzione non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino di cui all'art. 1 un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di elaborazione delle uve per la produzione dei vini di cui all’articolo 1 devono
essere effettuate nel territorio della regione Piemonte.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la
percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La denominazione di origine controllata “Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di
Casorzo d’Asti ” può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con
mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione, a
condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione dello
spumante, siano effettuate nella regione Piemonte .
Il vino di cui all'articolo 1 può essere elaborato come vino passito purché le uve fresche siano
state sottoposte ad appassimento sulla pianta sino a portarle ad un titolo alcolometrico minimo
naturale del 15%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata “Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o
“Malvasia di Casorzo d’Asti ” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: da rosso rubino a cerasuolo (rosato);
odore: aroma caratteristico e fragrante;
sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol di cui almeno il
4,50 svolto;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo :15,0 g/l
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Il vino a denominazione di origine controllata “Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia
di Casorzo d’Asti ” nella tipologia sopra descritta, all’atto dell’immissione al consumo può essere
caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente
esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti
chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non superiore a 2.5
bar.
Il vino a denominazione di origine controllata “Casorzo” spumante o “Malvasia di Casorzo”
spumante o “Malvasia di Casorzo d’Asti ”spumante all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol di cui almeno 6,50 % vol svolti;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata “Casorzo” o “Malvasia di Casorzo” o “Malvasia di
Casorzo d’Asti ” passito all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino carico;
odore: intenso, complesso, caratteristico;
sapore: dolce, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00 % vol di cui almeno 10,00 % vol svolti;
zuccheri residui: minimo 50 g/litro;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Casorzo" o
"Malvasia di Casorzo" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:superiore, riserva, extra, fine,
scelto, selezionato e similari.
E' altresì vietato l'impiego di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,
marchi privati, non aventi significato laudativo e non tendenti a trarre in inganno
l'acquirente.
Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’articolo 1, con esclusione della tipologia
spumante , è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
La zona di produzione di questo profumato vino dolce rosso comprende il territorio amministrativo
dei comuni di Casorzo e Grazzano Badoglio in provincia di Asti, Vignale Monferrato, Altavilla
Monferrato, Ottiglio e Olivola in provincia di Alessandria. La raccolta in genere avviene alla fine di
settembre. È prodotto utilizzando uve di una particolare varietà di Malvasia a bacca nera con
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grappolo corto la Malvasia di Casorzo che è la base per la produzione di vini dolci profumati,
frizzanti o spumanti, e più raramente, previo appassimento anche di ottimi passiti Tale vitigno
concorre alla formazione di questo vino per almeno il 90%; possono essere aggiunte uve di vitigni
della tradizione piemontese come Freisa, Grignolino, Barbera o di altri vitigni aromatici.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o
esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
Il Malvasia di Casorzo ha una storia antica e la presenza in Monferrato, come vino importato, si fa
risalire al XIII secolo. Probabilmente dal porto greco di Monenvasaia, grazie a navigatori veneziani
abili nei commerci, arrivarono le primi viti di malvaxia che erano dette anche uve greche. E’ ben
nota agli enologi per gli aromi particolari, tutti di elevata finezza. I descrittori percepiti: fruttati e
floreali in particolare rosa, pesca, albicocca, ribes e lampone.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla
lettera B).
Le colline dolci in cui si coltiva il vitigno Malvasia di Casorzo rendono particolare questo prodotto
che è fonte di particolare reddito per l’agricoltura della zona del basso Monferrato
Articolo 9
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l.
Sede legale:
Via Piave, 24
00187 - ROMA
Tel. +3906-45437975
mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l’attività regolamentata:
Via Valtiglione, 73
14057 - ISOLA D'ASTI (AT)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti
della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
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